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Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 28

"Attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unita' veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea, nonche' disciplina delle procedure di indagine sui sinistri marittimi"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 2001
(Rettifica Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2001)



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 1999/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea;

Vista la legge 21 dicembre 1999,n. 526, legge comunitaria 1999, e, in particolare, gli articoli 1 e 2 e l'allegato A;

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1997, n. 293;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 248 del 23 ottobre 2000;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 aprile 2000, n. 432;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2001;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'ambiente;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Capo I
Visite e verifiche obbligatorie per traghetti ro-ro e unità veloci passeggeri
adibiti a servizio di linea

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto e dei suoi allegati, si intende per:
a) "traghetto ro-ro": una nave marittima da passeggeri avente dispositivi che consentono di caricare e scaricare direttamente i veicoli (stradali o ferroviari) e che trasporta più di dodici passeggeri;
b) "unità veloce da passeggeri": un'unità veloce come definita dall'articolo 2, lettera f), della regola I del capitolo X della "Convenzione Solas del 1974", che trasporti più di dodici passeggeri, nel testo vigente alla data del 29 aprile 1999;
c) "passeggero": qualsiasi persona che non sia:
1) il comandante, né un membro dell'equipaggio, né altra persona impiegata o occupata in qualsiasi qualità a bordo di una nave per i suoi servizi;
2) un bambino di età inferiore a un anno;
d) "Convenzione Solas del 1974": la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313, e con la legge 4 giugno 1982, n. 438, che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978, e successivi emendamenti in vigore alla data del 29 aprile 1999;
e) "codice per le unità veloci (HSC Code)": il codice internazionale di sicurezza per le unità veloci (International Code for Safety of High Speed Craft) adottato dal comitato della sicurezza marittima dell'IMO con risoluzione MSC 36(63) del 20 maggio 1994, nel testo modificato alla data del 29 aprile 1999;
f) "servizio di linea": una serie di collegamenti effettuati da un traghetto ro-ro o da un'unità veloce da passeggeri in modo da assicurare il traffico fra gli stessi due o più porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi:
1) in base ad un orario pubblicato; oppure
2) con collegamenti tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente;
g) "certificati":
1) con riferimento ai traghetti ro-ro e alle unità veloci da passeggeri che effettuano viaggi internazionali, i certificati di sicurezza emessi a norma della convenzione Solas del 1974, unitamente ai pertinenti elenchi dotazioni e, se del caso, ai certificati di esenzione e alle autorizzazioni all'esercizio;
2) con riferimento ai traghetti ro-ro e alle unità veloci da passeggeri che effettuano viaggi nazionali, i certificati di sicurezza emessi a norma del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, unitamente ai pertinenti elenchi dotazioni e, se del caso, ai certificati di esenzione e alle autorizzazioni all'esercizio;
h) "certificato di esenzione": qualsiasi certificato emesso a norma del capitolo I regola B/12, lettera a), punto VI), della "convenzione Solas del 1974";
i) "amministrazione": il Ministero dei trasporti e della navigazione - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
l) "autorità marittima": gli uffici locali di cui all'articolo 17 del codice della navigazione secondo funzioni delegate con direttive del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
m) "amministrazione dello Stato di bandiera": le autorità competenti dello Stato la cui bandiera il traghetto ro-ro o l'unità veloce è autorizzata a battere;
n) "Stato ospite": lo Stato membro dell'Unione europea dal cui porto, o verso il cui porto un traghetto ro-ro o un'unità veloce da passeggeri effettua un servizio di linea;
o) "viaggio nazionale": un viaggio effettuato in tratti di mare da e verso lo stesso porto nazionale, o tra due porti nazionali;
p) "organismo riconosciuto": l'organismo riconosciuto a norma dell'articolo 4 della direttiva 94/57/CE del Consiglio del 22 novembre 1994;
q) "società": una società che gestisce uno o più traghetti ro-ro per i quali è stato rilasciato un documento di conformità a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, come modificato dal Regolamento CE n. 179/98 della Commissione, sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off (traghetto ro-ro), o una società che gestisce unità veloci da passeggeri all quale è stato rilasciato un documento di conformità ai sensi della regola IX/4 della convenzione Solas del 1974, ovvero ogni altra impresa di navigazione esercente unità veloci da passeggeri in navigazione nazionale;
r) "visita specifica": una visita effettuata ai sensi degli articoli 6 e 8;
s) "ispettore qualificato": ufficiale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente i requisiti di cui all'Allegato V;
t) "I.M.O.": Organizzazione Internazionale Marittima;
u) "I.L.O.": Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Art. 2
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai traghetti ro-ro e alle unità veloci da passeggeri, di seguito denominati complessivamente "unità", indipendentemente dalla bandiera che essi battono, impiegati in servizi di linea.

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle unità veloci da passeggeri, non dotate di dispositivi che consentono di caricare e scaricare direttamente i veicoli, che effettuano viaggi nazionali entro 20 miglia dalla costa e che, pur rispondendo ai requisiti dell'HSC Code, hanno un dislocamento rispetto alla linea di galleggiamento corrispondente a meno di 500 m3 e una velocità massima, come definita dal paragrafo 1.4.30 del Codice per le unità veloci, inferiore a 20 nodi.

Art. 3
Verifiche e visite

1. Le società sono sottoposte alle verifiche iniziali di cui all'articolo 4.

2. Le unità sono sottoposte alle seguenti verifiche e visite:
a) verifiche iniziali di cui all'articolo 5;
b) visite specifiche iniziali di cui all'articolo 6;
c) visite specifiche periodiche di cui all'articolo 8, comma 1, lett. a);
d) visite specifiche periodiche di esercizio di cui all'articolo 8, comma 1, lett. b);
e) visite specifiche occasionali, di cui all'articolo 8, comma 2.

Art. 4
Verifiche iniziali richieste per le società

1. Prima che un'unità sia adibita a un servizio di linea, oppure entro la data del 1° dicembre 2001, nel caso in cui alla data del 1° dicembre 2000 l'unità stessa sia già adibita a un servizio di linea, l'autorità marittima verifica che la relativa società:
a) abbia adottato le misure necessarie per assicurare l'applicazione delle prescrizioni di cui all'allegato I del presente decreto e gestisca unità rispondenti alle prescrizioni dell'articolo 5;
b) si sia impegnata formalmente, in caso di sinistro marittimo a consentire l'esecuzione della relativa indagine secondo le modalità di cui agli articoli 15 e seguenti, nonché a fornire le indicazioni ricavate dal registratore dei dati di viaggio (VDR) dell'unità coinvolta nel sinistro stesso;
c) abbia ottenuto dall'autorità competente dello Stato del quale l'unità batte bandiera, eventualmente non appartenente all'Unione europea, formale accettazione dell'impegno assunto dalla società medesima di conformarsi ai requisiti imposti dal presente decreto.

2. Ai fini della verifica, la società deposita presso gli uffici dell'autorità marittima competente la certificazione e la documentazione attestante la conformità ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

Art. 5
Verifiche iniziali richieste per le unità

1. Prima che un'unità sia adibita a un servizio di linea, oppure entro il 1° dicembre 2001, nel caso in cui alla data del 1° dicembre 2000 l'unità sia già adibita a un servizio di linea, l'autorità marittima verifica che detta unità:
a) sia munita dei prescritti certificati di sicurezza in regolare corso di validità, rilasciati dall'amministrazione dello Stato di bandiera o da un organismo riconosciuto, autorizzato o affidato da quest'ultima a seguito di accertamenti eseguiti in conformità alle procedure e agli orientamenti applicabili di cui agli allegati alla risoluzione A.746(18) dell'assemblea dell'IMO "Survey Guidelines under the harmonised system of survey and certification" (Linee guida per le visite eseguite nell'ambito del sistema armonizzato di ispezione e certificazione), nella versione in vigore alla data del 29 aprile 1999, oppure, per le navi non battenti la bandiera italiana, seguendo procedure volte al perseguimento degli stessi scopi, espressamente e formalmente dichiarate equivalenti dall'amministrazione dello Stato sotto la cui bandiera opera l'unità;
b) sia in possesso di certificazione di classe in corso di validità rilasciata da un organismo riconosciuto secondo le proprie prescrizioni per la classificazione o secondo norme riconosciute dall'amministrazione dello Stato di bandiera;
c) sia dotata di un dispositivo di registrazione dei dati di viaggio (VDR) in grado di fornire informazioni utili per lo svolgimento di un'inchiesta in caso di sinistro. Il VDR deve essere conforme alle norme tecniche contenute nella risoluzione A.861(20) dell'assemblea dell'IMO del 27 novembre 1997 ed essere sottoposto ai collaudi di cui alla norma della Commissione elettrotecnica internazionale (CEI) n. 61996. I VDR destinati ad essere installati sulle unità costruite anteriormente alla data del 29 aprile 1999 possono essere parzialmente esentati dall'obbligo di conformità ai predetti requisiti, secondo i criteri e le condizioni stabilite dal Comitato di regolamentazione di cui alla direttiva 93/75/CE recepita con D.P.R. 19 maggio 1997, n. 268.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2002 ovvero a decorrere dalla data di scadenza del trentesimo mese dalla pubblicazione della norma CEI n. 61996 qualora tale data sia successiva alla prima.

Art. 6
Visite specifiche iniziali

1. Prima che un'unità sia adibita a un servizio di linea, oppure entro il 1° dicembre 2001, nel caso in cui alla data del 1° dicembre 2000 l'unità stessa sia già adibita a un servizio di linea, dopo l'esecuzione delle verifiche di cui all'articolo 5, l'autorità marittima sottopone l'unità stessa a una visita specifica iniziale secondo le modalità indicate nell'allegato III ed accerta la sussistenza dei requisiti specifici di cui all'allegato I nonché la conformità dell'unità ai requisiti necessari per l'effettuazione di un servizio di linea in condizioni di sicurezza.

2. Qualora debba sottoporsi a visita specifica iniziale un'unità ancora non in esercizio, l'autorità marittima provvede entro un mese dalla data di deposito della documentazione necessaria, a norma dell'articolo 4, comma 2.

Art. 7
Disposizioni speciali

1. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 non si applicano qualora un'unità, in precedenza destinata ad un servizio di linea presso uno o più porti di Stati membri dell'Unione europea, venga adibita ad altro servizio di linea presso uno o più porti nazionali se ricorra una delle seguenti circostanze:
a) l'autorità marittima, valutate le verifiche e le visite già effettuate su tale unità in relazione al precedente servizio, le ritenga soddisfacenti ed applicabili alle nuove condizioni di esercizio;
b) l'amministrazione, se del caso in accordo con gli Stati ospiti interessati, valuta le caratteristiche della nuova rotta simili a quelle del precedente servizio di linea e ritiene che l'unità soddisfi tutti i requisiti per effettuare il nuovo servizio in condizioni di sicurezza. Su richiesta della società, l'amministrazione può formalizzare preventivamente il suo giudizio sulla similarità delle caratteristiche di rotta.

2. Quando a seguito di circostanze imprevedibili, si deve tempestivamente sostituire un'unità per assicurare la continuità dei collegamenti e non sono applicabili le disposizioni del comma 1, l'autorità marittima consente che una diversa unità entri in servizio purché, dall'esito di un'ispezione a bordo e dal controllo dei documenti si possa ragionevolmente ritenere che la stessa soddisfa i necessari requisiti per operare in condizioni di sicurezza e purché la società si impegni ad assolvere tempestivamente all'adempimento di cui all'articolo 4, comma 2, così da consentire che vengano eseguite entro un mese le verifiche e le visite a norma degli articoli 4, 5 e 6.

Art. 8
Visite specifiche periodiche e altre visite

1. Ogni dodici mesi decorrenti dalla data di una visita specifica iniziale ai sensi dell'articolo 6, l'autorità marittima effettua:
a) una visita specifica periodica secondo le modalità di cui all'allegato III;
b) una visita specifica periodica di esercizio durante il servizio di linea, intesa a prendere in esame un sufficiente numero di elementi elencati negli allegati I, III e IV, per accertarsi che l'unità continui a soddisfare tutti i necessari requisiti per operare in condizioni di sicurezza.

2. L'autorità marittima esegue una visita specifica occasionale in conformità all'allegato III ogni volta che le unità:
a) subiscono riparazioni o modificazioni rilevanti; ovvero
b) sia intervenuto un cambiamento di gestione o di bandiera o di organismo di classifica, a meno che l'autorità marittima, valutate le precedenti verifiche e visite dell'unità, stimi che non siano state compromesse le condizioni di sicurezza di esercizio della stessa.

Art. 9
Divieto di esercizio

1. L'autorità marittima adotta un provvedimento di divieto di esercizio di un'unità a servizio di linea, fino a che non abbia verificato la rimozione del pericolo e il rispetto delle disposizioni del presente decreto, qualora:
a) non sia stata confermata, nel caso di cui all'articolo 7, comma 2, la rispondenza ai requisiti fissati dagli articoli 4 e 5;
b) siano state accertate irregolarità nell'ambito di una visita specifica, ai sensi degli articoli 6 e 8, che costituiscano un pericolo immediato per la sicurezza dell'unità o per la vita del suo equipaggio nonché dei passeggeri;
c) sia stata accertata una non conformità agli strumenti comunitari elencati nell'allegato II che rappresenti un pericolo immediato per la sicurezza dell'unità o per la vita del suo equipaggio nonché dei passeggeri;
d) l'amministrazione non sia stata consultata dall'autorità di bandiera nelle fattispecie di cui all'articolo 12, comma 1 o comma 4.

2. L'autorità marittima adotta il provvedimento di cui al comma 1 qualora un'unità abbia effettuato una serie di collegamenti qualificabili come servizio di linea ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f) punto 2, senza aver ottemperato alle prescrizioni del presente capo.

3. Nel caso in cui in un'unità già adibita a un servizio di linea siano accertate irregolarità dalle quali non derivi pericolo immediato per la sicurezza dell'unità, dell'equipaggio o dei passeggeri, l'autorità marittima prescrive alla società di adottare le misure necessarie per eliminarle immediatamente o entro un congruo termine. L'autorità marittima verifica che le irregolarità siano state eliminate in maniera soddisfacente e, in caso contrario, vieta la navigazione dell'unità.

4. Il provvedimento motivato di divieto di esercizio di un'unità ancora non adibita a servizio di linea è adottato al termine della visita specifica iniziale.

5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 3, le spese inerenti alle visite specifiche di cui agli articoli 6 e 8, nonché quelle per le verifiche di cui all'articolo 7, comma 2, sono poste a carico della società, sulla base del costo effettivo del servizio reso, secondo tariffe e modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le tariffe sono aggiornate ogni due anni.

Art. 10
Informazioni

1. L'autorità marittima informa sollecitamente e per iscritto la società circa l'esito delle verifiche e delle visite effettuate a norma degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9, comma 2, laddove possibile a mezzo del comandante dell'unità.

2. L'autorità marittima comunica sollecitamente alla società il provvedimento motivato di divieto adottato ai sensi dell'articolo 9, informandola del diritto al ricorso e del termine entro il quale è possibile ricorrere dinanzi all'autorità giurisdizionale.

Art. 11
Procedure per le visite specifiche

1. Le visite specifiche sono eseguite da un ispettore qualificato, dipendente dall'amministrazione. L'Amministrazione può consentire che una visita sia effettuata per suo conto da un altro Stato ospite interessato.

2. Nel caso sia necessaria una valutazione qualitativa dell'adempimento delle disposizioni inerenti alla classe, l'ispettore, se privo delle necessarie competenze tecniche, si avvale di un rappresentante di un organismo riconosciuto, con spese a carico della società.

3. L'ispettore riporta gli esiti delle visite specifiche in un apposito verbale, e qualora siano state accertate irregolarità ne riferisce alle amministrazioni degli Stati ospiti interessati alla visita.

4. L'amministrazione dà comunicazione dell'esito della visita all'amministrazione dello Stato di bandiera qualora quest'ultima non sia uno Stato ospite interessato alla visita. Detta disposizione non si applica qualora, su richiesta della società formulata all'autorità marittima e previo invito di quest'ultima, un rappresentante dell'amministrazione dello Stato di bandiera, diversa da uno Stato ospite, abbia assistito alle visite specifiche previste dal presente decreto.

5. Nella programmazione delle visite di cui agli articoli 6 e 8, l'autorità marittima, tiene debito conto dei piani operativi e di manutenzione dell'unità.

6. Le unità che hanno superato con esito positivo le visite specifiche eseguite dall'autorità marittima, o da altri Stati ospiti interessati sono esentate dalle visite estese di cui all'articolo 5, commi 1 e 4, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 aprile 2000, n. 432, e da quelle previste dall'allegato V. parte A, punto 3, del predetto decreto.

7. In caso di persistente disaccordo tra Stati ospiti circa la conformità alle prescrizioni dell'articolo 4 comma 1, lettere a) e b), e dell'articolo 5, l'amministrazione informa la Commissione europea sui motivi di tale disaccordo.

8. La visita specifica di un'unità è svolta da un gruppo di ispettori qualificati qualora ad essa siano interessati più Stati ospiti.

Art. 12
Disposizioni complementari

1. L'amministrazione nel rilasciare o riconoscere un certificato di esenzione per una unità, collabora con lo Stato ospite o con l'amministrazione dello Stato di bandiera interessati per conseguire a tal fine unanimità di valutazioni, prima che sia eseguita la visita specifica iniziale. Allo stesso fine l'amministrazione, in qualità di Stato ospite o di amministrazione di bandiera, collabora con le amministrazioni di altri Stati che rilasciano o riconoscono un certificato di esenzione.

2. L'amministrazione trasmette alla Commissione europea copia delle relazioni di cui all'articolo 12, comma 3, eventualmente corredate del numero di identificazione IMO dell'unità.

3. L'autorità marittima si assicura che le società siano in grado di mantenere e attuare un sistema integrato di pianificazione per i casi di emergenza a bordo, secondo la disciplina contenuta nella risoluzione A.852(20) dell'assemblea dell'IMO, recante "Guidelines for a structure of an integrated system of contingency planning" (Linee guida per la strutturazione di un sistema integrato di emergenza). Tali sistemi integrati di pianificazione sono stabiliti di comune accordo con gli eventuali altri Stati ospiti, interessati al medesimo servizio di linea.

4. L'amministrazione, qualora Stato ospite, collabora con l'amministrazione dello Stato di bandiera, preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per unità veloci da passeggeri ai sensi del paragrafo 1.9.3 del codice per le unità veloci.

5. L'amministrazione provvede affinché siano imposte e mantenute in vigore tutte le restrizioni all'esercizio della navigazione richieste dalla situazione locale per tutelare la fauna, le risorse naturali e le attività costiere e vigila sull'effettiva applicazione di tali restrizioni.

Art. 13
Informazioni ai Paesi non appartenenti all'Unione europea

1. L'amministrazione informa, circa le prescrizioni imposte alle società dalla presente normativa, le amministrazioni degli Stati non appartenenti all'Unione europea la cui bandiera batte un'unità soggetta alla disciplina del presente decreto, ovvero nel cui porto fa scalo detta unità.

Capo II
Sinistri marittimi

Art. 14
Integrazioni e modifiche al codice della navigazione

1. All'articolo 579 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma:
"L'inchiesta formale è sempre disposta ad accertare le cause e le circostanze per cui un sinistro si è verificato quando interessa navi da carico o passeggeri, ivi comprese quelle di bandiera comunitaria, in acque soggette alla sovranità italiana, con l'obiettivo di un costante miglioramento delle condizioni di sicurezza, per la salvaguardia della vita umana in mare e dell'ambiente marino".

2. Il secondo comma dell'articolo 580 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
"Nel caso in cui si sia perduta la nave e tutte le persone imbarcate siano perite, ovvero se l'autorità consolare abbia trasmesso il processo verbale d'inchiesta, con dichiarazione dell'impedimento a costituire la commissione inquirente, l'inchiesta formale è eseguita dalla Direzione marittima nella cui giurisdizione è compreso il porto di iscrizione della nave".

Art. 15
Integrazioni e modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione - navigazione marittima

1. Dopo l'articolo 466 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione è aggiunto il seguente:

"Articolo 466-bis (Commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi)
1. E' istituita presso il Ministero dei trasporti e della navigazione - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - la commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi, con il compito di monitorare i sinistri, al fine di proporre interventi di modifica delle regole tecniche o normative che risultino necessari o opportuni per il costante miglioramento delle condizioni della sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana in mare e di tutela dell'ambiente marino; per tale ultima finalità, la composizione della commissione centrale è integrata da un esperto dotato di specifica professionalità e comprovata esperienza in materia, designato dal Ministero dell'ambiente.
2. All'attività della commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi possono partecipare i rappresentanti di altri Stati membri dell'Unione europea che siano sostanzialmente interessati alle indagini.
3. La commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi è nominata con decreto interdirigenziale dal Capo del Dipartimento della Navigazione marittima ed interna e dal Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ed è composta come segue:
a) un ufficiale ammiraglio del Corpo delle Capitanerie di Porto, presidente;
b) due ufficiali superiori del Corpo delle Capitanerie di Porto, membri;
c) due dirigenti del Dipartimento della Navigazione marittima ed interna, membri;
d) un esperto designato dal Ministero dell'ambiente;
e) un ufficiale inferiore del Corpo delle Capitanerie di Porto, segretario;
4. Con le stesse modalità sono nominati i supplenti della medesima commissione.
5. La commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi:
a) riceve dalla Direzione marittima competente le notizie di sinistri marittimi, ed è costantemente informata dalla stessa in merito all'attività di indagine in corso;
b) riceve e, se del caso, valuta le istanze di partecipazione e collaborazione alle indagini degli Stati interessati ed effettua con tempestività le necessarie consultazioni con gli stessi per il raggiungimento di un accordo operativo;
c) riceve e valuta il rapporto finale della commissione di inchiesta formale e lo trasmette agli Stati interessati, assegnando un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali osservazioni;
d) nei trenta giorni successivi allo scadere del termine di cui alla lettera c):
1. qualora vengano formulate dagli Stati interessati osservazioni in merito al rapporto, modifica il rapporto stesso in modo da includere la sostanza dei commenti ovvero vi allega le osservazioni formulate;
2. diversamente provvede direttamente ai sensi della lettera e);
e) invia il rapporto definitivo all'IMO, all'ILO ed alla Commissione europea;
f) qualora in relazione a sinistri per i quali si è già conclusa un'indagine, siano state presentate nuove prove che possono alterare la definizione delle circostanze per le quali il sinistro si era verificato, e conseguentemente le conclusioni, ne valuta la rilevanza e, se del caso, dispone la riapertura delle indagini, comunicandolo agli Stati interessati;
g) cura i rapporti con l'IMO e l'ILO anche ai fini della collaborazione e partecipazione dello Stato italiano alle indagini sui sinistri marittimi;
h) trasmette tempestivamente il rapporto finale al Ministro dei trasporti e della navigazione ed al Ministro dell'ambiente;
i) assicura la partecipazione e la collaborazione dell'Italia, laddove interessata, alle indagini effettuate da altro Stato;
6. All'organizzazione ed al funzionamento della commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi, che si avvale di una segreteria permanente, si provvede nell'ambito delle attuali dotazioni organiche del Ministero dei trasporti e della navigazione. All'applicazione del presente comma, nonché del comma 3, lettera d) e del successivo comma 10, si fa fronte senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
7. Nell'espletamento dei lavori la commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi procede a un'analisi completa delle circostanze delle cause di sinistro; a tal fine ha accesso alle informazioni sulla sicurezza della nave inclusi i rapporti di ispezioni effettuati dallo Stato di bandiera, dagli armatori, dalle società di classifica, e tiene conto di ogni raccomandazione e di ogni strumento legislativo pubblicato dall'IMO e dall'ILO, in particolare quelli relativi al fattore umano e di ogni strumento o raccomandazione adottata da altre pertinenti organizzazioni internazionali. La commissione centrale si avvale inoltre di tutti i dati registrati inerenti al sinistro, inclusi quelli del registratore di rotta della o delle navi coinvolte.
8. La commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi conclude i lavori entro un anno dalla data del loro avvio.
9. Il rapporto finale sulle cause e le circostanze che hanno determinato il sinistro, qualora non sia stato possibile pervenire a concordi conclusioni, contiene anche le osservazioni dei rappresentanti degli altri Stati interessati oltreché le segnalazioni e le raccomandazioni in materia di sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana in mare e di tutela dell'ambiente marino.
10. Alla commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi si applicano gli articoli 469, 471, 472 e 474 del presente regolamento.".

Art. 16
Sostituzione dell'articolo 468 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione parte marittima

1. L'articolo 468 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
"Art. 468 (Nomina dei membri delle commissioni).
1. I membri delle commissioni di cui all'articolo 467 sono nominati dal competente Direttore marittimo per la durata di tre anni. Essi possono essere confermati alla scadenza del triennio o sostituiti anche prima di detto termine.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono nominati i membri supplenti.".

Capo III
Sanzioni e disposizioni finali

Art. 17
Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 1231 del codice della navigazione, la società, quale definita dall'articolo 1, comma 1, lettera q), che violi il divieto di cui all'articolo 9, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trenta milioni a lire centottanta milioni.

2. L'armatore, quale definito ai sensi degli articoli 265 e seguenti del codice della navigazione, che non presta la necessaria collaborazione ai fini dell'espletamento delle inchieste di cui al codice della navigazione, tacendo o fornendo in modo inesatto informazioni in proprio possesso rilevanti ai fini della ricostruzione delle cause e delle circostanze che possono avere determinato il sinistro, ovvero rilevanti ai fini della limitazione o eliminazione delle conseguenze dello stesso, è sottoposto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

Art. 18
Disposizioni finali

1. Gli allegati al presente decreto possono essere modificati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente per adeguarli alle modifiche apportate in sede comunitaria.

2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

(Si omette il testo degli Allegati)