stemma della Repubblica
logo della Camera logo del Senato

Decreto Legislativo 10 aprile 2001, n. 183

"Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, concernenti il conferimento di funzioni alla Regione in materia di lavoro"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2001



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo statuto speciale per la Valle d'Aosta;

Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-bis dello statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

Acquisito il parere del consiglio regionale della Valle d'Aosta, espresso nella seduta del 24 gennaio 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e per la funzione pubblica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Oggetto del conferimento

1. Il presente decreto disciplina la delega alla regione autonoma della Valle d'Aosta delle funzioni e dei compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro.

2. Le funzioni ed i compiti in materia di politiche del lavoro gia' esercitati alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere svolti dalla regione Valle d'Aosta.

Art. 2.
Funzioni e compiti

1. Sono delegati alla regione Valle d'Aosta le funzioni ed i compiti relativi al collocamento ed in particolare:
a) collocamento ordinario, agricolo e dello spettacolo;
b) collocamento obbligatorio;
c) collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea;
d) collocamento dei lavoratori a domicilio;
e) collocamento dei lavoratori domestici;
f) avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici;
g) preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

2. Sono delegati alla regione Valle d'Aosta le funzioni ed i compiti in materia di politica attiva del lavoro ed in particolare:
a) promozione di iniziative volte ad incrementare l'occupazione;
b) incentivazione all'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
c) collaborazione alla elaborazione di progetti relativi all'occupazione di soggetti tossicodipendenti;
d) promozione di iniziative volte a favorire l'occupazione degli iscritti nelle liste di collocamento, con particolare riferimento ai soggetti destinatari di riserva di cui all'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
e) predisposizione ed attuazione di iniziative finalizzate al reimpiego dei lavoratori posti in mobilita' e all'inserimento lavorativo di categorie svantaggiate;
f) tirocini formativi e di orientamento e borse di lavoro;
g) lavori socialmente utili;
h) compilazione della lista di mobilita' dei lavoratori previa analisi tecnica.

3. Al fine di garantire l'omogeneita' delle procedure e dei relativi provvedimenti l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 2 del presente articolo che investono ambiti territoriali pluriregionali e' svolto d'intesa fra tutte le regioni interessate.

4. Al fine di realizzare compiutamente il collocamento e le politiche attive del lavoro riguardo ai cittadini non appartenenti all'Unione europea, le competenti autorita' amministrative dello Stato nella regione comunicano tempestivamente al Presidente della regione ogni dato ed utile informazione circa la situazione occupazionale di detti cittadini nel periodo di loro permanenza nel territorio regionale.

Art. 3.
Attivita' in materia di eccedenze di personale temporanee e strutturali

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita le funzioni ed i compiti relativi alle eccedenze di personale temporanee e strutturali.

2. In attesa di un'organica revisione degli ammortizzatori sociali ed al fine di armonizzare gli obiettivi di politica attiva del lavoro rispetto ai processi gestionali delle eccedenze presso la regione e' svolto l'esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria, nonche' quello previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilita' del personale. La regione promuove altresi' gli accordi e i contratti collettivi finalizzati ai contratti di solidarieta'.

3. Nell'ambito delle procedure di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 2, la regione esprime motivato parere.

Art. 4.
Criteri per l'organizzazione del sistema regionale per l'impiego

1. L'organizzazione amministrativa e le modalita' di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto sono disciplinati con legge regionale da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'osservanza dei principi di efficienza, economicita' e trasparenza dell'azione amministrativa e ispirandosi alla partecipazione dei lavoratori e dei datori di lavoro per quel che concerne la proposta, la valutazione e la verifica delle linee programmatiche e delle politiche del lavoro di competenza regionale.

2. La regione adotta la sua normativa con l'osservanza del principio di rendere effettiva sul territorio l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative.

Art. 5.
Commissione regionale per l'impiego

1. Con effetto dalla data di attuazione della legge regionale di cui all'articolo 4, la commissione regionale per l'impiego della Valle d'Aosta e' soppressa.

Art. 6.
Soppressione di organi collegiali

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, i sottoelencati organi collegiali sono soppressi e le relative funzioni e competenze sono assegnate alla struttura regionale competente per territorio o funzione secondo i principi del citato articolo 4:
a) commissione provinciale per l'impiego;
b) commissione circoscrizionale per l'impiego;
c) commissione regionale per il lavoro a domicilio;
d) commissione provinciale per il lavoro a domicilio;
e) commissione comunale per il lavoro a domicilio;
f) commissione provinciale per il lavoro domestico;
g) commissione provinciale per la manodopera agricola;
h) commissione circoscrizionale per la manodopera agricola.

Art. 7.
Soppressione uffici periferici

1. A decorrere dalla data della costituzione delle strutture previste dalla normativa regionale di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto sono soppressi gli uffici periferici e le strutture del Ministero del lavoro e della previdenza sociale espletanti i compiti e le funzioni previste nei commi 1 e 2 dell'articolo 2 del presente decreto e contestualmente si procede all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali cosi' come individuati in base al decreto di cui al comma 1 del successivo articolo 8. In particolare sono soppresse le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura.

2. Dalla medesima data di cui al precedente comma 1 decorre l'esercizio da parte della regione delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto.

3. Dalla data di cui al precedente comma 1, la regione succede nella proprieta' delle attrezzature e dei beni strumentali degli uffici e delle strutture soppressi. Ai contratti in corso subentra la regione previo consenso delle parti contraenti fino alla scadenza dei contratti stessi. Rimangono a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli obblighi contrattuali esistenti alla data dell'effettivo subentro della regione, nonche' il contenzioso in essere alla predetta data.

Art. 8.
Personale

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la regione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per quanto attiene le risorse umane, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire.

2. Il contingente del 70 per cento del personale appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che alla data di entrata in vigore del presente decreto e' in servizio presso la direzione regionale del lavoro - settore politiche del lavoro - nonche' presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, e' trasferito alla regione.

3. Il restante 30 per cento del personale appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale permane nei ruoli del Ministero, in relazione alle funzioni e ai compiti che rimangono allo stato e alle qualifiche o aree di appartenenza.

4. Al predetto contingente si accede su domanda degli interessati da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.

5. La percentuale di cui al comma 3 puo' variare nella misura non superiore al 5 per cento.

6. La regione procedera' a fissare con propria normativa i criteri per l'armonizzazione dell'inquadramento del personale proveniente dall'amministrazione statale con le disposizioni regionali in materia di personale. Viene comunque garantito il trattamento economico e giuridico in godimento all'atto del trasferimento.

Art. 9.
Attribuzione delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni delegate

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a rimborsare annualmente alla regione la spesa necessaria per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2.

2. In sede di prima applicazione le risorse da attribuire alla regione sono pari al 95% delle spese effettivamente sostenute dall'Amministrazione dello Stato nell'ultimo esercizio finanziario nel quale essi sono stati integralmente svolti.

3. Successivamente la determinazione dei rimborsi spettanti alla regione e' effettuata con cadenza triennale mediante intesa tra il Governo e il Presidente della giunta regionale tenendo conto delle disposizioni di cui al comma 56 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Art. 10.
Sistema informativo lavoro

1. Al fine di assicurare l'unitarieta' e l'integrazione su tutto il territorio nazionale del sistema informativo lavoro di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il sistema informativo regionale di osservazione e monitoraggio permanente sul mercato del lavoro realizzato dalla regione viene messo in connessione con il SIL con scambio di dati, secondo modalita' da concordarsi tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la regione. Nel caso che la regione consenta l'accesso alle banche dati del sistema informativo regionale a particolari soggetti e vi sia accesso diretto o indiretto ai dati ed alle informazioni del SIL, la regione sottopone al parere preventivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale uno schema di convenzione tipo.

2. Le risorse hardware, software e le infrastrutture di rete in dotazione alle strutture ed agli uffici periferici del Ministero del lavoro che sono soppressi secondo quanto previsto dall'articolo 7, sono trasferite alla regione.

3. Fermo restando che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita i diritti esclusivi sul software applicativo di sua proprieta' o comunque acquisito nell'ambito del sistema informativo lavoro, alla regione viene concesso il diritto di utilizzazione dello stesso. Le attivita' di manutenzione adeguativa, migliorativa ed evolutiva del software applicativo sono realizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con oneri a carico del proprio bilancio.

4. A seguito del trasferimento delle dotazioni hardware, software e delle infrastrutture di rete, sono attribuite alla regione le attivita' di manutenzione e di conduzione degli impianti.