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Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 252

"Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2001



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Trasferimento di funzioni e compiti

1. Sono trasferiti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle corrispondenti province, le funzioni amministrative esercitate, ai sensi dell'articolo 3 del decreto luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, dell'articolo 23 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dei regi decreti 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411, e 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dagli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato che hanno sede nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonche' i compiti di controllo di conformita' alla disciplina di settore di prodotti, di attivita' commerciali ed industriali, esercitati dai medesimi uffici.

2. Gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato che hanno sede nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sono soppressi.

Art. 2.
Trasferimento di rapporti e del patrimonio

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno sede nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia succedono ai soppressi uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella titolarita' di tutti i rapporti giuridici connessi all'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, nella proprieta' delle attrezzature e degli arredi, nonche', salvo disdetta, nei contratti di locazione degli immobili.

Art. 3.
Trasferimento del personale

1. Il personale dei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso i soppressi uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato che hanno sede nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, quale risultante dall'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, e' trasferito alla corrispondente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con conseguente riduzione della pianta organica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. All'inquadramento del personale si provvede sulla base della tabella di equiparazione prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000.

3. Al personale trasferito e' garantito, ai sensi della normativa vigente, il mantenimento di tutti gli emolumenti di natura fissa e continuativa.

4. Il personale trasferito puo' optare entro sessanta giorni dalla data del trasferimento per il mantenimento del trattamento previdenziale in godimento, qualora diverso da quello in godimento da parte del personale camerale.

5. Sono fatti salvi i diritti acquisiti a seguito di concorsi interni indetti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche se espletati successivamente alla stessa.

Art. 4.
Decorrenza e norma di rinvio

1. Gli articoli 1, 2, e 3 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2001.

2. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000.