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Decreto Legislativo 25 maggio 2001, n. 265

"Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonche' di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2001



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Sentita la commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni dell'11 aprile e del 9 maggio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Trasferimento di beni demaniali

1. Sono trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominata regione, tutti i beni dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le acque pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale, con esclusione del fiume Judrio, nel tratto, classificato di prima categoria, nonche' dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da confine con la regione Veneto.

2. Sono trasferiti alla regione tutti i beni dello Stato e relative pertinenze, di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 5 marzo 1963, n. 366, situati nella laguna di Marano-Grado.

3. La regione esercita tutte le attribuzioni inerenti alla titolarita' dei beni trasferiti ai sensi dei commi 1 e 2.

Art. 2.
Trasferimento di funzioni amministrative

1. Sono trasferite alla regione tutte le funzioni amministrative relative ai beni di cui all'articolo 1, ivi comprese quelle relative alle derivazioni ed opere idrauliche, che gia' non le spettino.

2. Sono, altresi', delegate alla regione le funzioni amministrative inerenti alle grandi derivazioni.

3. Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative relative alla laguna di Marano-Grado previste dalla legge 5 marzo 1963, n. 366, il cui esercizio avverra' d'intesa con lo Stato in conformita' a modalita' preventivamente stabilite.

Art. 3.
Funzioni conferite alla regione

1. Sono trasferite alla regione tutte le funzioni non espressamente indicate nell'articolo 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Lo Stato emana, d'intesa con la regione, le direttive di cui all'articolo 88, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per quanto riguarda le concessioni di derivazione d'acqua interessanti il territorio del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 4.
Trasferimento degli uffici

1. Sono trasferiti alla regione le Sezioni per le opere idrauliche e per le derivazioni degli uffici del genio civile e gli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, nonche' gli uffici dell'amministrazione finanziaria relativi alla gestione del demanio idrico, a decorrere dal 1° luglio 2001. La regione subentra nella proprieta' delle attrezzature e degli arredi degli uffici trasferiti, nonche' nei contratti di locazione degli immobili.

2. Lo Stato, per lo svolgimento delle funzioni amministrative che rimangono di sua competenza puo' avvalersi degli uffici della regione.

Art. 5.
Consegna dei beni

1. I beni di cui all'articolo 1 sono individuati mediante elenchi descrittivi compilati d'intesa tra lo Stato e la regione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo Stato provvede alla consegna dei beni alla regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I processi verbali di consegna, sottoscritti dalle parti, costituiscono titolo per la trascrizione, per la voltura catastale e per la intavolazione dei beni a favore della regione.

3. Tutti gli atti, contratti, formalita' ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.

4. Il trasferimento dei beni, con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi inerenti, avviene nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di entrata in vigore del presente decreto ed alla data della consegna per quanto riguarda le opere in corso di realizzazione, ovvero ultimate ma non ancora collaudate. I processi relativi ai beni trasferiti ai sensi del presente decreto sono proseguiti dalla regione Friuli-Venezia Giulia o nei suoi confronti.

5. I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione a decorrere dalla data di consegna.

6. I proventi introitati in relazione alla utilizzazione del demanio idrico sono destinati, sentiti gli enti locali interessati, al finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico ed idrogeologico sulla base della programmazione di settore.

Art. 6.
Trasferimento del personale

1. Il personale statale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di cui al comma 1 dell'articolo 4 presso gli uffici indicati dallo stesso comma, previamente individuato dalla competente amministrazione statale, e' trasferito alla regione con effetto dalla medesima data e con onere a carico della regione stessa. Con effetto dalla data del 1° luglio 2001 e secondo quanto disposto dalla rispettiva normativa regionale, a detto personale si applicano le norme legislative, regolamentari e contrattuali rispettivamente previste per il corrispondente personale della regione, fermo restando il rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento.

2. Fino a quando non sia diversamente disposto dalla rispettiva normativa regionale, le sezioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 continuano ad esercitare le funzioni ad esse attribuite dalle norme in vigore attinenti le funzioni di competenza della regione, ivi comprese quelle ad essa delegate.

Art. 7.
Funzioni conferite agli enti locali

1. Con legge regionale sono definiti, in relazione alle presenti norme di attuazione ed in applicazione del principio di sussidiarieta', le funzioni da trasferire o delegare agli enti locali.