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Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 26

"Disposizioni integrative al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, recante attuazione della direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2002



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Legge comunitaria 1999), ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato A;

Visto il capo III del titolo IX del libro V del codice civile;

Visto il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, recante disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, recante attuazione della direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli;

Ritenuta la necessita' di apportare disposizioni correttive al citato decreto legislativo n. 95 del 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° febbraio 2002;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. L'articolo 19 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, e' sostituito dal seguente:
"Art. 19. - 1. L'articolo 12 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e' sostituito dal seguente:
"Art. 12. - 1. La tassa di concessione per i brevetti per modelli di utilita' puo' essere pagata in un'unica rata o in due rate quinquennali.
2. Gli importi delle tasse di concessione quinquennale, della tassa di prima proroga e della tassa delle proroghe successive relative alla registrazione di disegni o modelli sono corrispondenti, rispettivamente, alla prima, seconda e terza rata quinquennale previste dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, Titolo IV, articolo 10, numero 2, lettere c) ed f).
3. La tassa di concessione e di proroga per i disegni tessili puo' essere pagata in rate annuali.
4. Alle anzidette tasse e rate di concessione si applicano gli articoli 46 e seguenti, e connesse disposizioni, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardanti le tasse annuali di mantenimento in vigore dei brevetti per invenzioni industriali . .".