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Decreto Legislativo 13 marzo 2002, n. 79

"Disposizione integrativa del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente l'indennita' giornaliera di inabilita' temporanea assoluta per gli sportivi professionisti dipendenti"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2002



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 55, comma 1, recante delega al Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi al fine di ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto l'articolo 55, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dall'articolo 78, comma 26, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative del decreto medesimo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2002;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2002;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Integrazione al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo, le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennita' giornaliera di inabilita' temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.".