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Decreto Legislativo 24 luglio 2003, n. 270

"Attuazione della direttiva 2001/109/CE relativa alle indagini statistiche per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2003


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 30 luglio 2002, n. 180, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2001/109/CE;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 1, commi 2 e 3, e l'articolo 2;

Vista la direttiva 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutta;

Vista la direttiva 76/625/CE del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutta;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2003;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e per gli affari regionali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Campo di applicazione

1. Nell'ambito del sistema statistico nazionale, l'indagine statistica riguardante il potenziale di produzione delle piantagioni delle specie di alberi da frutto indicate al comma 2, stabilita, per l'anno 2002, sulla base del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2002, e' effettuata, ai sensi del presente decreto, con cadenza quinquennale a decorrere da detto anno.

2. Oggetto dell'indagine di cui al comma 1 sono le seguenti specie:

a) mele da tavola;

b) pere da tavola;

c) pesche;

d) albicocche;

e) arance;

f) limoni;

g) agrumi a piccoli frutti.

3. Il campo di applicazione dell'indagine di cui al comma 1 riguarda tutte le aziende con una superficie coltivata ad alberi da frutto a condizione che i frutti prodotti siano interamente o principalmente destinati al mercato.

4. L'indagine di cui al comma 1 si estende alle colture pure e alle colture miste, ossia alle coltivazioni di alberi da frutta delle varie specie di cui al comma 2 o di una o più di esse in associazione con altre specie.

5. L'indagine di cui al comma 1 e' condotta per campione con campionamento casuale secondo i criteri fissati all'articolo 3.

Art. 2.
Caratteristiche delle indagini

1. L'indagine di cui all'articolo 1, comma 1, e' organizzata in modo tale che i risultati possono essere presentati combinando in modo differente le seguenti caratteristiche:

a) varietà frutticola: deve essere indicato, per ciascuna specie di frutta per ordine di importanza, un numero sufficiente di varietà affinché sia possibile riprendere in considerazione separatamente, per ciascuna varietà, almeno l'80 per cento della superficie totale coltivata ad alberi da frutto della specie in causa e, comunque, tutte le varietà che rappresentano il 3 per cento o più della superficie complessiva coltivata ad alberi da frutto della specie in questione;

b) età degli alberi: viene calcolata a decorrere dal periodo di messa a dimora nel terreno. La stagione di messa a dimora, che si estende dall'autunno alla primavera, viene considerata un unico periodo;

c) superficie piantata, numero di alberi e densità di impianto: la densità di impianto può essere rilevata direttamente oppure mediante un calcolo effettuato sulla base della superficie coltivata.

Art. 3.
Campione ed errori

1. Il campione deve essere rappresentativo di almeno il 95 per cento della superficie coltivata ad alberi da frutto. Le superfici non coperte dai campionamenti costituiscono oggetto di una stima.

2. Per quanto riguarda i risultati dell'indagine per campione, l'errore di campionamento non deve superare il 3 per cento rispetto al livello di attendibilità del 68 per cento per il totale della superficie nazionale coltivata ad alberi da frutto di ciascuna specie.

3. Nell'effettuazione dell'indagine sono adottate le misure per limitare e, ove necessario, valutare gli errori di osservazione sull'intera superficie coltivata ad alberi da frutto di ciascuna specie.

Art. 4.
Modalità e tempi di trasmissione dei dati

1. I risultati dell'indagine di cui all'articolo 1, non appena disponibili nell'ambito del Sistema statistico nazionale, e, comunque, entro il 1° ottobre dell'anno successivo all'anno cui si riferisce l'indagine, sono comunicati alla Commissione europea. Entro lo stesso termine e' trasmessa anche una relazione metodologica concernente l'esecuzione dell'indagine. Anteriormente alla medesima data sono, altresì, comunicati alla predetta Commissione, per zone di produzione, gli errori di osservazione constatati e gli errori di campionamento.

2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali comunica alla Commissione europea, entro il 31 ottobre dell'anno successivo all'anno di riferimento, le informazioni annuali di cui dispone o che sono disponibili nell'ambito del Sistema statistico nazionale:

a) sulle superfici ad alberi da frutto estirpati;

b) sulle nuove piantagioni di alberi da frutto.

Art. 5.
Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico del bilancio dello Stato.