stemma della Repubblica
logo della Camera logo del Senato


Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102

"Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2004



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

Vista la decisione della Commissione europea 2004/89/CE del 9 luglio 2003, relativa al regime di aiuti cui l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali fino al 31 dicembre 1999;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2003;

Vista la nota n. 1510 dell'11 settembre 2003 con la quale e' stato inviato alla Commissione europea, in attuazione del regolamento (CE) n. 659/1999 del 22 marzo 1999, lo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 10 dicembre 2003;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2004;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per gli affari regionali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Titolo I
FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE

Art. 1.
Finalità

1. Il Fondo di solidarietà nazionale (FSN) ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso.

2. Ai fini del presente decreto legislativo sono considerate calamità naturali o eventi eccezionali quelli previsti al punto 11.2 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C28/02), nonche' le avverse condizioni atmosferiche previste al punto 11.3 dei predetti orientamenti comunitari.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il FSN prevede le seguenti tipologie di intervento:
a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi contro i danni della produzione e delle strutture;
b) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni e strutture non inserite nel Piano assicurativo agricolo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 2;
c) interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole.

Capo I
Aiuti per il pagamento di premi assicurativi

Art. 2.
Polizze assicurative

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, lo Stato concede contributi sui premi assicurativi, in conformità a quanto previsto dal punto 11.5 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

2. Il contributo dello Stato e' concesso fino all'80 per cento del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento qualora il danno raggiunga il 20 per cento della produzione nelle aree svantaggiate ed il 30 per cento nelle altre zone.

3. Qualora contratti assicurativi coprono anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche non assimilabili alle calamità naturali, di cui al precedente articolo 1, comma 2, o perdite dovute a epizoozie o fitopatie, il contributo dello Stato e' ridotto fino al 50 per cento del costo del premio.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, il contributo pubblico e' concesso esclusivamente per contratti assicurativi che prevedono per ciascun prodotto assicurato la copertura della produzione complessiva aziendale all'interno di uno stesso comune. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono stabiliti i termini, le modalità e le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi.

5. La sottoscrizione delle polizze assicurative e' volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive i consorzi di difesa di cui al capo III, nonche' le cooperative agricole e loro consorzi.

Art. 3.
Consorzi di coassicurazione e coriassicurazione

1. In base a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 358/2003 della Commissione europea, del 27 febbraio 2003, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono costituire consorzi di coassicurazione e coriassicurazione a condizione che i prodotti assicurativi sottoscritti nell'ambito dell'accordo di consorzio delle imprese partecipanti o per loro conto non rappresentino, in nessuno dei mercati interessati:
a) nel caso di consorzi di coassicurazione, più del 20 per cento del mercato rilevante;
b) nel caso dei consorzi di coriassicurazione, più del 25 per cento del mercato rilevante.

2. I limiti di cui al comma 1, lettere a) e b), non si applicano nel caso di rischi coperti attraverso tipologie di polizze assicurative innovative non ancora diffuse sul mercato. Tale esenzione e' valida per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di costituzione del consorzio.

Art. 4.
Piano assicurativo agricolo annuale

1. L'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi e' determinata attraverso il Piano assicurativo agricolo annuale, di seguito denominato: «Piano assicurativo», tenendo conto delle disponibilità di bilancio, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati.

2. Il Piano assicurativo e' elaborato sulla base delle informazioni e dei dati di carattere statistico-assicurativo rilevati dalla Banca dati sui rischi agricoli, ed e' approvato, entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le proposte di una Commissione tecnica costituita, da:
a) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali, che la presiede;
b) tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
c) un rappresentate dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);
d) un rappresentante per ciascuna Organizzazione professionale agricola rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
e) un rappresentante della Cooperazione agricola;
f) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei consorzi di difesa (ASNACODI);
g) due rappresentanti dell'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA).

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali e' approvato il regolamento di funzionamento della commissione tecnica e sono i nominati i relativi componenti. Ai componenti del commissione tecnica non compete alcuna indennità o compenso ne' rimborso spese.

4. Nel Piano assicurativo sono stabiliti i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi distinti per:
a) tipologia di polizza assicurativa;
b) area territoriale identificata sulla base delle proposte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
c) evento climatico avverso, garanzia;
d) tipo di coltura e/o strutture.

5. Nel Piano assicurativo possono essere disposti anche:
a) i termini massimi di sottoscrizione delle polizze per le diverse produzioni e aree;
b) qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche.

Capo II
Interventi compensativi

Art. 5.
Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva

1. Possono beneficiare degli interventi del presente articolo, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonche' le cooperative di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e le organizzazioni dei produttori riconosciute, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6, che abbiano subito danni non inferiori al 20 per cento della produzione lorda vendibile, qualora siano ubicate nelle aree svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, ed al 30 per cento della produzione lorda vendibile se ubicate nelle altre zone. Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche.

2. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole di cui al comma 1, nei limiti dell'entità del danno, accertato nei termini previsti al punto 11.3 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, possono essere concessi i seguenti aiuti, in forma singola o combinata, a scelta delle regioni, tenuto conto delle esigenze e dell'efficacia dell'intervento, nonche' delle risorse finanziarie disponibili:
a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente;
b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si e' verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:
1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in zone svantaggiate;
2) 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola;
c) proroga delle operazioni di credito agrario, di cui all'articolo 7;
d) agevolazioni previdenziali, di cui all'articolo 8.

3. In caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino al 100 per cento dei costi effettivi.

4. Sono esclusi dalle agevolazioni previste al presente articolo i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non e' comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea.

5. Le domande di intervento debbono essere presentate alle autorità regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e di individuazione delle zone interessate, di cui all'articolo 6, comma 2.

6. Compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, di cui al presente articolo, possono essere adottate misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a totale carico del Fondo di solidarietà nazionale.

Art. 6.
Procedure di trasferimento alle regioni di disponibilità del FSN

1. Al fine di attivare gli interventi di cui all'articolo 5, le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso, nonche', tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'articolo 5 e la relativa richiesta di spesa. Il suddetto termine e' prorogato di trenta giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà accertate dalla giunta regionale.

2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi, dichiara entro trenta giorni dalla richiesta delle regioni interessate, l'esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali, individuando i territori danneggiati e le provvidenze sulla base della richiesta.

3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto dei fabbisogni di spesa, dispone trimestralmente, con proprio decreto, il piano di riparto, delle somme da prelevarsi dal FSN e da trasferire alle regioni. Al trasferimento sui conti correnti regionali delle somme assegnate si provvede mediante giro conto.

Art. 7.
Disposizioni relative alle operazioni di credito agrario

1. Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6, sono prorogate, fino all'erogazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), per una sola volta e per non più di 24 mesi, con i privilegi previsti dalla legislazione in materia, le scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario effettuate dalle imprese agricole di cui all'articolo 5, comma 1. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi.

2. Gli istituti ed enti abilitati all'esercizio del credito agrario sono autorizzati ad anticipare, anche in assenza di preventivo nulla osta, le provvidenze di cui all'articolo 5, a richiesta degli interessati, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti, applicando il tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario. La eventuale concessione dell'agevolazione del concorso nel pagamento degli interessi su detti prestiti e mutui da parte delle regioni può intervenire entro il termine di un anno dalla data della delibera di concessione del prestito o mutuo. L'agevolazione deve riferirsi all'intera durata del finanziamento e avviene per il tramite dell'istituto concedente in forma attualizzata.

3. In caso di mancato riconoscimento della agevolazione entro i termini prescritti, alle operazioni di cui al comma 1 si applica il tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario.

Art. 8.
Disposizioni previdenziali

1. Alle imprese agricole in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, iscritte nella relativa gestione previdenziale, e' concesso, a domanda, l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si e' verificato l'evento. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' autorizzato a determinare, con proprio decreto, la percentuale dell'esonero fino ad un massimo del 50 per cento.

2. La misura dell'esonero e' aumentata del 10 per cento nel secondo anno e per gli anni successivi, qualora le condizioni di cui all'articolo 5, comma 1, si verifichino a carico della stessa azienda per due o più anni consecutivi.

3. L'esonero e' accordato dall'ente impositore su presentazione di apposita domanda degli interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legislazione in materia.

Art. 9.
Epizoozie

1. I consorzi di difesa, ed altri organismi ad essi equiparati, possono deliberare di concorrere al sostegno dei redditi delle imprese zootecniche colpite da infezioni epizootiche che determinano l'abbattimento del bestiame e che comportino il divieto di ogni attività commerciale. Tale intervento e' previsto anche per l'indennizzo di animali morti a seguito di vaccinazioni o altre misure ordinate o raccomandate dalle autorità competenti, purche' gli aventi diritto non abbiano beneficiato di analoghi indennizzi previsti da altra normativa vigente.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono a carico dei consorzi e tengono conto, secondo parametri e modalità fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, entro il 30 novembre per l'anno successivo, delle mancate produzioni per un determinato periodo di fermo dell'allevamento.

3. Lo Stato concorre fino alla metà della spesa sostenuta, accertata sulla base del relativo conto consuntivo.

Art. 10.
Pubblicità degli interventi

1. Gli elenchi nominativi dei danneggiati, nonche' gli atti contenenti la valutazione dei danni e le provvidenze concesse, ai sensi degli articoli 5, 7, 8 e 9, sono accessibili ai cittadini ed esposti per quindici giorni nell'albo pretorio dei comuni interessati.

Capo III
Consorzi di difesa

Art. 11.
Costituzione e finalità

1. I consorzi di difesa sono costituiti da imprenditori agricoli per l'attuazione di iniziative di difesa attiva e passiva delle produzioni e devono costituirsi con atto pubblico, adottando una delle seguenti forme giuridiche:
a) associazioni persone giuridiche di diritto privato;
b) società cooperative agricole e loro consorzi;
c) consorzi di cui all'articolo 2612 e seguenti del codice civile o società consortili di cui all'articolo 2615-ter del medesimo codice.

2. Il riconoscimento di idoneità allo svolgimento dell'attività dei consorzi e' concesso dalla rispettiva regione o provincia autonoma ed e' limitato al territorio regionale o della provincia autonoma ove l'ente ha la sede legale.

3. Il riconoscimento di idoneità può essere attribuito altresì alle cooperative agricole di raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e loro consorzi, previa modifica del proprio statuto, al fine di uniformarlo alle regole stabilite per i consorzi di cui al comma 1. Qualora le cooperative predette associno produttori situati in regioni o province autonome diverse, il riconoscimento di idoneità deve essere attribuito da ciascuna regione o provincia autonoma.

4. I consorzi di difesa possono accedere al credito agrario a tasso agevolato per lo svolgimento delle attività di difesa attiva e passiva delle colture.

5. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto i consorzi esistenti possono trasformarsi in una delle forme giuridiche previste dal comma 1. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della trasformazione sono assoggettati in luogo dei relativi tributi, all'imposta sostitutiva determinata nella misura di 500 euro.

Art. 12.
Statuto e amministrazione

1. I consorzi sono retti da uno statuto deliberato dall'assemblea dei soci e approvato dalla regione o provincia autonoma in cui hanno la sede legale, che decide sugli eventuali ricorsi ed ha facoltà di apportarvi modifiche.

2. Lo statuto, oltre le indicazioni concernenti la denominazione, la sede ed il patrimonio dell'ente, la durata dell'associazione, che non può essere inferiore a 10 anni, e gli scopi sociali, deve contenere le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione del consorzio.

3. Lo statuto deve altresì prevedere:
a) il diritto alla ammissione per tutti gli imprenditori agricoli, della zona aventi i requisiti prescritti, con esclusione di coloro che facciano parte di altri organismi similari, salvo il diritto di opzione;
b) la nomina del collegio sindacale, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c) una contabilità separata per i contributi, associativi e pubblici, nonche' per le iniziative mutualistiche;
d) la riscossione dei contributi consortili che può essere eseguita anche mediante ruolo in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali.

4. Le disposizioni di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 si applicano anche alle cooperative agricole di raccolta trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e loro consorzi, riconosciute idonee dalla regione o dalla provincia autonoma per lo svolgimento delle attività di difesa attiva e passiva delle colture.

Art. 13.
Vigilanza

1. L'attività di difesa attiva e passiva ai sensi del presente decreto legislativo svolta dai consorzi e dagli altri enti riconosciuti, e' sottoposta alla vigilanza delle rispettive regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno attribuito il riconoscimento di idoneità.

2. Le regioni provvedono:
a) a controllare, con periodicità almeno biennale, il rispetto, da parte dei soci del consorzio, del diritto di opzione previsto dallo statuto dei consorzi;
b) ad esprimere il parere di ammissibilità al contributo, sulla base del riassunto dei ruoli esattoriali o di altra documentazione comprovante la spesa e le modalità di riscossione della quota di premio a carico delle aziende agricole associate, e, sulla base della relazione del collegio sindacale, sulle verifiche effettuate sulle polizze e sull'attività mutualistica.

Art. 14.
Interventi a favore degli associati

1. I consorzi hanno facoltà di scegliere, con deliberazione dell'assemblea, le forme di difesa e di intervento da adottarsi e gli strumenti di attuazione degli stessi che saranno ritenuti più opportuni nell'interesse degli associati.

2. I consorzi, per il raggiungimento delle finalità associative, possono deliberare di far ricorso a forme assicurative, coerentemente con quanto disposto nel presente decreto legislativo, mediante contratti da stipulare, anche dagli stessi consorzi in nome e per conto dei soci qualora essi non vi provvedano direttamente, con società di assicurazione autorizzate.

Capo IV
Altre disposizioni

Art. 15.
Dotazione del Fondo di solidarietà nazionale

1. Presso la Tesoreria centrale e' aperto un conto corrente infruttifero denominato «Fondo di solidarietà nazionale» intestato al Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), e' iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, allo scopo denominato «Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi». Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), e' iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo denominato «Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori».

3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale di cui al comma 2, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 16.
Abrogazione norme

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate le seguenti norme:
a) legge 25 maggio 1970, n. 364, salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 6;
b) legge 15 ottobre 1981, n. 590;
c) legge 14 febbraio 1992, n. 185;
d) articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1993, n. 250;
e) decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324;
f) articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 380;
g) articolo 127, commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
h) articolo 69, commi 10 e 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
i) articoli 1, 1-bis, 2, comma 1, e 4 del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256.

Capo V
Strumenti finanziari

Art. 17.
Interventi per favorire la capitalizzazione delle imprese

1. La Sezione speciale istituita dall'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, e' incorporata nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, che subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi.

2. L'ISMEA può concedere la propria fideiussione a fronte di finanziamenti bancari a medio e lungo termine in favore delle imprese agricole e della pesca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.

3. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese di cui al comma 2, l'ISMEA può concedere garanzia diretta a banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, a fronte di prestiti partecipativi e partecipazioni nel capitale delle imprese medesime, assunte da banche, da intermediari finanziari, nonche' da fondi chiusi di investimento mobiliari.

4. Per le medesime finalità l'ISMEA potrà intervenire anche mediante rilascio di controgaranzia e cogaranzia in collaborazione con confidi, altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i criteri e le modalità di prestazione delle garanzie previste dal presente articolo, tenuto conto delle previsioni contenute nella disciplina del capitale regolamentare delle banche in merito al trattamento prudenziale delle garanzie.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2003, n. 283, e' abrogato.

Art. 18.
Altri interventi

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, per garantire l'adempimento delle obbligazioni contratte nell'esercizio dell'impresa agricola possono costituire in pegno, ai sensi dell'articolo 2806 del codice civile, anche le quote di produzione e i diritti di reimpianto della propria azienda.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2786 del codice civile, gli imprenditori agricoli continuano ad utilizzare le quote di produzione e i diritti di reimpianto.