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Decreto Legislativo 14 ottobre 2004, n. 283

"Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, in materia di lavoro"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2004



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Sudtirol;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione dello statuto prevista dall'articolo 107, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, dopo il primo comma e' inserito il seguente:

«Le deleghe di funzioni statali di cui al primo comma, in materia di vigilanza per l'applicazione delle norme relative alla previdenza e alle assicurazioni sociali e alla vigilanza e tutela del lavoro, nonche' le deleghe di cui all'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 280, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430, in materia di lavoro, si estendono altresì alle funzioni comunque attribuite agli organi periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche successivamente alla data di entrata in vigore dei citati decreti. Ove la legislazione statale preveda la costituzione di specifici organismi collegiali presso i predetti organi periferici, alla costituzione di tali organismi provvede la Provincia territorialmente competente.».