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Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 132

"

Attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 15 luglio 2005


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;

Vista la direttiva 2003/43/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 226;

Visto il decreto del Ministro della sanità in data 30 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 2 agosto 1996;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 dell'11 ottobre 2000, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2004;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 3 marzo 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Disposizioni generali

1. Il presente decreto legislativo stabilisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare agli scambi ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina; ai fini del presente decreto si intende per:

a) «sperma»: il prodotto dell'eiaculazione di un animale domestico della specie bovina, preparato e diluito;

b) «centro di raccolta dello sperma»: uno stabilimento riconosciuto e sorvegliato, situato nel territorio di uno Stato membro o di un Paese terzo, presso il quale e' prodotto sperma destinato ad essere impiegato nella fecondazione artificiale;

c) «centro di magazzinaggio dello sperma»: uno stabilimento riconosciuto e sorvegliato, situato nel territorio di uno Stato membro o di un Paese terzo, presso il quale e' immagazzinato sperma destinato ad essere impiegato nella fecondazione artificiale;

d) «veterinario responsabile di un centro»: il veterinario responsabile del rispetto quotidiano, nel centro di raccolta e nel centro di magazzinaggio, delle disposizioni di cui al presente decreto;

e) «veterinario ufficiale»: veterinario designato tra i propri dipendenti dal Ministero della salute o dalla regione, o dalla U.S.L., secondo le rispettive competenze;

f) «partita»: una quantità di sperma compresa in uno stesso certificato;

g) «Paese di raccolta»: lo Stato membro o il Paese terzo nel quale lo sperma e' raccolto e dal quale e' spedito verso uno Stato membro;

h) «laboratorio riconosciuto»: il laboratorio autorizzato dall'autorità sanitaria competente ad effettuare gli esami prescritti dal presente regolamento;

i) «raccolta»: un quantitativo di sperma prelevato da un donatore in qualsiasi momento.

2. Sono applicabili, ove necessario, le altre definizioni di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modificazioni, e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre l982, n. 889.

3. Restano salve le disposizioni comunitarie o nazionali del settore zootecnico che disciplinano l'organizzazione della fecondazione artificiale in generale e la distribuzione di sperma in particolare.

Art. 2.
Scambi

1. Lo sperma può essere spedito verso il territorio di altro Stato membro soltanto se soddisfa le seguenti condizioni generali:

a) che la raccolta e il trattamento o l'immagazzinamento, a seconda dei casi, siano effettuati in uno o più centri di raccolta o di magazzinaggio riconosciuti sotto l'aspetto sanitario ai sensi dell'articolo 4, in vista della fecondazione artificiale e ai fini degli scambi intracomunitari;

b) provenga da animali della specie bovina, il cui stato sanitario sia conforme alle disposizioni dell'allegato B;

c) che la raccolta, il trattamento, il deposito ed il trasporto avvengano in conformità delle disposizioni degli allegati A e C;

d) che sia scortato durante il trasporto da un certificato sanitario conforme alle disposizioni previste dall'articolo 5, comma 1.

Art. 3.
Prescrizioni per l'afta epizootica

1. Non e' ammesso il rifiuto di sperma di tori vaccinati contro l'afta epizootica. Tuttavia, qualora lo sperma sia stato ottenuto da un toro vaccinato nei confronti dell'afta epizootica durante i 12 mesi antecedenti la raccolta, il 5 per cento dello sperma di ogni raccolta, con un minimo di 5 lamelle, destinata ad essere inviata in un altro Stato membro, e' sottoposto con esito negativo, ad una prova di isolamento del virus per la ricerca dell'afta epizootica in un laboratorio dello Stato membro destinatario o in un laboratorio da esso designato.

Art. 4.
Riconoscimento dei centri di raccolta e di magazzinaggio

1. Le regioni, constatato il rispetto delle disposizioni previste nell'allegato A e delle ulteriori disposizioni sanitarie in materia, riconoscono i centri di raccolta o di magazzinaggio di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c).

2. Le regioni assicurano la permanente conformità dei centri di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), ai requisiti stabiliti dalla disciplina comunitaria specifica, compresi quelli di cui agli allegati al presente decreto, anche mediante ispezioni veterinarie periodiche e comunicano al Ministero della salute i dati relativi ai centri riconosciuti ed ogni successiva variazione.

3. Qualora sia accertato il venire meno di uno dei requisiti stabiliti dalla disciplina comunitaria specifica, le regioni provvedono a sospendere o a revocare il riconoscimento concesso, anche su segnalazione di irregolarità comunicate loro dal Ministero della salute, sulla base di informazioni pervenute da Stati membri di destinazione dello sperma.

4. Il Ministero della salute, sulla base dei dati forniti dalle regioni ai sensi del comma 2, predispone una lista nazionale per i centri di raccolta ed una per i centri di magazzinaggio dello sperma e provvede alla loro trasmissione agli altri Stati membri ed alla Commissione europea, comunicando loro anche le eventuali successive variazioni.

Art. 5.
Prescrizioni di certificazione e divieti

1. L'introduzione di sperma di animali della specie bovina e' subordinata alla presentazione di un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato D e rilasciato da un veterinario ufficiale dello Stato membro di raccolta. Tale certificato deve:

a) essere redatto almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di raccolta e in lingua italiana;

b) scortare, nell'esemplare originale, la partita fino a destinazione;

c) prevedere un solo destinatario.

2. La competente autorità sanitaria vieta l'introduzione nel territorio nazionale di partite di sperma:

a) quando dall'esame della relativa documentazione risulti che non sono state rispettate le condizioni e le garanzie previste all'articolo 2;

b) quando si sospetti che lo sperma sia infetto o contaminato da germi patogeni, adottando tutte le misure necessarie, compresa la quarantena, al fine di emettere un preciso giudizio sulle manifestazioni che hanno destato il sospetto.

3. I divieti di cui al comma 2, lettere a) e b), devono consentire, peraltro, se non vi si oppongono motivi di polizia sanitaria, la possibilità che lo speditore o il suo mandatario chiedano la rispedizione all'origine.

4. Quando l'introduzione delle partite di sperma e' stata vietata per uno dei motivi di cui al comma 2, lettere a) e b), ed il Paese di raccolta non autorizzi entro trenta giorni la rispedizione, l'autorità veterinaria competente può ordinarne la distruzione a spese dell'interessato.

5. Le decisioni prese dalle competenti autorità sanitarie in applicazione dei commi 2, 3 e 4, devono essere comunicate allo speditore o al suo mandatario con l'indicazione dei motivi, nonche' all'autorità veterinaria competente dello Stato membro di raccolta o di provenienza; su richiesta, tali decisioni motivate debbono essere comunicate, immediatamente e per iscritto, allo speditore o al suo mandatario, con l'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalle disposizioni vigenti, nonche' delle forme e dei termini per avvalersi di tali mezzi.

Art. 6.
Parere veterinario

1. Gli speditori di sperma di cui sia stata vietata la introduzione in Italia ai sensi dell'articolo 5, comma 2, hanno il diritto di ottenere, prima dell'adozione di qualsiasi altra misura, salvo la distruzione quando ciò sia indifferibile per ragioni di polizia veterinaria, il parere di un esperto veterinario al fine di determinare se siano state osservate le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2.

2. L'esperto veterinario, di cui al comma 1, deve avere la cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ma diversa da quella italiana e da quella del Paese speditore ed essere scelto tra quelli inseriti nell'elenco stabilito dalla Commissione stessa su proposta degli Stati membri.

Art. 7.
Elenco comunitario dei Paesi terzi

1. L'importazione di sperma di animali della specie bovina da Paesi terzi e' consentita soltanto quando il Paese di origine e' compreso in un elenco predisposto ed eventualmente modificato dalla Commissione europea; l'elenco e le sue modificazioni sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale a cura del Ministero della salute, previa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

2. L'importazione e' subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero della salute ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 8.
Elenco comunitario dei centri di raccolta e magazzinaggio

1. L'importazione di sperma di animali della specie bovina e' consentita soltanto quando il centro di raccolta o di magazzinaggio dello sperma da cui proviene e' inserito in un elenco predisposto, ed eventualmente modificato o integrato, dalla Commissione europea.

2. Il Ministero della salute comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri le caratteristiche e il modello del marchio utilizzato nei centri di raccolta e di magazzinaggio.

Art. 9.
Ulteriori prescrizioni per l'importazione

1. Lo sperma deve provenire da animali che, immediatamente prima della raccolta, abbiano soggiornato per almeno sei mesi nel territorio di un Paese terzo compreso nell'elenco di cui all'articolo 7, comma 1.

2. L'importazione e' subordinata, inoltre, alla condizione che lo sperma risponda alle norme di polizia sanitaria adottate dalla Comunità europea.

3. Si applicano, per analogia, le disposizioni di cui all'articolo 3.

Art. 10.
Certificato sanitario

1. L'importazione dello sperma può essere autorizzata soltanto dietro presentazione di un certificato sanitario, rilasciato e firmato da un veterinario ufficiale del Paese terzo di raccolta. Tale certificato deve:

a) essere redatto almeno in una delle lingue dello Stato membro destinatario e nella lingua italiana, se il controllo all'importazione previsto all'articolo 11, si effettua in un ufficio del territorio italiano;

b) scortare lo sperma in un esemplare originale;

c) consistere di un solo foglio;

d) prevedere un solo destinatario.

2. Il certificato deve essere conforme al modello stabilito dalla Comunità europea.

Art. 11.
Controlli veterinari all'importazione

1. Le importazioni di sperma da Paesi terzi sono soggette alle norme di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive modificazioni, in particolare a quelle relative alle misure adottate a seguito dei controlli veterinari sui prodotti nonche' alle misure di salvaguardia da adottare.

Art. 12.
Controlli veterinari negli scambi

1. Agli scambi intracomunitari di sperma si applicano le norme di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni.

Art. 13.
Ispezioni comunitarie

1. Esperti veterinari della Commissione europea possono procedere, in collaborazione con le autorità competenti, a controlli in loco ai fini della corretta applicazione uniforme delle disposizioni del presente regolamento.

2. Il Ministero della salute adotta le misure eventualmente necessarie, per tener conto dei risultati di tale controllo comunicatigli dalla Commissione europea.

Art. 14.
Clausola di non preferenza per le importazioni

1. Fino alla data di entrata in vigore delle decisioni della Comunità europea previste dagli articoli 7, 8 e 9, alle importazioni di sperma dai Paesi terzi, non si applicano condizioni più favorevoli di quelle risultanti dall'applicazione dell'allegato A-capitolo II.

Art. 15.
Disposizioni transitorie

1. E' ammesso agli scambi intracomunitari e alle importazioni lo sperma raccolto, trattato e immagazzinato entro il 31 dicembre 2004 in conformità alla disciplina previgente a condizione che sia conforme alla medesima disciplina e sia accompagnato dal modello di certificazione veterinaria da esso previsto.

Art. 16.
Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2003/43/CE, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto, da ciascuna regione e provincia autonoma.

Art. 17.
Abrogazione

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 226, e successive modificazioni.

Art. 18.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegati A, B, C e D
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