stemma della Repubblica
logo della Camera logo del Senato


Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 266

"

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 648/2004 in materia di immissione in commercio dei detergenti"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2006



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adeguamento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005; ed in particolare l'articolo 5;

Visto il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che istituisce il Ministero della salute identificandone le attribuzioni e trasferendo allo stesso le funzioni del Ministero della sanità;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989, n. 250, recante approvazione, tra l'altro, del regolamento di esecuzione della legge 26 aprile 1983, n. 136, concernente la biodegradabilità dei detergenti sintetici;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2006;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 20 aprile 2006;

Considerato che le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso il prescritto parere;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 2006;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee e della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Campo di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, 9 e 11 del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, di seguito denominato: «regolamento (CE) n. 648/2004», che stabilisce i principi ed i requisiti per l'immissione sul mercato dei detergenti e dei tensioattivi in essi contenuti.

Art. 2.
Definizioni

1. Al fine dell'applicazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 648/2004.

2. L'autorità competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 648/2004 e' il Ministero della salute.

Art. 3.
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 648/2004 in materia di limitazione all'immissione sul mercato in base alla biodegradabilità dei tensioattivi.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un detergente, contenente un tensioattivo con un livello di biodegradabilità primaria inferiore a quanto stabilito nell'allegato II del regolamento (CE) n. 648/2004, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila euro a novantamila euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un detergente, contenente un tensioattivo il cui livello di biodegradabilità primaria e' superiore a quanto stabilito nell'allegato II del regolamento (CE) n. 648/2004, ma con una biodegradabilità aerobica completa inferiore a quanto stabilito nell'allegato III dello stesso regolamento, senza aver ottenuto una autorizzazione in deroga nei casi consentiti dallo stesso regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a sessantamila euro.

Art. 4.
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 648/2004 in materia di informazioni date dai fabbricanti di detergenti e tensioattivi.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che non tiene a disposizione delle autorità competente i dati previsti nell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 648/2004, e' soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria da duemila euro a dodicimila euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che legittimamente richiesto non mette a disposizione del personale medico e dell'Istituto superiore di sanità la scheda tecnica così come previsto nell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 648/2004, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diciottomila euro.

Art. 5.
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 648/2004 in materia di etichettatura

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque essendo legalmente tenuto non adempie agli obblighi di etichettatura previsti dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 648/2004, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a trentamila euro.

Art. 6.
Norme finali

1. E' sempre disposto il sequestro delle partite di detergenti che siano risultate non conformi a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 648/2004.

2. Le sanzioni amministrative previste nel presente decreto sono applicate dalle regioni nel cui territorio e' stata commessa la violazione.

3. Si applicano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.