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Decreto Legislativo 25 gennaio 2007 n. 24

"Attuazione della direttiva 2003/110/CE, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2007



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2004, che ha delegato all'articolo 1, commi 1 e 3, il Governo a recepire la citata direttiva 2003/110/CE, compresa nell'elenco di cui all'allegato B della medesima legge;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2006;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 gennaio 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dei trasporti;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Finalita'

1. Il presente decreto definisce le misure di assistenza tra autorità competenti nell'ambito dell'espulsione per via aerea, con o senza scorta, negli aeroporti di transito degli Stati membri, secondo le disposizioni contenute nella direttiva 2003/110/CE, del Consiglio, del 25 novembre 2003.

2. Il presente decreto lascia impregiudicati gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Ginevra relativa allo statuto dei rifugiati, del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, dalle Convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo e di libertà fondamentali, nonche' dalle Convenzioni internazionali in materia di estradizione.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:

a) «cittadino di un Paese terzo»: ogni persona che non ha la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, della Repubblica di Islanda o del Regno di Norvegia;
b) «Stato membro richiedente»: lo Stato membro che esegue una decisione di espulsione di un cittadino di un Paese terzo e che richiede il transito nell'aeroporto di un'altro Stato membro;
c) «Stato membro richiesto»: lo Stato membro nel cui aeroporto deve aver luogo il transito;
d) «componenti della scorta»: ogni persona dello Stato membro richiedente che e' incaricata di accompagnare il cittadino di un Paese terzo, incluse le persone preposte all'assistenza medica e gli interpreti;
e) «transito per via aerea»: il passaggio, attraverso la zona di un aeroporto dello Stato membro richiesto, del cittadino di un Paese terzo ed eventualmente dei componenti della scorta ai fini dell'espulsione per via aerea.

Art. 3.
Autorità centrale

1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale per l'immigrazione e la polizia delle frontiere, di seguito denominata: «Direzione centrale», e' competente a ricevere ed inoltrare le richieste di transito per via aerea.

Art. 4.
Richiesta di transito per via aerea

1. Al fine dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione di un cittadino di un Paese terzo, qualora non sia ragionevolmente possibile fare ricorso ad un volo diretto verso il Paese di destinazione, la direzione centrale presenta all'Autorità centrale individuata dallo Stato membro richiesto la richiesta di transito per via aerea, contenente i dati indicati nell'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, previo accertamento della mancanza di impedimenti all'eventuale transito attraverso altri Stati ovvero alla riammissione da parte dello Stato di destinazione. La richiesta di transito per via aerea non e', in linea di massima, presentata se l'attuazione della misura di espulsione rende necessario un cambio di aeroporto nel territorio dello Stato membro richiesto.

2. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 1, comma 2, la richiesta di transito per via aerea presentata dall'Autorità centrale individuata dallo Stato membro richiedente alla Direzione centrale può essere rifiutata se:

a) il cittadino di un Paese terzo risulti in Italia imputato ovvero condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale e, in ogni caso, per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonche' destinatario di provvedimenti restrittivi della libertà personale, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 aprile 2005, n. 69, e fatti salvi gli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali in materia di estradizione;
b) sussistono impedimenti al transito attraverso altri Stati o alla riammissione da parte dello Stato di destinazione ovvero dello Stato richiedente;
c) il provvedimento richiede un cambio di aeroporto nel territorio nazionale;
d) l'assistenza non può essere fornita al momento della richiesta;
e) il cittadino di un Paese terzo e' considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera d), la Direzione centrale comunica, quanto prima, allo Stato membro richiedente una diversa data, quanto piu' vicina possibile a quella richiesta, per l'effettuazione del transito, sempreche' siano soddisfatte le altre condizioni per l'autorizzazione al transito.

4. L'autorizzazione al transito per via aerea già rilasciata può essere ritirata se, successivamente al rilascio, diventano noti ovvero si verificano fatti che, ai sensi del comma 2, ne avrebbero giustificato il rifiuto.

5. La Direzione centrale comunica per iscritto, immediatamente, alla competente autorità dello Stato richiedente l'eventuale rifiuto o ritiro dell'autorizzazione al transito, ovvero l'impossibilità per qualsiasi altro motivo di procedere al transito, motivando la propria decisione.

6. Il transito per via aerea non e' richiesto ne' e' autorizzato se il cittadino di un Paese terzo corre il rischio di subire, nel Paese di destinazione o di transito, trattamenti inumani umilianti, torture o la pena di morte ovvero rischia la vita o la libertà a causa della sua razza, religione, nazionalità, del suo orientamento sessuale, delle sue convinzioni politiche o della sua appartenenza ad un genere o ad un determinato gruppo sociale.

Art. 5.
Modalità di presentazione della richiesta di transito per via aerea

1. La richiesta di transito per via aerea e' presentata per iscritto alla Direzione centrale, non oltre due giorni prima del transito e contiene i dati indicati nell'allegato A. In casi di particolare urgenza, debitamente motivati, tale termine può essere piu' breve.

2. La Direzione centrale comunica per iscritto allo Stato richiedente l'accoglimento o il rifiuto dell'istanza entro due giorni dalla ricezione della richiesta ovvero nel termine piu' breve di cui al comma 1. Il termine per la comunicazione della decisione può essere motivatamente prorogato fino ad un massimo di quarantotto ore.

3. In mancanza di comunicazione della decisione ovvero della proroga entro la data richiesta, le operazioni di transito sono avviate, trascorso il termine di cui al comma 2, previa comunicazione da parte dello Stato richiedente. Le disposizioni del presente comma sono derogabili sulla base di accordi o intese bilaterali o multilaterali.

4. La richiesta di transito per via aerea deve prevedere, in linea di massima, la dotazione della scorta, salvo comprovati motivi segnalati dallo Stato richiedente.

Art. 6.
Misure di assistenza

1. La Direzione centrale, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili in base alla legislazione vigente e nel rispetto delle norme internazionali, adotta ogni disposizione idonea ad assicurare che le operazioni di transito si svolgano nel piu' breve tempo possibile e, comunque, entro ventiquattro ore, avvalendosi di appositi punti di contatto presso gli aeroporti.

2. La Direzione centrale, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente e nel rispetto delle norme internazionali, previe consultazioni reciproche con l'Autorità centrale richiedente, stabilisce e fornisce tutte le misure di sostegno necessarie dall'atterraggio fino alla partenza del cittadino di un Paese terzo e in particolare:

a) l'attesa del cittadino di un Paese terzo all'aeromobile e l'accompagnamento nella zona aeroportuale di transito, fino al volo di connessione;
b) il vitto per il cittadino di un Paese terzo e, eventualmente, per i componenti della scorta;
c) la presa in consegna, la conservazione e l'inoltro dei documenti di viaggio, specie in caso di espulsione senza scorta;
d) nei casi di transito senza scorta, la comunicazione all'Autorità richiedente del luogo e dell'ora di partenza del cittadino di un Paese terzo dal territorio dello Stato;
e) la comunicazione all'Autorità richiedente di eventuali incidenti gravi verificatisi durante il transito.

3. In ogni caso, sono garantite al cittadino di un Paese terzo ed ai componenti della scorta le cure urgenti o, comunque, essenziali.

4. Qualora le modalità del transito lo richiedano, e per il tempo strettamente necessario, il cittadino di un Paese terzo e' collocato, in attesa della partenza, nei locali adibiti ad ufficio di pubblica sicurezza o, ove consentito, negli appositi spazi della zona sterile aeroportuale.

5. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, qualora non sia possibile portare a termine le operazioni di transito nel termine di cui al comma 1, la Direzione centrale, previe richiesta e consultazione con l'autorità richiedente, assume tutte le misure necessarie alla prosecuzione delle operazioni di transito che devono, in ogni caso, concludersi entro le successive quarantotto ore.

6. Le spese per le prestazioni di cui ai commi 2, lettera b), e 3, nonche' ogni altra spesa eventualmente conseguente alle misure di sostegno fornite e adeguatamente documentate, sono a carico dello Stato richiedente.

Art. 7.
Obbligo di riammissione

1. Il cittadino di un Paese terzo, per il quale la Direzione centrale ha presentato richiesta di transito per via aerea, e' riammesso sul territorio nazionale qualora:

a) l'autorizzazione al transito per via aerea sia stata rifiutata o ritirata;
b) il cittadino di un Paese terzo sia uscito, senza autorizzazione, dalla zona aeroportuale di transito;
c) l'espulsione del cittadino di un Paese terzo in un altro Paese di transito o nel Paese di destinazione o l'imbarco sul volo di connessione siano falliti;
d) non sia stato possibile, per qualsiasi motivo, condurre a termine le operazioni di transito con la partenza del cittadino di un Paese terzo per un altro Paese di transito ovvero per il Paese di destinazione.

2. Qualora non sia stato possibile effettuare il transito di un cittadino di un Paese terzo nel territorio nazionale, la Direzione centrale presta l'assistenza necessaria per la riammissione dello stesso nel territorio dello Stato richiedente. Le spese del viaggio di ritorno sono a carico dello Stato richiedente.

Art. 8.
Obblighi e poteri della scorta

1. Durante le operazioni di transito per via aerea, i componenti della scorta che accompagna il cittadino di un Paese terzo non portano armi e indossano abiti civili. Essi sono tenuti ad esibire l'autorizzazione al transito rilasciata dalla Direzione centrale ovvero, nei casi di cui all'articolo 5, comma 3, la comunicazione del transito.

2. Nell'esecuzione delle operazioni di transito i poteri dei componenti della scorta sono limitati all'autodifesa, salva la necessità di adottare misure ragionevoli e proporzionate per impedire che il cittadino di un Paese terzo fugga, provochi lesioni a se stesso o a terzi ovvero arrechi danni a beni, nel rispetto della legislazione dello Stato membro richiesto, e sempre che a tale necessità non possano provvedere i competenti funzionari nazionali o che prestano le misure di assistenza.

Art. 9.
Norma finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

Allegato A