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Decreto Legislativo 31 gennaio 2007, n. 47

"Attuazione della direttiva 2004/68/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunita' di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE "


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 11 aprile 2007



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria 2005), ed in particolare gli articoli 1 e 3;

Vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sani-taria per le importazioni e il transito nella Comunita' di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, recante attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, recante attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunita' europea, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, recante attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunita' di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231, recante regolamento di attuazione delle direttive 83/91/CEE, 88/289/CEE e 91/266/CE relative a problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di importazione di animali, delle specie bovina e suina, e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi, nonche' di ricerca delle trichine nelle carni fresche di animali domestici della specie suina;

Visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Vista la decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei Paesi terzi e delle parti di territorio dei Paesi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi, nonche' di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, recante attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, recante attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2006;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 30 novembre 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le norme di polizia sanitariaapplicabili all'introduzione e al transito nella Comunità degliungulati vivi di cui all'allegato I.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Paesi terzi: i Paesi diversi dagli Stati membri dell'Unione europea e i territori degli Stati membri ai quali non si applicano le direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE, recepite nell'ordinamento interno con il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni;
b) Paese terzo autorizzato: un Paese terzo o una parte di un Paese terzo in provenienza dal quale e' autorizzata l'introduzione nella Comunità degli ungulati di cui all'allegato I, in quanto presente nell'elenco predisposto in sede comunitaria ai sensi della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, o nelle sue successive modificazioni;
c) veterinario ufficiale: i veterinari autorizzati dall'amministrazione veterinaria di un Paese terzo ad effettuare ispezioni sanitarie su animali vivi e a procedere al rilascio di una certificazione ufficiale;
d) ungulati: gli animali elencati nell'allegato I.

Art. 3.
Controlli dei posti di ispezione frontaliera

1. Il personale veterinario dei posti d'ispezione frontaliera, di seguito denominati: PIF, di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive modificazioni, permette l'introduzione e il transito degli ungulati solo se provengono da un Paese terzo, o da una parte di esso, autorizzato e se gli animali sono stati sottoposti, con esito favorevole, ai controlli veterinari previsti dal medesimo decreto legislativo n. 93 del 1993 e dalla decisione 97/794/CEE della Commissione, del 12 novembre 1997, ai fini del rilascio del Documento veterinario comune di entrata (DVCE animali) di cui al regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, e successive modificazioni.

2. Prima di permettere l'introduzione o il transito degli ungulati il personale veterinario dei PIF, nell'ambito dei controlli veterinari ad esso demandati, deve in ogni caso verificare:
a) che l'autorizzazione del Paese terzo non e' sospesa, revocata e sottoposta a limitazioni;
b) l'assenza di provvedimenti e disposizioni che vietino, limitino o sospendano, anche temporaneamente, l'introduzione o il transito degli ungulati.

3. Il personale veterinario dei PIF consente l'introduzione o il transito anche degli animali autorizzati in deroga in sede
comunitaria.

Art. 4.
Certificazioni veterinarie

1. Il personale veterinario dei PIF deve verificare, per ogni partita di animali presentata per l'introduzione o il transito, l'esistenza di un certificato veterinario conforme ai requisiti di cui all'allegato II.

2. Il certificato veterinario attesta che i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di salute degli animali, compresi quelli specifici, ove previsti, sono rispettati. Nel caso di riconoscimento dell'equivalenza, in materia di salute degli animali, delle disposizioni applicate dal Paese terzo rispetto a quelle stabilite dalla normativa comunitaria, il certificato veterinario può attestare anche solo l'esistenza di detta equivalenza.

3. Il certificato veterinario può comprendere dichiarazioni richieste in materia di certificazione da altri atti comunitari relativi alla salute pubblica, alla salute degli animali e al benessere degli animali.

Art. 5.
Personale del Ministero della salute da impiegare in occasione di ispezioni e controlli disposti dalla Comunità europea presso Paesi terzi

1. Su richiesta della Commissione europea, il Ministero della salute individua tra il proprio personale gli esperti in sanità animale, profilassi internazionale veterinaria o nelle procedure di controllo alle importazioni di animali e prodotti di origine animale che possono partecipare, insieme agli esperti della stessa Commissione e con spese ad integrale carico di quest'ultima, alle attività di ispezione o controllo nei Paesi terzi.

Art. 6.
Spese per l'applicazione delle misure sanitarie e di polizia sanitaria conseguenti ai controlli effettuati in occasione o in conseguenza dell'introduzione o del transito di ungulati

1. Le spese relative alle misure sanitarie e di polizia sanitaria conseguenti ai controlli effettuati in occasione o in conseguenza dell'introduzione o il transito degli animali di cui al presente decreto, quali il respingimento, l'abbattimento e la distruzione degli animali stessi, nonche' gli accertamenti analitici, anche supplementari, o le misure di quarantena, sono a carico dell'importatore, secondo modalità stabilite dalla legislazione vigente.

2. E' obbligato alle spese di cui al comma 1 chiunque introduce o fa transitare o detiene animali di cui all'allegato I provenienti dai Paesi terzi senza i controlli previsti dal presente decreto.

Art. 7.
Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:

«Art. 12.

1. Gli equidi possono essere importati solo se provengono da un Paese terzo, o parte di esso, compreso in elenchi predisposti ai sensi della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999.»;

b) gli allegati F e G sono abrogati.

Art. 8.
Modifica al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633

1. Al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1, comma 1, e' sostituito dal seguente:
«1. Il presente decreto stabilisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi e le importazioni di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato F.»;

b) all'articolo 6:
1) al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) essere accompagnati dal certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato E, parte I, introdotto dal regolamento (CE) n. 1282/2002 della Commissione, del 15 luglio 2002, che modifica gli allegati della direttiva 92/65/CEE, completato dall'attestato riportato nell'allegato G.»;
2) al comma 4, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) qualora non provengano da un allevamento rispondente alle condizioni di cui alla lettera a), provengono da un'azienda in cui non sia stato constatato nessun caso di brucellosi e di tubercolosi nei quarantadue giorni precedenti il carico degli animali e nella quale i ruminanti abbiano subito, nei trenta giorni precedenti la spedizione, con esito negativo, i test per verificare la presenza di brucellosi e di tubercolosi.»;
3) il comma 2 e il comma 3 sono abrogati;
4) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Fino a quando non saranno stabiliti in sede, comunitaria i requisiti relativi ai test di cui al comma 4, lettera b), e i criteri corrispondenti, restano applicabili le disposizioni vigenti in materia.»;

c) all'articolo 17, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) provengono da un Paese terzo o parte di esso compreso in un elenco predisposto in sede comunitaria e, inoltre, per quanto concerne lo sperma, gli ovuli e gli embrioni delle specie ovine, caprine ed equine, nonche' gli ovuli e gli embrioni delle specie suine, da un centro di raccolta anch'esso inserito in un elenco stabilito in sede comunitaria che sia in grado di fornire le garanzie previste dall'articolo 11;»;

d) dopo l'allegato E sono aggiunti gli allegati F e G, di cui, rispettivamente, agli allegati III e IV al presente decreto.

Art. 9.
Abrogazioni

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231, e successive modifiche, e' abrogato.

2. Le modalità di applicazione stabilite nelle decisioni in applicazione della direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, per l'importazione di animali vivi, carni e prodotti a base di carne elencate nell'allegato V del presente decreto, rimangono in vigore fino a quando non sono sostituite dalle misure stabilite in sede comunitaria in applicazione della direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, dei regolamenti (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonche' della direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002.

3. L'articolo 6 del decreto del Ministero della sanità in data 10 ottobre 1994, pubblicato nel supplemento ordinano alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 1994, e' abrogato.

Art. 10.
Sanzioni

1. L'interessato al carico che omette di effettuare le notifiche dell'arrivo dell'animale o degli animali, in conformità a quanto prescritto all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, e successive modificazioni, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 6000 euro.

Art. 11.
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, a carico della finanza pubblica.


Allegato I

                                               (previsto dall'art. 1)



                Specie animali di cui all'articolo 1



=====================================================================

              |    Taxo     |

=====================================================================

Ordine        |             |

---------------------------------------------------------------------

              |Famiglia     |Generi/Specie

---------------------------------------------------------------------

              |Antilocapridi|Antilocapra ssp.

---------------------------------------------------------------------

Artiodattili  |             |

---------------------------------------------------------------------

              |             |Addax ssp., Aepyceros ssp., Alceaphus

              |             |ssp., Ammodorcas ssp., Ammotragus ssp.,

              |             |Antidorcas ssp., Antilope ssp., Bison

              |             |ssp., Bos ssp. (compreso Bibos, Novibos,

              |             |Poephagus), Boselaphus ssp., Bubalus

              |             |ssp. (compreso Anoa), Budorcas ssp.,

              |             |Capra ssp., Cephalophus ssp.,

              |             |Connochaetes ssp., Damaliscus ssp.,

              |             |(compreso Beatragus), Dorcatragus ssp.,

              |             |Gazella ssp., Hemitragus ssp.,

              |             |Hippotragus ssp., Kobus ssp.,

              |             |Litocranius ssp., Madogua ssp.,

              |             |Naemorhedus ssp. (compreso Nemorhaedus

              |             |and Capricornis), Neotragus ssp.,

              |             |Oremuos ssp., Oreotragus ssp., Oryx

              |             |ssp., Ourebia ssp., Ovibos ssp., Ovis

              |             |ssp., Patholops ssp., Pelea ssp.,

              |             |Procapra ssp., Pseudois ssp., Pseudoryx

              |             |ssp., Raphicerus ssp., Redunca ssp.,

              |             |Rupicapra ssp., Saiga ssp.,

              |             |Sigmoceros-Alecelaphus ssp., Sylvicapra

              |             |ssp., Syncerus ssp., Taurotragus ssp.,

              |             |Tetracerus ssp., Tragelaphus ssp.

              |Bovidi       |(compreso Boocerus).

---------------------------------------------------------------------

              |Camelidi     |Camelus ssp., Lama ssp., Vicugna ssp.

---------------------------------------------------------------------

              |             |Alces ssp., Axis-Hyelaphus ssp.,

              |             |Blastocerus ssp., Capreolus ssp.,

              |             |Cervus-Rucervus ssp., Dama ssp.,

              |             |Elaphurus ssp., Hippocamelus ssp.,

              |             |Hydropotes ssp., Mazama ssp.,

              |             |Megamuntiacus ssp., Muntiacus ssp.,

              |             |Odocoileus ssp., Ozotoceros ssp., Pudu

              |Cervidi      |ssp., Rangifer ssp.

---------------------------------------------------------------------

              |Giraffidi    |Giraffa ssp., Okapia ssp.

---------------------------------------------------------------------

              |             |Hexaprotodon- Choeropsis ssp.,

              |Ippopotamidi |Hippopotamus ssp.

---------------------------------------------------------------------

              |Moschidi     |Moschus ssp.

---------------------------------------------------------------------

              |             |Babyrousa ssp., Hylochoerus ssp.,

              |             |Phacochoerus ssp., Potamochoerus ssp.,

              |Suidi        |Sus ssp.

---------------------------------------------------------------------

              |Tayassuidi   |Catagonus ssp., Pecari-Tayassu ssp.

---------------------------------------------------------------------

              |Tragulidi    |Hyemoschus ssp., Tragulus-Moschiola ssp.

---------------------------------------------------------------------

Perissodattili|             |

---------------------------------------------------------------------

              |             |Ceratotherium ssp., Dicerorhinus ssp.,

              |Rinocerotidi |Diceros ssp., Rhinoceros ssp.

---------------------------------------------------------------------

              |Tapiridi     |Tapirus ssp.

---------------------------------------------------------------------

Proboscidi    |Elefantidi   |Elephas ssp., Loxodonta ssp.

Allegato II
(previsto dall'art. 4)

Requisiti applicabili ai certificati veterinari

1. Il rappresentante dell'autorita' competente per la spedizione responsabile del rilascio del certificato veterinario che accompagna una partita di ammali deve firmare il certificato e verificare che su ogni suo foglio, qualora composto da più pagine, sia apposto il timbro ufficiale.

2. I certificati veterinari devono essere redatti nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e in quelle dello Stato membro nel quale viene effettuata l'ispezione alla frontiera o essere corredati di una traduzione certificata in questa o queste lingue. Tuttavia, gli Stati membri possono acconsentire all'uso di una lingua ufficiale della Comunita' diversa dalla propria.

3. La versione originale del certificato veterinario deve accompagnare le partite di animali al loro ingresso nella Comunita'.

4. I certificati veterinari devono essere costituiti da:
a) un unico foglio,
o
b) due o più pagine facenti parte di un unico foglio indivisibile;
o
c) una serie di pagine numerate a indicazione del fatto che si tratta di una pagina particolare di una serie finita (ad esempio «pagina 2 su 4»).

5. I certificati veterinari devono riportare un numero di identificazione unico. Qualora il certificato veterinario sia costituito da una serie di pagine, ciascuna di esse deve riportare tale numero.

6. Il certificato veterinario dev'essere rilasciato prima che la partita a cui esso si riferisce cessi di essere soggetta al controllo dell'autorita' competente del paese d'invio.

(31) Il testo della presente direttiva e' stato cos' sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 25 giugno 2004, n. L 226.

Allegato III
(previsto dall'art. 8)

«Allegato F

Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.

Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di ammali della specie bovina.ì

Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina.

Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi.

Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina.

Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi in comunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova.

Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura.

Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini.

Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per l'importazione e il transito nella Comunita' di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE.».

Allegato IV
(previsto dall'art. 8)

«Allegato G

Io sottoscritto (veterinario ufficiale) certifico che il(i) ruminante(i) diverso(i) da quello(i) [1] cui si applica la direttiva 64/432/CEE e la direttiva 91/68/CEE

i) appartiene/appartengono [1] alla specie

ii) sottoposto(i)[1] a esame, hanno[1]/non hanno [1] presentato alcun segno clinico delle malattie alle quali e/sono [1] esposto(i) [1];

iii) proviene/provengono [1] da un allevamento [1]/da un'azienda [1] ufficialmente indenne da tubercolosi [1]/ufficialmente indenne [1] o indenne [1] da brucellosi non soggetto(a) a restrizioni per quanto attiene alla peste suina [1] o da un'azienda in cui e/sono stato(i) sottoposto(i) [1], con esito negativo, ai test previsti dall'art. 6, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 92\65\CEE.

[1] Cancellare la dicitura inutile.».

Allegato V
(previsto all'art. 9)

Elenco delle decisioni

2003/56/CE: Decisione della Commissione, del 24 gennaio 2003, relativa ai certificati sanitari per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda (G.U.C.E. L 22 del 25 gennaio 2003).

2002/987/CE: Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2002, che fissa l'elenco degli stabilimenti delle isole Falkland dai quali e' autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunita' (G.U.C.E. L 344 del 19 dicembre 2002).

2002/477/CE: Decisione della Commissione, del 20 giugno 2002, che stabilisce i requisiti di sanita' pubblica in materia di carni fresche e carni fresche di volatili da cortile importate da paesi terzi, e che modifica la decisione 94/984/CE (G.U.C.E. L 164 del 22 giugno 2002).

2001/600/CE: Decisione della Commissione, del 17 luglio 2001, recante misure di protezione applicabili alle importazioni di taluni animali provenienti dalla Bulgaria in seguito a un focolaio di febbre catarrale degli ovini, recante abrogazione della decisione

1999/542/CE, recante modifica della decisione 98/372/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui e' subordinata l'importazione di animali vivi delle specie bovina e suina provenienti da alcuni paesi europei, in considerazione di alcuni aspetti riguardanti la Bulgaria e recante modifica della decisione 97/232/CE che modifica l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovini e caprini (G.U.C.E. L 210 del 3 agosto 2001).

2000/159/CE: Decisione della Commissione, dell'8 febbraio 2000, relativa all'approvazione provvisoria dei piani di paesi terzi in materia di sorveglianza dei residui conformemente alla direttiva

96/23/CE del Consiglio (G.U.C.E. L 51 del 24 febbraio 2000).

98/8/CE: Decisione della Commissione, del 16 dicembre 1997, che fissa l'elenco degli stabilimenti della Repubblica federale di Iugoslavia dai quali e' autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunita' (G.U.C.E. L 2 del 6 gennaio 1998).

97/222/CE: Decisione della Commissione, del 28 febbraio 1997, recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne (G.U.C.E. L 89 del 4 aprile 1997).

97/221/CE: Decisione della Commissione, del 28 febbraio 1997, che definisce le condizioni di polizia sanitaria e i modelli dei certificati veterinari per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e che abroga la decisione 91/449/CEE (G.U.C.E. L 89 del 4 aprile 1997).

95/427/CE: Decisione della Commissione, del 16 ottobre 1995, recante l'elenco degli stabilimenti della Namibia in provenienza dai quali e' autorizzata l'importazione dei prodotti a base di carni nella Comunita' (G.U.C.E. L 254 del 24 ottobre 1995).

95/45/CE: Decisione della Commissione, del 20 febbraio 1995, recante l'elenco degli stabilimenti della ex Repubblica iugoslava di Macedonia in provenienza dai quali e' autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunita' (G.U.C.E. L 51 dell'8 marzo 1995).

94/465/CE: Decisione della Commissione, del 12 luglio 1994, recante l'elenco degli stabilimenti del Botswana in provenienza dai quali e' autorizzata l'importazione dei prodotti a base di carni nella Comunita' (G.U.C.E. L 190 del 26 luglio 1994).

94/40/CE Decisione della Commissione, del 25 gennaio 1994, recante l'elenco degli stabilimenti dello Zimbabwe in provenienza dai quali e' autorizzata l'importazione dei prodotti a base di carni nella Comunita' (G.U.C.E. L 22 del 27 gennaio 1994).

93/158/CEE Decisione del Consiglio, del 26 ottobre 1992, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunita' economica europea e gli Stati Uniti d'America sull'applicazione della direttiva della Comunita' sulle carni in provenienza dai paesi terzi, direttiva 72/462/CEE del Consiglio, e delle corrispondenti norme statunitensi in materia di scambi di carni fresche bovine e suine (G.U.C.E. L 68 del 19 marzo 1993).

93/26/CEE Decisione della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica della Croazia in provenienza dai quali e' autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunita' (G.U.C.E. L 16 del 25 gennaio 1993).

90/432/CEE Decisione della Commissione, del 30 luglio 1990, relativa all'elenco degli stabilimenti della Namibia in provenienza dai quali e' autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunita' (G.U.C.E. L 223 del 18 agosto 1990).

90/13/CEE Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1989, relativa alla procedura da seguire per modificare o completare gli elenchi degli stabilimenti dei paesi terzi in provenienza dai quali e' autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunita' (G.U.C.E. L 8 dell'11 gennaio 1990).

87/431/CEE Decisione della Commissione, del 28 luglio 1987, recante l'elenco degli stabilimenti del Regno dello Swaziland, in provenienza dai quali e' autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunita' (G.U.C.E. L 228 del 15 agosto 1987).

87/424/CEE Decisione della Commissione, del 14 luglio 1987, relativa all'elenco degli stabilimenti degli Stati Uniti del Messico, in provenienza dai quali e' autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunita' (G.U.C.E. L 228 del 15 agosto 1987).

87/258/CEE Decisione della Commissione, del 28 aprile 1987, relativa all'elenco degli stabilimenti del Canada dai quali e' autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunita' (G.U.C.E. L 121 del 9 maggio 1987).

87/257/CEE Decisione della Commissione, del 28 aprile 1987, relativa all'elenco degli stabilimenti degli Stati Uniti d'America dai quali e' autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunita' (G.U.C.E. L 121 del 9 maggio 1987).

87/124/CEE Decisione della Commissione, del 19 gennaio 1987, relativa all'elenco degli stabilimenti del Cile, in provenienza dai quali e' autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunita' (G.U.C.E. L 51 del 20 febbraio 1987).

86/474/CEE Decisione della Commissione, dell'11 settembre 1986, relativa all'attuazione dei controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (G.U.C.E. L 279 del 30 settembre 1986).

86/65/CEE Decisione della Commissione, del 13 febbraio 1986, relativa all'elenco degli stabilimenti del Marocco, in provenienza dai quali e' autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunita' (G.U.C.E. L 72 del 15 marzo 1986).

85/539/CEE Decisione della Commissione, del 29 novembre 1985, recante l'elenco degli stabilimenti della Groenlandia in provenienza dai quali e' autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunita' (G.U.C.E. L 334 del 12 dicembre 1985).

84/24/CEE Decisione della Commissione, del 23 dicembre 1983, recante l'elenco degli stabilimenti dell'Islanda, in provenienza dai quali e' autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunita' (G.U.C.E. L 20 del 25 gennaio 1984).

83/423/CEE Decisione della Commissione, del 29 luglio 1983, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica del Paraguay, in provenienza dai quali e' autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunita' (G.U.C.E. L 238 del 27 agosto 1983).

83/402/CEE Decisione della Commissione, del 29 luglio 1983, recante l'elenco degli stabilimenti della Nuova Zelanda in provenienza dai quali e' autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunita' (G.U.C.E. L 233 del 24 agosto 1983).

83/384/CEE Decisione della Commissione, del 29 luglio 1983, recante l'elenco degli stabilimenti dell'Australia, in provenienza dai quali e' autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunita' (G.U.C.E. L 222 del 13 agosto 1983).

83/243/CEE Decisione della Commissione, del 10 maggio 1983, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica del Botswana, in provenienza dai quali e' autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunita' (G.U.C.E. L 129 del 19 maggio 1983).

83/218/CEE Decisione della Commissione, del 22 aprile 1983, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica socialista di Romania in provenienza dai quali e' autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunita' (G.U.C.E. L 121 del 7 maggio 1983).

82/923/CEE Decisione della Commissione, del 17 dicembre 1982, relativa agli stabilimenti della Repubblica del Guatemala in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di carni fresche (G.U.C.E. L 381 del 31 dicembre 1982).

82/913/CEE Decisione della Commissione, del 16 dicembre 1982, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica sudafricana e della Namibia, in provenienza dai quali e' autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunita' (G.U.C.E. L 381 del 31 dicembre 1982).

82/735/CEE Decisione del Consiglio, del 18 ottobre 1982, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica popolare di Bulgaria autorizzati all'esportazione di carni fresche verso la Comunita' (G.U.C.E. L 311 dell'8 novembre 1982).

82/734/CEE Decisione del Consiglio, del 18 ottobre 1982, recante l'elenco degli stabilimenti della Confederazione svizzera autorizzati all'esportazione di carni fresche verso la Comunita' (G.U.C.E. L 311 dell'8 novembre 1982).

81/713/CEE Decisione della Commissione, del 28 luglio 1981, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica federativa del Brasile in provenienza dai quali e' autorizzata l'importazione nella Comunita' di carni fresche di bovini e di solipedi domestici (G.U.C.E. L 257 del 10 settembre 1981).

81/92/CEE Decisione della Commissione, del 30 gennaio 1981, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica dell'Uruguay, in provenienza dai quali e' autorizzata l'importazione nella Comunita' di carni fresche di bovini, di ovini e di solipedi domestici (G.U.C.E. L 58 del 5 marzo 1981).

81/91/CEE Decisione della Commissione, del 30 gennaio 1981, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica Argentina, in provenienza dai quali e' autorizzata l'importazione nella Comunita' di carni fresche di bovini, di ovini e di solipedi domestici (G.U.C.E. L 58 del 5 marzo 1981).

79/542/CEE Decisione del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunita' di taluni animali vivi e delle loro carni (G.U.C.E. L 146 del 14 giugno 1979).

78/685/CEE Decisione della Commissione, del 26 luglio 1978, che stabilisce un elenco di malattie epizootiche in conformità della
direttiva 72/462/CEE (G.U.C.E. L 227 del 18 agosto 1978).