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Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n.141

"

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle D'Aosta/Vallee d'Aoste, in materia di esercizio del diritto di voto per le elezioni del Consiglio regionale"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2007



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo statuto speciale della regione Valle d'Aosta;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320;

Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-bis dello statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 6 giugno 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

L'articolo 5 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, e' sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta). - 1. Sono elettori del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, i cittadini in possesso dei requisiti stabiliti dal testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, che, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, risiedono in Valle d'Aosta ininterrottamente da un anno ovvero si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) risiedono nella provincia di Trento o in quella di Bolzano senza avervi maturato il diritto di voto avendovi trasferito la residenza da un comune della regione Valle d'Aosta dove hanno maturato il diritto di voto;

b) risiedono in Valle d'Aosta, avendovi nuovamente trasferito la residenza dalla provincia di Trento o da quella di Bolzano, senza aver ivi acquisito il diritto elettorale attivo per i consigli provinciali e prima del trasferimento avevano maturato l'anno ininterrotto di residenza nel territorio della Regione;

c) sono elettori residenti all'estero, secondo quanto previsto dall'articolo 6-ter.

2. I cittadini cancellati dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilita' accertata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono elettori del Consiglio regionale della Valle d'Aosta purche' si rendano nuovamente reperibili e siano stati in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alla data della cancellazione.».

Art. 2.

L'articolo 6 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, e' sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Adempimenti dell'ufficiale elettorale dei comuni della regione Valle d'Aosta). - 1. L'ufficiale elettorale di ogni comune della regione Valle d'Aosta, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi per la elezione del consiglio regionale, compila un elenco dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non hanno maturato i periodi residenziali prescritti dall'articolo 5.

2. Per i consequenziali provvedimenti della commissione elettorale circondariale, per la pubblicazione ed il deposito dell'elenco e per i ricorsi amministrativi, si applicano le disposizioni dell'articolo 33, commi secondo, terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.».

Art. 3.

Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-bis (Lista elettorale aggiunta dei cittadini che trasferiscono la residenza nel territorio della regione Valle d'Aosta). - 1. Nei comuni della Repubblica e' tenuta la lista elettorale aggiunta dei cittadini che hanno trasferito la residenza nel territorio della regione Valle d'Aosta.

2. I cittadini che trasferiscono la residenza in un comune della regione Valle d'Aosta, cancellati dalle liste elettorali del comune di emigrazione ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, restano iscritti nella lista di cui al comma 1 fino al compimento del periodo residenziale previsto dall'articolo 5.

3. Nelle liste elettorali aggiunte devono, altresi', essere compresi i cittadini che, pure essendo stati iscritti, in sede di revisione semestrale, nelle liste elettorali di un comune della regione Valle d'Aosta, non hanno tuttavia maturato, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi per l'elezione del Consiglio regionale, i periodi residenziali stabiliti nell'articolo 5. A tale fine, non oltre quarantotto ore dal compimento dei termini indicati nell'articolo 30, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, i sindaci dei comuni della regione Valle d'Aosta devono comunicare, ai comuni di loro ultima residenza, i nominativi dei cittadini da iscrivere nelle liste elettorali aggiunte.

4. Nelle liste elettorali aggiunte di cui al comma 1 sono iscritti anche i cittadini che risiedono nella regione Valle d'Aosta avendovi trasferito la residenza dalla provincia di Trento o da quella di Bolzano senza avere maturato nelle medesime il periodo residenziale prescritto per l'elezione del rispettivo consiglio provinciale. A tale fine detti cittadini vengono cancellati dalla lista elettorale aggiunta dei cittadini che hanno trasferito la residenza nel territorio della provincia di Trento o di Bolzano. Ai fini della votazione tali cittadini sono assegnati alla sezione nella cui circoscrizione risiedevano prima del trasferimento in una delle province anzidette.

5. Fino alla maturazione dei periodi residenziali prescritti dalla legge regionale gli elettori iscritti nelle liste ai sensi dei commi precedenti hanno diritto di esercitare il voto per le elezioni del consiglio regionale o provinciale che si dovessero svolgere nel comune nelle cui liste elettorali aggiunte sono iscritti. A tale fine, gli interessati continuano ad essere assegnati alla sezione nella cui circoscrizione avevano la residenza prima del trasferimento nella regione Valle d'Aosta.

6. I sindaci dei comuni della regione Valle d'Aosta devono comunicare ai comuni interessati, entro quarantotto ore, ogni trasferimento che, durante la maturazione dei prescritti periodi residenziali, l'elettore effettua nell'ambito del territorio regionale perche' ne venga presa nota nella lista elettorale aggiunta. Tale variazione deve essere comunicata a cura dei sindaci dei comuni d'immigrazione.

7. I cittadini iscritti nella lista elettorale aggiunta ne vengono cancellati quando hanno maturato nell'ambito della regione Valle d'Aosta il prescritto periodo residenziale oppure quando, prima di averlo maturato, hanno ulteriormente trasferito la residenza dal territorio regionale in un qualsiasi altro comune della Repubblica.

Art. 6-ter (Elettori residenti all'estero). - 1. Sono elettori del Consiglio regionale della Valle d'Aosta i cittadini residenti all'estero che, alla data dell'emigrazione, erano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo di cui all'articolo 5.

2. Gli elettori di cui al comma 1 esercitano il diritto di voto nel comune nella cui anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) sono iscritti.

3. I cittadini emigrati all'estero che, alla data di emigrazione, erano iscritti nelle liste elettorali aggiunte di cui all'articolo 6-bis, restano iscritti nelle predette liste. Ai fini della maturazione dei periodi residenziali prescritti dall'articolo 5 il periodo di residenza nel territorio della regione Valle d'Aosta e' determinato anche con riferimento al periodo gia' compiuto prima dell'emigrazione e riprende a decorrere dal giorno del rimpatrio.

4. I cittadini di cui al comma 1 che, rimpatriati definitivamente, abbiano trasferito la propria residenza in un comune della regione Valle d'Aosta sono considerati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e sono iscritti nelle liste elettorali del comune in cui hanno trasferito la residenza.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al figlio nato all'estero da genitore cittadino italiano ivi residente, al minore che ha seguito il genitore cittadino italiano trasferitosi all'estero, nonche' al cittadino straniero residente all'estero che ha acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio, sempreche', rispettivamente il genitore o il coniuge, agli effetti dell'esercizio del diritto di voto per l'elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta, risultino essere in possesso dei prescritti periodi residenziali, oppure siano iscritti nelle liste elettorali aggiunte.».

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