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Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 194

"Attuazione della direttiva 2004/108/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007 - Suppl. Ordinario n.228



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2005, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;

Vista la direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994, ed in particolare l'articolo 47, comma 4;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615;

Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante attuazione della direttiva 1999/5/CE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 settembre 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Oggetto e ambito d'applicazione

1. Il presente decreto disciplina la compatibilita' elettromagnetica delle apparecchiature definite all'articolo 3 e prescrive la conformita' delle apparecchiature a un livello adeguato di compatibilita' elettromagnetica.

2. Il presente decreto non si applica:
a) alle apparecchiature radio e ai terminali di telecomunicazioni oggetto del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, di recepimento della direttiva 1999/5/CE;
b) ai prodotti aeronautici e loro parti e pertinenze di cui al regolamento CE n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce una Agenzia europea per la sicurezza aerea;
c) alle apparecchiature radio utilizzate da radioamatori, secondo le disposizioni relative alle radiocomunicazioni adottate nel quadro della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), a meno che tali apparecchiature siano disponibili in commercio; a tale fine, i kit di componenti assemblati da radioamatori per proprio uso e le apparecchiature commerciali modificate per proprio uso da radioamatori non sono considerate apparecchiature disponibili in commercio;
d) agli apparecchi e agli impianti fissi, costruiti per usi militari.

3. Il presente decreto non si applica alle apparecchiature che per loro natura e per le loro caratteristiche fisiche:
a) non generano o non contribuiscono a generare emissioni elettromagnetiche che superano un livello compatibile con il regolare funzionamento delle apparecchiature radio e di telecomunicazione e di altre apparecchiature;
b) funzionano senza inaccettabile alterazione in presenza delle perturbazioni elettromagnetiche abitualmente derivanti dall'uso al quale sono destinate.

4. Qualora, per le apparecchiature di cui all'articolo 3, i requisiti essenziali indicati all'allegato I sono interamente o parzialmente stabiliti in maniera piu' specifica da altre direttive comunitarie, il presente decreto legislativo non si applica; esso cessa comunque di applicarsi a decorrere dalla data di recepimento di dette direttive, con riferimento ai requisiti essenziali dalle stesse definiti.

5. Il presente decreto non incide sull'applicazione della legislazione comunitaria o nazionale che disciplina la sicurezza delle apparecchiature.

Art. 2.
Autorita' competenti

1. Le autorita' competenti per l'attuazione del presente decreto sono:
a) il Ministero delle comunicazioni per gli apparecchi di rete non ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, e le relative reti di comunicazione elettronica, e per tutte le altre apparecchiature di cui all'articolo 3, limitatamente alla protezione delle comunicazioni dai disturbi eventualmente causati dall'utilizzo delle stesse;
b) il Ministero dello sviluppo economico, per le apparecchiature di cui all'articolo 3, con esclusione dei profili relativi alla protezione delle comunicazioni dai disturbi eventualmente causati dall'utilizzo delle apparecchiature stesse.

Art. 3.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, s'intende per:
a) apparecchiatura: ogni apparecchio o impianto fisso;
b) apparecchio: ogni dispositivo finito o combinazione di dispositivi finiti, commercializzato come unita' funzionale indipendente, destinato all'utente finale e che puo' generare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento puo' subire gli effetti di tali perturbazioni, ivi compresi:
1) i componenti o sottoinsiemi destinati ad essere integrati in un apparecchio dall'utente finale e che possono generare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento puo' subire gli effetti di tali perturbazioni;
2) gli impianti mobili definiti come una combinazione di apparecchi ed eventualmente altri dispositivi, destinata ad essere spostata e utilizzata in ubicazioni diverse;
c) impianto fisso: una combinazione particolare di apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, che sono assemblati, installati e destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito;
d) compatibilita' elettromagnetica: l'idoneita' di un'apparecchiatura a funzionare nel proprio ambiente elettromagnetico in modo soddisfacente e senza produrre, in altre apparecchiature e nello stesso ambiente, perturbazioni elettromagnetiche inaccettabili;
e) perturbazione elettromagnetica: ogni fenomeno elettromagnetico che puo' alterare il funzionamento di un'apparecchiatura; una perturbazione elettromagnetica puo' essere costituita da un rumore elettromagnetico, da un segnale non desiderato o da una alterazione del mezzo stesso di propagazione;
f) immunita': l'idoneita' di un'apparecchiatura a funzionare senza alterazioni in presenza di una perturbazione elettromagnetica;
g) scopi di sicurezza: scopi di preservazione della vita e della salute umana o dei beni;
h) ambiente elettromagnetico: il complesso di tutti i fenomeni elettromagnetici osservabili in un determinato luogo;
i) norma armonizzata: specifica tecnica emessa su mandato della Commissione europea da un organismo di normazione europeo riconosciuto, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, secondo le procedure fissate nella direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, per stabilire un requisito europeo;
l) responsabile dell'immissione dell'apparecchio nel mercato: la persona fisica o giuridica che immette nel mercato comunitario un apparecchio ricadente nell'ambito di applicazione del presente decreto che, salvo diverse esplicitazioni, viene identificato nell'ordine con:
1) il fabbricante: il soggetto responsabile della progettazione e fabbricazione del prodotto, al fine di immetterlo nel mercato per suo conto; qualsiasi altro soggetto che si presenti come fabbricante, apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo;
2) il rappresentante autorizzato: la persona fisica o giuridica, stabilita nella Comunita' e designata espressamente dal fabbricante, che agisce in nome e per conto del fabbricante stesso sul territorio dell'Unione europea; il rappresentante autorizzato e' assoggettato agli obblighi e agli oneri posti a carico del fabbricante dal presente decreto legislativo;
3) l'importatore: la persona fisica o giuridica che immette nel mercato comunitario un prodotto proveniente da un Paese terzo; se il fabbricante non ha sede nella Comunita' e non ha nominato un rappresentante autorizzato, l'importatore deve fornire alle autorita' di vigilanza di cui all'articolo 12 le informazioni necessarie sul prodotto;
m) responsabile dell'installazione dell'impianto fisso: il soggetto responsabile della messa in conformita' di un impianto fisso ai requisiti essenziali di cui all'allegato I;
n) radioamatore: persona debitamente autorizzata, che si interessa alla tecnica della radioelettricita' a titolo esclusivamente personale e senza scopo di lucro, che partecipa al servizio di radiocomunicazione «d'amatore» avente per oggetto l'istruzione individuale, l'intercomunicazione e gli studi tecnici.

Art. 4.
Requisiti per l'immissione nel mercato o la messa in servizio

1. Sono immesse nel mercato o messe in servizio soltanto le apparecchiature che risultano conformi alle disposizioni del presente decreto legislativo, quando installate correttamente, sottoposte ad appropriata manutenzione ed utilizzate conformemente alla loro destinazione.

Art. 5.
Impianti fissi

1. Gli apparecchi immessi nel mercato che possono essere integrati in impianti fissi sono soggetti a tutte le disposizioni relative agli apparecchi previste dal presente decreto legislativo. Le disposizioni degli articoli 7, 9, 10 e 11, non hanno tuttavia carattere obbligatorio nel caso degli apparecchi destinati ad essere integrati in un impianto fisso determinato e non altrimenti disponibili in commercio. In tali casi la documentazione d'accompagnamento identifica l'impianto fisso cui e' destinato l'apparecchio e le relative caratteristiche di compatibilita' elettromagnetica e indica le precauzioni da prendere per l'integrazione dell'apparecchio nell'impianto fisso, al fine di non pregiudicare la conformita' dell'impianto stesso. La documentazione comprende inoltre le informazioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2.

2. Le autorita' competenti individuano i soggetti responsabili della messa in conformita' di un impianto fisso ai pertinenti requisiti essenziali, applicando i criteri di cui all'allegato VI.

Art. 6.
Libera circolazione delle apparecchiature

1. Le disposizioni del presente decreto non ostano all'applicazione, su iniziativa delle autorita' competenti di cui all'articolo 2, delle seguenti misure speciali riguardanti la messa in servizio o l'utilizzazione di un'apparecchiatura:
a) misure per rimediare a un problema di compatibilita' elettromagnetica esistente o prevedibile in un luogo determinato;
b) misure adottate per motivi di sicurezza per proteggere le reti pubbliche di comunicazione elettronica o le stazioni riceventi o emittenti, quando sono utilizzate per scopi di sicurezza in situazioni relative allo spettro chiaramente definite.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla direttiva 98/34/CE, le misure speciali di cui al comma 1 sono notificate dalle autorita' competenti alla Commissione europea e agli altri Stati membri.

3. Le misure speciali che sono state accettate sono quelle pubblicate dalla Commissione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4. In occasione di fiere commerciali, esposizioni e manifestazioni simili e' ammessa l'esposizione e la dimostrazione di una apparecchiatura che non rispetta le disposizioni del presente decreto legislativo, purche' un'indicazione visibile segnali chiaramente tale circostanza ed avverta che l'apparecchiatura non puo' essere commercializzata o messa in servizio, finche' non e' stata resa conforme alle predette disposizioni. La dimostrazione del funzionamento avviene solo se sono adottate misure adeguate per evitare perturbazioni elettromagnetiche.

Art. 7.
Requisiti essenziali

1. Le apparecchiature di cui all'articolo 3 devono rispettare i requisiti essenziali specificati nell'allegato I.

Art. 8.
Norme armonizzate

1. Le apparecchiature conformi alle pertinenti norme armonizzate, i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si presumono conformi ai requisiti essenziali elencati nell'allegato I, a cui tali norme si riferiscono. La presunzione di conformita' e' limitata all'ambito di applicazione delle norme armonizzate applicate e ai pertinenti requisiti essenziali a cui esse si riferiscono. La conformita' alla norma armonizzata non e' obbligatoria, ma conferisce presunzione di conformita' ai requisiti essenziali corrispondenti.

2. Se le autorita' competenti ritengono che una norma armonizzata non sia pienamente conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato I, sottopongono la questione, esponendo i propri motivi, al comitato permanente di cui all'articolo 3 della legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di recepimento della direttiva 98/34/CE.

3. Le autorita' competenti provvedono a rendere note nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le determinazioni della Commissione europea in materia di interpretazione o di ritiro delle norme armonizzate.

Capo II
APPARECCHI

Art. 9.
Procedura di valutazione della conformita' per gli apparecchi

1. La conformita' dell'apparecchio ai requisiti essenziali di cui all'allegato I e' dimostrata mediante la procedura descritta nell'allegato II. Tuttavia, il responsabile dell'immissione dell'apparecchio nel mercato puo' avvalersi anche della procedura descritta nell'allegato III.

Art. 10.
Marcatura CE

1. Gli apparecchi, la cui conformita' al presente decreto legislativo e' stata stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 9, recano la marcatura CE attestante tale conformita'. La marcatura CE e' apposta a cura del responsabile dell'immissione dell'apparecchio nel mercato, in modo conforme a quanto indicato dall'allegato V.

2. Se gli apparecchi di cui al comma 1 sono disciplinati anche da altre direttive comunitarie relative ad aspetti diversi, che prevedono l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima puo' essere apposta solo se i predetti apparecchi sono conformi anche a tali direttive.

3. E' vietato apporre sugli apparecchi e sui relativi imballaggi e istruzioni per l'uso segni che possano indurre in errore terzi in relazione al significato o alla forma grafica della marcatura CE.

4. E' peraltro consentito apporre sugli apparecchi, sui relativi imballaggi o sulle istruzioni per l'uso altri segni, purche' non sia compromessa ne' la visibilita' ne' la leggibilita' della marcatura CE.

5. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 13, se le autorita' competenti accertano che la marcatura CE non risponde ai requisiti dell'allegato V, il responsabile dell'immissione degli apparecchi nel mercato rende i medesimi conformi alle disposizioni relative alla marcatura CE alle condizioni imposte dalle autorita' competenti, ferme restando le procedure previste dall'articolo 15, comma 8.

Art. 11.
Altri marchi e informazioni

1. Ogni apparecchio e' identificato dal tipo, dal lotto, dal numero di serie o da qualsiasi altra informazione che ne permette l'identificazione.

2. Ogni apparecchio e' accompagnato dal nome e dall'indirizzo del fabbricante e, se questi non ha sede nella Comunita', dal nome e dall'indirizzo del suo rappresentante autorizzato o dell'importatore.

3. Il fabbricante, se stabilito nella Comunita', o il responsabile dell'immissione dell'apparecchio nel mercato fornisce informazioni, redatte in lingua italiana, sulle precauzioni specifiche da adottare nell'assemblaggio, nell'installazione, nella manutenzione o nell'uso dell'apparecchio, affinche' esso, una volta messo in servizio, sia conforme ai requisiti in materia di protezione di cui all'allegato I, punto 1.

4. Qualora la conformita' di un apparecchio ai requisiti in materia di protezione non sia assicurata nelle zone residenziali, questa restrizione d'uso e' chiaramente indicata, se del caso anche sull'imballaggio.

5. Le informazioni richieste per consentire l'impiego conforme all'utilizzo cui l'apparecchio e' destinato figurano nelle accluse istruzioni.

Capo III
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 12.
Funzioni delle autorita' competenti e vigilanza

1. Le autorita' competenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, hanno i seguenti compiti:
a) controllare le apparecchiature immesse nel mercato o messe in servizio per verificarne la rispondenza ai requisiti essenziali di cui all'articolo 7;
b) individuare situazioni di incompatibilita' elettromagnetica, al fine della loro risoluzione, in particolare nei casi di radiodisturbi;
c) adottare le misure di cui all'articolo 13 e informarne la Commissione europea.

2. Al fine di agevolare l'attivita' di vigilanza, il responsabile dell'immissione degli apparecchi nel mercato o il responsabile dell'installazione dell'impianto fisso predispone e mantiene a disposizione delle autorita' competenti la documentazione rispettivamente indicata nell'allegato IV e nell'allegato I, punto 2, per 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione o di installazione dell'ultima apparecchiatura del tipo in questione.

3. Al fine di verificare la conformita' delle apparecchiature alle prescrizioni del presente decreto legislativo, le autorita' competenti hanno facolta' di disporre verifiche e controlli. Restano ferme le disposizioni in materia di vigilanza di cui al comma 4.

4. Per le apparecchiature immesse nel mercato o messe in servizio, le verifiche e i controlli di cui al comma 3 sono effettuati, anche con metodo a campione, presso il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato, gli importatori, i grossisti, i commercianti, ovvero presso gli impianti fissi, e presso gli utilizzatori in caso di perturbazioni alle reti o ai servizi di comunicazione elettronica. A tale fine e' consentito alle persone incaricate:
a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento degli apparecchi destinati all'immissione nel mercato comunitario;
b) l'accesso agli impianti fissi;
c) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento;
d) il prelievo di campioni, a titolo gratuito, secondo le disposizioni di cui all'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni, presso la catena di commercializzazione, per l'esecuzione di esami e prove;
e) l'esame della documentazione in possesso del responsabile dell'immissione dell'apparecchio nel mercato o del responsabile dell'installazione dell'impianto fisso.

5. Nel caso di cui al comma 4, lettera d), i risultati delle verifiche e dei controlli sono comunicati all'interessato entro il termine di novanta giorni dal prelievo.

6. Il responsabile dell'immissione dell'apparecchio nel mercato e' tenuto al pagamento delle spese per l'esecuzione delle prove, qualora sia stato accertato il mancato rispetto dei requisiti essenziali di cui all'allegato I. I campioni, per i quali non sono state rilevate irregolarita', sono restituiti entro novanta giorni dal prelievo.

7. Le autorita' competenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni ed in coordinamento tra loro, cooperano nell'attuazione delle verifiche e dei controlli e si avvalgono delle strutture tecniche esistenti presso gli organismi notificati.

8. Quando vi e' motivo di supporre la non conformita' dell'impianto fisso ed, in particolare, quando vi sono reclami riguardanti perturbazioni prodotte dall'impianto, le autorita' competenti chiedono la documentazione della conformita' dell'impianto fisso in questione e, se necessario, avviano una valutazione. Laddove si rilevi la non conformita', le autorita' competenti prescrivono le misure necessarie per rendere gli impianti fissi conformi ai requisiti in materia di protezione di cui all'allegato I, punto 2.

9. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 15, le autorita' competenti, quando accertano la non conformita' delle apparecchiature alle disposizioni del presente decreto legislativo, ordinano al responsabile dell'immissione dell'apparecchio nel mercato o al responsabile dell'installazione dell'impianto fisso di adottare, entro il termine di trenta giorni, tutte le misure idonee per rendere dette apparecchiature conformi.

10. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 9, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 15, le autorita' competenti ordinano l'immediato ritiro dal commercio dell'apparecchio di cui all'articolo 3, a cura e spese del soggetto destinatario del provvedimento. Nel caso di impianto fisso le autorita' competenti provvedono ad adottare le misure cautelari e il fermo amministrativo dell'impianto.

11. Nel caso di mancato adeguamento, le autorita' competenti adottano le misure idonee a limitare o vietare l'immissione del prodotto sul mercato o a garantirne il ritiro dal commercio, a spese del responsabile dell'immissione delle apparecchiature nel mercato.

Art. 13.
Misure di salvaguardia

1. Nel caso in cui le autorita' competenti accertano che un apparecchio recante la marcatura CE non e' conforme alle prescrizioni del presente decreto legislativo, adottano tutte le misure necessarie per ritirarlo dal mercato, vietarne l'immissione nel mercato o la messa in servizio, o per limitarne la libera circolazione.

2. L'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle garanzie partecipative previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Le autorita' competenti informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure, indicano le ragioni e specificano, in particolare, se la non conformita' e' dovuta:
a) all'inosservanza dei requisiti essenziali di cui all'allegato I, se l'apparecchio non e' conforme alle norme armonizzate di cui all'articolo 8;
b) ad un'applicazione erronea delle norme armonizzate di cui all'articolo 8;
c) a lacune delle norme armonizzate di cui all'articolo 8.

4. Nei casi di cui al comma 1, le autorita' competenti adottano provvedimenti definitivi conformemente alle conclusioni comunicate dalla Commissione europea dopo le consultazioni comunitarie espletate dalla stessa.

5. Se l'apparecchio non conforme e' stato sottoposto alla procedura di valutazione della conformita' di cui all'allegato III, le autorita' competenti adottano le misure del caso nei riguardi dell'autore della dichiarazione di cui all'allegato III, punto 3, e ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.

Art. 14.
Organismi notificati

1. Ai fini della designazione degli organismi che possono espletare i compiti di cui all'allegato III, le autorita' competenti applicano i criteri di cui all'allegato VI.

2. Per ottenere la designazione di cui al comma 1, gli organismi interessati presentano apposita istanza, corredata di ogni informazione e documentazione comprovante il rispetto dei criteri di cui all'allegato VI, al Ministero delle comunicazioni, che ne trasmette copia al Ministero dello sviluppo economico.

3. Le disposizioni concernenti le modalita' di presentazione e il contenuto della domanda sono indicate nell'allegato VII.

4. Il provvedimento di designazione ha durata triennale ed e' rinnovabile; esso e' rilasciato dal Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

5. Il Ministero dello sviluppo economico notifica alla Commissione europea gli organismi designati di cui al comma 1 ed ogni successiva variazione, precisando se questi organismi sono designati ad espletare i compiti di cui all'allegato III per tutte le apparecchiature disciplinate dal presente decreto legislativo e a verificare i requisiti essenziali di cui all'allegato I, o se il campo di applicazione della loro designazione e' limitato a determinati aspetti o categorie di apparecchiature di cui all'allegato VIII.

6. Le autorita' competenti vigilano sull'attivita' degli organismi designati.

7. Gli organismi nazionali designati trasmettono semestralmente alle autorita' competenti copia su supporto informatico delle dichiarazioni di conformita' rilasciate, nonche' degli eventuali rifiuti o revoche delle stesse, con relative motivazioni.

8. Le autorita' competenti, quando accertano che un organismo notificato non soddisfa piu' i criteri indicati nell'allegato VI ovvero non espleta correttamente i propri compiti, adottano un provvedimento motivato di sospensione, invitando il destinatario a conformarsi ai requisiti previsti. Se il soggetto interessato non ottempera alle indicazioni, le autorita' competenti revocano la designazione.

9. Le autorita' competenti informano la Commissione europea e gli altri Stati membri dei provvedimenti di cui al comma 8.

10. Ai fini del rinnovo della sua designazione, l'organismo presenta apposita domanda con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza della designazione stessa, secondo le disposizioni di cui al comma 3. Il provvedimento di rinnovo e' adottato dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.

Art. 15.
Sanzioni

1. Chiunque immette nel mercato ovvero installa apparecchiature non conformi ai requisiti di protezione di cui all'allegato I e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.000,00 ad euro 24.000,00. Alla stessa sanzione e' assoggettato chiunque apporta modifiche ad apparecchiature dotate della prescritta marcatura CE, che comportano la mancata conformita' ai requisiti di protezione.

2. Chiunque immette nel mercato, commercializza, distribuisce in qualunque forma o installa apparecchi che, seppure conformi ai requisiti di protezione di cui all'allegato I, sono sprovvisti della prescritta marcatura CE, e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00.

3. Chiunque immette nel mercato, commercializza, distribuisce in qualunque forma o installa apparecchi che, seppure conformi ai requisiti di protezione di cui all'allegato I, sono sprovvisti della documentazione tecnica e della dichiarazione di conformita' di cui all'allegato IV e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00.

4. Chiunque installa impianti fissi che, seppur conformi ai requisiti specifici di cui all'allegato I, sono sprovvisti della prescritta documentazione e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00.

5. Chiunque appone marchi che possono confondersi con la marcatura CE ovvero ne limitano la visibilita' e la leggibilita' e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

6. Chiunque promuove pubblicita' per apparecchiature che non rispettano le prescrizioni del presente decreto legislativo e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00.

7. Chiunque apporta, per uso personale, ad apparecchiature dotate di marcatura CE modifiche che comportano la mancata conformita' ai requisiti di protezione e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00.

8. Qualora sia accertata una delle violazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, l'organo accertatore procede al sequestro delle apparecchiature ed invita il trasgressore alla loro regolarizzazione o ritiro dal mercato. Decorso il termine di sessanta giorni dall'accertamento, qualora il trasgressore non abbia adempiuto all'invito e' disposta la sanzione amministrativa accessoria della confisca dell'apparecchiatura.

Art. 16.
Disposizioni finanziarie

1. Alle attivita' di designazione e di rinnovo degli organismi di cui all'articolo 14, ai controlli successivi sui medesimi organismi ed ai controlli successivi dei prodotti sul mercato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. Il decreto di determinazione delle tariffe, di cui all'articolo 47, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, viene adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le dotazioni umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 17.
Norma di rinvio

1. Le richieste dei soggetti interessati ad espletare i compiti di cui all'allegato III, sono presentate ai sensi dell'articolo 14, comma 2. In tale caso si applicano le disposizioni dell'articolo 47, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18.
Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; dalla stessa data e' abrogato il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615.

2. I riferimenti alla direttiva 89/336/CEE, recepita con il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, sono considerati riferimenti alla direttiva 2004/108/CE, recepita con il presente decreto legislativo, e si leggono secondo la tabella di concordanza di cui all'allegato IX.

Art. 19.
Disposizioni transitorie e finali

1. Gli apparecchi soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, per i quali il produttore o il suo rappresentante autorizzato ha redatto una dichiarazione di conformita' secondo la procedura di cui all'articolo 7, comma 1, di detto decreto legislativo, entro il 20 luglio 2007, continuano ad essere prodotti ed immessi nel mercato fino al 20 luglio 2009.

2. Gli apparecchi soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, per i quali sono stati ottenuti una relazione tecnica o un certificato da un organismo competente secondo la procedura di cui all'articolo 7, comma 2, di detto decreto legislativo entro il 20 luglio 2007, continuano ad essere prodotti ed immessi nel mercato fino al 20 luglio 2009. Dopo il 20 luglio 2009 e' consentita la immissione nel mercato unicamente di apparecchi conformi al presente decreto.

3. Gli impianti fissi messi in servizio dopo il 20 luglio 2007 devono essere conformi alle disposizioni del presente decreto.

4. Gli organismi competenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, per i quali e' stato pubblicato il decreto di riconoscimento entro il 20 luglio 2007, continuano ad operare come organismi notificati ai sensi dell'articolo 14, limitatamente alle categorie per le quali e' stato ottenuto il riconoscimento, per quanto rispondenti a quelle previste nell'allegato VIII, fino alla scadenza del riconoscimento stesso e comunque non oltre il 20 luglio 2009.

5. Per le attivita' di cui ai commi 1, 2 e 3 poste in essere in osservanza del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, dopo il 20 luglio 2007 e prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i soggetti interessati procedono all'adeguamento alle nuove disposizioni nel termine di sessanta giorni dalla data di cui all'articolo 18, comma 1.

6. I procedimenti di riconoscimento degli organismi competenti o notificati, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti secondo le nuove disposizioni. L'eventuale regolarizzazione delle istanze avviene entro il termine di 60 giorni dalla data di cui all'articolo 18, comma 1.

ALLEGATO I
(previsto dall'articolo 7)

REQUISITI ESSENZIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 7

1. REQUISITI IN MATERIA DI PROTEZIONE.
Le apparecchiature sono progettate e fabbricate, secondo le tecniche piu' recenti, in modo tale che:
a) le perturbazioni elettromagnetiche prodotte non raggiungano un'intensita' tale da impedire il normale funzionamento delle apparecchiature radio e di telecomunicazione;
b) presentino un livello d'immunita' alle perturbazioni elettromagnetiche prevedibili nelle condizioni d'uso cui sono destinate tale da preservarne il normale funzionamento da un deterioramento inaccettabile.

2. REQUISITI SPECIFICI PER GLI IMPIANTI FISSI.
Installazione e utilizzo previsto di componenti:
Gli impianti fissi sono installati secondo le regole dell'ingegneria industriale e le indicazioni sull'uso cui i loro componenti sono destinati, al fine di soddisfare i requisiti in materia di protezione di cui al punto 1. Dette regole di ingegneria industriale sono documentate e la persona responsabile le tiene a disposizione delle competenti Autorita' a fini ispettivi fintantoche' gli impianti fissi sono in funzione.

ALLEGATO II
(previsto dall'articolo 9)

PROCEDURA DI VALUTAZIONE
DELLA CONFORMITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 9
(Controllo interno della fabbricazione)

1. Il fabbricante effettua una valutazione della compatibilita' elettromagnetica degli apparecchi, sulla base dei fenomeni pertinenti, al fine di conformarsi ai requisiti in materia di protezione di cui all'allegato I, punto 1. La corretta applicazione di tutte le pertinenti norme armonizzate i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea equivalgono all'effettuazione di una valutazione della compatibilita' elettromagnetica.

2. La valutazione della compatibilita' elettromagnetica tiene conto di tutte le normali condizioni di funzionamento cui gli apparecchi sono destinati. Se gli apparecchi possono assumere varie configurazioni, la valutazione della compatibilita' elettromagnetica accerta che gli apparecchi soddisfino i requisiti in materia di protezione di cui all'allegato I, punto 1, in tutte le configurazioni possibili identificate dal fabbricante come rappresentative dell'uso cui gli apparecchi sono destinati.

3. In base alle disposizioni di cui all'allegato IV, il fabbricante predispone la documentazione tecnica attestante la conformita' dell'apparecchio ai requisiti essenziali della direttiva 2004/108/CE.

4. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nella Comunita' tengono la documentazione tecnica a disposizione delle autorita' competenti per un periodo di almeno dieci anni dalla data di fabbricazione degli ultime apparecchi del tipo in questione.

5. La conformita' degli apparecchi a tutti i pertinenti requisiti essenziali e' attestata da una dichiarazione di conformita' CE rilasciata dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato nella Comunita'.

6. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabiliti nella Comunita' tengono la dichiarazione di conformita' CE a disposizione delle autorita' competenti per un periodo di almeno 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione degli ultimi apparecchi del tipo in questione.

7. Nel caso in cui ne' il fabbricante ne' il suo rappresentante autorizzato siano stabiliti nella Comunita', l'obbligo di tenere la dichiarazione di conformita' CE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorita' competenti incombe sull'importatore che immette gli apparecchi in questione nel mercato.

8. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie per assicurare che i prodotti siano fabbricati conformemente alla documentazione tecnica di cui al punto 3 e ai requisiti della direttiva 2004/108/CE ad essi applicabili.

9. La documentazione tecnica e la dichiarazione di conformita' CE sono redatte conformemente alle disposizioni riportate nell'allegato IV.

ALLEGATO III
(previsto dall'articolo 9)

PROCEDURA DI VALUTAZIONE
DELLA CONFORMITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 9

1. La presente procedura consiste nell'applicazione dell'allegato II, completato come segue.

2. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nella Comunita' presentano la documentazione tecnica all'organismo notificato di cui all'articolo 14 e chiedono che esso proceda alla valutazione. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nella Comunita' specificano all'organismo notificato gli aspetti dei requisiti essenziali che devono essere valutati dall'organismo notificato.

3. L'organismo notificato esamina la documentazione tecnica e valuta se la documentazione tecnica dimostra adeguatamente che i requisiti della direttiva 2004/108/CE sottoposti alla sua valutazione sono rispettati. Se la conformita' dell'apparecchio e' confermata, l'organismo notificato trasmette una dichiarazione al fabbricante o al suo rappresentante autorizzato nella Comunita' attestante la conformita' di detto apparecchio. Tale dichiarazione si limita agli aspetti dei requisiti essenziali che sono stati sottoposti alla valutazione dell'organismo notificato.

4. Il fabbricante aggiunge la dichiarazione dell'organismo notificato alla documentazione tecnica.

ALLEGATO IV
(previsto dall'articolo 12)

DOCUMENTAZIONE TECNICA
E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

1. DOCUMENTAZIONE TECNICA.
La documentazione tecnica deve permettere di valutare la conformita' dell'apparecchio ai requisiti essenziali. Deve comprendere la progettazione e la fabbricazione dell'apparecchio in particolare:
una descrizione generale dell'apparecchio;
documentazione attestante la conformita' alle norme armonizzate
eventualmente applicate, in tutto o in parte;
quando il fabbricante non ha applicato norme armonizzate o le ha applicate solo in parte, una descrizione e una spiegazione delle misure adottate per soddisfare i requisiti essenziali della direttiva 2004/108/CE, con una descrizione della valutazione della compatibilita' elettromagnetica di cui all'allegato II, punto 1, i risultati dei calcoli progettuali effettuati, gli esami effettuati, i rapporti di prova, ecc.;
una dichiarazione dell'organismo notificato, se e' stata seguita la procedura di cui all'allegato III.

2. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE.
La dichiarazione di conformita' CE deve contenere almeno gli elementi seguenti:
1. un riferimento specifico alla direttiva 2004/108/CE;
2. l'identificazione dell'apparecchio a cui si riferisce, ai sensi dell'articolo 11, comma 1;
3. il nome e l'indirizzo del fabbricante e, se del caso, il nome e l'indirizzo del suo rappresentante autorizzato nella Comunita';
4. un riferimento datato alle specificazioni rispetto cui e' dichiarata la conformita', per assicurare la conformita' dell'apparecchio alle disposizioni della direttiva 2004/108/CE;
5. la data della dichiarazione;
6. le generalita' e la firma della persona autorizzata ad impegnare il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato.

ALLEGATO V
(previsto dall'articolo 5)

MARCATURA «CE» DI CUI ALL'ARTICOLO 10

La marcatura «CE» e' costituita dalla sigla «CE» nella seguente forma:

La marcatura «CE» deve avere un'altezza non inferiore a 5 mm. Se e' ridotta o ingrandita, devono essere rispettate le proporzioni del grafico qui sopra riportato.
La marcatura «CE» deve essere apposta sull'apparecchio o sulla sua targhetta identificativa. Se le caratteristiche dell'apparecchio non lo consentono, la marcatura «CE» deve essere apposta sull'eventuale imballaggio e sui documenti d'accompagnamento.
Se l'apparecchio e' disciplinato da altre direttive riguardanti altri aspetti, che prevedono anch'esse la marcatura «CE», quest'ultima indica che l'apparecchio e' conforme anche a tali altre direttive.
Tuttavia, quando una o piu' di tali direttive consentono al fabbricante, durante un periodo transitorio, di scegliere quali disposizioni applicare, la marcatura «CE» indica soltanto la conformita' alle direttive applicate dal fabbricante. In tale caso, le disposizioni delle direttive applicate, come pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, devono essere indicate nei documenti, nelle avvertenze o nelle istruzioni prescritte dalle direttive e che accompagnano l'apparecchio.
NOTA. Per le loro caratteristiche specifiche, gli impianti fissi non sono soggetti all'obbligo della marcatura «CE» e della dichiarazione di conformita'.

ALLEGATO VI
(previsto dall'articolo 5)

CRITERI PER LA VALUTAZIONE
DEGLI ORGANISMI DA NOTIFICARE

1. Gli organismi notificati soddisfano le condizioni minime seguenti:
a) disponibilita' di personale e dei mezzi e delle attrezzature necessari;
b) competenza tecnica e integrita' professionale del personale;
c) indipendenza nella stesura delle relazioni e nell'esecuzione dei compiti di verifica previsti dal presente decreto legislativo;
d) indipendenza del personale amministrativo e tecnico nei confronti di tutte le parti, i gruppi o le persone direttamente o indirettamente interessati dall'apparecchiatura in questione;
e) rispetto del segreto professionale da parte del personale;
f) sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilita' civile;
detta polizza non e' necessaria nel caso in cui il richiedente sia un organismo pubblico.

2. Le condizioni di cui al punto 1 sono verificate periodicamente dalle competenti autorita' di cui all'articolo 2.

ALLEGATO VII
(previsto dall'articolo 14)

MODALITA' E CONTENUTI DELLE DOMANDE
DI AUTORIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI
DI CERTIFICAZIONE.

1. La domanda per ottenere la designazione di cui all'articolo 14, redatta secondo le disposizioni vigenti in materia di bollo, al Ministero delle comunicazioni (D.G. Pianificazione e Gestione Spettro Radioelettrico - Ufficio II - viale America, 201 - 00144 Roma), che ne trasmettera' copia al Ministero dello sviluppo economico (D.G.S.P.C. - Ispettorato tecnico dell'industria - Ufficio F2 - via Molise, 19 - 00187 Roma), dovra' contenere la dichiarazione del soddisfacimento dei requisiti minimi di cui all'allegato VI e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo.

2. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:
a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da cui risulti l'esercizio di attivita' di attestazione di conformita';
b) elenco del personale con relativi titoli di studio, qualifiche e mansioni;
c) curriculum del personale tecnico responsabile delle valutazioni ai fini della redazione della relazione tecnica o dell'attestato;
d) settori specifici di competenza di cui all'allegato VIII;
e) polizza di assicurazione per la responsabilita' civile con massimale non inferiore a euro 1.500.000,00, per i rischi derivanti dall'esercizio di attivita' di attestazione di conformita'; detta polizza non e' prodotta nel caso in cui il richiedente sia un organismo pubblico;
f) manuale di qualita' dell'organismo, redatto in base alle norme della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17025 contenente, tra l'altro, la specifica sezione per la direttiva 2004/108/CE. In detta sezione dovranno essere indicati in dettaglio i seguenti elementi:
a. requisito richiesto dalla direttiva;
b. normativa adottata e prova da essa prevista;
c. attrezzatura impiegata, ente che ne ha effettuato la taratura con la relativa scadenza;
g) planimetria, in scala adeguata, degli uffici e dei laboratori, da cui risulti la disposizione delle principali attrezzature;
h) documentazione rilasciata dalle autorita' competenti comprovante l'idoneita' dei locali e degli impianti dal punto di vista dell'igiene ambientale e della sicurezza del lavoro.
Nelle more della presentazione della documentazione anzidetta, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente puo' essere provvisoriamente attestata da atto notorio o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante;
i) copia di eventuali riconoscimenti ottenuti;
l) due copie della documentazione presentata.

3. Il ricorso a strutture diverse da quelle del richiedente, limitatamente ad esami o prove complementari o particolari, dovra' essere specificato nella domanda e documentato mediante copia autenticata della apposita convenzione stipulata nelle forme di legge nonche' mediante la produzione dei documenti di cui al punto 2, lettere a), b), c), d) ed e), concernenti tale struttura.

ALLEGATO VIII
(previsto dall'articolo 14)

ELENCO DI CATEGORIE DI APPARECCHIATURE

a) ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;
b) apparecchiature industriali;
c) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti;
d) apparecchiature mediche, limitatamente alle prove di compatibilita' elettromagnetica, e scientifiche;
e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;
f) elettrodomestici ed apparecchiature elettriche per uso domestico;
g) apparecchiature didattiche elettroniche;
h) apparecchi di rete non ricadenti sotto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 e relative reti di comunicazione elettronica;
i) impianti fissi.

ALLEGATO IX
(previsto dall'articolo 18)

TAVOLA DI CORRISPONDENZE TRA
LA DIRETTIVA 89/336/CEE
E LA DIRETTIVA 2004/108/CE