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Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 201

"Attuazione della direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007 - Supplemento ordinario n. 228



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia;

Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 2007;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e la province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 20 settembre 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati;

Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il proprio parere nei termini previsti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;

Su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto fissa un quadro per l'immissione sul
mercato, la messa in servizio e la libera circolazione dei prodotti che consumano energia oggetto delle misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE relativa alla progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia.

2. Il presente decreto non si applica ai mezzi di trasporto di passeggeri o merci.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «prodotto che consuma energia»: un prodotto che, dopo l'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio, dipende da un input di energia (energia elettrica, combustibili fossili e energie rinnovabili) per funzionare secondo l'uso cui e' destinato o un prodotto per la generazione, il trasferimento e la misurazione di tale energia, incluse le parti che dipendono da input di energia e che sono destinate a essere incorporate in un prodotto che consuma energia contemplato dalla presente direttiva, immesse sul mercato ovvero messe in servizio come parti a se' stanti per gli utilizzatori finali, e le cui prestazioni ambientali possono essere valutate in maniera indipendente;
b) «componenti e sottounita»: le parti destinate ad essere incorporate in un prodotto che consuma energia e che non sono immesse sul mercato ovvero messe in servizio come parti a se' stanti per gli utilizzatori finali o le cui prestazioni ambientali non possono essere valutate in maniera indipendente;
c) «misure di esecuzione»: le misure adottate, in ambito comunitario, in forza della direttiva 2005/32/CE per fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile, per determinati prodotti che consumano energia o per gli aspetti ambientali ad essi relativi;
d) «immissione sul mercato»: l'introduzione per la prima volta sul mercato comunitario un prodotto che consuma energia in vista della sua distribuzione o del suo utilizzo all'interno della Comunità europea, contro compenso o gratuitamente e a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata;
e) «messa in servizio»: il primo impiego di un prodotto che consuma energia utilizzato ai fini previsti dall'utilizzatore finale;
f) «fabbricante»: la persona fisica o giuridica che fabbrica prodotti che consumano energia contemplati dal presente decreto e che e' responsabile della conformità al presente decreto del prodotto che consuma energia, in vista della sua immissione sul mercato ovvero messa in servizio con il nome o marchio del fabbricante o per suo uso. In mancanza di un fabbricante secondo la definizione di cui al precedente periodo o di un importatore quale definito alla lettera h), e' considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato ovvero mette in servizio prodotti che consumano energia contemplati dal presente decreto;
g) «mandatario»: la persona fisica o giuridica con domicilio o sede nel territorio comunitario che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto per espletare totalmente o parzialmente a suo nome gli obblighi e le formalità connessi alla presente direttiva;
h) «importatore»: la persona fisica o giuridica con domicilio o sede nel territorio comunitario che immette sul relativo mercato comunitario un prodotto proveniente da un Paese terzo nel quadro delle sue attività;
i) «materiali»: tutti i materiali impiegati durante il ciclo di vita dei prodotti che consumano energia;
l) «progettazione del prodotto»: la serie di processi che trasformano le specifiche giuridiche, tecniche, di sicurezza, funzionali, di mercato o di altro genere cui il prodotto che consuma energia deve ottemperare nelle specifiche tecniche di tale prodotto;
m) «aspetto ambientale»: un elemento o una funzione di un prodotto che consuma energia suscettibili di interagire con l'ambiente durante il suo ciclo di vita;
n) «impatto ambientale»: qualsiasi modifica all'ambiente derivante in tutto o in parte dai prodotti che consumano energia durante il loro ciclo di vita;
o) «ciclo di vita»: gli stadi consecutivi e collegati di un prodotto che consuma energia dal suo impiego come materia prima allo smaltimento definitivo;
p) «riutilizzo»: qualsiasi operazione mediante la quale un prodotto che consuma energia o i suoi componenti, giunti al termine del loro primo uso, sono utilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati concepiti, incluso l'uso continuato di un prodotto che consuma energia, conferito a punti di raccolta, distributori, riciclatori o fabbricanti, nonche' il riutilizzo di un prodotto che consuma energia dopo la rimessa a nuovo;
q) «riciclaggio»: lo specifico riciclaggio in un processo di produzione di materiali di rifiuto per lo scopo originario o per altri scopi, escluso il recupero di energia;
r) «recupero di energia»: l'uso dei rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia attraverso l'incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma con recupero del calore;
s) «recupero»: ognuna delle operazioni previste nell'allegato C della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
t) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e di cui il detentore si disfa o ha deciso o ha l'obbligo di disfarsi;
u) «rifiuto pericoloso»: ogni tipo di rifiuto riportato nell'elenco contenuto nell'allegato D della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contrassegnato con un asterisco;
v) «profilo ecologico»: la descrizione, in conformità alla misura di esecuzione applicabile al prodotto che consuma energia, degli input e degli output (quali materiali, emissioni e rifiuti) connessi al prodotto nel corso dell'intero suo ciclo di vita che sono significativi sotto il profilo del suo impatto ambientale e sono espressi in quantità fisiche misurabili;
z) «prestazione ambientale»: i risultati della gestione degli aspetti ambientali del prodotto da parte del fabbricante, come riportati nel suo fascicolo tecnico;
aa) «miglioramento delle prestazioni ambientali»: il processo di miglioramento delle prestazioni ambientali di un prodotto che consuma energia, nel succedersi delle generazioni, sebbene non sia necessario che ciò avvenga contemporaneamente per tutti gli aspetti ambientali del prodotto;
bb) «progettazione ecocompatibile»: l'integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione del prodotto nell'intento di migliorarne le prestazioni ambientali nel corso del suo intero ciclo di vita;
cc) «specifica per la progettazione ecocompatibile»: qualsiasi prescrizione con riferimento a un prodotto che consuma energia o alla progettazione di un siffatto prodotto intesa a migliorare le sue prestazioni ambientali o qualsiasi prescrizione per la fornitura di informazioni con riguardo agli aspetti ambientali di un prodotto che consuma energia;
dd) «specifica generale per la progettazione ecocompatibile»: qualsiasi specifica per la progettazione eco-compatibile basata sul profilo ecologico di un prodotto che consuma energia senza valori limite stabiliti per particolari aspetti ambientali;
ee) «specifica particolare per la progettazione ecocompatibile»: la specifica quantitativa e misurabile per la progettazione eco-compatibile riguardante un particolare aspetto ambientale di un prodotto che consuma energia, come il consumo di energia durante l'uso, calcolata per una data unità di prestazione di output;
ff) «norma armonizzata»: una specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione riconosciuto su mandato della Commissione in conformità alle procedure stabilite nella direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, al fine di fissare una prescrizione europea, il cui rispetto non e' obbligatorio.

Art. 3.
Immissione sul mercato, messa in servizio e libera circolazione

1. L'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio dei prodotti che consumano energia oggetto delle misure di esecuzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e' consentita solo se tali prodotti ottemperano a tali misure, ovvero sono conformi ai provvedimenti che danno attuazione alle medesime misure. In ogni caso i medesimi prodotti devono essere provvisti della marcatura CE conformemente all'articolo 9. La circolazione di detti prodotti e' libera.

2. E' consentito che vengano presentati, in particolare in occasione di fiere commerciali, esposizioni e dimostrazioni oppure di riunioni scientifiche o tecniche, prodotti che consumano energia non conformi al presente decreto, a condizione che sia indicato in modo chiaramente visibile che gli stessi non possono essere immessi sul mercato, ne' messi in servizio prima che il fabbricante o il suo mandatario li abbia resi conformi alle disposizioni del presente decreto.

Art. 4.
Autorità competente

1. Il Ministero dello sviluppo economico e' designato autorità competente prevista dall'articolo 3 della direttiva 2005/32/CE, assicurando il coordinamento con le regioni e con le altre Amministrazioni interessate per le attività di rispettiva competenza.

Art. 5.
Funzioni dell'autorità competente

1. L'autorità competente di cui all'articolo 4 svolge le seguenti funzioni:
a) vigila sul rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento;
b) organizza controlli e verifiche, su scala adeguata, della conformità dei prodotti che consumano energia alla pertinente misura di esecuzione applicabile, ovvero al provvedimento che da attuazione alla medesima misura; a tale fine l'autorità competente può esigere la fornitura di tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate, come specificato nelle misure di esecuzione;
c) obbliga, nel caso di prodotti non conformi ai sensi dell'articolo 9, il fabbricante, il suo mandatario o in sua mancanza l'importatore a rendere i prodotti conformi ed a porre fine alla violazione entro un congruo termine, adottando, se del caso, tutte le misure necessarie per limitare o vietare l'immissione sul mercato e la vendita dei prodotti in questione;
d) e' responsabile dell'applicazione delle clausole di salvaguardia di cui all'articolo 10;
e) irroga le sanzioni di cui all'articolo 18;
f) garantisce un'efficace sorveglianza del mercato, anche attraverso l'uso di appropriate analisi del mercato e la cooperazione e lo scambio di informazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea;
g) tiene informata la Commissione europea dei risultati della sorveglianza del mercato;
h) provvede affinche' i consumatori e gli altri interessati possano presentare osservazioni in merito alla conformità dei prodotti.

Art. 6.
Supporto tecnico dell'autorità competente

1. L'Ispettorato tecnico dell'Industria del Ministero dello sviluppo economico, l'ENEA e l'APAT, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie ad essi in dotazione, forniscono supporto all'autorità competente ai fini dello svolgimento delle funzioni ad esse assegnate.

Art. 7.
Controlli e verifiche

1. L'autorità competente dispone i controlli sui prodotti di cui all'articolo 1 per verificarne la conformità alle misure di esecuzione, ovvero ai provvedimenti che ad esse danno attuazione.

2. Per i controlli di cui al comma 1, l'autorità competente può avvalersi, oltre che dei laboratori del Ministero dello sviluppo economico, anche dell'ENEA, dell'APAT o di altri organismi pubblici aventi competenza in materia e può avvalersi degli accordi stipulati con la Guardia di finanza per analoghe finalità. Per tali finalità, i predetti soggetti provvedono a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie ad essi in dotazione.

3. Le norme procedurali per i controlli di cui all'articolo 1 sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

4. Le spese relative ai controlli dei prodotti e alle verifiche di conformità sono poste a carico dei fabbricanti o dei loro mandatari autorizzati, o, in mancanza di questi ultimi, degli importatori, secondo tariffe e modalità di versamento, da stabilirsi, sulla base del costo effettivo delle prestazioni, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, nel rispetto dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuna misura di esecuzione, ovvero dei provvedimenti che danno attuazione alle medesime misure. Le predette tariffe sono aggiornate ogni due anni.

5. Al fine di promuovere il conseguimento degli obiettivi della direttiva, il Ministero dello sviluppo economico può stipulare un accordo di programma con le parti sociali interessate.

Art. 8.
Responsabilità dell'importatore

1. Quando il fabbricante non ha domicilio o sede nel territorio comunitario e non vi e' un mandatario, spetta all'importatore l'obbligo di:
a) garantire che il prodotto che consuma energia immesso sul mercato o messo in servizio rispetti il presente decreto e la misura di esecuzione applicabile;
b) ottenere la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica relativa alla valutazione di conformità eseguita e alle dichiarazioni di conformità emesse.

Art. 9.
Marcatura e dichiarazione di conformità

1. Anteriormente all'immissione sul mercato ovvero alla messa in servizio di un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione, su di esso e' apposta una marcatura di conformità CE ed e' emessa una dichiarazione di conformità con la quale il fabbricante o il suo mandatario autorizzato, o, in assenza di quest'ultimo, l'importatore, garantiscono e dichiarano che il prodotto che consuma energia rispetta tutte le pertinenti disposizioni della misura di esecuzione applicabile, ovvero del provvedimento che da attuazione alla medesima misura.

2. La marcatura di conformità CE consiste delle iniziali «CE» come indicato nell'allegato I.

3. La dichiarazione di conformità contiene gli elementi specificati nell'allegato II, rinvia alla pertinente misura di esecuzione ed e' resa e conservata dal fabbricante o dal suo mandatario ovvero, nei casi di cui all'articolo 8, acquisita e conservata dall'importatore.

4. E' proibita l'apposizione, sui prodotti che consumano energia, di marcature suscettibili di trarre in inganno gli utilizzatori in merito al significato o alla forma della marcatura CE.

5. Le informazioni che devono essere fornite dal fabbricante o dal suo mandatario ai sensi dell'allegato III sono redatte, in lingua italiana, al momento in cui il prodotto che consuma energia raggiunge l'utilizzatore finale. L'uso complementare di altre lingue e' ammesso, purche' le informazioni siano esattamente corrispondenti alle informazioni riportate in lingua italiana.

6. In aggiunta alle indicazioni espresse in lingua italiana o altre lingue ai sensi del comma 5, e' consentito l'impiego di simboli, codici o altri accorgimenti individuati, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sulla base delle disposizioni adottate in sede comunitaria, idonei a fornire all'utilizzatore finale indicazioni relative alle modalità di impiego del dispositivo.

Art. 10.
Clausola di salvaguardia

1. L'autorità competente dispone, a cura e a spese del fabbricante o del suo mandatario, o, in mancanza di quest'ultimo, dell'importatore, il ritiro temporaneo dal mercato, o dal servizio, dei prodotti che consumano energia immessi sul mercato, o messi in servizio, privi della marcatura CE e della dichiarazione di conformità.

2. Qualora vi siano prove sufficienti che un prodotto che consuma energia possa essere non conforme, ovvero qualora il fabbricante o il suo mandatario, o, in mancanza di quest'ultimo, l'importatore, non consentano la tempestiva acquisizione dei campioni, della dichiarazione di conformità e della relativa documentazione tecnica per le necessarie verifiche, l'autorità competente, previa diffida, dispone il divieto di commercializzazione del prodotto per il tempo strettamente necessario all'accertamento della conformità del prodotto e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.

3. Ove sia constatato, a seguito delle procedure di accertamento di cui all'articolo 7, che il prodotto che consuma energia, benche' munito della marcatura CE e della dichiarazione di conformità, non e' conforme alla relativa misura di esecuzione, ovvero al provvedimento che da attuazione alla medesima misura, l'autorità competente ordina al fabbricante o al suo mandatario, o in mancanza di quest'ultimo all'importatore, di conformare tale prodotto. Se la mancanza di conformità del prodotto non e' sanabile o persiste oltre il termine assegnato, l'autorità competente, con provvedimento motivato, ne vieta o limita l'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio, a cura e a spese del fabbricante o del suo mandatario, o in mancanza di quest'ultimo dell'importatore. In caso di divieto o ritiro dal mercato, l'autorità informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri.

4. Ogni provvedimento adottato dall'autorità competente sulla base del presente decreto, che limita o vieta l'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio di un prodotto che consuma energia, indica i motivi che ne sono all'origine. Tale provvedimento e' notificato entro il termine di sessanta giorni al fabbricante o al suo mandatario, che sono contestualmente informati dei possibili mezzi di ricorso e dei termini per la loro proposizione.

5. L'autorità informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri in merito a qualsiasi provvedimento adottato conformemente al comma 1, indicandone i motivi e, in particolare, se la non conformità e' riconducibile:
a) alla mancata soddisfazione delle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile;
b) all'applicazione scorretta delle norme armonizzate di cui all'articolo 13, comma 2;
c) a carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 13, comma 2.

6. I provvedimenti adottati in forza del presente articolo sono resi pubblici.

Art. 11.
Valutazione di conformità

1. Prima di immettere sul mercato ovvero di mettere in servizio un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione, il fabbricante o il suo mandatario, o, in mancanza di quest'ultimo, l'importatore, accerta la conformità di tale prodotto a tutte le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. La valutazione della conformità deve avvenire secondo le relative procedure di valutazione specificate nelle misure di esecuzione, attraverso il controllo della progettazione interno, di cui all'allegato IV, ovvero il sistema di gestione, di cui all'allegato V.

2. Se un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione e' progettato da un'organizzazione registrata conformemente al regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e di audit, EMAS, e la funzione di progettazione e' inclusa nell'ambito di tale registrazione, si presume che il sistema di gestione di tale organizzazione ottemperi alle prescrizioni dell'allegato IV. Se un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione e' progettato da un'organizzazione che dispone di un sistema di gestione comprendente la funzione di progettazione del prodotto, ed e' attuato conformemente alle norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, tale sistema di gestione e' ritenuto attuativo delle corrispondenti prescrizioni dell'allegato IV.

3. Dopo aver immesso sul mercato o messo in servizio un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione, il fabbricante o il suo mandatario tengono a disposizione dell'autorità, per ispezione, per un periodo di 10 anni dopo la fabbricazione dell'ultimo di tali prodotti, i documenti relativi alla valutazione di conformità eseguita e alle dichiarazioni di conformità emesse. I pertinenti documenti sono messi a disposizione entro 10 giorni dal ricevimento di una richiesta da parte dell'autorità competente.

Art. 12.
Presunzione di conformità

1. Sono considerati conformi alle misure di esecuzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), i prodotti che consumano energia immessi sul mercato o messi in servizio conformemente a questo decreto, che rechino la marcatura CE di cui all'articolo 9.

2. Il prodotto che consuma energia immesso sul mercato o messo in servizio conformemente a questo decreto per il quale siano state applicate le norme armonizzate, i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, e' considerato conforme a tutte le pertinenti specifiche della misura di esecuzione applicabile cui tali norme si riferiscono.

3. Il prodotto che consuma energia cui e' stato assegnato un marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000 e' considerato rispondente alle specifiche per la progettazione ecocompatibile della misura di esecuzione applicabile, fintanto che tali specifiche sono soddisfatte dal marchio di qualità ecologica.

Art. 13.
Norme armonizzate

1. L'autorità competente di cui all'articolo 4 assicura la consultazione delle parti interessate a livello nazionale in merito al processo di preparazione e monitoraggio delle norme armonizzate.

2. Allorche' l'autorità competente considera che le norme armonizzate, la cui applicazione sia richiesta al fine di ottemperare alle disposizioni specifiche di una misura di esecuzione applicabile, non soddisfano appieno tali disposizioni, essa informa, spiegandone i motivi, il comitato permanente istituito ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 98/34/CE.

3. L'autorità competente provvede affinche' le determinazioni della Commissione europea in materia di interpretazione o di revoca delle norme armonizzate siano rese note nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 14.
Disposizioni per i componenti e le sottounità

1. Qualora richiesto dalle misure di esecuzione, i fabbricanti, i loro rappresentanti autorizzati, e, in mancanza di questi ultimi, gli importatori, che immettono sul mercato ovvero mettono in servizio componenti e sottounità, devono fornire al fabbricante di un prodotto che consuma energia contemplato dalle misure di esecuzione le pertinenti informazioni sulla composizione materiale e sul consumo di energia, materiali ovvero risorse dei componenti o sottounità.

Art. 15.
Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni

1. L'autorità competente collabora con le autorità responsabili dell'applicazione della direttiva 2005/32/CE negli altri Stati membri e scambia con queste e con la Commissione europea informazioni atte ad agevolare l'attuazione del presente decreto e, in particolare, l'applicazione dell'articolo 10.

Art. 16.
Informazione dei consumatori

1. I fabbricanti garantiscono che i consumatori di prodotti che consumano energia ottengano:
a) l'informazione necessaria sul ruolo che possono svolgere in materia di uso sostenibile del prodotto;
b) il profilo ecologico del prodotto e i vantaggi dell'ecoprogettazione, qualora ciò sia richiesto dalla relativa misura di esecuzione.

2. Le informazioni di cui sopra saranno rese note ai consumatori, in conformità alla misura di esecuzione applicabile, ovvero al provvedimento che da attuazione alla medesima misura.

Art. 17.
Misure di esecuzione

1. Costituiscono misure di esecuzione ai sensi dell'articolo 2 le seguenti direttive comunitarie:
a) direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi;
b) direttiva 96/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 settembre 1996, sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico;
c) direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, sui requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti.

2. L'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio dei prodotti che consumano energia oggetto delle direttive di cui al comma 1 e' possibile solo se:
a) tali prodotti sono conformi ai seguenti provvedimenti, che danno attuazione alle medesime misure:
1) decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 1996, n. 660, recante regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi;
2) decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 novembre 1999, recante norme sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico, in conformità alla direttiva comunitaria 96/57/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16 novembre 1999;
3) decreto del Ministro delle attività produttive 26 marzo 2002, recante attuazione della direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2002;
b) in ogni caso siano provvisti della marcatura CE conformemente all'articolo 9.

3. Il Ministero dello sviluppo economico adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano i decreti di recepimento delle direttive concernenti le eventuali misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE.

Art. 18.
Sanzioni

1. Chiunque mette in commercio o mette in servizio prodotti privi della marcatura CE o della dichiarazione CE di conformità ovvero con marcatura o dichiarazione contraffatta e' punito, salvo che il fatto sia previsto come reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro ventimila a euro centocinquantamila.

2. Il fabbricante, il suo mandatario o l'importatore, che non rispettano il divieto di commercializzazione disposto ai sensi dell'articolo 10, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro diecimila a euro cinquantamila.

3. Il fabbricante, il suo mandatario o l'importatore, che non rispettano il divieto o la limitazione di cui all'articolo 10, comma 3, secondo periodo, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro quarantamila a euro centocinquantamila.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, e' punito, salvo che il fatto sia previsto come reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro cinquemila a euro trentamila.

5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dall'autorità competente ed al procedimento si applicano per quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 19.
Abrogazioni

1. Sono abrogati il comma 3 dell'articolo 6; il punto 2 dell'allegato I e l'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660.

Art. 20.
Norme transitorie

1. Le disposizioni relative ai rendimenti minimi degli impianti termici per la climatizzazione invernale degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 4 e all'articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, si applicano fino alla data di entrata in vigore della eventuale misura di esecuzione relativa al prodotto in questione.

2. Le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 134, si applicano fino alla data di entrata in vigore delle eventuali misure di esecuzione relative ai prodotti in questione.

Art. 21.
Disposizione finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ALLEGATI