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Decreto Legislativo 24 febbraio 2009, n. 24

"Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2009



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2007) ed, in particolare, l'articolo 3, comma 1, recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo;

Visto il Codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, come modificato dai decreti legislativi 9 maggio 2005, n. 96, e 15 marzo 2006, n. 151;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visto il decreto legislativo del 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

Visto il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 69, recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti in data 24 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2007, afferente alla designazione dell'ENAC quale organismo responsabile dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2006;

Visto il contratto di programma tra il Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa, e l'ENAC, sottoscritto il 14 febbraio 2008, ed in particolare gli articoli 8, 10 e 20;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2008; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2009;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro della giustizia e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le pari opportunità;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1174 del Codice della navigazione, il presente decreto detta la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo, di seguito denominato: «Regolamento».

Art. 2.

Organismo responsabile dell'applicazione delle disposizioni

1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' responsabile dell'accertamento delle violazioni ed irroga le sanzioni previste agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le finalità di cui all'articolo 16 del regolamento.

Art. 3.

Negata prenotazione

1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro quarantamila il vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico, che rifiuta per motivi di disabilità o di mobilità ridotta di accettare una prenotazione per un volo, fatte salve le deroghe previste dall'articolo 4, lettere a) e b) del regolamento.

Art. 4.

Negato imbarco

1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila ad euro centoventimila il vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico che rifiuta l'imbarco a una persona con disabilità o a mobilità ridotta al di fuori dei casi di deroga di cui all'articolo 4, lettere a) e b) del regolamento.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila ad euro ottantamila il vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico che, rifiutato l'imbarco a causa di una delle ragioni di deroga di cui all'articolo 4, lettere a) e b) del regolamento, non provvede al rimborso del biglietto o all'offerta di un volo alternativo anche all'eventuale accompagnatore, non rispettando le procedure previste dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004.

Art. 5.

Obbligo di informazione

1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro ventimila il vettore aereo, un suo agente o l'operatore turistico che:

a) non mette a disposizione del pubblico, in formati accessibili e almeno nelle stesse lingue rese disponibili ad altri passeggeri, le norme di sicurezza che applica al trasporto di persone con disabilità e di persone a mobilità ridotta, nonche' le eventuali restrizioni al loro trasporto o al trasporto di attrezzature per la mobilità a causa delle dimensioni dell'aeromobile;

b) non informa la persona con disabilità o a mobilità ridotta delle ragioni in base alle quali si e' avvalso delle deroghe previste dall'articolo 4, lettere a) e b), del regolamento e non risponde per iscritto, entro cinque giorni lavorativi, ad una richiesta in tale senso;

c) non trasmette almeno trentasei ore prima dell'ora di partenza, purche' abbia ricevuto una notifica di assistenza almeno 48 ore prima dell'ora stessa, le informazioni in merito a tale notifica di assistenza ai gestori degli aeroporti di partenza, arrivo e transito nonche' al vettore aereo effettivo;

d) non comunica, non appena possibile dopo la partenza del volo, al gestore dell'aeroporto di destinazione, qualora sia situato nel territorio di uno Stato membro al quale si applica il Trattato, il numero di persone con disabilità e di persone a mobilità ridotta, presenti su detto volo, che richiedono l'assistenza di cui all'allegato 1 al presente decreto, specificando la natura dell'assistenza necessaria.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro ventimila il gestore aeroportuale che non adotta tutte le misure necessarie per ricevere le notifiche di richiesta di assistenza da parte delle persone con disabilità o a mobilità ridotta presso tutti i punti vendita presenti nel territorio degli Stati membri cui si applica il Trattato, ivi compresa la vendita per telefono o via internet.

Art. 6.

Designazione di punti di arrivo e di partenza

1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro ventimila il gestore aeroportuale che non designa in modo chiaro i punti di arrivo e di partenza per le persone con disabilità o a mobilità ridotta, sia all'interno che all'esterno dei terminal, mettendo a loro disposizione, in formati accessibili, le informazioni di base sull'aeroporto.

Art. 7.

Mancata assistenza da parte del gestore e norme di qualità

1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro quarantamila il gestore aeroportuale che non adempie agli obblighi di assistenza indicati nell'allegato 1 al presente decreto. Nel caso di subappalto del servizio, la sanzione si applica unicamente al gestore.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro diecimila il gestore aeroportuale che non fissa e rende pubbliche le norme di qualità per l'assistenza di cui all'allegato 1 al presente decreto, ad eccezione degli aeroporti commerciali con transito annuo di passeggeri inferiore a centocinquantamila.

Art. 8.

Obblighi di formazione del personale

1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro diecimila il vettore aereo e il gestore aeroportuale che:

a) non garantiscono personale, compreso quello alle dipendenze di un subappaltatore, adeguato alle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta;

b) non provvedono affinche' tutto il personale che lavora in aeroporto a diretto contatto con i viaggiatori, abbia frequentato corsi di formazione finalizzata alla conoscenza delle problematiche afferenti alla disabilità in modo di essere idoneo all'assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta;

c) non garantiscono che tutti i nuovi dipendenti frequentino corsi di formazione sulla disabilità e che tutto il personale segua corsi di aggiornamento in materia.

Art. 9.

Mancata assistenza da parte dei vettori aerei

1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro quarantamila il vettore aereo che non adempie alle disposizioni di cui all'allegato 2 del presente decreto.

Art. 10.

Aggiornamento degli importi delle sanzioni

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, gli importi delle sanzioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 sono aggiornati mediante applicazione dell'incremento pari all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'ISTAT nel biennio precedente.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il 1° dicembre di ogni biennio, sono aggiornati i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 11.

Istituzione fondo speciale

1. E' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo speciale per le iniziative di ricerca e di informazione a favore dei passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta, da finanziarsi con le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le pari opportunità, sono definite le modalità di destinazione al fondo speciale e di impiego delle predette entrate.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate per la finanza pubblica.

2. L'ENAC provvede ai compiti, di cui all'articolo 2, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ALLEGATO 1
(Previsto dall'articolo 7, comma 1)

ASSISTENZA SOTTO LA RESPONSABILITA' DEI GESTORI AEROPORTUALI

Assistenza e misure necessarie per consentire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di:

1) comunicare il loro arrivo all'aeroporto e la richiesta di assistenza ai punti designati all'interno e all'esterno dei terminal;

2) spostarsi da un punto designato al banco dell'accettazione;

3) adempiere alle formalità di registrazione del passeggero e dei bagagli;

4) procedere dal banco dell'accettazione all'aeromobile, espletando i controlli per l'emigrazione, doganali e di sicurezza;

5) imbarcarsi sull'aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria;

6) procedere dal portellone dell'aeromobile al posto a sedere;

7) riporre e recuperare il bagaglio a bordo;

8) procedere dal posto a sedere al portellone dell'aeromobile;

9) sbarcare dall'aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria;

10) procedere dall'aeromobile alla sala ritiro bagagli e ritirare i bagagli, completando i controlli per l'immigrazione e doganali;

11) procedere dalla sala ritiro bagagli a un punto designato;

12) prendere i voli in coincidenza, se in transito, con assistenza a bordo e a terra, all'interno dei terminal e tra di essi, a seconda delle esigenze specifiche;

13) recarsi ai servizi igienici in caso di necessità.

Quando una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta e' assistita da un accompagnatore, questa persona deve, qualora ne sia richiesta, poter prestare la necessaria assistenza in aeroporto nonche' per l'imbarco e lo sbarco.

Gestione a terra di tutte le necessarie attrezzature per la mobilità, comprese le sedie a rotelle elettriche, previo preavviso di quarantotto ore e limitatamente allo spazio disponibile a bordo dell'aeromobile nonche' nel rispetto della pertinente normativa relativa alle merci pericolose.

Sostituzione temporanea di attrezzatura per la mobilità danneggiata o smarrita, tenendo presente che la sostituzione con presidi comparabili potrebbe non essere fattibile.

Assistenza a terra per cani da assistenza riconosciuti.

Comunicazione delle informazioni sui voli in formato accessibile.

ALLEGATO 2
(Previsto dall'articolo 9)

ASSISTENZA DA PARTE DEI VETTORI AEREI

Trasporto in cabina dei cani da assistenza riconosciuti, nel rispetto della regolamentazione nazionale.

Oltre agli apparecchi medici, trasporto di al massimo due dispositivi di mobilità per persona con disabilità o persona a mobilità ridotta, comprese sedie a rotelle elettriche, previo preavviso di quarantotto ore e limitatamente allo spazio disponibile a bordo dell'aeromobile nonche' nel rispetto della pertinente normativa relativa alle merci pericolose.

Comunicazione delle informazioni essenziali sul volo in formato accessibile.

Realizzazione di ogni sforzo ragionevole al fine di attribuire, su richiesta, i posti a sedere tenendo conto delle esigenze delle singole persone con disabilità o a mobilità ridotta, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e limitatamente alla disponibilità.

Se necessario, assistenza alle persone affinche' possano raggiungere i servizi igienici.

Qualora una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta sia assistita da una persona di accompagnamento, il vettore aereo effettua ogni sforzo ragionevole per attribuire a tale persona un posto a sedere vicino alla persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta.