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Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 5

"Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione). (10G0018)"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2010, n. 29


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008», ed in particolare gli articoli 1, 2, 9 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione);

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 101, recante regolamento per il riordino della Commissione per l'imprenditoria femminile, operante presso il Dipartimento per i diritti e le pari opportunità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115, recante regolamento per il riordino della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2009;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 luglio 2009, n. 88, reso nella seduta del 29 ottobre 2009;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2009;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per le pari opportunità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

1. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le espressioni «Ministro delle attività produttive» e «Ministero delle attività produttive», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico»;

b) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente articolo: «Art. 1 (Divieto di discriminazione e parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini, nonche' integrazione dell'obiettivo della parità tra donne e uomini in tutte le politiche e attività). - 1. Le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto le misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo.

2. La parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione.

3. Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

4. L'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività.»;

c) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove, nell'ambito della competenza statale, la rimozione delle discriminazioni e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianza fra uomo e donna nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonche' in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.";

2) al comma 2, lettera b), la parola: "cinque" e' sostituita dalla seguente: "sei" e la parola: "maggiormente" e' sostituita dalla seguente: "comparativamente più";

3) al comma 2, lettera c), la parola: "cinque" e' sostituita dalla seguente: "sei" e la parola: "maggiormente" e' sostituita dalla seguente: "comparativamente più";

4) al comma 2, lettera d), le parole: "un componente designato" sono sostituite dalle seguenti: "due componenti designati";

5) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Le designazioni di cui al comma ono effettuate entro trenta giorni dalla relativa richiesta. In caso di mancato tempestivo riscontro, il Comitato può essere costituito sulla base delle designazioni pervenute, fatta salva l'integrazione quando pervengano le designazioni mancanti.";

6) al comma 3, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e politiche di genere";

7) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) sei rappresentanti, rispettivamente, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero della giustizia, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dello sviluppo economico, del Dipartimento per le politiche della famiglia e del Dipartimento della funzione pubblica, di cui uno indicato dalle organizzazioni dei dirigenti comparativamente più rappresentative; ";

8) al comma 3, la lettera c) e' sostituita dalle seguenti: "c) cinque dirigenti o funzionari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in rappresentanza delle Direzioni generali del mercato del lavoro, della tutela delle condizioni di lavoro, per le politiche previdenziali, per le politiche per l'orientamento e la formazione, per l'innovazione tecnologica, di cui uno indicato dalle organizzazioni dei dirigenti comparativamente più rappresentative;

c-bis) tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità, di cui uno indicato dalle organizzazioni dei dirigenti comparativamente più rappresentative; ";

9) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di sostituzione di un componente, il nuovo componente dura in carica fino alla scadenza del Comitato.";

d) all'articolo 9, comma 2, le parole "del collegio istruttorio e" sono soppresse;

e) all'articolo 10, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera d), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", adottando un metodo che garantisca un criterio tecnico scientifico di valutazione dei progetti";

2) dopo la lettera f) e' inserita la seguente:

"f-bis) elabora iniziative per favorire il dialogo tra le parti sociali, al fine di promuovere la parità di trattamento, avvalendosi dei risultati dei monitoraggi effettuati sulle prassi nei luoghi di lavoro, nell'accesso al lavoro, alla formazione e promozione professionale, nonche' sui contratti collettivi, sui codici di comportamento, ricerche o scambi di esperienze e buone prassi; ";

3) dopo la lettera g) e' inserita la seguente:

"g-bis) elabora iniziative per favorire il dialogo con le organizzazioni non governative che hanno un legittimo interesse a contribuire alla lotta contro le discriminazioni fra donne e uomini nell'occupazione e nell'impiego; ";

4) dopo la lettera i) sono aggiunte, in fine, le seguenti:

"i-bis) provvede allo scambio di informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti in materia di parità fra donne e uomini nell'occupazione e nell'impiego;

i-ter) provvede, anche attraverso la promozione di azioni positive, alla rimozione degli ostacoli che limitino l'uguaglianza tra uomo e donna nella progressione professionale e di carriera, allo sviluppo di misure per il reinserimento della donna lavoratrice dopo la maternità, alla più ampia diffusione del part-time e degli altri strumenti di flessibilità a livello aziendale che consentano una migliore conciliazione tra vita lavorativa e impegni familiari.";

f) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera c), dopo la parola: "dirigente" sono aggiunte le seguenti: "o un funzionario";

2) al comma 1, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

"c-bis) un dirigente o un funzionario del Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c-ter) un dirigente o un funzionario del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri; ";

3) al comma 2, le parole: "lettere b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere b), c), c-bis) e c-ter)";

g) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "che agisce su mandato della consigliera o del consigliere effettivo ed in sostituzione della medesima o del medesimo";

2) al comma 4, dopo le parole "nel rispetto di requisiti di cui all'articolo 13, comma 1" sono inserite le seguenti: ", e previo espletamento di una procedura di valutazione comparativa";

h) all'articolo 14, comma 1, le parole: "una sola volta" sono sostituite dalle seguenti: "per non più di due volte";

l) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera a), le parole "previste dal libro III, titolo I" sono sostituite dalle seguenti: "nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la progressione professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonche' in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252";

2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. La consigliera o il consigliere nazionale di parità, inoltre, svolge inchieste indipendenti in materia di discriminazioni sul lavoro e pubblica relazioni indipendenti e raccomandazioni in materia di discriminazioni sul lavoro.";

3) al comma 5, dopo le parole: "organi che hanno provveduto alla designazione" sono inserite le seguenti: "e alla nomina";

m) all'articolo 16, comma 1, le parole: "sono assegnati" sono sostituite dalla seguenti: "devono essere prontamente assegnati";

n) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dell'esercizio del diritto di assentarsi dal luogo di lavoro di cui al presente comma, le consigliere e i consiglieri di parità devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro almeno tre giorni prima.";

2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Nei limiti della disponibilità del Fondo di cui all'articolo 18, alle consigliere e ai consiglieri di parità, sia lavoratori dipendenti che autonomi o liberi professionisti, e' attribuita una indennità mensile, la cui misura, differenziata tra il ruolo di effettiva e quello di supplente, e' fissata annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 18, comma 2. Il riconoscimento della predetta indennità alle consigliere e ai consiglieri di parità supplenti e' limitato ai soli periodi di effettivo esercizio della supplenza.";

3) il comma 4 e' abrogato;

o) al comma 2 dell'articolo 18, alinea, dopo la parole: "pari opportunità" sono inserite le seguenti: "e con il Ministro dell'economia e delle finanze";

p) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole: "qualsiasi atto, patto o comportamento" sono sostituite dalle seguenti: "qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento";

2) dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente: "2-bis. Costituisce discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonche' di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti.";

q) all'articolo 26, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

"2-bis. Sono, altresì, considerati come discriminazione i trattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di aver rifiutato i comportamenti di cui ai commi 1 e 2 o di esservisi sottomessi.";

r) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla rubrica, dopo le parole: "nell'accesso al lavoro" sono aggiunte le seguenti: ", alla formazione e alla promozione professionali e nelle condizioni di lavoro";

2) il comma i e' sostituito dal seguente: "1. E' vietata qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l'accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, nonche' la promozione, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale.";

3) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' di maternità o paternità, anche adottive";

4) al comma 3, le parole: "e aggiornamento professionale" sono sostituite dalle seguenti: ", aggiornamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini formativi e di orientamento";

s) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. E' vietata qualsiasi discriminazione, diretta e indiretta, concernente un qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni, per quanto riguarda uno stesso lavoro o un lavoro al quale e' attribuito un valore uguale.";

2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed essere elaborati in modo da eliminare le discriminazioni";

t) all'articolo 29, nella rubrica, la parola: "carriera" e' sostituita dalla seguente: "progressione di carriera";

u) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "l. Le lavoratrici in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia hanno diritto di proseguire il rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali.";

2) il comma 2 e' abrogato;

v) dopo l'articolo 30 e' inserito il seguente:

"Art. 30-bis (Divieto di discriminazione nelle forme pensionistiche complementari collettive. Differenze di trattamento consentite). - 1. Nelle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e' vietata qualsiasi discriminazione diretta o indiretta, specificamente per quanto riguarda:

a) il campo d'applicazione di tali forme pensionistiche e relative condizioni d'accesso;

b) l'obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi;

c) il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonche' le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni.

2. La fissazione di livelli differenti per le prestazioni e' consentita soltanto se necessaria per tener conto di elementi di calcolo attuariale differenti per i due sessi nel caso di forme pensionistiche a contribuzione definita. Nel caso di forme pensionistiche a prestazioni definite, finanziate mediante capitalizzazione, alcuni elementi possono variare sempreche' l'ineguaglianza degli importi sia da attribuire alle conseguenze dell'utilizzazione di fattori attuariali che variano a seconda del sesso all'atto dell'attuazione del finanziamento del regime.

3. I dati attuariali che giustificano trattamenti diversificati ai sensi del comma 2 devono essere affidabili, pertinenti ed accurati.

4. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) esercita i suoi poteri ed effettua le attività necessarie, al fine di garantire l'affidabilità, la pertinenza e l'accuratezza dei dati attuariali che giustificano trattamenti diversificati ai sensi del comma 2, anche allo scopo di evitare discriminazioni. Essa inoltre raccoglie, pubblica e aggiorna i dati relativi all'utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante, relazionando almeno annualmente al Comitato nazionale di parità e pari opportunità nel lavoro. Tali attività sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.";

z) all'articolo 36, comma 1, le parole: "ai sensi dell'articolo 25" sono sostituite dalle seguenti: "poste in essere in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo, o di qualunque discriminazione nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonche' in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,";

aa) all'articolo 37 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: "carattere collettivo" sono inserite le seguenti: "in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo o comunque nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni compresa la retribuzione, nella progressione di carriera, nonche' in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252";

2) al comma 5 le parole: "con le pene di cui all'articolo 650 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "con l'ammenda fino a 50.000 euro o l'arresto fino a sei mesi";

bb) all'articolo 38 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole da: "Qualora" fino a "avvenuto il comportamento denunziato," sono sostituite dalle seguenti: "Qualora vengano poste in essere discriminazioni in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo o di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o comunque discriminazioni nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonche' in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, su ricorso del lavoratore o, per sua delega, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni e delle organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso, o della consigliera o del consigliere di parità provinciale o regionale territorialmente competente, il tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo ove e' avvenuto il comportamento denunziato, o il tribunale amministrativo regionale competente,";

2) al comma 4 le parole: "ai sensi dell'articolo 650 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "con l'ammenda fino a 50.000 euro o l'arresto fino a sei mesi";

3) al comma 6, dopo le parole: "organizzazione sindacale" sono inserite le seguenti: ", dalle associazioni e dalle organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso, ";

cc) all'articolo 41 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "Ogni accertamento di atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli articoli 25 e 26, posti" sono sostituite dalle seguenti: "Ogni accertamento di discriminazioni in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo, o di qualunque discriminazione nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la progressione professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonche' in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, poste";

2) al comma 2, le parole: "da 103 euro a 516 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 250 euro a 1500 euro";

dd) dopo l'articolo 41, e' inserito il seguente:

"Art. 41-bis (Vittimizzazione). - 1. La tutela giurisdizionale di cui al presente capo si applica, altresì, avverso ogni comportamento pregiudizievole posto in essere, nei confronti della persona lesa da una discriminazione o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne.";

ee) all'articolo 42, comma 2, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"f-bis) valorizzare il contenuto professionale delle mansioni a più forte presenza femminile.";

ff) il comma 2 dell'articolo 46 e' sostituito dal seguente:

"2. Il rapporto di cui al comma 1 e' trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, che elaborano i relativi risultati trasmettendoli alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.";

gg) dopo l'articolo 50 e' inserito il seguente:

"Art. 50-bis (Prevenzione delle discriminazioni). - 1. I contratti collettivi possono prevedere misure specifiche, ivi compresi codici di condotta, linee guida e buone prassi, per prevenire tutte le forme di discriminazione sessuale e, in particolare, le molestie e le molestie sessuali nel luogo del lavoro, nelle condizioni di lavoro, nonche' nella formazione e crescita professionale.".

Art. 2.

Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Divieto di discriminazione). - 1. E' vietata qualsiasi discriminazione per ragioni connesse al sesso, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con particolare riguardo ad ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonche' di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti.»;

b) all'articolo 54, il comma 9 e' sostituito dal seguente:

«9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. In caso di adozione internazionale, il divieto opera dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento.».

Art. 3.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, alinea, la parola: «venticinque» e' sostituita dalla seguente: «ventisei» e dopo la lettera f) e' aggiunta, in fine, la seguente: «f-bis) la consigliera o il consigliere nazionale di parità.»;

b) al comma 5 il quarto periodo e' soppresso.

Art. 4.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 101

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 101, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «, nonche' dalla consigliera o dal consigliere nazionale di parità».

Art. 5.

Relazioni alla Commissione europea

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro per le pari opportunità, entro il 15 febbraio 2011, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di redigere una relazione sull'applicazione della direttiva 2006/54/CE ogni quattro anni comunica e relaziona alla Commissione in merito alle misure di cui all'articolo 141, paragrafo 4, del Trattato che istituisce la Comunità europea, e almeno ogni otto anni riferisce alla Commissione stessa gli esiti delle valutazioni in merito al mantenimento delle differenze di trattamento tra uomo e donna consentite dalla normativa vigente.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, per la finanza pubblica.

2. I soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Per il funzionamento del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici si provvede nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per le attività del predetto Comitato.