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Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 8

"Attuazione della direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 2010, n. 33


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 - legge comunitaria 2008, ed in particolare, gli articoli 1, 2 e 30;

Vista la direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, di recepimento della direttiva 93/15/CEE, relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2010;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente decreto istituisce un sistema armonizzato di identificazione univoca e di tracciabilità degli esplosivi per uso civile.

2. Ai fini del presente decreto si intendono per «esplosivi»: gli oggetti esplodenti elencati nell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e per «testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»: il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) agli esplosivi e alle munizioni destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e di polizia, compresi quelli destinati ad essere direttamente utilizzati dagli stabilimenti militari dell'Agenzia industrie difesa (A.I.D.) per finalità militari, ferme restando le disposizioni in materia di riconoscimento e classificazione di tali prodotti previste dall'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle relative norme di attuazione;

b) agli articoli pirotecnici, ovvero ai manufatti classificati nella IV e V categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, qualificati come tali dall'allegato I alla direttiva 2004/57/CE ovvero in attuazione dell'allegato II alla medesima direttiva;

c) alle munizioni per uso civile;

d) agli esplosivi trasportati e consegnati alla rinfusa o in autopompe, sempre che siano destinati ad essere scaricati direttamente nel fornello di mina;

e) agli esplosivi fabbricati nel sito destinato al loro brillamento e posti a dimora immediatamente dopo la produzione.

4. Per gli esplosivi di cui alle lettere d), ed e) del comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e quelle adottate in attuazione del medesimo articolo, fermo restando il divieto di immissione sul territorio nazionale ed impiego da parte di soggetti diversi da quelli individuati dalle predette disposizioni.

Note all'art. 1:

- L'allegato I del citato decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, così recita:

(Parte di provvedimento in formato grafico)

- Per il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si veda nelle note alle premesse.

- L'allegato A del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1940, n. 149, così recita:

(Parte di provvedimento in formato grafico)

[1] Secondo la denominazione TULPS si tratta di cartocci a proietto metallico per artiglieria carichi ma senza cannello o altrimenti protetti da paracapsule o da imballo.
[2] V/E se per armi in libera vendita.
[3] Munizioni a caricamento speciale.
[4] Rientrano fra i proiettili «a caricamento speciale».
[5] IV se si tratta di flash bomb o da fucile I se di mortaio o d'aereo.
[6] Quando comuni capsule per cartucce.
[7] Se da cannone. Se artificio IV.
[8] Se proiettili, nella I nonostante la classifica 1.1 D.
[9] Proiettili o colpi completi d'artiglieria.
[10] A seconda che si tratti di bombe da mortaio o a mano.
[11] V qualora non d'artiglieria.
[12] Anche se altamente insensibile.
[13] Il fuoco classificato 1.4 S e' un giocattolo blisterato o un artificio di V cat. D/E.
[14] qualora inneschi per bossoli per armi portatili.
[15] Solo se combustibile come i due che seguono, altrimenti V/A.
[16] Se a bossolo combustibile.

[**] La classificazione in una delle cinque categorie di cui all'art. 82 del regolamento a testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dipende dalla tipologia dell'esplosivo.».

La direttiva 2004/57/CE e' pubblicata G.U.U.E. 29 aprile 2004, n. L 127.

L'art. 8 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, così recita:

«Art. 8 (Contributi figurativi). - Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e' determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale.
Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente e' determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire e' determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione.
Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva dell'anno solare e' determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta e' integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi.
I periodi di sospensione, per i quali e' ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo e' calcolato sulla base della retribuzione cui e' riferita l'integrazione salariale.
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa relativamente ai periodi di sospensione e di riduzione d'orario, per i quali e' ammessa l'integrazione salariale, sono versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Il datore di lavoro e' tenuto a fornire i dati necessari per il calcolo dei valori retributivi di cui ai precedenti commi secondo criteri e modalità stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Per gli operai agricoli dipendenti, ai fini della determinazione dei requisiti contributivi per il diritto a pensione e per il calcolo della retribuzione annua pensionabile ciascuna settimana di contribuzione figurativa e' pari a sei giornate. La retribuzione da calcolare per ciascuna giornata e' quella determinata ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per l'anno solare in cui si collocano i periodi riconosciuti figurativamente.
In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate della retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica. Per i lavoratori collocati in aspettativa che non abbiano regolato mediante specifiche normative interne o contrattuali il trattamento economico del personale, si prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche.
Restano ferme in materia le disposizioni dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, e della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per il trasferimento dei contributi figurativi ad altri enti previdenziali per richieste presentate dai lavoratori dopo l'entrata in vigore della presente legge.».

Capo II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

Art. 2

Identificazione univoca

1. Le imprese operanti nel settore degli esplosivi, di seguito denominate: «imprese», che fabbricano o importano esplosivi oppure assemblano detonatori, procedono alla marcatura degli esplosivi e di ogni confezione elementare mediante un'identificazione univoca. L'identificazione univoca, conforme al modello di cui all'allegato 1, si compone inderogabilmente degli elementi in questo descritti ed e' apposta stabilmente sul prodotto in forma indelebile ed in modo tale che risulti chiaramente leggibile.

2. Il titolare di una delle licenze di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che intenda immettere nel territorio nazionale esplosivi civili prodotti, trasferiti da altro paese dell'Unione europea o altrimenti importati, ovvero intenda trasferire in altro Paese dell'Unione europea ovvero esportare gli stessi prodotti, deve richiedere preventivamente al Ministero dell'interno l'attribuzione di un codice identificativo dello stabilimento e notificare gli estremi di quelli dei predetti prodotti, secondo le modalità definite con il decreto di cui all'articolo 5.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di esplosivo fabbricato nel territorio nazionale a fini di esportazione verso Paesi non aderenti all'Unione europea, quando l'esplosivo e' contrassegnato con un identificativo conforme alle prescrizioni del Paese importatore, che ne consente ugualmente la tracciabilità, fermo restando in ogni caso l'obbligo di etichettatura, di cui alle disposizioni impartite dal Ministero dell'interno, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ovvero in attuazione della direttiva 2004/57/CE, anche al fine di garantire la sicurezza e la prevenzione degli incidenti nei depositi ed il controllo della filiera commerciale sul territorio nazionale.

4. Nel caso in cui l'esplosivo e' sottoposto a successivi processi di fabbricazione, il fabbricante che utilizza un esplosivo fabbricato da terzi e' esentato dalla marcatura mediante nuova identificazione univoca, salvo che quella originale, per deterioramento od altra causa, abbia perso una delle caratteristiche delle diverse tipologie di etichette di cui al comma 1, ovvero la stessa, per le caratteristiche del nuovo manufatto, non risulti più visibile all'esterno del prodotto finito.

5. Il Ministero dell'interno, quale autorità nazionale competente, assegna ad ogni sito di fabbricazione, italiano o di nazionalità di uno Stato membro che insista sul territorio nazionale per diritto di stabilimento, un apposito codice identificativo di tre cifre. L'assegnazione del codice identificativo per il sito di fabbricazione e' richiesta altresì dal fabbricante stabilitosi in Italia, anche nel caso in cui il sito di fabbricazione sia ubicato al di fuori dell'Unione europea, ovvero dall'importatore nel caso di siti di fabbricazione e di fabbricanti ubicati o stabiliti al di fuori dell'Unione europea, fermo restando quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, l'identificazione univoca di cui al comma 1, e' costituita:

a) per gli esplosivi in cartuccia e per quelli in sacchi, da un'etichetta adesiva, ovvero da una stampigliatura effettuata direttamente su ogni singola cartuccia o singolo sacco. Su ciascuna confezione di cartucce e' sempre apposta un'etichetta parallela, contenente tutti gli elementi che realizzano l'identificazione univoca. Le imprese possono altresì utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo, da apporre su ogni cartuccia o sacco e, per uniformità a quanto disposto in precedenza, una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di cartucce;

b) per gli esplosivi bicomponenti, limitati ad uso militare, da un'etichetta adesiva oppure, da una stampigliatura effettuata direttamente su ogni confezione elementare contenente i due componenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e dalle disposizioni adottate in attuazione del medesimo articolo;

c) per i detonatori comuni a fuoco o micce, da un'etichetta adesiva, oppure da una stampigliatura effettuata direttamente sul bossoletto di contenimento. Un'etichetta parallela e' sempre apposta su ciascuna confezione di detonatori o micce. Le imprese possono altresì utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo, da apporre su ogni detonatore, nonche' una analoga targhetta elettronica che replichi riassuntivamente i dati dei detonatori contenuti nell'unità di vendita, da applicare su ogni confezione di detonatori;

d) per i detonatori elettrici, non elettrici ed elettronici, da un'etichetta adesiva apposta sui fili o sul tubo oppure da un'etichetta adesiva o da un'indicazione a stampa o stampigliatura apposte direttamente sul bossoletto di contenimento. Un'etichetta parallela e' apposta su ciascuna confezione di detonatori. Le imprese possono altresì utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da apporre su ogni detonatore e una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di detonatori. Per i detonatori a bassa e media intensità, riservati all'uso delle Forze armate e di polizia dello Stato, ovvero dei soggetti autorizzati ai sensi dall'articolo 8 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e dalle disposizioni adottate in attuazione del medesimo articolo, resta fermo quanto previsto dalle predette disposizioni in materia di speciale etichettatura;

e) per gli inneschi primer e le cariche di rinforzo booster, da un'etichetta adesiva oppure dalla stampa direttamente su ogni innesco o carica di rinforzo. Un'etichetta parallela e' apposta su ciascuna confezione di inneschi o cariche di rinforzo. Le imprese possono altresì utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da apporre su ogni innesco o carica di rinforzo e una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di inneschi o cariche di rinforzo;

f) per le micce detonanti e micce di sicurezza, da un'etichetta adesiva oppure dalla stampa apposta direttamente sulla bobina. L'identificazione univoca e' apposta tramite marcatura a intervalli di cinque metri sull'involucro esterno della miccia detonante o di sicurezza o sullo strato interno estruso in plastica posto immediatamente al di sotto della fibra esterna della miccia detonante o di sicurezza. Un'etichetta parallela e' apposta su ciascuna confezione di micce detonanti o di sicurezza. Le imprese possono altresì utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da inserire all'interno della miccia e una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di micce detonanti o di sicurezza;

g) per i bidoni ed i fusti contenenti esplosivi, l'identificazione univoca e' costituita da un'etichetta adesiva oppure e' stampata direttamente sul bidone o sul fusto contenente esplosivi. Le imprese possono altresì utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da applicare su ogni bidone e fusto.

7. Le imprese, possono altresì apporre sulle confezioni di esplosivi destinati ai rivenditori, ad uso dei clienti, copie adesive rimovibili dell'etichetta originale, riferibile all'unità minima di vendita. Per prevenire abusi, dette copie devono riportare chiaramente l'indicazione che si tratta di copie dell'originale e devono possedere caratteristiche tali da non poter essere ulteriormente utilizzate dopo la prima apposizione.

8. Il Ministero dell'interno adotta, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, tutti i provvedimenti, anche con mezzi adeguati di pubblicità, necessari a richiamare l'attenzione dei distributori che riconfezionano gli esplosivi e degli utilizzatori sulla necessità che l'esplosivo e le confezioni elementari rechino sempre l'identificazione univoca di cui al comma 1.

Capo III

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA RACCOLTA E L'ARCHIVIAZIONE DEI DATI

Art. 3

Sistema informatico di raccolta dei dati

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese sono tenute ad utilizzare, per gli esplosivi per uso civile, il sistema informatico di raccolta dei dati del Ministero dell'interno, di seguito denominato: «G.E.A.», che consente la loro identificazione univoca, di cui alle disposizioni dei capi I e II, e la loro tracciabilità lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo, con la possibilità di pronta ed affidabile identificazione di coloro che ne hanno avuto il possesso.

2. In alternativa all'utilizzo del sistema di cui al comma 1, ogni impresa, entro il termine previsto dal medesimo comma 1, può consorziarsi con altre imprese al fine di istituire e condividere un sistema di raccolta automatizzato dei dati relativi alle operazioni di carico e di scarico degli esplosivi che, fermo l'obbligo di immediata trascrizione sul supporto cartaceo delle movimentazioni stesse, consenta la loro pronta tracciabilità, secondo quanto previsto dal medesimo comma 1, e la trasmissione, in tempo reale, al sistema G.E.A. del Ministero dell'interno, dei dati trasmessi dalle aziende stesse. Agli oneri per il collegamento al sistema G.E.A. provvedono le imprese consorziate.

3. Il sistema G.E.A. e' realizzato con modalità che assicurano alle imprese la possibilità di riversare, anche mediante i propri sistemi informatici, i dati necessari per consentire al Ministero dell'interno di rintracciare in modo affidabile ed in tempo reale gli esplosivi civili dalle stesse imprese comunque detenuti o immessi sul mercato, identificandone i detentori primari ed i successivi senza soluzione di continuità, sino ai detentori in atto.

4. Le imprese che utilizzano il sistema G.E.A., ai sensi del comma 1, assumono a loro carico le spese di funzionamento del sistema in proporzione all'entità dell'effettivo utilizzo del servizio offerto dal medesimo sistema. La ripartizione dei conseguenti oneri verrà definita nel decreto di cui all'articolo 5.

5. I dati riversati in tempo reale nel sistema G.E.A., compresi quelli relativi all'identificazione univoca, di cui alle disposizioni dei Capi I e II, sono comunque conservati dalle imprese per un periodo minimo di 10 anni, decorrenti dal giorno in cui e' effettuata la consegna o dalla fine del ciclo di vita dell'esplosivo, qualora nota, anche nel caso in cui sia cessata l'attività d'impresa.

6. E' fatto obbligo alle imprese di provvedere alla tenuta di un registro, anche in modalità informatizzata, relativo a tutte le movimentazioni degli esplosivi di cui al comma 2. Il registro cartaceo, in bollo e vidimato in ciascuna pagina dalla questura competente per territorio, e' conforme al modello unico predisposto dal Ministero dell'interno ed e' tenuto secondo le modalità di cui al decreto previsto dall'articolo 5.

7. Nel caso di cessazione di attività, le imprese sono tenute a consegnare tutti i registri alla questura competente, per la loro conservazione.

8. Relativamente agli esplosivi fabbricati o importati anteriormente alla data del 5 aprile 2012, le imprese conservano i registri secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente e secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 5.

9. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, e' fatto altresì obbligo alle imprese di comunicare al Ministero dell'interno ed alle questure che ne facciano richiesta, tutte le informazioni commerciali relative alla provenienza e alla localizzazione di ogni esplosivo durante il suo intero ciclo di vita e lungo tutta la catena della fornitura. A tale fine esse forniscono alle predette autorità, anche attraverso l'utilizzo del sistema G.E.A., il nominativo ed il recapito di una persona che possa rilasciare le informazioni di interesse al di fuori del normale orario di lavoro.

10. Resta fermo l'obbligo, prima della chiusura giornaliera dell'attività, di stampare le operazioni effettuate per l'apposizione del prescritto bollo.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 4

Disciplina sanzionatoria

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque introduce nel territorio nazionale ovvero detiene oggetti esplodenti di cui al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, senza avere provveduto agli adempimenti preliminari di etichettatura previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'identificazione univoca, la tracciabilità e la sicurezza dei depositi e del trasporto, e' punito con l'arresto da venti giorni a tre mesi e con l'ammenda da 20.000 a 200.000 euro.

2. All'articolo 53, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dopo le parole: «commissione tecnica» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' oggetti esplodenti di cui al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, privi, in tutto o in parte, dei sistemi per garantire la completa identificazione e la tracciabilità, oltre che la sicurezza dei depositi, previsti dalla vigente normativa».

3. Si applica la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 10.000 per le seguenti violazioni:

a) incompleta etichettatura di cui all'articolo 2;

b) mancata trasmissione in tempo reale dei dati nel sistema G.E.A. del Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ovvero mancata attivazione del sistema informatico di cui al comma 2 del medesimo articolo;

c) mancata verifica periodica trimestrale del sistema informatico dell'impresa;

d) omessa o incompleta comunicazione, a richiesta del Ministero dell'interno, dei dati necessari per l'identificazione degli esplosivi, dei siti di produzione e deposito degli stessi, delle persone che ne vengono in possesso, del loro tracciamento, in relazione agli acquisiti ed alle vendite effettuate, comprese le informazioni commerciali connesse alle operazioni;

e) mancata indicazione ed aggiornamento dei recapiti delle persone tenute, al di fuori del normale orario di lavoro, ad essere reperibili per comunicare le informazioni relative alla provenienza ed alla localizzazione degli esplosivi commercializzati o comunque detenuti, limitatamente al soggetto cedente ed al cessionario.

4. Nei casi più gravi o in caso di recidiva delle violazioni di cui al comma 3, può essere, altresì, disposta la revoca o la sospensione dell'autorizzazione di polizia, ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 5

Disposizioni finali

1. Fermo restando quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dall'articolo 8 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e dalle disposizioni adottate in attuazione del medesimo articolo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate le disposizioni attuative del presente decreto, anche al fine di garantire la sicurezza dei depositi, l'univoca identificazione dei titolari delle licenze di importazione, produzione e deposito degli esplosivi e della sorveglianza del mercato, la verifica periodica del sistema di raccolta e trasmissione dei dati per assicurarne l'efficacia, la qualità e la protezione dal danneggiamento e dalla distruzione accidentale o dolosa dei dati registrati e la loro sicura conservazione nonche' al fine di definire le modalità dell'assunzione, da parte delle imprese, delle spese di funzionamento del sistema G.E.A., ai sensi dell'articolo 3, comma 4.

Art. 6

Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili legislazione vigente.

(Allegato 1)