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Decreto Legislativo 23 luglio 1996, n. 415

"Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento del settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 1996 - Supplemento Ordinario n. 133



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto gli articoli 1 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recanti delega al Governo per l'attuazione della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993, relativa ai servizi d'investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese d'investimento e degli enti creditizi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 1996;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

TITOLO I
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' E DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO

CAPO I
Definizioni e disposizioni generali

Art. 1
Definizioni

1. Per "strumenti finanziari" si intendono:
a) azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
b) obbligazioni, titoli di Stato e altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
c) quote di organismi di investimento collettivo;
d) titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato, che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere, e i relativi indici;
f) contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci, e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
g) contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonche' su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
h) contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d'interesse, a valute, a merci, e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
i) contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonche' contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci, e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
j) combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere.

2. I mezzi di pagamento non sono considerati strumenti finanziari.

3. Per "servizi d'investimento" si intendono le seguenti attivita', quando hanno per oggetto strumenti finanziari:
a) negoziazione per conto proprio;
b) negoziazione per conto terzi;
c) collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
d) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
e) ricezione e trasmissione di ordini nonche' mediazione.

4. Per "servizi accessori" si intendono i seguenti:
a) custodia e amministrazione di strumenti finanziari;
b) locazione di cassette di sicurezza;
c) concessione di finanziamenti agli investitori per operazioni relative a strumenti finanziari, nelle quali interviene il finanziatore;
d) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonche' consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;
e) servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;
f) consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari;
g) intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi d'investimento.

5. Si intendono per:
a) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario), il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;
b) "legge fallimentare", il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;
c) "societa' di intermediazione mobiliare" (SIM), l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia;
d) "Stato comunitario", lo Stato appartenente all'Unione Europea;
e) "impresa di investimento comunitaria", l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato appartenente all'Unione Europea, diverso dall'Italia;
f) "impresa di investimento extracomunitaria", l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale in uno Stato non appartenente all'Unione Europea;
g) "imprese di investimento", le SIM e le imprese d'investimento comunitarie ed extracomunitarie;
h) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento", i servizi di cui alle sezioni A e C della Tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello Stato comunitario d'origine;
i) "strumenti finanziari derivati", gli strumenti finanziari previsti dal comma 1, lettere f), g), h), i) e j).

Art. 2
Soggetti abilitati

1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento e' riservato alle imprese di investimento e alle banche, ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

2. Le norme di attuazione ed integrazione della riserva di attivita' prevista dal comma 1, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, sono adottate con regolamento del Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB).

3. Il Ministro del tesoro, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, puo' individuare, al fine di tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di adattamento stabilite dalle autorita' comunitarie, nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi di investimento e nuovi servizi accessori. Con il medesimo regolamento vengono indicati quali soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale possono esercitare i nuovi servizi.

4. Nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario possono prestare i servizi previsti dall'articolo 1, comma 3, lettera a), limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonche' i servizi previsti dall'articolo 1, comma 3, lettera c). La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, individua le norme del presente decreto applicabili in tali ipotesi. Si applicano comunque gli articoli 43 e 44.

Art. 3
Rapporti con il diritto comunitario

1. Il Ministero del tesoro, la Banca d'Italia e la CONSOB esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni comunitarie, applicano i regolamenti e le decisioni dell'Unione Europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia di servizi di investimento.

Art. 4
Vigilanza

1. L'attivita' di vigilanza ha per scopo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, avendo riguardo alla tutela degli investitori e alla stabilita', alla competitivita' e al buon funzionamento del sistema finanziario.

2. La Banca d'Italia e la CONSOB esercitano i poteri di vigilanza nei confronti delle imprese di investimento, delle banche e degli altri soggetti abilitati, in conformita' delle disposizioni del presente decreto; ciascuna vigila sull'osservanza delle disposizioni regolanti le materie di competenza.

3. La Banca d'Italia e la CONSOB operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarita' rilevate nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza.

Art. 5
Provvedimenti

1. I regolamenti del Ministro del tesoro previsti dal presente decreto sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. La Banca d'Italia e la CONSOB stabiliscono i termini e le procedure per l'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza previsti dal presente decreto.

3. I regolamenti e i provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia e della CONSOB emanati ai sensi del presente decreto sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Gli altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza sono pubblicati dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB nei rispettivi Bollettini.

CAPO II
Attivita', succursali e libera prestazione di servizi

Art. 6
Autorizzazione all'esercizio dei servizi di investimento

1. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, autorizza l'esercizio di servizi di investimento da parte delle SIM quando ricorrano le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni ;
b) la denominazione sociale comprenda le parole "societa' di intermediazione mobiliare";
c) la sede legale e la direzione generale della societa' siano situate nel territorio della Repubblica;
d) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
e) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attivita' iniziale nonche' una relazione sulla struttura organizzativa;
f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalita' e di onorabilita' indicati nell'articolo 7;
g) i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilita' e di idoneita' stabiliti dagli articoli 8 e 10, comma 2;
h) la struttura del gruppo di cui e' parte la SIM non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla societa' stessa.

2. L'autorizzazione e' negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.

3. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione quando la SIM non abbia iniziato o abbia interrotto lo svolgimento dei servizi autorizzati.

4. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica del requisito previsto dal comma 1, lettera h).

5. Le SIM possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi accessori e altre attivita' finanziarie, nonche' attivita' connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attivita' previste dalla legge.

6. La Banca d'Italia autorizza l'esercizio dei servizi di investimento da parte delle banche italiane nonche' l'esercizio dei servizi indicati nell'articolo 2, comma 4, da parte di intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario.

Art. 7
Requisiti di professionalita' e di onorabilita' degli esponenti aziendali

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM devono possedere i requisiti di professionalita' e di onorabilita' stabiliti dal Ministro del tesoro, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa e' dichiarata dal consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, la decadenza e' pronunciata dalla CONSOB.

3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le modalita' indicate nel comma 2.

Art. 8
Requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale

1. Il Ministro del tesoro, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina i requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale delle SIM.

2. Con il medesimo regolamento il Ministro del tesoro stabilisce la quota percentuale del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del comma 1. A questo fine, si considerano anche le azioni possedute per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona, nonche' i casi in cui il diritto di voto spetta o e' attribuito ad un soggetto diverso dal socio o esistono accordi concernenti l'esercizio del diritto di voto.

3. In assenza dei requisiti non puo' essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione e' impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla CONSOB o dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni per le quali non puo' esser esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 9
Albo

1. La CONSOB iscrive in un apposito albo le SIM e le imprese di investimento extracomunitarie. Le imprese di investimento comunitarie sono iscritte in un apposito elenco allegato all'albo.

2. Le imprese d'investimento indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo o all'elenco.

Art. 10
Partecipazione al capitale delle SIM

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata nel capitale di una SIM, rappresentato da azioni con diritto di voto, deve darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia. La comunicazione preventiva e' dovuta anche per gli acquisti e le cessioni da cui derivino variazioni, in aumento o in diminuzione, della partecipazione quando cio' comporti il superamento delle soglie partecipative stabilite ai sensi del comma 6, ovvero l'acquisizione o la perdita del controllo della SIM.

2. La Banca d'Italia entro novanta giorni dalla comunicazione puo' vietare l'acquisizione della partecipazione quando ritenga che il potenziale acquirente non sia idoneo ad assicurare una gestione sana e prudente della SIM o a consentire l'effettivo esercizio della vigilanza. La Banca d'Italia puo' fissare un termine massimo per l'acquisizione.

3. Gli acquisti e le cessioni indicati nel comma 1 sono comunicati, una volta avvenuti, alla Banca d'Italia e alla SIM.

4. Le SIM comunicano alla Banca d'Italia gli acquisti e le cessioni indicate nel comma 1, nonche', almeno una volta l'anno, l'identita' dei soci che possiedono partecipazioni qualificate e l'entita' delle medesime.

5. Si considerano acquisite o cedute indirettamente le partecipazioni al capitale delle SIM quando l'acquisto o la cessione avvengano per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona. Il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23 del T.U. bancario.

6. La Banca d'Italia determina con regolamento:
a) la partecipazione qualificata e le soglie partecipative;
b) i soggetti tenuti a effettuare le comunicazioni quando il diritto di voto spetta o e' attribuito a un soggetto diverso dal socio, nonche' quando esistono accordi concernenti l'esercizio del diritto di voto;
c) le procedure e i termini per l'effettuazione delle comunicazioni.

Art. 11
Sospensione del diritto di voto

1. Il diritto di voto inerente alle azioni acquisite non puo' essere esercitato quando non siano state effettuate le comunicazioni previste dall'articolo 10, commi 1 e 3, quando sia intervenuto il divieto della Banca d'Italia o non sia ancora decorso il termine entro il quale la Banca d'Italia puo' vietare l'acquisizione o quando sia scaduto il termine massimo eventualmente fissato ai sensi dell'articolo 10, comma 2.

2. La Banca d'Italia, anche su proposta della CONSOB, puo' in ogni momento sospendere il diritto di voto inerente a una partecipazione qualificata in una SIM quando l'influenza esercitata dal titolare del diritto di voto possa pregiudicare la gestione sana e prudente della SIM o l'effettivo esercizio della vigilanza sulla medesima.

3. In caso di inosservanza dei divieti previsti dai commi precedenti, la deliberazione e' impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti che non avrebbero potuto essere espressi. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla CONSOB o dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 12
Richiesta di informazioni sulle partecipazioni

1. La Banca d'Italia e la CONSOB, indicando il termine per la risposta, possono richiedere:
a) alle SIM nonche' alle societa' e agli enti che partecipano al loro capitale, l'indicazione dei soci secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione;
b) agli amministratori delle societa' e degli enti che partecipano al capitale di SIM, l'indicazione dei soggetti controllanti;
c) alle societa' fiduciarie che partecipano al capitale di SIM, le generalita' dei fiducianti.

Art. 13
Succursali e libera prestazione di servizi di SIM

1. Le SIM possono:
a) stabilire succursali nel territorio della Repubblica;
b) operare in uno Stato comunitario, anche senza stabilirvi succursali, in conformita' a quanto previsto dal regolamento di cui al comma 2;
c) operare in uno Stato extracomunitario anche senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, emana con regolamento le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie concernenti le condizioni necessarie e le procedure che devono essere rispettate perche' le SIM possano prestare negli altri Stati comunitari i servizi ammessi al mutuo riconoscimento mediante lo stabilimento di succursali o la libera prestazione di servizi.

3. Con il regolamento di cui al comma 2, vengono altresi' stabilite le condizioni e le procedure per il rilascio alle SIM dell'autorizzazione a prestare:
a) negli altri Stati comunitari, le attivita' non ammesse al mutuo riconoscimento;
b) negli Stati extracomunitari, i propri servizi.

4. Costituiscono in ogni caso condizioni per il rilascio dell'autorizzazione:
a) l'esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia e la CONSOB e le competenti autorita' dello Stato ospitante;
b) il parere della CONSOB.

Art. 14
Imprese di investimento comunitarie

1. Per l'esercizio dei servizi ammessi al mutuo riconoscimento, le imprese di investimento comunitarie possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento e' preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia e alla CONSOB da parte dell'autorita' competente dello Stato d'origine; la succursale inizia l'attivita' decorsi due mesi dall'ultima comunicazione.

2. Le imprese di investimento comunitarie possono esercitare i servizi ammessi al mutuo riconoscimento nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali a condizione che la Banca d'Italia e la CONSOB siano state informate dall'autorita' competente dello Stato d'origine.

3. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento:
a) le condizioni e le procedure che le imprese di investimento comunitarie devono rispettare per prestare nel territorio della Repubblica i servizi ammessi al mutuo riconoscimento mediante lo stabilimento di succursali o la libera prestazione di servizi;
b) l'esercizio di attivita' non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte di imprese di investimento comunitarie nel territorio della Repubblica.

Art. 15
Imprese di investimento extracomunitarie

1. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di imprese di investimento extracomunitarie e' autorizzato dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia. L'autorizzazione e' subordinata:
a) al rispetto di requisiti corrispondenti a quelli previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere d), e), f) e h);
b) all'autorizzazione e all'effettivo svolgimento nello Stato d'origine dei servizi di investimento e dei servizi accessori che le imprese di investimento extracomunitarie intendono svolgere in Italia;
c) alla vigenza nello Stato d'origine di disposizioni in materia di autorizzazione, organizzazione e vigilanza equivalenti a quelle vigenti in Italia per le SIM;
d) all'esistenza di apposite intese tra la Banca d'Italia e la CONSOB e le competenti autorita' dello Stato d'origine;
e) al rispetto nello Stato d'origine di condizioni di reciprocita', nei limiti consentiti dagli accordi internazionali.

2. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, autorizza le imprese di investimento extracomunitarie a svolgere i servizi di investimento e i servizi accessori senza stabilimento di succursali, sempreche' ricorrano le condizioni previste ai punti b), c), d) ed e) del comma 1 e venga presentato un programma concernente l'attivita' che si intende svolgere nel territorio della Repubblica.

3. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, puo' indicare, in via generale, i servizi che le imprese di investimento extracomunitarie non possono prestare nel territorio della Repubblica senza stabilimento di succursali.

Art. 16
Succursali e libera prestazione di servizi di banche

1. Alla prestazione in stati esteri da parte di banche italiane dei servizi di investimento e dei servizi accessori nonche' alla prestazione in Italia da parte di banche comunitarie ed extracomunitarie dei servizi medesimi si applicano le disposizioni del Titolo II, Capo II, del T.U. bancario.

CAPO III
Svolgimento dei servizi

Art. 17
Criteri generali

1. Nella prestazione dei servizi previsti dal presente decreto le imprese d'investimento e le banche devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrita' dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
d) disporre di risorse e di procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sugli strumenti finanziari e sul denaro affidati.

2. Nello svolgimento dei servizi, le imprese di investimento e le banche possono, previo consenso scritto, agire in nome proprio e per conto del cliente.

Art. 18
Contratti

1. I contratti relativi ai servizi previsti dal presente decreto sono redatti in forma scritta e un esemplare e' consegnato ai clienti. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, puo' prevedere con regolamento che, per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. In caso d'inosservanza della forma prescritta il contratto e' nullo.

2. E' nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tali casi nulla e' dovuto.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullita' puo' essere fatta valere solo dal cliente.

4. Nell'ambito della prestazione di un servizio di investimento, agli strumenti finanziari derivati nonche' a quelli analoghi individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, non si applica l'articolo 1933 del codice civile.

5. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi previsti dal presente decreto spetta all'impresa di investimento, alla banca o agli altri soggetti abilitati l'onere della prova di avere agito con la specifica diligenza richiesta.

Art. 19
Separazione patrimoniale

1. Nella prestazione dei servizi previsti dal presente decreto, gli strumenti finanziari e il denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dalla impresa d'investimento, nonche' gli strumenti finanziari dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dalla banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'intermediario e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, ne' quelle dei creditori dell'eventuale depositario o subdepositario e nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprieta' di questi ultimi.

2. Per i conti relativi a strumenti finanziari e a somme di denaro che siano depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non puo' essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal subdepositario nei confronti dell'intermediario o del depositario.

3. Salvo consenso scritto dei clienti, l'impresa d'investimento e la banca non possono utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, da esse detenuti a qualsiasi titolo. L'impresa di investimento non puo' inoltre utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, il denaro dei clienti, da essa detenuto a qualsiasi titolo.

Art. 20
Gestione di portafogli di investimento

1. Al servizio di gestione di portafogli di investimento si applicano le seguenti regole:
a) il contratto deve essere redatto in forma scritta;
b) il cliente puo' impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere;
c) l'impresa di investimento e la banca non possono, salvo specifica istruzione scritta, contrarre obbligazioni per conto del cliente che lo impegnino oltre il patrimonio gestito;
d) il cliente puo' recedere in ogni momento dal contratto, fermo restando il diritto di recesso dell'impresa d'investimento o della banca ai sensi dell'articolo 1727 del codice civile;
e) la rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari in gestione puo' essere conferita all'impresa d'investimento o alla banca con procura da rilasciarsi per iscritto e per singola assemblea nel rispetto dei limiti e con le modalita' stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB;
f) l'impresa di investimento e la banca non possono delegare a terzi l'esecuzione dell'incarico ricevuto, salvo autorizzazione scritta del cliente.

2. L'efficacia dei contratti di gestione conclusi fuori sede ai sensi dell'articolo 22 ovvero collocati a distanza ai sensi dell'articolo 24 e' sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione. Entro detto termine il cliente puo' comunicare il proprio recesso senza spese ne' corrispettivo al promotore finanziario, all'impresa di investimento o alla banca.

3. Sono nulli i patti contrari alle disposizioni del presente articolo; la nullita' puo' essere fatta valere solo dal cliente.

Art. 21
Attivita' di negoziazione nei mercati regolamentati

1. Le SIM e le banche italiane autorizzate all'esercizio dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), possono operare nei mercati regolamentati italiani, nei mercati comunitari e nei mercati extracomunitari riconosciuti dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 51. Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie e le banche comunitarie ed extracomunitarie autorizzate all'esercizio dei medesimi servizi possono operare nei mercati regolamentati italiani.

2. La CONSOB puo' disciplinare con regolamento le ipotesi in cui la negoziazione degli strumenti finanziari trattati nei mercati regolamentati italiani debba essere eseguita nei mercati regolamentati; in tale eventualita', conformemente alla normativa comunitaria, stabilisce le condizioni in presenza delle quali l'obbligo non sussiste.

3. Il comma 2 non si applica alle negoziazioni aventi ad oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Art. 22
Offerta fuori sede

1. Per offerta fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico:
a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento;
b) di servizi di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio.

2. Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti di investitori professionali, come definiti con regolamento della CONSOB, sentita la Banca d'Italia.

3. L'offerta fuori sede di strumenti finanziari puo' essere effettuata:
a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento del servizio previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera c);
b) dagli organismi d'investimento collettivo, limitatamente alle quote di partecipazione e alle azioni dagli stessi emesse.

4. Le imprese d'investimento e le banche possono effettuare l'offerta fuori sede dei propri servizi d'investimento. Ove l'offerta abbia per oggetto servizi prestati da altri intermediari, le imprese d'investimento e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento del servizio previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera c).

5. Le imprese di investimento possono procedere all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti finanziari e dai servizi d'investimento, le cui caratteristiche sono stabilite con il regolamento di cui al comma 2.

Art. 23
Promotori finanziari

1. Per l'offerta fuori sede, i soggetti abilitati devono avvalersi di promotori finanziari.

2. E' promotore finanziario la persona fisica che, in qualita' di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l'offerta fuori sede. L'attivita' di promotore finanziario e' svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto.

3. Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico e' responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale.

4. E' istituito presso la CONSOB l'albo unico nazionale dei promotori finanziari.

5. Il Ministro del tesoro, con regolamento adottato sentita la CONSOB, determina i requisiti di onorabilita' e di professionalita' per l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4. I requisiti di professionalita' per l'iscrizione all'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative indette dalla CONSOB.

6. La CONSOB disciplina, con uno o piu' regolamenti:
a) l'istituzione e il funzionamento presso ogni Camera di commercio, industria e artigianato, con sede nei capoluoghi di regione, di commissioni regionali per l'albo dei promotori finanziari. Nelle province autonome di Trento e Bolzano operano le Commissioni provinciali presso le rispettive Camere di commercio. Le commissioni deliberano le iscrizioni, rispettivamente, negli elenchi regionali o provinciali dei soggetti iscritti all'albo previsto dal comma 4, curano i relativi aggiornamenti, esercitano compiti di natura disciplinare ed assolvono le altre funzioni ad esse affidate;
b) le modalita' di formazione dell'albo previsto dal comma 4 e le relative forme di pubblicita';
c) le attivita' incompatibili con l'esercizio dell'attivita' di promotore finanziario;
d) le modalita' per l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono iscritti all'albo previsto dall'articolo 5, comma 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1;
e) le regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela;
f) le modalita' di tenuta della documentazione concernente l'attivita' svolta;
g) le violazioni alle quali si applicano le sanzioni previste dall'articolo 45, comma 1.

7. La CONSOB puo' chiedere ai promotori finanziari o ai soggetti che si avvalgono di promotori finanziari la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini. Essa puo' inoltre effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.

Art. 24
Promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento e strumenti finanziari

1. Per tecniche di comunicazione a distanza si intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicita', che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.

2. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, puo' disciplinare con regolamento, in conformita' dei principi stabiliti nell'articolo 22, la promozione e il collocamento, mediante tecniche di comunicazione a distanza, di strumenti finanziari e di servizi di investimento, individuando anche i casi in cui si applica l'articolo 23, comma 1.

CAPO IV
Vigilanza

Art. 25
Vigilanza regolamentare

1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento:
a) l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
b) i sistemi che devono essere adottati affinche' il soggetto vigilato conosca in maniera tempestiva e completa le fonti di capitale e di finanziamento delle societa' e degli enti di carattere finanziario del gruppo di appartenenza, quando questo non sia soggetto a vigilanza consolidata;
c) le modalita' di deposito e di subdeposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela.

2. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento:
a) le procedure, anche di controllo interno, relative ai servizi prestati e la tenuta delle evidenze degli ordini impartiti e delle operazioni effettuate;
b) il comportamento da osservare nei rapporti con la clientela, con particolare riguardo alle misure da adottare per ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche attraverso la regolamentazione dei flussi informativi tra i diversi settori dell'organizzazione aziendale;
c) gli obblighi informativi nell'attivita' di negoziazione.

3. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 2 tengono conto delle differenti esigenze di tutela degli investitori, connesse con la qualita' e con l'esperienza professionale dei medesimi.

Art. 26
Interventi sui soggetti vigilati

1. La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, possono, con riguardo ai soggetti vigilati:
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali, fissandone l'ordine del giorno;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b).

2. La Banca d'Italia puo' emanare, a fini di stabilita', disposizioni di carattere particolare aventi ad oggetto le materie disciplinate nell'articolo 25, comma 1, lettera a).

Art. 27
Vigilanza informativa

1. La Banca d'Italia e la CONSOB, per le materie di rispettiva competenza, possono chiedere alle imprese d'investimento e alle banche la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei termini dalle stesse stabiliti.

2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti della societa' incaricata della revisione e della certificazione del bilancio.

3. I verbali delle riunioni e degli accertamenti del collegio sindacale concernenti irregolarita' nella gestione delle SIM, ovvero violazioni delle norme che ne disciplinano l'attivita', sono trasmessi in copia alla Banca d'Italia e alla CONSOB, a cura del presidente del collegio. Le disposizioni del presente comma si applicano alle banche limitatamente alla prestazione dei servizi previsti dal presente decreto.

4. La societa' incaricata della revisione e della certificazione del bilancio della SIM ovvero di societa' appartenenti al gruppo di cui la SIM e' parte, comunica alla Banca d'Italia e alla CONSOB gli elementi che possono costituire causa del rifiuto della certificazione del bilancio. Il gruppo di appartenenza della SIM e' quello rilevante ai fini dell'articolo 25, comma 1, lettera b).

Art. 28
Revisione e certificazione del bilancio

1. Alle SIM si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, relative al controllo contabile e alla certificazione del bilancio, ad eccezione dell'articolo 6, commi primo e secondo, e dell'articolo 7.

Art. 29
Vigilanza ispettiva

1. La Banca d'Italia e la CONSOB possono effettuare, per le materie di rispettiva competenza, ispezioni presso le imprese di investimento e le banche e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, in armonia con le disposizioni comunitarie.

2. Ciascuna autorita' comunica le ispezioni disposte all'altra autorita', la quale puo' chiedere accertamenti su profili di propria competenza.

3. La Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere alle autorita' competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso succursali di SIM e di banche stabilite sul territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalita' per le verifiche.

4. Le autorita' competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia e la CONSOB, possono ispezionare, anche tramite loro incaricati, le succursali di imprese di investimento e di banche comunitarie dalle stesse autorizzate, stabilite nel territorio della Repubblica. Se le autorita' di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, procedono direttamente agli accertamenti ovvero concordano altre modalita' per le verifiche.

5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono concordare con le autorita' competenti degli Stati extracomunitari modalita' per l'ispezione di succursali di imprese di investimento e di banche insediate nei rispettivi territori.

Art. 30
Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorita'

1. La Banca d'Italia, la CONSOB, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'ISVAP e l'Ufficio Italiano dei Cambi collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autorita' non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.

2. La Banca d'Italia e la CONSOB collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorita' competenti dell'Unione Europea e dei singoli Stati comunitari al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB possono essere trasmesse, in conformita' della disciplina comunitaria, ad altre autorita' italiane competenti e a terzi, con il consenso dell'autorita' dell'Unione Europea e dello Stato comunitario che ha fornito le informazioni.

3. La Banca d'Italia e la CONSOB possono cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con le autorita' competenti degli Stati extracomunitari.

4. La Banca d'Italia e la CONSOB possono scambiare informazioni:
a) con autorita' amministrative o giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento in Italia o all'estero, relativi a imprese di investimento e banche;
b) con gli organismi preposti all'amministrazione dei sistemi di indennizzo;
c) con gli organismi preposti alla compensazione o al regolamento delle negoziazioni nei mercati, al fine di garantire il regolare funzionamento di tali organismi.

5. Le informazioni di cui al comma 4, lettere b) e c) possono essere rivelate a terzi, con il consenso del soggetto che le ha fornite. Si puo' prescindere dal consenso ove le informazioni siano fornite in ottemperanza a obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale.

6. Le informazioni previste dai commi 2, 3 e 4 possono essere scambiate anche in deroga al segreto d'ufficio.

7. La Banca d'Italia e la CONSOB possono esercitare i poteri ad esse assegnati dall'ordinamento anche ai fini della cooperazione con altre autorita' e su richiesta delle medesime.

8. Ad ogni altro fine, restano ferme le norme che disciplinano il segreto di ufficio sulle notizie, i dati e le informazioni in possesso della Banca d'Italia e della CONSOB.

TITOLO II
CRISI E SANZIONI

CAPO I
Disciplina delle crisi

Art. 31
Provvedimenti cautelari

1. Il Presidente della CONSOB puo' disporre in via d'urgenza, ove ricorrano situazioni di pericolo per i clienti o per i mercati, la sospensione degli organi di amministrazione della SIM e la nomina di un commissario che ne assume la gestione quando risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie.

2. Il commissario dura in carica per un periodo massimo di sessanta giorni. Il commissario, nell'esercizio delle sue funzioni, e' pubblico ufficiale. Il Presidente della CONSOB puo' stabilire speciali cautele e limitazioni per la gestione della SIM.

3. L'indennita' spettante al commissario e' determinata dalla CONSOB in base a criteri dalla stessa stabiliti ed e' a carico della SIM. Si applica l'articolo 91, comma 1, ultimo periodo, del T.U. bancario.

4. Le azioni civili contro il commissario, per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico, sono promosse previa autorizzazione della CONSOB.

5. Il presente articolo si applica anche alle succursali italiane di imprese di investimento extracomunitarie. Il commissario assume nei confronti delle succursali i poteri degli organi di amministrazione dell'impresa di investimento.

Art. 32
Amministrazione straordinaria

1. Il Ministero del tesoro, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, ciascuna per le materie di propria competenza, puo' disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle SIM quando:
a) risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attivita';
b) siano previste gravi perdite del patrimonio;
c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi o dall'assemblea straordinaria ovvero dal commissario nominato ai sensi dell'articolo 31, comma 1.

2. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 70, commi da 2 a 6, 71, 72, 73, 74, 75 e 77 del T.U. bancario, intendendosi le suddette norme riferite ai clienti della SIM in luogo dei depositanti, e alle SIM in luogo delle banche, e l'espressione "strumenti finanziari" riferita agli strumenti finanziari e al denaro.

3. Alle SIM non si applica il Titolo IV della legge fallimentare.

Art. 33
Provvedimenti straordinari nei confronti di imprese di investimento comunitarie e banche comunitarie

1. In caso di violazione da parte di imprese di investimento comunitarie delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB possono ordinare alle imprese stesse di porre termine a tali irregolarita', dandone comunicazione all'autorita' competente dello Stato comunitario in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari.

2. L'autorita' di vigilanza che procede puo' adottare i provvedimenti necessari, compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni riguardanti singoli servizi o attivita', nonche' ordinare la chiusura della succursale quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorita' competente dello Stato comunitario in cui l'intermediario ha sede legale, o quando risultino violazioni delle norme di comportamento emanate ai sensi dell'articolo 25, o quando le irregolarita' commesse possano pregiudicare interessi generali, ovvero nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni dei clienti. I provvedimenti previsti dal presente comma sono comunicati dall'autorita' che li ha adottati all'autorita' competente dello Stato comunitario in cui l'intermediario ha sede legale.

3. I provvedimenti e gli adempimenti del presente articolo competono alla Banca d'Italia, anche su proposta della CONSOB, quando riguardano le banche comunitarie o le societa' finanziarie previste dall'articolo 18, comma 2, del T.U. bancario.

Art. 34
Liquidazione coatta amministrativa

1. Il Ministero del tesoro, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, ciascuna per le materie di propria competenza, puo' disporre con decreto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' e la liquidazione coatta amministrativa delle SIM, qualora le irregolarita' nell'amministrazione ovvero le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le perdite previste dall'articolo 32 siano di eccezionale gravita'.

2. La liquidazione coatta puo' essere disposta con il medesimo procedimento previsto dal comma 1, su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, del commissario nominato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, dei commissari straordinari o dei liquidatori.

3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 80, commi da 3 a 6, e gli articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86, ad eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi da 2 a 4, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 e 97 del T.U. bancario, intendendosi le suddette norme riferite alle SIM in luogo delle banche e l'espressione "strumenti finanziari" riferita agli strumenti finanziari e al denaro.

4. I commissari, trascorso il termine previsto dall'articolo 86, comma 5, del T.U. bancario e non oltre i trenta giorni successivi, sentiti i cessati amministratori della SIM, depositano nella cancelleria del tribunale del luogo dove la SIM ha la sede legale, a disposizione degli aventi diritto, gli elenchi dei creditori ammessi, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi, dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 del predetto articolo, nonche' dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui e' stato negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari e del denaro relativi ai servizi previsti dal presente decreto sono iscritti in apposita e separata sezione dello stato passivo. Il presente comma si applica in luogo dell'articolo 86, commi 6 e 7, del T.U. bancario.

5. Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nella disposizione del comma 4, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui all'articolo 86, comma 8, del T.U. bancario e i soggetti ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto dal comma 8 del medesimo articolo. Il presente comma si applica in luogo dell'articolo 87, comma 1, del T.U. bancario.

Art. 35
Sistemi d'indennizzo

1. L'esercizio dei servizi d'investimento e' subordinato all'adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto dal Ministero del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB.

2. Il Ministero del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento dei sistemi di indennizzo.

3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, detta regole per il coordinamento dell'operativita' dei sistemi d'indennizzo con la procedura di liquidazione coatta amministrativa, nonche' con l'attivita' di vigilanza in generale.

4. I sistemi di indennizzo sono surrogati nei diritti degli investitori fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a loro favore.

5. Gli organi della procedura concorsuale verificano e attestano se i crediti ammessi allo stato passivo derivano dall'esercizio dei servizi di investimento tutelati dai sistemi di indennizzo.

Art. 36
Adesione ai sistemi d'indennizzo da parte di intermediari esteri

1. Le succursali di imprese di investimento e di banche comunitarie insediate in Italia possono aderire, al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di indennizzo del Paese d'origine, a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all'attivita' svolta in Italia.

2. Salvo che aderiscano a un sistema di indennizzo estero equivalente, le succursali di imprese di investimento e di banche extracomunitarie insediate in Italia devono aderire a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all'attivita' svolta in Italia. La Banca d'Italia verifica che la copertura offerta dai sistemi di indennizzo esteri cui aderiscono le succursali di imprese di investimento e di banche extracomunitarie operanti in Italia possa considerarsi equivalente a quella offerta dai sistemi di indennizzo riconosciuti.

CAPO II
Sanzioni

Art. 37
Abusivismo

1. Chiunque svolge uno o piu' servizi di investimento senza esservi autorizzato o legittimato ai sensi del presente decreto e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. La medesima pena si applica a chi offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, strumenti finanziari o servizi di investimento senza esservi legittimato ai sensi del presente decreto.

2. Se vi e' fondato sospetto di ritenere che una societa' svolga servizi di investimento senza esservi autorizzata o legittimata ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB denunziano i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile.

3. Chiunque esercita l'attivita' di promotore finanziario senza essere iscritto nell'albo indicato dall'articolo 23, comma 4, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

Art. 38
Gestione infedele

1. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chi, nella gestione di portafogli di investimento, in violazione delle disposizioni regolanti i conflitti di interesse, pone in essere operazioni che arrecano danno a un investitore, al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da lire dieci milioni a duecento milioni.

Art. 39
Confusione di patrimoni

1. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chi, nell'esercizio dei servizi di investimento, al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, viola le disposizioni concernenti la separazione patrimoniale arrecando danno ai clienti, e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni.

Art. 40
Abuso di denominazione

1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole "SIM", "societa' di intermediazione mobiliare", "impresa di investimento" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi di investimento e' vietato a soggetti diversi dalle imprese di investimento. Chiunque contravviene al divieto di cui al presente comma e' punito con la sazione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venti milioni.

Art. 41
Partecipazioni al capitale

1. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, la falsita' delle comunicazioni previste dall'articolo 10, commi 1 e 3, e di quelle richieste ai sensi dell'articolo 12, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni.

2. L'omissione delle comunicazioni previste dall'articolo 10, commi 1 e 3, e di quelle richieste ai sensi dell'articolo 12 nonche' la violazione dei divieti previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni. La stessa sanzione si applica per le comunicazioni eseguite con ritardo superiore a trenta giorni.

Art. 42
Tutela dell'attivita' di vigilanza

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 134, comma 1, del T. U. bancario, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso imprese di investimento, banche o altri soggetti abilitati che svolgono servizi di investimento ed espone, nelle comunicazioni alla Banca d'Italia o alla CONSOB, fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche di dette imprese o sulle attivita' svolte per conto degli investitori o nasconde, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni o le attivita' stesse, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, e' punito, sempre che il fatto non costituisca reato piu' grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dall'articolo 134 del T.U. bancario, chi esercita funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso imprese di investimento, banche o altri soggetti abilitati che esercitano servizi di investimento e ostacola le funzioni di vigilanza attribuite alla Banca d'Italia o alla CONSOB e' punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.

Art. 43
Altre sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ferma restando l'applicazione delle norme penali, nei confronti di coloro che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione presso imprese d'investimento, banche o altri soggetti abilitati nonche' nei confronti dei relativi dipendenti, e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni per l'inosservanza delle norme degli articoli 7, commi 2 e 3, e dell'articolo 10, comma 4, 19, 20, comma 1, 21, comma 2, 22, 23, commi 1, 2, 5, 6 e 7, 24, comma 2, 25, commi 1 e 2, 26, comma 2, 27, commi 1 e 2, e 29, comma 1, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalla CONSOB o dalla Banca d'Italia.

2. Le sanzioni previste dal comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel medesimo comma o per non aver vigilato affinche' le stesse fossero osservate da altri.

3. Le sanzioni previste dal comma 1 si applicano altresi' ai soggetti che violano le norme dell'articolo 27, commi 3 e 4, nonche' ai soggetti che eseguono le comunicazioni previste dall'articolo 10, comma 3, con un ritardo non superiore a trenta giorni.

Art. 44
Procedura sanzionatoria

1. Per le violazioni previste nel presente capo cui e' applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o la CONSOB, secondo le rispettive competenze, contestati gli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni dagli stessi presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, inviano la documentazione al Ministero del tesoro per l'applicazione della sanzione pecuniaria, formulando la relativa proposta.

2. Il Ministero del tesoro provvede ad applicare la sanzione con decreto motivato.

3. Contro il provvedimento di applicazione delle sanzioni e' ammesso reclamo alla Corte di Appello di Roma. Il reclamo deve essere notificato al Ministero del tesoro e all'autorita' che ha proposto il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data della comunicazione del provvedimento medesimo e deve essere depositato presso la cancelleria della Corte d'Appello entro trenta giorni dall'ultima notifica. L'autorita' cui e' stato notificato il reclamo trasmette alla Corte d'Appello gli atti ai quali il reclamo si riferisce, con le sue osservazioni.

4. La Corte d'Appello, su istanza delle parti, puo' fissare termini per la presentazione di memorie, documenti nonche' consentire l'audizione anche personale delle parti.

5. Il giudizio della Corte d'Appello e' dato in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

6. Copia del decreto e' trasmessa a cura della cancelleria della Corte d'Appello al Ministero del tesoro, nonche' alla Banca d'Italia o alla CONSOB per la pubblicazione, per estratto, nei rispettivi Bollettini.

7. Le societa' e gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono del pagamento della sanzione e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.

8. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 40, 41 e 43 non si applica la disposizione contenuta nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 45
Sanzioni e provvedimenti cautelari applicabili ai promotori finanziari

1. Nei confronti dei promotori finanziari che si rendono responsabili della violazione di norme del presente decreto ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla CONSOB sono irrogate, tenuto conto della gravita' della violazione e dell'eventuale recidiva, le seguenti sanzioni:
a) richiamo scritto;
b) sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni;
c) sospensione da uno a quattro mesi dall'albo;
d) radiazione dall'albo.

2. Le sanzioni sono irrogate dalla CONSOB, previa contestazione degli addebiti agli interessati e tenuto conto delle deduzioni scritte presentate entro il termine di trenta giorni dagli interessati; questi ultimi hanno facolta' di richiedere di essere ascoltati personalmente entro il medesimo termine. Alle sanzioni previste dal presente articolo non si applica la disposizione contenuta nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. La CONSOB, in caso di necessita' e urgenza, puo' disporre in via cautelare la sospensione del promotore finanziario dall'esercizio dell'attivita' per un periodo massimo di sessanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla CONSOB.

4. La CONSOB puo' disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attivita' qualora il promotore finanziario sia sottoposto ad una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualita' di imputato ai sensi dell'articolo 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:
a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;
b) delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;
c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;
d) reati previsti dal presente decreto.

TITOLO III
DISCIPLINA DEI MERCATI

CAPO I
Mercati regolamentati

Art. 46
Mercati regolamentati di strumenti finanziari

1. L'attivita' di organizzazione e gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed e' esercitata da societa' per azioni, anche senza scopo di lucro.

2. La CONSOB, con regolamento da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, determina:
a) il capitale minimo delle societa' di gestione previste dal comma 1;
b) le attivita' connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati che possono essere svolte dalle societa' di gestione.

3. Il Ministro del tesoro, sentita la CONSOB, determina con regolamento i requisiti di onorabilita' e professionalita' dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle societa' di gestione, nonche' i requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale.

4. Il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, individua le caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso ai fini dell'applicazione delle norme del presente decreto.

5. Anche in deroga alle disposizioni del presente Capo, il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, disciplina e autorizza i mercati all'ingrosso dei titoli di Stato e ne approva i regolamenti.

Art. 47
Regolamento del mercato

1. L'organizzazione e la gestione del mercato sono disciplinate da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria della societa' di gestione. Il regolamento determina in ogni caso:
a) le condizioni e le modalita' di ammissione, di esclusione e di sospensione degli operatori e degli strumenti finanziari dalle negoziazioni;
b) le condizioni e le modalita' per lo svolgimento delle negoziazioni e gli eventuali obblighi degli operatori;
c) le modalita' di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi;
d) i tipi di contratto ammessi, nonche' i criteri per la determinazione dei quantitativi minimi negoziabili.

2. La CONSOB detta disposizioni per assicurare la pubblicita' del regolamento del mercato.

Art. 48
Autorizzazione dei mercati regolamentati

1. La CONSOB autorizza l'esercizio dei mercati regolamentati quando:
a) la societa' di gestione possiede i requisiti previsti dall'articolo 46;
b) il regolamento e' conforme alla disciplina comunitaria ed e' idoneo ad assicurare la trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.

2. La CONSOB iscrive i mercati autorizzati in un elenco, curando l'adempimento delle disposizioni comunitarie in materia, e approva le modificazioni del regolamento del mercato quando non contrastino con il comma 1, lettera b).

3. I provvedimenti previsti dai commi 1 e 2 sono adottati d'intesa con la Banca d'Italia per i mercati nei quali sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonche' per i mercati nei quali sono negoziati gli strumenti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera d), e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.

Art. 49
Organizzazione e funzionamento del mercato

1. La societa' di gestione:
a) predispone le strutture, fornisce i servizi del mercato e determina i corrispettivi ad essa dovuti;
b) adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato e verifica il rispetto del regolamento;
c) dispone l'ammissione, l'esclusione e la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni;
d) comunica alla CONSOB le violazioni del regolamento del mercato, segnalando le iniziative assunte.

2. La societa' di gestione, conformemente alle disposizioni emanate dalla CONSOB:
a) istituisce e gestisce il registro delle operazioni effettuate sul mercato ai sensi dell'articolo 6 della legge 17 maggio 1991, n. 157;
b) provvede alla gestione e alla diffusione al pubblico delle informazioni e dei documenti previsti dal regolamento di attuazione degli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1991, n. 157.

3. La societa' di gestione, sulla base di apposita convenzione con la CONSOB, provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 2, n. 6, dall'articolo 3, n. 2 e dall'articolo 4, primo comma, n. 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, nonche' agli altri compiti ad essa eventualmente affidati dalla CONSOB.

Art. 50
Vigilanza sui mercati

1. La CONSOB vigila sui mercati regolamentati al fine di assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.

2. La CONSOB, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, puo' chiedere alle societa' di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonche' eseguire ispezioni presso le medesime societa' e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.

3. In caso di necessita' ed urgenza, la CONSOB adotta, per le finalita' indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alla societa' di gestione.

4. I provvedimenti previsti dal comma 3 possono essere adottati dal Presidente della CONSOB o da chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. Essi sono immediatamente esecutivi e sono sottoposti all'approvazione della Commissione che delibera nel termine di cinque giorni; detti provvedimenti perdono efficacia se non approvati entro tale termine.

Art. 51
Riconoscimento dei mercati

1. La CONSOB iscrive in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 48, comma 2, i mercati regolamentati riconosciuti ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 93/22/CEE.

2. La CONSOB, previa stipula di accordi con le corrispondenti autorita', puo' riconoscere mercati esteri di strumenti finanziari, diversi da quelli inseriti nella sezione prevista dal comma 1, al fine di estenderne l'operativita' sul territorio della Repubblica.

3. Le societa' di gestione che intendano chiedere ad autorita' di Stati extracomunitari il riconoscimento dei mercati da esse gestiti, ne danno comunicazione alla CONSOB, la quale rilascia il proprio nulla osta previa stipula di accordi con le corrispondenti autorita' estere.

4. La CONSOB accerta che le informazioni sugli strumenti finanziari e sugli emittenti, le modalita' di formazione dei prezzi, le modalita' di liquidazione dei contratti, le norme di vigilanza sui mercati e sugli intermediari siano equivalenti a quelli della normativa vigente in Italia e comunque in grado di assicurare adeguata tutela degli investitori.

5. Le imprese di investimento e le banche nonche' i soggetti che gestiscono mercati comunicano alla CONSOB, nei casi e secondo le modalita' da questa stabilite, la realizzazione di collegamenti telematici con i mercati esteri.

Art. 52
Compensazione e liquidazione delle operazioni

1. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, disciplina il funzionamento del servizio di compensazione e del servizio di liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari. Tale disciplina puo' prevedere che il servizio di compensazione, fino alla fase del regolamento finale in titoli inclusa, sia gestito da una societa' autorizzata dalla Banca d'Italia d'intesa con la CONSOB. La Banca d'Italia e la CONSOB possono richiedere agli operatori dati e notizie in ordine alla compensazione e alla liquidazione delle operazioni. Per il trasferimento di titoli nominativi, anche diversi da quelli azionari, la girata puo' essere eseguita e completata ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 3, del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239.

2. Al fine di garantire il regolare funzionamento dei servizi di compensazione e di liquidazione delle operazioni effettuate nei mercati, la Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, puo' disciplinare le caratteristiche di sistemi di garanzia, emanando anche disposizioni concernenti la creazione di patrimoni separati di garanzia e l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento di una cassa di compensazione e garanzia, con capitale sottoscritto dagli operatori ammessi alle contrattazioni. La vigilanza sui sistemi di garanzia e sulla cassa di compensazione e garanzia e' esercitata dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB.

3. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, puo' disporre con regolamento che la liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati avvenga esclusivamente per il tramite di una cassa di compensazione e garanzia avente il compito di garantire il buon fine e la compensazione dei contratti stipulati.

4. Le imprese d'investimento e le banche sono autorizzate al deposito e al subdeposito presso la Monte Titoli S.p.A. e all'accesso alla gestione centralizzata dei titoli presso la Banca d'Italia.

5. Il Ministro del tesoro, con propri decreti, adegua la disciplina della gestione centralizzata dei titoli presso la Banca d'Italia ai contenuti della legge 19 giugno 1986, n. 289.

Art. 53
Vigilanza sulle societa' di gestione

1. Le societa' di gestione sono soggette alla vigilanza della CONSOB, che a tal fine si avvale dei poteri previsti dall'articolo 50, comma 2.

2. La CONSOB iscrive le societa' di gestione in un albo.

3. La CONSOB verifica che le modificazioni statutarie delle societa' di gestione non contrastino con i requisiti previsti dall'articolo 46. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti tale verifica.

Art. 54
Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi della societa' di gestione

1. In caso di gravi irregolarita' nella gestione dei mercati ovvero nell'amministrazione della societa' di gestione e comunque in ogni caso in cui lo richieda la tutela degli investitori, il Ministero del tesoro, su proposta della CONSOB, dispone lo scioglimento degli organi amministrativi e di controllo della societa' di gestione. I poteri dei disciolti organi amministrativi sono attribuiti a un commissario nominato con il medesimo provvedimento, che li esercita, sulla base delle direttive e sotto il controllo della CONSOB, sino alla ricostituzione degli organi. Il Ministero del tesoro, su proposta della CONSOB, puo' altresi' conferire al commissario per determinati atti anche i poteri dell'assemblea; le relative determinazioni non sono valide senza l'approvazione del Ministero, sentita la CONSOB.

2. Nel caso in cui le irregolarita' di cui al comma 1 siano di eccezionale gravita' il Ministero del tesoro, su proposta della CONSOB, puo' revocare l'autorizzazione prevista dall'articolo 48, comma 1.

3. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione gli amministratori o il commissario convocano l'assemblea per modificare l'oggetto sociale o per assumere altre iniziative conseguenti al provvedimento ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della societa'. Qualora non si provveda alla convocazione entro detto termine ovvero l'assemblea non deliberi entro tre mesi dalla data della comunicazione del provvedimento di revoca, il Ministero del tesoro, su proposta della CONSOB, puo' disporre lo scioglimento della societa' di gestione nominando i liquidatori. Si applicano le disposizioni sulla liquidazione delle societa' per azioni, ad eccezione di quelle concernenti la revoca dei liquidatori.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, la CONSOB promuove gli accordi necessari ad assicurare la continuita' delle negoziazioni. A tal fine puo' disporre il trasferimento temporaneo della gestione del mercato ad altra societa', previo consenso di quest'ultima. Il trasferimento definitivo della gestione del mercato puo' avvenire anche in deroga alle norme del Titolo II, Capo VI, della legge fallimentare.

5. Le proposte previste dai precedenti commi sono formulate dalla CONSOB d'intesa con la Banca d'Italia per le societa' di gestione di mercati nei quali sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonche' per le societa' di gestione di mercati nei quali sono negoziati gli strumenti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera d) e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.

6. Le iniziative per la dichiarazione di fallimento o per l'ammissione alle procedure di concordato preventivo o amministrazione controllata e i relativi provvedimenti del tribunale sono comunicati entro tre giorni alla CONSOB a cura del cancelliere.

CAPO II
Mercati non regolamentati

Art. 55
Scambi organizzati di strumenti finanziari

1. La CONSOB puo' richiedere agli organizzatori e agli operatori notizie e documenti su scambi organizzati di strumenti finanziari che avvengono al di fuori dei mercati regolamentati.

2. La CONSOB puo' vietare gli scambi organizzati di strumenti finanziari quando possa derivarne un grave pregiudizio alla tutela degli investitori.

3. Il provvedimento di divieto e' adottato dalla CONSOB d'intesa con la Banca d'Italia quando riguardi scambi all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonche' scambi di strumenti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera d), e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.

4. Il provvedimento di divieto e' adottato dal Ministero del tesoro, sentita la Banca d'Italia, quando riguardi scambi all'ingrosso di titoli di Stato.

CAPO III
Trasformazione dei mercati esistenti

Art. 56
Trasformazione della borsa valori e del mercato ristretto

1. Il Consiglio di borsa, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, presenta alla CONSOB un progetto concernente la costituzione di una o piu' societa' per azioni aventi per oggetto la gestione della borsa valori, del mercato ristretto e del mercato di borsa per la negoziazione degli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere f) ed i), concernenti strumenti finanziari quotati in borsa o ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto e relativi indici, allegando:
a) uno schema di atto costitutivo e di statuto di ciascuna societa';
b) un documento contenente l'elencazione dei beni, dei contratti e degli altri rapporti giuridici in essere di cui il Consiglio di borsa e' titolare nonche' la valutazione del patrimonio e la eventuale ripartizione delle attivita' e delle passivita' per ciascuna delle societa', con indicazione dei beni e dei rapporti giuridici funzionali all'organizzazione e alla gestione dei mercati.

2. Il Consiglio di borsa, ricevuta l'approvazione della CONSOB, entro trenta giorni costituisce con atto unilaterale le societa' indicate nel progetto, nominando un amministratore provvisorio per ciascuna societa'. Delle avvenute costituzioni e' data notizia mediante avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

3. Il Consiglio di borsa continua ad esercitare i poteri e le funzioni ad esso spettanti in base a disposizioni di legge o per delega della CONSOB e collabora con l'amministratore provvisorio di ciascuna delle societa' costituite alla redazione dei regolamenti dei mercati.

4. Entro sessanta giorni dalla costituzione, ciascuna societa' delibera un aumento del capitale sociale sottoscritto dal Consiglio di borsa mediante conferimento dei beni e dei rapporti giuridici funzionali all'organizzazione e alla gestione del mercato previsti al comma 1, lettera b). Ai conferimenti non si applica l'articolo 2343, commi 3 e 4, del codice civile. Si applica l'articolo 2558 del codice civile.

5. Dopo il perfezionamento dell'aumento di capitale previsto al comma 4, il Consiglio di borsa, con le modalita' e alle condizioni stabilite dal Ministero del tesoro, promuove la vendita delle azioni relative all'intero capitale di ciascuna delle societa' costituite, riservandone una quota pari ad almeno il cinquantuno per cento del capitale con diritto di voto agli intermediari che possono negoziare sui mercati ai sensi del presente decreto.

6. L'amministratore provvisorio di ciascuna societa', entro dieci giorni dalla vendita prevista dal comma 5, convoca la prima assemblea dei soci, che delibera la nomina degli organi sociali.

7. Entro trenta giorni dalla riunione prevista dal comma 6, l'assemblea ordinaria di ciascuna societa' delibera i regolamenti dei mercati. La CONSOB autorizza l'esercizio dei mercati secondo le norme previste nei regolamenti, quando esse siano idonee ad assicurare la trasparenza dei mercati, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.

8. Dalla data indicata nell'autorizzazione prevista dal comma 7, relativamente a ogni singolo mercato autorizzato:
a) si applicano le disposizioni del Capo I del presente Titolo;
b) cessano le funzioni del Consiglio di borsa;
c) i regolamenti dei mercati sostituiscono le corrispondenti disposizioni di legge e di regolamento nonche' i provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni sostituite.

9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppresse le sedi locali delle borse valori. A decorrere dalla data della cessazione delle sue funzioni il Consiglio di borsa e' posto in liquidazione e il ricavato e' attribuito al Ministero del tesoro.

10. Tutti gli atti e le operazioni previsti dal presente articolo e nel progetto di cui al comma 1 sono esenti da imposte e tasse.

Art. 57
Trasformazione dei mercati previsti dal decreto ministeriale 24 febbraio 1994

1. Il Comitato di gestione previsto dal decreto del Ministro del tesoro 24 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 50 del 2 marzo 1994 - Serie generale, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, presenta al Ministero del tesoro un progetto concernente la costituzione, con atto unilaterale, di una o piu' societa' per la gestione del mercato all'ingrosso dei titoli di Stato e del mercato dei contratti uniformi a termine dei titoli di Stato, allegando:
a) uno schema di atto costitutivo e di statuto di ciascuna societa';
b) un documento contenente l'elencazione dei beni, dei contratti e dei rapporti giuridici in essere di cui il Comitato di gestione e' titolare e l'indicazione dei tempi e delle modalita' per il loro trasferimento alle societa'.

2. Il Ministero del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, approva il progetto.

3. Il Comitato di gestione provvede all'attuazione del progetto. Ai conferimenti non si applica l'articolo 2343, commi terzo e quarto, del codice civile. Delle avvenute costituzioni e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione dell'avviso sostituisce tutte le formalita' necessarie per rendere opponibili a terzi il trasferimento dei beni e dei diritti e la cessione dei rapporti giuridici in essere. Si applica l'articolo 2558 del codice civile.

4. Entro trenta giorni dalla riunione della prima assemblea, l'assemblea ordinaria di ciascuna societa' delibera i regolamenti dei mercati.

5. Il Ministero del tesoro, sentita la Banca d'Italia, autorizza il mercato all'ingrosso dei titoli di Stato e ne approva il regolamento.

6. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, approva i regolamenti e autorizza l'esercizio dei mercati dei contratti uniformi a termine dei titoli di Stato secondo le norme previste dal Capo I del presente Titolo.

7. Dalla data indicata nelle autorizzazioni previste dai commi 5 e 6, relativamente a ogni singolo mercato autorizzato:
a) si applicano le disposizioni del Capo I del presente Titolo;
b) cessano le funzioni del Comitato di gestione;
c) i regolamenti dei mercati sostituiscono le corrispondenti disposizioni di legge e di regolamento nonche' i provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni sostituite.

8. Fino all'approvazione dei regolamenti indicati nei commi precedenti, i mercati all'ingrosso dei titoli di Stato e dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato rimangono disciplinati dal decreto del Ministro del tesoro 24 febbraio 1994 e successive modificazioni e integrazioni nonche' dalle disposizioni della convenzione e del protocollo integrativo ivi previsti, in quanto applicabili.

9. Tutti gli atti e le operazioni previsti dal presente articolo e nel progetto di cui al comma 1 sono esenti da imposte e tasse.

CAPO IV
Norme finali e transitorie. Sanzioni

Art. 58
Norme finali e transitorie

1. La Banca d'Italia e' ammessa alle negoziazioni sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato e dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato. Il Ministero del tesoro e' ammesso alle negoziazioni sul mercato all'ingrosso dei titoli di Stato e vi partecipa con le modalita' di intervento stabilite d'intesa con la Banca d'Italia. Il Ministero del tesoro puo' disporre l'ammissione alle negoziazioni di soggetti diversi dagli intermediari autorizzati all'attivita' di negoziazione.

2. La CONSOB individua con regolamento quali tra le disposizioni concernenti gli emittenti di titoli quotati in borsa o al mercato ristretto si applicano agli emittenti di titoli ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati previsti dal presente decreto diversi da quelli di cui all'articolo 56.

3. In sede di prima formazione dell'elenco previsto dall'articolo 48, comma 2, sono d'ufficio iscritti la Borsa, il mercato ristretto, il mercato di Borsa per la negoziazione degli strumenti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere f) e i), il mercato all'ingrosso dei titoli di Stato ed il mercato dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato di cui al decreto del Ministro del tesoro 24 febbraio 1994.

4. Le disponibilita' liquide indicate nell'articolo 24, comma 4 ter, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, non ancora acquisite dal Consiglio di Borsa alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite in un fondo destinato ad interventi per l'innovazione tecnologica e l'ammodernamento dei mercati. Con regolamento del Ministro del tesoro sono stabilite le modalita' per la gestione del fondo.

5. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 46, comma 3, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le societa' di gestione nonche' ai partecipanti al capitale delle societa' medesime si applicano le disposizioni relative ai requisiti di onorabilita' e di professionalita' previste dall'articolo 3, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Art. 59
Sanzioni

1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e controllo nonche' dei dipendenti della societa' di gestione del mercato che si rendano responsabili della violazione delle norme del Capo I del presente titolo, nonche' delle disposizioni generali e particolari impartite ai sensi delle norme medesime, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da lire un milione a lire duecento milioni.

2. Nei confronti degli organizzatori e degli operatori che non forniscono le notizie e i documenti previsti dall'articolo 55, comma 1, ovvero violano il divieto previsto dai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 55, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da lire un milione a lire duecento milioni.

3. Il Ministero del tesoro, su proposta della CONSOB, ovvero della Banca d'Italia nel caso di mercati regolamentati o scambi organizzati all'ingrosso di titoli di Stato, provvede ad applicare la sanzione con decreto motivato. Si applica la procedura prevista dall'articolo 44.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 60
SIM, societa' fiduciarie e banche gia' autorizzate

1. Le SIM che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano taluni dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 3, continuano a esercitarli e vengono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'articolo 9.

2. Le SIM che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non svolgano alcuno dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 3, provvedono entro un anno ad eliminare dalla propria denominazione sociale le espressioni "SIM", "societa' di intermediazione mobiliare" o simili, sempreche' nel frattempo non vengano autorizzate all'esercizio di servizi di investimento.

3. Le SIM che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono autorizzate all'esercizio dell'attivita' prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 2 gennaio 1991, n. 1, sono autorizzate a prestare il servizio previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera c) e vengono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'articolo 9. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le medesime SIM devono essere in grado di soddisfare le condizioni richieste in via generale per prestare il servizio previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera c).

4. Le societa' fiduciarie che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono iscritte nella sezione speciale dell'albo previsto dall'articolo 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, devono introdurre nella denominazione sociale le parole "societa' di intermediazione mobiliare" entro novanta giorni. Esse continuano a prestare il servizio di gestione di portafogli d'investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, e sono iscritte di diritto in una sezione speciale dell'albo previsto dall'articolo 9; non possono essere autorizzate a svolgere servizi di investimento diversi da quello di gestione di portafogli di investimento a meno che non cessino di operare mediante intestazione fiduciaria. Dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell'albo, le stesse sono soggette alle norme del presente decreto e non si applicano la legge 23 novembre 1939, n. 1966 e il decreto legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 1986, n. 430.

5. Le banche che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono autorizzate a prestare servizi d'investimento restano autorizzate a prestare i servizi medesimi.

Art. 61
Agenti di cambio

1. Gli agenti di cambio in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, che sono iscritti nel ruolo previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, restano autorizzati allo svolgimento delle attivita' di negoziazione per conto terzi e alle altre attivita' consentite agli agenti di cambio dalle disposizioni vigenti alla medesima data. Agli stessi continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento anche di carattere sanzionatorio concernenti le attivita' degli agenti di cambio e i relativi ordini professionali. Essi sono tenuti all'osservanza degli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, comma 1, lettera c), e comma 2, 27, comma 1 e 29, comma 1. Si applicano altresi' gli articoli 39, 42, 43 e 44 nonche' il Titolo III.

Art. 62
Fondo nazionale di garanzia

1. Il Fondo istituito ai sensi dell'articolo 15, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ha personalita' giuridica di diritto privato ed e' riconosciuto quale sistema di indennizzo ai sensi dell'articolo 35.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 35, comma 2, il Fondo adegua la propria organizzazione e il proprio funzionamento al regolamento medesimo.

3. Fino all'adeguamento previsto dal comma 2, il Fondo continua ad operare secondo la disciplina previgente. La medesima disciplina si applica agli interventi dovuti in relazione alle insolvenze per le quali lo stato passivo definitivo sia stato depositato prima dell'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 35, comma 2.

4. Alla data dell'adeguamento previsto dal comma 2, le attivita' e passivita' del Fondo confluiscono in una gestione speciale secondo le modalita' stabilite con regolamento del Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB. Con il medesimo regolamento sono disciplinati: la gestione speciale del patrimonio del Fondo; la copertura degli impegni del Fondo derivanti dalle insolvenze pregresse anche attraverso contribuzioni straordinarie a carico degli aderenti al Fondo alla data dell'adeguamento; la destinazione dell'eventuale attivo residuo.

Art. 63
Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87

1. All'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 le parole "d'intesa con la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB)" sono sostituite con le parole "sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB)".

2. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 le parole "d'intesa con la CONSOB" sono sostituite con le parole "sentita la CONSOB".

3. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 le parole "da lire quindici milioni a lire novanta milioni" sono sostituite con le parole "da lire un milione a lire cinquanta milioni".

Art. 64
Modifiche al T. U. bancario

1. L'articolo 11, comma 4, del T.U. bancario e' cosi' modificato:
a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) alle societa' e agli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato per la raccolta effettuata mediante titoli anche obbligazionari;"
b) dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
"d-bis) agli enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale individuati dal CICR;"
c) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e) alle imprese per la raccolta effettuata tramite banche ed enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che esercitano attivita' assicurativa o finanziaria;"

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 11 del T.U. bancario e' inserito il seguente:
"4 bis. Il CICR stabilisce limiti e criteri per la raccolta effettuata dai soggetti indicati nelle lettere d), d-bis) ed e) del comma 4, avendo riguardo anche all'attivita' dell'emittente a fini di tutela della riserva dell'attivita' bancaria stabilita dall'articolo 10. Per la raccolta effettuata dai soggetti indicati nelle lettere d) e d-bis), le disposizioni del CICR possono derogare ai limiti previsti dal primo comma dell'articolo 2410 del codice civile. Il CICR, su proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita la CONSOB, individua le caratteristiche, anche di durata e di taglio, dei titoli mediante i quali la raccolta puo' essere effettuata."

3. Il comma 5 dell'articolo 11 del T.U. bancario e' sostituito dal seguente:
"5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c), d), d-bis), e) e f) sono comunque precluse la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilita' generalizzata."

4. L'articolo 12 del T.U. bancario e' cosi' modificato:
a) il comma 2 e' abrogato, ma continua ad applicarsi fino alla data indicata nell'autorizzazione all'esercizio del mercato regolamentato previsto dall'articolo 56 nel quale sono negoziate le obbligazioni bancarie;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Alle obbligazioni convertibili in azioni proprie si applicano le norme del codice civile, eccetto l'articolo 2410."

5. Nell'articolo 16, comma 4 del T.U. bancario le parole "d'intesa con la CONSOB" sono sostituite con le parole "sentita la CONSOB".

6. Nel comma 3 dell'articolo 70 del T.U. bancario le parole "delle consegne" sono sostituite dalle parole "dell'insediamento".

7. Nel comma 3 dell'articolo 72 del T.U. bancario le parole "le consegne previste dall'articolo 73" sono sostituite dalle parole "l'insediamento degli stessi ai sensi dell'articolo 73, commi 1 e 2,".

8. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 73 del T.U. bancario e' sostituito dal seguente:
"I commissari straordinari si insediano prendendo in consegna l'azienda dagli organi amministrativi disciolti con un sommario processo verbale."

9. L'articolo 74 del T.U. bancario e' sostituito dal seguente: "Art. 74 (Sospensione dei pagamenti). 1. Qualora ricorrano circostanze eccezionali i commissari, al fine di tutelare gli interessi dei creditori, possono sospendere il pagamento delle passivita' di qualsiasi genere da parte della banca ovvero la restituzione degli strumenti finanziari ai clienti relativi ai servizi previsti dal d.lgs. di recepimento della direttiva 93/22/CEE. Il provvedimento e' assunto sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia, che puo' emanare disposizioni per l'attuazione dello stesso. La sospensione ha luogo per un periodo non superiore ad un mese, prorogabile eventualmente, con le stesse formalita', per altri due mesi.
2. Durante il periodo della sospensione non possono essere intrapresi o proseguiti atti di esecuzione forzata o atti cautelari sui beni della banca e sugli strumenti finanziari dei clienti. Durante lo stesso periodo non possono essere iscritte ipoteche sugli immobili o acquistati altri diritti di prelazione sui mobili della banca se non in forza di provvedimenti giudiziali esecutivi anteriori all'inizio del periodo di sospensione.
3. La sospensione non costituisce stato d'insolvenza."

10. Nel comma 3 dell'articolo 80 del T.U. bancario le parole "delle consegne" sono sostituite dalle parole "dell'insediamento".

11. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 83 del T.U. bancario sono cosi' modificati:
"1. Dalla data di insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell'articolo 85, e comunque dal terzo giorno successivo alla data di emanazione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, sono sospesi il pagamento delle passivita' di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi".
"2. Dal termine indicato nel comma 1 si producono gli effetti previsti dagli articoli 42, 44, 45 e 66, nonche' dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV della legge fallimentare."
"3. Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non puo' essere promossa ne' proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, ne', per qualsiasi titolo, puo' essere parimenti promosso ne' proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione e' competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale."

12. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 85 del T.U. bancario e' sostituito dal seguente: "I commissari liquidatori si insediano prendendo in consegna l'azienda dai precedenti organi di amministrazione o di liquidazione ordinaria con un sommario processo verbale.".

13. Il comma 2 dell'articolo 86 del T.U. bancario e' sostituito dal seguente:
"2. Analoga comunicazione viene inviata a coloro che risultino titolari di diritti reali sui beni e sugli strumenti finanziari relativi ai servizi previsti dal d. lgs. di recepimento della direttiva 93/22/CEE in possesso della banca, nonche' ai clienti aventi diritto alle restituzioni dei detti strumenti finanziari."

14. Al comma 6 dell'articolo 86 del T.U. bancario e' aggiunta la seguente frase: "I clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari relativi ai servizi previsti dal d. lgs. di recepimento della direttiva 93/22/CEE sono iscritti in apposita e separata sezione dello stato passivo."

15. L'articolo 89 del T.U. bancario e' sostituito dal seguente:
"Art. 89 - Insinuazioni tardive - 1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a che non siano esauriti tutti i riparti e le restituzioni, i creditori e i titolari dei diritti indicati nell'articolo 86, comma 2 che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi dell'articolo 86, comma 8, e non risultino inclusi nello stato passivo, possono chiedere di far valere i loro diritti secondo quanto previsto dall'articolo 87, commi da 2 a 5, e dall'articolo 88. Tali soggetti sopportano le spese conseguenti al ritardo della domanda, salvo che il ritardo stesso non sia a essi imputabile."

16. Nel comma 3 dell'articolo 90 del T.U. bancario e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La continuazione dell'esercizio dell'impresa disposta all'atto dell'insediamento degli organi liquidatori entro il termine indicato nell'articolo 83, comma 1, esclude lo scioglimento di diritto dei rapporti giuridici preesistenti previsto dalle norme richiamate dal comma 2 del medesimo articolo."

17. L'articolo 91 del T.U. bancario e' sostituito dal seguente:
"Art. 91 - Restituzioni e riparti - 1. I commissari procedono alle restituzioni dei beni nonche' degli strumenti finanziari relativi ai servizi di cui al d. lgs. di recepimento della direttiva 93/22/CEE; e, secondo l'ordine stabilito dall'articolo 111 della legge fallimentare, alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le indennita' e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria che abbia preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate all'articolo 111, comma primo, numero 1) della legge fallimentare.
2. Se risulta rispettata, ai sensi dell'articolo 19 del d. lgs. di recepimento della direttiva 93/22/CEE, la separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti iscritti nell'apposita sezione separata dello stato passivo, ma non sia rispettata la separazione dei patrimoni dei detti clienti tra di loro ovvero gli strumenti finanziari non risultino sufficienti per l'effettuazione di tutte le restituzioni, i commissari procedono, ove possibile, alle restituzioni ai sensi del comma 1 in proporzione dei diritti per i quali ciascuno dei clienti e' stato ammesso alla sezione separata dello stato passivo, ovvero alla liquidazione degli strumenti finanziari di pertinenza della clientela e alla ripartizione del ricavato secondo la medesima proporzione.
3. I clienti iscritti nell'apposita sezione separata dello stato passivo concorrono con i creditori chirografari ai sensi dell'articolo 111, comma 1, numero 3) della legge fallimentare, per l'intero, nell'ipotesi in cui non risulti rispettata la separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti ovvero per la parte del diritto rimasto insoddisfatto, nei casi previsti dal comma 2.
4. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono eseguire riparti e restituzioni parziali, sia a favore di tutti gli aventi diritto sia a favore di talune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attivita' e accertate tutte le passivita'.
5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 8, 9 e 10, i riparti e le restituzioni non devono pregiudicare la possibilita' della definitiva assegnazione delle quote e dei beni spettanti a tutti gli aventi diritto.
6. Nell'effettuare i riparti e le restituzioni, i commissari, in presenza di pretese di creditori o di altri interessati per le quali non sia stata definita l'ammissione allo stato passivo, accantonano le somme e gli strumenti finanziari corrispondenti ai riparti e alle restituzioni non effettuati a favore di ciascuno di detti soggetti, al fine della distribuzione o della restituzione agli stessi nel caso di riconoscimento dei diritti o, in caso contrario, della loro liberazione a favore degli altri aventi diritto.
7. Nei casi previsti dal comma 6, i commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono acquisire idonee garanzie in sostituzione degli accantonamenti.
8. La presentazione oltre i termini dei reclami e delle domande previsti dall'articolo 86, commi 4 e 5, fa concorrere solo agli eventuali riparti e restituzioni successivi, nei limiti in cui le pretese sono accolte dal commissario o, dopo il deposito dello stato passivo, dal giudice in sede di opposizione proposta ai sensi dell'articolo 87, comma 1.
9. Coloro che hanno proposto insinuazione tardiva ai sensi dell'articolo 89, concorrono solo ai riparti e alle restituzioni che venissero eseguiti dopo la presentazione del ricorso.
10. Nei casi previsti dai commi 8 e 9, i diritti reali e i diritti di prelazione sono salvi quando i beni ai quali si riferiscono non siano stati ancora alienati.
11. Fino alla restituzione o alla liquidazione degli strumenti finanziari gestiti dalla banca, i commissari provvedono affinche' gli stessi siano amministrati in un'ottica di minimizzazione del rischio."

18. L'articolo 92 del T.U. bancario e' sostituito dal seguente:
"Art. 92 - Adempimenti finali - 1. Liquidato l'attivo e prima dell'ultimo riparto ai creditori o dell'ultima restituzione ai clienti, i commissari sottopongono il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto finanziario e il piano di riparto, accompagnati da una relazione propria e da quella del comitato di sorveglianza, alla Banca d'Italia, che ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale. La liquidazione costituisce, anche ai fini fiscali, un unico esercizio; entro un mese dal deposito i commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti.
2. Dell'avvenuto deposito e' data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia puo' stabilire forme integrative di pubblicita'.
3. Nel termine di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 87, commi da 2 a 5 e dell'articolo 88.
4. Decorso il termine indicato senza che siano state proposte contestazioni ovvero definite queste ultime con sentenza passata in giudicato, i commissari liquidatori provvedono al riparto o alla restituzione finale in conformita' di quanto previsto dall'articolo 91.
5. Le somme e gli strumenti che non possono essere distribuiti vengono depositati nei modi stabiliti dalla Banca d'Italia per la successiva distribuzione agli aventi diritto, fatta salva la facolta' prevista dall'articolo 91, comma 7.
6. Si applicano gli articoli 2456 e 2457 del codice civile.
7. La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi compreso quello di accertamento dello stato di insolvenza, non preclude l'effettuazione degli adempimenti finali previsti ai commi precedenti e la chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Tale chiusura e' subordinata alla esecuzione di accantonamento o all'acquisizione di garanzie ai sensi dell'articolo 91, commi 6 e 7.
8. Successivamente alla chiusura della procedura di liquidazione coatta, i commissari liquidatori mantengono la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi dei giudizi. Ai commissari liquidatori, nello svolgimento delle attivita' connesse ai giudizi, si applicano gli articoli 72, commi 7 e 9, 81, commi 3 e 4 e 84, commi 1, 3 e 7 del presente decreto.
9. Nei casi di cessione ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del presente decreto i commissari liquidatori sono estromessi, su propria istanza, dai giudizi relativi ai rapporti oggetto della cessione nei quali sia subentrato il cessionario."

19. L'articolo 107 del T.U. bancario e' cosi' modificato:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonche' l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca d'Italia puo' adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio."
b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto."

20. Nel comma 2 dell'articolo 111 del T.U. bancario e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale la cancellazione dall'elenco generale viene disposta solo previa cancellazione dall'elenco speciale da parte della Banca d'Italia.

21. L'articolo 129 del T.U. bancario e' sostituito dal seguente:
"Art. 129 (Emissione di valori mobiliari). - 1. Le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri di importo non superiore a cento miliardi di lire o al maggiore importo determinato dalla Banca d'Italia sono liberamente effettuabili ove i valori mobiliari rientrino in tipologie previste dall'ordinamento e presentino le caratteristiche individuate dalla Banca d'Italia in conformita' delle deliberazioni del CICR. Nel computo degli importi concorrono tutte le operazioni relative al medesimo emittente effettuate nell'arco dei dodici mesi precedenti.
2. Le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri non liberamente effettuabili ai sensi del comma 1 sono comunicate alla Banca d'Italia a cura degli interessati.
3. La comunicazione indica le quantita' e le caratteristiche dei valori mobiliari nonche' le modalita' e i tempi di svolgimento dell'operazione. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione la Banca d'Italia puo' chiedere informazioni integrative.
4. L'operazione puo' essere effettuata decorsi venti giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero, se richieste, delle informazioni integrative. Al fine di assicurare la stabilita' e l'efficienza del mercato dei valori mobiliari, la Banca d'Italia, entro il medesimo termine di venti giorni, puo', in conformita' delle deliberazioni del CICR, vietare le operazioni non liberamente effettuabili ai sensi del comma 1 ovvero differire l'esecuzione delle operazioni di importo superiore al limite determinato ai sensi del medesimo comma 1.
5. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4 e 6 non si applicano:
a) ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
b) ai titoli azionari, sempreche' non rappresentativi della partecipazione a organismi d'investimento collettivo di tipo chiuso o aperto;
c) all'emissione di quote o titoli rappresentativi della partecipazione a organismi d'investimento collettivo nazionali;
d) alla commercializzazione in Italia di quote o titoli rappresentativi della partecipazione a organismi d'investimento collettivo situati in altri paesi dell'Unione Europea e conformi alle disposizioni dell'Unione.
6. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, puo' individuare, in relazione alla quantita' e alle caratteristiche dei valori mobiliari, alla natura dell'emittente o alle modalita' di svolgimento dell'operazione, tipologie di operazioni sottratte all'obbligo di comunicazione ovvero assoggettate a una procedura semplificata di comunicazione.
7. La Banca d'Italia puo' richiedere agli emittenti e agli offerenti segnalazioni consuntive riguardanti i valori mobiliari collocati in Italia o comunque emessi da soggetti italiani. Tali segnalazioni possono riguardare anche operazioni non soggette a comunicazione ai sensi dei commi 1, 5 e 6.
8. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo".

22. Nel Titolo VIII del T.U. bancario:
a) le parole "Capo I. SANZIONI PENALI" sono soppresse;
b) le parole "Sezione I. Abusivismo bancario e finanziario", sono sostituite dalle seguenti: "Capo I. Abusivismo bancario e finanziario".

23. L'articolo 132 del T.U. bancario e' sostituito dal seguente:
"Art.. 132 (Abusiva attivita' finanziaria). - l. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico, una o piu' delle attivita' finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, senza essere iscritto nell'elenco previsto dal medesimo articolo e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. La pena pecuniaria e' aumentata fino al doppio quando il fatto e' commesso adottando modalita' operative tipiche delle banche o comunque idonee a trarre in inganno il pubblico circa la legittimazione allo svolgimento dell'attivita' bancaria.
2. Chiunque svolge in via prevalente, non nei confronti del pubblico, una o piu' delle attivita' finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, senza essere iscritto nell'apposita sezione dell'elenco generale indicata nell'articolo 113 e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni".

24. Nel comma 3 dell'articolo 133 del T.U. bancario e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La stessa pena si applica a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107".

25. Nel titolo VIII del T.U. bancario:
a) le parole "Sezione II. Attivita' di vigilanza", sono sostituite dalle seguenti: "Capo II. Attivita' di vigilanza";
b) le parole "Sezione III. Banche e gruppi bancari", sono sostituite dalle seguenti: "Capo III. Banche e gruppi bancari";
c) le parole Sezione IV. Partecipazione al capitale", sono sostituite dalle seguenti: "Capo IV. Partecipazione al capitale".

26. L'articolo 139 del T.U. bancario e' sostituito dal seguente:
"Art. 139 (Partecipazione al capitale di banche e di societa' finanziarie capogruppo). - 1. L'omissione delle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19, la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 20, comma 2, nonche' la violazione delle disposizioni dell'articolo 24, commi 1, primo periodo, e 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.
2. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chiunque nelle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19 o nelle comunicazioni previste dall'articolo 20, comma 2, fornisce false indicazioni e' punito con l'arresto fino a tre anni.
3. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per le medesime violazioni in materia di partecipazioni al capitale delle societa' finanziane capogruppo."

27. L'articolo 140 del T.U. bancario e' sostituito dal seguente:
"Art. 140 (Comunicazioni relative alle partecipazioni al capitale di banche, di societa' appartenenti a un gruppo bancario e di intermediari finanziari). - l. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 e 110, commi 1, 2 e 3, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venti milioni, la stessa sanzione si applica per le comunicazioni eseguite con un ritardo superiore a trenta giorni; per le comunicazioni eseguite con un ritardo non superiore a trenta giorni si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chiunque nelle comunicazioni indicate nel comma 1 fornisce indicazioni false e' punito con l'arresto fino a tre anni."

28. Nel Titolo VIII le parole "Sezione V. Altre sanzioni penali", sono sostituite dalle seguenti: "Capo V. Altre sanzioni".

29. L'articolo 141 del T.U. bancario e' sostituito dal seguente:
"Art. 141 (False comunicazioni relative a intermediari finanziari). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, per le comunicazioni previste dall'articolo 106, commi 6 e 7, contenenti indicazioni false si applica la pena dell'arresto fino a tre anni."

30. L'articolo 142 del T.U. bancario e' abrogato.

31. L'articolo 143 del T.U. bancario e' sostituito dal seguente:
"Art. 143 (Emissione di valori mobiliari). - l. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 129, commi 2 e 4, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni sino alla meta' del valore totale dell'operazione; nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 3, 6 e 7 del medesimo articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni."

32. Nel Titolo VIII del T.U. bancario, le parole "CAPO II. Sanzioni amministrative" sono soppresse.

33. L'articolo 144 del T.U. bancario e' cosi' modificato:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Altre sanzioni amministrative pecuniarie";
b) nel comma 1 dopo la parola "68," sono inserite le parole "106, commi 6 e 7," e dopo la parola "107," sono inserite le parole "109, commi 2 e 3, 145, comma 3,";
c) nel comma 2 le parole "52 e 61, comma 5," sono sostituite dalle seguenti: "52, 61, comma 5, e 112";
d) i commi 5 e 6 sono soppressi.

34. Dopo l'articolo 144 del T.U. bancario sono inserite le parole "Capo VI. Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative".

35. L'articolo 145 del T.U. bancario e' cosi modificato:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui e' applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla societa' o all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, propone al Ministro del tesoro l'applicazione delle sanzioni.";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il decreto di applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 144, commi 3 e 4, e' pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data della notificazione, a cura e spese della banca, della societa' o dell'ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il decreto di applicazione delle altre sanzioni previste nel presente titolo e' pubblicato, per estratto, sul bollettino previsto dall'articolo 8.";
c) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
"8. L'esecuzione delle sanzioni previste dall'articolo 144, ivi compresa l'eventuale iscrizione a ruolo e le connesse incombenze, anche di tipo coattivo, ha luogo a cura delle direzioni regionali delle entrate del Ministero delle finanze competenti per territorio.
9. Le banche, le societa' e gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono del pagamento della sanzione e sono tenuti ad esercitare il regresso verso i responsabili.
10. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689."

36. I richiami contenuti nel presente decreto alle norme del T.U. bancario che sono oggetto di modifica o sostituzione da parte dei commi precedenti si intendono effettuati al testo risultante dalle modifiche o dalle sostituzioni stesse.

Art. 65
Modifica alla legge 23 dicembre 1994, n. 724

1. All'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"6. La riscossione coattiva delle contribuzioni previste dal comma 3 avviene tramite ruolo e secondo le modalita' di cui all'articolo 67, comma 2, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43."

Art. 66
Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti norme della legge 2 gennaio 1991, n. 1, con la decorrenza indicata nelle rispettive lettere:
a) l'articolo 3, comma 2, lettera a), nella parte relativa al capitale sociale delle SIM, dall'entrata in vigore del provvedimento previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera d);
b) l'articolo 3, comma 2, lettere b), c) e d), dall'entrata in vigore del provvedimento previsto dall'articolo 7, comma 1;
c) l'articolo 3, comma 2, lettera e), dall'entrata in vigore del provvedimento previsto dall'articolo 8, comma 1;
d) l'articolo 4, comma 1, dall'entrata in vigore del provvedimento previsto dall'articolo 10, comma 6;
e) l'articolo 15, dal compimento delle procedure previste dall'articolo 62;
f) gli articoli 20, ad eccezione dei commi 9 e 10, 23 e 24, dal compimento delle procedure previste dall'articolo 56;
g) l'articolo 22, dall'entrata in vigore dei provvedimenti previsti dall'articolo 52.

2. Sono abrogati:
a) l'articolo 18-ter, commi terzo, quarto e quinto, sub 1, e l'articolo 19, sub 1, del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 giugno 1974, n. 216;
b) le restanti disposizioni della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ad eccezione dell'articolo 4, comma 2, dell'articolo 7, comma 4, dell'articolo 9, commi 12, 13, 14, 15 e 16, dell'articolo 10, comma 3, dell'articolo 19, comma 2, dell'articolo 20, commi 9 e 10, e dell'articolo 21;
c) l'articolo 158 del T.U. bancario;
d) l'articolo 4, comma 4, lettera a) della legge 14 agosto 1993, n. 344 e l'articolo 4, comma 5 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, nella parte in cui si riferiscono ai protocolli di autonomia gestionale.

3. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto. Il rinvio alle norme abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente decreto e dei provvedimenti ivi previsti.

Art. 67
Norma transitoria

1. Le disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano ad essere applicate, in quanto compatibili con la disciplina comunitaria e con le norme del presente decreto, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto nelle corrispondenti materie. Le relative violazioni sono sanzionate ai sensi degli articoli 43 e 44 con la procedura ivi prevista.

2. In sede di prima applicazione i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale da emanarsi ai sensi del presente decreto sono adottati entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto medesimo.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le procedure di fallimento delle Sim, per le quali non sia stata ancora dichiarata l'esecutivita' dello stato passivo ne' effettuate restituzioni, sono convertite in procedure di liquidazione coatta amministrativa disciplinate dall'articolo 34.

4. Fermo restando l'accertamento dello stato di insolvenza gia' dichiarato, il tribunale, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la societa' e' soggetta alla procedura di liquidazione coatta e ordina la trasmissione degli atti al Ministero del tesoro perche' emani il relativo decreto e alla Banca d'Italia in relazione a quanto disposto dall'articolo 34.

5. Gli organi del cessato fallimento e quelli della liquidazione coatta provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicita' stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.

Art. 68
Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° settembre 1996.


(Si omette il testo dell'Allegato)