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Decreto Legislativo 24 luglio 1996, n. 432

"Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, concernente la finanza regionale e provinciale"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 1996 - Supplemento Ordinario n. 140
(Rettifica G.U. n. 230 del 1° ottobre 1996)



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino- Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione privista dall'art. 107, comma primo, del citato testo unico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottato nella riunione del 19 luglio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro;

E M A N A
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Autonomia impositiva

1. Al comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, e' aggiunto il seguente periodo: "La regione e le province possono altresi' istituire nelle materie di rispettiva competenza tributi e contributi corrispondenti a quelli di competenza delle regioni a statuto ordinario e delle province di diritto comune in armonia con i principi stabiliti dalle leggi che li disciplinano. Fino all'istituzione da parte delle province o della regione dei predetti tributi e contributi continuano ad applicarsi le norme rela- tive ai corrispondenti tributi e contributi statali".

2. Il comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, e' sostituito dal seguente:
" 2. Per i fini dell'art. 72 dello statuto ed entro il limite dei principi indicati al comma 1, le province possono stabilire, con efficacia nel loro ambito territoriale, forme di imposizione che colpiscono attivita' ovvero utilizzo di beni immobili riferiti alla pratica turistica, ovvero attivita' economiche qualificate come turistiche o inerenti al turismo, in quanto dallo stesso direttamente influenzate sotto il profilo economico, anche in rapporto alla localizzazione dell'attivita' medesima".

Art. 2.
Tributi riscossi fuori del territorio provinciale

1. Dopo il comma 6 dell'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 e' inserito il seguente:
"6-bis. Entro un anno dal termine fissato ai sensi del comma 3, lettera d), dell'art. 8 del decreto legislativo di approvazione della presente disposizione, e' ridefinita l'intesa di cui al comma 4 per ricomprendere fra i tributi di cui al comma 5 anche l'imposta sul valore aggiunto prevista dall'art. 75, comma 1, lettera d), dello statuto, determinata con riferimento ai consumi finali".

Art. 3.
Modalita' di erogazione dei fondi

1. Il comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, e' sostituito dal seguente:
" 2. Detto versamento e' effettuato a titolo di acconto in misura pari al gettito, rapportato ad anno finanziario, delle entrate tributarie versate ai predetti enti nell'esercizio precedente ed e' eseguito con periodicita' trimestrale".

2. Dopo il comma 4 dell'art. 8 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, e aggiunto il seguente:
"4-bis. I fondi di cui ai commi 2 e 3 sono resi disponibili alla regione ed alle province sui rispettivi conti accesi presso la Tesoreria centrale entro il primo mese di ciascun trimestre. La regione e le province possono disporre fino a tre prelevamenti mensili dai rispettivi conti e per ciascun conto, salve disposizioni piu' favorevoli previste dalla normativa vigente in materia di tesoreria unica. I fondi richiesti sono accreditati alla regione ed alle province presso i rispettivi Tesorieri di norma non oltre cinque giorni lavorativi dalla richiesta".

Art. 4.
Destinazione del gettito tributario finalizzato alle spese straordinarie dello Stato nelle materie non di competenza della regione e delle province.

1. L'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, e' sostituito dal seguente:
"Art. 9. - 1. Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge, per finalita' diverse da quelle di cui al comma 6 dell'art. 10 e al comma 1, lettera b), dell'art. 10-bis, alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regiore o delle province, ivi comprese quelle rela- tive a calamita' naturali, e' riservato allo Stato, purche' risulti temporalmente delimitato, nonche' contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile. Fuori dei casi contemplati nel presente articolo si applica quanto disposto dagli articoli 10 e 10-bis".

Art. 5.
Quota variabile e coordinamento tra finanza statale e finanza delle province autonome

1. L'art. 10 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, e' sostituito dal seguente:
"Art. 10. - 1. Per la definizione dell'accordo relativo alla determinazione della quota variabile di cui all'art. 78 dello statuto si tiene conto del complesso delle spese per interventi generali dello Stato, disposti negli stessi settori di competenza della provincia, mediante l'applicazione della media aritmetica dei parametri della popolazione e del territorio di ciascuna provincia, nonche' della quota dell'incremento di gettito tributario da destinare allo Stato per le finalita' e secondo i criteri di determinazione di cui ai commi 6 e 7.
2. L'accordo per la determinazione della quota variabile di ciascun esercizio e' definito annualmente, d'intesa tra Governo e presidenti delle giunte provinciali, entro il mese di febbraio con riferimento alla quota relativa all'esercizio in corso. In relazione ad esigenze di certezza nella programmazione delle risorse da parte delle province, l'accordo puo' essere definito anche nell'esercizio precedente a quello di riferimento, su richiesta delle stesse, tenendo conto, qualora necessario, del disegno di legge finanziaria e dei disegni di legge collegati.
3. Le spese di cui al comma 1 sono desunte dagli stanziamenti del bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio precedente, considerati tenendo conto delle variazioni successivamente apportate, incluse comunque quelle disposte dall'assestamento del bilancio ovvero, qualora ancora non approvato, dal relativo disegno di legge presentato dal Governo al Parlamento. Il limite dei quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 78, primo comma, dello statuto e' stimato in base al corrispondente valore definito per la quota variabile relativa all'esercizio precedente, corretto tenendo conto della evoluzione del gettito intervenuta, nonche' delle indicazioni quantitative circa l'evoluzione del gettito stesso previste dal documento di programmazione economico finanziaria approvato dal Governo, relativo all'esercizio cui si riferisce la quota variabile.
4. Devono considerarsi generali gli interventi disposti dallo Stato sul territorio nazionale, sia in esso compreso o meno quello delle due province, purche' non specificatamente localizzati in particolari zone del territorio medesimo.
5. Non sono comunque da considerare, ai fini della determinazione della quota variabile, le seguenti fattispecie:
a) le spese relative al personale statale in attivita' o quiescenza;
b) i fondi speciali destinati alla copertura di provvedimenti legislativi da adottare;
c) le spese iscritte nel bilancio dello Stato per la devoluzione o regolazione contabile di tributi o quote di tributi statali attribuiti alle regioni a statuto ordinario e speciale;
d) le spese riferite ad interventi statali relativi alle leggi di cui all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, nel caso in cui le province siano ammesse ai relativi riparti;
e) gli interventi statali per la finanza locale.
6. Una quota del previsto incremento del gettito tributario, escludendo comunque gli incrementi derivanti dall'evoluzione tendenziale, spettante alle province autonome e derivante dalle manovre correttive di finanza pubblica previste dalla legge finanziaria e dai relativi provvedimenti collegati, nonche' dagli altri provvedimenti legislativi aventi le medesime finalita' e non considerati ai fini della determinazione dell'accordo relativo all'esercizio finanziario precedente, da valutarsi al netto delle eventuali previsioni di riduzione di gettito conseguenti all'applicazione di norme connesse, puo' essere destinata, limitatamente agli esercizi previsti dall'accordo, al raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica previsti dai predetti provvedimenti.
7. Nella determinazione della quota di cui al comma 6 si tiene conto altresi':
a) dei gettiti derivanti da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi se destinati per legge alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, delle spese di cui all'art. 9, nel caso in cui i predetti gettiti non risultino contabilizzati distintamente nel bilancio dello Stato, o non risultino temporalmente delimitati;
b) delle spese relative a nuove competenze trasferite o delegate dallo Stato alle province.
8. L'accordo di cui al comma 2 definisce i criteri e le modalita' per la regolazione dei rapporti finanziari conseguenti. Nell'ambito della definizione dell'accordo medesimo si provvede altresi' alla ricognizione congiunta delle modalita' di applicazione dell'art. 9.
9. Il versamento della quota variabile spettante alle province e' eseguito, con periodicita' trimestrale, secondo le modalita' di cui all'art. 8, comma 1. I relativi fondi sono resi disponibili alle scadenze secondo le disposizioni di cui all'art. 8, comma 4-bis.
10. Nel caso in cui non si perfezioni nel termine previsto l'accordo di cui al comma 2, la quota variabile viene versata a ciascuna provincia nella misura dell'80 per cento di quella spettante per l'esercizio immediatamente precedente, salvo conguaglio sulla base dell'intesa successivamente intervenuta".

Art. 6.
Coordinamento tra finanza statale e finanza della regione

1. Dopo l'art. 10 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, e' inserito il seguente:
"Art. 10-bis - 1. Entro la data di cui al comma 2 dell'art. 10 e' altresi' definito l'accordo tra il Governo e il presidente della giunta regionale che individua:
a) la quota da destinare al bilancio dello Stato del gettito tributario derivante da maggiorazioni di aliquote di tributi o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, delle spese di cui all'art. 9, qualora il predetto gettito non risulti distintamente contabilizzato nel bilancio dello Stato, ovvero temporalmente delimitato;
b) l'eventuale quota delle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni statali delegate alla regione, che rimane a carico del bilancio della regione medesima, in relazione alle disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 10, da determinarsi nei limiti del previsto incremento del gettito tributario derivante dalle manovre correttive di finanza pubblica, nonche' tenuto conto della quota di cui alla lettera a).
2. Nell'ambito della definizione dell'accordo si provvede altresi' alla ricognizione congiunta delle modalita' di applicazione dell'art. 9.
3. Nel caso in cui non si perfezioni nel termine previsto l'accordo di cui al comma 1, si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di deleghe di competenze statali alla regione".

Art. 7.
Leggi di settore

1. L'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, e' sostituito dal seguente:
"Art. 12. - 1. Le disposizioni in ordine alle procedure ed alla destinazione dei fondi di cui all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, si applicano con riferimento alle leggi statali di intervento previste, anche se le stesse non sono espressamente richiamate.
2. Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, non concernono l'attribuzione o la ripartizione di fondi statali a favore della provincia per scopi determinati dalle leggi statali. A detti fondi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386.
3. In caso di assegnazione di finanziamenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386, i relativi stanziamenti di spesa sono comunque iscritti nel bilancio provinciale nella misura necessaria per far fronte rispettivamente agli impegni ed ai pagamenti previsti per l'esercizio in corso, salvo l'obbligo di compensare gli eventuali minori stanziamenti rispetto alle assegnazioni con maggiori stanziamenti negli esercizi successivi.
4. Le somme assegnate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386, sono erogate in una o piu' soluzioni, prescindendo da qualunque altro adempimento".

Art. 8.
Norma transitoria

1. Le disposizioni dell'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, come sostituito dall'art. 4 del presente decreto, hanno effetto dalla data del 1 gennaio 1996. A decorrere dalla medesima data cessano di avere applicazione per la regione e per le province le riserve all'erario gia' disposte da leggi statali entrate in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui all'art. 10 del predetto decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, come sostituito dall'art. 5 del presente decreto, trovano prima applicazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 4, con la definizione degli accordi relativi alla determinazione della quota variabile per l'esercizio 1996. Le disposizioni di cui all'art. 10-bis del medesimo decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, come introdotte dall'art. 6 del presente decreto, trovano prima applicazione con la definizione degli accordi relativi all'esercizio 1996. Nella definizione degli accordi di cui all'art. 10-bis relativi agli esercizi 1996 e 1997 si tiene conto dei risparmi di spesa gia' assicurati al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 34, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono determinati, d'intesa tra il Governo e i presidenti delle giunte regionale e provinciali:
a) gli ammontari delle riserve all'erario, gia' disposte da leggi in vigore, spettanti allo Stato fino al 31 dicembre 1995, sulla base di una stima degli incrementi di gettito derivanti dalle medesime leggi, al netto delle eventuali riduzioni di gettito conseguenti a norme connesse e dell'incremento derivante dall'evoluzione tendenziale;
b) gli ammontari delle quote variabili fino al 1995, non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto delle disposizioni di cui al comma 6;
c) la quota di partecipazione, limitatamente all'anno 1995, al processo di contenimento del fabbisogno del settore statale di cui all'art. 34, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
d) le modalita' per la regolazione anche graduale dei rapporti finanziari conseguenti alle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c), che dovranno comunque prevedere la corresponsione delle somme nette spettanti alle province in un numero massimo di quattro annualita', decorrenti dal 1996.

4. Le disposizioni di cui al comma 10 dell'art. 10 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, come sostituito dall'art. 5 del presente decreto, trovano prima applicazione con la definizione degli accordi relativi alla determinazione della quota variabile per l'esercizio 1997.

5. Gli eventuali maggiori gettiti conseguenti all'applicazione del comma 6-bis dell'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, come introdotto dall'art. 2 del presente decreto, sono attribuiti alle province con decorrenza dall'anno successivo al termine fissato ai sensi del comma 3, lettera d).

6. Per la definizione dell'accordo per la determinazione della quota variabile per l'esercizio 1995, le spese per gli interventi generali dello Stato disposte negli stessi settori di competenza della provincia e il limite dei quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 78, primo comma, dello statuto possono essere desunte secondo le modalita' fissate dal comma 3 dell'art. 10 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, come sostituito dall'art. 5 del presente decreto.

7. L'accordo di cui al comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, e' definito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il predetto accordo ricomprende anche le dichiarazioni annuali relative all'imposta sul valore aggiunto.