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Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 45

"Attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE in materia di alimenti dietetici per animali"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1997 - Supplemento Ordinario n. 49



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 3 e 36 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, recanti delega al Governo per l'attuazione delle direttive 93/74/CEE del Consiglio del 13 settembre 1993, in materia di alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali e 94/39/CE della Commissione del 25 luglio 1994, che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti destinati a particolari fini nutrizionali;

Vista la direttiva 95/9/CE della Commissione del 7 aprile 1995, recante modifica della direttiva 94/39/CE, che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali;

Vista la direttiva 95/10/CE della Commissione del 7 aprile 1995, che stabilisce il metodo di calcolo del valore energetico degli alimenti destinati a particolari fini nutrizionali per cani e gatti;

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, di attuazione della direttiva 90/167/CEE del Consiglio del 23 marzo 1996, con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunita';

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle risorse agricole, alimentari e forestali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
(AMBITO DI APPLICAZIONE)

1. Il presente decreto disciplina gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali di seguito denominati "alimenti dietetici", stabilisce un elenco dei relativi usi ed il metodo di calcolo del valore energetico degli alimenti destinati a particolari fini nutrizionali per cani e gatti.

2. Il presente decreto, fatte salve le disposizioni specifiche in esso contenute, non modifica le disposizioni normative concernenti:
a) gli alimenti composti per animali;
b) gli additivi impiegati nell'alimentazione degli animali;
c) le sostanze e i prodotti indesiderabili negli alimenti per animali;
d) taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali.

Art. 2
(DEFINIZIONI)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni stabilite nell'allegato I alla legge del 15 febbraio 1963, n. 281 e successive modificazioni, ed inoltre si intendono per:
a) "alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali": gli alimenti composti per animali che, per la loro particolare composizione o per lo speciale procedimento di fabbricazione con cui sono ottenuti, si distinguono nettamente sia dagli alimenti comuni che dai prodotti contemplati dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, il quale stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunita' e sono presentati come prodotti destinati a sopperire ad esigenze nutrizionali specifiche;
b) "fine nutrizionale": il soddisfacimento delle esigenze nutrizionali specifiche di talune categorie di animali familiari o da reddito il cui processo digestivo, di assorbimento o il cui metabolismo rischiano di essere alterati momentaneamente o sono alterati temporaneamente o in forma irreversibile e che di conseguenza possono trarre giovamento dall'assunzione di alimenti adatti al loro stato.

Art. 3
(ALIMENTI PER ANIMALI DESTINATI A PARTICOLARI FINI NUTRIZIONALI)

1. Gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali possono essere commercializzati soltanto se:
a) soddisfano le condizioni sulla natura e composizione di cui all'articolo 4;
b) recano sull'etichetta conforme alle disposizioni di cui all'articolo 5;
c) soddisfano le condizioni stabilite sotto la rubrica "disposizioni generali" della parte A dell'allegato I;
d) gli usi previsti sono elencati nella parte B dell'allegato I e soddisfano le altre disposizioni fissate in tale parte dell'allegato.

2. Il metodo di calcolo del valore energetico degli alimenti destinati a particolari fini nutrizionali per cani e gatti e' quello di cui all'allegato II.

3. Per le modifiche ed integrazioni agli allegati al presente decreto, conseguenti a direttive Europee dovute a conoscenze scientifiche e tecniche si applica l'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Art. 4
(NATURA E COMPOSIZIONE)

1. La natura e la composizione degli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali devono essere idonee a soddisfare il particolare fine nutrizionale cui sono destinati in conformita' alle disposizioni di cui all'allegato I, parte A e B.

Art. 5
(ETICHETTATURA)

1. Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta degli alimenti dietetici, oltre a quelle stabilite per gli alimenti composti, devono figurare secondo le modalita' di cui all'allegato III, capoverso I, alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche, le seguenti diciture aggiuntive:
a) la qualifica "dietetico" insieme alla descrizione dell'alimento;
b) la destinazione esatta, ovvero il fine nutrizionale particolare;
c) l'indicazione delle caratteristiche nutrizionali essenziali dell'alimento;
d) le dichiarazioni riguardanti il fine nutrizionale particolare previste nella colonna 4 dell'allegato I al presente decreto;
e) la durata raccomandata di utilizzazione dell'alimento;
f) indicazioni ulteriori, se previste come cogenti nell'allegato I al presente decreto.

2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere conformi all'elenco delle destinazioni ed alle disposizioni generali di cui all'allegato I.

3. L'etichettatura degli alimenti dietetici puo' far riferimento ad uno stato patologico specifico, sempre che tale stato corrisponda al fine nutrizionale definito dall'allegato I, parte B, escludendo in ogni caso che gli alimenti composti possano vantare proprieta' terapeutiche, prevenire, curare o guarire malattie.

4. L'etichetta o le istruzioni per l'uso degli alimenti dietetici devono recare la dicitura: "Si raccomanda di chiedere il parere di uno specialista prima dell'uso", salvo quanto previsto nell'elenco delle destinazioni di cui all'allegato I, parte B, in cui tale dicitura e' sostituita, per alimenti dietetici specifici, dalla raccomandazione di chiedere il parere preliminare di un veterinario.

5. L'etichettatura degli alimenti per particolari fini nutrizionali, in applicazione dell'allegato IV, punto 14), alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, come modificata dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 89, puo' mettere in rilievo la presenza o lo scarso tenore di uno o piu' ingredienti essenziali per caratterizzare gli alimenti in questione, anche se destinati ad animali diversi da quelli familiari. In tal caso il tenore minimo o massimo espresso in percentuale di peso, degli ingredienti impiegati, deve essere chiaramente riportato a fianco della dichiarazione relativa all'ingrediente o agli ingredienti indicati oppure nell'elenco degli ingredienti, oppure menzionando l'ingrediente o gli ingredienti e la percentuale o le percentuali in peso, a fianco della corrispondente categoria di ingredienti.

6. L'etichettatura degli alimenti dietetici puo', inoltre, mettere in rilievo la presenza o il basso tenore di una o piu' componenti analitici che caratterizzano l'alimento. In tal caso il tenore minimo o il tenore massimo del componente o dei componenti analitici, espresso in percentuale di peso dell'alimento, deve essere chiaramente indicato nell'elenco dei componenti analitici dichiarati.

7. La qualifica "dietetico" e' riservata esclusivamente agli alimenti per particolari fini nutrizionali per i quali sono vietate nell'etichettatura e nella presentazione di tali alimenti le qualifiche diverse da "dietetico".

8. Esclusivamente per gli alimenti dietetici la dichiarazione degli ingredienti puo' essere fornita sotto forma di categorie che raggruppino piu' ingredienti, anche se la dichiarazione di taluni ingredienti con il loro nome specifico e' richiesta per giustificare le caratteristiche nutrizionali dell'alimento.

Art. 6
(VIGILANZA E CONTROLLO)

1. Il Ministero della Sanita', quando stabilisce che l'impiego di un alimento dietetico o la sua utilizzazione alle condizioni prescritte comporta un pericolo per la salute degli animali o delle persone o per l'ambiente, ne informa immediatamente la Commissione Europea, fornendo una motivazione dettagliata, ed applica le misure previste dalla Commissione Europea.

2. I servizi veterinari delle Unita' Sanitarie Locali competenti controllano, almeno a campione, che durante la fabbricazione o la commercializzazione degli alimenti dietetici siano rispettate le condizioni previste dal presente decreto.

3. Il responsabile dell'immissione in commercio degli alimenti dietetici e' tenuto, su richiesta delle autorita' competenti al controllo, a presentare i dati e le informazioni che comprovino la conformita' degli stessi alle disposizioni del presente decreto; qualora tali dati compaiono in una pubblicazione di facile accesso e' sufficiente un riferimento a quest'ultima.

Art. 7
(SANZIONI)

1. Salvo che il fatto costituisca reato chiunque produce, confeziona, detiene per vendere, vende o prepara la distribuzione e per il consumo alimenti dietetici per animali non conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.

2. Salvo che il fatto costituisca reato chiunque viola le disposizioni sull'etichettatura degli alimenti dietetici per animali di cui all'articolo 5 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.

3. IL responsabile dell'immissione in commercio degli alimenti dietetici per animali che omette di presentare i dati e le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 6, comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.


(Si omette il testo degli Allegati)