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Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 89

"Attuazione del regolamento CE n. 3381/94 e della decisione n. 94/942/PESC, sull'esportazione di beni a duplice uso"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 1997



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio e la decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 94/942/Pesc del 19 dicembre 1994, sull'esportazione di beni a duplice uso;

Visto l'articolo 45 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, recante delega al Governo per dare attuazione al regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio ed alla decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 94/942/PESC, sull'esportazione di beni a duplice uso e per assicurare, anche mediante norme di riforma della legge 27 febbraio 1992, n. 222, l'armonizzazione ed il coordinamento della normativa nazionale;

Visto il decreto del Ministro del commercio con l'estero in data 8 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 1996, in materia di autorizzazioni globali all'esportazione di beni a duplice uso;

Vista la legge 27 febbraio 1992, n. 222, recante norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della difesa, dell'interno, delle finanze e della sanita';

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Ai fini del presente decreto legislativo:
a) si intende per "regolamento" il regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio del 19 dicembre 1994;
b) si intende per "decisione" la decisione 94/942/PESC del Consiglio del 19 dicembre 1994, come modificata dalla decisione 96/613/PESC del Consiglio del 22 ottobre 1996.

Art. 2.
Autorizzazione per beni non compresi nell'elenco di cui all'allegato I della decisione

1. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento, l'esportazione di beni non compresi nell'elenco di cui all'allegato I della decisione e nell'elenco di cui all'articolo 3 del presente decreto legislativo puo' essere subordinata ad autorizzazione su richiesta specifica del Ministero degli affari esteri o della difesa o dell'interno. La richiesta e' inviata al Ministero del commercio con l'estero e comunicata agli altri due Ministeri. Nel caso in cui vengano formulate, entro le ventiquattro ore successive alla ricezione della richiesta, osservazioni, il Ministero del commercio con l'estero indice una conferenza di servizi per il loro esame. Nel caso in cui non vengano formulate osservazioni, il Ministero del commercio con l'estero comunica all'esportatore ed al Ministero delle finanze che l'operazione oggetto della richiesta di cui al primo periodo e' subordinata ad autorizzazione.

2. Il procedimento di cui al comma 1 puo' essere modificato con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei principi e criteri direttivi indicati all'articolo 2, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 3.
Elenco integrativo dei beni a duplice uso

1. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento, il divieto di esportazione o l'obbligo dell'autorizzazione all'esportazione di beni a duplice uso non compresi nell'elenco dell'allegato I della decisione e' disposto con decreto del Ministero del commercio con l'estero, sentiti i Ministeri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita'.

Art. 4.
Diniego, annullamento, revoca e sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione e' negata quando l'esportazione non e' conforme alle condizioni di cui all'allegato III della decisione.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento, l'efficacia dell'autorizzazione puo', in, casi particolari, essere subordinata al successivo rilascio di una dichiarazione sull'effettivo arrivo dei beni nel Paese di destinazione da parte dell'importatore o di una dichiarazione equipollente sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa esportatrice, ovvero alla presentazione della documentazione prescritta dal decreto di cui all'articolo 9, comma 2.

3. L'autorizzazione e' annullata, revocata, sospesa o modificata, nel caso in cui l'esportazione autorizzata non risulti piu' conforme alle condizioni di cui all'allegato III della decisione, ovvero nel caso in cui vengono a mancare i requisiti o non sono rispettate le condizioni di cui al comma 2 e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento. Nelle ipotesi di cui al presente comma il Ministero del commercio con l'estero procede al ritiro dell'originale dell'autorizzazione in precedenza rilasciata.

4. Il Ministero del commercio con l'estero puo' negare l'autorizzazione all'esportazione o sospendere la pronuncia sulla relativa domanda nel caso in cui l'esportatore non rispetti le condizioni previste da precedenti autorizzazioni.

Art. 5.
Comitato consultivo

1. Presso il Ministero del commercio con l'estero e' istituito un comitato consultivo per l'esportazione dei beni a duplice uso.

2. Il Comitato consultivo, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta formulata dal Ministero del commercio con l'estero, esprime un parere obbligatorio ma non vincolante ai fini del rilascio, diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica delle autorizzazioni di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento. Il termine predetto e' prorogato di novanta giorni qualora il comitato ritenga necessario esperire ulteriore attivita' istruttoria. Il Comitato esprime, inoltre, su richiesta del Ministro del commercio con l'estero, ovvero di altri Ministri interessati, parere su questioni di carattere generale relative all'attivita' di autorizzazione e di controllo dell'esportazione dei beni a duplice uso e su questioni connesse all'aggiornamento della relativa normativa.

3. Il Comitato consultivo e' composto da un direttore generale del Ministero degli affari esteri, che svolge le funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, due del Ministero della difesa, due dell'interno e da un rappresentante ciascuno per i Ministeri delle finanze, del tesoro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Alle riunioni del comitato partecipano senza diritto di voto quattro esperti tecnici estranei all'amministrazione, competenti per ciascuno degli esercizi di controllo dei beni a duplice uso, nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alle predette riunioni possono inoltre partecipare senza diritto di voto, per particolari esigenze e su richiesta del comitato stesso, altri esperti, anche estranei all'amministrazione, nei limiti dello stanziamento di bilancio esistente.

4. I componenti del comitato consultivo e i loro supplenti sono nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero; essi sono designati rispettivamente dai Ministeri indicati al comma 3, entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Ministero del commercio con l'estero. L'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo. Il Comitato viene rinnovato ogni tre anni.

5. Il Comitato consultivo e' validamente costituito con la presenza di almeno cinque componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 6.
Misure di controllo

1. I documenti commerciali riguardanti operazioni di esportazione di beni a duplice uso devono recare gli elementi indicati all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento e gli estremi dell'autorizzazione rilasciata.

2. L'attivita' di controllo e' svolta dal Ministero del commercio con l'estero, fatte salve le attribuzioni degli organi preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e della sicurezza dello Stato ed al controllo doganale, fiscale e valutario, i quali comunque comunicano al Ministero del commercio con l'estero le notizie rilevanti agli effetti del presente decreto legislativo.

3. Nell'esercizio dell'attivita' di controllo di cui al comma 2, finalizzata all'accertamento dell'arrivo a destinazione e dell'uso finale civile del bene esportato, il Ministero del commercio con l'estero puo', ai sensi degli articoli 14 e 15 del regolamento, richiedere ai soggetti esportatori la comunicazione di dati, nonche' la trasmissione di atti e documenti concernenti operazioni di esportazione di beni a duplice uso.

4. Nell'espletamento dell'attivita' di controllo il Ministero del commercio con l'estero puo' avvalersi, d'intesa con i singoli Ministeri interessati, degli organi di cui al comma 2. La Guardia di finanza agisce secondo le norme e con le facolta' di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Il Ministero del commercio con l'estero puo', inoltre, richiedere al Ministero degli affari esteri il compimento, da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero, degli atti rientranti nelle loro competenze.

Art. 7.
S a n z i o n i

1. Chiunque effettua operazioni di esportazione di beni a duplice uso senza la prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, ovvero con autorizzazione divenuta inefficace ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e' punito con la reclusione da due a sei anni o con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

2. Chiunque svolge le operazioni di esportazione di beni a duplice uso in difformita' degli obblighi previsti dalle autorizzazioni, e' punito con la reclusione da due a quattro anni o con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.

3. Con la sentenza di condanna o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati di cui ai commi 1 e 2 e' disposta la confisca dei beni oggetto delle operazioni.

4. L'esportatore di beni a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I della decisione che non fornisce, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento, al Ministero del commercio con l'estero le prescritte informazioni e' punito con la pena dell'arresto fino a due anni.

5. L'esportatore che omette di indicare sui documenti commerciali gli elementi previsti dall'articolo 6, comma 1, ovvero che non conserva, per i tre anni successivi alle esportazioni, i documenti di legge e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire centottanta milioni. Alla stessa sanzione e' assoggettato colui il quale non effettua la comunicazione di dati, ovvero la trasmissione di atti e documenti di cui all'articolo 6, comma 3.

Art. 8.
Trasferimento di beni a duplice uso dal territorio nazionale verso altro Stato membro dell'Unione europea

1. Nel periodo transitorio di cui all'articolo 19 del regolamento, il trasferimento di un bene a duplice uso verso altro Stato membro dell'Unione europea e' subordinato ad autorizzazione, se sussistono le condizioni di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a), del regolamento.

Art. 9.
Autorita' competente

1. L'autorita' incaricata della applicazione del presente decreto legislativo e' il Ministero del commercio con l'estero, che provvede al rilascio delle autorizzazioni all'esportazione di beni a duplice uso.

2. Le modalita' per il rilascio delle autorizzazioni, nonche' le altre disposizioni di attuazione del presente decreto legislativo, sono stabilite con decreto del Ministro del commercio con l'estero, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 10.
Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni relative all'esportazione di beni a duplice uso si applicano anche alle operazioni di transito diverse dal semplice attraversamento del territorio dell'Unione europea.

2. Fino alla emanazione del decreto del Ministro del commercio con l'estero di cui all'articolo 9, comma 2, le modalita' per il rilascio delle autorizzazioni specifiche sono disciplinate dagli articoli 6, 7 e 8 della legge 27 febbraio 1992, n. 222.

3. Fino alla emanazione del decreto del Ministro del commercio con l'estero previsto dall'articolo 45, comma 3, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le autorizzazioni generali continuano ad essere disciplinate dal decreto del Ministro del commercio con l'estero in data 19 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 3 novembre 1993, come modificato dai decreti del Ministro del commercio con l'estero in data 27 aprile 1994 e in data 20 giugno 1995, rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 1994 e n. 158 dell'8 luglio 1995.

4. Fino alla costituzione del Comitato di cui all'articolo 5 del presente decreto legislativo, i pareri previsti dall'articolo 5, comma 2, sono emessi dal Comitato costituito ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 febbraio 1992, n. 222.

5. Per le autorizzazioni rilasciate prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministero del commercio con l'estero valuta la necessita' che il titolare della autorizzazione fornisca con ogni mezzo la prova dell'effettivo arrivo al Paese di destinazione dei beni oggetto dell'esportazione.

6. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 4, e' abrogata la legge 27 febbraio 1992, n. 222, fatta eccezione per gli articoli 4, comma 3, e 15.