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Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 151

"Attuazione della direttiva 92/56/CEE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai licenziamenti collettivi"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 12 giugno 1997



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, ed in particolare l'articolo 40 recante criteri di delega al Governo per l'attuazione della direttiva 92/56/CEE, che modifica la direttiva 75/129/CEE, sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai licenziamenti collettivi;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare gli articoli 4 e 24;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 1997;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 maggio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Modifiche alla legge 23 luglio 1991, n. 223

1. All'articolo 4, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: "del personale eccedente" sono inserite le seguenti: "nonche' del personale abitualmente impiegato";
b) dopo le parole: "del programma medesimo" sono inserite le seguenti: "del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle gia' previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva".

2. All'articolo 4, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, e' esaminata la possibilita' di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da esperti.".

3. Dopo il comma 15 dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"15-bis. Gli obblighi di informazione, consultazione e comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni relative all'apertura delle procedure di cui al presente articolo siano assunte dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il datore di lavoro che viola tali obblighi non puo' eccepire a propria difesa la mancata trasmissione, da parte dell'impresa che lo controlla, delle informazioni relative alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette procedure.".

4. All'articolo 24, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, dopo le parole: "commi da 2 a 12" sono aggiunti: "e 15-bis".