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Decreto Legislativo 8 maggio 1998, n. 178

"Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facolta' e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 1998



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 7 febbraio 1958, n. 88;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto l'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che conferisce la delega al Governo per la trasformazione degli attuali Istituti superiori di educazione fisica e l'istituzione della facolta' o del corso di laurea e di diploma in scienze motorie;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1998;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1998;

Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Finalita' e definizioni

1. Il presente decreto legislativo disciplina la trasformazione degli ISEF e l'istituzione della facolta' e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie ai sensi dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per ISEF, sia l'Istituto superiore di educazione fisica statale di Roma sia gli istituti superiori di educazione fisica pareggiati ai sensi della legge 7 febbraio 1988, n. 88;
b) per Ministro, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
c) per Ministero, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
d) per Osservatorio, l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario di cui all'articolo 5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e) per universita', le universita' e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale.

Art. 2.
Istituzione del corso di laurea in scienze motorie

1. La ricerca scientifica e gli studi di livello superiore nel campo delle scienze motorie si svolgono nelle universita'.

2. Il corso di laurea in scienze motorie e' finalizzato all'acquisizione di adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali nelle seguenti aree:
a) didattico-educativa, finalizzata all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado;
b) della prevenzione e dell'educazione motoria adattata, finalizzata a soggetti di diversa eta' e a soggetti disabili;
c) tecnico-sportiva, finalizzata alla formazione nelle diverse discipline;
d) manageriale, finalizzata all'organizzazione e alla gestione delle attivita' e delle strutture sportive.

3. Con riferimento alle predette aree i regolamenti didattici di ateneo di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, definiscono il relativo ordinamento. In sede di prima applicazione i settori scientifico-disciplinari caratterizzanti sono indicati nella tabella allegata.

4. Il corso di laurea ha durata quadriennale. L'accesso e' a numero programmato, in relazione all'effettiva disponibilita' di strutture e attrezzature didattiche, scientifiche e sportive idonee e previo accertamento dell'idoneita' fisica per le attivita' disciplinari a prevalente contenuto tecnico-sportivo.

5. Per le successive modifiche e integrazioni all'ordinamento degli studi del corso di laurea, per la definizione degli ordinamenti dei corsi di diploma e per l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 95 e 99, della legge l5 maggio 1997, n. 127.

6. Il corso di laurea e i corsi di diploma sono di norma attivati nell'ambito di una specifica facolta' di scienze motorie con il concorso di altre facolta' e dipartimenti. Nel caso di attivazione di corso di laurea o di diploma in scienze motorie nell'ambito di facolta' diversa e' comunque garantita la specifica finalizzazione dei corsi, assicurando la rilevanza dei settori scientifico-disciplinari di cui alla lettera B) dell'allegato. Per attivare la facolta' si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 1998, n. 25. Le relative modalita' organizzative sono definite negli statuti e nei regolamenti didattici di ateneo.

7. Il diploma di laurea in scienze motorie non abilita all'esercizio delle attivita' professionali sanitarie di competenza dei laureati in medicina e chirurgia e di quelle di cui ai profili professionali disciplinati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.
Procedure

1. In sede di prima applicazione del presente decreto il Ministro, tenuto conto dell'esigenza di una equilibrata offerta formativa tra gli atenei e sul territorio, della localizzazione delle sedi principali e distaccate degli attuali ISEF, nonche' delle risorse finanziarie disponibili, con proprio provvedimento, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito l'Osservatorio, definisce i criteri per la programmazione dell'istituzione delle facolta' e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie e le procedure, i tempi e le modalita' per la loro attivazione, a decorrere comunque dall'anno accademico 1999-2000, anche al fine di consentire il conseguimento dalla laurea da parte degli iscritti agli attuali corsi di diploma e dei diplomati degli ISEF.

2. Entro i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 1, gli atenei interessati presentano al Ministero la richiesta di istituzione della facolta' o del corso di laurea e di diploma in scienze motorie e allegano gli eventuali schemi di convenzione con gli ISEF pareggiati per l'utilizzo delle strutture e del personale, nonche' per il mantenimento dei contributi finanziari dei soggetti promotori dei predetti istituti.

3. La domanda e' corredata dall'indicazione della disponibilita' di risorse finanziarie, di personale, docente e tecnico-amministrativo, di attrezzature e strutture didattiche, scientifiche e sportive.

4. Le proposte delle universita' sono trasmesse all'Osservatorio il quale ne verifica la congruita'. Il Ministro, sulla base della verifica tecnica dell'Osservatorio, autorizza le universita' all'attivazione dei corsi o della facolta'.

Art. 4.
Istituto universitario di scienze motorie di Roma

1. L'ISEF di Roma e' trasformato in istituto universitario statale e assume la denominazione di Istituto universitario di scienze motorie. Allo stesso si applicano le disposizioni vigenti per le universita' e per gli istituti di istruzione universitaria statali. Il corso di laurea in scienze motorie e' attivato a decorrere dall'anno accademico 1999-2000. Per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.

2. L'Istituto universitario di scienze motorie subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'ISEF di Roma.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro nomina un comitato tecnico di cinque componenti, scelti fra professori universitari od altri esperti delle aree disciplinari interessate, assicurando anche una presenza degli attuali docenti dell'ISEF di Roma. Il comitato sovrintende all'organizzazione del nuovo istituto, provvede agli adempimenti connessi all'avvio delle attivita' e predispone lo statuto e il regolamento didattico della facolta', nonche' quello per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. Lo statuto e i regolamenti sono soggetti ai controlli del Ministero ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

4. Il comitato dura in carica due anni accademici e assume le funzioni del consiglio di amministrazione, nonche' le attribuzioni del consiglio di facolta' fino all'assegnazione all'Istituto di almeno cinque docenti universitari di ruolo, di cui tre di prima fascia e due di seconda. Il presidente del comitato, eletto tra i suoi componenti, assume le funzioni temporanee di direttore dell'Istituto.

5. Il personale tecnico e amministrativo dell'ISEF di Roma resta assegnato all'Istituto universitario di scienze motorie e viene inquadrato nei ruoli universitari mantenendo la qualifica, l'anzianita' maturata ed il trattamento economico complessivo in godimento.

Art. 5.
Personale docente non universitario

1. Il personale docente non universitario, in servizio presso l'ISEF di Roma e presso gli ISEF pareggiati alla data di entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, che abbia svolto a tale data almeno tre anni di attivita' di insegnamento in posizione di comando, distacco o incarico presso i medesimi istituti mantiene, a domanda, le funzioni didattiche presso le nuove facolta', corsi di laurea e di diploma, tenuto conto dell'organizzazione didattica e scientifica prevista dal nuovo ordinamento, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e con esclusione di ogni equiparazione ai professori universitari di ruolo, anche ai fini della valutazione del servizio pregresso. I predetti docenti, se dipendenti da pubbliche amministrazioni, mantengono il proprio stato giuridico e conservano il trattamento economico complessivo in godimento presso l'ISEF fino alla cessazione del rapporto con l'universita' e, comunque, non oltre il compimento dell'eta' prevista per il collocamento a riposo dalle disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni di appartenenza. Nel caso di utilizzazione di docenti non dipendenti da pubbliche amministrazioni il rapporto con le universita' cessa in ogni caso con il compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.

Art. 6.
Personale tecnico-amministrativo degli ISEF pareggiati

1. Il personale tecnico e amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, presso un ISEF pareggiato e per il quale non sia cessato alla data di entrata in vigore del presente decreto il rapporto di lavoro con il medesimo istituto, trasformato in facolta' o corso di laurea e di diploma a seguito di convenzione con una universita', e' trasferito, a domanda, presso la stessa, mantenendo le funzioni ed il trattamento economico complessivo in godimento. Tale posizione e' mantenuta fino alla cessazione del rapporto con l'universita' ovvero fino al compimento dell'eta' prevista per il collocamento a riposo per il personale non docente universitario, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

2. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalita' per la destinazione, alle stesse condizioni di cui al comma 1, del personale in servizio presso le sedi non convenzionate che non risulti utilizzato alla data di cessazione del pareggiamento di cui all'articolo 8, comma 2.

Art. 7.
Convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano

1. Le universita' possono instaurare rapporti convenzionali con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) finalizzati allo svolgimento di iniziative didattiche relativo all'aggiornamento professionale, alla formazione continua e all'attivazione di corsi di specializzazione, a programmi di ricerca scientifica di reciproco interesse, all'utilizzazione di strutture, attrezzature e impianti sportivi, nonche' ad altre attivita' connesse ai compiti istituzionali delle facolta' e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie.

Art. 8.
Norme finali e transitorie

1. Gli ISEF provvedono al completamento dei corsi disciplinati dal precedente ordinamento per gli studenti iscritti al primo anno nell'anno accademico 1998-99. Dall'anno accademico 1999-2000 non sono consentite nuove immatricolazioni ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento.

2. Con il completamento dei corsi previsti dal comma 1 e, comunque, al termine dell'anno accademico 2000-2001 cessa il pareggiamento conferito ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, e sono abrogate le disposizioni incompatibili.

3. Sono fatti salvi gli effetti giuridici dei titoli di studio conseguiti ai sensi del precedente ordinamento.

4. I regolamenti di ateneo di cui al comma 3 dell'articolo 2 disciplinano le modalita' di passaggio dal precedente al nuovo ordinamento anche ai fini del conseguimento della laurea da parte degli iscritti agli attuali corsi di diploma e dei diplomati presso gli ISEF, previa valutazione degli studi svolti.

5. L'accesso ai corsi di laurea degli studenti iscritti agli ISEF e dei diplomati e' programmato dagli atenei in relazione alla capacita' delle strutture delle nuove istituzioni.

6. L'Istituto universitario di scienze motorie di Roma e le universita' determinano, all'atto dell'attivazione delle facolta' e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, le procedure per l'esercizio dell'opzione per il trasferimento alle nuove istituzioni da parte dei docenti universitari, in servizio presso l'ISEF di Roma e presso gli ISEF pareggiati alla data di entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127.

7. Nel primo triennio di attuazione delle disposizioni del presente decreto le risorse finanziarie, finalizzate alla istituzione delle facolta' e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie nell'ambito delle procedure di programmazione del sistema universitario, sono destinate esclusivamente alle universita' che intendono istituire le predette facolta' e i corsi in correlazione alla trasformazione degli attuali ISEF, anche con riferimento alle loro sedi distaccate.

8. Al sostegno finanziario delle universita' che attivano le finalita' e i corsi di cui al presente decreto si provvede con gli stanziamenti di cui all'unita' previsionale 2.1.2.2. dello stato di previsione del Ministero e con le risorse destinate alla programmazione del sistema universitario di cui all'unita' previsionale 2.1.2.1. In correlazione al processo di trasformazione degli ISEF pareggiati lo stanziamento di cui all'unita' previsionale di base 2.1.2.2. e' progressivamente trasferito all'unita' previsionale di base 2.1.2.3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Allegato
(previsto dall'art. 2, comma 3)

SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI CARATTERIZZANTI

A) Settori gia' previsti nell'ordinamento.

B01B Fisica
E03B Antropologia
E05A Biochimica
F22A Igiene generale ed applicata
E09A Anatomia umana
E06A Fisiologia umana
E06B Alimentazione e nutrizione umana
F07A Medicina interna
F16B Medicina fisica e riabilitativa
M09A Pedagogia generale
M09C Didattica
M10A Psicologia generale
M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione
M09B Storia della pedagogia
N01X Diritto privato
N10X Diritto amministrativo
Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi


B) Nuovi settori.

Scienze delle attivita' motorie:
teoria e metodologia del movimento umano;
teoria, tecnica e didattica dell'attivita' motoria per l'eta' evolutiva;
teoria, tecnica e didattica delle attivita' motorie per l'eta' adulta e anziana;
teoria, tecnica e didattica delle attivita' motorie di gruppo, ricreative e del tempo libero;
teoria, tecnica e didattica dell'attivita' motoria e sportiva "adattata";
teoria, tecnica e didattica dell'educazione motoria preventiva e compensativa.

Scienze delle discipline sportive:
teoria e metodologia dell'allenamento;
teoria, tecnica e didattica degli sport individuali;
teoria, tecnica e didattica degli sport di squadra;
teoria, tecnica e didattica degli sport natatori;
metodi di valutazione motoria e attitudinale nello sport;
organizzazione degli organismi sportivi.

Scienze dell'organizzazione e della gestione dell'impiantistica sportiva:
legislazione, organizzazione e gestione dell'impiantistica sportiva;
organizzazione e gestione delle strutture turisticosportive;
marketing e metodologia della comunicazione sportiva;
programmazione e pianificazione territoriale dell'organizzazione sportiva.