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Decreto Legislativo 3 agosto 1998, n. 314

"Attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime, e della direttiva 97/58/CE che modifica la direttiva 94/57/CE"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 1998



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 1 e 29 e l'allegato A della legge 24 aprile 1998, n. 128;

Vista la direttiva 94/57/CE del Consiglio del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime;

Vista la direttiva 97/58/CE della Commissione del 26 settembre 1997, che modifica la direttiva 94/57/CE del Consiglio del 22 novembre 1994;

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'ambiente e delle comunicazioni;

E m a n a
il presente decreto legislativo:

Art. 1.
O g g e t t o

1. Il presente decreto legislativo:
a) stabilisce le misure da adottare ai fini dell'ispezione, controllo e certificazione delle navi di bandiera italiana in navigazione internazionale, con riferimento alla convenzione internazionale del 1974 sulla salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), alla convenzione internazionale del 1966 sulla linea di carico (Bordo Libero), ed alla convenzione internazionale del 1973/1978 sulla prevenzione dell'inquinamento del mare da parte delle navi (MARPOL), con i relativi protocolli, emendamenti e codici aventi valore vincolante;
b) fissa le condizioni in base alle quali l'amministrazione autorizza un organismo riconosciuto al rilascio dei certificati per proprio conto nel rispetto dei principi della non discriminazione e dell'efficacia dell'azione amministrativa;
c) fissa le condizioni in base alle quali l'amministrazione affida in tutto o in parte ad un organismo riconosciuto le ispezioni ed i controlli di cui alla lettera a) mantenendo il potere di rilascio dei relativi certificati;
d) provvede al riordino del Registro italiano navale (R.I.Na.) nel rispetto della normativa comunitaria.

2. Gli allegati 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "convenzioni internazionali": la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e con la legge 4 giugno 1982, n. 488 (che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978), e successivi emendamenti, la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78) firmata a Londra nel 1973, emendata con il protocollo del 1978 e ratificata con la legge del 29 settembre 1980, n. 662, e, per quanto riguarda il protocollo, con la legge 4 giugno 1982, n. 438, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983, e successivi emendamenti, e la convenzione internazionale del 1966 sulla linea di carico (LL 66), resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio 1968 e successivi emendamenti del 1971 e 1979 resi esecutivi in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1984, n. 968;
b) "nave": la nave di bandiera italiana in navigazione internazionale che rientri nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali;
c) "organismo": la societa' di classificazione od altro ente privato che effettua valutazioni della sicurezza delle navi per conto di un'amministrazione;
d) "organismo riconosciuto": l'organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto e incluso nell'elenco redatto dalla Commissione europea e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee;
e) "amministrazione": il Ministero dei trasporti e della navigazione con riferimento alla convenzione sulla salvaguardia della vita umana in mare e della convenzione sulla linea di carico ed il Ministero dell'ambiente con riferimento alla convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento del mare da navi;
f) "autorita' periferiche": le autorita' marittime periferiche in conformita' alle attribuzioni loro conferite dall'articolo 17 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione;
g) "certificato": il certificato rilasciato dallo Stato o, per suo conto, da un organismo riconosciuto conformemente alle convenzioni internazionali;
h) "certificato di classificazione": il documento rilasciato da una societa' di classificazione che certifica l'idoneita' strutturale e meccanica delle navi a determinati impieghi o servizi secondo le norme ed i regolamenti da essa fissati;
i) "certificato di sicurezza radiofonica per navi da carico": il certificato previsto dai regolamenti relativi alle stazioni radioelettriche di bordo della citata convenzione sulla salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), adottati dall'Organizzazione marittima internazionale (OMI), il quale comprende, per un periodo transitorio che termina il 1° febbraio 1999, il certificato di sicurezza radiotelegrafica per navi da carico e il certificato di sicurezza radiotelefonica per navi da carico.

Art. 3.
Riconoscimento

1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, sentito il Ministero dell'ambiente per la materia di propria competenza, riconosce gli organismi che si conformano ai criteri di cui all'allegato 3.

2. Gli organismi richiedenti il riconoscimento presentano istanza al Ministero dei trasporti e della navigazione secondo le modalita' e le procedure determinate con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dell'ambiente, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione comunica alla commissione e agli Stati membri dell'Unione europea gli organismi che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi del presente articolo.

Art. 4.
Autorizzazione

1. I certificati di cui all'allegato 1, sono rilasciati per conto dell'amministrazione dall'organismo riconosciuto ed autorizzato.

2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione autorizza al rilascio ed al rinnovo dei certificati di cui al comma 1, un organismo riconosciuto.

3. Il rapporto tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e l'organismo di cui al comma 1 e' disciplinato da un accordo scritto che definisce i compiti e le funzioni specifiche assunte dall'organismo stesso.

4. L'accordo di cui al comma 3 contiene:
a) le disposizioni dell'appendice II della risoluzione A.739(18) dell'OMI sulle linee guida per il rilascio di autorizzazioni a favore di organismi che agiscono per conto dell'amministrazione;
b) le disposizioni per un controllo periodico da parte dell'amministrazione o di un ente imparziale designato da quest'ultima sull'attivita' che l'organismo riconosciuto ed autorizzato svolge per suo conto;
c) la possibilita' di ispezioni a campione e particolareggiate delle navi;
d) le disposizioni per la comunicazione delle informazioni essenziali sulla flotta classificata, nonche' su eventuali modifiche di classificazione o declassamenti di navi.

5. Il primo rilascio da parte dell'organismo riconosciuto ed autorizzato del certificato di esenzione previsto al punto 9 dell'allegato 1 ed al punto 8 dell'allegato 2, e' soggetto all'approvazione dell'amministrazione.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente, determina le modalita' per la presentazione delle istanze di autorizzazione da parte degli organismi riconosciuti e per il rilascio dell'autorizzazione stessa, nonche' fissa il numero massimo di organismi riconosciuti che possono essere autorizzati, in funzione della consistenza della flotta di bandiera italiana, della necessita' di assicurare efficacia all'azione amministrativa nell'adempimento dei compiti previsti dal presente decreto, nonche' della qualita' del servizio che tali organismi sono in grado di garantire.

Art. 5.
Modalita' e condizioni per l'autorizzazione

1. L'organismo riconosciuto, per essere autorizzato al rilascio dei certificati di cui all'allegato 1 deve:
a) possedere i requisiti generali e specifici di cui all'allegato 3;
b) aver sviluppato e mantenere un efficace sistema di controllo di qualita' interno non inferiore a quanto richiesto dall'EN 45004 ed EN 29001, adeguatamente certificato;
c) istituire nell'ambito della propria organizzazione un comitato per la predisposizione di un rapporto dettagliato sullo svolgimento da parte dell'organismo riconosciuto dei compiti ad esso conferiti, la cui composizione e le cui funzioni sono disciplinate nell'accordo scritto di cui all'articolo 4, commi 3 e 4;
d) redigere in lingua italiana le norme applicabili e le relative interpretazioni, i regolamenti, le istruzioni e i modelli di rapporto e sottoporre le norme stesse alla preventiva approvazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, che puo' avvalersi di esperti le cui spese sono a carico dell'organismo riconosciuto che presenta istanza di autorizzazione;
e) avere almeno una rappresentanza nell'ambito territoriale di ogni direzione marittima;
f) garantire che gli ispettori e i responsabili degli uffici siano soggetti ad un rapporto di lavoro esclusivo con l'organismo riconosciuto.

Art. 6.
C o n t r o l l i

1. L'amministrazione verifica che l'organismo riconosciuto ed autorizzato svolge efficacemente, per suo conto, le funzioni ad esso attribuite, controllando il possesso nel tempo dei requisiti necessari per il rilascio del riconoscimento e dell'autorizzazione.

2. Ai fini del controllo l'amministrazione verifica ogni due anni il possesso dei requisiti previsti nell'allegato 3 ed il possesso della certificazione relativa al sistema di controllo di qualita' interno di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

3. L'amministrazione puo' partecipare, a campione, alle attivita' attribuite all'organismo riconosciuto e autorizzato, nonche' prendere parte al lavoro connesso all'elaborazione di regolamenti tecnici, predisposizione di istruzioni per i propri uffici, approvazione di disegni tecnici.

4. L'amministrazione ha accesso alla documentazione rilevante per i compiti attribuiti all'organismo riconosciuto ed autorizzato e puo' effettuare ispezioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c).

5. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere istituite apposite strutture nell'ambito del Ministero dei trasporti e della navigazione e nell'ambito del Ministero dell'ambiente ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al presente articolo ed in relazione alle specifiche competenze, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 7.
Informazione

1. L'organismo riconosciuto ed autorizzato deve:
a) informare semestralmente l'amministrazione del lavoro svolto per suo conto;
b) trasmettere all'amministrazione e agli uffici di iscrizione della nave una copia di ogni certificato rilasciato e, in caso di ispezione iniziale, il rapporto di ispezione;
c) trasmettere all'amministrazione i rapporti trimestrali circa i cambiamenti di classe;
d) informare l'amministrazione di deficienze o inadeguatezze riscontrate nelle navi certificate;
e) fornire all'amministrazione un elenco recante le date e i luoghi delle visite periodiche e di rinnovo;
f) garantire all'amministrazione l'accesso, su richiesta, a tutti i piani e i documenti inclusi i rapporti d'ispezione per il rilascio dei certificati.

2. L'amministrazione acquisisce le informazioni di cui al comma 1 anche attraverso reti telematiche.

Art. 8.
Sospensione e revoca dell'autorizzazione e dell'affidamento

1. L'amministrazione, quando ritiene che un organismo riconosciuto ed autorizzato o dotato dei compiti di cui all'articolo 9, non svolge piu' le proprie funzioni con efficacia ed in modo soddisfacente o sono venuti meno i requisiti previsti dal presente decreto, sospende l'autorizzazione o l'affidamento, informandone la commissione della Comunita' europea e gli altri Stati membri dell'Unione europea, indicando gli elementi che l'hanno motivata e dimostrandone la fondatezza.

2. L'amministrazione adotta il provvedimento di sospensione, previa contestazione all'organismo di cui al comma 1 dei relativi motivi, fissando un termine di trenta giorni per le eventuali osservazioni.

3. La sospensione puo' essere giustificata anche solo da motivi di grave rischio per la sicurezza e per l'ambiente. In tal caso l'amministrazione adotta il provvedimento di sospensione, prescindendo dalla contestazione di cui al comma 2.

4. L'amministrazione revoca l'autorizzazione quando la commissione della Comunita' europea, deliberando secondo le procedure di cui all'articolo 13 della direttiva 94/57/CE decide che la sospensione dell'autorizzazione e' giustificata.

Art. 9.
Rilascio diretto

1. I certificati di cui all'allegato 2 sono rilasciati in Italia direttamente dall'amministrazione, per il tramite delle autorita' marittime locali, nel rispetto delle procedure fissate dal capo IV della legge 5 giugno 1962, n. 616, e, all'estero, per il tramite delle autorita' consolari.

2. L'amministrazione puo' affidare, con esclusione del certificato di sicurezza radiofonica per navi da carico, cui provvede il Ministero delle comunicazioni, ad un organismo riconosciuto in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto, i compiti di ispezione e di controllo riferiti ai certificati di cui al comma 1.

3. L'organismo di cui al comma 2 fornisce all'autorita' competente per il rilascio dei certificati di cui al comma 1, apposita "dichiarazione ai fini".

Art. 10.
Modalita' e condizioni per l'affidamento

1. L'organismo riconosciuto, per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9, comma 2, in aggiunta a quanto richiesto all'articolo 5 deve soddisfare le seguenti condizioni:
a) dimostrare di avere una provata esperienza e adeguata conoscenza dell'applicazione delle normative internazionali e nazionali alla flotta di bandiera italiana;
b) assicurare la copertura dell'intero territorio nazionale;
c) disporre di una rappresentanza, con personalita' giuridica nel territorio nazionale, assoggettata alla giurisdizione del giudice nazionale, dotata di competenza organizzativa e tecnica in Italia, anche al fine di espletare attivita' di consulenza tecnica per l'amministrazione;
d) garantire che gli ispettori e i responsabili degli uffici siano soggetti ad un rapporto di lavoro esclusivo con l'organismo.

2. L'affidamento ad un organismo riconosciuto avviene con decreto del Ministro competente, verificato il possesso dei requisiti di cui al comma 1, e resta valido fino al permanere dei requisiti stessi.

Art. 11.
Spese per il rilascio dell'autorizzazione e per l'affidamento

1. Con il decreto di cui all'articolo 4, comma 6, sono determinate, sulla base del costo effettivo del servizio reso, le tariffe a carico dell'organismo richiedente per la copertura delle spese connesse con le procedure di rilascio dell'autorizzazione e dell'affidamento, nonche' le relative modalita' di versamento.

Art. 12.
Controlli ed obblighi d'informazione relativi all'affidamento

1. L'amministrazione effettua direttamente i controlli previsti all'articolo 6 sugli organismi riconosciuti a cui siano stati affidati compiti ai sensi dell'articolo 9.

2. Agli organismi di cui al comma 1 si applicano gli obblighi d'informazione di cui all'articolo 7.

Art. 13.
Riordino del Registro italiano navale

1. Sono abrogati gli articoli da 4 a 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340.

2. L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provviorio dello Stato 22 gennaio l947, n. 340, non si applica alle navi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), relativamente alle Convenzioni internazionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

3. Il Registro italiano navale, nella sua qualita' di ente privato gia' autorizzato all'esercizio della classificazione ed alle operazioni di stazzatura, continua ad operare in base alle proprie disposizioni statutarie e con i propri mezzi patrimoniali e finanziari.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Registro italiano navale adotta un nuovo statuto per disciplinare il proprio ordinamento in relazione alle finalita' di salvaguardia della vita umana dei beni e dell'ambiente, svolgendo o promuovendo, nell'osservanza delle normative nazionali, comunitarie e internazionali, attivita' di verifica, di controllo, di certificazione e di ricerca riguardo ai materiali, ai progetti, alle tecnologie, ai prodotti e alle installazioni del settore marittimo e degli altri settori produttivi, anche in adempimento di compiti affidati da amministrazioni o altra autorita'. Nell'adottare il nuovo statuto il Registro italiano navale assicura la rappresentativita' nei suoi organi dei settori interessati e la flessibilita' di azione, la snellezza di procedure e la rapidita' di decisione e di intervento, anche promuovendo la costituzione di organismi associativi o societari o partecipando ad essi, allo scopo di operare nel modo piu' idoneo e con la maggiore efficacia in regime di concorrenza.

5. Spettano al Ministro dei trasporti e della navigazione, nei riguardi del Registro italiano navale, i poteri previsti dall'articolo 25 del codice civile.

Art. 14.
Disposizioni transitorie

1. Fino a quando non sono emanati i decreti attuativi di cui all'articolo 3, comma 2, di cui all'articolo 4, comma 6, e di cui all'articolo 10, comma 2, restano in vigore le normative nazionali vigenti in materia di rilascio e di rinnovo delle relative certificazioni per le navi di bandiera italiana in navigazione internazionale.


ALLEGATO 1

1. Certificato di bordo libero.
2. Certificato sicurezza costruzioni navi da carico.
3. Certificato ICOF.
4. Certificato COF.
5. Certificato ICOF GC.
6. Certificato COF GC.
7. Certificato IOPP.
8. Certificato IPPC.
9. Certificato di esenzione in ordine a deroghe all'applicazione delle regole prescritte per il rilascio della certificazione di cui ai punti da 1 a 8.



ALLEGATO 2

CERTIFICATI RILASCIATI DALL'AMMINISTRAZIONE PER I QUALI L'AMMINISTRAZIONE STESSA AFFIDA I RELATIVI COMPITI DI ISPEZIONE E CONTROLLO AD UN ORGANISMO RICONOSCIUTO.

1. Certificato sicurezza passeggeri.
2. Certificato sicurezza dotazioni.
3. Certificato sicurezza HSC.
4. Autorizzazione all'esercizio HSC.
5. Dichiarazione di conformita' al Codice ISM per le societa' di navigazione.
6. Certificato ISM per la nave.
7. Certificato di sicurezza radiofonica per navi da carico.
8. Certificati di esenzione in ordine a deroghe all'applicazione prescritte per il rilascio della certificazione di cui ai punti da 1 a 7.


ALLEGATO 3

CRITERI MINIMI PER GLI ORGANISMI CHE SVOLGONO I COMPITI PREVISTI DALLA DIRETTIVA 94/57/CE PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE ITALIANA.

1. Criteri generali.

1. L'organismo riconosciuto deve poter dimostrare di avere una vasta esperienza in materia di valutazione degli aspetti inerenti alla progettazione e alla costruzione di navi mercantili.

2. L'organismo deve avere nella sua classificazione una flotta di almeno 1000 navi di lungo corso (di stazza superiore a 100 TSL) per un totale di almeno 5 milioni di TSL.

3. L'organismo deve occupare personale tecnico adeguato alla consistenza della flotta classificata. Per soddisfare i requisiti di cui al punto 2 sono necessari almeno 100 ispettori che si dedicano esclusivamente ai controlli.

4. L'organismo deve avere norme e regolamenti completi relativi alla progettazione, alla costruzione e al controllo periodico della navi mercantili, che devono essere pubblicati nonche' tenuti costantemente aggiornati e migliorati con programmi di ricerca e sviluppo.

5. L'organismo deve pubblicare annualmente il proprio registro navale.

6. L'organismo non deve essere controllato dagli armatori o dai costruttori, ne' da altri terzi coinvolti commercialmente nella costruzione, nell'armamento, nella riparazione o nell'esercizio di navi. L'organismo non deve dipendere essenzialmente da un'unica impresa commerciale per quanto concerne le sue entrate.

7. L'organismo deve operare in conformita' alle disposizioni dell'allegato della risoluzione A.789(19) dell'OMI del 23 novembre 1995, relativa alle disposizioni in materia di visite di controllo e funzioni di certificazioni degli organismi riconosciuti che agiscono per conto dell'amministrazione, nella misura in cui tali disposizioni siano applicabili ai sensi del presente decreto.


2. Criteri specifici.

1. L'organismo dispone di:
a) un personale adeguato a livello tecnico e dirigenziale, nonche' sul piano delle attivita' di sostegno e di ricerca, proporzionato ai compiti e alle navi classificate, che provvede allo sviluppo della capacita' e all'applicazione delle norme e regolamentazioni;
b) personale tecnico esclusivo proprio o di altri organismi riconosciuti tale da assicurare una copertura in tutto il mondo.

2. L'attivita' dell'organismo e' disciplinata da un codice etico.

3. L'organismo e' gestito e amministrato in modo tale da tutelare il carattere riservato delle informazioni richieste dall'amministrazione.

4. L'organismo e' disposto a fornire le informazioni pertinenti all'amministrazione.

5. La direzione dell'organismo definisce e documenta i propri programmi, obiettivi e impegni in materia di qualita' e verifica che tali programmi siano compresi, attuati e mantenuti a tutti i livelli dell'organismo.

6. L'organismo sviluppa, applica e mantiene un sistema di qualita' interno efficace, basato sugli elementi pertinenti degli standard di qualita' riconosciuti sul piano internazionale. Il sistema deve essere conforme alle norme EN 45004 (enti responsabili dell'ispezione) ed EN 29001, secondo l'interpretazione dei "Requisiti per la certificazione dei sistemi di qualita' dell'IACS" e assicurare, tra l'altro, quanto segue:
a) le norme e i regolamenti dell'organismo sono stabiliti e aggiornati in modo sistematico;
b) le norme e i regolamenti dell'organismo sono rispettati;
c) sono soddisfatti i requisiti dell'attivita' prevista dalla legge che l'organismo e' autorizzato a svolgere;
d) sono definiti e documentati le responsabilita', i poteri e l'interrelazione del personale la cui attivita' incide sulla qualita' dei servizi dell'organismo;
e) tutte le attivita' sono svolte in condizioni controllate;
f) e' in vigore un sistema di supervisione che controlla le operazioni e le attivita' svolte dagli ispettori e dal personale tecnico e amministrativo impiegato direttamente dall'organismo;
g) i requisiti della principale attivita' prevista dalla legge che l'organismo e' autorizzato a svolgere sono assicurati o controllati direttamente soltanto da ispettori che si dedicano esclusivamente ai controlli facenti parte del personale proprio o di altri organismi riconosciuti;
h) e' attuato un sistema di qualificazione degli ispettori, con aggiornamento costante;
i) e' tenuta una documentazione per dimostrare il grado di realizzazione degli standard richiesti per gli aspetti inerenti ai servizi svolti, nonche' l'efficace funzionamento del sistema di qualita';
l) e' applicato un vasto sistema di audit interni pianificati e documentati riguardo alle attivita' inerenti alla qualita' in tutte le sedi.

7. L'organismo deve dimostrare di essere in grado:
a) di mettere a punto e tenere aggiornata una serie completa e adeguata di norme e regolamenti propri relativi allo scafo, ai macchinari e agli impianti elettrici e di controllo aventi la qualita' di standard tecnici riconosciuti a livello internazionale in base ai quali possono essere rilasciati certificati di sicurezza per le navi passeggeri conformi alla convenzione SOLAS (riguardo all'adeguatezza della struttura e dei principali macchinari a bordo) e ai certificati di bordo libero (per quanto riguarda l'adeguatezza della resistenza);
b) di effettuare tutte le ispezioni e i controlli richiesti dalle convenzioni internazionali per il rilascio dei certificati, compresi i mezzi per valutare, ricorrendo a professionisti qualificati, l'applicazione e la manutenzione del sistema di gestione della sicurezza sia a terra che a bordo ai fini della certificazione.

8. L'organismo e' soggetto alla certificazione del sistema di qualita' da parte di revisori indipendenti riconosciuti dall'amministrazione dello Stato in cui essa e' situata.

9. L'organismo autorizza i rappresentanti dell'amministrazione e delle altre parti interessate a partecipare all'elaborazione delle norme e/o dei regolamenti.