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Decreto Legislativo 15 dicembre 1998, n. 487

"Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691, in materia di iniziative per la ricezione di programmi radiotelevisivi in lingua ladina e di altre aree culturali europee"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1999


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691;

Sentite le commissioni paritetiche per le norme di attuazione previste dall'articolo 107, comma primo e secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 novembre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro delle comunicazioni;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Al secondo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691, le parole: "coordinamento con gli altri servizi pubblici di telecomunicazione" sono sostituite dalle seguenti: "coordinamento con gli altri servizi di telecomunicazione".

2. L'ultimo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691, aggiunto dall'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, e' sostituito dal seguente:
"In considerazione degli articoli 2 e 102 dello statuto, le province autonome di Trento e Bolzano hanno la facolta' di assumere iniziative per consentire, anche mediante appositi impianti, la ricezione di radiodiffusioni sonore e visive in lingua ladina, nonche' per collegarsi con aree culturali europee, limitatamente all'ambito territoriale delle rispettive province. Si applicano i commi secondo e quinto del presente articolo.".