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Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 196

"Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1999 - Supplemento Ordinario n. 120



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;

Vista la direttiva 97/12/CE del Consiglio, del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina, come modificata dalle direttive 98/46/CE e 98/99/CE;

Vista la decisione 90/424/CEE;

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema d'identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le politiche agricole e per gli affari regionali;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, e loro successive modifiche, esclusa quella di azienda e di autorita' competente, cosi' definite:
a) azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, comprese le stalle di sosta dei commercianti e i mercati;
b) autorita' competente: le autorita' sanitarie di cui al titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

2. Inoltre si intende per:
a) allevamento: qualsiasi animale o gruppo di animali tenuti in un'azienda come unita' epidemiologica e se in una stessa azienda sono presenti piu' allevamenti tutti gli allevamenti formano un'unita' avente la medesima qualifica sanitaria;
b) animale da macello: un animale della specie bovina, comprese le specie Bison bison e Bubalus bubalus, o della specie suina, destinato direttamente ad uno stabilimento di macellazione o a un centro di raccolta dal quale puo' essere inviato solo ad uno stabilimento di macellazione;
c) animale da allevamento o da produzione: un animale della specie bovina comprese le specie Bison bison e Bubalus bubalus, o della specie suina diverso da quelli di cui alla lettera b) e, in particolare, destinato ad essere allevato, destinato alla produzione di latte o di carne, oppure al lavoro, a mostre e esposizioni, fatta eccezione per gli animali che partecipano a manifestazioni culturali e sportive;
d) allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi: un allevamento bovino conforme ai requisiti di cui all'allegato A, parte I, punti 1 e 2;
e) Stato membro, o regione di Stato membro, ufficialmente indenne da tubercolosi: uno Stato membro o una parte di esso conforme ai requisiti di cui all'allegato A, parte I, punti 4 e 5;
f) allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi: un allevamento bovino conforme ai requisiti di cui all'allegato A, parte II, punti 1 e 2;
g) regione ufficialmente indenne da brucellosi: una regione di uno Stato membro conforme ai requisiti di cui all'allegato A, parte II, punti 7, 8 e 9;
h) Stato membro ufficialmente indenne da brucellosi: uno Stato membro conforme ai requisiti di cui all'allegato A, parte Il, punti 7, 8 e 9;
i) allevamento bovino indenne da brucellosi: un allevamento bovino conforme ai requisiti di cui all'allegato A, parte Il, punti 4 e 5;
l) allevamento ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica: un allevamento conforme ai requisiti di cui all'allegato D, capitolo I, sezioni A e B;
m) Stato membro, o regione di Stato membro, ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica: uno Stato membro o regione di esso conforme ai requisiti di cui all'allegato D, capitolo I, sezioni E e F;
n) veterinario ufficiale: il medico veterinario dipendente dalla regione o dall'azienda sanitaria locale;
o) malattie soggette a denuncia obbligatoria: le malattie elencate nell'allegato E, parte I;
p) centro di raccolta: qualsiasi luogo, comprese le aziende di cui al comnma 1, lettera a), ove vengono raggruppati i bovini e i suini di differenti aziende di origine, ai fini della costituzione di gruppi di animali destinati agli scambi. autorizzato ai sensi dell'articolo 9;
q) regione: la parte del territorio di uno Stato membro, di superficie non inferiore a 2.000 km2j , soggetta al controllo delle autorita' veterinarie competenti, che include almeno una delle seguenti regioni amministrative:
Belgio: province/province
Germania: Regierungsbezirk
Danimarca: amt o isola
Francia: departement
Italia: provincia
Lussemburgo:
Paesi Bassi: rvv-kring
Regno Unito: Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord: county Scozia: district o island area
Irlanda: county
Grecia: vonos
Spagna: provincia
Portogallo: territorio continentale: distrito; altre parti del territorio del Portogallo: regiao autonoma
Austria: Bezirk
Svezia: lan
Finlandia: Laani/lan
r) commerciante: il soggetto che compra e vende, direttamente o indirettamente, animali di cui all'articolo 2, comma 1, assicurando il loro regolare avvicendamento con il trasferimento degli animali stessi, entro trenta giorni dal loro acquisto, ad altra azienda non di sua proprieta';
s) veterinario riconosciuto: il medico veterinario riconosciuto dall'autorita' competente e soggetto al suo controllo, nell'ambito del sistema di sorveglianza epidemiologica di cui all'articolo 13.

Art. 2.

1. Il presente decreto disciplina, in particolare, gli scambi tra Stati membri di animali delle specie bovina e suina, ad eccezione del suino selvatico come definito all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 363, fatte salve le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, del decreto del Ministro della sanita' 5 ottobre 1991, n. 375, del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 229, del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 226, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362, e loro successive modifiche, nonche' dalla decisione 90/424/CEE.

Art. 3.

1. Gli animali di cui all'articolo 2, comma 1 possono essere destinati agli scambi solo se:
a) sottoposti ad un controllo di identita' e ad un esame clinico, da parte di un veterinario ufficiale, nelle ventiquattro ore precedenti la partenza e non presentano segni clinici di malattia;
b) provenienti da un'azienda o da una zona non soggette, in relazione alla specie considerata, a divieti o restrizioni di polizia sanitaria, adottati sulla base di provvedimenti comunitari o nazionali;
c) identificati conformemente alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e successive modificazioni, e, per i bovini, quelle di cui al regolamento (CE)820/97, e successive modifiche:
d) non destinati, nell'ambito di un programma nazionale o regionale per l'eradicazione di malattie contagiose o infettive, alla macellazione ne' essere soggetti a restrizioni di polizia sanitaria;
e) non vengono in contatto con altri artiodattili di differente qualifica sanitaria dal momento in cui lasciano l'azienda di origine fino all'arrivo a destinazione;
f) trasportati mediante mezzi di trasporto conformi alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, e successive modificazioni, nonche' a quelle di cui all'articolo 10;
g) accompagnati durante il trasporto verso il luogo di destinazione da un certificato conforme al modello 1 o al modello 2 dell'allegato F, e redatto conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 4.

Art. 4.

1. Il certificato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), conforme al modello 1 o al modello 2 dell'allegato F deve essere provvisto di un numero di serie; esso e' costituito da un unico foglio e qualora sia necessario piu' di un foglio, questi devono formare un documento unico non divisibile. Il certificato, che deve essere rilasciato il giorno dell'esame clinico degli animali ed essere redatto almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione, ha una validita' di 10 giorni a decorrere dalla data del citato esame clinico.

2. Gli esami necessari al rilascio del certificato di cui al comma 1, relativo alla partita di animali, compresi quelli necessari a garantire il rispetto di eventuali garanzie addizionali fissate in sede comunitaria, devono essere effettuati nell'azienda di origine o in un centro di raccolta; i certificati devono essere redatti dal veterinario ufficiale solo al termine delle ispezioni, delle visite e dei controlli previsti dal presente decreto.

3. In deroga a quanto previsto al comma 2, il veterinario ufficiale puo' redigere il certificato relativo agli animali provenienti da centri di raccolta in base a certificato conforme a modelli di cui all'allegato F, le cui sezioni A e B siano state completate e attestate dal veterinario ufficiale competente sull'azienda di origine.

4. II veterinario ufficiale responsabile del centro di raccolta, effettua, all'arrivo degli animali, tutti i controlli necessari.

5. Il veterinario ufficiale, che provvede alla compilazione della sezione C del certificato di cui ai modelli previsti dall'allegato F, e' tenuto a registrare i movimenti degli animali mediante il sistema ANIMO il giorno stesso del rilascio del certificato.

6. Qualora per un centro di raccolta transitino animali in provenienza da uno Stato membro e destinati ad altro Stato membro gli stessi devono essere accompagnati da un certificato, il cui modello figura nell'allegato F, compresa la sezione C, compilato dal veterinario ufficiale responsabile dello Stato membro dal quale provengono gli animali: il veterinario ufficiale responsabile del centro di raccolta nel quale transitano gli animali deve compilare, per lo Stato membro di destinazione, un secondo certificato, conforme a quello previsto all'allegato F, annotandovi il numero di serie del certificato originale, e allegarlo all'originale o a una sua copia autenticata. In tale caso il periodo di validita' complessivo dei certificati non puo' essere superiore a quello previsto al comma 1.

Art. 5.

1. Gli animali d'allevamento o da produzione, oltre a soddisfare ai requisiti di cui all'articolo 3, devono:
a) essere rimasti in una sola azienda negli ultimi 30 giorni prima del carico o, se sono nati da meno di 30 giorni, nell'azienda d'origine sin dalla nascita; se gli animali transitano in un centro di raccolta, la durata della loro permanenza al di fuori dell'azienda d'origine, per fini di raccolta, non puo' essere superiore a sei giorni. Il veterinario ufficiale deve accertarsi, in base all'identificazione ufficiale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), e ai documenti ufficiali, che gli animali soddisfano tali condizioni e che sono di origine comunitaria o sono stati importati conformemente alla legislazione comunitaria;
b) essere avviati, alla destinazione finale quanto prima, se si tratta di animali importati da Paesi terzi e destinati ad un altro Stato membro, accompagnati dal certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive modifiche;
c) se si tratta di animali importati da paesi terzi, essere soggetti una volta arrivati a destinazione, alle disposizioni del presente decreto e, in particolare, ai requisiti di permanenza di cui alla lettera a), e non essere immessi in un allevamento fino a quando il veterinario ufficiale responsabile dell'azienda non abbia accertato che gli animali in questione non compromettano la qualifica sanitaria dell'azienda della quale fa parte l'allevamento. Quando un animale proveniente da un Paese terzo viene introdotto in un'azienda, nessun animale dell'azienda puo' essere ceduto nei 30 giorni successivi a tale introduzione, a meno che l'animale importato sia isolato dagli altri animali dell'azienda.

2. l bovini d'allevamento o da produzione, oltre a soddisfare ai requisiti di cui al comma 1, devono:
a) provenire da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi e, qualora si tratti di animali di eta' superiore a sei settimane, aver reagito negativamente ad un'intradermotubercolinizzazione effettuata nei trenta giorni precedenti l'uscita dall'allevamento d'origine, conformemente alle disposizioni dell'allegato B, punto 32, lettera d). L'intradermotubercolinizzazione non e' necessaria qualora gli animali provengano da uno Stato membro o da una parte di uno Stato membro riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi oppure da uno Stato membro o da una parte di uno Stato membro che faccia parte di un sistema di sorveglianza riconosciuto, approvato dalla Commissione europea;
b) nel caso di animali non castrati, provenire da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi e, se di eta' superiore a 12 mesi, presentare un tasso brucellare inferiore a 30 unita' internazionali (UI) agglutinanti per millilitro alla sieroagglutinazione o qualsiasi prova autorizzata con procedura comunitaria, praticata nei 30 giorni precedenti l'uscita dall'allevamento di origine, conformemente alle disposizioni dell'allegato C, sezione A. La sieroagglutinazione, o qualsiasi prova autorizzata con procedura comunitaria, non e' necessaria se gli animali provengono da uno Stato membro o da una parte di Stato membro riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi oppure da uno Stato membro o da una parte di uno Stato membro che faccia parte di un sistema di sorveglianza riconosciuto, approvato dalla Commissione europea;
c) provenire da un allevamento ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica e, se di eta' superiore a 12 mesi, aver reagito negativamente ad una prova individuale eseguita nei 30 giorni precedenti l'uscita dall'allevamento d'origine, conformemente alle disposizioni dell'allegato D. Detta prova non e' necessaria se gli animali provengono da uno Stato membro o da una parte di Stato membro riconosciuti indenni da leucosi bovina enzootica oppure da uno Stato membro o da una parte di uno Stato membro che faccia parte di un sistema di sorveglianza riconosciuto, approvato dalla Commissione europea;
d) non entrare mai in contatto, dal momento in cui lasciano l'azienda di origine sino all'arrivo a destinazione, con animali conformi solo alle prescrizioni di cui al comma 3.

3. I bovini da macello, oltre ad avere i requisiti di cui all'articolo 3, devono provenire da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi, indenni da leucosi bovina enzootica e, se si tratta di bovini non castrati, provenire da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi.

Art. 6.

1. In deroga all'articolo 5, comma 3, fino al 31 dicembre 1999, il Ministero della sanita' puo' concedere alla Spagna autorizzazioni generali o limitate di introduzione sul territorio nazionale di bovini da macello provenienti da allevamenti non ufficialmente indenni da tubercolosi, da leucosi bovina enzootica e da brucellosi, purche' tali bovini:
a) siano stati sottoposti, con risultato negativo, nei trenta giorni precedenti la data di carico, alle prove appropriate di cui agli allegati B, C e D;
b) dal loro ingresso nel territorio nazionale, siano trasportati direttamente in uno stabilimento di macellazione per essere macellati il piu' rapidamente possibile e in ogni caso entro 72 ore dall'arrivo, nel rispetto delle prescrizioni di polizia sanitaria.

Art. 7.

1. Gli animali da macello introdotti nel territorio nazionale devono essere condotti, in via alternativa:
a) in uno stabilimento di macellazione per essere macellati entro 72 ore dall'arrivo, nel rispetto delle prescrizioni di polizia sanitaria;
b) in un centro di raccolta; in tale caso, al termine delle contrattazioni, detti animali devono essere trasferiti in uno stabilimento di macellazione e macellati entro tre giorni lavorativi dall'arrivo nel centro di raccolta, nel rispetto delle prescrizioni di polizia sanitaria; nel periodo intercorrente tra l'arrivo degli animali al centro di raccolta e il loro trasferimento allo stabilimento di macellazione, tali animali non devono mai venire a contatto con artiodattili che non soddisfino i requisiti previsti dal presente decreto.

Art. 8.

1. Il sospetto della presenza di una delle malattie di cui all'allegato E, parte I, deve essere denunciato secondo le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche.

2. Il Ministero della sanita' comunica alla Commissione europea, entro il 31 maggio di ogni anno, e per la prima volta entro il 1999, informazioni dettagliate relative alla presenza sul territorio nazionale, durante l'anno precedente, delle malattie di cui all'allegato E, parte I, o di qualsiasi malattia per la quale la normativa comunitaria preveda garanzie supplementari, nonche' informazioni dettagliate sui programmi di controllo e di eradicazione delle malattie in corso, secondo i criteri stabiliti in sede comunitaria.

Art. 9.

1. I centri di raccolta devono essere autorizzati dalla autorita' sanitaria della regione o della provincia autonoma competente per territorio previo accertamento del possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) essere sottoposti al controllo di un veterinario ufficiale che garantisca, in particolare, il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere e) ed f);
b) essere situati in una zona non soggetta a divieti o restrizioni per motivi sanitari;
c) essere provvisti:
1) di un ambiente adibito esclusivamente alla costituzione dei gruppi di animali destinati agli scambi o a ricevere animali da macello nel caso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b);
2) di adeguati impianti che consentano di caricare, scaricare e di ospitare opportunamente gli animali, di abbeverarli, di nutrirli e di somministrare loro tutte le cure eventualmente necessarie: tali impianti devono poter essere puliti e disinfettati facilmente;
3) di adeguate infrastrutture di ispezione;
4) di adeguate infrastrutture di isolamento;
5) di adeguate attrezzature di pulizia e di disinfezione dei locali e dei carri bestiame;
6) di una zona adeguata di raccolta del foraggio, dello strame e del letame;
7) di un adeguato sistema di raccolta delle acque di scolo;
8) di un ufficio o di un locale per il veterinario ufficiale.

2. l centri di raccolta di cui al comma 1, devono:
a) essere puliti e disinfettati prima di ogni utilizzazione secondo le disposizioni del veterinario ufficiale;
b) introdurre solo animali identificati e provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi o animali da macello che soddisfino i requisiti stabiliti nel presente decreto, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6. A tal fine, all'arrivo degli animali il proprietario o il responsabile del centro verifica o fa verificare il marchio di identificazione degli animali nonche' i documenti sanitari o gli altri documenti di accompagnamento in base alle specie e categorie ed in caso di irregolarita' ne informa immediatamente il veterinario ufficiale competente sul centro;
c) essere sottoposti a regolari ispezioni da parte del servizio veterinario ufficiale per verificare la sussistenza delle condizioni che hanno consentito l'autorizzazione. La frequenza minima di tali ispezioni, fissata nel provvedimento autorizzativo, deve essere almeno annuale.

3. Il proprietario o il responsabile del centro di raccolta, in base al certificato sanitario o altro documento di accompagnamento degli animali e dei loro marchi d'identificazione, deve trascrivere su apposito registro, o registrare su supporto informatico, ogni informazione relativa a:
a) il nome del proprietario, l'origine, la data di entrata e di uscita, il numero e l'identificazione degli animali della specie bovina o il numero di registrazione dell'azienda di origine o dell'allevamento d'origine degli animali della specie suina che entrano nel centro e la loro destinazione prevista;
b) il numero di registrazione del trasportatore e il numero di immatricolazione del veicolo che consegna e raccoglie gli animali dal centro.

4. L'autorita' sanitaria competente delle regioni e delle province autonome:
a) autorizza, sulla base dei requisiti di cui al comma 1, i centri di raccolta, attribuendo a ciascuno un numero di riconoscimento; l'autorizzazione, che puo' essere limitata ad una determinata specie di animali o ad animali di determinate categorie e individua le modalita' di separazione tra gli animali da macello e quelli da allevamento e produzione;
b) sospende l'autorizzazione di cui alla lettera a), in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente decreto nonche' in caso di violazione delle disposizioni previste dalle altre normative veterinarie; l'autorizzazione e' ripristinata solo quando si e' accertata la cessazione delle cause che ne hanno determinato la sospensione;
c) revoca l'autorizzazione di cui alla lettera a), in caso di reiterate violazioni alle norme di cui al presente decreto o ad altre normative veterinarie ovvero qualora la violazione comporti rischi per la salute pubblica o per la sanita' animale.

5. I servizi veterinari delle regioni e province autonome comunicano al Ministero della sanita' i dati e le informazioni relativi ai procedimenti e provvedimenti di cui al comma 4, compresi i relativi aggiornamenti.

6. In base alle informazoni di cui al comma 5, il Ministero della sanita' predispone un elenco dei centri di raccolta autorizzati e lo trasmette alla Commissione europea.

Art. 10.

1. I trasportatori, oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 388, devono rispettare i seguenti requisiti:
a) utilizzare mezzi di trasporto:
1) costruiti in modo che il letame, lo strame o il foraggio degli animali non possano fuoriuscire dal veicolo;
2) puliti e disinfettati, con idonei disinfettanti conformi alla legislazione vigente, immediatamente dopo ogni trasporto di animali o di prodotti che possono incidere sulla salute degli animali e, se necessario, anche prima di ogni trasporto di animali;
b) disporre di attrezzature per la pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto, approvate dal veterinario ufficiale, e di impianti per l'immagazzinamento dello strame e del letame o fornire la documentazione comprovante che tali operazioni sono svolte presso terzi riconosciuti dal servizio veterinario competente per territorio.

2. Il trasportatore deve:
a) tenere e conservare per almeno tre anni, per ciascun veicolo utilizzato per il trasporto degli animali, un registro contenente le seguenti informazioni:
1) luogo, data, nome, o ragione sociale, delle aziende o dei centri di raccolta dai quali gli animali sono stati prelevati e relativo indirizzo;
2) luogo e data della consegna degli animali e nome, o ragione sociale, e indirizzo dei destinatari di essi;
3) specie e numero degli animali trasportati;
4) data e luogo delle operazioni di disinfezione;
5) dati relativi alla certificazione sanitaria di accompagnamento degli animali;
b) provvedere affinche' tra la partenza dall'azienda o dal centro di raccolta d'origine e l'arrivo al luogo di destinazione, gli animali non entrino in contatto con animali di qualifica sanitaria inferiore.

3. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni di cui all'articolo 14 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, introdotto dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 388.

Art. 11.

1. Il commerciante deve essere registrato presso il servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio che rilascia un numero di registrazione.

2. Il commerciante deve:
a) trattare solo animali identificati e, se bovini, provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi; se animali da macello, solo se conformi ai requisiti previsti dal presente decreto;
b) accertare sia la corretta identificazione degli animali che la presenza della prescritta certificazione sanitaria ad essi relativa; il servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio puo' autorizzare transazioni di animali correttamente identificati, ma che non soddisfino i requisiti sanitari di cui alla lettera a), purche' tali animali siano avviati immediatamente e direttamente; in uno stabilimento di macellazione situato nel territorio nazionale per esservi macellati il piu' rapidamente possibile; fin dal loro arrivo in detto stabilimento tali animali devono essere tenuti separati e devono essere macellati separatamente dagli altri animali;
c) iscrivere in un registro, o su supporto informatico, in base ai certificati sanitari di accompagnamento degli animali oppure ai numeri o marchi di identificazione degli stessi, conservandone i dati per almeno tre anni:
1) il nome del proprietario, l'origine, la data d'acquisto, le categorie, il numero nonche' il numero d'identificazione degli animali della specie bovina o, per quelli della specie suina, il numero di registrazione dell'azienda di origine o dell'allevamento d'origine degli animali acquistati;
2) il numero di registrazione del trasportatore e il numero di immatricolazione o la targa del veicolo che consegna e raccoglie gli animali;
3) il nome e l'indirizzo dell'acquirente e la destinazione degli animali;
4) le copie dei ruolini di marcia, ove previsti, e il numero di serie dei certificati sanitari;
d) provvedere affinche', nel caso in cui gli animali permangano presso propri impianti:
1) sia impartita al personale adibito al governo degli animali una formazione specifica in relazione alle prescrizioni fissate dal presente decreto nonche' per quanto riguarda la cura e il benessere degli animali;
2) il veterinario ufficiale possa procedere all'esecuzione periodica di qualsiasi controllo ritenuto necessario sugli animali e intraprendere ogni iniziativa per prevenire la propagazione di malattie.

3. Ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, l'impianto adibito al ricovero degli animali deve essere:
a) soggetto al controllo del veterinario ufficiale;
b) situato in una zona non soggetta a divieti o restrizioni per motivi di polizia veterinaria;
c) provvisto di:
1) strutture idonee e di capacita' sufficiente, in particolare quelle di ispezione e di isolamento di tutti gli animali nel caso in cui si manifesti una malattia contagiosa;
2) strutture che consentano di caricare e scaricare e, se del caso, ospitare opportunamente gli animali, abbeverarli, nutrirli e di somministrare loro tutte le cure eventualmente necessarie; tali strutture devono poter essere pulite e disinfettate facilmente;
3) una zona di racccolta dello strame e del letame;
4) un sistema di raccolta delle acque di scolo;
d) pulito e disinfettato prima di ogni utilizzazione, secondo le istruzioni impartite del veterinario ufficiale.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3:
a) e' sospesa in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente decreto nonche' in caso di violazione delle disposizioni previste dalle altre normative veterinarie; e' ripristinata solo quando si e' accertata la cessazione delle cause che ne hanno determinato la sospensione;
b) e' revocata in caso di reiterate violazioni alla normativa veterinaria ovvero qualora la violazione comporti rischi per la salute pubblica o per la sanita' animale.

5. Alla revoca dell'autorizzazione adottata ai sensi del comma 4, consegue la cancellazione dal registro di cui al comma 1.

Art. 12

1. Presso il Ministero della sanita', le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende unita' sanitarie locali e' istituita, nei limiti della spesa autorizzata da appositi provvedimenti legislativi, una banca dati informatizzata collegata in rete che contiene almeno le informazioni di cui ai commi 2, 3 e 4; tali informazioni sono trasmesse dalle aziende unita' sanitarie locali, per via informatica, alle regioni, alle province autonome e al Ministero della sanita'; il Ministero perle politiche agricole e' interconnesso, attraverso il proprio sistema informativo, alla banca dati, ai fini dell'espletamento delle funzioni di propria competenza.

2. In relazione a ciascun animale della specie bovina sono indicati:
a) il codice di identificazione;
b) la data di nascita;
c) il sesso;
d) la razza o il mantello;
e) il codice di identificazione della madre o, nel caso di animale importato da un Paese terzo, il numero di identificazione attribuito conformemente alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e successive modifiche, nonche' il numero di identificazione di origine;
f) il numero di identificazione dell'azienda di nascita;
g) i movimenti di ciascun animale a partire dall'azienda di nascita e, per gli animali importati da Paesi terzi, dall'azienda di importazione;
h) la data del decesso o della macellazione;
i) i numeri di identificazione di tutte le aziende in cui l'animale e' stato custodito e le date di ciascun movimento.

3. In relazione agli animali della specie suina sono indicati:
a) il numero di registrazione dell'azienda d'origine o dell'allevamento d'origine, nonche' il numero del certificato sanitario, quando prescritto;
b) il numero di registrazione dell'ultima azienda o dell'ultimo allevamento e, per gli animali importati da Paesi terzi, dell'azienda di importazione.

4. In relazione a ciascuna azienda sono indicati:
a) il numero di identificazione che deve contenere, oltre la sigla IT che individua lo Stato italiano, un codice che non superi i dodici caratteri;
b) il nome e l'indirizzo del proprietario, della persona fisica o giuridica responsabile.

5. La banca dati di cui al comma 1 e' aggiornata in modo tale da fornire a chiunque vi abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, le seguenti informazioni:
a) il numero di identificazione degli animali della specie bovina presenti in una azienda o, in caso di animali della specie suina, le informazioni di cui al comma 3, lettera a);
b) un elenco dei movimenti di ciascun animale della specie bovina a partire dall'azienda di nascita o, per gli animali importati da paesi terzi, dall'azienda di importazione; per gli animali della specie suina le informazioni di cui al comma 3, lettera b).

6. Le informazioni di cui al comma 5 sono conservate nella banca dati per almeno i tre anni successivi al decesso dell'animale, se di specie bovina, o successivi all'immissione delle informazioni nella banca dati nel caso di animali della specie suina.

Art. 13.

1. Con decreto del Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le procedure per l'istituzione di un sistema di reti di sorveglianza; tale sistema, che deve essere operativo per un periodo minimo di dodici mesi, ha i seguenti obiettivi:
a) attribuire qualifiche sanitarie ufficiali alle aziende e ai territori;
b) mantenere le qualifiche attribuite mediante ispezioni ed accertamenti periodici;
c) raccogliere dati epidemiologici ed assicurare la sorveglianza nei confronti delle malattie;
d) garantire il rispetto delle prescrizioni previste dal presente decreto e da qualsiasi altra norma in materia di polizia veterinaria.

2. Del sistema di cui al comma 1 devono almeno far parte:
a) gli allevamenti;
b) il proprietario dell'azienda, la persona fisica o giuridica responsabile;
c) il veterinario riconosciuto o quello ufficiale responsabile dell'azienda:
d) il servizio vtterinario dell'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio;
e) gli istituti zooprofilattici sperimentali e qualsiasi altro laboratorio riconosciuto per la diagnosi veterinaria o per le analisi sui prodotti di origine animale;
f) la banca dati di cui all'articolo 12.

3. Nell'ambito del sistema di cui al comma 1, il proprietario o il responsabile dell'azienda devono almeno:
a) avvalersi dei servizi di un veterinario riconosciuto;
b) informare immediatamente il veterinario riconosciuto qualora sospettino la presenza di una malattia infettiva o di qualsiasi malattia soggetta a denuncia obbligatoria;
c) informare il veterinario riconosciuto di qualsiasi arrivo di animali nell'azienda;
d) isolare gli animali prima di ammetterli nell'azienda, per consentire al veterinario riconosciuto di verificare, anche attraverso i necessari accertamenti, lo status sanitario degli stessi al fine di consentire il mantenimento della qualifica dell'azienda.

4. Nell'ambito del sistema di cui al comma 1, il veterinario riconosciuto deve:
a) possedere i requisiti previsti per l'esercizio della professione veterinaria;
b) non avere interessi finanziari in comune con il proprietario o il responsabile dell'azienda, ne' vincoli di parentela con gli stessi;
c) possedere una conoscenza specifica nel settore della polizia sanitaria in riferimento agli animali delle specie interessate. In particorare, deve:
1) aggiornare regolarmente le proprie conoscenze;
2) soddisfare i requisiti stabiliti con il decreto di cui al comma 1, per garantire il corretto funzionamento del sistema;
3) fornire al proprietario o al responsabile dell'azienda informazioni ed assistenza affinche' siano prese tutte le iniziative volte a garantire che sia mantenuta la qualifica dell'azienda, anche sulla base di programmi convenuti con l'autorita' competente;
4) vigilare sul rispetto delle disposizioni concernenti:
a) l'identificazione e la certificazione sanitaria degli animali;
b) la notifica obbligatoria delle malattie infettive degli animali e di qualsiasi altro fattore di rischio per la loro salute e benessere e per la salute umana;
c) l'accertamento, per quanto possibile, della causa di morte degli animali e del luogo in cui devono essere consegnati;
d) le condizioni igieniche dell'allevamento delle unita' di produzione degli animali.

5. L'autorita' competente cura la tenuta degli elenchi dei veterinari riconosciuti e delle aziende autorizzate che fanno parte del sistema di cui al comma 1.

6. Qualora l'autorita' competente constati che una delle disposizioni di cui al comma 4, lettera c), n. 4), non sia stata osservata, sospende o revoca il riconoscimento al veterinario, a seconda della gravita' accertata e fatte salve le altre sanzioni eventualmente applicabili.

7. Il sistema di cui al comma 1 e' sottoposto, da parte del Ministero della sanita', all'approvazione da parte della Commissione europea; nel caso in cui tale sistema approvato dalla Commissione europea riguarda tutta il territorio nazionale, al movimento degli animali non si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).

8. Il Ministero della sanita' puo' autorizzare, previo parere della Conferenza Stato-regioni l'istituzione del sistema di cui al comma 1 soltanto in una o piu' regioni adiacenti come definite all'articolo 1, comma 2, lettera q); in tal caso, alla movimentazione verso tali regioni degli animali della restante parte del territorio si applicano le disposizioni del presente decreto.

9. Con decreto del Ministro della sanita' possono essere definiti ulteriori obblighi e requisiti da porre a carico dei soggetti di cui al comma 2, nonche' i provvedimenti da adottare in caso di violazione degli obblighi e del venir meno dei requisiti prescritti nell'ambito del sistema di cui al comma 1.

Art. 14.

1. Chiunque accerti il mancato rispetto delle disposizioni del presente decreto informa l'autorita' competente del luogo in cui e' stato effettuato l'accertamento; quest'ultima ordina al responsabile della trasgressione, a seconda dei casi, di:
a) terminare il viaggio o rinviare gli animali al luogo di partenza per il tragitto piu' diretto, purche' tale misura non rischi di mettere a repentaglio la salute o il benessere degli animali;
b) ospitare in luogo adeguato gli animali e fornire loro le cure necessarie in caso di interruzione del viaggio;
c) far abbattere gli animali.

2. Qualora il responsabile della trasgressione non esegua le misure ordinate ai sensi del comma 1, l'autorita' competente provvede all'esecuzione delle stesse, con spese a carico del trasgressore.

3. La destinazione e l'utilizzazione degli animali abbattuti ai sensi del comma 1, lettera c), sono disciplinate dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286; qualora la qualifica sanitaria degli animali non possa accertarsi ovvero questi ultimi rappresentino un rischio per la salute degli animali o la sanita' pubblica, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, previa concessione al trasgressore di un termine per la regolarizzazione: in tal caso si applica la disposizione di cui all'articolo 4.

4. L'autorita' competente dello Stato membro di destinazione avverte immediatamente l'autorita' competente dello Stato membro di origine qualora constati una violazione al presente decreto, ai sensi del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27.

Art. 15.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tremilioni a lire diciottomilioni la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 7, 9, comma 2, lettere a) e b), 10, commi 1 e 2, lettera b), 11, commi 1 e 2.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di esercizio di un centro di raccolta senza autorizzazione ovvero con autorizzazione sospesa o revocata.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire unmilione a lire seimilioni la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, comma 3, 10. comma 2, lettera a).

Art. 16.

1. All'articolo 358, secondo comma, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche, le parole: "fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "da lire tremilioni a lire diciottomilioni, salvo che il fatto costituisca reato".

2. All'articolo 38 della legge 30 aprile 1976, n. 397, le parole: "da lire cinquantamila a lire duemilioni, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato", sono sostituite dalle seguenti: "da lire tremilioni a lire diciottomilioni, salvo che il fatto costituisca reato".

Art. 17.

1. Le spese connesse con le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 11, comma 3, sono a carico del richiedente sulla base del costo effettivo del servizio prestato.

Art. 18.

1. Le disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche, sono abrogate, ad eccezione degli articoli 23, 24, 26, comma 5, 31, 32, 33, 37 e 38, come modificato dal presente decreto.

Art. 19.

1. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, puo' disporre per tutto il territorio nazionale o parte di esso, programmi obbligatori di lotta contro una delle malattie contagiose elencate nell'allegato E, parte II. Tali programmi possono essere sottoposti alla Commissione europea precisando, in particolare:
a) la distribuzione della malattia sul territorio;
b) la motivazione del programma in base alla gravita' della malattia e al probabile rapporto costi-benefici del programma stesso;
c) la zona geografica in cui il programma deve essere applicato;
d) le varie categorie di qualifica applicabili alle aziende, gli standard da conseguire per ciascuna categoria e i metodi di prova da utilizzare;
e) la procedura di monitoraggio del programma, i cui risultati devono essere trasmessi, almeno annualmente, alla Commissione europea;
f) le misure da adottare qualora un'azienda perda la propria qualifica;
g) le misure da adottare qualora le prove effettuate conformemente alle disposizioni del programma diano risultati positivi.

2. Qualora il Ministero della sanita' constati che tutto il territorio nazionale o parte di esso sia indenne da una delle malattie contagiose elencate nell'allegato E, parte II, presenta alla Commissione europea la relativa documentazione precisando, in particolare:
a) la natura della malattia e la cronistoria della sua comparsa sul territorio;
b) i risultati delle prove di controllo basate su indagini sierologiche, microbiologiche, patologiche o epidemiologiche nonche' l'esistenza dell'obbligo di denuncia della malattia;
c) il periodo durante il quale e' stato effettuato il controllo;
d) eventualmente, il periodo durante il quale e' stata vietata la vaccinazione contro la malattia e la zona geografica interessata dal divieto;
e) le misure previste per controllare l'assenza della malattia.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della sanita' chiede alla Commissione europea di fissare garanzie complementari, generali o limitate, da applicare negli scambi intracomunitari.

(Si omette il testo degli Allegati)