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Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 343

"Attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre1999


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica le direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE relative agli enti creditizi, le direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE relative alle assicurazioni diverse dalle assicurazioni sulla vita, le direttive 79/267/CEE e 92 /96/CEE relative alle assicurazioni sulla vita, la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento e la direttiva 85/611/CEE in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128 - legge comunitaria 1995-1997, ed in particolare l'articolo 33 recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 95/26/CE;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, recante attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, recante attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 1999;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 luglio 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Modifiche ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e n. 175

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e all'articolo 11 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:
"1-bis. Quando sussistono stretti legami tra una impresa di assicurazione e altre persone fisiche o giuridiche, l'ISVAP concede l'autorizzazione se tali legami non ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. L'impresa deve fornire le informazioni chieste dall'ISVAP per poter garantire il rispetto permanente di tale condizione.
1-ter. La direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente deve essere stabilita nel territorio della Repubblica.".

2. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e' inserito il seguente articolo:

"Art. 9-bis (Stretti legami).
- 1. Due o piu' persone fisiche o giuridiche presentano stretti legami nei casi in cui sussiste:
a) un legame di controllo come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera o), del presente decreto;
b) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona, almeno del 10 per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, da' comunque la possibilita' di esercitare un'influenza notevole ancorche' non dominante;
c) un legame in base al quale le persone medesime sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque sottoposte a direzione unitaria in virtu' di un contratto o di una clausola statutaria, oppure i loro organi di amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone. La direzione unitaria puo' concretizzarsi anche in legami importanti e durevoli di riassicurazione;
d) un collegamento di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, convenzionale e familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa.
2. L'ISVAP, con proprio provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, indica le modalita' tecniche di individuazione delle fattispecie di cui al comma 1.".

3. Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e' inserito il seguente articolo:

"Art. 11-bis (Stretti legami). -
1. Due o piu' persone fisiche o giuridiche presentano stretti legami nei casi in cui sussiste:
a) un legame di controllo come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera m), del presente decreto;
b) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona, almeno del 10 per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, da' comunque la possibilita' di esercitare un'influenza notevole ancorche' non dominante;
c) un legame in base al quale le persone medesime sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque sottoposte a direzione unitaria in virtu' di un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando i loro organi di amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone. La direzione unitaria puo' concretizzarsi anche in legami importanti e durevoli di riassicurazione;
d) un collegamento di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, convenzionale e familiare che possa influire in misurarilevante sulla gestione dell'impresa.
2. L'ISVAP, con proprio provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, indica le modalita' tecniche di individuazione delle fattispecie di cui al comma 1.".

4. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, le parole: "commi 1 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 1-ter e 4".

5. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo la lettera: " f)" e' aggiunta la seguente lettera: "fbis) se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato terzo cui sono soggette una o piu' persone fisiche o giuridiche con le quali l'impresa ha stretti legami, ovvero difficolta' inerenti alla loro applicazione, ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.".

6. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo la lettera: " g)" e' aggiunta la seguente lettera: "gbis) se le disposizioni legislative regolamentari o amministrative di uno Stato terzo cui sono soggette una o piu' persone fisiche o giuridiche con le quali l'impresa ha stretti legami, ovvero difficolta' inerenti alla loro applicazione, ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.".

Art. 2.
Collaborazione tra autorita'

1. Dopo l'articolo 5 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e' aggiunto il seguente:

"Art. 5-bis (Collaborazione tra autorita'). -
1. L'ISVAP, la Banca d'Italia, la Consob, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e l'Ufficio italiano dei cambi collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Dette autorita' non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.

2. L'ISVAP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorita' competenti dell'Unione europea e dei singoli Stati comunitari al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dall'ISVAP non possono essere trasmesse ad altre autorita' italiane e a terzi senza il consenso dell'autorita' che le ha fornite.

3. L'ISVAP puo' scambiare informazioni con autorita' amministrative e giudiziarie dell'Unione europea nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento dei soggetti sottoposti a vigilanza, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni.

4. Nell'ambito di accordi di cooperazione e a condizione di reciprocita' e di equivalenti obblighi di riservatezza, l'ISVAP puo' scambiare informazioni con le autorita' competenti degli Stati extracomunitari, nonche' con le autorita' amministrative o giudiziarie extracomunitarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o fallimento di soggetti sottoposti a vigilanza.".

Art. 3.
Obblighi di comunicazione

1. All'articolo 6 della legge 12 agosto 1982, n. 576, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma secondo e' abrogato;
b) al comma terzo la locuzione: "dagli obblighi stabiliti dai commi precedenti" e' sostituita con: "dall'obbligo stabilito dal comma primo";
c) sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
"Il collegio sindacale informa tempestivamente l'ISVAP degli atti o fatti riguardanti l'impresa di assicurazione, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarita' nella gestione dell'impresa o una violazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'esercizio dell'attivita' dell'impresa di assicurazione. Il collegio sindacale trasmette in copia all'ISVAP i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti entro il termine di dieci giorni dalla data della riunione o dell'accertamento nonche' ogni altro dato o documento richiesto. La societa' che esercita attivita' di revisione contabile e gli altri incarichi previsti dalla legge presso l'impresa di assicurazione, nonche' l'attuario incaricato dalla societa' di revisione medesima comunicano tempestivamente all'ISVAP gli atti o i fatti riguardanti l'impresa di assicurazione, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'esercizio dell'attivita' dell'impresa di assicurazione, ovvero pregiudicare la continuita' dell'attivita' dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio sul bilancio. La societa' di revisione e l'attuario inviano all'ISVAP ogni altro dato o documento richiesto. Gli obblighi di cui ai commi quinto e sesto sussistono anche per gli atti o i fatti di cui i soggetti indicati ai medesimi commi vengono a conoscenza nell'ambito di un incarico esercitato presso un'impresa che abbia stretti legami, derivanti da un legame di controllo di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, con l'impresa di assicurazione presso la quale svolgono i rispettivi incarichi. L'inosservanza degli obblighi previsti ai commi quinto, sesto e settimo comporta:
a) per i sindaci l'applicazione, ai sensi dell'articolo 4, comma sesto, di una sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire duecento milioni. L'ISVAP ne informa il Ministero di grazia e giustizia al fine dell'esercizio della vigilanza sull'attivita' dei soggetti per i quali sia prescritta l'iscrizione al registro dei revisori contabili. Il Ministero di grazia e giustizia comunica all'ISVAP i provvedimenti adottati;
b) per la societa' di revisione la segnalazione alla CONSOB ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La CONSOB informa l'ISVAP dei provvedimenti adottati nei confronti della societa' di revisione;
c) per l'attuario incaricato dalla societa' di revisione l'applicazione ai sensi dell'articolo 4, comma sesto, di una sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire duecento milioni. L'ISVAP ne informa l'Ordine degli attuari che comunica all'ISVAP medesimo i provvedimenti adottati. In relazione alla gravita' dell'inosservanza puo' essere disposta la revoca d'ufficio dell'incarico con le modalita' di cui al comma 11 dell'articolo 62 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e al comma 11 dell'articolo 73 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, come sostituiti rispettivamente dagli articoli 79 e 80 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.".

Art. 4.
Disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate

1. Al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate si applicano le disposizioni contenute nella parte IV, titolo III, capo II, sezione V, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ad eccezione dell'articolo 148, comma 2, dell'articolo 149, commi 1, lettera d), 3 e 4 e dell'articolo 152, commi 2, 3 e 4.

2. Le imprese di cui al comma 1 applicano le disposizioni in materia di nomina del collegio sindacale a partire dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del presente decreto. Fino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica l'articolo 2397, comma 2, del codice civile.

Art. 5.
Norma finale

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e' emanato il provvedimento di cui agli articoli 9-bis, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e 11- bis, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, come introdotti dall'articolo 1, commi 2 e 3.