(Testo approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 12 febbraio 2015, non ancora promulgato o pubblicato nella Gazzetta Ufficiale)
Art. 1.
(Divieto di concessione dei benefìci ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale).
1. Al comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: «delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale».
Art. 2.
(Modifica al codice di procedura penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso).
1. Al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo le parole: «commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis» è inserita la seguente: «, 416-ter».