Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 2228

 
 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

N. 2228
 
 
 

 

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)

e dal Ministro dell’economia e delle finanze (TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2010

Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitività economica

 

Onorevoli Senatori. –

Titolo I – STABILIZZAZIONE FINANZIARIA

Capo I – Riduzione del perimetro e dei costi della pubblica amministrazione

    Art. 1. - (Definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni). – Il presente articolo prevede il definanziamento delle autorizzazioni di spesa totalmente inutilizzate negli ultimi tre anni al fine di recuperare risorse da destinare al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. La verifica sullo stato degli impegni delle predette autorizzazioni di spesa è effettuata in relazione alle risultanze del rendiconto generale dello Stato degli anni 2007, 2008 e 2009. Conseguentemente con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono individuate le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.
    Art. 2. - (Riduzione e flessibilità negli stanziamenti di bilancio). – L’articolo 2, limitatamente al triennio 2011-2013, reca disposizioni volte ad ampliare il grado di flessibilità del bilancio, al fine di mettere in condizione le amministrazioni di far fronte alla riduzione lineare del dieci per cento delle dotazioni finanziarie. La disposizione deroga all’articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che prevede per motivate esigenze la possibilità di effettuare la rimodulazione in via compensativa all’interno di un programma o tra programmi di ciascuna missione delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, con il disegno di legge di bilancio. Rimane precluso – in quanto intervento dequalificativo della spesa – l’utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti. Inoltre dovrà essere assicurato il rispetto dell’invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Circa la riduzione disposta per il triennio 2011-2013, essa si riferisce alle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle risorse rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n.  196 del 2009. Tali spese sono riconducibili a quelle disposte da fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l’importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio e le spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente che sono quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni. Dalla predetta riduzione sono escluse le risorse destinate al fondo ordinario delle università, all’informatica, alla ricerca nonché al finanziamento del cinque per mille.
    Art. 3. - (Presidenza del Consiglio dei ministri e Banca d’Italia – riduzioni di spesa). – La disposizione, in coerenza con un processo di razionalizzazione delle spese degli apparati pubblici, impone alla Presidenza del Consiglio dei ministri di raggiungere complessivamente un risparmio non inferiore a 7 milioni di euro attraverso una riduzione di posti negli organici dirigenziali, comprensiva di quella già prevista dalle disposizioni vigenti. Un risparmio di ulteriori 3 milioni di euro deriva inoltre dal contenimento dei budget per le strutture di missione della stessa Presidenza del Consiglio dei ministri. Un risparmio ulteriore di 50 milioni di euro rinviene dalla riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari.
    Art. 4. - (Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni) – La proposta normativa si colloca nel campo delle iniziative volte alla modernizzazione e all’efficienza dell’Amministrazione pubblica ed è finalizzata alla realizzazione e all’introduzione di un nuovo sistema per i pagamenti e i rimborsi effettuati dall’amministrazione, tramite l’utilizzo di carte elettroniche istituzionali. Il processo offre al cittadino la possibilità di ricevere somme mediante accredito su una carta elettronica «istituzionale» già in suo possesso come la tessera sanitaria o la carta multi servizi dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Tale possibilità si affianca, come ulteriore alternativa, ai tradizionali canali di pagamento utilizzati dalla pubblica amministrazione.

Capo II – Riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi

    Art. 5. - (Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici). – La disposizione di cui al comma 1 prevede il versamento al bilancio dello Stato per essere rassegnati al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato delle risorse derivanti dalle riduzioni di spesa che, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, saranno autonomamente deliberate dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale. Inoltre allo stesso fondo affluiranno anche gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che verranno deliberate dalle regioni, con riferimento ai trattamenti economici degli organi indicati nell’articolo 121 della Costituzione.

    La disposizione di cui al comma 2 prevede che il trattamento economico di cui all’articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, che non siano parlamentari, è ridotto del 10 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2011. L’intervento riguarda, con riferimento al Governo attualmente in carica, due Ministri e sette Sottosegretari di Stato, per complessive nove unità.
    Il comma 3 prevede la riduzione, rispetto all’importo complessivo erogato nel 2009, del 10 per cento dei compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare e dei componenti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL).
    Dalla riduzione è escluso il trattamento retributivo di servizio. Per quanto concerne i gettoni di presenza è previsto che gli stessi non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera.
    La disposizione di cui al comma 4 prevede la riduzione dei rimborsi a favore dei partiti politici, riducendo del 10 per cento il contributo di un euro quale moltiplicatore per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati, nonché sopprimendo le quote annuali dei rimborsi in caso di scioglimento anticipato del Parlamento. La disposizione si applica a decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
    Il comma 5 prevede che per gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni svolti da titolari di cariche elettive questi ultimi possono percepire solo il rimborso spese ed il gettone di presenza non può superare 30 euro a seduta.
    Le misure introdotte dai commi da 6 a 11 sono volte ad ottenere una riduzione dei «costi della politica» a livello locale.
    La norma opera attraverso una modifica di talune disposizioni recate dagli articoli 82, 83 e 84 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
    In particolare si opera nei seguenti termini:

        –  i consiglieri comunali e provinciali e circoscrizionali hanno diritto a una indennità di funzione onnicomprensiva, la cui entità non può essere superiore a un quinto dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente;

        –  si sopprime l’attribuzione di gettoni di presenza e si conferma che ai consiglieri circoscrizionali non è dovuta alcuna indennità.
        –  si prevede che, con decreto del Ministero dell’interno, si riducano gli importi delle indennità attualmente vigenti, con percentuali specifiche di riduzione parametrate all’entità demografica dei comuni. Nessuna riduzione è prevista per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti;
        –  si prevede la non attribuibilità agli amministratori di comunità montane, di unioni di comuni e di organismi territoriali deputati alla gestione di servizi pubblici di qualsiasi forma di retribuzione;
        –  si interviene sulle spese di missione degli amministratori locali, eliminando il «rimborso forfetario onnicomprensivo» attualmente previsto dalla normativa vigente.

    Art. 6. - (Riduzione dei costi degli apparati amministrativi). – La disposizione del comma 1 si colloca in un processo di revisione degli organismi collegiali rivolto al raggiungimento della generale soppressione degli stessi fino al definitivo trasferimento delle relative attività nell’ambito di quelle istituzionali delle amministrazioni in linea con quanto previsto dall’articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133.

    In particolare la norma dispone che la partecipazione agli organismi collegiali sia solo a titolo onorifico e riconduce i corrispettivi alla partecipazione soltanto ai rimborsi spese e, qualora previsti dalla normativa vigente, ai gettoni di presenza erogabili, comunque, nella misura massima di 30 euro a seduta giornaliera. Sono esclusi dall’applicazione della norma le commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali, gli organi previsti per legge che operano presso il Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, e la struttura tecnica di Missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti che opera presso il Dipartimento del tesoro.
    La disposizione di cui al comma 2 prevede che la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione e di controllo, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti, è onorifica, introducendo il principio che essa può dar diritto solo al rimborso delle spese sostenute se previsto dalla normativa vigente nonché ad eventuali gettoni di presenza che comunque non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera, stabilendo la corrispondente responsabilità erariale per la violazione di quanto ivi previsto.
    Misure sanzionatorie sono stabilite anche per gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal comma, prevedendo che essi non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l’eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Rimangono esclusi dal campo di applicazione della disposizione gli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le università, le camere di commercio, gli enti del servizio sanitario nazionale, gli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria e gli enti previdenziali ed assistenziali nazionali.
    La disposizione introdotta con il comma 3 riduce del 10 per cento le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo. Si specifica in ogni caso che la riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.
    Rimangono esclusi dal campo di applicazione della disposizione i commissari straordinari del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché gli altri commissari straordinari, comunque denominati.
    La disposizione proposta al comma 4 prevede che, nei casi indicati dall’articolo 62 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la partecipazione all’amministrazione di enti e società, gli incarichi si intendono svolti nell’interesse dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti. Pertanto, i relativi compensi, dovuti dalle società o dagli enti, sono corrisposti direttamente all’amministrazione medesima. Tali somme confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale.
    Viene, altresì, previsto che la disposizione si applichi anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
    La disposizione di cui al comma 5 prevede l’adeguamento degli statuti di tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, in modo da assicurare che gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. Inoltre viene stabilito che le Amministrazioni vigilanti debbono comunque provvedere ad adeguare la relativa disciplina di organizzazione con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti dalla disposizione in esame. Infine si introduce il principio sanzionatorio per la mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dalla disposizione, prevedendo che tale inadempimento determina responsabilità erariale.
    In coerenza con le riduzioni operate nell’ambito della pubblica amministrazione, la disposizione del comma 6 prevede la riduzione del 10 per cento del compenso dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle società possedute in misura totalitaria dalle predette amministrazioni pubbliche. Sono escluse dal campo di applicazione della disposizione le società quotate.
    La disposizione di cui al comma 7 prevede il contenimento della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, incluse le autorità indipendenti. In particolare si stabilisce che la citata spesa non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell’anno 2009.
    Rimangono escluse dal campo di applicazione della disposizione le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati.
    La disposizione di cui al comma 8 prevede il contenimento della spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza.
    In particolare si stabilisce che la citata spesa non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità.
    Nell’ambito del generale contenimento delle spese sostenute per le finalità in esame, è rimessa inoltre al Ministro competente la preventiva autorizzazione per organizzare convegni, giornate e feste celebrative, nonché cerimonie di inaugurazione e altri eventi similari.
    La stessa autorizzazione per le magistrature e le autorità indipendenti, è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall’organo di vertice. Per le Forze armate e le Forze di polizia, l’autorizzazione è rilasciata dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente.
    Tale autorizzazione può essere rilasciata solo ove non è possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non è possibile l’utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale. Qualora tali manifestazioni celebrative vengano autorizzate, la disposizione precisa che al personale che vi partecipa non è dovuto nessun compenso per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo, né il diritto a fruire di riposi compensativi. Infine si precisa che rimangono esclusi dal campo di applicazione delle disposizioni i convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché le mostre realizzate, nell’ambito dell’attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali e gli incontri istituzionali connessi all’attività di organismi internazionali o comunitari.
    Il comma 9 introduce il divieto per le pubbliche amministrazioni, ivi comprese le autorità indipendenti, di effettuare spese per sponsorizzazioni.
    Il comma 10 prevede la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8.
    La disposizione del comma 11 prevede che le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione si debbano conformare al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, previsto per le pubbliche amministrazioni.
    La disposizione del comma 12, rivolta a sopprimere la diaria di missione all’estero, rientra nell’ambito di un intervento rivolto al contenimento delle spese per il trattamento accessorio delle Amministrazioni dello Stato. L’intervento è finalizzato al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute (viaggio, vitto e alloggio) per recarsi all’estero.
    Considerato che, in base alla vigente normativa, la diaria compensava anche le spese per il vitto, la disposizione prevede un rinvio ad apposito provvedimento ai fini della determinazione dei criteri e delle misure delle spese per il vitto e per l’alloggio. La norma inoltre è rivolta a sopprimere l’utilizzo del mezzo proprio di trasporto per il personale contrattualizzato che, nei casi debitamente autorizzati, dimostrava la necessità di dover ricorrere al mezzo proprio, attesa l’impossibilità di utilizzo dei mezzi pubblici. Conseguentemente è soppressa la misura dell’indennità chilometrica ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, che rimborsava le spese per l’utilizzo del mezzo proprio.
    Al comma 13 si prevede il contenimento della spesa annua per le attività di formazione da parte delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, incluse le autorità indipendenti. In particolare stabilisce che tale spesa non deve essere superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009. Al fine del contenimento di tali spese, è previsto che le predette amministrazioni svolgano prioritariamente l’attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Infine si prevede che la disposizione non si applichi all’attività di formazione effettuata dalle Forze armate e dalle Forze di polizia tramite i propri organismi di formazione.
    La disposizione del comma 14 riduce del 20 per cento l’importo da destinare da parte delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, incluse le autorità indipendenti, a spese per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi. Rimangono escluse dal campo di applicazione della citata disposizione le auto vetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
    Il comma 15 prevede che il corrispettivo spettante allo Stato per il trasferimento dei proventi dell’attività di liquidazione degli enti disciolti, di cui all’articolo 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è versato, entro il 31 ottobre 2010, all’entrata del bilancio dello Stato.
    La disposizione di cui al comma 16, nel prevedere la soppressione del Comitato per l’intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, stabilisce che il suo patrimonio residuo, al netto del versamento di 200 milioni da versare al bilancio dello Stato, con ogni sua attività, passività e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in liquidazione e nel Consorzio Bancario Sir s.p.a. in liquidazione, è trasferito alla società Fintecna s.p.a. o a società da essa interamente controllata.
    La disposizione prevede altresì che detto patrimonio costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria, la quale pertanto non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio del Comitato per l’intervento nella Sir ed in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La società trasferitaria subentra nei processi attivi e passivi nei quali è parte il Comitato per l’intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si faccia luogo all’interruzione dei processi.
    Si prevede inoltre l’intervento di un collegio di tre periti (designati uno dalla società trasferitaria, uno d’intesa tra Ministero dell’economia e delle finanze e i componenti del soppresso Comitato e il presidente dal Ministero dell’economia e delle finanze) il quale è chiamato a verificare la situazione economico-patrimoniale e a predisporre, sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell’esito finale della liquidazione del patrimonio trasferito.
    La disposizione specifica, altresì, che la valutazione deve, fra l’altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, nonché dell’ammontare del compenso dei periti, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dell’esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che è corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero dell’economia e delle finanze.
    Infine la disposizione prevede che al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei periti determina l’eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l’esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il 70 per cento è attribuito al Ministero dell’economia e delle finanze e la residua quota del 30 per cento è di competenza della società trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione.
    Il comma 17, prevede la decadenza dalle loro funzioni dei liquidatori delle società Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in liquidazione, del Consorzio Bancario Sir s.p.a. in liquidazione e della Società iniziative e sviluppo di attività industriali – ISAI s.p.a. in liquidazione. In conseguenza di ciò, la funzione di liquidatore di dette società è assunta dalla società trasferitaria di cui al comma 16.
    Infine la disposizione prevede l’abrogazione delle disposizioni secondo cui il Comitato per l’intervento nella Sir continua ad avvalersi anche del personale e delle strutture della Società iniziative e sviluppo di attività industriali (ISAI S.p.a.) in liquidazione verso corrispettivo da definire con convenzione approvata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
    Ulteriore disposizione abrogata è quella sulla base della quale si prevede che al termine delle liquidazioni ad esso attribuite il Comitato rende al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il conto relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato e che il conto è approvato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e produce gli effetti di cui all’articolo 2454 del codice civile.
    Il comma 18, stabilisce l’esenzione di tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi 16 e 17 da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.
    La disposizione del comma 19 nell’ambito di un obiettivo di massimo efficientamento delle società pubbliche, prevede che tutte le amministrazioni pubbliche non possono effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.
    Nell’ambito della predetta limitazione, viene specificato che sono comunque consentiti i trasferimenti alle citate società a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti.
    Una deroga a quanto stabilito dalla disposizione in esame, è tuttavia prevista al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e la sanità.
    Infatti in tali circostanze, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi che la disposizione ha limitato.
    Il comma 20 specifica che rimangono escluse dal campo di applicazione dell’articolo in esame in via diretta le regioni, le province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. Inoltre la disposizione prevede, dall’anno 2011, l’accantonamento di una quota del 10 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni a statuto ordinario. Per tale accantonamento viene previsto il successivo svincolo e destinazione alle regioni a statuto ordinario che hanno dato attuazione alle disposizioni secondo cui ciascuna regione, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce l’importo degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, ivi compresi l’indennità di funzione, l’indennità di carica, la diaria, il rimborso spese, a qualunque titolo percepiti dai consiglieri regionali in virtù del loro mandato, in modo tale che, ove siano maggiori, non eccedano complessivamente, in alcun caso, l’indennità massima spettante ai membri del Parlamento.
    Il comma 21, prevede infine, il versamento ad apposito capitolo del bilancio dello Stato delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa operate con l’articolo in esame. Tale disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.

    Art. 7. - (Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti). – Le disposizioni dal comma l al comma 6 prevedono la soppressione dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e l’attribuzione delle relative funzioni all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, al fine di coordinare ed ottimizzare le attività di competenza degli enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di evitare, conseguentemente, duplicazioni di attività e di spesa. Per le medesime finalità è prevista, altresì, la soppressione dell’Istituto postelegrafonici (IPOST) ed il trasferimento delle relative funzioni all’INPS.

    Conseguentemente è previsto il trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi mediante decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il trasferimento avverrà sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.
    La disposizione in esame prevede inoltre l’incremento delle dotazioni organiche di INPS e INAIL in un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso gli enti soppressi. Viene specificato altresì che al personale transitato dall’ISPELS continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell’area VII, in attesa della definizione dei nuovi comparti di contrattazione in applicazione dell’articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per i restanti rapporti di lavoro, l’INPS e l’INAIL subentrano nella titolarità dei relativi rapporti.
    Inoltre nell’ambito del nuovo comparto di contrattazione di riferimento per gli enti pubblici non economici da definire in applicazione del menzionato articolo 40, comma 2, può essere prevista un’apposita sezione contrattuale per le professionalità impiegate in attività di ricerca scientifica e tecnologica.
    Viene disposto, anche, che i posti corrispondenti all’incarico di componente dei collegi dei sindaci, in posizione di fuori ruolo istituzionale, come soppressi ai sensi della presente disposizione, sono trasformati in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. È prevista, ancora, la cessazione degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti presso i collegi sindacali di INPS, INAIL, Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) ed IPSEMA riferiti a posizioni soppresse per effetto della disposizione in esame, con effetto dalla data di adozione dei decreti ministeriali di trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi. Ai dirigenti ai quali non è attribuito nuovamente il medesimo incarico presso il collegio dei sindaci degli enti riordinati è conferito dall’Amministrazione di appartenenza un incarico di livello dirigenziale generale.
    Con riferimento all’ordinamento degli enti pubblici di previdenza ed assistenza, le disposizioni di cui dai commi 7 a 14 apportano modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e prevedono la riduzione degli organi degli enti, dai quali è stato espunto il consiglio di amministrazione. Inoltre, è stabilito che il presidente dell’ente sia scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell’esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell’ente. Per la nomina del presidente è, altresì, prevista l’acquisizione dell’intesa del consiglio di indirizzo e vigilanza dell’ente, che deve intervenire nel termine di trenta giorni, decorsi infruttuosamente i quali, si procede, in ogni caso, alla nomina. È previsto, altresì, che almeno trenta giorni prima della naturale scadenza ovvero entro dieci giorni dall’anticipata cessazione del presidente, il consiglio di indirizzo e vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali affinché si proceda alla nomina del nuovo titolare. In coerenza con l’eliminazione del consiglio di amministrazione dagli organi degli enti in parola, le funzioni ad esso relative sono attribuite al presidente, che, per l’esercizio delle funzioni inerenti alla carica ricoperta, ha diritto ad un emolumento onnicomprensivo stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Riguardo al direttore generale, questi può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza.
    La disposizione in esame prevede, altresì, la riduzione del numero dei componenti del consiglio di indirizzo e vigilanza in misura non inferiore al trenta per cento, con effetto dalla ricostituzione dei consigli medesimi.
    È prevista inoltre la riduzione, nella stessa misura, del numero dei componenti dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse dell’INPS nonché dei comitati regionali e provinciali dell’Istituto medesimo, con effetto dalla ricostituzione dei comitati stessi. È disposta anche la riduzione degli emolumenti spettanti ai componenti dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse INPS. A tal proposito, è previsto che, a decorrere dal 1º luglio 2010, gli eventuali gettoni di presenza corrisposti ai componenti dei comitati amministratori in parola non possono superare l’importo di euro 30 a seduta. Sempre a decorrere dal 1º luglio 2010, l’attività istituzionale degli organi collegiali degli enti previdenziali ed assistenziali, nonché la partecipazione all’attività istituzionale degli organi centrali non dà luogo alla corresponsione di alcun emolumento legato alla presenza. Gli enti in oggetto sono conseguentemente tenuti a modificare i rispettivi regolamenti di organizzazione e nelle more di tale recepimento è prevista, in ogni caso, l’applicazione delle disposizioni neointrodotte. È, infine, estesa l’applicazione delle disposizioni in questione anche all’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS).
    La disposizione di cui al comma 15 dispone la soppressione dell’Istituto affari sociali (IAS) e il conseguente trasferimento delle funzioni all’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Il proseguimento delle attività di ricerca nei settori di competenza dell’IAS è assicurato dall’istituzione nell’ambito dell’ISFOL di un’apposita macroarea. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze si provvede all’individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da riallocare presso l’ISFOL. La dotazione organica dell’istituto è incrementata di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso l’IAS alla data di entrata in vigore del presente decreto. L’ISFOL provvede agli adeguamenti statutari.
    La disposizione di cui al comma 16 prevede la soppressione dell’Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAPPSMSAD) ed il relativo trasferimento di funzioni all’ENPALS.
    Il comma 17 prevede che le economie derivanti dai processi di razionalizzazione e soppressione degli enti previdenziali vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali previsti nel presente decreto sono computate per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti all’articolo 1, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che prevede l’adozione di un piano industriale volto a razionalizzare il sistema degli enti previdenziali e assicurativi e a conseguire, nell’arco del decennio, risparmi finanziari per 3,5 miliardi di euro.
    Con la disposizione del comma 18 si è prevista la soppressione dell’Istituto di studi e analisi economica (ISAE), prefigurando il passaggio del relativo personale oltreché nei ruoli del Ministero dell’economia e delle finanze, anche presso gli enti ed istituzioni di ricerca per i profili di ricercatore e tecnologo, con contestuale passaggio delle relative risorse finanziarie e strumentali alle amministrazioni di rispettiva destinazione. La previsione volta a disporre il passaggio dei ricercatori e tecnologi agli enti di ricerca discende dalla circostanza che nel comparto Ministeri non sono rinvenibili figure equiparabili agli stessi mentre il loro passaggio presso altri enti di ricerca non presenta alcun profilo di criticità e non necessita di tabelle di equiparazione. È stata disposta, poi, unicamente l’immissione in ruolo del solo personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato mentre per i contratti di lavoro di altra natura si è prefigurato il subentro delle amministrazioni di destinazione nella titolarità dei medesimi rapporti, fino alla loro naturale scadenza. Infine, si è previsto che dalla soppressione dell’ISAE non devono conseguire oneri per la finanza pubblica.
    La disposizione di cui al comma 19 prevede la soppressione dell’Ente italiano montagna e la successione a titolo universale della Presidenza del Consiglio dei ministri con trasferimento delle risorse strumentali e di personale in servizio presso l’ente al Dipartimento per gli affari regionali della medesima Presidenza. Le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e l’individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso la Presidenza e, limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso gli enti e le istituzioni di ricerca, sono stabilite mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. È previsto, inoltre, l’inquadramento nei ruoli della Presidenza dei dipendenti a tempo indeterminato, sulla base di un’apposita tabella di corrispondenza. Conseguentemente, sarà necessario provvedere ad una rideterminazione delle dotazioni organiche di pertinenza delle amministrazioni interessate. Al pari di quanto previsto per l’ISAE, il trasferimento disposto non incide sul trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento. Inoltre, nel caso in cui il trattamento in questione risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L’attuazione della disposizione in parola non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
    Il comma 20 prevede la soppressione degli enti elencati all’allegato 2 ed il trasferimento sia delle funzioni esercitate sia del personale a tempo indeterminato attualmente in servizio presso gli enti in questione alle amministrazioni e agli enti corrispondentemente individuati, inquadrato sulla base di un’apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto del ministro interessato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Conseguentemente, sarà necessario provvedere ad una rideterminazione delle dotazioni organiche di pertinenza delle amministrazioni di destinazione. Il trasferimento disposto non incide sul trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento. Inoltre, nel caso in cui il trattamento in questione risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L’attuazione della disposizione in parola non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell’ambito del processo di razionalizzazione in esame, il comma 14 prevede l’afflusso delle dotazioni finanziarie e strumentali agli stati di previsione o ai bilanci delle amministrazioni alle quali sono trasferiti i relativi compiti ed attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico degli utenti dei servizi per le attività rese dai medesimi enti pubblici.
    In coerenza con le esigenze di continuità dell’azione amministrativa, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, l’attività facente capo agli enti interessati continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già utilizzati a tale scopo.
    La disposizione di cui al comma 21 dispone la soppressione dell’Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e l’assegnazione delle relative funzioni e risorse al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e agli enti e alle istituzioni di ricerca, mediante uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con cui sono stabilite, altresì, le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite ed individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, limitatamente al personale con profilo di ricercatore e tecnologo, presso gli enti le istituzioni di ricerca. È previsto, inoltre, l’inquadramento nei ruoli del Ministero dei dipendenti a tempo indeterminato, sulla base di un’apposita tabella approvata con decreto ministeriale di natura non regolamentare. Conseguentemente, sarà necessario provvedere ad una rideterminazione delle dotazioni organiche di pertinenza delle amministrazioni interessate. Il trasferimento disposto non incide sul trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento. Inoltre, nel caso in cui il trattamento in questione risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L’attuazione della disposizione in parola non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
    La disposizione del comma 22 è diretta a prevedere che la nomina dei componenti degli organi sociali della SACE S.p.A. siano effettuate dal Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con Ministero dello sviluppo economico.
    La disposizione di cui al comma 23, al fine di consentire la ricostituzione del Consiglio di amministrazione della Sogin Spa, e quindi il suo corretto funzionamento, è diretta all’abrogazione delle disposizioni che stabilivano:

        a) che con atto di indirizzo strategico del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’economia e delle finanze fossero ridefiniti i compiti e le funzioni della società Sogin Spa, prevedendo le modalità per disporre il conferimento di beni o rami di azienda della società Sogin Spa ad una o più società, partecipate dallo Stato in misura non inferiore al 20 per cento, operanti nel settore energetico;

        b) la nomina di un commissario e di due vicecommissari per la società Sogin Spa, mantenendo in capo ad essa in fase transitoria gli attuali compiti, dipendenze e fonti di finanziamento, da ridefinire al fine di assicurare una maggiore efficienza nel settore. Il consiglio di amministrazione della società Sogin Spa in carica alla data di entrata in vigore delle norme abrogate decadeva alla medesima data.

    Conseguentemente si prevede che la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione della citata Sogin Spa è effettuata dal Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico.

    La disposizione di cui al comma 24 prevede la riduzione del 50 per cento degli stanziamenti esistenti sui pertinenti capitoli di bilancio finalizzati al concorso dello Stato al finanziamento di enti, istituti, fondazioni e altri organismi, anche di diritto privato. Il parametro finanziario di riferimento è rappresentato dalle dotazioni previste per l’anno 2009. Parallelamente, per garantire un efficientamento della spesa a tale titolo sostenuta dalle amministrazioni, e consentire un utile riordino delle erogazioni finora sostenuta in tale settore, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, i singoli Ministri stabiliscono il riparto delle risorse così disponibili.
    Il comma 25 prevede la soppressione delle Commissioni mediche di verifica operanti nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze, ad eccezione di quelle presenti nei capoluoghi di regione e nelle Province a speciale autonomia, che subentrano nelle competenze delle Commissioni soppresse. Inoltre si prevede la possibilità che le predette Commissioni possano avvalersi, previa stipula di appositi protocolli di intesa, da stipulare tra il Ministero dell’economia e delle finanze e le regioni, a titolo gratuito delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa, delle strutture sanitarie del predetto Ministero operanti sul territorio. Si tratta quindi di una norma di razionalizzazione volta al miglioramento della funzionalità del sistema delle Commissioni mediche di verifica.
    I commi da 26 a 29 prevedono l’attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri delle funzioni di programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, con particolare riferimento alle aree depresse, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricompresse nelle politiche di sviluppo e coesione. A tal riguardo si prevede che la Presidenza si possa avvalere del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, del Ministero delle Sviluppo economico, con le strutture organizzative di livello dirigenziale generale competenti in materia di politica regionale unitaria comunitaria e nazionale. Si precisa inoltre che le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate restano nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
    La disposizione di cui al comma 30 tende a chiarire in via interpretativa che l’effetto soppressivo previsto dal secondo periodo dell’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, oltre a non riguardare gli enti già espressamente esclusi dal primo periodo del citato comma 1, come precisato con il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, non riguarda neanche quegli enti comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tale precisione interpretativa si rende necessaria anche per il fatto che il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa 19 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.17 del 22 gennaio 2009, tendente a confermare gli enti pubblici non economici ai sensi del citato articolo 26 del decreto-legge n.  112 del 2008, non ha carattere esclusivo, in quanto in esso non sono ricompresi quegli enti che a quella data, seppure risultanti istituiti per legge comunque non erano ancora operativi posto che la relativa dotazione organica non era ancora definita e per i quali quindi la mancata inclusione nel citato decreto non può certo comportare l’effetto della mancata conferma e quindi l’effetto soppressivo.
    Il comma 31 trasferisce la vigilanza sul Comitato nazionale permanente per il microcredito al Ministero per lo sviluppo economico.

    Art. 8. - (Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche). – Il comma 1, con riferimento al valore degli immobili utilizzati, riduce dal 3 per cento al 2 per cento il limite delle spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Tali limiti di spesa possono essere superati solo con l’autorizzazione dell’Amministrazione centrale vigilante o competente per materia, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. La disposizione precisa che sono esclusi dal campo di applicazione delle suddette limitazioni gli interventi obbligatori riconducibili al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, nonché a quelli relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

    Il comma 2 prevede che all’applicazione delle limitazioni sopra descritte nonché delle misure analoghe per il contenimento della spesa per locazioni passive, manutenzioni ed altri costi legati all’utilizzo degli immobili siano tenuti anche le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, nonché gli enti da questi vigilati, le aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Nell’ottica del massimo contenimento della spesa per locazioni passive, la disposizione prevede che gli obblighi di comunicazione all’Agenzia del demanio, relativa alla previsione triennale del fabbisogno di spazio allocativo e delle superfici da esse occupate non più necessarie, si applichino a tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Inoltre si prevede al comma 3 che, nell’ambito dei piani di razionalizzazione degli spazi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni sopra specificati, se l’amministrazione utilizzatrice, per motivi ad essa imputabili, non rilascia gli immobili utilizzati entro il termine stabilito dalla comunicazione dell’Agenzia del demanio, il Ministero dell’economia e finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, provvede ad effettuare una riduzione lineare degli stanziamenti di spesa dell’amministrazione stessa pari all’8 per cento del valore di mercato dell’immobile rapportato al periodo di maggior permanenza.
    Il comma 4 prevede la possibilità che le risorse finanziarie degli enti di previdenza, ad esclusione di quelle per gli investimenti in Abruzzo, sono destinate all’acquisto di immobili adibiti ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni dell’Agenzia del demanio che, inoltre, esprime un apposito parere in merito ai singoli contratti di locazione da porre in essere o da rinnovare.
    Il comma 5 stabilisce i criteri per ottimizzare la spesa per consumi intermedi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Nello specifico si prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze, fornisca criteri ed indicazioni di riferimento per l’efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalle Amministrazioni stesse nonché i dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. Infatti le Amministrazioni devono comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base di schemi nonché di modalità di trasmissione stabilite con successiva circolare del Ministro dell’economia e delle finanze, dati ed informazioni sulle voci di spesa per consumi intermedi. L’obiettivo che la disposizione tende a perseguire è quello di pervenire alla elaborazione, da parte delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, di piani di razionalizzazione che consentano di ridurre la spesa annua per consumi intermedi del 3 per cento nel 2012 e del 5 per cento a decorrere dal 2013 rispetto alla spesa del 2009. In tale contesto di efficientamento della spesa per consumi intermedi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, si prevede che la Consip S.p.A. fornisca il necessario supporto all’iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori dei Nuclei di analisi e valutazione della spesa, previsti dalla legge n.  196 del 2009.
    I commi da 6 a 8 prevedono che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa stipulare con gli enti previdenziali e assistenziali vigilati apposite convenzioni per la razionalizzazione degli immobili strumentali e la realizzazione dei poli logistici integrati. A tal fine, sono riconosciuti canoni e oneri agevolati, in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche e funzionali. Per la realizzazione dei poli logistici integrati è prevista l’utilizzazione di sedi uniche e la riduzione del 40 per cento dell’indice di occupazione pro capite in uso alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto. Il comma 8 specifica la natura strumentale degli immobili acquistati e adibiti a sede dei poli logistici integrati. Sono previste forme di investimento dirette e indirette per l’integrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali degli enti previdenziali e assistenziali. In caso di alienazione di immobili strumentali, gli enti in parola possono utilizzare i corrispettivi per l’acquisto di immobili da destinare a sede dei poli logistici integrati e le somme residue sono riversate alla Tesoreria dello Stato. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, approva i piani relativi agli investimenti in questione e i criteri di definizione degli oneri di locazione e di riparto dei costi di funzionamento dei poli logistici integrati.
    Il comma 9 prevede che gli enti di previdenza, entro il 31 dicembre 2010, debbano procedere alla ricognizione degli immobili di loro proprietà, con specifica indicazione degli immobili strumentali e di quelli in godimento a terzi, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
    È previsto al comma 10 che la possibilità di adottare provvedimenti motivati con cui dichiarare le opere, servizi e forniture da considerarsi «segreti», oppure eseguibili con speciali misure di sicurezza, sia estesa ai dirigenti generali, al fine di rafforzare la separazione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa.
    Con il comma 11 si prevede la riassegnazione delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell’ambito delle operazioni internazionali di pace, al Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine, non si applicano i limiti previsti all’ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate previste per le amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
    Il comma 12 prevede il differimento, per le pubbliche amministrazioni, dell’applicazione delle disposizioni in materia di valutazione dei rischi, con riferimento alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
    La disposizione di cui al comma 13 blocca anche per il triennio 2011-2012-2013 i trattamenti economici accessori periodicamente rivalutabili in relazione al costo della vita negli importi vigenti nell’anno 1992 (indennità bilinguismo magistrati, compensi commissioni esaminatrici di concorso, eccetera) nonché nelle misure erogate nell’anno 1996 le indennità collegate al trattamento economico di missione e di trasferimento.
    In carenza di tale proroga gli importi degli anzidetti emolumenti verrebbero a subire un incremento tendenziale non inferiore, rispettivamente, al 56 ed al 32 per cento circa, pari alla sommatoria dei tassi d’inflazione relativi ai periodi di vigenza del blocco. Parimenti il predetto blocco viene confermato per i compensi, indennità e rimborsi erogati dalle pubbliche amministrazioni agli estranei per l’espletamento di particolari incarichi e per l’esercizio di particolari funzioni (giudici popolari, giudice di pace, compensi a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, eccetera); in mancanza i trattamenti stessi subirebbero un incremento non inferiore al 15 per cento. Conseguentemente si dispone che a decorrere dall’anno 2014 gli importi delle predette indennità e i compensi possono essere aggiornati, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni istitutive, con riferimento alle variazioni del costo della vita intervenute rispetto all’anno 2013, sempre nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili in base alla legislazione vigente nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
    La disposizione del comma 14, in relazione a quanto previsto dall’articolo 9, comma 17, circa il blocco della tornata contrattuale relativa al triennio 2010-2012, destina le economie di cui all’articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al settore scolastico; infatti, il comma 9 del citato articolo 64 destinava specificatamente i predetti risparmi all’incremento delle risorse contrattuali stanziate per la valorizzazione e lo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola, a decorrere dall’anno 2010.

Capo III – Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, invalidità e previdenza

    Art. 9. - (Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico). – Il comma 1 si colloca nell’ambito delle misure dirette al contenimento della spesa per redditi da lavoro dipendente delle amministrazioni pubbliche, così come identificate – ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n.  196 del 2009 – dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT). La disposizione stabilisce che per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsto dai rispettivi ordinamenti, non possa superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell’anno 2010, fatti salvi gli incrementi che si realizzano per effetto dell’entrata a regime della misura dell’indennità di vacanza contrattuale.

    La disposizione del comma 2 si colloca nell’ambito degli interventi tesi a ridurre la spesa per redditi da lavoro dei dipendenti pubblici, in considerazione dell’eccezionalità della situazione economica internazionale ed al fine di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea. Al primo periodo, per i dipendenti pubblici facenti capo alle amministrazioni individuate dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n.  196 del 2009, il cui trattamento economico complessivo – così come previsto dai rispettivi ordinamenti – è superiore a 90.000 euro annui lordi, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, vengono disposte, per la parte eccedente i 90.000 euro lordi annui, le seguenti riduzioni:

        –  5 per cento per la parte superiore i 90.000 euro e fino a 150.000 euro annui lordi;

        –  10 per cento per la parte eccedente i 150.000 euro annui lordi.

    Al terzo periodo si precisa che tali riduzioni non operano ai fini previdenziali.

    Finalità equitative ha la disposizione relativa ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, considerato che per i responsabili degli uffici di diretta collaborazione i trattamenti economici accessori sono equiparati a quelli del personale dei ruoli del Ministero. Infatti, per tale personale, nel corso degli anni, i trattamenti economici accessori sono stati oggetto di numerose misure di contenimento (articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n.  266, e articolo 67, commi 2, 3 e 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). Inoltre, ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il trattamento economico accessorio del personale dei Ministeri è strettamente correlato a sistemi di valutazione della performance che non si applica ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione. Pertanto, la norma è rivolta ad un riallineamento della relativa spesa.
    Al comma 3 si prevede l’invarianza del trattamento economico complessivo spettante ai titolari degli incarichi dirigenziali di livello generale, prevedendo che non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell’importo derivante dall’espletamento di incarichi aggiuntivi.
    Nell’ambito delle misure di contenimento della spesa pubblica, l’ipotesi normativa recata dal primo periodo del comma 4 prevede che i rinnovi contrattuali relativi al personale delle pubbliche amministrazioni, per il biennio 2008-2009, non possano prevedere miglioramenti economici per il medesimo biennio superiori al 3,2 per cento. In tale quadro, al secondo periodo, è stato altresì previsto, allo scopo di allineare i miglioramenti economici del biennio in questione relativi al personale dei diversi comparti del pubblico impiego, un intervento volto a rendere inefficaci le clausole contenute in contratti già stipulati non in linea con il predetto limite di incremento retributivo. Quest’ultima previsione trova applicazione esclusivamente nei confronti del personale del comparto regioni ed enti locali (personale non dirigente) e di quello degli enti del Servizio sanitario nazionale (personale dirigente e non). Infine, l’ultimo periodo prevede che il predetto limite del 3,2 per cento, quale miglioramento economico per il biennio 2008-2009, non trova applicazione per il personale delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco.
    Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 12 sono volte alla definizione di nuovi limiti alle facoltà assunzionali delle amministrazioni dello Stato (ad esclusione dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Università), comprese le Agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici e degli enti di ricerca. In particolare, viene previsto che per il triennio 2011-2013, dette amministrazioni ed enti possano procedere ad assunzioni entro il limite del 20 per cento del personale cessato nell’anno precedente. Per il 2014, detto limite è fissato nella misura del 50 per cento e, a decorrere dall’anno 2015, al fine di rendere strutturali le economie conseguite, viene prevista la sola possibilità di reintegro del turn over. I limiti suddetti vengono riferiti sia alla spesa consentita per le assunzioni, sia – con l’esclusione degli enti di ricerca – al numero di unità assumibili. Con riferimento ai Corpi di polizia ed ai Vigili del fuoco, viene confermata la possibilità di procedere ad assunzioni di personale entro il limite delle cessazioni dell’anno precedente. Per le Università resta in vigore quanto previsto dall’articolo 66, comma 13, del decreto-legge n.  112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  133 del 2008.
    Al fine di non penalizzare gli enti di piccole dimensioni, viene infine prevista la possibilità di cumulare quote di assunzioni inferiori all’unità che altrimenti, relativamente ai singoli anni, non consentirebbero di procedere ad alcuna assunzione.
    La norma del comma 15 assicura per l’anno scolastico 2010-2011 un contingente di docenti di sostegno pari a quello in servizio nell’organico di fatto dell’a.s. 2009-2010. La disposizione, che rafforza il principio del ricorso alle nomine di docenti di sostegno in deroga alle dotazioni organiche assegnate solo nei casi di particolare gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1993, n. 104, è finalizzata al contenimento del contingente complessivo di docenti di sostegno da nominare annualmente e, pertanto, è funzionale al conseguimento degli obiettivi finanziari previsti dall’articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
    La disposizione di cui al comma 16 è diretta a ridurre la capacità di spesa del settore sanitario, mediante la riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale di 418 milioni di euro per l’anno 2011 e di 1.132 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012. Ciò in funzione dei risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dai commi 17 e 24 (che estende al personale convenzionato le disposizioni relative al personale dipendente) relativi al personale dipendente e convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
    Commi da 17 a 22: in considerazione della particolare gravità della situazione economica e finanziaria internazionale e delle ripercussioni sull’economia nazionale, la norma sospende – senza possibilità di recupero — le procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012, facendo salva la sola erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale. È disposta, inoltre, la disapplicazione, per gli anni 2011, 2012 e 2013, dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all’arto 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Infine, è stabilita la rideterminazione – complessivamente in riduzione – delle risorse previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, ai fini dei rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012, in modo tale da:

        – riportarle agli importi corrispondenti alla misura di regime dell’indennità di vacanza contrattuale che si determina a partire dal mese di luglio 2010;

        – tenere conto della predetta disapplicazione dei meccanismi di adeguamento automatico.

    La rideterminazione delle risorse utilizza una base informativa aggiornata per alcuni dati stipendi ali di riferimento, nonché per la definizione della percentuale di incremento per l’anno 2010 per il personale con adeguamento automatico della retribuzione, comunicata dall’ISTAT nel mese di marzo 2010.

    È disposta la sospensione, senza possibilità di recupero, delle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012, fatta salva l’erogazione nelle misure previste dell’indennità di vacanza contrattuale. Vengono rideterminate per l’anno 2011 e a decorrere dall’anno 2012 le risorse previste per il personale statale ai fini dei rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012 dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, articolo 2, commi 13 e 14. Le predette risorse sono riportate agli importi corrispondenti alla misura di regime dell’indennità di vacanza contrattuale che si determina a partire dal mese di luglio 2010, tenendo conto della base informativa aggiornata e del blocco degli incrementi retributivi per il personale con adeguamento automatico della retribuzione.
    Inoltre si precisa che le risorse rideterminate comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni (per contributi previdenziali ed IRAP).
    Si prevede che le amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale rideterminino anch’esse le risorse per il rinnovo contrattuale del triennio 2010-2012 per l’anno 2011 e a decorrere dall’anno 2012 nelle misure corrispondenti a quelle stabilite per il personale statale contrattualizzato.
    In considerazione della particolare gravità della situazione economica e finanziaria internazionale e delle ripercussioni sull’economia nazionale, la norma dispone la disapplicazione, per gli anni 2011, 2012 e 2013, dei meccanismi di adeguamento retributivo e degli automatismi stipendiali per classi e scatti per il personale non contrattualizzato di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
    Inoltre, le progressioni di carriera comunque denominate, eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013, sono fatte salve per i soli aspetti giuridici.
    In tale contesto si dispone per tutte le categorie di personale non contrattualizzato di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (magistrati, professori e ricercatori universitari, dirigenti dei Corpi di polizia e delle Forze armate):
        – il blocco degli incrementi retributivi a titolo di adeguamento automatico per gli anni 2011, 2012 e 2013;
        – che il triennio 2011-2013 non sia utile ai fini della maturazione degli automatismi stipendiali (classi e scatti) correlati all’anzianità di servizio;
        – che le progressioni di carriera comunque denominate disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto per i predetti anni ai soli fini giuridici.

    All’interno di tale contesto, poi, si prevede, in merito agli istituti di cui sopra, disposizioni specifiche per il solo personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n.  27, (magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, militare e avvocati e procuratori dello Stato). In particolare:
        – conferma, in primo luogo, che per gli anni 2011, 2012 e 2013 non saranno erogati, senza possibilità di recupero, né acconti né conguaglio relativamente agli adeguamenti retributivi previsti dall’articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Al fine di evitare, però, che il meccanismo di computo triennale possa comportare un trascinamento degli effetti di blocco retributivo oltre il triennio 2011-2013, prevede il criterio – di valenza programmatica – con il quale operare i suddetti adeguamenti retributivi per gli anni 2014 e 2015, stabilendo che per l’anno 2014 compete, a titolo di acconto, lo stesso incremento retributivo riconosciuto per l’anno 2010 (+ 3,04 per cento). Inoltre, fermo restando il meccanismo di definizione dell’adeguamento retributivo come previsto dal suddetto articolo 24, la norma prevede che nel 2015 il beneficio spettante a titolo di conguaglio per l’intero triennio 2013-2015, venga calcolato sulla base degli incrementi medi percepiti dal restante pubblico impiego negli anni 2009-2010 e 2014. Il conguaglio dovrà tenere conto (con contestuale riassorbimento) di quanto corrisposto a titolo di acconto negli anni 2010 e 2014;

        – si prevede, altresì, che la maturazione degli automatismi stipendiali (per classi e scatti) è differita di tre anni a partire dal 1º gennaio 2011 con successiva attribuzione del valore economico che si sarebbe maturato nel corso del triennio, senza dar luogo a competenze arretrate. Il periodo di differimento concorre alla maturazione degli automatismi stipendiali spettanti dal 1º gennaio 2014.

    Il comma 23, in materia di blocco degli automatismi stipendiali al personale del comparto Scuola, stabilisce che, per il personale docente nonché per quello amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione degli incrementi economici previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali per effetto dei passaggi tra posizioni stipendiali.

    Per il predetto personale è contrattualmente definita una struttura stipendiale suddivisa in sette posizioni economiche della durata media di circa sei anni, distinte per ciascun profilo professionale; con l’esclusione degli anni 2010, 2011 e 2012 dal computo dell’anzianità utile per i relativi passaggi stipendiali, si determinerebbero nell’arco di 37 anni, a decorrere dall’anno 2011, economie di spesa conseguenti allo slittamento di tre anni, per tutto il personale in servizio nel triennio 2010-2012, degli incrementi economici relativi ai passaggi nelle classi stipendiali successive.
    L’intervento normativo proposto con il comma 25 stabilisce che non costituiscono eccedenze, in deroga a quanto previsto dall’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all’esito delle riduzioni previste dall’articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
    Tali unità di personale restano temporaneamente in posizione soprannumeraria, con successivo riassorbimento all’atto delle cessazioni, a qualunque titolo, nell’ambito della corrispondente area o qualifica dirigenziale.
    Ai fini della neutralità finanziaria viene, altresì, previsto che in relazione alla presenza di posizioni soprannumerarie in un’area, viene reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario in aree della stessa amministrazione che presentino vacanze di orgamco.
    Con una specifica previsione viene previsto a decorrere dal 1º gennaio 2011 il transito presso le amministrazioni interessate, anche in soprannumero, del personale già appartenente all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato distaccato presso l’Ente tabacchi italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283. Viene prevista la possibilità di attribuire agli interessati un assegno personale riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento economico spettante nell’ente di destinazione.
    Il comma 26 consente, in alternativa a quanto previsto dal comma precedente, la ricollocazione del predetto personale in soprannumero presso uffici di altre amministrazioni pubbliche che presentino carenze di organico, mediante accordi di mobilità, anche intercompartimentale, da stipularsi tra le amministrazioni interessate.
    Infine, il comma 27 prevede che fino al completo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie, alle amministrazioni interessate è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale, a qualunque titolo e con qualsiasi contratto, nelle aree che presentino soprannumeri e in relazione ai posti resi indisponibili nelle altre aree delle stessa amministrazione.
    L’intervento normativo proposto al comma 28 è finalizzato a conseguire la riduzione del 50 per cento della spesa per il personale non di ruolo sostenuta nell’anno 2009, mediante il contenimento dell’utilizzo delle forme contrattuali flessibili di assunzione previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato, di cui si possono avvalere le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.
    Al riguardo, si evidenzia che il citato articolo 36, così come modificato dall’articolo 49 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dispone che le pubbliche amministrazioni per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e solamente in via residuale e per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali possono avvalersi di forme di lavoro contrattuali flessibili.
    In tale ambito, l’intervento normativo di riduzione della spesa in esame comprende anche le nuove forme flessibili previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, (quali i contratti di formazione lavoro, gli altri rapporti formativi, i contratti di somministrazione lavoro ed il lavoro accessorio), la cui possibilità di utilizzo nel settore pubblico è stata introdotta dal citato articolo 49 del decreto-legge n. 112 del 2008.
    Il comma 29 prevede che le società non quotate controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo.
    Il comma 30 prevede che i provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia produrranno i loro effetti dal 1º gennaio 2011.
    La disposizione del comma 31 è volta ad equiparare i trattenimenti in servizio, disciplinati dall’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, così come modificato dal comma 7 dell’articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008, a nuove assunzioni, ai fini dell’utilizzo delle facoltà assunzionali disciplinate dalle norme limitative del turn over. Conseguentemente, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto, le amministrazioni che autorizzano trattenimenti in servizio, fatti salvi i provvedimenti già disposti con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2010, dovranno scontare il relativo trattamento retributivo dalle risorse destinabili a nuove assunzioni sulla base delle cessazioni avvenute nell’anno precedente. La disposizione rende inefficaci i provvedimenti relativi ai trattenimenti in servizio disposti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e aventi decorrenza successiva al 1º gennaio 2011.
    La disposizione di cui al comma 32 prevede che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, le amministrazioni pubbliche che non intendano confermare l’incarico conferito al dirigente, anche in assenza di una valutazione negativa, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. In tale ottica, la previsione determina altresì la disapplicazione di eventuali disposizioni normative e contrattuali diverse. Al riguardo, si evidenzia che la disposizione interviene sulla materia della tutela contrattuale in caso di revoca degli incarichi dirigenziali in linea con le conclusioni espresse dalla Corte dei conti che, con la delibera n. 6/2009/G del 27 marzo 2009, all’esito dell’indagine sull’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 62 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area I della dirigenza, ha auspicato l’abrogazione di tale disposizione e delle analoghe previsioni in materia.
    La disposizione del comma 33 destina una quota pari al 10 per cento delle risorse derivanti dall’applicazione dell’articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.  79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.  140, e successive modificazioni, per il 50 per cento al fondo di assistenza per i finanzieri, di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265, e per il restante 50 per cento al fondo di previdenza per il personale del Ministero dell’economia e delle finanze. La destinazione di tali risorse si rende necessaria al fine di assicurare una quota delle disponibilità derivanti dal citato comma 165 a favore del fondo di assistenza per i finanzieri, atteso che l’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, già ne prevedeva la destinazione. La disposizione prevede, altresì, l’iscrizione a decorrere dal 1º gennaio 2010, anche degli altri dipendenti civili dell’Amministrazione economico-finanziaria al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze. Ciò al fine di non creare disparità di trattamento tra il personale del Ministero dell’economia e delle finanze nonché tensioni interne incidendo negativamente nei rapporti con le organizzazioni sindacali a seguito dell’unificazione del ruolo dei dipendenti del Ministero medesimo, attuato con l’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, a norma dell’articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296». Inoltre, la disposizione potrebbe prevenire possibili contenziosi nei riguardi del personale «ex Tesoro» con conseguente aggravio di spese qualora l’Amministrazione risultasse soccombente, atteso che sentenze negative per l’Amministrazione sono già state emesse da parte di alcuni tribunali.
    Il comma 34 intende limitare la spesa per la corresponsione dell’indennità di impiego operativo per reparti di campagna nella misura del 70 per cento di quello già determinato per l’anno 2008 con apposito provvedimento del Ministero della difesa e del Ministero dell’economia e delle finanze. Tale intervento si è reso necessario a seguito di numerosi interventi normativi che hanno previsto la soppressione di determinati enti della Difesa e considerata anche la necessità di collegare l’indennità all’effettivo impiego del personale all’attività in questione. Ciò in conformità all’attuale orientamento di razionalizzazione del trattamento economico accessorio.
    Comma 35: l’articolo 10, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78, ha previsto per il personale militare che svolge funzioni e responsabilità corrispondenti di comando di singole unità navali o gruppi di navi, una speciale indennità. Tale indennità è stata estesa in virtù dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, anche alle Forze di polizia, ad ordinamento civile e militare, impiegate nelle medesime condizioni operative previa individuazione dei titolari delle predette funzioni, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 52, con provvedimento delle singole Amministrazioni di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. L’attuale formulazione dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica citato non ha consentito, a tutt’oggi, l’individuazione dei titolari in quanto risultano insufficienti le risorse stanziate a tale scopo. Pertanto, si ritiene necessario l’intervento normativo al fine di chiarire, anche in conformità a quanto previsto dall’articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, che l’individuazione dei destinatari di tale indennità va ricompresa nell’ambito delle risorse stanziate a tale scopo come riportate nella relazione tecnica al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164. Tale chiarimento si rende, altresì, necessario soprattutto in riferimento al periodo dal 2002 ad oggi al fine di superare il contenzioso venutosi a formare in materia per il quale risultano già emesse alcune sentenze sfavorevoli all’Amministrazione con conseguenti riflessi onerosi.
    Comma 36: considerato che la determinazione delle facoltà assunzionali è basata sul turn over e che gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, sulla base di un’interpretazione restrittiva della normativa, non potrebbero procedere a nuove assunzioni con conseguente vanificazione della legge istitutiva, nella disposizione viene specificato che gli stessi, limitatamente ad un quinquennio decorrente dall’istituzione, possono procedere a nuove assunzioni nel limite del 50 per cento delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e nel limite complessivo del 60 per cento della dotazione organica. A tal fine viene previsto che i predetti enti predispongano piani annuali di assunzioni da sottoporre all’approvazione dell’Amministrazione vigilante d’intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell’economia e finanze.

    Art. 10. - (Riduzione della spesa in materia di invalidità). – La disposizione di cui al comma 1 prevede l’elevazione dell’attuale limite percentuale del 74 per cento per accedere al beneficio economico dell’assegno mensile di invalidità civile, alla misura pari o superiore all’85 per cento con riferimento alle nuove domande a partire dal 1º giugno 2010.

    Il comma 2 prevede l’estensione agli ambiti dell’invalidità gestita dall’INPS dei princìpi che disciplinano l’istituto della rettifica in ambito INAIL. Infatti, nella normativa assistenziale relativa all’invalidità civile, alla cecità, alla sordità, all’handicap e alla disabilità nonché in quella dell’assicurazione generale obbligatoria per la vecchiaia, l’invalidità ed i superstiti, gestite dall’INPS, è disciplinata la sola fattispecie relativa agli accertamenti di revisione. L’estensione del meccanismo della rettifica anche alle invalidità gestite dall’INPS consentirà di svolgere in maniera più efficace le attività di verifica.
    Il comma 3 prevede, fermo restando quanto previsto in materia dal codice penale, l’estensione delle disposizioni in tema di false attestazioni o certificazioni alla fattispecie degli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap, cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, successivamente revocati per accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari.
    La disposizione di cui al comma 4 è diretta a prorogare e potenziare il programma di verifiche aggiuntive all’attività ordinaria di controllo già stabilito per l’anno 2010 nel numero di 100.000, prevedendo 200.000 verifiche aggiuntive annue per gli anni 2011 e 2012.
    Le disposizioni del comma 5 ridefiniscono la procedura relativa all’individuazione dell’alunno in situazione di handicap, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 3, 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
    L’intervento, nel definire puntualmente i presupposti e le fasi procedurali per il riconoscimento della situazione di handicap, in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa, rende più rigorosa la procedura per il riconoscimento dell’alunno disabile avente diritto al docente di sostegno.

    Art. 11. - (Controllo della spesa sanitaria). – La disposizione di cui al comma 1 è diretta a garantire che nelle regioni sottoposte ai piani di rientro alla data del 31 dicembre 2009 che non abbiano completato, entro il medesimo termine, gli interventi strutturali di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del servizio sanitario previsti, pur avendo garantito l’equilibrio di bilancio, vengano portati a compimento detti interventi. Il completamento di tali interventi strutturali è necessario al fine di garantire da un lato in modo stabile e persistente gli equilibri di bilancio e dall’altro il definitivo riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per un pieno governo del sistema sanitario. A detto completamento degli interventi strutturali è correlata la definitiva attribuzione delle risorse finanziarie già previste dalla vigente legislazione – e condizionate al pieno raggiungimento degli obiettivi – in mancanza delle quali vengono rideterminati i risultati degli esercizi a cui dette risorse si riferiscono.

    Le disposizioni di cui al comma 2 prevedono, per le regioni sottoposte ai piani di rientro, un’operazione di riorganizzazione complessiva del sistema dei pagamenti e di smaltimento dei debiti, accertati attraverso una procedura ricognitiva da concludere entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Allo scopo di non compromettere, rallentare o addirittura impedire detta operazione per l’interferenza delle procedure esecutive, la norma prevede, fino al 31 dicembre 2010, una sospensione delle stesse nei confronti degli enti del servizio sanitario regionale delle medesime regioni sottoposte ai Piani di rientro e commissariate.
    La disposizione di cui al comma 4, nel confermare le procedure informatizzate di monitoraggio e le correlate sanzioni in caso di inadempienza regionale, previste dalla vigente legislazione in materia di acquisto di beni e servizi, prevede che per gli acquisti realizzati al di fuori delle convenzioni e per importi superiori a quelli di riferimento le aziende sanitarie ed ospedaliere producano una specifica e motivata relazione da sottoporre agli organi di controllo e revisione aziendali.
    Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 12 sono dirette a realizzare un contenimento della spesa farmaceutica, mediante lo spostamento di un volume di spesa pari a 600 milioni di euro annui dall’aggregato della spesa farmaceutica ospedaliera (di cui sono integralmente responsabili le regioni con conseguente onere a loro carico), a quello della spesa territoriale, che prevede, viceversa, meccanismi automatici di recupero dello scostamento, con responsabilizzazione anche delle imprese farmaceutiche. La norma riguarda farmaci che, sebbene collocati attualmente nell’area di spesa ospedaliera, in effetti sono somministrati ai pazienti a domicilio ovvero in regime ambulatoriale. La predetta riallocazione della spesa determina:

        a) una riduzione della spesa farmaceutica ospedaliera per un importo di 600 milioni di euro;

        b) un incremento della spesa farmaceutica territoriale di 600 milioni di euro. Tuttavia detta eccedenza di spesa, fermo restando il vigente tetto del 13,3 per cento, è recuperata dalle regioni tramite:

            – gli attuali meccanismi automatici a carico delle aziende farmaceutiche (pay-back) e della filiera distributiva;

            – le ulteriori misure di cui ai commi 6, 7, lettera b), e 9. Trattasi di disposizioni che comportano rilevanti economie di spesa farmaceutica e pertanto sono idonee a ridurre l’importo del pay-back, fino a consentire alle regioni, se attuate pienamente, di portare la spesa farmaceutica territoriale anche al di sotto del livello del tetto.

    Nel dettaglio delle norme:
        – comma 6: la disposizione, nel rideterminare le quote di spettanza dei grossisti e dei farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di classe a), prevede che il Servizio sanitario nazionale (SSN) nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattenga ad ulteriore titolo di sconto, rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa, una quota pari al 3,65 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto IVA;

        – comma 7, lettera a): con questa disposizione si provvede a ricollocare nell’ambito dell’assistenza farmaceutica territoriale una parte dei farmaci fino ad oggi erogati nell’ambito dell’assistenza farmaceutica ospedaliera pari a 600 milioni di euro;
        – comma 7, lettera b): la norma consente il dispiegarsi dei primi positivi effetti dell’attività di monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva dei farmaci da parte dei medici del SSN, resa possibile dalla disponibilità dei dati del Sistema tessera sanitaria. Viene previsto che l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) predisponga tabelle di raffronto tra la spesa farmaceutica territoriale delle singole regioni, in modo da poter fissare soglie di appropriatezza prescrittiva basate sul comportamento prescrittivo registrato nelle regioni con il miglior risultato. I dati già emersi dal Sistema tessera sanitaria documentano come per alcune categorie di farmaci (ad esempio statine, sartani e inibitori della pompa protonica) il margine di economie conseguibili con una maggiore appropriatezza prescrittiva sia molto cospicuo, tanto da far stimare in almeno 600 milioni di euro le relative minori spese conseguibili su base annua;
        – comma 8: la disposizione, al fine di potenziare gli strumenti di gestione dei servizi sanitari regionali e risolvere eventuali inefficienze della logistica del farmaco, prevede che con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, si approvino linee guida per incrementare l’efficienza delle aziende sanitarie nelle attività di acquisizione, immagazzinamento e distribuzione interna dei medicinali acquistati direttamente, anche attraverso il coinvolgimento dei grossisti;
        – comma 9: la disposizione prevede che a decorrere dall’anno 2011 l’erogabilità a carico del SSN in fascia A dei medicinali equivalenti di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, non sia più prevista per tutti i medicinali registrati, bensì solo per un numero limitato di specialità medicinali non superiore a quattro, individuate con procedura selettiva ad evidenza pubblica dall’Agenzia italiana del farmaco, in base al criterio del minor costo a parità di dosaggio, forma farmaceutica ed unità posologiche per confezione (la limitazione non si applica ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto). In particolare si dispone che il prezzo rimborsato dal SSN sia pari a quello della specialità medicinale con prezzo più basso, ferma restando la possibilità della dispensazione delle altre specialità medicinali individuate dall’Agenzia italiana del farmaco come erogabili a carico del SSN, previa corresponsione da parte dell’assistito della differenza di prezzo rispetto al prezzo più basso, nel rispetto della normativa vigente in materia di erogazione dei farmaci equivalenti;
        – comma 10: la disposizione ha carattere transitorio, fino all’entrata in vigore della disposizione di cui al comma 9. Si prevede che, analogamente a quanto già sperimentato nel 2009 per contrastare il cosiddetto fenomeno degli extrasconti, il prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, sia ridotto del 12,5 per cento a decorrere dallo giugno 2010 e fino al 31 dicembre 2010. Si prevede che la riduzione non si applichi ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, né ai medicinali il cui prezzo sia stato negoziato successivamente al 30 settembre 2008, né a quelli per i quali il prezzo attualmente in vigore sia pari a quello vigente al 31 dicembre 2009;
        – comma 11: la norma, tenuto conto delle disposizioni introdotte dal presente articolo sotto il profilo finanziario, è diretta ad incrementare le attività dell’AIFA in materia di controlli di qualità.

    Le disposizioni recate dal comma 13 sono dirette a prevedere un’interpretazione autentica dell’articolo 2, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, stabilendo espressamente la non rivalutabilità della somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale che integra l’indennizzo. La legge n. 210 del 1992 prevede, infatti, all’articolo 2, comma 2, che l’indennizzo spettante ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, o a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, sia integrato da una somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato. Tale somma non è oggetto espressamente di rivalutazione, a differenza dell’indennizzo propriamente detto che, secondo l’articolo 2, comma 1, della medesima legge è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.

    Con la recentissima sentenza n.  21703 del 13 ottobre 2009, la Corte di cassazione, sezione lavoro, ha radicalmente mutato un precedente orientamento, statuendo che il primo canone di interpretazione della norma è quello letterale e che la legge n. 210 del 1992, all’articolo 2 non disciplina l’indennizzo in questione nella sua globalità, ma lo divide in due parti, regolate in due distinti commi, prevedendo letteralmente la rivalutazione annuale soltanto per la prima parte.
    La disposizione in oggetto pertanto è diretta a recepire normativamente l’ultimo orientamento giurisprudenziaIe.
    Infine, le disposizioni recate dal comma 14 stabiliscono che, fermi restando gli effetti esplicati da sentenze passate in giudicato per i periodi da esse definiti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessi l’efficacia di provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al comma 13, in forza di un titolo esecutivo. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
    Le disposizioni del comma 15 prevedono che, nelle more della predisposizione dei decreti attuativi del comma 13 dell’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326, e successive modificazioni, (Progetto tessera sanitaria) concernenti le modalità di assorbimento della tessera sanitaria nella carta di identità elettronica o nella carta nazionale dei servizi, ai fini dell’evoluzione della Tessera sanitaria (TS) verso la Tessera sanitaria-carta nazionale dei servizi (TS-CNS), in occasione del rinnovo delle tessere in scadenza il Ministero dell’economia e delle finanze curi la generazione e la progressiva consegna della TS-CNS, avente le caratteristiche tecniche di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 19 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  95 del 24 arprile 2006. A tal fine è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011.
    Con la disposizione di cui al comma 16 si prevede che, nelle more dell’adozione dei decreti previsti dall’articolo 50, comma 5-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applichino le modalità tecniche operative di cui all’allegato 1 del decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  65 del 19 marzo 2010. Ciò permette di favorire l’avvio della diffusione della procedura telematica di trasmissione delle ricette mediche.

    Art. 12. - (Interventi in materia previdenziale). – Il comma 1 modifica il regime delle decorrenze per il pensionamento di vecchiaia ordinario. Il comma 2 prevede un nuovo regime per le decorrenze del pensionamento anticipato.

    In particolare, si prevede:

        – il diritto alla decorrenza del trattamento decorsi dodici mesi dalla maturazione dei requisiti previsti, per i lavoratori dipendenti;

        – il diritto alla decorrenza del trattamento decorsi diciotto mesi dalla maturazione dei requisiti previsti, per i lavoratori autonomi.

    Le disposizioni si applicano ai lavoratori che maturano i requisiti minimi per l’accesso al pensionamento a decorrere dall’anno 2011.

    Il comma 3 è diretto ad armonizzare le decorrenze delle pensioni dei lavoratori che accedono alla totalizzazione dei periodi assicurativi, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2006, n. 42, al nuovo regime delle decorrenze. In particolare, si prevede che i predetti lavoratori accedano al pensionamento con le medesime decorrenze previste, nel sistema generale, per i lavoratori autonomi. Inoltre, si prevede che, in caso di pensione ai superstiti, la pensione decorra dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa; in caso di pensione di inabilità, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione.
    Il comma 4 prevede che le disposizioni previgenti in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici continuino ad applicarsi nei casi di lavoratori che avevano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010, e dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età. Il comma 5 prevede la deroga alla nuova disciplina delle decorrenze, nel limite di 10.000 soggetti beneficiari, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, di mobilità lunga ovvero percettori di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
    Il comma 6 è relativo alle modalità di attuazione delle deroghe di cui al comma 5, affidando all’INPS l’attività di monitoraggio delle domande di pensionamento.
    Il comma 7 prevede che, a titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici, il trattamento di fine servizio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sia riconosciuto in un unico importo annuale se il suo ammontare complessivo non è superiore a 90.000 euro; in due importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione è compreso tra 90.000 e 150.000 euro; in tre importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro. In tal caso il primo e il secondo importo sono pari rispettivamente a 90.000 e 60.000 euro e il terzo importo annuale è pari all’ammontare residuo. Il comma 8 prevede la conferma di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di posticipo della determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento del primo importo annuale, con conseguente riconoscimento del secondo importo annuale e, ove previsto, del terzo importo annuale, rispettivamente dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo annuale.
    Il comma 9 prevede che la nuova disciplina non trovi applicazione per le prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo, entro la data del 30 novembre 2010, per raggiungimento dei limiti di età, nonché per le prestazioni derivanti dalle domande di cessazione dall’impiego presentate e accolte alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che la cessazione dell’impiego avvenga entro il 30 novembre 2010.
    Il comma 10 prevede che, con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1º gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – limitatamente ai soggetti per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto, per il trattamento di fine rapporto (TFR) dall’articolo 2120 del codice civile – il computo dei trattamenti di fine servizio si effettui, con applicazione del sistema del pro rata, secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell’aliquota del 6,91 per cento.
    Il comma 11 è finalizzato a fornire un’interpretazione autentica delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996, in conformità con la prassi amministrativa finora seguita in maniera costante dall’INPS. Infatti, ai sensi della predetta legge n. 662 del 1996, lo svolgimento abituale di attività autonoma in ambito commerciale comporta l’obbligo di assicurazione previdenziale presso la gestione commercianti dell’INPS. Il predetto obbligo non è incompatibile con quello previsto dall’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che prevede l’iscrizione alla Gestione separata INPS per chi svolge attività professionale o di collaborazione. Ciò in quanto, in questo caso, l’imposizione previdenziale insiste su redditi di diversa natura.
    La disposizione ribadisce quindi la suddetta interpretazione, chiarendo che, in caso di svolgimento di attività non commerciali, queste ultime determinano l’iscrizione alla relativa gestione previdenziale.
    La disposizione di cui al comma 12 fornisce un’interpretazione autentica delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n.  350, e all’articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17. Le predette disposizioni prevedono l’estensione ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi in Piemonte nel 1994 dei benefici previsti per i soggetti colpiti nella Sicilia orientale dal sisma del 1990.
    L’intervento legislativo conferma l’interpretazione finora seguita dalla prassi amministrativa dell’INPS. Esso ha lo scopo, a fronte dell’ingente contenzioso che si è venuto a creare, di chiarire, con norma di interpretazione autentica, che i suddetti benefici sono solo di natura fiscale.

    Art. 13. - (Casellario dell’assistenza). – Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 prevedono l’istituzione, presso l’INPS, del Casellario dell’assistenza, quale banca dati unitaria e generale delle prestazioni di natura assistenziale erogate sul territorio nazionale.

    Si tratta di uno strumento informativo ed interattivo, di coordinamento e razionalizzazione delle politiche di solidarietà sociale, che pone in rete, in tempo reale, dati ed informazioni possedute dalle amministrazioni centrali e periferiche e dalle organizzazioni, pubbliche e private, coinvolte (regioni, province, comuni, associazioni no profit, enti previdenziali e assistenziali), in merito alle prestazioni erogate, allo scopo anche di definire una mappa dei bisogni sociali.
    Il comma 6 contiene alcune modifiche dell’articolo 35, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.  207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.  14, necessarie al fine di razionalizzare la materia della rilevanza dei requisiti reddituali per alcune prestazioni previdenziali, evitando l’insorgere di prestazioni indebitamente corrisposte e collegando le medesime prestazioni all’accertamento di dati reddituali certi e non presuntivi.
    In particolare:

        a) si prevede che le prestazioni siano collegate al reddito, per ciascun anno solare, sulla base del reddito dell’anno precedente; infatti la previgente disciplina, che prevedeva la verifica del possesso dei requisiti reddituali in riferimento al periodo tra il 1º luglio e il 30 giugno dell’anno successivo, non ha più ragione di essere, essendo venuto meno (in seguito all’abrogazione dei commi 11, 12 e 13 del medesimo articolo 35 del decreto-legge n. 207 del 2008), l’obbligo, nei confronti dei titolari di prestazioni collegate al reddito, di comunicare agli enti previdenziali i dati reddituali entro il 30 giugno di ciascun anno;

        b) si prevede, per i redditi da pensione, che sono a conoscenza dell’INPS, in quanto sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, che vengano presi in considerazione i redditi dell’anno in corso; ciò consente una più puntuale e razionale applicazione del principio in base al quale la prestazione collegata al reddito deve essere corrisposta con la certezza dell’importo;
        c) si prevede l’obbligo di comunicazione dei dati reddituali da parte dei pensionati agli enti previdenziali, limitatamente ai redditi per i quali non sussiste l’obbligo di comunicazione all’Amministrazione finanziaria; si prevede la sospensione della prestazione collegata al reddito in caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli enti.

    Art. 14. – (Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali). – Le disposizioni prevedono che il concorso alla manovra per le autonomie territoriali, attuato attraverso le regole del patto di stabilità interno, è determinato per l’anno 2011 in 6.300 milioni di cui 4.000 milioni a carico delle regioni a statuto ordinario, 500 milioni a carico delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, 300 milioni a carico delle province e 1.500 milioni a carico dei comuni soggetti al patto. Per gli anni 2012 e 2013 il concorso alla manovra è determinato in 8.500 milioni di euro annui che comportano effetti a carico delle regioni a statuto ordinario di 4.500 milioni, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano di 1.000, delle province di 500 milioni di euro e dei comuni soggetti al patto di 2.500 milioni di euro. Il concorso delle province e dei comuni avviene attraverso la riduzione di trasferimenti correnti del Ministero dell’interno.

    È prevista l’abrogazione della norma che prevede la trasformazione in compartecipazione al gettito dell’accisa sul gasolio per autotrazione dei trasferimenti statali per il trasporto pubblico locale di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 422 del 1997.
    La disposizione prevede la riduzione dei trasferimenti statali a qualsiasi titolo dovuti alle regioni a statuto ordinario (per un importo di 4.000 milioni per il 2011 e per 4.500 milioni per gli anni 2012 e seguenti) che è strumentale al raggiungimento dell’obiettivo del patto di stabilità interno.
    È prevista, inoltre, anche la riduzione dei trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni, rispettivamente, per un importo di 300 milioni e 1.500 milioni per il 2011 e per 500 milioni e 2.500 milioni per gli anni 2012 e seguenti. La riduzione determina un miglioramento del saldo netto da finanziare del fabbisogno e dell’indebitamento netto per pari importo. Anche in questo caso la riduzione è strumentale al raggiungimento degli obiettivi previsti.
    Le disposizioni introdotte integrano il sistema sanzionatorio vigente per gli enti che non rispettano i vincoli del patto di stabilità interno, prevedendo una riduzione dei trasferimenti erariali in misura pari allo scostamento dall’obiettivo registrato dagli enti inadempienti. Viene inoltre previsto l’azzeramento dei trasferimenti in caso di mancato invio della certificazione del rispetto del patto entro sessanta giorni dalla scadenza prevista. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano inadempienti il nuovo regime prevede il versamento al bilancio dello Stato di una somma pari allo scostamento e, qualora il versamento non avesse luogo, il recupero a valere sulle giacenze di tesoreria. Il mancato invio della certificazione del rispetto del patto determina il blocco dei prelievi dalla tesoreria statale sino a invio della stessa.
    È inoltre prevista la possibilità, per le province e per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, di escludere dal saldo valido per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno per il 2010, le spese in conto capitale, nei limiti dello 0,78 per cento dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell’esercizio 2008. Contestualmente è prevista la non applicazione, per l’anno 2010, del meccanismo della premialità.
    Infine, è attribuito ai comuni un contributo di 200 milioni che non può essere, però, conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilità e, quindi, non determina un peggioramento dell’indebitamento netto e del fabbisogno.
    Il comma 14, in considerazione dell’eccezionale situazione di squilibrio finanziario del comune di Roma, prevede la costituzione di un fondo allocato su un apposito capitolo di bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze con una dotazione annua di 300 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2011, per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall’attuazione del piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2008.
    Inoltre il medesimo comma prevede come la restante quota delle somme occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti dall’attuazione del predetto piano di rientro venga reperita mediante l’istituzione, su richiesta del commissario preposto alla gestione commissariale e del sindaco di Roma, fino al conseguimento di 200 milioni di euro annui complessivi: di un’addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma fino ad un massimo di 1 euro per passeggero; di un incremento dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4 per cento.
    Al fine di chiarire che le citate somme sono riconducibili esclusivamente all’eccezionale situazione di squilibrio finanziario, la disposizione prevede espressamente che tali somme siano segregate in un apposito fondo nel bilancio comunale per essere destinate esclusivamente all’attuazione del piano di rientro e l’ammissibilità di azioni esecutive o cautelari aventi ad oggetto le predette risorse è consentita esclusivamente per le obbligazioni imputabili alla gestione commissariale.
    Il comma 16 attribuisce al comune di Roma, in considerazione della specificità di Roma quale Capitale della Repubblica, per garantire l’equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, la possibilità di adottare le seguenti apposite misure:

        a) conformazione dei servizi resi dal comune a costi standard unitari di maggiore efficienza;

        b) adozione di pratiche di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale e delle società partecipate dal comune di Roma, anche con la possibilità di adesione a convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell’articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
        c) razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal comune di Roma con lo scopo di pervenire, con esclusione delle società quotate su mercati regolamentati, ad una riduzione delle società in essere, concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;
        d) riduzione, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 80 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, dei costi a carico del comune per il funzionamento dei propri organi, compresi i rimborsi dei permessi retribuiti riconosciuti per gli amministratori;
        e) introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all’importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno;
        f) contributo straordinario sulle valorizzazioni immobiliari, mediante l’applicazione del contributo di costruzione sul valore aggiuntivo derivante da sopravvenute previsioni urbanistiche utilizzabile anche per il finanziamento della spesa corrente; a tali fini, il predetto valore aggiuntivo viene computato fino al limite massimo dell’80 per cento;
        g) maggiorazione, fino al 3 per mille, dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) sulle abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione;
        h) utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione anche per le spese di manutenzione ordinaria nonché utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali anche per la gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri.

    Il comma 20 prevede, relativamente alle regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all’esercizio finanziario 2009, l’annullamento degli atti adottati dalla giunta regionale o dal consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta le decisione di violare il patto di stabilità interno. Tale esito è adottato senza indugio da parte dello stesso organo (giunta o consiglio regionale). In ogni caso il previsto annullamento non si applica alle deliberazioni aventi ad oggetto l’attuazione di programmi comunitari.

    La disposizione di cui al comma 21 stabilisce che i conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno all’amministrazione regionale ed i contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati, nonché le assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, deliberati, stipulati o prorogati dalla regione nonché da enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla stessa, a seguito degli atti indicati al comma 20, sono revocati di diritto.
    La disposizione prevede altresì che il titolare dell’incarico o del contratto non ha diritto ad alcun indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
    Il comma 22 attribuisce il compito al presidente della regione, nella qualità di commissario ad acta, di predisporre un piano di rientro da sottoporre all’approvazione del Ministero dell’economia e delle finanze, che, d’intesa con la regione interessata, nomina uno o più commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza per l’adozione e l’attuazione degli atti indicati nel piano.
    Il comma 24, nello specificare che rimangono ferme le limitazioni e le condizioni previste in via generale per le regioni che non abbiamo violato il patto di stabilità interno, prevede che nei limiti stabiliti dal piano possono essere attribuiti incarichi ed instaurati rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici delle regioni; nelle more dell’approvazione del piano possono essere conferiti gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione del presidente, e possono essere stipulati non più di otto rapporti di lavoro a tempo determinato nell’ambito dei predetti uffici.
    Il complesso delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 31 è diretto a disciplinare l’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, così come transitoriamente individuate dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione. Esso è diretto ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e a contenere le spese per le funzioni degli enti locali.
    Si prevede in particolare che l’esercizio delle funzioni fondamentali debba obbligatoriamente essere svolto in forma associata dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
    Tali funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata da parte dei comuni, appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti. Si prevede altresì che i comuni non possano svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata e che la medesima funzione di un comune non possa essere svolta da più di una forma associativa.
    La regione, nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell’ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali secondo i princìpi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese. Nell’ambito della normativa regionale i comuni avviano l’esercizio delle funzioni in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all’esercizio delle funzioni in forma associata.
    I comuni debbono assicurare il completamento dell’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo entro un termine individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo decreto è stabilito, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, il limite demografico minimo che deve essere raggiunto dall’insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata.
    La disposizione di cui al comma 32 prevede che i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società, stabilendo altresì che entro il 31 dicembre 2010 i comuni mettono in liquidazione le società già precedentemente costituite ovvero ne cedono le partecipazioni.
    Rimangono escluse dal campo di applicazione della disposizione le società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti mentre per i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti è previsto che gli stessi possono detenere la partecipazione di una sola società dovendo, entro il 31 dicembre 2010, mettere in liquidazione le altre società già costituite.
    Il comma 33 mira a dirimere la pluralità di dubbi interpretativi sorti negli ultimi mesi in relazione alla esatta natura giuridica della prestazione patrimoniale dovuta a fronte di servizi di smaltimento dei rifiuti. Più recenti affermazioni della Corte costituzionale, che sostengono la natura tributaria della prestazione, si fondano, a ben vedere, eminentemente sul fatto che la giurisdizione in ordine alle relative controversie risulta legislativamente riconosciuta alle Commissioni tributarie. Un più tradizionale orientamento della Corte di cassazione invece, esaltando il tratto sostanziale del rapporto giuridico conseguente alla prestazione del servizio di smaltimento dei rifiuti, rispetto a quello, più formale, della sola ripartizione fra autorità giudiziarie della competenza a decidere sulle relative controversie, riconosce alla medesima prestazione natura non tributaria. L’interpretazione legata al tratto sostanziale del rapporto fra pubblica amministrazione – responsabile della erogazione del servizio di smaltimento – ed utenza pare, in verità da prediligere. Per questo, la disposizione in rassegna, di natura interpretativa, appunto, opta per l’affermazione della natura non tributaria della prestazione in questione. Per conseguenza e simmetria logica, la disposizione stabilisce altresì lo spostamento all’autorità giudiziaria ordinaria delle controversie aventi ad oggetto il rapporto e la prestazione patrimoniale in discorso.

Capo IV – Entrate non fiscali

    Art. 15. - (Pedaggiamento rete autostradale ANAS e canoni di concessione). – La disposizione del comma 1 prevede l’applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di ANAS SpA. A tal fine, è previsto che i criteri e le modalità per l’applicazione del pedaggio in questione sono stabiliti entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in relazione ai costi di investimento e di manutenzione straordinaria oltre che a quelli relativi alla gestione. Con lo stesso decreto è definito anche l’elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio.

    È disciplinata, inoltre, una fase transitoria in cui ANAS SpA è autorizzata ad applicare una maggiorazione tariffaria forfettaria di un euro per le classi di pedaggio A e B e di due euro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, presso le stazioni di esazione delle autostrade a pedaggio che si interconnettono con le autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta ANAS. Tale fase transitoria decorre dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di applicazione dei pedaggi, comunque non oltre il 31 dicembre 2011. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che individua i criteri e le modalità per l’applicazione del pedaggio individua, altresì, le stazioni di esazione. Le maggiorazioni tariffarie previste non possono comunque comportare un incremento superiore al 25 per cento del pedaggio dovuto.
    Le entrate che derivano dall’attuazione delle disposizioni in esame sono destinate a ridurre i contributi annui dovuti dallo Stato per investimenti relativi a opere e interventi di manutenzione straordinaria anche in corso di esecuzione.
    La disposizione di cui al comma 6 dello stesso articolo 15 prevede l’introduzione di un canone aggiuntivo annuale finalizzato alla tutela ambientale, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in misura non superiore al canone vigente per ciascuna concessione. Il canone aggiuntivo è dovuto dai soggetti titolari di una concessione di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico.

    Art. 16. - (Dividendi delle società statali). – La disposizione in oggetto prevede la riassegnazione delle maggiori entrate eventualmente realizzate, negli anni 2011 e 2012, da utili e dividendi non derivanti da distribuzione riserve, versati all’entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico, non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche, eccedenti l’ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica. La riassegnazione è prevista, fino all’importo massimo di 500 milioni di euro, ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, al fine prioritario di concorrere agli oneri relativi al pagamento degli interessi sul debito pubblico. Per la parte eventualmente restante, le somme sono riassegnate al Fondo di ammortamento dei titoli di Stato.

    Le modalità di utilizzo delle somme affluite al Fondo in esame sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
    È, infine, specificato che dall’attuazione della disposizione non deve derivare il peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.

    Art. 17. -(Interventi a salvaguardia dell’euro). – Il Consiglio Ecofin del 9/10 maggio scorsi ha definito un meccanismo di sostegno dell’area euro che prevede la costituzione di uno special purpose vehicle (SPV), del quale gli Stati membri sarebbero azionisti, e la concessione da parte degli stessi Stati membri di una garanzia sulle emissioni obbligazionarie dello SPV, volte a finanziare gli eventuali prestiti ai paesi che si trovassero in difficoltà. La norma proposta è volta a consentire l’attuazione da parte italiana di tali decisioni.

Titolo II – CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA

    Art. 18. – (Partecipazione dei comuni all’attività di accertamento tributario e contributivo). – Attraverso l’introduzione della disposizione si intende dare maggiore efficacia alla partecipazione dei comuni all’attività di accertamento e di contrasto all’evasione fiscale e contributiva, attraverso una revisione della disciplina contenuta nell’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e nell’articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

    A tale fine, viene chiarito che la partecipazione dei comuni è, tra l’altro, diretta alla segnalazione all’Agenzia delle entrate, alla Guardia di finanza e all’INPS di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti, sia ai fini fiscali che contributivi (comma 2). Per agevolare tale forma di collaborazione nell’attività di accertamento, viene introdotto l’obbligo di costituzione del Consiglio tributario per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti che non vi abbiano già provveduto (comma 2, lettera a)).
    Per i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti che non siano già dotati del Consiglio tributario, invece, è previsto l’obbligo di riunirsi in consorzio, da costituire secondo le pertinenti disposizioni del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai fini della successiva istituzione del Consiglio tributario (comma 2, lettera b) ).
    In entrambi i casi, al fine di garantire la rapida costituzione di tali organi, è previsto che i relativi atti istitutivi siano adottati entro uno specifico termine, fissato in novanta giorni in relazione ai comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti ed in centottanta giorni con riferimento a quelli con popolazione inferiore. Entrambi i termini decorrono dall’entrata in vigore della disposizione in commento.
    Sono, inoltre, apportate modifiche sostanziali all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 per renderne attuale e coerente la formulazione (comma 4). In particolare:

        – viene sostituita la previgente disciplina contenuta nel secondo comma del citato articolo 44, al fine di circoscrivere la partecipazione dei comuni alla sola attività di accertamento sintetico dei redditi delle persone fisiche, adeguandone le modalità ai vigenti strumenti di condivisione telematica;

        – viene previsto che gli uffici dell’Agenzia delle entrate, prima dell’emissione degli avvisi di accertamento sintetico, inviino una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, a cui i comuni possono dare riscontro entro sessanta giorni dal ricevimento, segnalando ogni elemento utile alla determinazione del reddito complessivo;
        – vengono abrogati i commi quinto, sesto e settimo dell’articolo 44, con conseguente soppressione della previgente disciplina relativa alla procedura concernente le proposte dei comuni, ormai del tutto obsoleta.

    Inoltre, per effetto dell’abrogazione di cui al capoverso precedente, viene abrogato l’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

    Sono apportate modifiche anche all’articolo 1 del citato decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (comma 5). In particolare:

        – è previsto l’aumento al 33 per cento dell’ammontare della quota (originariamente pari al 30 per cento) spettante ai comuni che abbiano contribuito all’accertamento, relativa ai tributi statali riscossi a titolo definitivo, nonché la spettanza delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo. Conseguentemente, per renderne coerente la formulazione, la medesima quota percentuale del 33 per cento viene prevista (comma 6) anche con riferimento alla previsione contenuta nell’articolo 83, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che stabilisce la quota da riconoscere ai comuni con riferimento all’attività di vigilanza effettuata nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero a far corso dal 1º gennaio 2006;

        – viene modificato il comma 2 del medesimo articolo 1 al fine di prevedere che il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, con cui stabilire le modalità tecniche di accesso alle banche dati da parte dei comuni, sia emanato d’intesa con l’INPS e la Conferenza unificata. Poiché per l’attività di supporto all’esercizio di tali funzioni i comuni possono avvalersi della collaborazione delle società e degli enti partecipati dai comuni stessi, ovvero degli affidatari delle entrate comunali, viene disposto che tali soggetti garantiscano ai comuni l’accesso alle banche dati utilizzate;
        – viene abrogato il comma 2-ter del medesimo articolo 1, introdotto dall’articolo 83, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, in forza del quale il Dipartimento delle finanze fornisce, con cadenza semestrale, l’elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti cui i comuni abbiano contribuito.
    Al fine di dare attuazione alle disposizioni introdotte e di individuare i tributi su cui calcolare la quota pari al 33 per cento e le sanzioni civili spettanti ai comuni che abbiano partecipato all’accertamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, nella sua nuova formulazione, nonché le relative modalità di attribuzione, si rinvia ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza unificata (comma 7).
    È fatto salvo, comunque, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate necessario per stabilire le modalità tecniche di accesso, da parte dei comuni, alle banche dati ed alle dichiarazioni relative dei contribuenti (comma 8).
    Vengono espressamente fissati i criteri di determinazione e ripartizione della quota spettante ai comuni che abbiano contribuito all’accertamento (comma 9) e, in particolare:

        – viene disposto che gli importi riconosciuti ai comuni a titolo di partecipazione all’accertamento siano calcolati al netto delle somme spettanti alI’Unione europea e ad altri enti;

        – viene previsto che, sulle quote delle maggiori somme in questione che lo Stato trasferisce alle regioni a statuto ordinario, a quelle a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, spetta ai predetti enti riconoscere ai comuni le somme dovute a titolo di partecipazione all’accertamento.

    Art. 19. - (Aggiornamento del catasto). – Le disposizioni proposte ai commi 1, 2 e 3, in conformità a quanto previsto dall’articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, prevedono l’attivazione dell’«Anagrafe immobiliare integrata» che consente di attestare, ai fini fiscali, il livello di integrazione delle banche dati disponibili presso l’Agenzia del territorio per ciascun immobile, garantendo la correlazione tra le informazioni catastali (dati censuari, cartografici e planimetrie delle unità immobiliari urbane) con le informazioni sui diritti reali recate negli atti trascritti nei pubblici registri immobiliari. Una norma di coordinamento prevede che, in fase di prima attivazione, le informazioni contenute nella predetta Anagrafe immobiliare integrata siano rese disponibili ai comuni sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche. Con successivi provvedimenti verranno disciplinate le modalità di erogazione del servizio che consentirà il rilascio di un’attestazione integrata contenente dati ipotecari e catastali. Tali provvedimenti dovranno disciplinare anche i diritti dovuti per il rilascio di detta attestazione.

    La normativa proposta ai commi 4, 5 e 6 prevede due possibili modalità di gestione partecipata delle funzioni catastali da parte dei comuni. La prima garantisce la possibilità per tutti i comuni, con esclusione di quelli rientranti nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di accedere alle banche dati catastali, consentendo la consultazione anche dei dati di superficie delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria. Tale consultazione viene effettuata attraverso il Sistema telematico, il Portale per i comuni ed il Sistema di interscambio gestiti dall’Agenzia del territorio. La seconda prevede che le funzioni catastali connesse all’accettazione ed alla registrazione degli atti di aggiornamento siano svolte dai comuni e dall’Agenzia del territorio in forma partecipata attraverso un sistema di regole tecnico-giuridiche che costituiscono princìpi fondamentali dell’ordinamento. Qualora non esercitate da parte dei comuni, tali funzioni vengono svolte dall’Agenzia del territorio in base al principio di sussidiarietà. Sono, infine, stabilite le funzioni catastali mantenute allo Stato e svolte dall’Agenzia del territorio.
    Il comma 7 prevede che l’Agenzia del territorio concluda le attività finalizzate all’individuazione degli immobili non dichiarati in catasto entro il 30 settembre 2010, per quei comuni per i quali le attività non sono state ancora completate.
    Il comma 8 prevede, inoltre, la possibilità per i titolari di diritti reali sugli immobili, già oggetto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale al 31 dicembre 2009, di presentare la dichiarazione di aggiornamento catastale entro il 31 dicembre 2010. Le dichiarazioni che perverranno entro tale data saranno rese disponibili ai comuni per i controlli di conformità urbanistico-edilizia.
    Il comma 9 prevede che, entro lo stesso termine del 31 dicembre 2010, i titolari di diritti reali sugli immobili devono procedere alla presentazione ai fini fiscali della dichiarazione di aggiornamento catastale per gli immobili oggetto di interventi edilizi.
    In mancanza della presentazione degli atti di aggiornamento di cui al comma 8, il comma 10 prevede che l’Agenzia del territorio, nelle more della definitiva iscrizione in catasto, proceda all’attribuzione di una rendita presunta, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dai comuni.
    Il comma 11 stabilisce che, qualora i titolari dei diritti reali non provvedano alla presentazione delle dichiarazioni in catasto entro il 31 dicembre 2010 per le ipotesi di cui al comma 9, l’Agenzia del territorio procede agli accertamenti di competenza, anche con la collaborazione dei comuni.
    Per le fattispecie previste dai commi 10 e 11, l’Agenzia del territorio può stipulare apposite convenzioni con gli organismi rappresentativi delle categorie professionali competenti.
    Il comma 12 prevede che l’Agenzia del territorio, a decorrere dal 1º gennaio 2011, avvii a un nuovo monitoraggio del territorio per l’individuazione di ulteriori immobili non censiti. Per tali attività si rendono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.  286, e quelle previste dal precedente comma 10. Sono fatti salvi i poteri di controllo dei comuni in materia urbanistico-edilizia.
    Il comma 13 prevede che, per lo svolgimento delle attività connesse all’accertamento catastale, gli Uffici provinciali dell’Agenzia si avvalgano dei poteri istruttori previsti dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di accessi, ispezioni e verifiche.
    Al fine di consentire l’aggiornamento della banca dati catastale, anche planimetrica, in coerenza con la realtà del patrimonio immobiliare italiano, il comma 14 prevede che gli atti da trascrivere debbano contenere, a pena di nullità, anche il riferimento alle planimetrie catastali delle unità immobiliari urbane e la dichiarazione della loro conformità allo stato di fatto. Inoltre, anche al fine di consentire un più completo allineamento delle banche dati ipotecarie e catastali, al momento della stipula di tutti gli atti relativi agli immobili il notaio deve individuare l’esatto intestatario catastale e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari.
    Allo scopo di contrastare l’elusione e l’evasione fiscale relative al settore delle locazioni per tutti i tributi connessi, il comma 15 prevede che la richiesta di registrazione dei contratti di locazione o affitto di beni immobili contenga anche l’indicazione dei dati catastali, stabilendo l’applicabilità della relativa sanzione.

    Art. 20. - (Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore). – L’utilizzo eccessivo del contante rappresenta un rischio per l’integrità e un costo in termini di efficienza del sistema economico-finanziario.

    Storicamente l’Italia ha una quota di transazioni effettuate in contante superiore a quella degli altri Paesi europei. Lo sviluppo dei sistemi di pagamento elettronici, carte di credito e di debito, pagamenti via internet, eccetera, fatica a produrre in Italia quegli effetti di riduzione dell’uso del contante che sono ormai acquisiti non solo nei Paesi anglosassoni ma anche in quelli, Francia, Germania, Spagna, che sono più vicini alle nostre tradizioni culturali.
    Evidentemente non si tratta solamente di una preferenza culturale per il contante ma degli effetti di un settore sommerso, in parte illegale, che in Italia è più ampio che in altri paesi, e che utilizza il contante per evitare la tracciabilità delle operazioni.
    Le stime sulla percentuale di PlL, derivante dall’economia sommersa indicano il 26,2 per cento per l’Italia, rispetto al 16,8 per cento della Germania, al 14,8 per cento della Francia e al 12,3 per cento del Regno Unito.
    In Italia circa il 90 per cento della transazioni sono effettuate in contante, rispetto al 78 per cento della Germania, al 65 per cento del Regno Unito e al 59 per cento della Francia. Di converso, in Italia solo l’8 per cento delle transazioni sono effettuate utilizzando carte di credito o altri sistemi di pagamento elettronici, rispetto al 22 per cento della Germania, al 30 per cento del Regno Unito e al 28 per cento della Francia.
    Poiché gli strumenti di pagamento alternativi al contante sono oramai largamente diffusi, in misura comparabile a quella degli altri Paesi europei, e in grado di assicurare l’efficiente pagamento delle transazioni, è necessario stringere i limiti legali di utilizzo del contante, abbassando drasticamente la soglia dagli attuali 12.500 euro a 5.000 euro.
    Tale nuova soglia permette ai privati di effettuare in contanti, se lo desiderano, tutte le operazioni di acquisto ordinarie che si possono trovare a compiere nella giornata. L’obbligo di ricorrere a uno strumento di pagamento tracciabile per importi superiori a 5.000 euro non solo evita il pericolo di divenire parte di un’operazione illecita (frode, evasione fiscale, riciclaggio) ma aumenta la sicurezza personale (furti, smarrimenti, rapine).
    La nuova soglia si applica anche agli strumenti di pagamento, in quanto l’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.  231, disciplina sia il contante ed i titoli al portatore che l’emissione e la circolazione degli assegni: quindi, prevedere soglie diverse per contanti e per assegni creerebbe grandissima confusione nel cittadino. Da qui l’opportunità di prevedere un’unica soglia di 5.000 euro.
    La necessità di scoraggiare la violazione della soglia attraverso strumenti di dissuasione rende opportuna la riformulazione delle sanzioni attualmente applicate, prevedendo l’inasprimento dei valori minimi e massimi riferibili alle infrazioni che superano i 50.000 euro. Per le violazioni inferiori a questo importo si applicherà comunque una sanzione in valore assoluto di 3.000 euro.

    Art. 21. - (Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle entrate). – L’articolo in esame introduce l’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA, di importo pari o superiore a 3.000 euro.

    Tale disposizione mira a rafforzare gli strumenti a disposizione dell’amministrazione finanziaria per il contrasto e la prevenzione dei comportamenti fraudolenti soprattutto in materia di IVA (frodi «carosello» e false fatturazioni) ma anche in ambito di imposizione sul reddito. L’analisi e l’incrocio dei dati acquisiti tramite l’invio telematico permetterà una rapida ed efficace individuazione di soggetti a rischio frode ed evasione per una mirata ed immediata azione di controllo. Gli stessi dati consentiranno una più puntuale ricostruzione della congruità dei volumi d’affari e dei costi indicati nelle dichiarazioni nonché l’individuazione di spese e consumi di particolare rilevanza utili alla individuazione della capacità contributiva, in specie ai fini dell’accertamento sintetico. La limitazione dell’obbligo di comunicazione telematica alle sole cessioni e prestazioni di importo unitario superiore a 3.000 euro è inoltre coerente con le finalità della norma (perseguire le forme di frode ed evasione di maggiore rilevanza) e consente di circoscrivere gli adempimenti ad una ristretta platea dei titolari di partita IVA, escludendo in specie milioni di soggetti di minori dimensioni per i quali gli oneri connessi all’adempimento dell’obbligo in questione appaiono non proporzionati alla pur importante finalità della disposizione.
    In caso di omissione della comunicazione o di una sua effettuazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione prevista dall’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

    Art. 22. - (Aggiornamento dell’accertamento sintetico). – Il vigente articolo 38, quarto comma e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, disciplina le modalità con cui gli uffici dell’amministrazione finanziaria possono procedere alla determinazione sintetica del reddito in base ad elementi e circostanze di fatto certi quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato.

    L’attuale impostazione non tiene conto dei cambiamenti, connessi ai mutamenti sociali, verificatisi nel tempo in ordine alle tipologie di spesa sostenute dai contribuenti ed alle preferenze nella propensione ai consumi.
    Le modifiche proposte intendono pertanto innovare profondamente questo importante strumento di contrasto alla evasione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, stabilendo in specie quanto segue:

        a) la determinazione sintetica del reddito avviene mediante la presunzione che tutto quanto si è speso nel periodo d’imposta sia stato finanziato con redditi posseduti nel periodo medesimo, ferma restando ogni possibilità di provare che ciò non sia effettivamente avvenuto nel caso specifico, in quanto le spese sono state finanziate con altri mezzi, ivi compresi i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile;

        b) alla detta presunzione si affianca, con pari efficacia, quella basata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale, ferma restando anche in questo caso la prova contraria di cui si è innanzi detto;
        c) in entrambi i casi il contribuente viene tutelato da una «clausola di garanzia»: la determinazione sintetica è consentita solo quando lo scostamento tra il reddito complessivo determinato presuntivamente e quello dichiarato sia pari ad almeno il 20 per cento;
        d) il contribuente è ulteriormente e significativamente garantito dalla ampia possibilità di fornire eventuali elementi di prova a proprio favore sia prima che dopo l’avvio del procedimento di accertamento con adesione (che deve essere obbligatoriamente attivato), in perfetto ossequio alle disposizioni contenute nello statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212);
        e) dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall’articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ferma restando la spettanza delle detrazioni d’imposta relative ad oneri per i quali le stesse competono.

    Art. 23. - (Contrasto al fenomeno delle imprese «apri e chiudi»). – La norma in esame ha l’evidente intento di concentrare una specifica azione di vigilanza fiscale su una categoria di contribuenti a particolare rischio di frode o evasione fiscale, costituita dalle imprese cosiddette «apri e chiudi».

    L’esperienza dei controlli fiscali conferma che tale categoria di contribuenti è a particolare rischio, soprattutto di frodi (false fatturazioni o anche frodi «carosello»).
    La disposizione, quindi, prevede che dette imprese sono specificamente considerate ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo da parte dell’Agenzia delle entrate, della Guardia di Finanza e dell’INPS con la finalità di assicurare una vigilanza sistematica sulle situazioni a rischio di evasione e frode fiscale e contributiva.

    Art. 24. - (Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita «sistemica»). – La disposizione di cui al comma 1 è finalizzata a realizzare una specifica azione di vigilanza fiscale su una particolare categoria di contribuenti a ulteriore rischio di frode o evasione fiscale. Si tratta, in particolare, delle imprese che si dichiarano in perdita, ai fini delle imposte sui redditi, per più di un periodo d’imposta, per le quali il rischio di evasione è del tutto evidente, atteso che perdite reiterate contraddicono ogni logica imprenditoriale e depongono per un posizionamento fuori mercato che, ove persistente, non giustifica la sopravvivenza dell’impresa. Viene peraltro esclusa la situazione in cui le perdite sono determinate da compensi erogati ad amministratori e soci, dato che in tal caso, dal punto di vista fiscale, la perdita dell’impresa è controbilanciata dai redditi dei percipienti che vengono assoggettati a tassazione con le aliquote progressive dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (tale situazione appare, infatti, a minor rischio, e non richiede, pertanto, una vigilanza sistematica).

    La norma contenuta nel comma 2, anche ai fini di realizzare la vigilanza prevista dal comma 1, ha la finalità di intensificare l’attività di controllo su di un segmento di contribuenti assai rilevante in termini di gettito fiscale atteso, e che pertanto presenta un rischio di evasione complessiva particolarmente elevato (determinato in misura consistente, proprio per questo segmento di soggetti, dalla esposizione di perdite fiscali).
    Stante la relativa concentrazione su di una platea di circa 70.000 soggetti, il miglior modo di coprire tale rischio è sicuramente quello del controllo sistematico mediante specifici piani a livello locale coordinati tra l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza.
    La previsione si pone peraltro in linea con il nuovo assetto organizzativo dell’Agenzia delle entrate, che collima dal punto di vista operativo con quello della Guardia di finanza, e che prevede la creazione di apposite strutture specificamente dedicate ai controlli sulla platea di contribuenti in parola.
    La nuova norma, determinando nei contribuenti la consapevolezza del potenziamento dell’attività di controllo (sempre maggiore via via che lo stesso verrà in concreto attuato sfruttando al massimo le sinergie tra l’Agenzia e la Guardia di finanza), comporterà effetti fortemente dissuasivi delle più disparate pratiche evasive ed elusive che emergono in modo sempre più significativo dalle attività di controllo fiscale.

    Art. 25. - (Contrasto di interessi). – La norma prevede l’assoggettamento a ritenuta d’acconto, ai fini dell’imposta sul reddito dei percipienti, dei compensi corrisposti mediante bonifici bancari o postali quale modalità obbligatoria di pagamento per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta (ad esempio al fine di fruire delle detrazioni del 36 per cento).

    La ritenuta d’acconto dovrà essere operata dalla banca del beneficiario del bonifico all’atto di accreditamento delle somme a favore dello stesso.
    Il versamento delle ritenute dovrà essere effettuato, secondo le ordinarie modalità, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta. È prevista l’emanazione di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate per l’individuazione delle tipologie di pagamenti, nonché delle modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.

    Art. 26. - (Adeguamento alle direttive OCSE in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento). – La disposizione introduce misure finalizzate a incrementare l’efficacia dell’azione di controllo dell’Amministrazione finanziaria sulle operazioni rientranti nella disciplina sui prezzi di trasferimento di cui all’articolo 110, comma 7, del testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In particolare, essa si basa sulla previsione di una documentazione standardizzata, che consenta il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese. Il sistema, applicato con diligenza e buona fede, da un lato consente alle imprese di fruire di un regime di esonero dalle sanzioni per infedeltà delle dichiarazioni fiscali di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, connesse con rettifiche di transfer pricing; dall’altro permette all’Amministrazione finanziaria di disporre, in sede di controllo, della documentazione necessaria a riscontrare la corrispondenza dei prezzi determinati tra imprese associate multinazionali con quelli praticati in regime di libera concorrenza. Tale controllo, come noto, attualmente si presenta difficoltoso in mancanza di un’adeguata collaborazione da parte del contribuente, essendo caratterizzato da elementi di rilevante complessità, anche tecnica. A tal fine è stato previsto l’inserimento del comma 2-ter all’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Inoltre, rispondendo a un’istanza di certezza da parte dei contribuenti, e soprattutto delle imprese estere che investono in Italia, il sistema dà contezza alle imprese di tutti gli elementi conoscitivi indispensabili all’attuazione della propria politica di transfer pricing, in conformità alle norme di legge. Tale previsione costituisce una efficace leva motivazionale nei confronti di tutte le imprese residenti appartenenti a gruppi multinazionali per adeguarsi all’onere imposto per legge, senza attendere il momento del controllo o della verifica. Essa è in linea con i princìpi fondamentali che disciplinano il rapporto tra fisco e contribuente e, in particolare, con il principio di buona fede e correttezza sancito dallo «statuto dei diritti del contribuente». L’impianto di dettaglio del sistema documentale previsto dalla disposizione sarà disciplinato con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate in conformità con i contenuti del codice di condotta sulla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell’Unione europea, approvato con risoluzione del Consiglio del 27 giugno 2006, e con le direttive emanate dalla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento. È inoltre previsto un regime di comunicazione da parte del contribuente del periodo o dei periodi d’imposta per i quali lo stesso ha predisposto la documentazione, al fine di consentire all’Amministrazione fiscale di procedere ad una più efficace analisi preliminare dello specifico rischio fiscale, soprattutto con riferimento a quei soggetti privi della stessa. Pertanto, in caso di accesso, ispezione, verifica o altra attività istruttoria, in assenza di detta comunicazione, è preclusa la possibilità per il contribuente di fruire del regime di esonero previsto dalla disposizione. La disposizione prevede inoltre che, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, i termini per la presentazione della comunicazione, per i periodi d’imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, sono fissati in novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
    Art. 27. - (Adeguamento alla normativa europea in materia di operazioni intracomunitarie ai fini del contrasto delle frodi). – La partita IVA è un elemento chiave negli scambi intracomunitari. In quest’ottica, l’Anti tax fraud strategy (ATFS) ex pert Group (Gruppo di esperti antifrode in seno alla Commissione europea) ha sottolineato l’importanza dell’affidabilità delle informazioni contenute nelle banche dati degli Stati membri relative alle posizioni IVA, individuando gli elementi di criticità presenti nella normativa degli Stati membri relativa alle modalità di attribuzione e cancellazione dei numeri identificativi IVA.

    Gli elementi di criticità sono dati da:

        – frammentarietà delle informazioni che i fornitori possono ottenere sulle posizioni IVA dei propri clienti;

        – esecuzione di controlli meramente formali sulle domande di attribuzione delle partite IVA da parte di molti Stati membri;
        – mancato o tardivo aggiornamento del sistema VIES (VAT Information Exchange System) riguardo a partite IVA chiuse.

    La norma in commento ha l’obiettivo di regolare in sede di registrazione ai fini IVA, in linea con le sollecitazioni espresse dalla Commissione europea in materia di contrasto alle frodi, la facoltà di effettuare operazioni intracomunitarie attraverso un regime di autorizzazione a cura degli uffici dell’Agenzia delle entrate.

    All’atto della presentazione del Modello AA 7/9 per l’attribuzione della partita IVA, all’operatore economico verrà richiesto di specificare se intende effettuare operazioni intracomunitarie. Contestualmente sarà sospesa la soggettività attiva e passiva delle operazioni intracomunitarie anche attraverso la loro esclusione dall’archivio interrogabile VIES sino al trentesimo giorno successivo alla data di attribuzione all’interessato del numero di partita IVA.
    Nei trenta giorni suddetti il soggetto potrà operare in piena legittimità per le operazioni interne, con gli adempimenti previsti. Al trentunesimo giorno il soggetto viene inserito nell’archivio VIES, qualora non sia stato emanato provvedimento di diniego.
    Per quanto riguarda le partite IVA già attribuite in Italia in data antecedente all’entrata in vigore delle nuove norme, viene rinviata ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione dei criteri e delle modalità per la loro esposizione nel sistema comunitario del VIES.

    Art. 28. - (Incrocio tra le basi dati dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate per contrastare la microevasione diffusa). – La disposizione di cui al comma 1 ha l’evidente intento di assicurare specifici controlli su situazioni di microevasione diffusa sul territorio.

    Si tratta in specie della evasione totale sui redditi di lavoro dipendente da parte di una ampia categoria di soggetti che, pur manifestando una costante renitenza agli obblighi di contribuzione fiscale, fruiscono abitualmente ed in modo massivo di servizi e prestazioni sociali.
    Dato che tale fenomenologia può oggi essere intercettata mediante l’incrocio dei dati sui contributi inviati dall’INPS all’Agenzia delle entrate, la norma stimola il ricorso a tali incroci ed ai conseguenti controlli.
    In tale ottica, la disposizone di cui al comma 2 è finalizzata a realizzare un maggior grado di efficienza e di efficacia dell’attività di controllo e di accertamento cosiddetta «di massa», e tiene conto dei soddisfacenti risultati conseguiti in analoghe iniziative finalizzate a potenziare la lavorazione degli accertamenti parziali di cui all’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, seppure riferite, in via sperimentale, alla sola lavorazione di accertamenti parziali automatizzati di competenza di alcuni uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate.
    La disposizione tende a privilegiare l’affidamento, in via esclusiva, di attività specialistiche e a carattere seriale ad apposite articolazioni dell’Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. La delocalizzazione di talune attività rende possibile una intensificazione dell’azione di controllo di massa anche attraverso l’impiego di sistemi di contatto multimediale con i destinatari degli atti, garantendo, nel contempo, la necessaria assistenza al contribuente.
    Quanto alla tutela giurisdizionale, si rende necessario integrare l’articolo 4 e l’articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. In particolare, nell’articolo 4, concernente la «competenza per territorio», laddove è previsto che «le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici delle entrate o del territorio del Ministero delle finanze ovvero degli enti locali ovvero dei concessionari del servizio di riscossione, che hanno sede nella loro circoscrizione e che «se la controversia è proposta nei confronti di un centro di servizio è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione» ha sede l’ufficio al quale spettano le attribuzioni sul tributo controverso», è previsto che tale ultima disposizione si rende applicabile anche qualora la controversia sia proposta avverso gli atti emessi dalle «altre articolazioni dell’Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all’articolo 71, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300». Analoga previsione è contenuta nella modifica all’articolo 10 del decreto legislativo n. 546 del 1992, riguardante la legittimazione processuale dinanzi alle commissioni tributarie. Gli interventi si rendono necessari al fine di garantire al contribuente una agevole gestione degli adempimenti connessi alla tutela giurisdizionale.

    Art. 29. - (Concentrazione della riscossione nell’accertamento). – La disposizione di cui al comma 1 è finalizzata ad intensificare il processo di accelerazione della riscossione delle somme dovute a seguito dell’attività di accertamento dell’Agenzia delle entrate in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto.

    La più tempestiva ed efficace realizzazione della pretesa tributaria conseguirà, da una parte, alla significativa riduzione dei tempi mediamente intercorrenti tra la notifica degli avvisi di accertamento e quelli di notifica della cartella di pagamento e, dall’altra, al prevedibile incremento della propensione all’utilizzo degli istituti definitori della pretesa tributaria.
    Il procedimento antecedente alla eventuale fase dell’esecuzione forzata e le relative nuove modalità e, in taluni casi, i nuovi termini, impegnano il contribuente, e parimenti l’Agenzia delle entrate e l’agente della riscossione, al rispetto di perentorie scadenze e di intense e proficue modalità di colloquio tra l’ente creditore e l’agente della riscossione.
    La disposizione si applica alle attività di riscossione relative agli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto ed al connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni notificati a partire dal 1º luglio 2011 e relativi ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi.
    L’avviso di accertamento emesso ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni costituiscono, a decorrere dal 1º luglio 2011, titolo esecutivo all’atto della notifica al contribuente. Devono, pertanto, contenere anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di proposizione del ricorso, all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati.
    Per le ipotesi di presentazione del ricorso avverso detti atti e per il pagamento delle somme dovute a titolo provvisorio devono recare, altresì, gli importi stabiliti dall’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, disposizione che disciplina l’iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi, in base alla quale le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall’ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono «iscritti a titolo provvisorio nei ruoli», dopo la notifica dell’atto di accertamento, per la metà degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.
    La norma prevede, poi, che la detta intimazione ad adempiere al pagamento, entro il più ristretto termine di sessanta giorni dalla notifica (che si prevede possa, per tali atti essere eseguita anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento) deve essere, altresì, contenuta anche nei successivi atti da emettere a cura dell’ufficio in tutti i casi in cui debbano essere rideterminati gli importi indicati negli avvisi di accertamento, anche nei casi di mancato pagamento delle somme dovute ai sensi dell’articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell’articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell’articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
    Gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni divengono esecutivi all’atto della notifica al contribuente e devono espressamente recare l’avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, in carico agli agenti della riscossione, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato. Da tale momento l’agente potrà procedere ad esecuzione forzata.
    La norma, inoltre, prevede che nei casi di fondato pericolo per la riscossione, decorsi sessanta giorni dalla data di notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione integrale delle somme indicate nei medesimi atti, ossia delle somme dovute nel loro ammontare massimo, comprensivo di sanzioni ed interessi, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini indicati nelle lettere a) e b).
    Si tratta, in sostanza, di una norma che riproduce i contenuti del disposto dell’articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre n. 1973, n. 602, in materia di iscrizione nei ruoli straordinari. Pur considerando la natura di titolo esecutivo dell’avviso di accertamento, la disposizione garantisce, inoltre, specularmente alla previsione recata dall’articolo 25, comma 2, del predetto decreto, che solo dopo il sessantesimo giorno dalla data di notifica dell’atto la riscossione delle somme dovute è affidata in carico all’agente che può procedere ad espropriazione forzata.
    È previsto, poi, che all’atto dell’affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate fornisca, anche su richiesta dell’agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento dell’efficacia della riscossione, compresi quelli, molto spesso determinanti, acquisiti in fase di accertamento.
    L’agente della riscossione, sulla base del detto titolo esecutivo e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede, come espressamente precisato nella norma, ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Inoltre, decorso un anno dalla notifica degli atti, l’espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell’avviso che contiene «l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni», di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. L’espropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
    La disposizione prevede, poi, che, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con detti titoli esecutivi sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Tali interessi sono calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi. All’agente della riscossione spettano l’aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
    Ai fini della procedura di riscossione prevista dalla presente disposizione, si chiarisce, in via generale, che i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti di accertamento, di irrogazione delle sanzioni ed ai successivi atti di cui alla lettera a) e che i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni del presente articolo.
    Si prevede espressamente, inoltre, che in caso di ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si applica l’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che prevede la sospensione amministrativa della riscossione in caso di ricorso «contro il ruolo», fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale.
    Al fine di velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando un significativo recupero di efficienza di tale rilevante fase dell’attività di contrasto all’evasione, la disposizione rinvia ad uno o più regolamenti, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, coerentemente con le novità introdotte dalla disposizione stessa relative alle modalità di riscossione delle somme dovute a seguito dell’attività di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, la progressiva razionalizzazione delle procedure di riscossione coattiva delle somme dovute anche a seguito delle attività di liquidazione e controllo relative ai medesimi e ad altri tributi erariali gestiti dall’Agenzia delle entrate e di accertamento relative a tutti i tributi gestiti dall’Agenzia stessa, nonché ad altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo.
    La normativa di cui al comma 2 prevede, alla lettera a), che in sede di transazione fiscale, anche le somme relative a ritenute operate e non versate siano oggetto esclusivamente di un’eventuale dilazione e non di falcidia, al pari dell’intera imposta sul valore aggiunto.
    Tale previsione trova il suo fondamento nel fatto che anche le ritenute operate dal sostituto d’imposta a titolo di acconto sono poi utilizzate in detrazione dal sostituito, in diminuzione del proprio debito tributario. Occorre poi osservare che anche le ritenute d’acconto sono somme di terzi, che il sostituto trattiene allo scopo di riversarle allo Stato. Le analogie con l’imposta sul valore aggiunto rendono irragionevole una disparità di trattamento. La misura consente, altresì, di assicurare trasparenza nei rapporti tra il contribuente che acceda alla transazione ed i prestatori d’opera di cui si è avvalso e sulle cui retribuzioni ha operato le ritenute.
    La previsione di cui alla lettera b) consente di ovviare ad una incertezza nella pratica applicazione della norma, precisando che i documenti relativi al piano di ristrutturazione dei debiti ed al pagamento dei creditori, che devono obbligatoriamente accompagnare la proposta di concordato preventivo ai sensi dell’articolo 161 della legge fallimentare nel cui ambito sia prevista la transazione fiscale, devono essere presentati anche quando la transazione sia inserita nell’ambito di un accordo di ristrutturazione del debito in base all’articolo 182-bis della medesima legge fallimentare, attesa l’identità delle situazioni.
    La norma precisa inoltre che, nel caso di accordo stragiudiziale di ristrutturazione, dove, a differenza che nel concordato preventivo, non vi è il commissario giudiziale che svolga le attività di cui agli articoli 171, 172 e 173 della legge fallimentare (verifica dei crediti e dei debiti, inventario ed analisi della contabilità), il debitore rilascia una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale, comunque in un’ottica volta a non aggravare irragionevolmente il procedimento, si assume personalmente la responsabilità di attestare la veridicità e la completezza dei dati aziendali riportati in contabilità, a maggior tutela e garanzia dei terzi.
    Con la lettera c) si introduce la previsione di una possibile revoca di diritto, per le sole transazioni fiscali concluse nell’ambito degli accordi di ristrutturazione, attesa la natura stragiudiziale di detti accordi. Infatti, anche al fine di contrastare possibili abusi, tenendo altresì conto del fatto che il contribuente potrebbe sottrarsi ai propri obblighi tributari o contributivi anche dopo l’esecuzione del piano di ristrutturazione del debito, è opportuno prevedere che un inadempimento significativo e rilevante, quale l’omesso pagamento delle somme dovute entro un ragionevole termine dalla scadenza fissata (novanta giorni) sia di per sé decisivo per determinare la revoca della transazione. Tale previsione normativa, che opera per i soli omessi pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti previdenziali, assicura altresì uniformità di comportamenti tra gli enti pubblici interessati e consente di incentrare le valutazioni di opportunità della transazione fiscale e contributiva soprattutto sulla relativa convenienza dal punto di vista economico e finanziario, non costituendo la prosecuzione dell’attività di impresa che, altrimenti, costituirebbe un presupposto necessario per garantire eventuali pagamenti dilazionati.
    La disposizione di cui al comma 3 è finalizzata a rendere più spedita l’eventuale approvazione di eventuali proposte di concordato fallimentare da parte degli agenti della riscossione, nel caso in cui riguardino debiti per tributi erariali, disciplinando espressamente il rapporto con l’Agenzia delle entrate.
    La norma di cui al comma 4 prevede la riformulazione dell’articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, concernente il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, ed è finalizzata a rafforzare l’efficacia dissuasiva della previsione penale, introducendo un nuovo reato in materia di falsità nella documentazione presentata ai fini delle transazioni fiscali.
    La riformulazione comporta:

        a) l’abbassamento della soglia di punibilità (importo complessivo delle somme dovute all’Erario) a 50.000 euro;

        b) la introduzione di un’aggravante specifica qualora le somme al cui pagamento il contribuente intende sottrarsi siano superiori al quadruplo della predetta nuova soglia di punibilità, che comporta una pena raddoppiata nel minimo e aumentata della metà nel massimo;
        c) la riconduzione al reato in questione anche della condotta di chi, nell’ambito della transazione fiscale, al fine di ottenere per sé o per altri il riconoscimento di un debito tributario di minore importo, indica nella documentazione presentata elementi passivi fittizi oppure espone elementi attivi in misura inferiore al reale, per un ammontare complessivo superiore ad euro 50.000 (soglia di punibilità così individuata, in considerazione del fatto che la sottovalutazione del patrimonio, nell’ambito di procedure concorsuali o comunque preconcorsuali, equivale alla sottrazione di un pari importo alle somme destinate al pagamento delle imposte dovute e dei relativi accessori); anche per questo reato è prevista una aggravante specifica qualora il falso riguardi l’indicazione di elementi attivi in misura inferiore al reale o di elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro 200.000.
    Relativamente alla disposizione di cui al comma 5, si osserva che l’articolo 27, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha previsto che la disciplina in tema di richiesta di misure cautelari (commi da 1 a 6 dell’articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472) si applichi, nelle ipotesi di pericolo per la riscossione, anche dopo la notifica del «provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi». In tal caso la garanzia assiste «tutti gli importi dovuti» risultanti dall’atto di recupero tributario. La disposizione di cui al medesimo articolo 27, comma 7, del decreto-legge n. 185 del 2008, come sostituito dall’articolo 15, comma 8-quater, del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha stabilito che: «In relazione agli importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, le misure cautelari adottate ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, conservano, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, la loro validità e il loro grado a favore dell’agente della riscossione che ha in carico il ruolo...». La disposizione di cui al comma 5 in oggetto, modificando il citato articolo 27, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, garantisce che le misure cautelari conservano, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, la loro validità e il loro grado a favore dell’agente della riscossione che ha in carico il ruolo, qualora siano adottate in base al processo verbale di constatazione, al provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione della sanzione oppure all’atto di contestazione.
    Relativamente al comma 6, si osserva che attualmente l’articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 10, comma 1, lettera a) del citato decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, dispone che: «In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, la dichiarazione relativa all’imposta dovuta per l’anno solare precedente, sempreché i relativi termini di presentazione non siano ancora scaduti, è presentata dai curatori o dai commissari liquidatori con le modalità e i termini ordinari di cui al comma 1 ovvero entro quattro mesi dalla nomina se quest’ultimo termine scade successivamente al termine ordinario. Con le medesime modalità e nei termini ordinari, i curatori o i commissari liquidatori presentano la dichiarazione per le operazioni registrate nell’anno solare in cui è dichiarato il fallimento ovvero la liquidazione coatta amministrativa. Per le operazioni registrate nella parte dell’anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa è anche presentata, in via telematica ed entro quattro mesi dalla nomina, apposita dichiarazione al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale».
    L’esperienza operativa dimostra che tale ultima disposizione non è sufficiente a garantire all’Agenzia l’adozione di tutte le misure necessarie ai fini dell’eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale.
    La disposizione prevista dal comma 6 pone, conseguentemente, a carico del curatore, l’obbligo, entro quindici giorni dall’accettazione della nomina, di trasmissione all’Agenzia delle entrate delle informazioni necessarie a garantire l’avvio della procedura di insinuazione al passivo in tempi utili a garantire la tutela del credito erariale.
    La disposizione di cui al comma 7 rafforza il dispositivo complessivo intendendo prevenire più efficacemente eventuali casi di corruzione (legati, oltre che alla riscossione, a tutto il comparto dei pagamenti e rimborsi in materia fiscale) mediante l’inserimento tra le ipotesi aggravate di corruzione, previste dall’articolo 319-bis del codice penale, anche di quella in cui l’omissione o il ritardo di atti d’ufficio, così come il compimento di atti contrari ai doveri d’ufficio riguardino, appunto, il pagamento o il rimborso di tributi. Inoltre, assicurato nei predetti termini un efficace contrasto dei comportamenti dolosi, l’ulteriore disposizione del comma 7 ha la finalità di aumentare la deflazione del contenzioso ottenibile mediante gli istituti della transazione fiscale, nonché dell’adesione all’accertamento e della conciliazione giudiziale.
    Si tratta, peraltro, di norma in parte analoga a quella già esistente in materia di lavoro pubblico (articolo 66, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale, con riguardo alle proposte di conciliazione delle liti, esclude completamente la responsabilità amministrativa) che è, altresì, connessa alle caratteristiche peculiari dei suddetti istituti, finalizzati alla deflazione del contenzioso ed al perseguimento della migliore soddisfazione del credito erariale nel rispetto delle finalità evidenziate. Occorre infatti sottolineare la particolare complessità delle valutazioni cui sono chiamati i responsabili degli atti e provvedimenti in parola: tali valutazioni vengono effettuate sulla base dei mezzi di prova ammessi in materia tributaria che, come noto, soffrono di particolari limitazioni. Va altresì evidenziato come permanga la responsabilità disciplinare conseguente alla inosservanza, anche in caso di colpa, della normativa e della prassi amministrativa, la quale può determinare l’irrogazione di gravi sanzioni fino al licenziamento del dipendente.

    Art. 30. - (Potenziamento dei processi di riscossione dell’INPS). – La disposizione è finalizzata a realizzare, attraverso una semplificazione del processo di gestione del recupero dei crediti contributivi denunciati o accertati d’ufficio e dei crediti per prestazioni previdenziali indebitamente erogate, una più efficace azione di contrasto all’omissione contributiva e ad assicurare la correttezza delle prestazioni dell’Istituto nazionale della previdenza sociale contribuendo alla sostenibilità del sistema e alla riduzione di costi dell’azione amministrativa.

    Il nuovo procedimento si applica sia ai contributi dovuti mensilmente o alle diverse scadenze dalle aziende o dai lavoratori autonomi, sia ai crediti accertati a seguito di attività di verifica formale e/o sostanziale da parte degli uffici dell’INPS. Si riducono fortemente i tempi intercorrenti fra l’insorgenza del credito e il momento in cui l’agente può avviare le sue attività di recupero e, inoltre, riducendosi gli adempimenti formali, vi è una maggiore certezza ed impegno al rispetto dei tempi previsti dalla normativa.
    Gli effetti di accelerazione sono particolarmente importanti nella gestione degli omessi versamenti periodici da parte delle aziende e dei lavoratori autonomi per i quali vi è certezza dell’importo, ma per i quali è necessario avviare una lunga procedura formale prima di giungere alla notifica della cartella. Ridurre gli adempimenti formali propedeutici all’avvio dell’attività dell’agente della riscossione permette di accelerare il recupero di un credito certo aumentando, peraltro, anche la corretta concorrenza fra gli attori del mercato.
    La disposizione attribuisce, a decorrere dal 1º gennaio 2011, nell’ambito del sistema di riscossione dei crediti, a qualsiasi titolo dovuti, compresi sanzioni, somme aggiuntive e interessi legali, la natura di titolo esecutivo all’avviso di addebito dell’Istituto notificato al debitore.
    L’avviso di addebito, pertanto, conterrà tutti gli elementi identificativi della pretesa dell’Istituto e l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati. L’avviso dovrà essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell’ufficio che ha emesso l’atto.
    Laddove ne sussistano le condizioni verrà prioritariamente utilizzata la posta elettronica certificata, anche per favorire il consolidamento del sistema di comunicazione elettronica che, avendo valenza legale, è idoneo ad attestare l’invio e la consegna dei documenti trasmessi. Al fine di garantire, comunque, la certezza della notifica del titolo è stato previsto che la notifica venga effettuata, previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. In ogni caso, la notifica potrà essere eseguita anche mediante il servizio postale.
    La consegna del titolo per l’attivazione del recupero delle somme con lo stesso addebitate verrà effettuata, in deroga alle disposizione contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalità stabilite dall’Istituto e a scadenze definite. La norma impegna l’INPS e gli agenti della riscossione ad un’attiva cooperazione diretta ad assicurare il buon esito dell’azione di recupero. A tal fine, è previsto che l’Istituto, non solo all’atto della consegna del titolo, ma anche successivamente, fornisca, anche su richiesta dell’agente della riscossione, tutti gli elementi utili a migliorare l’efficacia dell’azione stessa.
    In caso di crediti accertati d’ufficio, il debitore è intimato ad adempiere entro novanta giorni. Entro lo stesso termine il soggetto intimato ha la possibilità di proporre ricorso amministrativo avverso l’atto di accertamento del debito. La presentazione del ricorso comporta la sospensione dell’azione di recupero sino alla decisione da parte del competente organo amministrativo. In caso di reiezione o accoglimento parziale del ricorso, alla mancata attestazione del pagamento delle somme dovute entro cinque giorni dalla notifica dell’esito del ricorso stesso seguirà la consegna del titolo all’agente per l’avvio dell’espropriazione forzata nei confronti del debitore. Tale procedimento, nel riconoscere il ruolo del contenzioso come strumento idoneo a consentire un corretto contraddittorio con il soggetto intimato, garantisce la certezza del credito vantato dall’Istituto.
    In caso di accoglimento parziale del ricorso dal quale derivi una rideterminazione degli importi addebitati, l’Istituto dovrà notificare al debitore l’intimazione al pagamento della somma rideterminata, che dovrà essere versata entro cinque giorni dalla notifica dell’esito del ricorso. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento nel termine assegnato, il titolo sarà consegnato all’agente della riscossione non oltre i termini previsti per l’avvio della procedura di espropriazione forzata.
    In caso di revisione in autotutela dell’atto di accertamento, venendo meno la validità dell’avviso di addebito originariamente notificato, dovrà essere notificato al debitore un nuovo avviso di addebito che dovrà presentare gli elementi previsti in questo stesso articolo e sarà soggetto ai termini e alle condizioni in esso dettati.
    Diversamente, qualora nel termine di novanta giorni non venga presentato ricorso e il debitore non provveda al pagamento l’agente della riscossione, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, e sulla base del titolo esecutivo, procederà ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Inoltre, decorso un anno dalla notifica dell’avviso di accertamento, l’espropriazione forzata sarà preceduta dalla notifica dell’avviso che contiene l’intimazione ad adempiere all’obbligo risultante dall’avviso di addebito entro cinque giorni, ai sensi dell’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. L’esecuzione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
    In caso di mancato o ritardato pagamento, sulle somme richieste con l’avviso di addebito saranno calcolate le sanzioni e le somme aggiuntive dovute, secondo le disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento. In tal modo, gli addebiti a tale titolo non saranno soggetti ai tempi neutri attualmente necessari per il processo di formazione e notifica della cartella di pagamento.
    All’agente della riscossione spetterà il corrispettivo dell’aggio sugli importi riscossi, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
    Gli ultimi due commi sono norme di chiusura e riportano all’avviso di addebito tutti i riferimenti ai ruoli contenuti nelle norme di riscossione, mantenendo inoltre inalterate le attuali disposizioni che regolano i rapporti tra gli enti impositori e gli agenti della riscossione.

    Art. 31. - (Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi). – La vigente normativa di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dà ampia facoltà al contribuente di compensare i crediti ed i debiti per imposte risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche.

    Tale facoltà può essere esercitata anche se, come frequentemente accade, il contribuente ha, oltre ai debiti compensabili, altri debiti per imposte iscritti a ruolo a titolo definitivo.
    Ciò genera l’incongrua conseguenza di consentire la compensazione immediata (e dunque il mancato versamento delle imposte dovute) a chi è nel contempo debitore di altri importi iscritti a ruolo, anche di considerevole ammontare e risalenti nel tempo, e che si ostina a non pagare, costringendo gli organi della riscossione a defatiganti attività esecutive, spesso vanificate da deliberate spoliazioni preventive del patrimonio del debitore.
    La disposizione di cui all’articolo 31, ha pertanto l’intento di incidere proprio sulle situazioni suindicate, mediante la inibizione ad operare la compensazione dei crediti, di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, relativi alle imposte erariali qualora al contribuente siano state notificate cartelle di pagamento per imposte erariali e sia scaduto il termine di pagamento (senza l’intervento di una sospensione).
    La inibizione opera, naturalmente, limitatamente all’importo dei debiti, per imposte e relativi accessori, iscritti a ruolo e non pagati, a condizione che tale importo sia di ammontare superiore a 1.500 euro (limite così individuato per eliminare appesantimenti eccessivi anche ai fini della eventuale compensazione consentita ai sensi della ulteriore disposizione introdotta con il presente articolo).
    Per evidenti e necessari intenti dissuasivi, l’inosservanza del divieto viene punita con la sanzione fissa pari al 50 per cento dell’importo indebitamente compensato.
    A fronte del divieto di compensazione diretta, viene poi prevista la possibilità che la compensazione avvenga per il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, demandando ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze le relative modalità.
    Sempre a fini dissuasivi viene altresì previsto che l’osservanza del divieto di compensazione in parola venga vigilata nell’ambito delle ordinarie attività di controllo dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza anche mediante specifici piani operativi.
    L’esigenza di far entrare a pieno regime l’introdotto meccanismo di compensazione con gli importi iscritti a ruolo ha poi determinato la scelta di dare efficacia a tutte le norme in questione a decorrere dal 1º gennaio 2011.
    Ragioni di coerenza sistematica ispirano infine la esclusione della operatività delle disposizioni di cui all’articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (compensazione tra il credito d’imposta chiesto a rimborso ed il debito iscritto a ruolo) per i ruoli di ammontare non superiore a 1.500 euro.

    Art. 32. - (Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi). – La disposizione è volta ad arginare il fenomeno dei fondi immobiliari cosiddetti «veicolo», contrastando l’utilizzo strumentale dei fondi comuni immobiliari a ristretta base partecipativa finalizzato al godimento dei benefìci fiscali previsti dall’attuale normativa.

    A tal fine, viene innanzitutto modificata la nozione civilistica dei fondi comuni di investimento immobiliare prevista dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58, specificandone la funzione economica (raccolta del risparmio tra una pluralità di investitori; investimento del patrimonio raccolto secondo una predeterminata politica di gestione; autonomia delle scelte di investimento della società di gestione del risparmio (SGR)).
    In tal modo viene circoscritta l’applicazione dell’attuale regime fiscale ai soli fondi che gestiscono risparmio diffuso nonché a quelli diretti a realizzare attività di interesse pubblico.
    La modifica all’articolo 36, comma 6, del TUF chiarisce il regime di responsabilità dei fondi comuni di investimento, precisando che per le obbligazioni contratte dalla SGR per conto del fondo risponde esclusivamente il patrimonio di quest’ultimo.
    La modifica all’articolo 37, comma 2, lettera b-bis), del TUF prevede l’esclusione dalla vigilanza della Banca d’Italia dei fondi destinati ad investitori qualificati.
    Il decreto di attuazione delle predette modifiche del TUF deve essere emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Conseguentemente, viene consentito ai fondi esistenti di adeguarsi alle nuove norme civilistiche pagando un’imposta sostitutiva del 5 per cento della media dei valori netti del fondo risultanti dai prospetti semestrali redatti nei periodi d’imposta 2007, 2008 e 2009.
    L’imposta è dovuta nella misura del 7 per cento se la SGR non intende adeguarsi ai nuovi requisiti e, pertanto, delibera la liquidazione del fondo.
    L’imposta è sostitutiva delle imposte sui redditi e non dell’IVA, delle imposte ipotecarie e catastali e delle altre imposte dovute.
    Vengono inoltre soppressi il regime di non imponibilità attualmente previsto per i redditi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari percepiti da soggetti non residenti, nonché l’imposta patrimoniale prevista dall’articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, per i fondi riservati e familiari.

    Art. 33. - (Stock option ed emolumenti variabili). – In considerazione degli effetti distorsivi, prodotti sul sistema finanziario e sull’economia mondiale dal riconoscimento di bonus e stock options collegati agli andamenti del mercato ai manager e agli amministratori di banche ed istituti finanziari, evidenziati nel corso delle riunioni del G20, la norma introduce, come misura di contrasto all’adozione di detti sistemi retributivi, l’applicazione di una addizionale del 10 per cento sui compensi corrisposti a tale titolo che eccedano il triplo degli emolumenti fissi della retribuzione.

    L’addizionale è disciplinata dalle disposizioni relative alle imposte sul reddito ed è prelevata dal sostituto d’imposta al momento della corresponsione dei compensi in questione.

    Art. 34. - (Obbligo per i non residenti di indicazione del codice fiscale per l’apertura di rapporti con operatori finanziari). – Le modifiche normative introdotte con il presente articolo intendono superare le attuali problematiche connesse alla estrema difficoltà di acquisire con certezza, in fase di interrogazione dell’Archivio dei rapporti finanziari, i dati relativi ai rapporti continuativi dei clienti non residenti quando sono privi del codice fiscale.

    Ciò anche in considerazione del fatto che all’Archivio dei rapporti finanziari possono accedere anche autorità e organismi diversi dall’Amministrazione finanziaria, quali gli organi della magistratura e inquirenti nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge.
    Infatti, la vigente disposizione di cui all’articolo 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non prevede l’obbligatorietà dell’indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti negli atti elencati nel primo comma del medesimo articolo 6.
    La novella di cui alla lettera a) aggiunge all’elenco degli atti, nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale, anche i contratti stipulati dagli operatori finanziari nei confronti dei propri clienti relativamente all’apertura e alla chiusura di un rapporto continuativo.
    Per il necessario coordinamento delle disposizioni riguardanti il predetto obbligo, la modifica normativa di cui alla lettera b) estende l’obbligo di indicazione del numero di codice fiscale per i soggetti non residenti per i soli atti e negozi posti in essere dagli operatori finanziari. Per gli altri atti indicati nel citato primo comma dell’articolo 6 resta ferma per i soggetti non residenti l’attuale modalità dell’indicazione dei soli dati anagrafici identificativi, con esclusione del codice fiscale.

    Art. 35. - (Razionalizzazione dell’accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale). – Le nuove disposizioni riguardano il procedimento di accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

    L’intervento è finalizzato, da un lato, a migliorare l’efficienza dell’azione amministrativa, dall’altro, a realizzare una maggiore tutela del diritto alla difesa dei contribuenti sottoposti a controllo nel particolare ambito del consolidato nazionale. In considerazione della responsabilità solidale tra il soggetto consolidante e ciascuna società consolidata, prevista dall’articolo 127 del citato testo unico, l’accertamento nei confronti di tali soggetti, quanto ai redditi propri, è ricondotto ad un unico atto, emesso dall’ufficio competente sulla consolidata interessata dalle rettifiche e notificato anche alla consolidante, in luogo del vigente doppio livello di accertamento. In tal modo si consente a entrambi i soggetti necessariamente coinvolti nell’accertamento di partecipare sin dall’inizio alle diverse fasi del procedimento.
    Tale unico atto fa emergere in capo al soggetto accertato un maggiore imponibile, la conseguente imposta e le sanzioni correlate. La consolidata, infatti, per effetto dell’opzione si è «spogliata» sia dei propri redditi, sia delle eventuali perdite di periodo conseguite, sia di eventuali crediti d’imposta trasferiti al consolidato: ne consegue che l’accertamento determina comunque una variazione positiva dell’imponibile dichiarato, pari alle rettifiche in esso contenute. Resta, in ogni caso, la possibilità di scomputare dai maggiori imponibili accertati le perdite risultanti dalla dichiarazione della consolidata, non ancora utilizzate, mediante richiesta da parte della consolidante, demandando in tal modo all’autonomia negoziale dei soggetti aderenti all’opzione la regolamentazione dei relativi rapporti.
    L’atto unico è impugnabile sia dalla consolidata che dalla consolidante, configurandosi un’ipotesi di litisconsortio necessario, mentre il pagamento della relativa pretesa, da chiunque effettuato, estingue l’obbligazione tributaria.
    Per esigenze di coerenza è previsto un unico procedimento di adesione, al fine di evitare il verificarsi di contrasti tra i diversi livelli accertativi. Al procedimento possono partecipare sia la consolidata che la consolidante, e la definizione anche unilaterale dell’atto produce in ogni caso i suoi effetti su entrambi i soggetti.
    La presente modifica normativa, di tipo procedimentale, è applicabile all’attività di accertamento relativa anche a periodi di imposta pregressi, secondo il principio tempus regit actum.

    Art. 36. - (Disposizioni antifrode). – Al fine di contrastare Paesi dove da un lato è maggiore il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, e dall’altro vi è l’assenza di un adeguato scambio di informazioni anche in materia fiscale, si prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze provveda con proprio decreto alla loro individuazione in una black list.

    Conseguentemente, i soggetti destinatari del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.  231, devono astenersi dall’instaurare un rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero devono porre fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei Paesi individuati nella stessa black list.
    La violazione di tale disposizione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 5.000 euro, se l’operazione posta in essere è di importo non superiore a 50.000 euro; altrimenti la sanzione sarà compresa tra il 10 per cento ed il 40 per cento dell’importo dell’operazione. Se l’importo dell’operazione non è determinato o determinabile, si prevede l’applicazione di una sanzione da un minimo di 25.000 euro ad un massimo di 250.000 euro.
    Tenuto conto che l’utilizzo eccessivo del contante rappresenta un rischio per l’integrità e un costo in termini di efficienza del sistema economico-finanziario, all’articolo 20 del presente decreto si provvede, come illustrato sopra, a stringere i limiti legali di utilizzo del contante, abbassando drasticamente la soglia dagli attuali 12.500 euro a 5.000 euro. Questi limiti non si applicano, invece, ai trasferimenti di contante con gli intermediari finanziari. Tuttavia, con la modifica all’articolo 41 del decreto legislativo n. 231 del 2007 si riconosce che movimentazioni di contante frequenti o ingiustificate, specialmente se di importo eccedente 15.000 euro, saranno considerate dagli intermediari elementi per inviare una segnalazione di operazione sospetta.

    Art. 37. - (Disposizioni antiriciclaggio) – In linea con le recenti determinazioni internazionali, e con specifico riferimento alle iniziative del G20 che promuovono la trasparenza del sistema economico-finanziario, la disposizione risponde all’esigenza di assicurare la compiuta conoscenza degli aspetti proprietari e di gestione dei soggetti ammessi a partecipare alle procedure indette dalle stazioni appaltanti secondo la normativa nazionale. Ciò, anche al fine di assicurare condizioni di effettiva parità tra gli operatori economici nell’accesso alle gare pubbliche.

    La disposizione prevede che gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi cosiddetti black list individuati nei decreti del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 siano ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione disciplinate dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’economia e delle finanze. Ciò anche in deroga ad accordi bilaterali siglati con l’Italia, che consentano la partecipazione alle procedure per l’aggiudicazione dei contratti dei cui al citato decreto legislativo n. 163 del 2006 a condizioni di parità e reciprocità.
    Il Ministro dell’economia e delle finanze può escludere con proprio decreto tale obbligo nei riguardi di alcuni dei paesi già individuati ovvero di specifici settori di attività; con il medesimo decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, l’obbligo può essere inoltre esteso anche a paesi cosiddetti non black list nonché a specifici settori di attività e a particolari tipologie di soggetti.
    Il rilascio di tale autorizzazione è subordinato alla previa individuazione dell’operatore economico, individuale o collettivo, mediante la comunicazione dei dati che identificano gli effettivi titolari delle partecipazioni societarie, anche per il tramite di società controllanti e per il tramite di società fiduciarie; alla identificazione del sistema di amministrazione, del nominativo degli amministratori e del possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla normativa italiana.

    Art. 38. - (Altre disposizioni in materia tributaria). – Le disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3 intendono contrastare con maggiore efficacia l’indebita percezione di prestazioni sociali agevolate, ivi comprese quelle erogate nell’ambito del diritto allo studio universitario, a seguito della presentazione di dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  109. A tal fine sono previste articolate modalità di scambi informativi, nel rispetto delle norme a tutela della privacy, che coinvolgono gli enti che erogano le prestazioni, l’INPS, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Agenzia delle entrate. In particolare, gli enti erogatori trasmettono all’INPS i dati dei soggetti che hanno beneficiato di prestazioni sociali agevolate con modalità stabilite dallo stesso Istituto sulla base delle direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’INPS, sulla base di informazioni trasmesse, con modalità telematiche, da parte dell’Agenzia delle entrate è in grado di individuare i soggetti che in ragione del maggior reddito accertato in via definitiva hanno fruito indebitamente, in tutto o in parte, delle prestazioni in argomento.

    È prevista la restituzione delle somme indebitamente percepite e una specifica sanzione che verrà erogata dall’INPS avvalendosi dei poteri e delle modalità previste dalle norme vigenti.
    Le disposizioni di cui al comma 4 sono finalizzate a razionalizzare le modalità di notifica in materia fiscale.
    In particolare, la lettera a) modifica l’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, eliminando il riferimento ad articolazioni interne all’Amministrazione finanziaria che sono state interessate da riforme che ne hanno mutato la competenza per materia, nonché territoriale, rendendo, altresì, chiara l’identificazione delle strutture legittimate ad autorizzare i messi notificatori speciali per la notifica dei propri atti, comprese quelle alle quali sono state affidate specifiche competenze ai sensi dell’articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
    La disposizione razionalizza poi le modalità di comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’elezione di domicilio diverso dalla residenza, effettuata ai fini della notifica degli atti di accertamento. La comunicazione dell’elezione di domicilio avverrà esclusivamente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al competente ufficio, ovvero in via telematica e non anche per il tramite del canale dichiarativo, disancorato dall’ambito temporale di riferimento dei dati della dichiarazione, essendo questi inerenti ad un determinato periodo d’imposta.
    Non essendo, inoltre, attualmente previsto un termine da cui hanno effetto le informazioni concernenti le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo provenienti dal flusso dichiarativo, al fine di garantire la corretta notifica degli «atti di accertamento» e tenuto conto della circostanza che l’acquisizione delle informazioni richiede tempi tecnici minimi non sopprimibili, la disposizione in commento, con l’eliminazione delle parole «non risultante dalla dichiarazione annuale», fissa un termine certo per la decorrenza degli effetti di dette variazioni effettuate in dichiarazione tale da garantire, al tempo stesso, le esigenze di certezza e quelle correlate alle attuali modalità di acquisizione delle dichiarazioni.
    La sostituzione, poi, del richiamo, contenuto nel terzo comma dell’articolo 60, al secondo comma dell’articolo 36 dello stesso decreto n.  600 del 1973, con quello agli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è volta all’eliminazione del riferimento ad una disposizione abrogata fin dal 2000 (in particolare, dall’articolo 37 della legge 24 novembre 2000, n. 340) e all’inserimento del riferimento alla dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA ovvero al modello attualmente previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla dichiarazione di inizio attività IVA.
    L’intervento contenuto nella lettera b) dello stesso comma 4 si giustifica in funzione della necessità di consentire, anche per la notifica delle cartelle e degli altri atti di riscossione coattiva, l’utilizzazione della posta elettronica certificata. In mancanza di espressa previsione normativa, infatti, tale possibilità risulterebbe esclusa ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
    La norma autorizza altresì gli agenti della riscossione alla consultazione degli elenchi che in base alla legge contengono gli indirizzi di posta elettronica certificata (ad esempio quelli di cui all’articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 185 del 2008).
    La disposizione del comma 5 ha la finalità di estendere e potenziare i servizi telematici dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, mediante progressive estensioni dell’utilizzo esclusivo dei sistemi telematici delle stesse pubbliche amministrazioni ovvero della posta elettronica certificata. Essa inoltre consente, conformemente al programma di governo, di realizzare il duplice obiettivo di ridurre l’accesso fisico del cittadino agli sportelli delle amministrazioni e l’utilizzo dello strumento cartaceo negli uffici.
    L’attuazione del sistema, che coinvolge direttamente le amministrazioni e gli enti individuati dalla norma per consentire la gradualità dell’intervento e salvaguardare la peculiarità dei servizi offerti, riguarda diverse tipologie di atti, sia nella fase di presentazione di richieste o adempimenti degli obblighi da parte dei cittadini, sia nell’erogazione dei servizi e delle informazioni da parte della pubblica amministrazione. La norma è, quindi, diretta al perseguimento di un più immediato rapporto fra cittadino e amministrazione, secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.
    È prevista in ogni caso la possibilità per ciascun cittadino di avvalersi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica per la richiesta e la ricezione degli atti e, per salvaguardare le fasce più deboli, resta ferma per le singole amministrazione la possibilità di prevedere l’utilizzo delle modalità tradizionali per le situazioni di maggiore criticità sociale.
    Coerentemente con le finalità perseguite dalla norma, il terzo periodo del comma 5 stabilisce in sostanza che la registrazione di un atto non formato per atto pubblico o scrittura privata autenticata è sostituita da una denuncia telematica, rinviando a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione degli atti per i quali la denuncia telematica sostituisce la registrazione. Per questi atti la denuncia assume qualità di fatto che, ai sensi dell’articolo 2704, primo comma, del codice civile, attribuisce data certa al contratto.
    Con l’ultimo periodo del comma 5 si intende garantire agli uffici finanziari una tempistica maggiormente adeguata ai compiti da assolvere connessi alla registrazione telematica degli atti pubblici e delle scritture private autenticate.
    La disposizione contenuta nel comma 6 trae giustificazione dal quadro normativo esistente sul regime di comunicazione del codice fiscale, che non tiene conto delle regole in materia di comunicazione di dati personali, introdotte successivamente, determinando disagi per i cittadini contribuenti e la pubblica amministrazione.
    A tal fine, l’intervento del legislatore, che espressamente legittima la possibilità per la pubblica amministrazione di effettuare la verifica dei codici fiscali e dei correlati dati anagrafici, ai fini dell’adozione di un univoco criterio di identificazione dei cittadini-contribuenti, garantisce l’inserimento di corrette informazioni negli archivi della pubblica amministrazione
    Le disposizioni recate dai commi 7 e 8 intendono introdurre misure a favore dei soggetti che hanno un basso reddito di pensione consentendo la possibilità di rateizzare alcuni pagamenti, senza applicazione di interessi.
    In particolare, il comma 7 prevede che le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno sono rateizzate fino a un massimo di undici rate, se l’importo complessivamente dovuto supera 100 euro. La condizione richiesta è il non superamento del limite di reddito di pensione di 18.000 euro. È previsto che la rateazione non superi il mese relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre e, pertanto, l’ultima rata deve essere trattenuta nel mese di novembre.
    Il comma 8 prevede, a richiesta degli interessati, che l’ente che eroga il trattamento pensionistico trattenga l’importo del canone di abbonamento RAI. La richiesta deve essere fatta entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’abbonamento e consente la rateazione in un numero massimo di undici rate, da concludersi entro il mese di novembre, con versamento dell’importo trattenuto nel mese di dicembre. Viene prevista l’emanazione di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate per l’individuazione dei termini e delle modalità di versamento delle somme trattenute e delle modalità di certificazione.
    È, infine, prevista la possibilità da parte degli enti erogatori di pensione di trattenere altri tributi dovuti ad enti, a richiesta degli interessati. In tal caso è prevista una apposita convenzione con l’ente percettore di detti tributi che regoli le modalità di attuazione della disposizione.
    Il comma 9 contiene previsioni normative finalizzate ad accelerare la trattazione delle cause in materia tributaria e previdenziale.
    In particolare, viene stabilito un termine massimo di centocinquanta giorni di efficacia della sospensione eventualmente concessa dal giudice tributario, al fine di incentivare la rapida trattazione delle cause, assicurando la riscossione in tempi brevi delle somme dovute in pendenza di giudizio.
    Parimenti, viene stabilito un termine massimo di efficacia di centocinquanta giorni del provvedimento giudiziario che dispone la sospensione avente ad oggetto l’iscrizione al ruolo dei contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali. Inoltre, al fine di assicurare la rapida trattazione della causa, viene disposto che il giudice, in sede di emanazione del provvedimento di sospensione, fissi la data dell’udienza di trattazione entro i successivi trenta giorni e che la causa debba essere decisa entro i successivi centoventi giorni.
    La disposizione contenuta nel comma 10 consente alle società beneficiarie del ramo di azienda relativo alla fiscalità locale, per effetto del trasferimento avvenuto ai sensi dell’articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, di richiedere i dati e le notizie, strettamente necessarie per la riscossione dei ruoli residui ancora in carico alle stesse, agli enti locali che hanno emesso i ruoli.
    Il citato comma 24, lettera b), infatti, nell’attuale formulazione, stabilisce che, con riferimento ai ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, si applica il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, esclusivamente nei rapporti tra le società scorporate e l’ente locale, non residuando alcuno spazio applicativo del citato decreto legislativo nei rapporti tra le predette società, non qualificabili come concessionari del servizio nazionale della riscossione, e l’amministrazione finanziaria.
    Con la norma in commento, pertanto, fermo restando il divieto di accesso diretto al sistema informativo di cui all’articolo 18 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999, si prevede, anche con riferimento ai profili connessi alla valutazione sull’inesigibilità delle quote, che le predette società possano richiedere le informazioni necessarie per la riscossione all’ente locale creditore che, a tal fine, può accedere al sistema informativo in argomento.
    Con il comma 11 vengono apportate modifiche al regime di tassazione applicabile agli enti privati di previdenza e assistenza obbligatoria
    In particolare, gli enti privati di previdenza obbligatoria vengono equiparati agli enti pubblici di previdenza obbligatoria, per i quali è previsto che l’esercizio di attività previdenziali e assistenziali non costituisce esercizio di attività commerciali. Infatti, la natura non commerciale della attività previdenziale e assistenziale svolta da detti enti privati non trova espresso riscontro nelle disposizioni vigenti in quanto l’articolo 74, comma 2, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, fa esclusivo riferimento alle suddette attività svolte da enti pubblici.
    Inoltre, gli apporti effettuati da enti pubblici e privati di previdenza obbligatoria, costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati al momento dell’apporto, sono soggetti alle previsioni dell’articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410, con conseguente applicazione delle imposte indirette in misura fissa.
    La previsione normativa contenuta nel comma 12 introduce misure finalizzate a rafforzare il procedimento riscossione dell’INPS.
    Per l’iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali l’articolo 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, prevede termini di decadenza a carico degli enti creditori per la formazione dei titoli esecutivi.
    In particolare, i contributi debbono essere iscritti nei ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza, entro i seguenti termini:

        –  entro il 31 dicembre dell’anno successivo al termine fissato per il versamento dei contributi non pagati; in caso di denuncia o di comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, il termine del 31 dicembre dell’anno successivo decorre dalla data di conoscenza del debito stesso da parte dell’ente impositore;

        –  entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla data di notifica del provvedimento, in caso di accertamento d’ufficio oppure per quelli sottoposti a gravame giudiziario, dopo che il provvedimento è divenuto definitivo.

    Le disposizioni suddette non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra il 1º gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente al 1º gennaio 2004.

    Infine, la disposizione di cui al comma 13 contiene alcune deroghe agli obblighi relativi al monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.  227, per i dipendenti di ruolo pubblici che risiedono all’estero per motivi di lavoro, per i quali sia prevista la notifica alle autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari e che, in virtù dell’articolo 1, comma 9, lettera b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, mantengono ai fini fiscali la residenza in Italia.
    La disposizione si riferisce, altresì, a quei soggetti che prestano la propria attività lavorativa all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal testo unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati dall’Italia. Si tratta dei lavoratori presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia (ad esempio ONU, NATO, Unione europea, OCSE). Per tali soggetti gli accordi internazionali che riconoscono particolari privilegi e immunità alle organizzazioni internazionali fissano la residenza ai fini fiscali delle persone che lavorano presso tali organizzazioni nello Stato di provenienza, indipendentemente dai requisiti indicati nella normativa interna di ciascuno Stato.
    L’esonero dall’obbligo di compilazione del modulo RW della dichiarazione annuale dei redditi è giustificato, per esigenze di semplificazione degli adempimenti tributari cui sono tenuti i predetti soggetti, fintanto che il lavoratore presta la propria attività all’estero e viene meno al rientro in Italia, qualora questi mantenga, per qualsiasi motivo, gli investimenti o le attività all’estero.
    La disposizione esonera dall’obbligo dichiarativo anche i frontalieri, limitatamente agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.

    Art. 39. - (Ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009). – Il presente articolo è volto a prorogare le disposizioni in tema di sospensione degli adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 verificatisi in Abruzzo, relativamente ai comuni che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, abbiano subito danni da sismi di intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con apposito decreto del Commissario delegato.

    In particolare, ai sensi del comma 1, è prorogato al 31 dicembre 2010 il termine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari per i titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo con volume di affari non superiore a 200.000 euro.
    In base al comma 2, la proroga non si applica con riferimento alle ritenute da operare sui redditi diversi da quelli di impresa e di lavoro autonomo e relativi versamenti.
    Ai sensi del comma 3, la stessa proroga della sospensione è prevista per i contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali posti a carico dei soggetti di cui al comma 1.
    Per i tributi e contributi di cui ai commi 1 e 3, in caso di avvenuto pagamento non si fa luogo al rimborso.

Titolo III – SVILUPPO ED INFRASTRUTTURE

    Art. 40. - (Fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno). – In considerazione della situazione di particolare difficoltà economica delle aree meridionali del territorio nazionale, al fine di migliorarne le condizioni per lo sviluppo imprenditoriale e la crescita produttiva, la presente disposizione attribuisce alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia la facoltà di disporre, con proprie leggi, la modifica delle aliquote, fino all’azzeramento, dell’imposta sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché eventuali esenzioni, detrazioni e deduzioni relative alla medesima imposta, a favore delle nuove iniziative produttive.

    La norma anticipa la realizzazione del federalismo fiscale che sarà attuata con l’entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42, dando una prima attuazione alla disciplina del tributo proprio derivato costituito dall’imposta regionale sulle attività produttive.
    Le leggi emanate dalle regioni dovranno rispettare la normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato e gli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia dell’Unione europea.
    Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con ciascuna delle regioni che adottano leggi ai sensi della presente articolo, è stabilito il periodo d’imposta a decorrere dal quale trovano applicazione le relative disposizioni.

    Art. 41. - (Regime fiscale di attrazione europea). – La norma dispone una parziale autolimitazione della sovranità impositiva da parte dello Stato italiano, favorendo la circolazione di sottosistemi giuridici all’interno dell’Unione europea.

    Le imprese residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, che intendono svolgere una nuova attività economica in Italia, possono chiedere l’applicazione – in alternativa alla normativa fiscale italiana – delle regole fiscali vigenti in uno Stato europeo diverso dall’Italia, vale a dire nello Stato di residenza o in un terzo Stato europeo. La scelta, estesa anche ai dipendenti e ai collaboratori delle suddette imprese, deve essere esercitata comunque nell’ambito della «comunità giuridica» costituita dagli Stati membri dell’Unione. A tal fine, è necessario interpellare l’Amministrazione finanziaria secondo la procedura di ruling di standard internazionale già prevista dall’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
    Compatibilmente con le disposizioni comunitarie di riferimento, la norma prevede che le imprese in commento, che svolgono attività regolamentate, possono chiedere l’applicazione delle norme in materia di vigilanza dello Stato membro di residenza.
    Le disposizioni attuative saranno stabilite dal Ministro dell’economia e delle finanze con apposito decreto di natura non regolamentare.

    Art. 42. - (Reti di imprese). – La norma intende fornire impulso allo strumento delle reti di imprese previsto dall’articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, mediante attribuzione al direttore dell’Agenzia delle entrate della competenza a stabilire con apposito provvedimento le condizioni per il riscontro della sussistenza dei requisiti idonei a far riconoscere le imprese come appartenenti ad una delle reti di imprese, nonché forme, modalità e termini per la presentazione delle richieste per il riconoscimento dell’appartenenza a una rete di imprese.

    Il comma 2 demanda ad un decreto di natura regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze l’individuazione di benefìci fiscali, amministrativi e finanziari applicabili alle imprese appartenenti ad una delle reti di imprese riconosciute ai sensi del comma 1.

    Art. 43. - (Zone a burocrazia zero). – Al fine di favorire le nuove iniziative produttive nel Mezzogiorno con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono istituite zone a burocrazia zero. In tali territori, nei confronti delle iniziative produttive avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto i provvedimenti amministrativi, esclusi quelli di natura tributaria, sono adottati esclusivamente da un Commissario di Governo che, ove occorra, convoca apposite conferenze di servizi. Se entro il termine di trenta giorni dall’avvio del procedimento non è stato emanato alcun provvedimento, questo si intende comunque adottato a favore del richiedente.

    Inoltre, qualora la zona a burocrazia zero coincida con una delle zone franche urbane individuate dal CIPE, il sindaco concede le risorse previste a favore di tali zone franche urbane per la concessione di contributi alle nuove iniziative produttive ivi avviate.
    Infine, le prefetture assicurano che nella realizzazione dei piani di sicurezza del territorio sia data priorità alle iniziative da assumere nelle zone a burocrazia zero.

    Art. 44. - (Incentivi per il rientro di ricercatori). – La disposizione intende agevolare il rientro in Italia di docenti e ricercatori che hanno trasferito la propria residenza all’estero, ove svolgono o hanno svolto in via continuativa o, comunque, per un periodo sufficientemente prolungato attività di ricerca o docenza presso centri di ricerca pubblici o privati o università. L’agevolazione consiste nella esclusione dalla formazione del reddito di lavoro autonomo o dipendente del 90 per cento degli emolumenti derivanti dall’attività di ricerca o docenza svolta in Italia e dalla conseguente acquisizione della residenza fiscale nel territorio dello Stato. L’agevolazione decorre dal 1º gennaio 2011 per i soggetti che rientrano in Italia entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della disposizione. L’incentivo si applica con riferimento al periodo d’imposta in cui il ricercatore o il docente diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e ai due periodi d’imposta successivi, a condizione che mantenga la residenza fiscale in Italia.
    Art. 45. - (Abolizione obbligo di ritiro dell’eccesso di offerta di certificati verdi). – Secondo le stime elaborate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas in merito al sistema incentivante vigente relativo ai certificati verdi sulle fonti rinnovabili, l’onere complessivo per l’obbligo 2008, che si è concluso nel 2009, è pari a due componenti: la prima, posta indirettamente a carico dei clienti finali nei prezzi dell’energia elettrica, pari, per il 2008, a circa 600 milioni di euro; una seconda componente, generatasi in misura significativa a partire dal 2008 a causa dell’«eccesso di offerta», posta a carico del gestore dei servizi elettrici e quindi della componente tariffaria A3, che risulta pari a 630 milioni di euro per la competenza dello stesso anno 2008 (la stima per il 2010 di tale componente risulta essere leggermente inferiore ai 600 milioni di euro).

    Con la presente misura – che abolisce l’obbligo per il gestore unico, previsto in via transitoria, di ritirare i certificati verdi in eccesso di offerta – si elimina tale seconda voce di costo, con benefici sulla bolletta elettrica dei cittadini stimabili tra i 500 e i 600 milioni di euro annui.

    Art. 46. - (Rifinanziamento del fondo infrastrutture). – La norma prevede che i mutui accesi con la Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2006, il cui onere di ammortamento sia a totale carico dello Stato e che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano rimasti interamente non erogati ai soggetti beneficiari, siano revocati e destinati ad altro scopo ovvero beneficiario.

    La norma, in un’ottica, di efficientamento della spesa pubblica, è finalizzata a reinvestire in opere infrastrutturali importanti risorse finanziarie rimaste inutilizzate presso la Cassa depositi e prestiti nonostante lo Stato stia corrispondendo le rate per l’ammortamento dei mutui.
    Condizione per la devoluzione ad altro scopo ovvero beneficiario è altresì la circostanza che, con oneri a valere sui mutui in parola, non siano stati aggiudicati, alla data di entrata in vigore del decreto, contratti di appalti di lavori relativi agli interventi finanziati dallo Stato; ciò al fine di salvaguardare infrastrutture già affidate evitando altresì contenziosi e richieste risarcitorie.
    Al fine di consentire una precisa individuazione dei finanziamenti con le caratteristiche indicate, la norma prevede un obbligo di comunicazione, a carico delle parti del contratto di mutuo, circa l’esistenza di finanziamenti rientranti nell’ambito operativo della norma medesima.
    La disposizione prevede altresì la responsabilità, in capo al soggetto beneficiario, per le obbligazioni che dovessero emergere a causa della destinazione ad altro scopo del mutuo a seguito di mancata o ritardata comunicazione della sussistenza di aggiudicazione di contratti ostativi alla devoluzione del mutuo.
    Le modalità di attuazione sono demandate a decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, con cui sono individuati i mutui da revocare e devolvere ad altro scopo, con invarianza dei piani di ammortamento dei mutui in corso.
    La norma prevede infine che il CIPE, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisca la destinazione delle risorse derivanti dalla revoca dei mutui, per la prosecuzione della realizzazione del programma di infrastrutture strategiche.

    Art. 47. - (Concessioni autostradali). – In particolare, al comma 1, lettera a), è previsto il differimento al 31 luglio 2010 del termine, previsto dall’articolo 8-duodecies, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, che consente di procedere, mediante l’approvazione per legge degli schemi di convenzione già sottoscritti, al tempestivo avvio degli investimenti infrastrutturali autostradali previsti dalle convenzioni.

    Al comma 1, lettera b), è stabilito che l’anticipazione della gara, comunque differita al 30 settembre 2010, per l’affidamento delle concessioni in scadenza entro il 2014, riguardi, al momento, solo la convenzione autostradale relativa all’Autostrada del Brennero. Al riguardo è stabilito che il bando di gara preveda, oltre ai contenuti che saranno impartiti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, un versamento annuo in conto entrate dello Stato da parte del nuovo concessionario autostradale di 70 milioni di euro a partire dalla data dell’affidamento e fino a concorrenza del valore di concessione.
    Il comma 2 prevede alcune modificazioni al comma 13 dell’articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disciplinante il fondo destinato al rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria del Brennero; in primo luogo, in vista della messa a gara della concessione dell’infrastruttura autostradale del Brennero, viene generalizzata, con l’introduzione del riferimento al titolare della concessione autostradale, la disciplina relativa all’accantonamento e all’utilizzo del fondo, ora riferita solo all’attuale concessionario, Autostrada del Brennero SpA. L’utilizzo di tale fondo dovrà avvenire in base ad un piano di investimento da approvare con apposito decreto entro il 30 giugno 2012, e il fondo potrà essere impiegato anche per la copertura delle opere infrastrutturali connesse al tunnel (Fortezza-Verona).
    È previsto poi, al fine di evitare di dover trovare una nuova copertura per le opere finanziate con il fondo per la parte sottratta dalle imposte, che l’esenzione fiscale sia estesa anche alla fase di utilizzo del fondo accantonato.
    Il comma 3, con norma di carattere interpretativo, consente di individuare il soggetto tenuto alla verifica, per quanto concerne gli schemi di convenzione, del recepimento delle prescrizioni richiamate dalle delibere del CIPE di approvazione ai fini dell’invarianza di effetti sulla finanza pubblica, nonché di garantire che di tale recepimento venga informato il Ministero vigilante (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

    Art. 48. - (Disposizioni in materia di procedure concorsuali). – La disposizione di cui al comma 1 è volta a favorire e promuovere l’erogazione di nuovi finanziamenti all’impresa in difficoltà da parte sia di intermediari bancari e finanziari che dei soci. Nella prassi applicativa, infatti, se diffusi sono gli accordi nei quali creditori e soci sono soliti rinunciare a parte dei crediti esistenti ovvero concedere moratorie in funzione del risanamento dell’impresa, più complesse sono le determinazioni in ordine alla erogazione di nuovi finanziamenti. Questi ultimi comportano un ulteriore accrescimento del rischio di credito da parte del finanziatore e il riconoscimento, sia pur in presenza di specifiche condizioni, del beneficio della prededucibilità potrebbe rappresentare un importante incentivo nella loro erogazione a sostegno dell’impresa.

    La prededuzione è stata limitata, a tutela della massa dei creditori, solo con riferimento agli strumenti di risanamento configurati dalla nuova legge fallimentare che prevedono l’intervento dell’autorità giudiziaria.
    La norma tutela i finanziamenti erogati in attuazione degli accordi (concordatari ovvero di ristrutturazione dei debiti), affiancando ad essa quella relativa ai finanziamenti-ponte concessi ed erogati dagli intermediari nella fase precedente il deposito delle domande di ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti e di omologa degli accordi di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 182-bis della legge fallimentare, in considerazione del fatto che la formazione del piano o dell’accordo richiede un periodo anche non breve, in cui il finanziamento può essere essenziale per conservare all’impresa prospettive di continuità aziendale.
    Lo stesso spirito è alla base del riconoscimento della prededuzione ai finanziamenti dei soci, che comporta l’esigenza di derogare alle disposizioni codicistiche in tema di postergazione e in particolare agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile.
    Si ritiene infine che il beneficio della prededuzione debba essere riconosciuto al compenso del professionista incaricato dell’attestazione di fattibilità/ragionevolezza dell’accordo, conformemente a quanto previsto dalle nuove disposizioni di legge più volte citate.
    La disposizione di cui al comma 2 integra la disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis, nell’ottica di introdurre elementi di flessibilità ed efficienza
    Nel caso degli accordi di ristrutturazione, la disciplina oggi vigente consente all’imprenditore in crisi che abbia raggiunto un’intesa con la maggioranza qualificata dei creditori di chiederne l’omologa al tribunale, beneficiando nel frattempo della sospensione delle azioni esecutive e cautelari per un periodo di sessanta giorni. Tuttavia, la prassi applicativa evidenzia come momento cruciale e critico sia anche quello delle trattative, nel corso delle quali è del pari importante eliminare eventuali azioni di disturbo e consentire alle parti in trattativa di fotografare con certezza i beni patrimoniali dell’impresa per determinare le misure concretamente realizzabili per la ristrutturazione dei debiti. La norma proposta mira a garantire la sospensione delle azioni esecutive e cautelari in corso anche durante le trattative, preservando al contempo i diritti dei creditori estranei, atteso che la predetta sospensione è decisa dal giudice all’esito di un’udienza alla quale sono chiamati a partecipare tutti i creditori.

    Art. 49. - (Disposizioni in materia di conferenza di servizi). – La norma in esame modifica le disposizioni contenute nella legge generale sul procedimento amministrativo in materia di conferenza di servizi (articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241) al fine di semplificare la relativa disciplina ed accelerare i tempi per l’adozione del provvedimento finale.

    Il comma 1 rimette alla discrezionalità della pubblica amministrazione la decisione di convocare la conferenza di servizi istruttoria, evitando che la mancata adozione di tale modulo procedurale possa formare oggetto di sindacato da parte del giudice amministrativo.
    Quanto alla conferenza di servizi decisoria, che resta obbligatoria, il comma 1, lettera b), chiarisce che nei procedimenti pluristrutturati l’assenza delle determinazioni delle amministrazioni coinvolte non obbliga la pubblica amministrazione procedente ad indire la conferenza di servizi, in tutti i casi in cui esistano espresse previsioni normative che lo consentano.
    Il comma 2 modifica l’articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990 per consentire semplificazioni procedurali nei casi in cui sia richiesta l’autorizzazione paesaggistica. A tal fine è previsto che il soprintendente si esprima un’unica volta e in via definitiva in seno alla conferenza di servizi, sulla base di un calendario almeno trimestrale delle riunioni delle conferenze concordato con lo sportello unico o con il comune.
    La norma interviene, altresì, sullo stesso articolo 14-ter (lavori della conferenza di servizi) prevedendo che i risultati e le prescrizioni conseguiti nell’ambito della VAS devono essere utilizzati senza modificazioni ai fini della VIA, qualora effettuata dalla medesima autorità competente ad effettuare la VAS.
    In tal modo si accelera il rilascio degli assensi da parte delle amministrazioni coinvolte e si evita la duplicazione di valutazioni già effettuate in sede di VAS.
    Ciò, ovviamente, può funzionare solo laddove ci sia coincidenza tra l’autorità competente ad effettuare la VAS e l’autorità competente ad effettuare la VIA; una tale specificazione è in linea con i rilievi formulati dalla Commissione VIII (Ambiente) della Camera dei deputati in sede di parere sul testo del disegno di legge n. 3209-bis.
    Si provvede, inoltre, a sostituire il comma 6-bis relativo alle fasi di adozione del provvedimento finale, quali la redazione del verbale, la determinazione conclusiva ed il provvedimento, prevedendo che la determinazione conclusiva del procedimento sostituisca qualsiasi altro atto di competenza delle altre amministrazioni.
    Soltanto in caso di VIA statale è prevista la possibilità che l’amministrazione procedente chieda l’intervento sostitutivo del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per consentire la conclusione dei lavori della conferenza entro un termine ragionevole.
    Inoltre, viene modificato il comma 7 dell’articolo 14-ter nel senso di considerare acquisito il parere delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi protetti nei casi in cui il relativo rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata in sede di conferenza. Da tale previsione sono esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA.
    Il comma 3 modifica la disciplina in materia di dissenso, prescrivendo che anche le amministrazioni preposte alla tutela di interessi protetti si esprimano in sede di conferenza di servizi.
    Si accorpano infine i commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies dell’articolo 14-quater della legge n. 241 del 1990 al fine di semplificare il procedimento nei casi in cui vi sia dissenso tra un’amministrazione statale e una regionale o tra un’amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali.
    Il comma 4, infine, modifica l’articolo 29, comma 2-ter della legge n. 241 del 1990 al fine a rendere omogenea sul territorio nazionale la disciplina della conferenza di servizi, facendola rientrare nei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

    Art. 50. - (Censimento). – Viene indetto il 15º censimento generale della popolazione e delle abitazioni, nonché il 9º censimento generale dell’industria e dei servizi ed il censimento delle istituzioni no profit ed, infine, il 6º censimento generale dell’agricoltura. A tal fine, l’ISTAT organizza le operazioni di ciascun censimento attraverso il Piano generale di censimento e apposite circolari, nonché mediante specifiche intese con le Provincie autonome di Trento e Bolzano per i rispettivi territori di competenza.

    Nel Piano generale di censimento vengono definiti in estrema sintesi, la data di riferimento dei dati, gli obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie di indagine e le modalità di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie, gli adempimenti cui sono tenuti gli uffici di censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento delle procedure, gli obblighi a cui sono tenute le amministrazioni pubbliche per fornire all’ISTAT le basi dati amministrative relative ai soggetti costituenti unità di rilevazione censuaria.
    Per provvedere allo svolgimento della molteplicità di compiti suindicati, l’ISTAT stabilisce, in ragione delle diverse tipologie di incarico, le modalità di selezione ed i requisiti professionali del personale a tempo determinato, nonché le modalità di conferimento dell’incarico di coordinatore e rilevatore, anche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque con scadenza entro il 31 dicembre 2012.

    Art. 51. - (Semplificazione dell’installazione di piccoli impianti di distribuzione di gas naturale) – L’articolo introduce disposizioni dirette a semplificare le procedure per l’installazione di impianti di rifornimento del gas naturale (metano) al fine di promuovere l’utilizzo degli autoveicoli alimentati con tale combustibile, i quali, negli ultimi tempi, stanno trovando una sempre più elevata diffusione soprattutto nelle regioni del nord Italia.

    I vantaggi delle auto a metano sono di immediata percezione; oltre ad una drastica riduzione dei danni da inquinamento ambientale, consentono un significativo risparmio economico, riconducibile all’entità notevolmente inferiore del prezzo al distributore del gas naturale rispetto a quello della benzina e del gasolio, a parità di percorrenza ottenibile.
    Purtroppo, allo stato attuale, la rete distributiva di metano è piuttosto scarsa essendo presenti sul territorio italiano circa 750 distributori, con poche stazioni autostradali e orari di apertura relativamente ridotti.
    Per ovviare a tale inconveniente e creare le condizioni perché si possa formare nel territorio italiano una rete capillare di distributori per autoveicoli a metano, si propone di eliminare una serie di inutili adempimenti che di fatto ostacolano il raggiungimento di tale obiettivo.
    In particolare, il comma 1 introduce la possibilità di installare i suddetti impianti di rifornimento con una semplice d.i.a. (dichiarazione di inizio attività), da presentare al Comando provinciale dei vigili del fuoco.
    A tale semplificazione si aggiunge la previsione del comma 5 che elimina la necessità del preventivo rilascio di una autorizzazione antincendio, fermi restando i poteri dell’autorità competente di effettuare controlli ed emettere prescrizioni, nonché l’obbligo per l’impresa installatrice di rilasciare al committente, al termine dei lavori, la dichiarazione di conformità degli impianti alla normativa vigente, la cui mancata esibizione comporta l’applicazione di apposite sanzioni amministrative pecuniarie.
    Le regole per l’installazione degli apparecchi di distribuzione e le modalità di esercizio degli stessi saranno dettate con apposito decreto del Ministro dell’interno.
    Il comma 7 dispone una proroga di sessanta giorni per l’emanazione del decreto con cui, in esecuzione di quanto disposto dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, avrebbe dovuto adottare disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. L’adozione di tale decreto si rende necessaria, in quanto la normativa introdotta dall’articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che ha apportato modifiche sostanziali alla legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante auto servizi pubblici non di linea, tra cui, in particolare, il servizio di taxi con autovettura e il servizio di noleggio con conducente, presenta notevoli profili di criticità, sia sotto il profilo costituzionale che comunitario e risulta, peraltro, di problematica attuazione, alla luce di alcune carenze sostanziali di carattere ordinamentale.
    Al fine di addivenire ad una soluzione condivisa e concordata non solo tra le istituzioni interessate (la materia, infatti, rientra nella sfera di competenza di regioni, comuni e province) ma anche tra le associazioni di categorie del settore taxi e del noleggio con conducente, si è insediato un tavolo tecnico che ha visto la partecipazione di tutti i soggetti interessati e che si propone di emendare o comunque di correggere il predetto articolo 29, comma 1-quater.
    Peraltro, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha sottoscritto un Protocollo d’intesa, concordato con ANCI, UPI e regioni, che si prefigge la riformulazione della suddetta norma secondo le modalità nello stesso contenute ed è in corso apposita istruttoria in sede di Conferenza unificata per giungere ad un’intesa tra le istituzioni in ordine ai principi cui dovrà uniformarsi l’emananda disciplina del settore.
    La norma proposta, pertanto, si rende necessario al fine di arginare la confusione che deriverebbe da un’applicazione dell’articolo 29, comma 1-quater, nella sua attuale formulazione, con i conseguenti effetti negativi che interesseranno gli enti locali competenti nella gestione pratica dei problemi, inevitabilmente causati dal caos interpretativo indotto dall’applicazione della predetta normativa e che si porranno, peraltro, in modo diverso nelle varie realtà territoriali coinvolte.

    Art. 52. - (Fondazioni bancarie). – L’intervento è diretto a risolvere le problematiche interpretative, in materia di vigilanza sugli enti di cui alla lettera c) dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, insorte in relazione all’evoluzione di detti organismi. Al riguardo appare necessario adottare una norma interpretativa del comma 1 dell’articolo 10 del predetto decreto legislativo, finalizzata a riconoscere chiaramente in capo al Ministero dell’economia e delle finanze la vigilanza su tutte le fondazioni di cui trattasi fino all’entrata in vigore della nuova disciplina dell’autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile, e, anche successivamente, su quelle che rimarranno titolari di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorreranno al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo.
    Art. 53. - (Contratto di produttività). – L’articolo in oggetto dispone che per il 2011 la quota di retribuzione erogata in attuazione di contratti collettivi anche aziendali o territoriali, e correlata ad incrementi di produttività, di redditività, efficienza organizzativa – anche nell’ottica della modulazione degli orari di lavoro e delle politiche di conciliazione – nonché all’andamento economico e agli utili d’impresa, sia sottoposta a una tassazione sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, con il beneficio, inoltre, di uno sgravio dei contributi dovuti sia dall’impresa che dal lavoratore.

    Viene elevato a 40.000 euro il limite reddituale per applicare l’imposta sostitutiva, fermo restando il limite complessivo di 6.000 euro lordi.
    L’entità dell’agevolazione fiscale e dello sgravio contributivo viene demandata ad apposito provvedimento da emanare entro il 31 dicembre 2010, sentite le parti sociali.

    Art. 54. - (Expo). – Si prevede che, fermo restando il finanziamento integrale delle opere connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, una quota non superiore al 4 per cento delle risorse autorizzate dall’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, destinate al finanziamento delle opere delle quali la EXPO 2015 s.p.a. è soggetto attuatore possa essere utilizzata per far fronte, in misura proporzionale alla partecipazione azionaria detenuta dallo Stato, alle spese di funzionamento della stessa società, ferma restando la partecipazione pro-quota alla copertura delle medesime spese da parte degli altri azionisti.

    I contributi e le somme comunque erogate a carico del bilancio dello Stato a favore della EXPO 2015 s.p.a. sono versati su apposito conto corrente infruttifero da aprirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato.
    Il comma 3 prevede la attribuzione all’organo amministrativo, in via esclusiva, delle competenze in materia di personale e consulenze, al fine di garantire la collegialità delle decisioni per tale tipologia di atti. Per tali spese è richiamato il principio generale di contenimento dei costi, anche tenuto conto del fatto che gli impegni assunti dalla società devono essere compatibili con la prevedibile riduzione dell’attività della stessa dopo la conclusione dell’evento espositivo.
    Il comma 4 prevede una relazione trimestrale, al fine di garantire la massima trasparenza sull’efficiente utilizzo delle risorse assegnate.

    Art. 55. - (Disposizioni finanziarie). – Il comma 3 autorizza la spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2010, per la prosecuzione degli interventi previsti nei commi 74 e 75 dell’articolo 24 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Si ricorda che il citato comma 74 ha autorizzato la proroga, a decorrere dal 4 agosto 2009, del piano di impiego delle Forze armate nel controllo del territorio in concorso con le Forze di polizia, con la possibilità di una ulteriore proroga per ulteriori due semestri, con incremento del contingente di 1.250 militari, per un totale complessivo di 4.250 unità. Il comma 75 ha previsto la corresponsione al personale delle Forze di polizia impiegato nel presidio del territorio in concorso con il personale delle Forze armate la corresponsione di un’indennità di importo analogo all’indennità onnicomprensiva spettante al personale delle Forze armate.

    Inoltre è previsto un finanziamento di 53 milioni di euro per l’anno 2010, connessa agli oneri riferiti alla Tabella A relativa alle spese occorrenti all’istituzione del servizio militare professionale di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché all’evoluzione delle spese relativa alla legge 23 agosto 2004, n. 226, recante sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata.
    Il comma 4 autorizza la spesa di 18,5 milioni di euro per l’anno 2010 per le manifestazioni connesse alla celebrazione del 150º Anniversario dell’Unità d’Italia.
    Il comma 6 prevede che una quota delle risorse derivanti dalle maggiori entrate e minori spese conseguenti all’applicazione del presente provvedimento è destinata ad incrementare la dotazione finanziaria del Fondo per interventi strutturali di politica economica per essere finalizzata alla copertura della manovra finanziaria per l’anno 2011.

 

Allegato

(Previsto dall’articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

LEGGE 3 giugno 1999, n. 157
Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici.
Art. 1. Rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici.
        1. È attribuito ai movimenti o partiti politici un rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali.

        1-bis. Specifiche disposizioni sono previste dal comma 5-bis per il rimborso da attribuire ai movimenti o partiti politici in relazione alle spese sostenute per le campagne elettorali nella circoscrizione Estero, di cui all’articolo 48 della Costituzione, per l’elezione delle Camere.
        2. L’erogazione dei rimborsi è disposta, secondo le norme della presente legge, con decreti del Presidente della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, per quanto riguarda il rinnovo della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, nonché per i comitati promotori dei referendum, nei casi previsti dal comma 4. Con decreto del Presidente del Senato della Repubblica, a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica, si provvede all’erogazione dei rimborsi per il rinnovo del Senato della Repubblica. I movimenti o partiti politici che intendano usufruire dei rimborsi ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste per il rinnovo degli organi di cui al comma 1.
        3. Il rimborso di cui al comma 1 è corrisposto ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi diritto, i diversi fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui al medesimo comma 1.
        4. In caso di richiesta di uno o più referendum, effettuata ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione e dichiarata ammissibile dalla Corte costituzionale, è attribuito ai comitati promotori un rimborso pari alla somma risultante dalla moltiplicazione di un euro per ogni firma valida fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validità della richiesta e fino ad un limite massimo pari complessivamente a euro 2.582.285 annui, a condizione che la consultazione referendaria abbia raggiunto il quorum di validità di partecipazione al voto. Analogo rimborso è previsto, sempre nel limite di lire 5 miliardi di cui al presente comma, per le richieste di referendum effettuate ai sensi dell’articolo 138 della Costituzione.
        5. L’ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell’importo di euro 1,00 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo del 13 giugno 1999, l’importo di cui al presente comma è ridotto a L. 3.400.
        5-bis. Per il rimborso previsto dal comma 1-bis, in relazione alle spese sostenute per le elezioni nella circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 5 relativi, rispettivamente, al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella misura dell’1,5 per cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi aggiuntivi di cui al precedente periodo è suddiviso tra le ripartizioni della circoscrizione Estero in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione è suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti nell’ambito della ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validamente espressi nell’ambito della ripartizione stessa. Si applicano le disposizioni di cui al comma 13 dell’articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
        6. I rimborsi di cui ai commi 1 e 1-bis sono corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno. I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti in un’unica soluzione, entro il 31 luglio dell’anno in cui si è svolta la consultazione referendaria. L’erogazione dei rimborsi non è vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fidejussoria da parte dei movimenti o partiti politici aventi diritto. In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è comunque effettuato. Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, è effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno. Le somme erogate o da erogare ai sensi del presente articolo ed ogni altro credito, presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi.

...  Omissis ...

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.


...  Omissis ...

Art. 82. Indennità.
        1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa.

        2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia, e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere può superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali.
        3. Ai soli fini dell’applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura.
        4. [Gli statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere che all’interessato competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l’ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i consiglieri prevede l’applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali].
        5. Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L’interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna.
        6. [Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona].
        7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l’indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell’organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.
        8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:

            a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;

            b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell’ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell’ammontare del bilancio di parte corrente;
            c) articolazione dell’indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell’indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell’unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;
            d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;
            e) determinazione dell’indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a dieci mila abitanti, comunque, non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a dieci mila abitanti, nella determinazione dell’indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale;
            f) previsione dell’integrazione dell’indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.

        9. Su richiesta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 8 con la medesima procedura ivi indicata.

        10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 è rinnovato ogni tre anni ai fini dell’adeguamento della misura delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell’ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l’anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell’indice dei prezzi al consumo rilevata dall’ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio.
        11. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità.

Art. 83. Divieto di cumulo.

        1. I parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza previsti dal presente capo.

        2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all’articolo 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all’esercizio delle proprie funzioni pubbliche.
        3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell’esercizio dell’opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, l’indennità per la carica sopraggiunta non viene corrisposta.

Art. 84. Rimborso delle spese di viaggio.

        1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell’amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

        2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell’interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.
        3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

...  Omissis ...

Art. 86. Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative.


...  Omissis ...

        4. Alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza si applicano le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.


...  Omissis ...

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1957, n. 3
Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.


...  Omissis ...

Art. 62. Partecipazione all’amministrazione di enti e società.

        Nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione del Consiglio dei Ministri, l’impiegato può partecipare all’amministrazione o far parte di collegi sindacali in società o enti ai quali lo Stato partecipi o comunque contribuisca, in quelli che siano concessionari dell’amministrazione di cui l’impiegato fa parte o che siano sottoposti alla vigilanza di questa.


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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.


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Capo XIV

Disposizioni urgenti in materia finanziaria

Art. 41. Proroghe di termini in materia finanziaria. Proroga di termini in materia di istruzione e misure relative all’attuazione della Programmazione cofinanziata dall’unione europea per il periodo 2007-2013.

...  Omissis ...

        16-quinquies. Il corrispettivo provvisorio spettante allo Stato per il trasferimento è fissato sulla base delle modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

...  Omissis ...

LEGGE 17 maggio 1999, n. 144
Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.


...  Omissis ...

Art. 33. Comitato per l’intervento nella SIR.

...  Omissis ...

        5. Il Comitato continua ad avvalersi anche del personale e delle strutture della Società iniziative e sviluppo di attività industriali (ISAI S.p.a.) in liquidazione verso corrispettivo da definirsi con convenzione approvata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Resta ferma, a favore del personale di ogni qualifica in servizio presso la stessa ISAI S.p.a., la disposizione dell’articolo 6 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 1977, n. 267.

        6. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad avvalersi dei propri poteri di autotutela per definire, nei confronti del Comitato, l’ammontare globale delle tasse e imposte dovute dalle società del gruppo SIR a seguito degli avvisi di accertamento impugnati innanzi agli organi della giustizia tributaria dalle società medesime. Il predetto ammontare complessivo è versato dal Comitato in unica soluzione. Si applica l’articolo 6-bis del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410.
        7. Al termine delle liquidazioni ad esso attribuite il Comitato rende al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il conto relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato. Il conto è approvato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e produce gli effetti di cui all’articolo 2454 del codice civile. Resta fermo il controllo sugli atti del Comitato esercitato, ai sensi dell’articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, dal magistrato delegato dal presidente della Corte dei conti nonché dal dirigente nominato dal Ragioniere generale dello Stato.

...  Omissis ...

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1994, n. 479
Attuazione della delega conferita dall’articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza.


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Art. 3. Ordinamento degli enti.
        1. L’ordinamento degli enti pubblici di cui al presente decreto è determinato dai regolamenti previsti dal comma 2 dell’art. 1 in conformità ai seguenti criteri di carattere generale.

        2. Sono organi degli enti:

            a) il presidente;

            b) il consiglio di amministrazione;
            c) il consiglio di indirizzo e vigilanza;
            d) il collegio dei sindaci;
            e) il direttore generale.

        3. Il presidente ha la rappresentanza legale dell’Istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione; può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza. Il presidente è nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all’art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

        4. Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i programmi e individua le linee di indirizzo dell’ente; elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il proprio presidente; nell’ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali; definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale può avvalersi anche dell’organo di controllo interno, istituito ai sensi dell’articolo 20, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse; emana le direttive di carattere generale relative all’attività dell’ente; approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede all’approvazione definitiva. I componenti dell’organo di controllo interno sono nominati dal presidente dell’ente, d’intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio dell’INPS e dell’INPDAP è composto da ventiquattro membri, dei quali la metà in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la restante metà ripartita tra le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e, relativamente all’INPS, dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e degli interessi cui le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono. Il consiglio dell’INAIL è composto da venticinque membri, uno dei quali in rappresentanza dell’Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro; i restanti ventiquattro membri sono nominati in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle medesime proporzioni e secondo i medesimi criteri previsti dal presente comma in relazione all’INPS. Il consiglio dell’IPSEMA è composto da dodici membri scelti secondo i criteri predetti.
        5. Il consiglio di amministrazione predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; approva i piani annuali nell’ambito della programmazione; delibera i piani d’impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l’ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i regolamenti concernenti l’amministrazione e la contabilità, e i regolamenti di cui all’art. 10, L. 29 febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull’attività svolta con particolare riferimento al processo produttivo ed al profilo finanziario, nonché qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio esercita inoltre ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell’ente. Il consiglio è composto dal presidente dell’Istituto, che lo presiede, e da otto esperti per l’INPS, sei esperti per l’INAIL e sei per l’INPDAP e quattro esperti per l’IPSEMA, dei quali due per l’INPS, l’INAIL e l’INPDAP e uno per l’IPSEMA scelti tra dirigenti della pubblica amministrazione, da porre in posizione di fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. I componenti del consiglio sono scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità ed indipendenza. Il possesso dei requisiti è comprovato da apposito curriculum da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del consiglio di vigilanza.
        6. Il direttore generale, nominato su proposta del consiglio di amministrazione, con le procedure di cui all’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come modificato dall’art. 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88, partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e può assistere a quelle del consiglio di vigilanza; ha la responsabilità dell’attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; sovraintende al personale e all’organizzazione dei servizi, assicurandone l’unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di cui agli articoli 12 e 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
        7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di cui all’art. 2403 e seguenti del codice civile, è composto: a) per l’INPS e l’INAIL da sette membri di cui quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e tre in rappresentanza del Ministero del tesoro; b) per l’INPDAP da sette membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quattro in rappresentanza del Ministero del tesoro; c) per l’IPSEMA da cinque membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e due in rappresentanza del Ministero del tesoro. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di presidente. I rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, di qualifica non inferiore a dirigente generale, sono collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.
        8. Il consiglio di indirizzo e vigilanza è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base di designazioni delle confederazioni e delle organizzazioni di cui al comma 4; il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica. La nomina del collegio dei sindaci è disciplinata dall’art. 10, commi 7 e 8, della legge 9 marzo 1989, n. 88.
        9. Gli organi di cui al comma 2, con esclusione di quello di cui alla lettera e), durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.
        10. Per l’INPS continuano ad operare i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all’art. 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il comitato di cui all’art. 38 della predetta legge è composto, oltre che dal presidente dell’Istituto, che lo presiede, dai componenti del consiglio di amministrazione scelti tra i dirigenti della pubblica amministrazione, integrati da due altri funzionari dello Stato, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.

...  Omissis ...

DECRETO-LEGGE 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici.


...  Omissis ...

Capo III

Made in Italy, competitività, sviluppo

Art. 6. Trasformazione della SACE in società per azioni.

...  Omissis ...

        2. Le azioni della SACE S.p.A. sono attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze. Le nomine dei componenti degli organi sociali sono effettuate d’intesa con i Ministeri indicati nel comma 5 dell’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni.


...  Omissis ...

LEGGE 23 luglio 2009, n. 99
Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.


...  Omissis ...

Art. 27. (Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico)


...  Omissis ...

        8. Con atto di indirizzo strategico del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’economia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni della società Sogin Spa, prevedendo le modalità per disporre il conferimento di beni o rami di azienda della società Sogin Spa ad una o più società, partecipate dallo Stato in misura non inferiore al 20 per cento, operanti nel settore energetico.

        9. Ai fini dell’attuazione dell’atto di indirizzo strategico di cui al comma 8 e fino alla sua completa esecuzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla nomina di un commissario e di due vicecommissari per la società Sogin Spa, mantenendo in capo ad essa in fase transitoria gli attuali compiti, dipendenze e fonti di finanziamento, che saranno ridefiniti al fine di assicurare una maggiore efficienza nel settore. Il consiglio di amministrazione della società Sogin Spa in carica alla data di entrata in vigore della presente legge decade alla medesima data.

...  Omissis ...

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.


...  Omissis ...

Art. 10-bis. Termini in materia di «taglia-enti» e di «taglia-leggi»
        1. L’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento «taglia-enti», si interpreta nel senso che l’effetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle 50 unità, con esclusione degli enti già espressamente esclusi dal primo periodo del comma 1.


...  Omissis ...

LEGGE 23 dicembre 2009, n. 191
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).


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Art. 2. (Disposizioni diverse)

...  Omissis ...

        222. A decorrere dal 1º gennaio 2010, le amministrazioni dello Stato di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali, comunicano annualmente all’Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio, la previsione triennale: a) del loro fabbisogno di spazio allocativo; b) delle superfici da esse occupate non più necessarie. Le predette amministrazioni comunicano altresì all’Agenzia del demanio, entro il 31 marzo 2011, le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione. L’Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui agli articoli 1, commi 204 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni: a) accerta l’esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato ovvero trasferiti ai fondi comuni d’investimento immobiliare di cui all’articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni; b) verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, ai sensi dell’articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato; c) stipula i contratti di locazione ovvero rinnova, qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dalle predette amministrazioni e, salvo quanto previsto alla lettera d), adempie i predetti contratti; d) consegna gli immobili locati alle amministrazioni interessate che, per il loro uso e custodia, ne assumono ogni responsabilità e onere. A decorrere dal 1º gennaio 2011, è nullo ogni contratto di locazione di immobili non stipulato dall’Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato. Per la quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare al fondo, le predette amministrazioni comunicano annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze l’importo dei canoni locativi. Le risorse del fondo sono impiegate dall’Agenzia del demanio per il pagamento dei canoni di locazione. Per le finalità di cui al citato articolo 1, commi 204 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, le predette amministrazioni comunicano all’Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2010 l’elenco dei beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo. Sulla base di tali comunicazioni l’Agenzia del demanio elabora un piano di razionalizzazione degli spazi, trasmettendolo alle amministrazioni interessate e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro. A decorrere dal 1º gennaio 2010, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, commi 618 e 619, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le amministrazioni interessate comunicano semestralmente all’Agenzia del demanio gli interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprietà dello Stato, alle medesime in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonché l’ammontare dei relativi oneri. Gli stanziamenti alle singole amministrazioni per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a decorrere dall’esercizio finanziario 2011, non potranno eccedere gli importi spesi e comunicati all’Agenzia del demanio, fermi restando i limiti stabiliti dall’articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprietà dello Stato o di proprietà dei medesimi soggetti pubblici, trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro l’elenco identificativo dei predetti beni ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato previsto dall’articolo 6, comma 8, lettera e), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, e del conto generale del patrimonio dello Stato di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione del primo elenco, le amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, comunicano le eventuali variazioni intervenute. Qualora emerga l’esistenza di immobili di proprietà dello Stato non in gestione dell’Agenzia del demanio, gli stessi rientrano nella gestione dell’Agenzia. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’obbligo di comunicazione può essere esteso ad altre forme di attivo ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione e di trasmissione, l’Agenzia del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del demanio sono stabilite le modalità delle comunicazioni e delle trasmissioni previste dal presente comma.


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DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.


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Art. 16. Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali.
        1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell’àmbito di quanto stabilito dall’articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

            a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro nelle materie di sua competenza;

            a-bis) propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell’ufficio cui sono preposti anche al fine dell’elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’articolo 6, comma 4;
            b) curano l’attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
            c) adottano gli atti relativi all’organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;
            d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
            e) dirigono, coordinano e controllano l’attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l’adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall’articolo 21;
            f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall’articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103;
            g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell’amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
            h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
            i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
            l) curano i rapporti con gli uffici dell’Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell’organo di direzione politica, sempreché tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo;
            l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell’ufficio cui sono preposti.

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.


...  Omissis ...

Capo XIV

Disposizioni urgenti in materia finanziaria

Art. 41. Proroghe di termini in materia finanziaria. Proroga di termini in materia di istruzione e misure relative all’attuazione della Programmazione cofinanziata dall’Unione europea per il periodo 2007-2013

...  Omissis ...

        7. Le disposizioni dell’articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come interpretate dall’articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogate per gli anni 2009 e 2010. Conseguentemente, a decorrere dall’anno 2011 le indennità e i compensi di cui al primo periodo possono essere aggiornati, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni istitutive, con riferimento alle variazioni del costo della vita intervenute rispetto all’anno 2010, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili in base alla legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

...  Omissis ...

LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).


...  Omissis ...

Art. 3.

...  Omissis ...

        102. Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell’anno precedente.

...  Omissis ...

    

DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.


...  Omissis ...

Art. 66. Turn over
        1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal presente decreto.

        2. All’articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle parole «per l’anno 2008» e le parole «per ciascun anno» sono sostituite dalle parole «per il medesimo anno».
        3. Per l’anno 2009 le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell’anno precedente.
        4. All’articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2008».
        5. Per l’anno 2009 le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere alla stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da stabilizzare non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell’anno precedente.
        6. L’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente: «Per l’anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l’anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».
        7. Il comma 102 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: «Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell’anno precedente.
        8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell’articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
        9. Per l’anno 2012, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 50 per cento delle unità cessate nell’anno precedente.
        9-bis. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo le modalità di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente.
        10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e dall’individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo.
        11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle assunzioni del personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle forze armate cui si applica la specifica disciplina di settore.
        12. All’articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall’articolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «A decorrere dall’anno 2011» sono sostituite dalle parole «A decorrere dall’anno 2013».
        13. Per il triennio 2009-2011, le università statali, fermi restando i limiti di cui all’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per cento all’assunzione di ricercatori a tempo indeterminato, nonché di contrattisti ai sensi dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e per una quota non superiore al 10 per cento all’assunzione di professori ordinari. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all’articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650. Nei limiti previsti dal presente comma è compreso, per l’anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle università per l’anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma, l’autorizzazione legislativa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è ridotta di 63,5 milioni di euro per l’anno 2009, di 190 milioni di euro per l’anno 2010, di 316 milioni di euro per l’anno 2011, di 417 milioni di euro per l’anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.
        14. Per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all’articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

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LEGGE 30 dicembre 2004, n. 311
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

Art. 1

...  Omissis ...

        103. A decorrere dall’anno 2013, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, previo esperimento delle procedure di mobilità, effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell’anno precedente.

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DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.


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Art. 19. Incarichi di funzioni dirigenziali.

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        1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all’articolo 21, comma 1, secondo periodo. L’amministrazione che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di una valutazione negativa, non intende confermare l’incarico conferito al dirigente, è tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al dirigente stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico.

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DECRETO-LEGGE 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini.


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Art. 20. Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile

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    2. L’INPS accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. In caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l’articolo 5, comma 5 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698. Per l’anno 2010 l’INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all’ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche nei confronti dei titolari di benefìci economici di invalidità civile.

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DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.


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Art. 77-quater. Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa

...  Omissis ...

        3. L’anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, di cui all’ articolo 1, comma 796, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a favore delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana, è accreditata sulle contabilità speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale regionale all’IRPEF e delle somme trasferite ai sensi del comma 4 del presente articolo per le regioni a statuto ordinario e del comma 5 per la Regione siciliana. In caso di necessità i recuperi delle anticipazioni sono effettuati anche a valere sulle somme affluite nell’esercizio successivo sui conti correnti di cui all’ articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero sulle somme da erogare a qualsiasi titolo a carico del bilancio statale.


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DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2006, n. 42
Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi.


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Art. 5. Pagamento dei trattamenti.
        1. L’onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota.

        2. Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall’INPS, che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni.
        3. I trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.

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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalle legge 27 febbraio 2009, n. 14
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.


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Art. 35. Personale degli enti di ricerca e altre disposizioni in materia di lavoro e di biobanche

        8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell’anno solare precedente il 1º luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell’anno successivo.

        9. In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell’anno in corso, dichiarato in via presuntiva.
        10. Per i procedimenti di cui all’allegato A rilevano i redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa conseguiti in Italia, anche presso organismi internazionali, o all’estero al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, conseguiti nello stesso anno di riferimento della prestazione.

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LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).
Art. 1.


...  Omissis ...

        296. La compartecipazione di cui al comma 295 è attribuita mensilmente a ciascuna regione, per gli anni 2008-2010, nella misura complessiva indicata nella tabella 1 allegata alla presente legge. A decorrere dall’anno 2011 le quote di compartecipazione di ciascuna regione a statuto ordinario restano determinate nella misura stabilita per lo stesso anno 2011 con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in modo tale che le stesse, applicate ai volumi di gasolio impiegato come carburante per autotrazione erogati nell’anno 2010 in ciascuna regione, consentano di corrispondere l’importo complessivo come nella citata tabella 1 allegata alla presente legge e quello individuato, a decorrere dall’anno 2011, in base al comma 302. Con lo stesso decreto sono individuate le modalità di trasferimento delle somme spettanti alle singole regioni. Nelle more dell’emanazione del decreto continuano ad essere attribuite a ciascuna regione, a titolo di acconto, le quote mensili determinate ai sensi del primo periodo del presente comma.


...  Omissis ...

        302. Le risorse per i servizi di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, continuano ad essere corrisposte sino a tutto l’anno 2010. Dall’anno 2011 si provvede alla loro sostituzione adeguando le misure della compartecipazione di cui al comma 296; a tal fine, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 15 febbraio 2010, è individuata la somma spettante a ciascuna regione a statuto ordinario, di cui tenere conto ai fini dell’emanazione del decreto di cui al comma 296.
LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
Art. 1.


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        557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 655 a 695, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative. A tale fine, nell’ambito della propria autonomia, possono fare riferimento ai princìpi desumibili dalle seguenti disposizioni: a) commi da 513 a 543 del presente articolo, per quanto attiene al riassetto organizzativo; b) articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con l’obiettivo di riduzione della spesa complessiva di personale. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni medesime per gli anni 2005 e 2006, sono disapplicate per gli enti di cui al presente comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Eventuali deroghe ai sensi dell’articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l’esercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:
            a) che l’ente abbia rispettato il patto di stabilità nell’ultimo triennio;

            b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
            c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto.

        Ai fini dell’applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente.


...  Omissis ...

DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto, n. 133
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.


...  Omissis ...

Art. 76. Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio
        1. All’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è aggiunto alla fine il seguente periodo: «ai fini dell’applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente».

        2. In attesa dell’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6, le deroghe previste dall’ articolo 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono sospese, ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a dieci.

...  Omissis ...

        5. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

        

...  Omissis ...

        
        7. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 6 è fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
Art. 1.


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        562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2004. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all’assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558. Eventuali deroghe ai sensi dell’articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:
            a) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;

            b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento.

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Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.


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Art. 44. Partecipazione dei comuni all’accertamento.
        I comuni partecipano all’accertamento dei redditi delle persone fisiche secondo le disposizioni del presente articolo e di quello successivo.

        I centri di servizio devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell’anno in cui sono pervenute, le copie delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell’art. 2; gli uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 1º luglio dell’anno in cui scade il termine per l’accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio a persone fisiche, nonché quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell’art. 43.
        Il comune di domicilio fiscale del contribuente, avvalendosi della collaborazione del consiglio tributario se istituito, può segnalare all’ufficio delle imposte dirette qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell’articolo 2, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. A tal fine il comune può prendere visione presso gli uffici delle imposte degli allegati alle dichiarazioni già trasmessegli in copia dall’ufficio stesso. Dati, fatti ed elementi rilevanti, provati da idonea documentazione, possono essere segnalati dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione.
        Il comune di domicilio fiscale del contribuente per il quale l’ufficio delle imposte ha comunicato proposta di accertamento ai sensi del secondo comma può inoltre proporre l’aumento degli imponibili, indicando, per ciascuna categoria di redditi, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione del maggiore imponibile e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. La proposta di aumento adottata con deliberazione della giunta comunale, sentito il consiglio tributario se istituito, deve pervenire all’ufficio delle imposte, a pena di decadenza, nel termine di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma. La deliberazione della giunta comunale è immediatamente esecutiva.
        Le proposte di accertamento dell’ufficio delle imposte e le proposte di aumento del comune devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia. Una delle copie, datata e sottoscritta, viene restituita in segno di ricevuta all’ufficio mittente.
        Decorso il termine di novanta giorni di cui al quarto comma l’ufficio delle imposte provvede alla notificazione degli accertamenti per i quali o non siano intervenute proposte di aumento da parte dei comuni o le proposte del comune siano state accolte dall’ufficio stesso.
        Le proposte di aumento non condivise dall’ufficio delle imposte devono essere trasmesse a cura dello stesso, con le proprie deduzioni, all’apposita commissione operante presso ciascun ufficio, la quale determina gli imponibili da accertare. Se la commissione non delibera entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della proposta, l’ufficio delle imposte provvede all’accertamento dell’imponibile già determinato.
        Il comune per gli adempimenti previsti dal terzo e quarto comma può richiedere dati e notizie alle amministrazioni ed enti pubblici che hanno obbligo di rispondere gratuitamente.

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Art. 45. Commissione per l’esame delle proposte del comune.
        La commissione di cui al sesto comma dell’art. 44 è unica per ogni ufficio delle imposte, è presieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato ed è composta per metà da impiegati dell’ufficio e per metà da persone designate dal consiglio comunale di ciascuno dei comuni compresi nel distretto. Non possono essere designati coloro che esercitano professionalmente funzioni di assistenza e rappresentanza in materia tributaria.

        Il numero dei componenti della commissione non può essere superiore, oltre al presidente, a otto per i comuni di prima classe, a sei per i comuni di seconda e terza classe e a quattro per i comuni di quarta e quinta classe. Non possono far parte della commissione gli impiegati dell’ufficio delle imposte che rivestono cariche elettive nei comuni del distretto e i componenti delle commissioni tributarie. Entro il 30 novembre di ciascun anno il sindaco comunica all’ufficio delle imposte i nominativi delle persone designate in rappresentanza del comune, le quali si intendono confermate di anno in anno qualora entro il detto termine il sindaco non abbia comunicato variazioni.
        La convocazione della commissione è fatta dal presidente, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso a mezzo di raccomandata diretto al sindaco del comune del quale si esaminano le proposte. L’avviso deve contenere l’indicazione nominativa dei contribuenti ai quali si riferiscono le proposte medesime.
        La commissione determina l’ammontare dell’imponibile da accertare sulla base degli atti in suo possesso deliberando a maggioranza di voti con l’intervento di almeno la metà più uno dei componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Le sedute della commissione non sono pubbliche e ad esse non può intervenire il contribuente.
        Il segretario della commissione redige il verbale della seduta nel quale devono essere indicati i nominativi degli intervenuti, le proposte esaminate e le decisioni adottate. Il verbale è sottoscritto anche dal presidente.
        Ai compiti di segreteria della commissione provvede l’ufficio delle imposte. Le spese relative alla partecipazione dei rappresentanti dei comuni sono a carico dei comuni stessi.

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Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248
Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.


Titolo I

Contrasto all’evasione fiscale.

Art. 1. Partecipazione dei comuni al contrasto all’evasione fiscale.
        1. Per potenziare l’azione di contrasto all’evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all’accertamento fiscale è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell’intervento del comune che abbia contribuito all’accertamento stesso.

        2. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, emanato, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonché quelle della partecipazione dei comuni all’accertamento fiscale di cui al comma 1 anche attraverso società ed enti partecipati dai comuni e comunque da essi incaricati per le attività di supporto ai controlli fiscali sui tributi comunali. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le ulteriori materie per le quali i comuni partecipano all’accertamento fiscale; in tale ultimo caso, il provvedimento, adottato d’intesa con il direttore dell’Agenzia del territorio per i tributi di relativa competenza, può prevedere anche una applicazione graduale in relazione ai diversi tributi.
        2-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto previsto dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, ed in particolare dall’articolo 13 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.
        2-ter. Il Dipartimento delle finanze con cadenza semestrale fornisce ai comuni, anche per il tramite dell’Associazione nazionale dei comuni italiani, l’elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i comuni abbiano contribuito ai sensi dei commi precedenti.

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DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalle legge 6 agosto 2008, n. 133
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.


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Art. 83. Efficienza dell’Amministrazione finanziaria


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        17. In fase di prima attuazione delle disposizioni del comma 16, la specifica vigilanza ivi prevista da parte dei comuni e dell’Agenzia delle entrate viene esercitata anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero a far corso dal 1º gennaio 2006. L’attività dei comuni è anche in questo caso incentivata con il riconoscimento della quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.


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LEGGE 27 febbraio 1985, n. 52
Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari.


...  Omissis ...

Titolo III

Norme finali

Art. 29. Negli atti con cui si concede l’ipoteca o di cui si chiede la trascrizione, l’immobile deve essere designato anche con l’indicazione di almeno tre dei suoi confini.


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DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231
Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.


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Titolo III

MISURE ULTERIORI

Art. 49. Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore.


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        13. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 12.500 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2009. Le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione.


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Art. 58. Violazioni del Titolo III.
        1. Fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 6 e 7, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 per cento al 40 per cento dell’importo trasferito.

        2. La violazione della prescrizione di cui all’articolo 49, comma 12, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.
        3. La violazione della prescrizione contenuta nell’articolo 49, commi 13 e 14, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 20 per cento del saldo del libretto al portatore.
        4. La violazione delle prescrizioni contenute nell’articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell’importo trasferito.
        5. La violazione del divieto di cui all’articolo 50, comma 1, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.
        6. La violazione del divieto di cui all’articolo 50, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo.
        7. La violazione dell’obbligo di cui all’articolo 51, comma 1, del presente decreto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 per cento al 30 per cento dell’importo dell’operazione, del saldo del libretto ovvero del conto.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.


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Art. 38. Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche.
        L’ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d’imposta indicate nella dichiarazione.

        La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta locale sui redditi, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all’art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.
        L’incompletezza, la falsità e l’inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell’art. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all’articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.
        L’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall’articolo 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l’ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta.
        Qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti.
        Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell’accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. L’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.
        Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli oneri di cui all’art. 10 del decreto indicato nel secondo comma. Agli effetti dell’imposta locale sui redditi il maggior reddito accertato sinteticamente è considerato reddito di capitale salva la facoltà del contribuente di provarne l’appartenenza ad altre categorie di redditi.
        Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell’articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4).

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DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 471
Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.


Titolo I

Sanzioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto

Capo I

Sanzioni in materia di imposte dirette

Art. 1. Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte dirette.
        1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di lire cinquecentomila. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni. Essa può essere aumentata fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

        2. Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggior imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d’imposta ovvero indebite deduzioni dall’imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.
        2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior reddito d’impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato.
        3. Se le violazioni previste nei commi 1 e 2 riguardano redditi prodotti all’estero, le sanzioni sono aumentate di un terzo con riferimento alle imposte o alle maggiori imposte relative a tali redditi.
        4. Per maggiore imposta si intende la differenza tra l’ammontare del tributo liquidato in base all’accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633
Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.


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Art. 35. Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività.
        1. I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. L’ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell’attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell’eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.

        2. Dalla dichiarazione di inizio attività devono risultare:

            a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, il domicilio fiscale e l’eventuale ditta;

            b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
            c) per i soggetti residenti all’estero, anche l’ubicazione della stabile organizzazione;
            d) il tipo e l’oggetto dell’attività e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;
            e) per i soggetti che svolgono attività di commercio elettronico, l’indirizzo del sito web ed i dati identificativi dell’internet service provider;
            f) ogni altro elemento richiesto dal modello ad esclusione dei dati che l’Agenzia delle entrate è in grado di acquisire autonomamente.

        3. In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell’attività, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Se la variazione comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si è verificata. In caso di fusione, scissione, conferimenti di aziende o di altre trasformazioni sostanziali che comportano l’estinzione del soggetto d’imposta, la dichiarazione è presentata unicamente dal soggetto risultante dalla trasformazione.

        4. In caso di cessazione dell’attività il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell’azienda, per le quali rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell’imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione. Nell’ultima dichiarazione annuale deve tenersi conto anche dell’imposta dovuta ai sensi del n. 5) dell’articolo 2, da determinare computando anche le operazioni indicate nell’ultimo comma dell’articolo 6, per le quali non si è ancora verificata l’esigibilità dell’imposta.
        5. I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare un volume d’affari che comporti l’applicazione di disposizioni speciali ad esso connesse concernenti l’osservanza di adempimenti o di criteri speciali di determinazione dell’imposta, devono indicarlo nella dichiarazione di inizio attività da presentare a norma del presente articolo e devono osservare la disciplina stabilita in relazione al volume d’affari dichiarato.
        6. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono presentate in via telematica secondo le disposizioni di cui ai commi 10 e seguenti ovvero, in duplice esemplare, direttamente ad uno degli uffici di cui al comma 1. Le dichiarazioni medesime possono, in alternativa, essere inoltrate in unico esemplare a mezzo servizio postale mediante raccomandata, con l’obbligo di garantire l’identità del soggetto dichiarante mediante allegazione di idonea documentazione; in tal caso si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite.
        7. L’ufficio rilascia o invia al contribuente certificato di attribuzione della partita IVA o dell’avvenuta variazione o cessazione dell’attività e nel caso di presentazione diretta consegna la copia della dichiarazione al contribuente debitamente timbrata.
        8. I soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) ai sensi, rispettivamente, degli articoli 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, concernente il regolamento di attuazione dell’articolo 8, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, possono assolvere gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo presentando le dichiarazioni stesse all’ufficio del registro delle imprese, il quale trasmette i dati in via telematica all’Agenzia delle entrate e rilascia apposita certificazione dell’avvenuta operazione. Nel caso di inizio dell’attività l’ufficio del registro delle imprese comunica al contribuente il numero di partita IVA attribuito in via telematica dall’Agenzia delle entrate.
        9. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate può essere stabilita la data a decorrere dalla quale le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività sono presentate esclusivamente all’ufficio del registro delle imprese ovvero in via telematica secondo le disposizioni di cui ai commi successivi.
        10. Le dichiarazioni previste dal presente articolo possono essere presentate in via telematica direttamente dai contribuenti o tramite i soggetti di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998; in tal caso si considerano presentate nel giorno in cui sono trasmesse all’Agenzia delle entrate in via telematica e il procedimento di trasmissione si considera concluso nel giorno in cui è completata la ricezione da parte dell’Agenzia delle entrate. La prova della presentazione delle dichiarazioni è data dalla comunicazione dell’Agenzia delle entrate attestante l’avvenuto ricevimento delle dichiarazioni stesse.
        11. I soggetti incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, restituiscono al contribuente una copia della dichiarazione attestante la data di consegna con l’impegno alla trasmissione in via telematica e rilasciano la certificazione restituita dall’Agenzia delle entrate attestante l’avvenuta operazione e contenente, in caso di inizio attività, il numero di partita IVA attribuito al contribuente.
        12. In caso di presentazione delle dichiarazioni in via telematica si applicano ai fini della sottoscrizione le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
        13. I soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, incaricati della predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente articolo, sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse.
        14. Ai fini della conservazione delle dichiarazioni si applicano le disposizioni previste per la conservazione delle dichiarazioni annuali dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
        15. Le modalità tecniche di trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dal presente articolo ed i tempi di attivazione del servizio di trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
        15-bis. L’attribuzione del numero di partita IVA determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonchè l’eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell’attività, avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto.
        15-ter. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate:

            a) specifiche informazioni da richiedere all’atto della dichiarazione di inizio di attività;

            b) tipologie di contribuenti per i quali l’attribuzione del numero di partita IVA determina la possibilità di effettuare gli acquisti di cui all’articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, a condizione che sia rilasciata polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato al volume d’affari presunto e comunque non inferiore a 50.000 euro.

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DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992, n. 546
Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.


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Art. 4. Competenza per territorio.
        1. Le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici delle entrate o del territorio del Ministero delle finanze ovvero degli enti locali ovvero dei concessionari del servizio di riscossione, che hanno sede nella loro circoscrizione; se la controversia è proposta nei confronti di un centro di servizio è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale spettano le attribuzioni sul tributo controverso.

        2. Le commissioni tributarie regionali sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle commissioni tributarie provinciali, che hanno sede nella loro circoscrizione.

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Capo II

Delle parti e della loro rappresentanza e assistenza in giudizio

Art. 10. Le parti.
        1. Sono parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre al ricorrente, l’ufficio del Ministero delle finanze o l’ente locale o il concessionario del servizio di riscossione che ha emanato l’atto impugnato o non ha emanato l’atto richiesto ovvero, se l’ufficio è un centro di servizio, l’ufficio delle entrate del Ministero delle finanze al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.
REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 267
Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.


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Art. 182-ter. Transazione fiscale.
        Con il piano di cui all’articolo 160 il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonchè dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea; con riguardo all’imposta sul valore aggiunto, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.

        Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente concessionario del servizio nazionale della riscossione ed all’ufficio competente sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l’esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda, al fine di consentire il consolidamento del debito fiscale. Il concessionario, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l’entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L’ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione attestante l’entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati, ma non ancora consegnati al concessionario. Dopo l’emissione del decreto di cui all’articolo 163, copia dell’avviso di irregolarità e delle certificazioni devono essere trasmessi al Commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dall’articolo 171, primo comma, e dall’articolo 172. In particolare, per i tributi amministrati dall’agenzia delle dogane, l’ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l’ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.
        Relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, l’adesione o il diniego alla proposta di concordato è approvato con atto del direttore dell’ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, ed è espresso mediante voto favorevole o contrario in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall’articolo 178, primo comma.
        Relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, quest’ultimo provvede ad esprimere il voto in sede di adunanza dei creditori, su indicazione del direttore dell’ufficio, previo conforme parere della competente direzione regionale.
        La chiusura della procedura di concordato ai sensi dell’articolo 181, determina la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui al primo comma.
        Il debitore può effettuare la proposta di cui al primo comma anche nell’ambito delle trattative che precedono la stipula dell’accordo di ristrutturazione di cui all’articolo 182-bis. La proposta di transazione fiscale è depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma, che procedono alla trasmissione e alla liquidazione ivi previste. Nei successivi trenta giorni l’assenso alla proposta di transazione è espresso relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, con atto del direttore dell’ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, e relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, con atto del concessionario su indicazione del direttore dell’ufficio, previo conforme parere della competente direzione generale. L’assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell’accordo di ristrutturazione.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 602
Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.


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Capo IV

Procedure concorsuali

Sezione I

Fallimento e liquidazione coatta amministrativa

Art. 87. Ricorso per la dichiarazione di fallimento e domanda di ammissione al passivo.


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        2. Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 1 o su iniziativa di altri creditori, è dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell’Agenzia delle entrate l’ammissione al passivo della procedura.


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DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74
Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.


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Art. 11. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.
        1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a euro 51.645,69, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.


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DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.


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Titolo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 27. Accertamenti


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        7. In relazione agli importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, le misure cautelari adottate ai sensi dell’ articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, conservano, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, la loro validità e il loro grado a favore dell’agente della riscossione che ha in carico il ruolo. Quest’ultimo può procedere all’esecuzione sui beni sequestrati o ipotecati secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto, in particolare, dall’ articolo 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni.


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Codice Penale


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Art. 319-bis. Circostanze aggravanti.
        La pena è aumentata se il fatto di cui all’art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.


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DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 1999, n. 46
Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337.


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Art. 25. Termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali.


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        2. Dopo l’iscrizione a ruolo l’ente, in pendenza di gravame amministrativo, può sospendere la riscossione con provvedimento motivato notificato al concessionario ed al contribuente. Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.


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DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58.
Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52
Art. 1. Definizioni.
        1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
            a) «legge fallimentare»: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

            b) «Testo Unico bancario» (T.U. bancario): il decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
            c) «CONSOB»: la Commissione nazionale per le società e la borsa;
            d) «ISVAP»: l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
            e) «società di intermediazione mobiliare» (SIM): l’impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia;
            f) «impresa di investimento comunitaria»: l’impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato comunitario, diverso dall’Italia;
            g) «impresa di investimento extracomunitaria»: l’impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale in uno Stato extracomunitario;
            h) «imprese di investimento»: le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie;
            i) «società di investimento a capitale variabile» (SICAV): la società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta al pubblico di proprie azioni;
            j) «fondo comune di investimento»: il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio del fondo, sia aperto che chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni di quote;

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Art. 36. Fondi comuni di investimento.


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        6. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell’interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti.


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Art. 37. Struttura dei fondi comuni di investimento.


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        2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce inoltre:
            a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del fondo chiuso;

            b) le cautele da osservare, con particolare riferimento all’intervento di esperti indipendenti nella valutazione dei beni, nel caso di cessioni o conferimenti di beni al fondo chiuso effettuati dai soci della società di gestione o dalle società facenti parte del gruppo cui essa appartiene, comunque prevedendo un limite percentuale rispetto all’ammontare del patrimonio del fondo, e nel caso di cessioni dei beni del fondo ai soggetti suddetti;
            b-bis) i casi in cui è possibile derogare alle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d’Italia, avendo riguardo anche alla qualità e all’esperienza professionale degli investitori; nel caso dei fondi previsti alla lettera d-bis) del comma 1 dovrà comunque prevedersi che gli stessi possano assumere prestiti sino a un valore di almeno il 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari e del 20 per cento per gli altri beni nonché che possano svolgere operazioni di valorizzazione dei beni medesimi;
            c) le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti periodici che le società di gestione del risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le imprese commerciali, nonché gli obblighi di pubblicità del rendiconto e dei prospetti periodici;
            d) le ipotesi nelle quali la società di gestione del risparmio deve chiedere l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi delle quote dei fondi;
            e) i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti indicati nell’articolo 6, comma 1), lettera c), numero 5).

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DECRETO-LEGGE 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410
Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.


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Art. 7. Regime tributario dei partecipanti.
        3. Non sono assoggettati ad imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti dai soggetti non residenti come indicati nell’articolo 6 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239.


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DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
Art. 82. Banche, assicurazioni, fondi di investimento immobiliari «familiari» e cooperative.


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        17. A partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fondi d’investimento immobiliare chiusi di cui all’articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che presentano i requisiti indicati nelle lettere a) e b) del comma 18 del presente articolo, si applica un’imposta patrimoniale sull’ammontare del valore netto dei fondi. La società di gestione preleva un ammontare pari all’1 per cento a titolo di imposta patrimoniale. Il valore netto del fondo deve essere calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti redatti ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d’anno, ai fini del calcolo della media annua si assumono, rispettivamente, i valori del patrimonio alla data di avvio o di cessazione del fondo. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione non concorre a formare il valore del patrimonio netto l’ammontare dell’imposta patrimoniale dovuta per il periodo d’imposta e accantonata nel passivo. L’imposta è corrisposta entro il 16 febbraio dell’anno successivo. Per l’accertamento, la riscossione e le sanzioni dell’imposta non dichiarata o non versata si applicano le disposizioni stabilite in materia di imposte sui redditi.

        18. L’imposta di cui al comma 17 è dovuta dai fondi per i quali non sia prevista la quotazione dei certificati in un mercato regolamentato e che abbiano un patrimonio inferiore a 400 milioni di euro qualora sussista almeno uno dei seguenti requisiti:

            a) le quote del fondo siano detenute, da meno di 10 partecipanti salvo che almeno il 50 per cento di tali quote siano detenute da uno o più dei soggetti di cui al comma 2, ultimo periodo dell’articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dai soggetti indicati nell’articolo 6 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, da imprenditori individuali, società ed enti se le partecipazioni sono relative all’impresa commerciale nonché da enti pubblici, enti di previdenza obbligatoria ed enti non commerciali di cui all’ articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

            b) in ogni caso il fondo sia istituito ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, e più dei due terzi delle quote siano detenute complessivamente, nel corso del periodo d’imposta, da una o più persone fisiche legate fra loro da rapporti di parentela o affinità ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché da società ed enti di cui le persone fisiche medesime detengano il controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, ovvero il diritto di partecipazione agli utili superiore al 50 per cento e da trust di cui siano disponenti o beneficiari, salvo che le predette quote siano relative ad imprese commerciali esercitate da soggetti residenti ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

        18-bis. L’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria di cui all’ articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, realizzati in dipendenza della cessione o del rimborso di quote di partecipazione in fondi d’investimento immobiliare chiusi soggetti alle disposizioni del comma 18 del presente articolo è dovuta nella misura del 20 per cento. L’imposta è applicata nella medesima misura al momento della cessione o del rimborso anche qualora le quote siano immesse nei rapporti sui quali sia stata esercitata l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 461 del 1997, e successive modificazioni.

        19. La società di gestione del risparmio verifica la sussistenza dei requisiti di cui al comma 18, considerando la media annua del valore delle quote detenute dai partecipanti nel periodo d’imposta. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, i possessori delle quote sono tenuti a rendere apposita comunicazione scritta contenente tutte le informazioni necessarie e aggiornate ai fini dell’applicazione delle disposizioni del comma 18. La società di gestione del risparmio segnala all’Agenzia delle entrate i casi in cui i partecipanti al fondo hanno omesso, in tutto o in parte, di rendere la comunicazione di cui al presente comma, non consentendo l’applicazione dell’imposta di cui al comma 17. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti termini e modalità per la segnalazione di cui al periodo precedente.
        20. La sussistenza dei requisiti indicati nel comma 18 determina l’applicazione dell’imposta patrimoniale di cui al comma 17 a partire dal periodo d’imposta nel quale esse si verificano. Qualora la società di gestione del risparmio non abbia potuto applicare l’imposta patrimoniale di cui al comma 17 a seguito della mancata comunicazione delle informazioni di cui al comma 19, l’imposta patrimoniale è applicata in capo ai partecipanti in proporzione al valore delle quote detenute nel medesimo periodo d’imposta e risultante dai relativi prospetti periodici redatti ai sensi dell’ articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Per l’accertamento dell’imposta si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e le sanzioni sono applicate ai soli soggetti di cui al comma 19 del presente articolo che hanno omesso, in tutto o in parte, la comunicazione alla società di gestione del risparmio.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 605
Disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.


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Art. 6. Atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale.
        Il numero di codice fiscale deve essere indicato nei seguenti atti:
            a) fatture e documenti equipollenti emessi ai sensi delle norme concernenti l’imposta sul valore aggiunto, relativamente all’emittente;

            b) richieste di registrazione, di cui all’ultimo comma del presente articolo, degli atti da registrare in termine fisso o in caso d’uso relativamente ai soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell’atto, esclusi gli atti degli organi giurisdizionali e quelli elencati nella tabella allegata al presente decreto. Il Ministro per le finanze ha facoltà, con proprio decreto, di aggiungere all’elenco atti dai quali non risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di capacità contributiva o escludere atti dai quali risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di capacità contributiva. Non è obbligatoria l’indicazione del numero di codice fiscale nelle richieste di registrazione degli atti pubblici formati e delle scritture private autenticate prima del 1º gennaio 1978, nelle scritture private non autenticate presentate per la registrazione prima di tale data, nonché nelle note di trascrizione da prodursi al pubblico registro automobilistico per gli atti stipulati fino al 28 febbraio 1978 relativamente ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico;
            c) comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari, relativamente alla società emittente, ai soggetti da cui provengono se diversi dalla società emittente, agli intestatari o cointestatari del titolo, nonché agli altri soggetti per cui tale indicazione è richiesta nel modello di comunicazione approvato con decreto del Ministro per le finanze. Non è obbligatoria l’indicazione del numero di codice fiscale nelle comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari che concernono pagamenti di dividendi o altre operazioni effettuati anteriormente al 1º gennaio 1978;
            d) dichiarazioni dei redditi previste dalle norme concernenti l’imposta sul reddito delle persone fisiche, l’imposta sul reddito delle persone giuridiche e l’imposta locale sui redditi, comprese le dichiarazioni dei sostituti d’imposta ed i certificati attestanti le ritenute alla fonte operate dagli stessi, relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti in esse indicati o indicati in elenchi nominativi la cui allegazione è prescritta da leggi tributarie. Per i soggetti indicati nelle dichiarazioni dei sostituti di imposta e nei relativi certificati, l’indicazione del numero di codice fiscale è limitata ai soggetti per i quali è stata operata la ritenuta alla fonte. Per le persone a carico, l’indicazione del numero di codice fiscale nelle dichiarazioni annuali ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è limitata alle persone che hanno redditi propri; richieste di attestazione della posizione tributaria dei contribuenti e relative certificazioni degli uffici finanziari, limitatamente alle persone che hanno redditi propri. Nelle dichiarazioni, nelle richieste di certificazione, nei certificati e negli elenchi non è obbligatoria l’indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti per i quali il rapporto con i soggetti da cui provengono è cessato anteriormente al 1º gennaio 1978; non è obbligatoria l’indicazione del numero di codice fiscale nei certificati rilasciati per i fini di cui all’art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dalle amministrazioni dello Stato e dall’Istituto nazionale della previdenza sociale per le somme corrisposte e le ritenute operate per il periodo precedente il 1º gennaio 1978; distinte e bollettini di conto corrente postale per i versamenti diretti alle esattorie delle ritenute alla fonte e delle imposte sui redditi, relativamente ai soggetti da cui provengono i versamenti; bollettini di conto corrente postale per il pagamento delle imposte dirette iscritte a ruolo, relativamente ai soggetti tenuti al pagamento; atti di delega alle aziende di credito previsti dall’art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 e conseguenti attestazioni di pagamento rilasciate dalle aziende delegate, relativamente ai soggetti deleganti; atti e comunicazioni da inviare agli uffici distrettuali delle imposte dirette a norma dell’art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai soggetti in essi indicati; domande e note di voltura catastale, relativamente ai soggetti interessati. Non è obbligatoria l’indicazione del numero di codice fiscale nelle domande e note di voltura relative ad atti pubblici formati ed a scritture private autenticate anteriormente al 1º gennaio 1978; dichiarazioni e relativi allegati, da presentare agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti in essi indicati. Non è obbligatoria, negli elenchi nominativi da allegare alle dichiarazioni annuali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, l’indicazione del numero di codice fiscale dei contraenti per le operazioni effettuate, ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, anteriormente al 1º gennaio 1978; distinte e dichiarazioni di incasso da presentare ad enti delegati dal Ministero delle finanze all’accertamento e alla riscossione dei tributi, relativamente ai soggetti tenuti alla compilazione dei documenti; denunce di successione, relativamente al dante causa ed agli aventi causa. Non è obbligatoria l’indicazione del numero di codice fiscale del dante causa se il decesso è avvenuto anteriormente al 1º gennaio 1978; dichiarazioni decennali da presentare ai sensi dell’art. 18, sesto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, relativamente ai soggetti interessati; note di trascrizione, iscrizione ed annotazione, da presentare alle conservatorie dei registri immobiliari, con esclusione di quelle relative agli atti degli organi giurisdizionali, con le modalità ed i termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può escludere dall’obbligo le note relative ad atti non indicativi di capacità contributiva;
            e) domande per autorizzazioni a produrre e mettere in commercio specialità medicinali, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici, prodotti chimici usati in medicina, preparati galenici e presìdi medici e chirurgici; domande per autorizzazioni all’esercizio di stabilimenti di acque minerali e di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche; domande per l’autorizzazione all’esercizio di stabilimenti termali, balneari, di cure idropiniche, idroterapiche o fisiche; domande per autorizzazioni o licenze per l’esercizio del commercio; domande per licenze di importazione delle armi non da guerra e loro parti; domande per licenze di pubblico esercizio; domande per licenze di esercizio delle arti tipografiche, litografiche o fotografiche; domande per licenze di esercizio delle investigazioni o ricerche per la raccolta di informazioni per conto di privati; domande per licenze di esercizio di rimessa di autoveicoli o di vetture; domande per licenze di produzione, commercio o mediazione di oggetti e metalli preziosi; domande per concessioni di aree pubbliche; domande per concessione del permesso di ricerca mineraria; domande per autorizzazioni per la ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee; domande per licenze, autorizzazioni e concessioni per i servizi di autotrasporto di merci, per servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli; domande per concessioni all’apertura ed al funzionamento di scuole non statali; domande ad amministrazioni statali per la concessione di contributi e di agevolazioni; domande per altre autorizzazioni, concessioni e licenze che il Ministro per le finanze ha facoltà di indicare con proprio decreto entro il 31 ottobre di ciascun anno con efficacia a decorrere dal 1º gennaio dell’anno successivo; immatricolazione e reimmatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi;
            e-bis) denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l’edilizia, permessi di costruire e ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia rilasciato dai comuni ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell’opera;
            f) domande di iscrizione, variazione e cancellazione nei registri delle ditte e negli albi degli artigiani tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, relativamente ai soggetti che esercitano l’attività; domande di iscrizione, variazione e cancellazione negli albi, registri ed elenchi istituiti per l’esercizio di attività professionali e di altre attività di lavoro autonomo, relativamente ai soggetti che esercitano l’attività; domande di iscrizione e note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi, od estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unità da diporto, o quote di essi, soggette ad iscrizione nei registri tenuti dagli uffici marittimi o dagli uffici della motorizzazione civile – sezione nautica; domande di iscrizione di aeromobili nel Registro aeronautico nazionale, note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento sugli aeromobili o quote di essi, soggetti ad iscrizione nel Registro aeronautico nazionale, nonché dichiarazioni di esercente di aeromobili soggette a trascrizione nei registri tenuti dal direttore della circoscrizione di aeroporto competente;
            g) atti emessi da uffici pubblici riguardanti le concessioni, autorizzazioni e licenze di cui alla precedente lettera e), relativamente ai soggetti beneficiari. Non è obbligatoria l’indicazione del numero di codice fiscale negli atti emessi in dipendenza di domande presentate prima del 1º gennaio 1978;
            g-bis) mandati, ordini ed altri titoli di spesa emessi dalle amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici, in esecuzione di obbligazioni diverse da quelle concernenti le borse di studio o derivanti da rapporti di impiego o di lavoro subordinato, anche in quiescenza, relativamente al beneficiario della spesa e diverse da quelle derivanti da vincite e premi del lotto, delle lotterie nazionali e dei giochi e concorsi menzionati nei commi quarto, quinto e sesto dell’articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
            g-ter) contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile ed alla assistenza e garanzie accessorie, relativamente ai soggetti contraenti; contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare, di servizi idrici e del gas, relativamente agli utenti;
            g-quater) ricorsi alle commissioni tributarie di ogni grado relativamente ai ricorrenti ed ai rappresentanti in giudizio, con la modalità ed i termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

        Coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di riceverne da questi ultimi comunicazione scritta e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l’obbligo di indicazione deve essere adempiuto, possono rivolgersi direttamente all’Amministrazione finanziaria, anche utilizzando sistemi telematici, previa indicazione dei dati di cui all’articolo 4, relativi al soggetto di cui si richiede l’attribuzione del numero di codice fiscale. L’obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all’articolo 4, con l’eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all’estero. Nel caso in cui non sia stato possibile acquisire tutti i dati indicati nell’articolo 4 relativi ai soggetti cui l’indicazione si riferisce, coloro che sono tenuti a tale indicazione devono richiedere l’attribuzione di un codice numerico all’Amministrazione finanziaria, che provvede previo accertamento delle ragioni addotte. Se l’indicazione del numero di codice fiscale o dei dati di cui all’articolo 4 deve essere fatta nelle comunicazioni di cui alla lettera c) del precedente comma, i soggetti tenuti ad indicarli possono sospendere l’adempimento delle prestazioni dovute ai soggetti interessati fino a quando ne ricevano comunicazione da questi ultimi o dall’Amministrazione finanziaria.


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DECRETO DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 9 giugno 2004.
Disposizioni applicative del regime di tassazione del consolidato nazionale, di cui agli articoli da 117 a 128 del testo unico delle imposte sui redditi.


...  Omissis ...

Art. 9. Dichiarazione dei redditi del consolidato.


...  Omissis ...

        2. Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione dei redditi di cui al comma 1 possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo globale dei periodi d’imposta successivi, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 84. La rettifica del reddito complessivo di ciascun soggetto che ha esercitato l’opzione di cui all’art. 117 del testo unico è imputata alle perdite non utilizzate in sede di dichiarazione dei redditi del consolidato, fino a concorrenza del loro importo.


...  Omissis ...

Art. 17. Ufficio competente.
        1. Ai fini dell’imposta sulle società, il controllo delle dichiarazioni presentate dalle società consolidate, dalla consolidante, nonché le relative rettifiche, riferite al proprio reddito complessivo, sono di competenza dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale dell’ente o delle società stesse alla data in cui è stata presentata la dichiarazione.

        2. Il controllo della dichiarazione dei redditi del consolidato, le relative rettifiche, nonché la determinazione dell’unica maggiore imposta dovuta, anche per effetto dell’attività di cui al precedente comma, sono di competenza dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale della consolidante alla data in cui è stata presentata la dichiarazione.
        3. Fino alla scadenza del termine stabilito nell’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, l’accertamento può essere integrato o modificato in aumento, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base agli esiti dei controlli di cui ai precedenti commi.

DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231.
Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.


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Sezione III

Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela

Art. 28. Obblighi rafforzati.
        1. Gli enti e le persone soggetti alla direttiva applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e, comunque, nei casi indicati ai commi 2, 4 e 5.

        2. Quando il cliente non è fisicamente presente, gli enti e le persone soggetti al presente decreto adottano misure specifiche e adeguate per compensare il rischio più elevato applicando una o più fra le misure di seguito indicate:

            a) accertare l’identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari;

            b) adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva;
            c) assicurarsi che il primo pagamento relativo all’operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio.

        3. Gli obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela si considerano comunque assolti, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:
            a) qualora il cliente sia già identificato in relazione a un rapporto in essere, purchè le informazioni esistenti siano aggiornate;

            b) per le operazioni effettuate con sistemi di cassa continua o di sportelli automatici, per corrispondenza o attraverso soggetti che svolgono attività di trasporto di valori o mediante carte di pagamento; tali operazioni sono imputate al soggetto titolare del rapporto al quale ineriscono;
            c) per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
            d) per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell’autorità consolare italiana, così come indicata nell’articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.

        4. In caso di conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati extracomunitari, gli enti creditizi devono:
            a) raccogliere sull’ente creditizio corrispondente informazioni sufficienti per comprendere pienamente la natura delle sue attività e per determinare, sulla base di pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, la sua reputazione e la qualità della vigilanza cui è soggetto;

            b) valutare la qualità dei controlli in materia di contrasto al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo cui l’ente corrispondente è soggetto;
            c) ottenere l’autorizzazione del Direttore generale, di suo incaricato ovvero di un soggetto che svolge una funzione equivalente prima di aprire nuovi conti di corrispondenza;
            d) definire in forma scritta i termini dell’accordo con l’ente corrispondente e i rispettivi obblighi;
            e) assicurarsi che l’ente di credito corrispondente abbia verificato l’identità dei clienti che hanno un accesso diretto ai conti di passaggio, che abbia costantemente assolto gli obblighi di adeguata verifica della clientela e che, su richiesta, possa fornire all’intermediario finanziario controparte i dati del cliente titolare effettivo ottenuti a seguito dell’assolvimento di tali obblighi.

        5. Per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi o le prestazioni professionali con persone politicamente esposte residenti in un altro Stato comunitario o in un uno Stato extracomunitario, gli enti e le persone soggetti al presente decreto devono:
            a) stabilire adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta;

            b) ottenere l’autorizzazione del Direttore generale, di suo incaricato ovvero di un soggetto che svolge una funzione equivalente, prima di avviare un rapporto continuativo con tali clienti;
            c) adottare ogni misura adeguata per stabilire l’origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell’operazione;
            d) assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

        6. Gli intermediari finanziari non possono aprire o mantenere anche indirettamente conti di corrispondenza con una banca di comodo.

        7. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto prestano particolare attenzione a qualsiasi rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connesso a prodotti o transazioni atti a favorire l’anonimato e adottano le misure eventualmente necessarie per impedirne l’utilizzo per scopi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

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Capo III

Obblighi di segnalazione

Art. 41. Segnalazione di operazioni sospette.
        1. I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell’operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.


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Art. 57. Violazioni del Titolo I, Capo II e del Titolo II, Capi II e III.
        1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto del provvedimento di sospensione di cui all’articolo 6, comma 7, lettera c), è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro.

        1-bis). La violazione della prescrizione di cui all’articolo 28, comma 6, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.


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Art. 60. Notificazioni.
        La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:
            a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte;

            b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l’atto o l’avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
            b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata;
            c) salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;
            d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l’elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
            e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 del c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione;
            e-bis) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l’indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
            f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano.

        L’elezione di domicilio non risultante dalla dichiarazione annuale ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera e-bis) del comma precedente.

        Le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica, o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell’ufficio della comunicazione prescritta nel secondo comma dell’articolo 36. Se la comunicazione è stata omessa la notificazione è eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale risultante dall’ultima dichiarazione annuale.
        Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall’articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all’indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e).
        La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi non abbiano comunicato all’Agenzia delle entrate l’indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalità previste con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione.
        Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 602
Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito


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Art. 26. Notificazione della cartella di pagamento.
        La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda.

        Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario.
        Nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del comune.
        Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso del ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.
        Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’art. 60 del predetto decreto; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

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DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 463
Semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro, a norma dell’articolo 3, comma 134, lettere f) e g), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.


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3-ter. Procedure di controllo sulle autoliquidazioni.
        1. Gli uffici controllano la regolarità dell’autoliquidazione e del versamento delle imposte e qualora, sulla base degli elementi desumibili dall’atto, risulti dovuta una maggiore imposta, notificano, anche per via telematica, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del modello unico informatico, apposito avviso di liquidazione per l’integrazione dell’imposta versata. Il pagamento è effettuato, da parte dei soggetti di cui all’articolo 10, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, entro quindici giorni dalla data della suindicata notifica; trascorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori computati dalla scadenza dell’ultimo giorno utile per la richiesta della registrazione e si applica la sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nel caso di dolo o colpa grave nell’autoliquidazione delle imposte, gli uffici segnalano le irregolarità agli organi di controllo competenti per l’adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari. Per i notai è ammessa la compensazione di tutte le somme versate in eccesso in sede di autoliquidazione con le imposte dovute per atti di data posteriore, con conseguente esclusione della possibilità di richiedere il rimborso all’Amministrazione finanziaria.


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DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992, n. 546
Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.


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Capo II

I procedimenti cautelare e conciliativo

Art. 47. Sospensione dell’atto impugnato.
        1. Il ricorrente, se dall’atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla commissione provinciale competente la sospensione dell’esecuzione dell’atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificato alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all’art. 22.

        2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.
        3. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, con lo stesso decreto, può motivatamente disporre la provvisoria sospensione dell’esecuzione fino alla pronuncia del collegio.
        4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.
        5. La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, nei modi e termini indicati nel provvedimento.
        6. Nei casi di sospensione dell’atto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia.
        7. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.
        8. In caso di mutamento delle circostanze la commissione su istanza motivata di parte può revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza, osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1, 2 e 4.

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DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 1999, n. 46
Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337.


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Art. 24. Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali.
        1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore.

        2. L’ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore. L’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale avviso, il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all’iscrizione a ruolo delle rate dovute. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 25, l’iscrizione a ruolo è eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento.
        3. Se l’accertamento effettuato dall’ufficio è impugnato davanti all’autorità giudiziaria, l’iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.
        4. In caso di gravame amministrativo contro l’accertamento effettuato dall’ufficio, l’iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall’articolo 25.
        5. Contro l’iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all’ente impositore.
        6. Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l’esecuzione del ruolo per gravi motivi.
        7. Il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione al concessionario.
        8. Resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.

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DECRETO-LEGGE 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248
Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.


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TITOLO II

Riforma della riscossione e disposizioni in materia di giustizia tributaria.

Art. 3. Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione.


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        24. Fino al momento dell’eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione S.p.a., ai sensi del comma 7, o contestualmente alla stessa, le aziende concessionarie possono trasferire ad altre società il ramo d’azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, nonché a quelle di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo caso:
            a) fino al 31 dicembre 2010 ed in mancanza di diversa determinazione degli stessi enti, le predette attività sono gestite dalle società cessionarie del predetto ramo d’azienda, se queste ultime possiedono i requisiti per l’iscrizione all’albo di cui al medesimo articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei quali tale iscrizione avviene di diritto;

            b) la riscossione coattiva delle entrate di spettanza dei predetti enti è effettuata con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che per i ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i quali il rapporto con l’ente locale è regolato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si procede nei confronti dei soggetti iscritti a ruolo sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, applicabili alle citate entrate ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.


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Art. 4. [88] Stato ed enti pubblici.
        1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all’imposta.

        2. Non costituiscono esercizio dell’attività commerciale:

            a) l’esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;

            b) l’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali.

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LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).


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Art. 2. 149. A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell’obiettivo minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa dell’Unione europea, il GSE, su richiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in scadenza nell’anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere all’obbligo della quota minima dell’anno precedente di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell’anno precedente dal Gestore del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno.


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DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 18 dicembre 2008
Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell’articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.


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Art. 15. Disposizioni per la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui alla legge finanziaria 2007 e alla legge finanziaria 2008
        1. Al fine di garantire graduale transizione dal vecchio ai nuovi meccanismi di incentivazione e non penalizzare gli investimenti già avviati, nel triennio 2009-2011, entro il mese di giugno, il GSE ritira, su richiesta dei detentori, i certificati verdi rilasciati per le produzioni, riferite agli anni fino a tutto il 2010, con esclusione degli impianti di cui all’art. 9, comma 2, lettera b). La richiesta di ritiro è inoltrata dal detentore al GSE entro il 31 marzo di ogni anno del triennio 2009-2011. Il prezzo di ritiro dei predetti certificati è pari al prezzo medio di mercato del triennio precedente all’anno nel quale viene presentata la richiesta di ritiro. I certificati verdi ritirati dal GSE possono essere utilizzati dallo stesso GSE per le finalità di cui all’art. 14, commi da 1 a 3.

        2. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3, comma 1, agli impianti fotovoltaici che abbiano inoltrato la domanda di autorizzazione unica di cui all’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 ovvero la richiesta di autorizzazione prevista dalla vigente normativa nazionale o regionale, in data antecedente alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008, è consentito l’accesso al meccanismo dei certificati verdi, applicando le disposizioni di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2005, nella versione vigente al 31 dicembre 2007.

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DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101
Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.


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Art. 8-duodecies. Modifiche all’articolo 2, comma 82, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Messa in mora nell’ambito della procedura di infrazione n. 2006/2419
        1. All’articolo 2, comma 82, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al primo periodo, le parole: «nonché in occasione degli aggiornamenti periodici del piano finanziario ovvero delle successive revisioni periodiche della convenzione,» sono soppresse;

            b) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La convenzione unica sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonché tutti i relativi atti aggiuntivi».

        2. Sono approvati tutti gli schemi di convenzione con la società ANAS S.p.a. già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali alla data del 31 dicembre 2009, a condizione che i suddetti schemi recepiscano le prescrizioni richiamate dalle delibere del CIPE di approvazione, ai fini dell’invarianza di effetti sulla finanza pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzione già approvati. Le società concessionarie, ove ne facciano richiesta, possono concordare con il concedente una formula semplificata del sistema di adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio basata su di una percentuale fissa, per l’intera durata della convenzione, dell’inflazione reale, anche tenendo conto degli investimenti effettuati, oltre che sulle componenti per la specifica copertura degli investimenti di cui all’articolo 21, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, nonché dei nuovi investimenti come individuati dalla direttiva approvata con deliberazione CIPE 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2007, ovvero di quelli eventualmente compensati attraverso il parametro X della direttiva medesima. Ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle convenzioni è approvata secondo le disposizioni di cui ai commi 82 e seguenti dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

        2-bis. Per le tratte autostradali in concessione per le quali la scadenza della concessione è prevista entro il 31 dicembre 2014, la società ANAS Spa, entro il 31 marzo 2010, avvia le procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione dei concessionari ai quali, allo scadere delle convenzioni vigenti, è affidata la concessione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

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LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.


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Art. 55. Disposizioni varie.


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        13. A decorrere dal 1º gennaio 1998 la società Autostrada del Brennero S.p.A. è autorizzata ad accantonare, in base al proprio piano finanziario ed economico, una quota anche prevalente dei proventi in un fondo destinato al rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie. Tale accantonamento è effettuato in esenzione d’imposta. L’utilizzo delle disponibilità del fondo avverrà in base a un piano di investimento da presentare dalla società Autostrada del Brennero S.p.A. entro il 30 giugno 1998, da approvare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con decreto del Ministro dei lavori pubblici d’intesa con il Ministro dei trasporti e della navigazione entro il 31 dicembre 1998 e previa intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa di utilizzo le disponibilità su tale fondo sono investite in titoli di Stato e non possono comunque essere utilizzate per le spese di progettazione. A decorrere dal 1º gennaio 1998 il canone di concessione in favore dello Stato è aumentato in misura tale da produrre un aumento dei proventi complessivi dello Stato compreso tra il 20 e il 100 per cento rispetto ai proventi del 1997.


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REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 267
Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.


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Art. 182-bis. Accordi di ristrutturazione dei debiti.
        L’imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all’articolo 161, l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) sull’attuabilità dell’accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.

        L’accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.
        Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore. Si applica l’articolo 168, secondo comma.
        Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all’omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.
        Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell’articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.

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LEGGE 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.


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Capo IV

Semplificazione dell’azione amministrativa

Art. 14. Conferenza di servizi.
        1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l’amministrazione procedente indìce di regola una conferenza di servizi.

        2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l’amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell’amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate.

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Art. 14-ter. Lavori della conferenza di servizi.
        01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell’istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione.

        1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all’organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti e può svolgersi per via telematica.
        2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l’effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l’amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
        2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.
        2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.
        3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell’istanza o del progetto definitivo ai sensi dell’articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l’adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l’amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo.
        4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l’adozione del relativo provvedimento, l’amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.
        5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute , del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità.
        6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.
        6-bis. All’esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.
        7. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata.
        8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell’istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all’esame del provvedimento.
        9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
        10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all’estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

Art. 14-quater. Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi.
        1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso.

        2. [Se una o più amministrazioni hanno espresso nell’àmbito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell’amministrazione procedente, quest’ultima, entro i termini perentori indicati dall’articolo 14-ter, comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva].
        3. Se il motivato dissenso è espresso da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dall’amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) al Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», in caso di dissenso tra un’amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell’istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni .
        3-bis. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva è rimessa dall’amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un’amministrazione statale e una regionale o tra amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell’istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.
        3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli affari regionali, è rimessa al Consiglio dei Ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla competenza statale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, e dell’articolo 118 della Costituzione, alla competente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate.
        3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso l’individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso.
        3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
        4. [Quando il dissenso è espresso da una regione, le determinazioni di competenza del Consiglio dei ministri previste al comma 3 sono adottate con l’intervento del presidente della giunta regionale interessata, al quale è inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto].
        5. Nell’ipotesi in cui l’opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

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Capo VI

Disposizioni finali

Art. 29. Àmbito di applicazione della legge.
        1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche.

        2. Le regioni e gli enti locali, nell’àmbito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa, così come definite dai princìpi stabiliti dalla presente legge.
        2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell’interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l’accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti.
        2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano.

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LEGGE 24 dicembre 1954, n. 1228
Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.


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        Art. 1. In ogni Comune deve essere tenuta l’anagrafe della popolazione residente.
        L’iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie.

        Nell’anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l’esecuzione della presente legge.
        Gli atti anagrafici sono atti pubblici.
        Per l’esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all’articolo 12, è istituito, presso il Ministero dell’interno, l’Indice nazionale delle anagrafi (INA), alimentato e costantemente aggiornato, tramite collegamento informatico, da tutti i comuni.
        L’INA promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità delle persone residenti in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall’Agenzia delle entrate.
        Con decreto del Ministro dell’interno, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sentiti il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), il Garante per la protezione dei dati personali e l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è adottato il regolamento dell’INA. Il regolamento disciplina le modalità di aggiornamento dell’INA da parte dei comuni e le modalità per l’accesso da parte delle amministrazioni pubbliche centrali e locali al medesimo INA, per assicurarne la piena operatività.

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DECRETO-LEGGE 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 22 maggio 2010, n. 73.
Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori.


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Art. 2 Disposizioni in materia di potenziamento dell’amministrazione finanziaria ed effettività del recupero di imposte italiane all’estero e di adeguamento comunitario


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        3. Ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, secondo quanto previsto dall’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ed allo scopo di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Con il suddetto decreto sono, altresì, definiti gli indirizzi generali per l’attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi.


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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

    1. È convertito in legge il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 114/L alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010.

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria
e di competitività economica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il contenimento della spesa pubblica e per il contrasto all’evasione fiscale ai fini della stabilizzazione finanziaria, nonché per il rilancio della competitività economica;
        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 maggio 2010;
        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

TITOLO I

STABILIZZAZIONE FINANZIARIA

Capo I

RIDUZIONE DEL PERIMETRO E DEI COSTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 1.

(Definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate
negli ultimi tre anni)

        1. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2007, 2008 e 2009 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro il 30 settembre 2010 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento dei titoli Stato.

Art. 2.

(Riduzione e flessibilità negli stanziamenti di bilancio)

        1. Al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire ad un consolidamento delle risorse stanziate sulle missioni di ciascun stato di previsione, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all’articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n.  196, limitatamente al triennio 2011-2013, nel rispetto dell’invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all’articolo 21, comma 7, della medesima legge n.  196 del 2009. In appositi allegati agli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni legislative di cui si propongono le modifiche ed i corrispondenti importi. Resta precluso l’utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. A decorrere dall’anno 2011 è disposta la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n.  196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell’Allegato 1 al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono esclusi il fondo ordinario delle università, nonché le risorse destinate all’informatica, alla ricerca e al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche. Le medesime riduzioni sono comprensive degli effetti di contenimento della spesa dei Ministeri, derivanti dall’applicazione dell’articolo 6, e degli Organi costituzionali fatto salvo quanto previsto dell’articolo 5, comma 1, primo periodo.

Art. 3.

(Presidenza del Consiglio dei Ministri e Banca d’Italia –
riduzioni di spesa)

        1. Oltre alle riduzioni di spesa derivanti dalle disposizioni del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri procede ai seguenti ulteriori interventi sul bilancio 2010:

        a) eliminazioni di posti negli organici dirigenziali, oltre quelli già previsti da norme vigenti, complessivamente con un risparmio non inferiore a 7 milioni di euro;
        b) contenimento dei budget per le strutture di missione per un importo non inferiore a 3 milioni di euro;
        c) riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio complessivo non inferiore a 50 milioni di euro.

        2. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste dal comma 1 sono versate all’entrata dal bilancio dello Stato.

        3. La Banca d’Italia tiene conto, nell’ambito del proprio ordinamento, dei principi di contenimento della spesa per il triennio 2011-2013 contenuti nel presente titolo.

Art. 4.

(Modernizzazione dei pagamenti effettuati
dalle Pubbliche Amministrazioni)

        1. Ai fini di favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti, il Ministero dell’economia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali, inclusa la tessera sanitaria.

        2. Ai fini dell’attuazione del presente articolo, il Ministero dell’economia e delle finanze, con propri provvedimenti:

            a) individua gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalità con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali possono avvalersene;

            b) individua il soggetto gestore del servizio, selezionato sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini;
            c) disciplina le modalità di utilizzo del servizio da parte dei soggetti pubblici, anche diversi dal soggetto distributore delle carte, che intendono offrire ai propri utenti tale modalità di erogazione di pagamenti;
            d) stabilisce nello 0,20 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai cittadini tramite le carte il canone a carico del gestore finanziario del servizio;
            e) disciplina le modalità di certificazione degli avvenuti pagamenti;
            f) stabilisce le modalità di monitoraggio del servizio e dei flussi di pagamento.

        3. Il corrispettivo di cui al comma 2, lettera d), è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, tra i soggetti pubblici distributori delle carte elettroniche, i soggetti pubblici erogatore dei pagamenti e lo stesso Ministero dell’economia e delle finanze.

        4. Per le spese attuative di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle entrate di cui al comma 3, con la quota di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze.

Capo II

RIDUZIONE DEL COSTO DEGLI APPARATI POLITICI
ED AMMINISTRATIVI

Art. 5.

(Economie negli Organi costituzionali, di governo
e negli apparati politici)

        1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, saranno autonomamente deliberate entro il 31 dicembre 2010, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale sono versati al bilancio dello Stato per essere rassegnati al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n.  398. Al medesimo Fondo sono riassegnati gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che verranno deliberate dalle Regioni, con riferimento ai trattamenti economici degli organi indicati nell’art. 121 della Costituzione.

        2. A decorrere dal 1º gennaio 2011 il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non siano membri del Parlamento nazionale, previsto dall’articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n.  212, è ridotto del 10 per cento.
        3. A decorrere dal 1º gennaio 2011 i compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, e dei componenti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 10 per cento rispetto all’importo complessivo erogato nel corso del 2009. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Per i gettoni di presenza si applica quanto previsto dall’art. 6, comma 1, primo periodo.
        4. A decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l’importo di un euro previsto dall’art. 1, comma 5 primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n.  157, è ridotto del 10 per cento ed è abrogato il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1.
        5. Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.  196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta.
        6. All’articolo 82 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
        «2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, una indennità di funzione onnicomprensiva. In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di ciascun mese da un consigliere può superare l’importo pari ad un quinto dell’indennità massima prevista dal rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali»;
            b) al comma 8:
                1) all’alinea sono soppresse le parole: «e dei gettoni di presenza»;

                2) è soppressa la lettera e);

            c) al comma 10 sono soppresse le parole: «e dei gettoni di presenza»;

            d) al comma 11, le parole: «dei gettoni di presenza» sono sostituite dalle seguenti: «delle indennità di funzione».

        7. Con decreto del Ministro dell’interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell’articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione fino a 250000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.000 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall’applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l’importo dell’indennità di funzione di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di enti territoriali diversi da quelli di cui all’articolo 114 della Costituzione, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.

        8. All’articolo 83 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: «i gettoni di presenza previsti» sono sostituite dalle seguenti: «alcuna indennità di funzione o altro emolumento comunque denominato previsti»;

            b) al comma 2 sono soppresse le parole: «, tranne quello dovuto per spese di indennità di missione,».

        9. All’articolo 84 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, al comma  1:
            a) le parole: «sono dovuti» sono sostituite dalle seguenti: «è dovuto»;

            b) sono soppresse le parole: «, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese,».

        10. All’articolo 86, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, sono soppresse le parole: «e ai gettoni di presenza».

        11. Chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di una indennità di funzione, a sua scelta.

Art. 6.

(Riduzione dei costi degli apparati amministrativi)

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui all’articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alle commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l’ambiente, alla struttura di missione di cui all’art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legsislativo 12 aprile 2006, n.  163, ed al consiglio tecnico scientifico di cui all’art. 7 del D.P.R. 20 gennaio 2008, n.  43.

        2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l’eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n.  300 del 1999 e dal decreto legislativo n.  165 del 2001, e comunque alle università, alle camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali.
        3. Fermo restando quanto previsto dall’art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005 n.  266, a decorrere dal 1º gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.  196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n.  400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.
        4. All’articolo 62, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di rilascio dell’autorizzazione prevista dal presente comma l’incarico si intende svolto nell’interesse dell’amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla società o dall’ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale». La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
        5. Fermo restando quanto previsto dall’art. 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all’adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all’adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli anti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall’art. 7, comma 6.
        6. Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.  196, nonché nelle società possedute in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle predette amministrazioni pubbliche, il compenso dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società quotate.
        7. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall’anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.  196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell’anno 2009. L’affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
        8. A decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.  196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1º luglio 2010 l’organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente; l’autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l’utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall’orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo, né a fruire di riposi compensativi. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l’autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall’organo di vertice. Per le forze armate e le forze di polizia, l’autorizzazione è rilasciata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché alle mostre realizzate, nell’ambito dell’attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali ed agli incontri istituzionali connessi all’attività di organismi internazionali o comunitari.
        9. A decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale dì statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.  196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.
        10. Resta ferma la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8 con le modalità previste dall’articolo 14 del decreto-legge 2 luglio 2007, n.  81 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.  127.
        11. Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.  196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell’azionista garantiscono che, all’atto dell’approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l’inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.
        12. A decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.  196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all’estero, con esclusione delle missioni internazioni di pace, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall’organo di vertice dell’amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell’ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all’estero di cui all’art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223, convertito con legge 4 agosto 2006, n.  248, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazioni di pace. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all’estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n.  836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n.  417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d. lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettive.
        13. A decorrere dall’anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle ammininistrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.  196, incluse le autorità indipendenti, per attività di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l’attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all’attività di formazione effettuata dalle Forze armate e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione.
        14. A decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n.  196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all’80 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
        15. All’art. 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.  207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.  14, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Il corrispettivo previsto dal presente comma è versato entro il 31 ottobre 2010 all’entrata del bilancio dello Stato».
        16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge il Comitato per l’intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con decreto-legge 9 luglio 1980, n.  301, d.p.c.m. 5 settembre 1980 e legge 28 ottobre 1980, n.  687, è soppresso e cessa ogni sua funzione, fatto salvo l’assolvimento dei compiti di seguito indicati. A valere sulle disponibilità del soppresso Comitato per l’intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, la società trasferitaria di seguito indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all’entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 200.000.000. Il residuo patrimonio del Comitato per l’intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, con ogni sua attività, passività e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in liquidazione e nel Consorzio Bancario Sir s.p.a. in liquidazione, è trasferito alla Società Fintecna s.p.a. o a Società da essa interamente controllata, sulla base del rendiconto finale delle attività e della situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge. Detto patrimonio costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria, la quale pertanto non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio del Comitato per l’intervento nella Sir ed in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La società trasferitaria subentra nei processi attivi e passivi nei quali è parte il Comitato per l’intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si faccia luogo all’interruzione dei processi. Un collegio di tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna della predetta situazione economico-patrimoniale, tale situazione e predispone, sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell’esito finale della liquidazione del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei periti sono designati uno dalla società trasferitaria, uno d’intesa tra Ministero dell’economia e delle finanze e i componenti del soppresso Comitato e il presidente è scelto dal Ministero dell’economia e delle finanze. La valutazione deve, fra l’altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, nonché dell’ammontare del compenso dei periti, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dell’esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che è corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero dell’economia e delle finanze. L’ammontare del compenso del collegio di periti è determinato con decreto dal Ministro dell’economia e delle finanze. Al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei periti determina l’eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l’esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il 70% è attribuito al Ministero dell’economia e delle finanze e la residua quota del 30% è di competenza della società trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione.
        17. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, i liquidatori delle società Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in liquidazione, del Consorzio Bancario Sir s.p.a. in liquidazione e della Società Iniziative e Sviluppo di Attività Industriali – Isai s.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la funzione di liquidatore di dette società è assunta dalla società trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati i commi 5 e 7 dell’art. 33 della legge 17 maggio 1999, n.  144.
        18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi 16 e 17 sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 e 497 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.  296.
        19. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei princìpi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, non possono, salvo quanto previsto dall’art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.
        20. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all’art. 7 della legge 15 marzo 1997, n.  59, a favore delle regioni a statuto ordinario è accantonata per essere successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito dall’art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.  2, convertito con legge 26 marzo 2010, n.  42 e che aderiscono volontariamente alle regole previste dal presente articolo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato Regioni, sono stabiliti modalità, tempi e criteri per l’attuazione del presente comma.
        21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.

Art. 7.

(Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici;
riduzione dei contributi a favore di enti)

        1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attività previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l’IPSEMA e l’ISPESL sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all’INAIL, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute; l’INAIL succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

        2. Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l’IPOST è soppresso.
        3. Le funzioni dell’IPOST sono trasferite all’INPS, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; l’INPS succede in tutti i rapporti attivi e passivi.
        4. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché, per quanto concerne la soppressione dell’ISPELS, con il Ministro della salute, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
        5. Le dotazioni organiche dell’Inps e dell’Inail sono incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso gli enti soppressi. In attesa della definizione dei comparti di contrattazione in applicazione dell’articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150, al personale transitato dall’Ispels continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell’area VII. Nell’ambito del nuovo comparto di contrattazione di riferimento per gli enti pubblici non economici da definire in applicazione del menzionato articolo 40, comma 2, può essere prevista un’apposita sezione contrattuale per le professionalità impiegate in attività di ricerca scientifica e tecnologica. Per i restanti rapporti di lavoro, l’lNPS e l’INAIL subentrano nella titolarità dei relativi rapporti.
        6. I posti corrispondenti all’incarico di componente dei Collegi dei sindaci, in posizione di fuori ruolo istituzionale, soppressi ai sensi dei commi precedenti, sono trasformati in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Gli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti presso i collegi dei sindaci ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  479, riferiti a posizioni soppresse per effetto dei commi precedenti, cessano dalla data di adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 e ai dirigenti ai quali non sia riattribuito il medesimo incarico presso il Collegio dei sindaci degli enti riordinati ai sensi del presente articolo è conferito dall’Amministrazione di appartenenza un incarico di livello dirigenziale generale.
        7. All’art. 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  479, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Sono organi degli Enti: a) il presidente; b) il consiglio di indirizzo e vigilanza; c) il collegio dei sindaci; d) il direttore generale»

            b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Il presidente ha la rappresentanza legale dell’Istituto, può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza ed è scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell’esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell’Ente. È nominato al sensi della legge 24 gennaio 1978, n.  14, con la procedura di cui all’art. 3 della legge 23 agosto 1988, n.  400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Contestualmente alla richiesta di parere prevista dalle predette disposizioni, si provvede ad acquisire l’intesa del consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Ente, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. Decorso infruttuosamente tale termine, si procede, in ogni caso, alla nomina del presidente»
            c) al comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Almeno trenta giorni prima della naturale scadenza ovvero entro dieci giorni dall’anticipata cessazione del presidente, il consiglio di indirizzo e vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali affinché si proceda alla nomina del nuovo titolare»;
            d) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole «il consiglio di amministrazione» e « il consiglio» sono sostituite dalle parole «il presidente»; sono eliminati gli ultimi tre periodi del medesimo comma 5, dall’espressione «Il consiglio è composto» a quella «componente del consiglio di vigilanza»;
            e) al comma 6, l’espressione «partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e può assistere a quelle del consiglio di vigilanza» è sostituita dalla seguente «può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza»;
            f) al comma 8, è eliminata l’espressione da «il consiglio di amministrazione» a «funzione pubblica»;
            g) al comma 9, l’espressione «con esclusione di quello di cui alla lettera e)» è sostituita dalla seguente «con esclusione di quello di cui alla lettera d)»;
            h) è aggiunto il seguente comma 11: «Al presidente dell’Ente è dovuto, per l’esercizio delle funzioni inerenti alla carica, un emolumento onnicomprensivo stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze».

        8. Le competenze attribuite al consiglio di amministrazione dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.  639, nella legge 9 marzo 1989, n.  88, nel decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  479, nel decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n.  366 e da qualunque altra norma riguardante gli Enti pubblici di previdenza ed assistenza di cui all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  479, sono devolute al Presidente dell’Ente, che le esercita con proprie determinazioni.

        9. Con effetto dalla ricostituzione dei consigli di indirizzi e vigilanza di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  479, il numero dei rispettivi componenti è ridotto in misura non inferiore al trenta per cento.
        10. Con effetto dalla ricostituzione dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all’articolo 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n.  88, nonché dei comitati previsti dagli articoli 42 e 44, della medesima legge, il numero dei rispettivi componenti è ridotto in misura non inferiore al trenta per cento.
        11. A decorrere dal 1º luglio 2010, gli eventuali gettoni di presenza corrisposti ai componenti dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all’articolo 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n.  88, non possono superare l’importo di Euro 30,00 a seduta.
        12. A decorrere dal 1º luglio 2010, l’attività istituzionale degli organi collegiali di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  479, nonché la partecipazione all’attività istituzionale degli organi centrali non dà luogo alla corresponsione di alcun emolumento legato alla presenza (gettoni e/o medaglie).
        13. I regolamenti che disciplinano l’organizzazione ed il funzionamento degli Enti di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  479, sono adeguati alle modifiche apportate al medesimo provvedimento normativo dal presente articolo, in applicazione dell’articolo 1, comma 2, del predetto decreto legislativo n.  479/1994. Nelle more di tale recepimento, si applicano, in ogni caso, le disposizioni contenute nel presente articolo.
        14. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all’organizzazione ed al funzionamento all’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2003, n.  357.
        15. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Istituto affari sociali di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2007, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite al ISFOL che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Per lo svolgimento delle attività di ricerca a supporto dell’elaborazione delle politiche sociali, è costituita nell’ambito dell’organizzazione dell’ISFOL un’apposita macroarea. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da riallocare presso l’ISFOL. La dotazione organica dell’ISFOL è incrementata di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso l’Istituto degli affari sociali alla data di entrata in vigore del presente decreto. L’ISFOL subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ivi compresi i rapporti di lavoro in essere. L’ISFOL adegua il proprio statuto entro il 31 ottobre 2010.
        16. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAPPSMSAD), costituito con decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1978, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite all’Enpals, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data è istituito presso l’Enpals con evidenza contabile separata il Fondo assistenza e previdenza dei pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici. Tutte le attività e le passività risultanti dall’ultimo bilancio consuntivo approvate affluiscono ad evidenza contabile separata presso l’Enpals. La dotazione organica dell’Enpals è aumentata di un numero pari alla unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso l’ENAPPSMSAD alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi ai sensi dell’art. 17, della legge 23 agosto 1988, n.  400, le conseguenti modifiche al regolamento di organizzazione e il funzionamento dell’ente Enpals. Il Commissario straordinario e il Direttore generale dell’Istituto incorporante in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge continuano ad operare sino alla scadenza del mandato prevista dai relativi decreti di nomina.
        17. Le economie derivanti dai processi di razionalizzazione e soppressione degli enti previdenziali vigilatati dal Ministero del lavoro previsti nel presente decreto sono computate per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti all’art. 1, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n.  247.
        18. Al fine di razionalizzare e semplificare le funzioni di analisi e studio in materia di politica economica, l’Istituto di studi e analisi economica (Isae) è soppresso; le funzioni e le risorse sono assegnate al Ministero dell’economia e delle finanze. Le funzioni svolte dall’Isae sono trasferite con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dell’economia e delle finanze, nonché, limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso gli enti e le istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati, nei ruoli del Ministero sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di cui al presente comma; le amministrazioni di cui al presente comma provvedono conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche; i dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
        19. L’Ente italiano Montagna (EIM), istituito dall’articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, è soppresso. La Presidenza del Consiglio dei Ministri succede a titolo universale al predetto ente e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio sono trasferite al Dipartimento per gli affari regionali della medesima Presidenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro dell’economia e dèlle finanze sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso la Presidenza, nonché, limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso gli enti e le istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati, nei ruoli della Presidenza sulla base di apposita tabella di corrispondenza. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per la Presidenza è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
        20. Gli enti di cui all’allegato 2 sono soppressi e i compiti e le attribuzioni esercitati sono trasferiti alle amministrazioni corrispondentemente indicate. Il personale a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i predetti enti è trasferito alle amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati ai sensi del predetto allegato, e sono inquadrati sulla base di un’apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto del Ministro interessato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le amministrazioni di destinazione adeguano le proprie dotazioni organiche in relazione al personale trasferito mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento. Nel caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del amministrazione di destinazione, percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall’attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli stanziamenti finanziari a carico del bilancio dello Stato previsti, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per le esigenze di funzionamento dei predetti enti pubblici confluiscono nello stato di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni alle quali sono trasferiti i relativi compiti ed attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico degli utenti dei servizi per le attività rese dai medesimi enti pubblici. Alle medesime amministrazioni sono altresì trasferite tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dai predetti enti. Le amministrazioni di destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l’attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati».
        21. L’Istituto nazionale per studi e esperienze di architettura navale (INSEAN) istituito con Regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n.  530 è soppresso. Le funzioni e le risorse sono assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e agli enti e alle istituzioni di ricerca. Le funzioni svolte dall’INSEAN sono trasferite presso le amministrazioni destinatarie con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché, limitatamente al personale con profilo di ricercatore e tecnologo, presso gli enti le istituzioni di rIcerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nel ruoli del Ministero sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di natura non regolamentare di cui al presente comma. Le amministrazioni di cui al presente comma provvedono conseguentemente a rimodulare o a rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
        22. L’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.  326, è sostituito dal seguente: «Le nomine dei componenti degli organi sociali sono effettuate dal Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico».
        23. Per garantire il pieno rispetto dei princìpi comunitari in materia nucleare, i commi 8 e 9 dell’articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n.  99 sono abrogati, fatti salvi gli effetti prodotti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro 30 giorni decorrenti dalla medesima data è ricostituito il Consiglio di amministrazione della Sogin S.p.A., composto di 5 membri. La nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione della Sogin S.p.A. è effettuata dal Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico.
        24. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli stanziamenti sui competenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni vigilanti relativi al contributo dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi sono ridotti del 50 per cento rispetto all’anno 2009. Al fine di procedere alla razionalizzazione e al riordino delle modalità con le quali lo Stato concorre al finanziamento dei predetti enti, i Ministri competenti, con decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabiliscono il riparto delle risorse disponibili.
        25. Le Commissioni mediche di verifica operanti nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze sono soppresse, ad eccezione di quelle presenti nei capoluoghi di regione e nelle Province a speciale autonomia, che subentrano nelle competenze delle Commissioni soppresse. Con protocolli di intesa, da stipularsi tra il Ministero dell’economia e delle finanze e le Regioni, le predette Commissioni possono avvalersi a titolo gratuito delle Asl territorialmente competenti ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa, delle strutture sanitarie del predetto Ministero operanti sul territorio. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite le date di effettivo esercizio del nuovo assetto delle commissioni mediche di cui al presente comma.
        26. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di cui all’art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sotto utilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricompresse nelle politiche di sviluppo e coesione.
        27. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 26, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgono del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione della Direzione generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali, il quale dipende funzionalmente dalle predette autorità.
        28. Ai fini della ricognizione delle risorse di cui al comma 26 si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate restano nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
        29. Restano ferme le funzioni di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato.
        30. All’articolo 10-bis del decreto legge 30 dicembre 2009, n.  194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n.  25, nel comma 1 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «nonché di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.  196».
        31. La vigilanza sul Comitato nazionale permanente per il microcredito, istituito ai sensi dell’art. 4-bis, comma 8, del d.l. 10 gennaio 2006, n.  2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n.  81, è trasferita al Ministero per lo sviluppo economico.

Art. 8.

(Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche)

        1. Il limite previsto dall’articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n.  244 per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato a decorrere dal 2011 è determinato nella misura del 2 per cento del valore dell’immobile utilizzato. Resta fermo quanto previsto dai commi da 619 a 623 del citato articolo 2 e i limiti e gli obblighi informativi stabiliti, dall’articolo 2, comma 222, periodo decimo ed undicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n.  191. Le deroghe ai predetti limiti di spesa sono concesse dall’Amministrazione centrale vigilante o competente per materia, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti degli interventi obbligatori ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42 recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  2008, concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per le Amministrazioni diverse dallo Stato, è compito dell’organo interno di controllo verificare la correttezza della qualificazione degli interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate disposizioni.

        2. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica, previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, nonché gli enti da questi vigilati, le aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sono tenuti ad adeguarsi ai princìpi definiti dal comma 15, stabilendo misure analoghe per il contenimento della spesa per locazioni passive, manutenzioni ed altri costi legati all’utilizzo degli immobili. Per le medesime finalità, gli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 2, comma 222, periodo dodicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n.  191, sono estesi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.  196. Le disposizioni del comma 15 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.
        3. Qualora nell’attuazione dei piani di razionalizzazione di cui al comma 222, periodo nono, della legge 23 dicembre 2009, n.  191, 1’amministrazione utilizzatrice, per motivi ad essa imputabili, non provvede al rilascio gli immobili utilizzati entro il termine stabilito, su comunicazione dall’Agenzia del demanio il Ministero dell’economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettua una riduzione lineare degli stanziamenti di spesa dell’amministrazione stessa pari all’8 per cento del valore di mercato dell’immobile rapportato al periodo di maggior permanenza.
        4. Fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in Abruzzo ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.  39 convertito con modificazioni con legge 24 giugno 2009, n.  77, le restanti risorse sono destinate dai predetti enti previdenziali all’acquisto di immobili adibiti ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni fornite dell’Agenzia del demanio sulla base del piano di razionalizzazione di cui al presente comma. L’Agenzia del demanio esprime apposito parere di congruità in merito ai singoli contratti di locazione da porre in essere o da rinnovare da parte degli enti di previdenza pubblici. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, nel rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.
        5. Al fine dell’ottimizzazione della spesa per consumi intermedi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, il Ministero dell’economia e delle finanze, fornisce, entro il 31 marzo 2011, criteri ed indicazioni di riferimento per l’efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalle Amministrazioni ai sensi del successivo periodo, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all’iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori dei Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell’art. 39 della legge 196 del 2009. Le Amministrazioni di cui al presente comma comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze dati ed informazioni sulle voci di spesa per consumi intermedi conformemente agli schemi nonché alle modalità di trasmissione individuate con circolare del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall’approvazione del presente decreto. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato elaborano piani di razionalizzazione che riducono la spesa annua per consumi intermedi del 3 per cento nel 2012 e del 5 per cento a decorrere dal 2013 rispetto alla spesa del 2009 al netto delle assegnazioni per il ripiano dei debiti pregressi di cui all’articolo 9 del decreto-legge 185 del 2008, convertito con modificazioni dal decreto-legge n.  2 del 2009. I piani sono trasmessi entro il 30 giugno 2011 al Ministero dell’economia e delle finanze ed attuati dalle singole amministrazioni al fine di garantire i risparmi previsti. In caso di mancata elaborazione o comunicazione del predetto piano si procede ad una riduzione del 10 per cento degli stanziamenti relativi alla predetta spesa. In caso di mancato rispetto degli obiettivi del piano, le risorse a disposizione dell’Amministrazione inadempiente sono ridotte dell’8 per cento rispetto allo stanziamento dell’anno 2009. A regime il piano viene aggiornato annualmente, al fine di assicurare che la spesa complessiva non superi il limite fissato dalla presente disposizione.
        6. In attuazione dell’articolo 1, comma 9, della legge 12 novembre 2009, n.  172 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali e assistenziali vigilati stipulano apposite convenzioni per la razionalizzazione degli immobili strumentali e la realizzazione dei poli logistici integrati, riconoscendo canoni e oneri agevolati nella misura ridotta del 30 per cento rispetto al parametro minimo locativo fissato dall’Osservatorio del mercato immobiliare in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche e funzionali.
        7. Ai fini della realizzazione dei poli logistici integrati, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali e assistenziali vigilati utilizzano sedi uniche e riducono del 40 per cento l’indice di occupazione pro capite in uso alla data di entrata in vigore della presente legge.
        8. Gli immobili acquistati e adibiti a sede dei poli logistici integrati hanno natura strumentale. Per l’integrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali gli enti previdenziali e assistenziali effettuano i relativi investimenti in forma diretta e indiretta, anche mediante la permuta, parziale o totale, di immobili di proprietà. Nell’ipotesi di alienazione di unità immobiliari strumentali, gli enti previdenziali e assistenziali vigilati possono utilizzare i corrispettivi per l’acquisto di immobili da destinare a sede dei poli logistici integrati. Le somme residue sono riversate alla Tesoreria dello Stato nel rispetto della normativa vigente. I piani relativi a tali investimenti nonché i criteri di definizione degli oneri di locazione e di riparto dei costi di funzionamento dei poli logistici integrati sono approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. I risparmi conseguiti concorrono alla realizzazione degli obiettivi finanziari previsti dal comma 8 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.  247.
        9. All’articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n.  191, dopo il sedicesimo periodo sono inseriti i seguenti periodi: «Gli enti di previdenza inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 20011, n.  165, effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento degli immobili di loro proprietà, con specifica indicazione degli immobili strumentali e di quelli in godimento a terzi. La ricognizione è effettuata con le modalità previste con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
        10. Al fine di rafforzare la separazione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, dopo la lettera d), è inserita la seguente: «d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163, e successive modificazioni;».
        11. Le somme relative ai rimborsi corrisposti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell’ambito delle operazioni internazionali di pace, sono riassegnati al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace previsto dall’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n.  296. A tale fine non si applicano i limiti stabiliti dall’articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n.  266. La disposizione del presente comma si applica anche ai rimborsi corrisposti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora riassegnati.
        12. Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nel confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.  165 del 2001 il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, è differito al 31 dicembre 2010.
        13. All’art. 41, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.  207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n.  14, le parole: «2009 e 2010», sono sostituite dalle seguenti: «2009, 2010, 2011, 2012 e 2013»; le parole: «dall’anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dall’anno 2014»; le parole: «all’anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «all’anno 2013».
        14. Fermo quanto previsto dall’articolo 9, le risorse di cui all’articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico.
        15. Le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, nonché le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti dall’alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Capo III

CONTENIMENTO DELLE SPESE IN MATERIA DI IMPIEGO
PUBBLICO, INVALIDITÀ E PREVIDENZA

Art. 9.

(Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico)

        1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.  196, non può superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell’anno 2010, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo.

        2. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell’art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore 90.000 euro lordi annui; le indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui all’art. 14, comma 2, del decreto legislativo n.  165 del 2001 sono ridotte del 10 per cento; la riduzione si applica sull’intero importo dell’indennità. Per i procuratori ed avvocati dello Stato rientrano nella definizione di trattamento economico complessivo, ai fini del presente comma, anche gli onorari di cui all’articolo 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n.  1611. La riduzione prevista dal primo periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2013, nell’ambito delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165 e successive modifiche e integrazioni, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista nel presente comma.
        3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell’art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell’importo derivante dall’espletamento di incarichi aggiuntivi.
        4. I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica al comparto sicurezza-difesa ed ai Vigili del fuoco.
        5. All’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, come modificato dall’articolo 66, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133 le parole «Per gli anni 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Per il quadriennio 2010-2013».
        6. All’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, le parole «Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall’anno 2010».
        7. All’articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, la parola «2012» è sostituita dalla parola «2014».
        8. A decorrere dall’anno 2015 le amministrazioni di cui al comma all’articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n.  296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere quello delle unità cessate nell’anno precedente. Il comma 103 dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n.  311, come modificato da ultimo dall’articolo 66, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, è abrogato.
        9. All’articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, sono apportate le seguenti modificazioni:

            – le parole: «triennio 2010-2012» sono sostituite dalle parole: «anno 2010».

            – dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Per il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell’80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno precedente, purché entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell’anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento per l’anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2015.

        10. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

        11. Qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell’anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all’unità, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell’unità.
        12. Per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova applicazione quanto previsto dal comma 10 dell’articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
        15. Per l’anno scolastico 2010/2011 è assicurato un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attività di servizio d’insegnamento nell’organico di fatto dell’anno scolastico 2009/2010, fatta salva l’autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità, di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
        16. In conseguenza delle economie di spesa per il personale dipendente e convenzionato che si determinano per gli enti del Servizio sanitario nazionale in attuazione di quanto previsto del comma 17 del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall’articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è rideterminato in riduzione di 418 milioni di euro per l’anno 2011 e di 1.132 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012.
        17. Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative ai triennio 2010-2012 del personale di cui all’articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. È fatta salva l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall’anno 2010 in applicazione dell’articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
        18. Conseguentemente sono rideterminate le risorse di cui all’articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come di seguito specificato:

            a) comma 13, in 313 milioni di euro per l’anno 2011 e a decorrere dall’anno 2012;

            b) comma 14, per l’anno 2011 e a decorrere dall’anno 2012 complessivamente in 222 milioni di euro annui, con specifica destinazione di 135 milioni di euro annui per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

        19. Le somme di cui al comma 16, comprensive degli oneri contributivi e dell’IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

        20. Gli oneri di cui all’art. 2, comma 16, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, stabiliti per l’anno 2011 e a decorrere dall’anno 2012 si adeguano alle misure corrispondenti a quelle indicate al comma 18, lettera a) per il personale statale.
        21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all’articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall’articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.
        22. Per il personale di cui alla legge n. 27/1981 non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012; per tale personale, per il triennio 2013-2015 l’acconto spettante per l’anno 2014 è pari alla misura già prevista per l’anno 2010 e il conguaglio per l’anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014. Per il predetto personale con effetto dal primo gennaio 2011, la maturazione dell’aumento biennale o della classe di stipendio è differita, una tantum, per un periodo di trentasei mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di trentasei mesi di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali. Per il medesimo personale che, nel corso del periodo di differimento di trentasei mesi effettua passaggi di qualifica comportanti valutazione economica di anzianità pregressa, alla scadenza di tale periodo e decorrenza dal 1º gennaio 2014 si procede a rideterminare il trattamento economico spettante nella nuova qualifica considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell’aumento biennale maturato. Per il predetto personale che nel corso del periodo di differimento di trentasei mesi cessa dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con la decorrenza dal 1º gennaio 2014 si procede a rideterminare il trattamento di pensione, considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell’aumento biennale maturato; il corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di differimento. Resta ferma la disciplina di cui all’articolo 11, commi 10 e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall’articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111.
        23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (ATA) della scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
        24. Le disposizioni recate dal comma 17 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
        25. In deroga a quanto previsto dall’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all’esito delle riduzioni previste dall’articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, non costituiscono eccedenze ai sensi del citato articolo 33 e restano temporaneamente in posizione soprannumeraria, nell’ambito dei contingenti di ciascuna area o qualifica dirigenziale. Le posizioni soprannumerarie si considerano riassorbite all’atto delle cessazioni, a qualunque titolo, nell’ambito della corrispondente area o qualifica dirigenziale. In relazione alla presenza di posizioni soprannumerarie in un’area, viene reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario in aree della stessa amministrazione che presentino vacanze in organico. In coerenza con quanto previsto dal presente comma il personale, già appartenente all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccata presso l’Ente Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, a decorrere dal 1º gennaio 2011 è inquadrato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio alla data del presente decreto. Al predetto personale è attribuito un assegno personaIe riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento economico spettante nell’ente di destinazione. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede ad assegnare agli enti le relative risorse finanziarie.
        26. In alternativa a quanto previsto dal comma 24 del presente articolo, al fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione del personale in soprannumero e la funzionalità degli uffici della amministrazioni pubbliche interessate dalle misure di riorganizzazione di cui all’articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, queste ultime possono stipulare accordi di mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale predetto presso uffici che presentino vacanze di organico.
        27. Fino al completo riassorbimento, alle amministrazioni interessate è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsiasi contratto in relazione alle aree che presentino soprannumeri e in relazione a posti resi indisponibili in altre aree ai sensi del comma 23.
        28. A decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all’articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono princìpi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all’art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
        29. Le società non quotate controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo.
        30. Gli effetti dei provvedimenti normativi di cui all’articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, decorrono dal 1º gennaio 2011.
        31. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell’art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell’ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all’importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore al 1º gennaio 2011, disposti prima dell’entrata in vigore del presente decreto. I trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1º gennaio 2011, disposti prima dell’entrata in vigore del presente decreto, sono privi di effetti. Il presente comma non si applica ai trattenimenti in servizio previsti dall’art. 16, comma 1-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
        32. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l’incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli; a decorrere dalla medesima data è abrogato l’art. 19, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al presente comma, al dirigente viene conferito un incarico di livello generale o di livello non generale, a seconda, rispettivamente, che il dirigente appartenga alla prima o alla seconda fascia.
        33. Ferma restando la riduzione prevista dall’art. 67, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la quota del 10 per cento delle risorse determinate ai sensi dell’articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, è destinata, per metà, al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265 e, per la restante metà, al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, cui sono iscritti, a decorrere dal 1º gennaio 2010, anche gli altri dipendenti civili dell’Amministrazione economico-finanziaria.
        34. A decorrere dall’anno 2011, con determinazione interministeriale prevista dall’articolo 4, comma 2, del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360, l’indennità di impiego operativo per reparti di campagna, è corrisposta nel limite di spesa determinato per l’anno 2008, con il medesimo provvedimento interministeriale, ridotto del 30%. Per l’individuazione del suddetto contingente l’Amministrazione dovrà tener presente dell’effettivo impiego del personale alle attività nei reparti e nelle unità di campagna.
        35. In conformità all’articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, l’articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 si interpreta nel senso che la determinazione ivi indicata, nell’individuare il contingente di personale, tiene conto delle risorse appositamente stanziate.
        36. Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall’istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all’approvazione da parte dell’amministrazione vigilante d’intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell’economia e delle finanze.
        37. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le disposizioni contrattuali del comparto Scuola previste dagli artt. 82 e 83 del CCNL 2006-2009 del 29 novembre 2007 saranno oggetto di specifico confronto tra le parti al termine del triennio 2010-2012.

Art. 10.

(Riduzione della spesa in materia di invalidità)

        1. Per le domande presentate dal 1º giugno 2010 la percentuale di invalidità prevista dall’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 è elevata nella misura pari o superiore all’85 per cento.

        2. Alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nonché alle prestazioni di invalidità a carattere previdenziale erogate dall’INPS si applicano le disposizioni dell’articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e dell’articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88.
        3. Fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap, cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità successivamente revocati ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 per accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma il medico, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nei periodi per i quali sia accertato il godimento da parte del relativo beneficiario, nonché il danno all’immagine subiti dall’amministrazione. Gli organi competenti alla revoca sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità. Sono altresì estese le sanzioni disciplinari di cui al comma 3 dell’articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
        4. Al fine di proseguire anche per gli anni 2011 e 2012 nel potenziamento dei programmi di verifica del possesso dei requisiti per i percettori di prestazioni di invalidità civile nel contesto della complessiva revisione delle procedure in materia stabilita dall’articolo 20 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al comma 2 dello stesso articolo 20 l’ultimo periodo è così modificato: «Per il triennio 2010-2012 l’INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all’ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l’anno 2010 e di 200.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile».
        5. La sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertata dalle Aziende Sanitarie, mediante appositi accertamenti collegiali da effettuarsi in conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della medesima legge. Nel verbale che accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere indicata la patologia stabilizzata o progressiva e specificato l’eventuale carattere di gravità, in presenza dei presupposti previsti dall’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A tal fine il collegio deve tener conto delle classificazioni internazionali dell’Organizzazione mondiale della sanità. I componenti del collegio che accerta la sussistenza della condizione di handicap sono responsabili di ogni eventuale danno erariale per il mancato rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. I soggetti di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GLH), in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative all’individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l’indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all’educazione e all’istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l’integrazione e l’assistenza dell’alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato.

Art. 11.

(Controllo della spesa sanitaria)

        1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali, non viene verificato positivamente in sede di verifica annuale e finale il raggiungimento al 31 dicembre 2009 degli obiettivi strutturali del Piano di rientro e non sussistono le condizioni di cui all’articolo 2, commi 77 e 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, avendo garantito l’equilibrio economico nel settore sanitario e non essendo state sottoposte a commissariamento, possono chiedere la prosecuzione del Piano di rientro, per una durata non superiore al triennio, ai fini del completamento dello stesso secondo programmi operativi nei termini indicati nel Patto per la salute per gli anni 2010-2012 del 3 dicembre 2009 e all’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La prosecuzione e il completamento del Piano di rientro sono condizioni per l’attribuzione in via definitiva delle risorse finanziarie, in termini di competenza e di cassa, già previste a legislazione vigente e condizionate alla piena attuazione del Piano – ancorché anticipate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e dell’articolo 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 – in mancanza delle quali vengono rideterminati i risultati d’esercizio degli anni a cui le predette risorse si riferiscono.

        2. Per le regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e già commissariate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei medesimi piani di rientro nella loro unitarietà, anche mediante il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, i Commissari ad acta procedono, entro 15 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge, alla conclusione della procedura di ricognizione di tali debiti, predisponendo un piano che individui modalità e tempi di pagamento. Al fine di agevolare quanto previsto dal presente comma ed in attuazione di quanto disposto nell’Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 3 dicembre 2009, all’art. 13, comma 15, fino al 31 dicembre 2010 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime.
        3. All’articolo 77-quater, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «I recuperi delle anticipazioni di tesoreria non vengono comunque effettuati a valere sui proventi derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione con riferimento ai due tributi sopraccitati.».
        4. In conformità con quanto previsto dall’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e fermo il monitoraggio previsto dall’art. 2, comma 4, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con legge 16 novembre 2001, n. 405, gli eventuali acquisti di beni e servizi effettuati dalle aziende sanitarie ed ospedaliere al di fuori delle convenzioni e per importi superiori ai prezzi di riferimento sono oggetto di specifica e motivata relazione, sottoposta agli organi di controllo e di revisione delle aziende sanitarie ed ospedaliere.
        5. Al fine di razionalizzare la spesa e potenziare gli strumenti della corretta programmazione, si applicano le disposizioni recate dai commi da 6 a 12 dirette ad assicurare:

            a) le risorse aggiuntive al livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, pari a 550 milioni di euro per l’anno 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 67, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dell’articolo 1, comma 4, lettera c), dell’Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009. Alla copertura del predetto importo di 550 milioni di euro per l’anno 2010 si provvede per 300 milioni di euro mediante l’utilizzo delle economie derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7, lettera a) e per la restante parte, pari a 250 milioni di euro con le economie derivanti dal presente provvedimento. A tale ultimo fine il finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall’articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è rideterminato in aumento di 250 milioni di euro per l’anno 2010;

            b) un concorso alla manovra di finanza pubblica da parte del settore sanitario pari a 600 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011.

        6. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto-legge le quote di spettanza dei grossisti e dei farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di classe a), di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previste nella misura rispettivamente del 6,65 per cento e del 26,7 per cento dall’articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono rideterminate nella misura del 3 per cento per i grossisti e del 30,35 per cento per i farmacisti. Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene ad ulteriore titolo di sconto, rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa, una quota pari al 3,65 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

        7. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, l’Agenzia italiana del farmaco provvede:

            a) all’individuazione, fra i medicinali attualmente a carico della spesa farmaceutica ospedaliera di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, di quelli che, in quanto suscettibili di uso ambulatoriale o domiciliare, devono essere erogati, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’elenco dei farmaci individuati ai sensi del presente comma, attraverso l’assistenza farmaceutica territoriale, di cui all’articolo 5, comma 1, del medesimo decreto-legge e con oneri a carico della relativa spesa, per un importo su base annua pari a 600 milioni di euro;

            b) alla predisposizione, sulla base dei dati resi disponibili dal sistema Tessera sanitaria di cui all’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, di tabelle di raffronto tra la spesa farmaceutica territoriale delle singole regioni, con la definizione di soglie di appropriatezza prescrittiva basate sul comportamento prescrittivo registrato nelle regioni con il miglior risultato in riferimento alla percentuale di medicinali a base di princìpi attivi non coperti da brevetto, ovvero a prezzo minore, rispetto al totale dei medicinali appartenenti alla medesima categoria terapeutica equivalente. Ciò al fine di mettere a disposizione delle regioni strumenti di programmazione e controllo idonei a realizzare un risparmio di spesa non inferiore a 600 milioni di euro su base annua che restano nelle disponibilità dei servizi sanitari regionali.

        8. Con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, su proposta del Ministro della salute, sono fissate linee guida per incrementare l’efficienza delle aziende sanitarie nelle attività di acquisizione, immagazzinamento e distribuzione interna dei medicinali acquistati direttamente, anche attraverso il coinvolgimento dei grossisti.

        9. A decorrere dall’anno 2011, l’erogabilità a carico del SSN in fascia A dei medicinali equivalenti di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, è limitata ad un numero di specialità medicinali non superiore a quattro, individuate, con procedura selettiva ad evidenza pubblica, dall’Agenzia italiana del farmaco, in base al criterio del minor costo a parità di dosaggio, forma farmaceutica ed unità posologiche per confezione. La limitazione non si applica ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto. Il prezzo rimborsato dal SSN è pari a quello della specialità medicinale con prezzo più basso, ferma restando la possibilità della dispensazione delle altre specialità medicinali individuate dall’Agenzia italiana del farmaco come erogabili a carico del SSN, previa corresponsione da parte dell’assistito della differenza di prezzo rispetto al prezzo più basso, nel rispetto della normativa vigente in materia di erogazione dei farmaci equivalenti. Le economie derivanti da quanto disposto dal presente comma restano nelle disponibilità dei servizi sanitari regionali.
        10. Il prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, è ridotto dell’12,5 per cento a decorrere dal 1º giugno 2010 e fino al 31 dicembre 2010. La riduzione non si applica ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, né ai medicinali il cui prezzo sia stato negoziato successivamente al 30 settembre 2008, nonché a quelli per i quali il prezzo in vigore è pari al prezzo vigente alla data del 31 dicembre 2009.
        11. Le direttive periodicamente impartite dal Ministro della salute all’Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 3003, n. 326, attribuiscono priorità all’effettuazione di adeguati piani di controllo dei medicinali in commercio, con particolare riguardo alla qualità dei princìpi attivi utilizzati.
        12. In funzione di quanto disposto dai commi da 6 a 11 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall’articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è rideterminato in riduzione di 600 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011.
        13. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso d’inflazione.
        14. Fermo restando gli effetti esplicati da sentenze passate in giudicato, per i periodi da esse definiti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l’efficacia di provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al comma 13, in forza di un titolo esecutivo. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
        15. Nelle more dell’emanazione dei decreti attuativi del comma 13 dell’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ai fini dell’evoluzione della Tessera Sanitaria (TS) di cui al comma 1 del predetto articolo 50 verso la Tessera Sanitaria – Carta nazionale dei servizi (TS-CNS), in occasione del rinnovo delle tessere in scadenza il Ministero dell’economia e delle finanze cura la generazione e la progressiva consegna della TS-CNS, avente le caratteristiche tecniche di cui all’Allegato B del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie del 19 aprile 2006. A tal fine è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2011.
        16. Nelle more dell’emanazione dei decreti attuativi di cui all’articolo 50, comma 5-bis, ultimo periodo del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, della legge 24 novembre 2003, n. 263, al fine di accelerare il conseguimento dei risparmi derivanti dall’adozione delle modalità telematiche per la trasmissione delle ricette mediche di cui all’articolo 50, commi 4, 5 e 5-bis, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, il Ministero dell’economia e delle finanze, cura l’avvio della diffusione della suddetta procedura telematica, adottando, in quanto compatibili, le modalità tecniche operative di cui all’allegato 1 del decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2010, n. 65.

Art. 12.

(Interventi in materia previdenziale)

        1. l soggetti che a decorrere dall’anno 2011 maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all’età di cui all’articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, per le lavoratrici del pubblico impiego, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:

            a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

            b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all’articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
            c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

        2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1º gennaio 2011 per l’accesso al pensionamento ai sensi dell’articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, con età inferiori a quelle indicate al comma  1:
            a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

            b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all’articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
            c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

        3. L’articolo 5, comma 3, del d.lgs. 3 febbraio 2006, n. 42 è sostituito dal seguente: «Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa. In caso di pensione di inabilità la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione».

        4. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi nei confronti dei:

            a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;

            b) lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età.

        5. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1º gennaio 2011, di cui al comma 6:
            a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

            b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;
            c) ai lavoratori che, all’entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

        6. L’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1º gennaio 2011, del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 5.

        7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall’Aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 il riconoscimento dell’indennità di buonuscita, dell’indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall’impiego è effettuato:

            a) in un unico importo annuale se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;

            b) in due importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale è pari all’ammontare residuo;
            c) in tre importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale è pari all’ammontare residuo.

        8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento delle prestazioni di cui al comma 7 ovvero del primo importo annuale, con conseguente riconoscimento del secondo e del terzo importo annuale, rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo annuale.

        9. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano in ogni caso con riferimento alle prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di età entro la data del 30 novembre 2010, nonché alle prestazioni derivanti dalle domande di cessazione dall’impiego presentate e accolte prima della data di entrata in vigore del presente decreto a condizione che la cessazione dell’impiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo che l’accoglimento della domanda di cessazione determina l’irrevocabilità della stessa.
        10. Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall’articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell’aliquota del 6,91 per cento.
        11. L’art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’INPS. Restano, pertanto, esclusi dall’applicazione dell’art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui all’art. 2, comma 26, legge 16 agosto 1995, n. 335.
        12. L’articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e l’articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, si interpretano nel senso che i benefici in essi previsti si applicano esclusivamente ai versamenti tributari nonché ai connessi adempimenti. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato a titolo di contribuzione dovuta.

Art. 13.

(Casellario dell’assistenza)

        1. È istituito presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il «Casellario dell’Assistenza» per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.

        2. Il Casellario costituisce l’anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell’assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l’utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
        3. Gli enti, le amministrazioni e i soggetti interessati trasmettono obbligatoriamente in via telematica al Casellario di cui al comma 1, i dati e le informazioni relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi e banche dati secondo criteri e modalità di trasmissione stabilite dall’INPS.
        4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo».
        5. L’INPS e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’attuazione di quanto previsto dal presente articolo con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente.
        6. All’articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 8 sono soppresse le parole «il 1º luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell’anno successivo»;

            b) al comma 8 aggiungere il seguente periodo:

        «Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1338 e successive modificazioni e integrazioni»;
            c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
        «10-bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all’articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all’Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell’anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell’anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l’anno in corso.

Art. 14.

(Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali)

        1. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:

            a) le regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni di euro per l’anno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012;

            b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 500 milioni di euro per l’anno 2011 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012;
            c) le province per 300 milioni di euro per l’anno 2011 e per 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2;
            d) i comuni per 1.500 milioni di euro per l’anno 2011 e 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2.

        2. Il comma 302 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è abrogato e al comma 296, secondo periodo, dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole «e quello individuato, a decorrere dall’anno 2011, in base al comma 302». I trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotti in misura pari a 4.000 milioni di euro per l’anno 2011 e 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012 da ripartire proporzionalmente secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato Regioni. In sede di attuazione dell’art. 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal primo e dal secondo periodo del presente comma. I trasferimenti correnti, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dell’interno sono ridotti di 300 milioni per l’anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dall’anno 2012. La riduzione è effettuata con criterio proporzionale. I trasferimenti correnti dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell’interno sono ridotti di 1.500 milioni per l’anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall’anno 2012. La riduzione è effettuata con criterio proporzionale.

        3. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi i trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino inadempienti nei confronti del patto di stabilità interno sono ridotti, nell’anno successivo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato. La riduzione è effettuata con decreto del Ministro dell’interno, a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati all’onere di ammortamento dei mutui. A tal fine il Ministero dell’economia comunica al Ministero dell’interno, entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la certificazione relativa al patto di stabilità interno, l’importo della riduzione da operare per ogni singolo ente locale. In caso di mancata trasmissione da parte dell’ente locale della predetta certificazione, entro il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente, si procede all’azzeramento automatico dei predetti trasferimenti con l’esclusione sopra indicata. In caso di insufficienza dei trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in parte o in tutto già erogati, la riduzione viene effettuata a valere sui trasferimenti degli anni successivi.
        4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non rispettino il patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi sono tenute a versare all’entrata del bilancio statale entro 60 giorni dal termine stabilito per la certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità, l’importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilità è riferito al livello della spesa si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. In caso di mancato versamento si procede, nei 60 giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell’ente territoriale si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita.
        5. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 modificano quanto stabilito in materia di riduzione di trasferimenti statali dall’articolo 77-bis, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e integrano le disposizioni recate dall’articolo 77-ter, commi 15 e 16, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008.
        6. In funzione della riforma del Patto europeo di stabilità e crescita ed in applicazione dello stesso nella Repubblica italiana, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Regione interessata, può essere disposta la sospensione dei trasferimenti erariali nei confronti delle Regioni che risultino in deficit eccessivo di bilancio.
        7. L’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

        «1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
            a) riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

            b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
            c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

        2. Ai fini dell’applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente.

        3. In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all’art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

        8. I commi 1, 2, e 5 dell’art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono abrogati.

        9. Il comma 7 dell’art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è sostituito dal seguente:

        «È fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente». La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1º gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell’anno 2010.

        10. All’art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è soppresso il terzo periodo.
        11. Le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all’anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore allo 0,78 per cento dell’ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell’esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all’anno 2009.
        12. Per l’anno 2010 non si applicano i commi 23, 24, 25 e 26 dell’art. 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
        13. Per l’anno 2010 è attribuito ai comuni un contributo per un importo complessivo di 200 milioni da ripartire con decreto del Ministro dell’interno, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I criteri devono tener conto della popolazione e del rispetto del patto di stabilità interno. I suddetti contributi non sono conteggiati tra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno.
        14. In vista della compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in considerazione dell’eccezionale situazione di squilibrio finanziario del comune di Roma, come emergente ai sensi di quanto previsto dall’articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino all’adozione del decreto legislativo previsto ai sensi del citato articolo 24, è costituito un fondo allocato su un apposito capitolo di bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze con una dotazione annua di 300 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2011, per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall’attuazione del piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2008. La restante quota delle somme occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti dall’attuazione del predetto piano di rientro è reperita mediante l’istituzione, su richiesta del Commissario preposto alla gestione commissariale e del Sindaco di Roma, fino al conseguimento di 200 milioni di euro annui complessivi:

            a) di un’addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma fino ad un massimo di 1 euro per passeggero;

            b) di un incremento dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4%.

        15. Le entrate derivanti dall’adozione delle misure di cui al comma 14, disciplinate con appositi regolamenti comunali adottati ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono segregate in un apposito fondo per essere destinate esclusivamente all’attuazione del piano di rientro e l’ammissibilità di azioni esecutive o cautelari aventi ad oggetto le predette risorse è consentita esclusivamente per le obbligazioni imputabili alla gestione commissariale, ai sensi del citato articolo 78 del decreto legge n. 112.

        16. Ferme le altre misure di contenimento della spesa previste dal presente provvedimento, in considerazione della specificità di Roma quale Capitale della Repubblica, e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, per garantire l’equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, il comune di Roma può adottare le seguenti apposite misure:

            a) conformazione dei servizi resi dal Comune a costi standard unitari di maggiore efficienza;

            b) adozione di pratiche di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale e delle società partecipate dal Comune di Roma, anche con la possibilità di adesione a convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell’articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
            c) razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Roma con lo scopo di pervenire, con esclusione delle società quotate nei mercati regolamentati, ad una riduzione delle società in essere, concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;
            d) riduzione, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 80 del testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei costi a carico del Comune per il funzionamento dei propri organi, compresi rimborsi dei permessi retribuiti riconosciuti per gli amministratori;
            e) introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all’importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno;
            f) contributo straordinario sulle valorizzazioni immobiliari, mediante l’applicazione del contributo di costruzione sul valore aggiuntivo derivante da sopravvenute previsioni urbanistiche utilizzabile anche per il finanziamento della spesa corrente; a tal fine, il predetto valore aggiuntivo viene computato fino al limite massimo dell’80%;
            g) maggiorazione, fino al 3 per mille, dell’ICI sulle abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione;
            h) utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione anche per le spese di manutenzione ordinaria nonché utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali anche per la gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri.

        17. L’accesso al fondo di cui al comma 14 è consentito a condizione della verifica positiva da parte del Ministero dell’economia e delle finanze dell’adeguatezza e dell’effettiva attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle restanti risorse nonché di quelle finalizzate a garantire l’equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria. All’esito della predetta verifica, le somme eventualmente riscosse in misura eccedente l’importo di 200 milioni di euro per ciascun anno sono riversate alla gestione ordinaria del comune di Roma e concorrono al conseguimento degli obiettivi di stabilità finanziaria.

        18. I commi dal 14 al 17 costituiscono attuazione di quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
        19. Ferme restando le previsioni di cui all’articolo 77-ter, commi 15 e 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, alle regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all’esercizio finanziario 2009, si applicano le disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 del presente articolo.
        20. Gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta le decisione di violare il patto di stabilità interno, sono annullati senza indugio dallo stesso organo. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle deliberazioni aventi ad oggetto l’attuazione di programmi comunitari.
        21. I conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno all’amministrazione regionale ed i contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati, nonché i contratti di cui all’articolo 76, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, deliberati, stipulati o prorogati dalla regione nonché da enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla stessa, a seguito degli atti indicati al comma 20, sono revocati di diritto. Il titolare dell’incarico o del contratto non ha diritto ad alcun indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
        22. Il Presidente della Regione, nella qualità di commissario ad acta, predispone un piano di rientro; il piano è sottoposto all’approvazione del Ministero dell’economia e delle finanze, che, d’intesa con la regione interessata, nomina uno o più commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza per l’adozione e l’attuazione degli atti indicati nel piano.
        23. Agli interventi indicati nel piano si applicano l’articolo 2, comma 95 ed il primo periodo del comma 96, della legge n. 191 del 2009. La verifica sull’attuazione del piano è effettuata dal Ministero dell’economia e delle finanze.
        24. Ferme le limitazioni e le condizioni previste in via generale per le regioni che non abbiamo violato il patto di stabilità interno, nei limiti stabiliti dal piano possono essere attribuiti incarichi ed instaurati rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici delle regioni; nelle more dell’approvazione del piano possono essere conferiti gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione del presidente, e possono essere stipulati non più di otto rapporti di lavoro a tempo determinato nell’ambito dei predetti uffici.
        25. Le disposizioni dei commi da 26 a 31 sono dirette ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni.
        26. L’esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni è obbligatorio per l’ente titolare.
        27. Ai fini dei commi da 25 a 31 e fino alla data di entrata in vigore della legge con cui sono individuate le funzioni fondamentali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, sono considerate funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui all’articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42.
        28. Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall’articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Tali funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni, appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti.
        29. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.
        30 La regione, nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell’ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, secondo i princìpi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 28 del presente articolo. Nell’ambito della normativa regionale i comuni avviano l’esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all’esercizio delle funzioni in forma associata.
        31. I comuni assicurano il completamento dell’attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo entro il termine individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro per i rapporti con le Regioni. Con il medesimo decreto è stabilito, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, il limite demografico minimo che l’insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere.
        32. Fermo quanto previsto dall’art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2010 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2010 i predetto comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite.
        33. Le disposizioni di cui all’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.

Capo IV

ENTRATE NON FISCALI

Art. 15.

(Pedaggiamento rete autostradale ANAS
e canoni di concessione)

        1. Entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità per l’applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di ANAS SpA, in relazione ai costi di investimento e di manutenzione straordinaria oltre che quelli relativi alla gestione, nonché l’elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio.

        2. In fase transitoria, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di applicazione dei pedaggi di cui al comma l, comunque non oltre il 31 dicembre 2011, ANAS S.p.A. è autorizzata ad applicare una maggiorazione tariffaria forfettaria di un euro per le classi di pedaggio A e B e di due euro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, presso le stazioni di esazione delle autostrade a pedaggio assentite in concessione che si interconnettono con le autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta ANAS. Le stazioni di cui al precedente periodo sono individuate con il medesimo DPCM di cui al comma 1. Gli importi delle maggiorazioni sono da intendersi IVA esclusa. Le maggiorazioni tariffarie di cui al presente comma non potranno comunque comportare un incremento superiore al 25% del pedaggio altrimenti dovuto.
        3. Le entrate derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2 vanno a riduzione dei contributi annui dovuti dallo Stato per investimenti relativi a opere e interventi di manutenzione straordinaria anche in corso di esecuzione.
        4. La misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A. ai sensi del comma 1020 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e del comma 9 bis dell’art. 19 del decreto-legge 1º luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, è integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica, pari a:

            a) 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente comma;

            b) 2 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 6 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal 1º gennaio 2011.

        5. I pagamenti dovuti ad ANAS SpA a titolo di corrispettivo del contratto di programma-parte servizi sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti dall’applicazione del comma 4.

        6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia. e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è stabilito a decorrere dall’anno 2010 un canone aggiuntivo annuale, finalizzato alla tutela ambientale, che i soggetti titolari di una concessione di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico versano all’entrata dello Stato. Con il medesimo decreto è determinato, in relazione alla potenza nominale media degli impianti, l’ammontare del canone aggiuntivo in misura non superiore al canone vigente per ciascuna concessione, nonché il termine e le modalità di versamento.

Art. 16.

(Dividendi delle società statali)

        1. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2011 e 2012 per utili e dividendi non derivanti da distribuzione riserve, versati all’entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l’ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all’importo massimo di 500 milioni di Euro, ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per essere prioritariamente utilizzate per concorrere agli oneri relativi al pagamento degli interessi sul debito pubblico; per l’eventuale restante parte le somme sono riassegnate al Fondo di ammortamento dei titoli di Stato.

        2. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze sono stabilite le modalità di utilizzo delle somme affluite nel Fondo di cui al comma 1.
        3. L’attuazione della presente normativa non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.

Art. 17.

(Interventi a salvaguardia dell’euro)

        1. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad assicurare la partecipazione della Repubblica Italiana al capitale sociale della società che verrà costituita insieme agli altri Stati membri dell’area euro, in conformità con le Conclusioni del Consiglio dell’Unione europea del 9-10 maggio 2010, al fine di assicurare la salvaguardia della stabilità finanziaria dell’area euro. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 20 milioni di euro per l’anno 2010. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento.

        2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passività della società di cui al comma 1 emesse al fine di costituire la provvista finanziaria per concedere prestiti agli Stati membri dell’area euro in conformità con le Conclusioni del Consiglio dell’Unione europea del 9-10 maggio 2010 e le conseguenti decisioni che verranno assunte all’unanimità degli Stati membri dell’area euro. Agli eventuali oneri si provvede con le medesime modalità di cui all’articolo 2, comma 2 del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67. La predetta garanzia dello Stato sarà elencata, unitamente alle altre per le quali non è previsto il prelevamento dal fondo di riserva di cui all’articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in apposito allegato dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze distinto da quello già previsto dall’articolo 31 della medesima legge.

TITOLO II

CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA

Art. 18.

(Partecipazione dei comuni all’attività
di accertamento tributario e contributivo)

        1. I Comuni partecipano all’attività di accertamento fiscale e contributivo secondo le disposizioni del presente articolo, in revisione del disposto dell’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell’articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

        2. Ai fini della partecipazione di cui al comma 1, consistente, tra l’altro, nella segnalazione all’Agenzia delle entrate, alla Guardia di finanza e all’INPS, di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi:

            a) i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti sono tenuti ad istituire, laddove non vi abbiano già provveduto, il Consiglio tributario. A tale fine, il regolamento per l’istituzione del Consiglio tributario è adottato dal Consiglio Comunale entro il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione;

            b) i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, laddove non abbiano già costituito il Consiglio tributario, sono tenuti a riunirsi in consorzio, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, per la successiva istituzione del Consiglio tributario. A tale fine, la relativa convenzione, unitamente allo statuto del consorzio, è adottata dai rispettivi Consigli comunali per l’approvazione entro il termine di 180 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione.

        3. In occasione della loro prima seduta, successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, i Consigli tributari deliberano in ordine alle forme di collaborazione con l’Agenzia del territorio ai fini dell’attuazione del comma 12 dell’articolo 19.

        4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il secondo comma dell’articolo 44, è sostituito dal seguente:
        «L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni le dichiarazioni di cui all’articolo 2 dei contribuenti in essi residenti; gli Uffici dell’Agenzia delle entrate, prima della emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell’articolo 38, quarto comma e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi.»;
            b) al terzo comma, primo periodo, dell’articolo 44, le parole da «il comune» a «segnalare» sono sostituite dalle seguenti: «il comune di domicilio fiscale del contribuente, o il consorzio al quale lo stesso partecipa, segnala», e il periodo: «A tal fine il comune può prendere visione presso gli uffici delle imposte degli allegati alle dichiarazioni già trasmessegli in copia dall’ufficio stesso.» è abrogato;

            c) il quarto comma dell’articolo 44, è sostituito dal seguente:

        «Il comune di domicilio fiscale del contribuente, con riferimento agli accertamenti di cui al secondo comma, comunica entro sessanta giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo»;
            d) sono abrogati i commi quinto, sesto e settimo dell’articolo 44;

            e) l’articolo 45 è abrogato.

        5. All’articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per potenziare l’azione di contrasto all’evasione fiscale e contributiva, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa,la partecipazione dei comuni all’accertamento fiscale e contributivo è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell’intervento del comune che abbia contribuito all’accertamento stesso.»;

            b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d’intesa con l’INPS e la Conferenza unificata, sono stabilite le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonché quelle della partecipazione dei comuni all’accertamento fiscale e contributivo di cui al comma 1. Per le attività di supporto all’esercizio di detta funzione di esclusiva competenza comunale, i comuni possono avvalersi delle società e degli enti partecipati dai comuni stessi ovvero degli affidatari delle entrate comunali i quali, pertanto, devono garantire ai comuni l’accesso alle banche dati utilizzate. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le ulteriori materie per le quali i comuni partecipano all’accertamento fiscale e contributivo; in tale ultimo caso, il provvedimento, adottato d’intesa con il direttore dell’Agenzia del territorio per i tributi di relativa competenza, può prevedere anche una applicazione graduale in relazione ai diversi tributi.»;
            c) è abrogato il comma 2-ter.

        6. All’articolo 83, comma 17, ultimo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «33 per cento».

        7. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociale d’intesa con Ia Conferenza Unificata, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i tributi su cui calcolare la quota pari al 33 per cento e le sanzioni civili spettanti ai comuni che abbiano contribuito all’accertamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché le relative modalità di attribuzione.
        8. Resta fermo il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, quanto alle modalità tecniche di accesso dei comuni alle banche dati e alle dichiarazioni relative ai contribuenti ai comuni, nonché alle modalità di partecipazione degli stessi all’accertamento fiscale e contributivo.
        9. Gli importi che lo Stato riconosce ai comuni a titolo di partecipazione all’accertamento sono calcolati al netto delle somme spettanti ad altri enti ed alla Unione Europea. Sulle quote delle maggiori somme in questione che lo Stato trasferisce alle Regioni a statuto ordinario, a quelle a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, spetta ai predetti enti riconoscere ai comuni le somme dovute a titolo di partecipazione all’accertamento.

Art. 19.

(Aggiornamento del catasto)

        1. A decorrere dalla data del 1º gennaio 2011 è attivata l’«Anagrafe Immobiliare Integrata», costituita e gestita dall’Agenzia del Territorio secondo quanto disposto dall’articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L’Anagrafe Immobiliare Integrata attesta, ai fini fiscali, lo stato di integrazione delle banche dati disponibili presso l’Agenzia del Territorio per ciascun immobile, individuandone il soggetto titolare di diritti reali.

        2. In fase di prima applicazione l’accesso all’Anagrafe Immobiliare Integrata è garantito ai Comuni sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche emanate con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
        3. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze viene disciplinata l’introduzione della attestazione integrata ipotecario-catastale, prevedendone le modalità di erogazione, gli effetti, nonché la progressiva implementazione di ulteriori informazioni e servizi. Con il predetto decreto sono, inoltre, fissati i diritti dovuti per il rilascio della predetta attestazione.
        4. La consultazione delle banche dati del catasto terreni, censuaria e cartografica, del catasto edilizio urbano, nonché dei dati di superficie delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, è garantita ai Comuni su tutto il territorio nazionale, ad esclusione delle Province autonome di Trento e Bolzano, attraverso il Sistema telematico, il Portale per i Comuni ed il Sistema di interscambio, gestiti dall’Agenzia del Territorio.
        5. Le funzioni catastali connesse all’accettazione e alla registrazione degli atti di aggiornamento sono svolte in forma partecipata dai Comuni e dall’Agenzia del Territorio sulla base di un sistema di regole tecnico-giuiridiche uniformi, emanate con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
        Le suddette regole tecnico-giuridiche costituiscono principi fondamentali dell’ordinamento e si applicano anche nei territori delle Regioni a statuto speciale. Ove non esercitate dai Comuni, le attività connesse alle predette funzioni sono esercitate dall’Agenzia del Territorio, sulla base del principio di sussidiarietà.
        6. Sono in ogni caso mantenute allo Stato e sono svolte dall’Agenzia del Territorio le funzioni in materia di:

            a) individuazione di metodologie per l’esecuzione di rilievi ed aggiornamenti topografici e per la formazione di mappe e cartografie catastali;

            b) controllo della qualità delle informazioni catastali e dei processi di aggiornamento degli atti;
            c) gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera b), anche trasmessi con il Modello unico digitale per l’edilizia, assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione ai fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo l’accesso ai dati a tutti i soggetti interessati;
            d) gestione unitaria dell’infrastruttura tecnologica di riferimento per il Modello unico digitale per l’edilizia;
            e) gestione dell’Anagrafe Immobiliare Integrata;
            f) vigilanza e controllo sullo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5, nonché poteri di applicazione delle relative sanzioni determinate con decreto di natura regolamentare del Ministro dell’Economia e delle finanze, emanato previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

        7. L’Agenzia del Territorio, entro il 30 settembre 2010, conclude le operazioni previste dal secondo periodo dell’articolo 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

        8. Entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati in Catasto individuati secondo le procedure previste dal predetto articolo 2, comma 36, del citato decreto-legge n. 262, del 2006, con riferimento alle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale effettuate dalla data del 1º gennaio 2007 alla data del 31 dicembre 2009, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. L’Agenzia del Territorio, successivamente alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati, rende disponibili ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistico-edilizia, attraverso il Portale per i Comuni.
        9. Entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in Catasto, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale.
        10. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi del comma 8 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, l’Agenzia del Territorio, nelle more dell’iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte in conformità al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, procede all’attribuzione di una rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dai Comuni. Per tali operazioni l’Agenzia del Territorio può stipulare apposite convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie professionali.
        11. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi del comma 9 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, l’Agenzia del Territorio procede agli accertamenti di competenza anche con la collaborazione dei Comuni. Per tali operazioni l’Agenzia del Territorio procede agli accertamenti di competenza anche con la collaborazione dei Comuni. Per tali operazioni l’Agenzia del Territorio può stipulare apposite convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie professionali.
        12. A decorrere dal 1º gennaio 2011, l’Agenzia del Territorio, sulla base di nuove informazioni connesse a verifiche tecnico-amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, provvede ad avviare un monitoraggio costante del territorio, individuando, in collaborazione con i Comuni, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto. In tal caso si rendono applicabili le disposizioni di cui al citato articolo 2, comma 36, del decreto-legge n. 262 del 2006. Qualora i titolari di diritti reali sugli immobili individuati non ottemperino entro il termine previsto dal predetto articolo 2, comma 36, l’Agenzia del Territorio procede all’attribuzione della rendita presunta ai sensi del comma 10. Restano fermi i poteri di controllo dei Comuni in materia urbanistico-edilizia e l’applicabilità delle relative sanzioni.
        13. Gli Uffici dell’Agenzia del Territorio, per lo svolgimento della attività istruttorie connesse all’accertamento catastale, si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
        14. All’articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è aggiunto il seguente comma:

        «1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.».

        15. La richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, deve contenere anche l’indicazione dei dati catastali degli immobili. La mancata o errata indicazione dei dati catastali è considerata fatto rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro ed è punita con la sanzione prevista dall’articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
        16. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 si applicano a decorrere dal 1º luglio 2010.

Art. 20.

(Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore)

        1. A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all’importo di euro cinquemila.

        2. In ragione di quanto disposto dal comma 1, ed al fine di rafforzarne l’efficacia, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) nell’articolo 49, al comma 13, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2011»;

            b) all’articolo 58, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma: «Per le violazioni previste dai precedenti commi, la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo all’importo di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte. Per le violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento.».

Art. 21.

(Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate)

        1. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l’aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro tremila. Per l’omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Art. 22.

(Aggiornamento dell’accertamento sintetico)

        1. Al fine di adeguare l’accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso dell’ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio, all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, i commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo, sono sostituiti dai seguenti:

        «L’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall’articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

        La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tale caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma.
        La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.
        L’ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall’imposta lorda previste dalla legge.».

Art. 23.

(Contrasto al fenomeno delle imprese
«apri e chiudi»)

        1. Le imprese che cessano l’attività entro un anno dalla data di inizio sono specificamente considerate ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo da parte dell’Agenzia delle entrate, della Guardia di Finanza e dell’INPS, in modo da assicurare una vigilanza sistematica sulle situazioni a specifico rischio di evasione e frode fiscale e contributiva.

Art. 24.

(Contrasto al fenomeno delle imprese
in perdita «sistemica»)

        1. La programmazione dei controlli fiscali dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza deve assicurare una vigilanza sistematica, basata su specifiche analisi di rischio, sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale, non determinata da compensi erogati ad amministratori e soci, per più di un periodo d’imposta.

        2. Anche ai fini di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti non soggetti agli studi di settore né a tutoraggio, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza realizzano coordinati piani di intervento annuali elaborati sulla base di analisi di rischio a livello locale che riguardino almeno un quinto della platea di riferimento.

Art. 25.

(Contrasto di interessi)

        1. A decorrere dal 1º luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta. Le ritenute sono versate con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 2007, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate le tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.

Art. 26.

(Adeguamento alle direttive OCSE
in materia di documentazione
dei prezzi di trasferimento)

        1. A fini di adeguamento alle direttive emanate dalla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento ed ai princìpi di collaborazione tra contribuenti ed amministrazione finanziaria, all’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

        «2-ter. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni di cui all’articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell’accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente, deve darne apposita comunicazione all’Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si rende applicabile il comma 2.».

        2. Ai fini dell’immediata operatività delle disposizioni di cui al comma 1, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate deve essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La comunicazione concernente periodi d’imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, deve essere comunque effettuata entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Art. 27.

(Adeguamento alla normativa europea in materia di operazioni intracomunitarie ai fini del contrasto delle frodi)

        1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all’articolo 35, comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la volontà di effettuare dette operazioni;

            b) all’articolo 35, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

        «7-bis. Per i soggetti che hanno effettuato l’opzione di cui al comma 2, lettera e-bis) entro trenta giorni dalla data di attribuzione della partita IVA, l’Ufficio può emettere provvedimento di diniego dell’autorizzazione a effettuare le operazioni di cui al Titolo II, Capo II del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427».

        «7-ter. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di diniego o revoca dell’autorizzazione di cui al comma 7-bis.»;

        c) all’articolo 35, dopo il comma 15-ter è aggiunto il seguente:
        «15-quater. Ai fini del contrasto alle frodi sull’IVA intracomunitaria, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (CE) del 7 ottobre 2003, n. 1798».

Art. 28.

(Incrocio tra le basi dati dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate
per contrastare la microevasione diffusa)

        1. Al fine di contrastare l’inadempimento dell’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi l’Agenzia delle Entrate esegue specifici controlli sulle posizioni dei soggetti che risultano aver percepito e non dichiarato redditi di lavoro dipendente ed assimilati sui quali, in base ai flussi informativi dell’INPS, risultano versati i contributi previdenziali e non risultano effettuate le previste ritenute.

        2. Anche ai fini di cui al comma 1, le attività di controllo e di accertamento realizzabili con modalità automatizzate sono incrementate e rese più efficaci attribuendone la effettuazione ad apposite articolazioni dell’Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 71, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Conseguentemente, all’articolo 4 ed all’articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole «centro di servizio» sono aggiunte le seguenti: «o altre articolazioni dell’Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nell’ambito della dotazione organica prevista a legislazione vigente e anche mediante riorganizzazione, senza oneri aggiuntivi, degli Uffici dell’Agenzia.».

Art. 29.

(Concentrazione della riscossione
nell’accertamento)

        1. Le attività di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a) notificati a partire dal 1º luglio 2011 e relativi ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:

            a) l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, gli importi stabiliti dall’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L’intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, anche ai sensi dell’articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell’articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell’articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In tali ultimi casi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata;

            b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi all’atto della notifica e devono espressamente recare l’avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato;
            c) in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini previsti alle lettere a) e  b);
            d) all’atto dell’affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate fornisce, anche su richiesta dell’agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento dell’efficacia della riscossione, acquisiti anche in fase di accertamento;
            e) l’agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l’espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell’avviso di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L’espropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo;
            f) a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all’agente della riscossione spettano l’aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
            g) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la dilazione del pagamento prevista dall’articolo 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, può essere concessa solo dopo l’affidamento del carico all’agente della riscossione e in caso di ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si applica l’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
            h) in considerazione della necessità di razionalizzare e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza di tale fase dell’attività di contrasto all’evasione, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a seguito dell’attività di liquidazione, controllo e accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini degli altri tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e delle altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo.

        2. All’articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al primo comma, dopo le parole «con riguardo all’imposta sul valore aggiunto» sono inserite le seguenti: «ed alle ritenute operate e non versate»;

            b) il secondo periodo del sesto comma è sostituito dai seguenti: «La proposta di transazione fiscale, unitariamente con la documentazione di cui all’articolo 161, è depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma, che procedono alla trasmissione ed alla liquidazione ivi previste. Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione dell’impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio»;
            c) dopo il sesto comma è aggiunto il seguente: «La transazione fiscale conclusa nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione di cui all’articolo 182-bis è revocata di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie».

        3. All’articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
        «2-bis. L’agente della riscossione cui venga comunicata la proposta di concordato, ai sensi degli articoli 125 o 126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la trasmette senza ritardo all’Agenzia delle entrate, anche in deroga alle modalità indicate nell’articolo 36 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e la approva, espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a formale autorizzazione dell’Agenzia medesima.».
        4. L’articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è sostituito dal seguente:
        «Art. 11. - (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte). – 1. É punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie, altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

        2. É punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l’ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni».
        5. All’articolo 27, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «In relazione agli importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, le misure cautelari» sono sostituite dalle seguenti: «Le misure cautelari, che, in base al processo verbale di constatazione, al provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione della sanzione oppure all’atto di contestazione, sono».
        6. In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici giorni successivi all’accettazione a norma dell’articolo 29 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, i dati necessari ai fini dell’eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Per la violazione dell’obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili.
        7. All’articolo 319-bis del codice penale, dopo le parole «alla quale il pubblico ufficiale appartiene» sono aggiunte le seguenti: «nonché il pagamento o il rimborso di tributi». Con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate ai fini della definizione del contesto mediante gli istituti previsti dall’articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dall’articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la responsabilità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata alle ipotesi di dolo.

Art. 30.

(Potenziamento dei processi di riscossione dell’INPS)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2011, l’attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all’Inps, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

        2. L’avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale e sanzioni l’agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell’anagrafe tributaria alla data di formazione dell’avviso. L’avviso, per i crediti accertati dagli uffici, dovrà altresì contenere l’intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di 90 giorni dalla notifica nonché l’indicazione che, in mancanza del pagamento, l’agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad esecuzione forzata. L’avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell’ufficio che ha emesso l’atto.
        3. L’avviso di addebito, completo di tutti gli elementi di cui al comma 2, relativo alle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, il cui pagamento alle scadenze mensili o periodiche sia stato omesso in tutto o in parte, è consegnato all’agente della riscossione che provvederà al recupero nei termini fissati al comma 12, contestualmente alla notifica dell’avviso stesso al contribuente.
        4. L’avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all’indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
        5. L’avviso di cui ai commi 2 e 3 viene consegnato, in deroga alle disposizione contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalità stabilite dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
        6. All’atto dell’affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, l’Inps fornisce, anche su richiesta dell’agente della riscossione, tutti gli elementi, utili a migliorare l’efficacia dell’azione di recupero.
        7. Per i crediti accertati dagli uffici, il debitore può proporre ricorso amministrativo avverso l’atto di accertamento nei termini previsti dalla normativa vigente, in relazione alla natura dell’obbligo contributivo, e comunque non oltre 90 giorni dalla notifica dell’avviso di addebito. Il ricorso, presentato all’organo amministrativo competente a decidere sulle singole materie, dovrà obbligatoriamente essere trasmesso anche all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che provvederà a consegnare l’avviso di addebito all’agente della riscossione dopo la decisione di reiezione del competente organo amministrativo, nei termini fissati al comma 5, qualora entro 5 giorni dalla notifica della decisione stessa non sia data dimostrazione dell’avvenuto pagamento delle somme dovute. In ogni caso il titolo dovrà essere consegnato all’agente non oltre i termini previsti per l’avvio della procedura di espropriazione forzata.
        8. La comunicazione di accoglimento parziale del ricorso, che comporta la rideterminazione degli importi addebitati con il titolo di cui al comma 1, contiene l’indicazione delle somme dovute e l’intimazione al pagamento entro 5 giorni dalla notifica. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento nel termine assegnato, il titolo sarà consegnato all’agente della riscossione nei termini fissati al comma 5. In ogni caso il titolo dovrà essere consegnato all’agente non oltre i termini previsti per l’avvio della procedura di espropriazione forzata.
        9. In caso di revisione in autotutela dell’atto di accertamento l’avviso di addebito cessa di avere validità e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale provvederà a notificare al debitore un nuovo avviso di addebito, ai sensi dei commi precedenti, per l’eventuale somma ancora dovuta.
        10. L’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è abrogato.
        11. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia stato proposto ricorso, in assenza di pagamento, l’agente della riscossione nei successivi trenta giorni e, sulla base del titolo esecutivo di cui al comma 1 e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata ai sensi dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Decorso un anno dalla notifica dell’avviso di accertamento, l’espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell’avviso di cui all’articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L’espropriazione forzata in ogni caso è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo e, in caso di riscossione frazionata, anche in pendenza di giudizio, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello entro il quale deve essere effettuato il pagamento.
        12. Nei casi previsti dal comma 3 l’agente della riscossione procederà all’espropriazione forzata trascorsi 30 giorni dalla data della consegna del titolo esecutivo da parte dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
        13. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme richieste con l’avviso di cui ai commi 2 e 3 le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento. All’agente della riscossione spettano l’aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
        14. Ai fini della procedura di riscossione di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all’INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall’avviso di addebito contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento.
        15. I rapporti con gli agenti della riscossione continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti.

Art. 31.

(Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito
su ruoli definitivi)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si applica la sanzione pari al cinquanta per cento dell’importo indebitamente compensato. È comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Nell’ambito delle attività di controllo dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza è assicurata la vigilanza sull’osservanza del divieto previsto dal presente comma anche mediante specifici piani operativi. A decorrere dal 1º gennaio 2011 le disposizioni di cui all’articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non operano per i ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro.

        2. In relazione alle disposizioni di cui al presente articolo, le dotazioni finanziarie del programma di spesa «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d’imposte» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2010, sono ridotte di 700 milioni di euro per l’anno 2011, di 2.100 milioni di euro per l’anno 2012 e di 1.900 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.

Art. 32.

(Riorganizzazione della disciplina fiscale
dei fondi immobiliari chiusi)

        1. A seguito dei controlli effettuati dall’Autorità di vigilanza, al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all’articolo 1, comma 1, la lett. j) è sostituita dalla seguente:
            «j) ‘fondo comune di investimento’: il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o più emissione di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti; gestito in monte, nell’interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi;»;
            b) all’articolo 36, comma 6, dopo le parole: «nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società», sono inserite le seguenti: «; delle obbligazioni contratte per suo conto, il fondo comune di investimento risponde esclusivamente con il proprio patrimonio»;

            c) all’articolo 37, comma 2, lettera b-bis), dopo le parole: «all’esperienza professionale degli investitori;» sono inserite le seguenti: «a tali fondi non si applicano gli articoli 36, comma 3, ultimo periodo, e comma 7, e l’articolo 39, comma 3».

        2. Il Ministro dell’economia e delle finanze emana, ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le disposizioni di attuazione del comma 1 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        3. Le società di gestione del risparmio che hanno istituito fondi comuni d’investimento immobiliare che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono privi dei requisiti indicati nell’articolo 1, comma 1, lettera j) del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificata dal comma 1, lettera a), adottano le conseguenti delibere di adeguamento entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma  2.
        4. In sede di adozione delle delibere di adeguamento, la società di gestione del risparmio preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari al 5 per cento della media dei valori netti del fondo risultanti dai prospetti semestrali redatti nei periodi d’imposta 2007, 2008 e 2009. L’imposta è versata dalla società di gestione del risparmio nella misura del 40 per cento entro il 31 marzo 2011 e la restante parte in due rate di pari importo da versarsi, la prima entro il 31 marzo 2012 e la seconda entro il 31 marzo 2013.
        5. Le società di gestione del risparmio che non intendono adottare le delibere di adeguamento previste dal comma 3 deliberano, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, la liquidazione del fondo comune d’investimento in deroga ad ogni diversa disposizione contenuta nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e nelle disposizioni attuative. In tal caso l’imposta sostitutiva di cui al comma 4 è dovuta con l’aliquota del 7 per cento, secondo modalità e termini ivi stabiliti.
        6. Per l’accertamento delle modalità di determinazione e versamento dell’imposta di cui ai commi precedenti, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
        7. Il comma 3 dell’articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è abrogato.
        8. Sono abrogati i commi da 17 a 20 dell’articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
        9. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5.

Art. 33.

(Stock options ed emolumenti variabili)

        1. In dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 e in considerazione degli effetti economici potenzialmente distorsivi propri delle forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock options, sui compensi a questo titolo, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore è applicata una aliquota addizionale del 10 per cento.

        2. L’addizionale è trattenuta dal sostituto d’imposta al momento di erogazione dei suddetti emolumenti e, per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, è disciplinata dalle ordinarie disposizioni in materia di imposte sul reddito.

Art. 34.

(Obbligo per i non residenti di indicazione del codice fiscale
per l’apertura di rapporti con operatori finanziari)

        1. All’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo comma, dopo la lettera g-quater), è aggiunta la seguente: «g-quinquies) atti o negozi delle società e degli enti di cui all’articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, conclusi con i clienti per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi clienti, riguardanti l’apertura o la chiusura di qualsiasi rapporto continuativo»;

            b) al secondo comma, secondo periodo, dopo le parole «in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all’estero» sono aggiunte le seguenti: «, salvo per gli atti o negozi di cui alla lettera g-quinquies)».

Art. 35.

(Razionalizzazione dell’accertamento nei confronti dei soggetti
che aderiscono al consolidato nazionale)

        1. Dopo l’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, è inserito il seguente:

        «Articolo 40-bis. - (Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti aderenti al consolidato nazionale). – 1. Ai fini dell’imposta sul reddito delle società, il controllo delle dichiarazioni proprie presentate dalle società consolidate e dalla consolidante nonché le relative rettifiche, spettano all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente alla data in cui è stata presentata la dichiarazione.

        2. Le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto che partecipa al consolidato sono effettuate con unico atto, notificato sia alla consolidata che alla consolidante, con il quale è determinata la conseguente maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale e sono irrogate le sanzioni correlate. La società consolidata e la consolidante sono litisconsorti necessari. Il pagamento delle somme scaturenti dall’atto unico estingue l’obbligazione sia se effettuato dalla consolidata che dalla consolidante.
        3. La consolidante ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili derivanti dalle rettifiche di cui al comma 2 le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. A tal fine, la consolidante deve presentare un’apposita istanza, all’ufficio competente a emettere l’atto di cui al comma 2, entro il termine di proposizione del ricorso. In tale caso il termine per l’impugnazione dell’atto è sospeso, sia per la consolidata che per la consolidante, per un periodo di sessanta giorni. L’ufficio procede al ricalcolo dell’eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l’esito alla consolidata ed alla consolidante, entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza.
        4. Le attività di controllo della dichiarazione dei redditi del consolidato e le relative rettifiche diverse da quelle di cui al comma 2, sono attribuite all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente nei confronti della società consolidante alla data in cui è stata presentata la dichiarazione.
        5. Fino alla scadenza del termine stabilito nell’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, l’accertamento del reddito complessivo globale può essere integrato o modificato in aumento, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base agli esiti dei controlli di cui ai precedenti commi».

        2. Dopo l’articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è inserito il seguente:
        «Art. 9-bis. – (Soggetti aderenti al consolidato nazionale). – 1. Al procedimento di accertamento con adesione avente ad oggetto le rettifiche previste dal comma 2 dell’articolo 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, partecipano sia la consolidante che la consolidata interessata dalle rettifiche, innanzi all’ufficio competente di cui al primo comma dell’articolo 40-bis stesso, e l’atto di adesione, sottoscritto anche da una sola di esse, si perfeziona qualora gli adempimenti di cui all’articolo 9 del presente decreto siano posti in essere anche da parte di uno solo dei predetti soggetti.

        2. La consolidante ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. Nell’ipotesi di adesione all’invito, ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del presente decreto, alla comunicazione ivi prevista deve essere allegata l’istanza prevista dal comma 3 dell’articolo 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; in tal caso, il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato entro il quindicesimo giorno successivo all’accoglimento dell’istanza da parte dell’ufficio competente, comunicato alla consolidata ed alla consolidante, entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza. L’istanza per lo scomputo delle perdite di cui al comma 3 dell’articolo 40-bis citato deve essere presentata unitamente alla comunicazione di adesione di cui all’articolo 5-bis del presente decreto; l’ufficio competente emette l’atto di definizione scomputando le stesse dal maggior reddito imponibile».
        3. Con provvedimento del Direttore dell’agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i contenuti e le modalità di presentazione dell’istanza di cui al comma 3 dell’art. 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, nonché le conseguenti attività dell’ufficio competente. Gli articoli 9, comma 2, secondo periodo, e 17 del decreto ministeriale 9 giugno 2004, sono abrogati.
        4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti entrano in vigore il 1º gennaio 2011, con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla predetta data, sono ancora pendenti i termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 36.

(Disposizioni antifrode)

        1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all’articolo 28, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
        «7-bis. Sulla base delle decisioni assunte dal GAFI, dai gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI e dall’OCSE, nonché delle informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e delle difficoltà riscontrate nello scambio di informazioni e nella cooperazione bilaterale, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua una lista di Paesi in ragione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni anche in materia fiscale.

        7-ter. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto di cui agli articoli 10, comma 2, ad esclusione della lettera g), 11, 12, 13 e 14, comma 1, lettere a), b) c) ed f), si astengono dall’instaurare un rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei Paesi individuati dal decreto di cui al comma 7-bis. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche altrimenti denominate aventi sede nei Paesi sopra individuati di cui non è possibile identificare il titolare effettivo e verificarne l’identità.
        7-quater. Con il decreto di cui al comma 7-bis sono stabilite le modalità applicative ed il termine degli adempimenti di cui al comma 7-ter»;

            b) all’articolo 41, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all’articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro»;

            c) all’articolo 57, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. Alla violazione della disposizione di cui all’articolo 28, comma 9, di importo fino ad euro 50.000 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 5.000 euro, mentre per quelle di importo superiore a 50.000 euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento dell’importo dell’operazione. Nel caso in cui l’importo dell’operazione non sia determinato o determinabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro».

Art. 37.

(Disposizioni antiriciclaggio)

        1. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi così detti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’economia e delle finanze, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rilascio di tale autorizzazione è subordinato alla previa individuazione dell’operatore economico, individuale o collettivo, mediante la comunicazione dei dati che identificano gli effettivi titolari delle partecipazioni societarie, anche per il tramite di società controllanti e per il tramite di società fiduciarie; alla identificazione del sistema di amministrazione, del nominativo degli amministratori e del possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla normativa italiana. La presente disposizione si applica anche in deroga ad accordi bilaterali siglati con l’Italia, che consentano la partecipazione alle procedure per l’aggiudicazione dei contratti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, a condizioni di parità e reciprocità.

        2. Il Ministro dell’economia e delle finanze può escludere con proprio decreto di natura non regolamentare l’obbligo di cui al comma 1 nei riguardi di paesi di cui al medesimo comma ovvero di settori di attività svolte negli stessi paesi; con il medesimo decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, l’obbligo può essere inoltre esteso anche a paesi così detti non black list nonché a specifici settori di attività e a particolari tipologie di soggetti.

Art 38.

(Altre disposizioni in materia tributaria)

        1. Gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate, comprese quelle erogate nell’ambito delle prestazioni del diritto allo studio universitario, a seguito di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, comunicano all’Istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nei termini e con modalità telematiche previste dall’Istituto medesimo sulla base di direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati dei soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni agevolate. Le informazioni raccolte sono trasmesse in forma anonima anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell’alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all’articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

        2. Con apposita convezione stipulata tra l’Istituto nazionale della previdenza sociale e l’Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie all’emersione dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato in via definitiva non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1.
        3. Fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell’indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000 euro. La sanzione è irrogata dall’INPS, avvalendosi dei poteri e delle modalità vigenti. Ai fini della restituzione del vantaggio indebitamente conseguito, l’INPS comunica l’esito degli accertamenti agli enti che sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1 risultino aver erogato prestazioni agevolate ai soggetti emersi. Le medesime sanzioni si applicano nei confronti di coloro per i quali si accerti sulla base dello scambio di informazioni tra l’Istituto nazionale della previdenza sociale e l’Agenzia delle entrate una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali e quello indicato nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, qualora in ragione di tale discordanza il soggetto abbia avuto accesso alle prestazioni agevolate di cui al comma 1.
        4. Al fine di razionalizzare le modalità di notifica in materia fiscale sono adottate le seguenti misure:

            a) all’articolo 60, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
                1) al primo comma, lettera a), le parole «delle imposte» sono soppresse;

                2) al primo comma, lettera d), le parole «dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte» sono sostituite dalle seguenti: «da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio», e dopo le parole «avviso di ricevimento», sono inserite le seguenti: «ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate»;
                3) al secondo comma, le parole «non risultante dalla dichiarazione annuale» sono soppresse;
                4) al terzo comma, le parole «non risultanti dalla dichiarazione annuale» sono soppresse e le parole «della comunicazione prescritta nel secondo comma dell’articolo 36» sono sostituite dalle seguenti: «della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA»;

            b) all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo comma è inserito il seguente: «La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l’articolo 149-bis del codice di procedura civile».
        5. Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell’economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonché gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l’utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l’esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni ed enti indicati al periodo precedente definiscono altresì l’utilizzo dei servizi telematici o della posta certificata anche per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono definiti gli atti per i quali la registrazione prevista per legge è sostituita da una denuncia esclusivamente telematica di una delle parti, la quale assume qualità di fatto ai sensi dell’articolo 2704, primo comma, del codice civile. All’articolo 3-ter, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

        6. Data la valenza del codice fiscale quale elemento identificativo di ogni soggetto, da indicare in ogni atto relativo a rapporti intercorrenti con la Pubblica Amministrazione, l’Amministrazione finanziaria rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilità di verificare, mediante i dati disponibili in Anagrafe Tributaria, l’esistenza e la corrispondenza tra il codice fiscale e i dati anagrafici inseriti. Tenuto inoltre conto che i rapporti tra Pubbliche amministrazioni e quelli intercorrenti tra queste e altri soggetti pubblici o privati devono essere tenuti sulla base del codice fiscale, per favorire la qualità delle informazioni presso la Pubblica Amministrazione e nelle more della completa attivazione dell’indice delle anagrafi INASAIA, l’Amministrazione finanziaria rende accessibili alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto Nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, nonché ai concessionari e gestori di pubblici servizi ed, infine, ai privati che cooperano con le attività dell’Amministrazione finanziaria, il codice fiscale registrato nell’Anagrafe tributaria ed i dati anagrafici ad esso correlati, al fine di verificarne l’esistenza e la corrispondenza, oltre che consentire l’acquisizione delle corrette informazioni ove mancanti. Tali informazioni sono rese disponibili, previa stipula di apposita convenzione, anche con le modalità della cooperazione applicativa.
        7. Le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a 100 euro, relative a redditi di pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiori a 18.000 euro, sono prelevate, in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare.
        8. I soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a richiesta degli interessati il cui reddito di pensione non superi 18.000 euro, trattengono l’importo del canone di abbonamento Rai in un numero massimo di undici rate senza applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i termini e le modalità di versamento delle somme trattenute e le modalità di certificazione. La richiesta da parte degli interessati deve essere presentata entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’abbonamento Rai. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare. Le predette modalità di trattenuta mensile possono essere applicate dai medesimi soggetti, a richiesta degli interessati, con reddito di pensione non superiore a 18.000 euro, con riferimento ad altri tributi, previa apposita convenzione con il relativo ente percettore.
        9. Al fine di accelerare la riscossione, sono adottate le seguenti misure:

            a) all’articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:
                1) al comma 1, dopo la parola: «sospensione», sono inserite le seguenti: «per un periodo massimo di centocinquanta giorni»;

                2) al comma 7, dopo le parole «primo grado» sono aggiunte le seguenti: «e, in ogni caso, decorsi centocinquanta giorni dalla data del provvedimento di sospensione»;

            b) all’articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 è aggiunto il seguente comma: «5-bis. Con il provvedimento che accoglie l’istanza di sospensione, il giudice fissa la data dell’udienza di trattazione nel termine di trenta giorni. La causa è decisa nei successivi centoventi giorni. Allo scadere del termine di centocinquanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento di sospensione, il provvedimento perde efficacia».
        10. All’articolo 3, comma 24, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole «decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.  46», sono inserite le seguenti: «Ai fini e per gli effetti dell’articolo 19, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le società cessionarie del ramo di azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali possono richiedere i dati e le notizie relative ai beni dei contribuenti iscritti nei ruoli in carico alle stesse all’Ente locale, che a tal fine può accedere al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze».

        11. All’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, lettera b), sono aggiunte, infine, le parole: «nonché l’esercizio di attività previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria». Le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche agli apporti effettuati da enti pubblici e privati di previdenza obbligatoria.
        12. Le disposizioni contenute nell’articolo 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra l’1/1/2010 e il 31/12/2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1º gennaio 2004, dall’Ente creditore.
        13. Gli obblighi dichiarativi previsti dall’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si applicano:

            a) alle persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l’attività lavorativa è svolta all’estero;

            b) ai soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.

Art. 39.

(Ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi
nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009)

        1. Nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2009, n.  3837, titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, con volume d’affari non superiore a 200.000 euro, il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, ivi previsto, è prorogato al 15 dicembre 2010. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano con riferimento alle ritenute da operare sui redditi diversi da quelli di impresa e di lavoro autonomo e ai relativi versamenti.
        3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e con riferimento ai redditi indicati al medesimo comma 1, il termine di scadenza della sospensione relativa ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754 e di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, è prorogato al 15 dicembre 2010. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.
        4. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro quale contributo al comune de L’Aquila per far fronte al disavanzo pregresso sul bilancio 2009 in relazione alle minori entrate verificatesi nello stesso anno a causa della situazione emergenziale connessa al sisma in Abruzzo. Al predetto Comune non si applicano le disposizioni recate dall’articolo 11, comma 1, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3877 del 12 maggio 2010».

TITOLO III

SVILUPPO ED INFRASTRUTTURE

Art. 40.

(Fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno)

        1. In anticipazione del federalismo fiscale ed in considerazione della particolarità della situazione economica del Sud, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché nel rispetto della normativa dell’Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell’Unione europea, le predette Regioni con propria legge possono, in relazione all’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, modificare le aliquote, fino ad azzerarle, e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei riguardi delle nuove iniziative produttive.

        2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con ciascuna delle Regioni che emanano leggi ai sensi e nei limiti di cui al comma 1, è stabilito il periodo d’imposta a decorrere dal quale trovano applicazione le disposizioni di tali leggi.

Art. 41.

(Regime fiscale di attrazione europea)

        1. Alle imprese residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia che intraprendono in Italia nuove attività economiche, nonché ai loro dipendenti e collaboratori, si può applicare, in alternativa alla normativa tributaria italiana, la normativa tributaria vigente in uno degli Stati membri dell’Unione Europea. A tal fine, i citati soggetti interpellano l’Amministrazione finanziaria secondo la procedura di cui all’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

        2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.

Art. 42.

(Reti di imprese)

        1. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le condizioni per il riscontro della sussistenza dei requisiti idonei a far riconoscere le imprese come appartenenti ad una delle reti di imprese di cui all’articolo 3, comma 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Forme, modalità e termini di presentazione delle richieste per il riconoscimento dell’appartenenza ad una rete di imprese sono stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

        2. Alle imprese appartenenti ad una delle reti di imprese riconosciute ai sensi del comma 1 competono vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonché la possibilità di stipulare convenzioni con l’A.B.I. nei termini definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 43.

(Zone a burocrazia zero)

        1. Possono essere istituite nel Meridione d’Italia zone a burocrazia zero.

        2. Nelle zone di cui al comma 1 istituite, nel rispetto del principio di sussidiarietà e dell’art. 118 della Costituzione, in aree non soggette a vincolo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, le nuove iniziative produttive avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto godono dei seguenti vantaggi:

            a) nei riguardi delle predette nuove iniziative i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualsiasi natura ed oggetto avviati su istanza di parte, fatta eccezione per quelli di natura tributaria, sono adottati in via esclusiva da un Commissario di Governo che vi provvede, ove occorrente, previe apposite conferenze di servizi ai sensi della legge n. 241 del 1990; i provvedimenti conclusivi di tali procedimenti si intendono senz’altro positivamente adottati entro 30 giorni dall’avvio del procedimento se un provvedimento espresso non è adottato entro tale termine. Per i procedimenti amministrativi avviati d’ufficio, fatta eccezione per quelli. di natura tributaria, le amministrazioni che li promuovono e li istruiscono trasmettono al Commissario di Governo, i dati e i documenti occorrenti per l’adozione dei relativi provvedimenti conclusivi;

            b) ove la zona a burocrazia zero coincida, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con una delle zone franche urbane individuate dalla delibera CIPE dell’8 maggio 2009, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 dell’11 luglio 2009, nonché in quella de L’Aquila individuata con deliberazione del CIPE assunta in data 13 maggio 2010, le risorse previste per tali zone franche urbane ai sensi dell’articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono utilizzate dal Sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero;
        c) nella realizzazione ed attuazione dei piani di presidio e sicurezza del territorio, le Prefetture-Uffici territoriali di governo assicurano assoluta priorità alle iniziative da assumere negli ambiti territoriali in cui insistono le zone di cui al comma 1.

Art. 44.

(Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero)

        1. Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro i cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

        2. Gli emolumenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell’imposta regionale sulle attività produttive.
        3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal primo gennaio 2011, nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi d’imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

Art. 45.

(Abolizione obbligo di ritiro dell’eccesso di offerta di certificati verdi)

        1. L’articolo 2, comma 149, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e l’art. 15, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008 sono soppressi.

Art. 46.

(Rifinanziamento del fondo infrastrutture)

        1. I mutui accesi con la Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2006, ivi inclusi quelli trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 dicembre 2003, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, interamente non erogati ai soggetti beneficiari alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e a fronte dei quali alla stessa data non sono stati aggiudicati i contratti di appalto di lavori relativi agli interventi finanziati sono revocati e devoluti ad altro scopo e/o beneficiario. A tal fine, la Cassa depositi e prestiti e i titolari dei mutui comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i dati relativi ai mutui assunti e interamente non erogati. In caso di mancata o ritardata comunicazione, il soggetto beneficiario inadempiente è responsabile per le obbligazioni che dovessero emergere a seguito dell’attivazione delle procedure di cui al presente articolo.

        2. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono individuati i mutui di cui al precedente comma da revocare e devolvere ad altro scopo e/o beneficiario, fermi restando i piani di ammortamento in corso e le correlate autorizzazioni di spesa. Con i medesimi decreti sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
        3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, la destinazione delle risorse di cui al comma 2 per la prosecuzione della realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443, con priorità al finanziamento del MO.S.E., nel limite massimo di quattrocento milioni di euro.

Art. 47.

(Concessioni autostradali)

        1. All’articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2 le parole : «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2010»;

            b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. – La società ANAS S.p.A. entro il 30 settembre 2010 pubblica il bando di gara per l’affidamento della concessione di costruzione e gestione dell’autostrada del Brennero. A tal fine il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, impartisce direttive ad ANAS S.p.A. in ordine ai contenuti del bando di gara, ivi compreso il valore della concessione, le relative modalità di pagamento e la quota minima di proventi che il concessionario è autorizzato ad accantonare nel fondo di cui all’articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il predetto bando deve prevedere un versamento annuo di 70 milioni di euro, a partire dalla data dell’affidamento e fino a concorrenza del valore di concessione, che viene versato all’entrata del bilancio dello Stato. Nella determinazione del valore di concessione, di cui al periodo precedente, vanno in ogni caso considerate le somme già erogate dallo Stato per la realizzazione dell’infrastruttura».

        2. All’articolo 55 comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) al primo periodo, le parole: «la società Autostrada del Brennero S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «la società titolare della concessione di costruzione e gestione dell’autostrada del Brennero»;

            b) al primo periodo, dopo le parole: «il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie» sono aggiunte le parole: «nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona»;
            c) al secondo periodo, le parole: «Tale accantonamento è effettuato in esenzione d’imposta» sono sostituite dalle seguenti: «Tale accantonamento nonché il successivo utilizzo sono effettuati in esenzione di imposta».
            d) al terzo periodo le parole: «dalla società Autostrada del Brennero S.p.A. entro il 30 giugno 1998» sono sostituite dalle seguenti: «dalla società titolare della concessione di costruzione e gestione dell’autostrada del Brennero entro il 31 dicembre 2011» e le parole «con decreto del Ministro dei lavori pubblici d’intesa con il Ministro dei Trasporti e della navigazione entro il 31 dicembre 1998» sono sostituite dalle seguenti «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30 giugno 2012».

        3. L’articolo 2, comma 202, lettera a), della legge 23 dicembre 2009 n. 191, si interpreta nel senso che in caso di mancato adeguamento da parte dei concessionari degli schemi di convenzione ovvero dei Piani economico-finanziari alle prescrizioni del CIPE attestato dal concedente dandone comunicazione ai Ministeri dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, gli schemi di convenzione stessi non si intendono approvati e sono sottoposti alle ordinarie procedure di approvazione di cui all’articolo 2, commi 82 e seguenti del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286».

Art. 48.

(Disposizioni in materia di procedure concorsuali)

        1. Dopo l’articolo 182-ter del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

        «Art. 182-quater. – (Disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti). – I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche e intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell’articolo 111.

        Sono altresì prededucibili ai sensi e per gli effetti dell’articolo 111, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati dai soggetti indicati al precedente comma in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all’articolo 160 o dall’accordo di ristrutturazione e purché il concordato preventivo o l’accordo siano omologati.
        In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il primo comma si applica anche ai finanziamenti effettuati dai soci, fino a concorrenza dell’ottanta per cento del loro ammontare.
        Sono altresì prededucibili i compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui agli articoli 161, terzo comma, 182-bis, primo comma, purché il concordato preventivo o l’accordo sia omologato.
        Con riferimento ai crediti indicati ai commi secondo, terzo e quarto, i creditori sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l’approvazione del concordato ai sensi dell’articolo 177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista all’articolo 182-bis, primo e sesto comma».
        2. Dopo il comma quinto dell’articolo 182-bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti:

        «Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dall’imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell’accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale la documentazione di cui all’articolo 161, primo e secondo comma, e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell’imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la sussistenza delle condizioni per assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. L’istanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese.

        Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l’udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell’istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell’udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell’accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del precedente periodo è reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile.
        A seguito del deposito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma».

Art. 49.

(Disposizioni in materia di conferenza di servizi)

        1. All’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: «indice di regola» sono sostituite dalle seguenti: «può indire»;

            b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero nei casi in cui è consentito all’amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti».

        2. All’articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La nuova data della riunione può essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un’autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l’edilizia, ove costituiti, o i Comuni concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali»;

            b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;
            c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Nei casi in cui l’intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
            d) il comma 6-bis è sostituito dal seguente: «6-bis. All’esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l’amministrazione procedente, in caso di VIA statale, può adire direttamente il consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis»;
            e) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, paesaggistico-territoriale, il cui rappresentante, all’esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell’ammininistrazione rappresentata»;
            f) il comma 9 è soppresso.

        3. All’articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, dopo le parole: «rappresentanti delle amministrazioni» sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità»;

            b) i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater sono sostituiti dal seguente: «3. Al di fuori dei casi di cui all’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell’articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall’amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l’intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate».
        4. All’articolo 29, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la parola «assenso» sono aggiunte le seguenti «e la conferenza di servizi,».

Art. 50.

(Censimento)

        1. È indetto il 15º Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, di cui al Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 763/08 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il 9º censimento generale dell’industria e dei servizi ed il censimento delle istituzioni non-profit. A tal fine è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2011, di 277 milioni per l’anno 2012 e di 150 milioni per l’anno 2013.

        2. Ai sensi dell’articolo 15 comma 1, lettere b), c) ed e) del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l’Istat organizza le operazioni di ciascun censimento attraverso il Piano generale di censimento e apposite circolari, nonché mediante specifiche intese con le Province autonome di Trento e di Bolzano per i territori di competenza e nel rispetto della normativa vigente. Nel Piano Generale di Censimento vengono definite la data di riferimento dei dati, gli obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie di indagine e le modalità di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie, gli adempimenti cui sono tenuti i rispondenti nonché gli uffici di censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento delle procedure di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, gli obblighi delle amministrazioni pubbliche di fornitura all’Istat di basi dati amministrative relative a soggetti costituenti unità di rilevazione censuaria. L’Istat, attraverso il Piano e apposite circolari, stabilisce altresì:

            a) le modalità di costituzione degli uffici di censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento delle operazioni censuarie e i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, i criteri per l’affidamento di fasi della rilevazione censuaria a enti e organismi pubblici e privati, d’intesa con la Conferenza Unificata, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze;

            b) in ragione delle peculiarità delle rispettive tipologie di incarico, le modalità di selezione ed i requisiti professionali del personale con contratto a tempo determinato, nonché le modalità di conferimento dell’incarico di coordinatore e rilevatore, anche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque con scadenza entro il 31 dicembre 2012, d’intesa con il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell’economia e delle finanze;
            c) i soggetti tenuti all’obbligo di risposta, il trattamento dei dati e la tutela della riservatezza, le modalità di diffusione dei dati, anche con frequenza inferiore alle tre unità, ad esclusione dei dati di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e la comunicazione dei dati elementari ai soggetti facenti parte del SISTAN, nel rispetto del decreto legislativo n. 322/89 e successive modifiche e del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica, nonché la comunicazione agli organismi di censimento dei dati elementari, privi di identificativi e previa richiesta all’Istat, relativi ai territori di rispettiva competenza e necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto di quanto stabiliti dal presente articolo e dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali a scopi statistici;
            d) limitatamente al 15º Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, le modalità per il confronto contestuale alle operazioni censuarie tra dati rilevati al censimento e dati contenuti nelle anagrafi della popolazione residente, nonché, d’intesa con il Ministero dell’interno, le modalità di aggiornamento e revisione delle anagrafi della popolazione residente sulla base delle risultanze censuarie.

        3. Per gli enti territoriali individuati dal Piano Generale di censimento di cui al comma 2 come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione dei censimenti sono escluse dal Patto di stabilità interno, nei limiti delle risorse trasferite dall’ISTAT. Per gli enti territoriali per i quali il Patto di stabilità interno è regolato con riferimento al saldo finanziario sono escluse dalle entrate valide ai fini del Patto anche le risorse trasferite dall’ISTAT.

        4. Per far fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali connesse all’esecuzione dei censimenti, l’ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nel Piano di cui al comma 2, possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, nell’ambito e nei limiti delle risorse finanziarie ad essi assegnate ai sensi del comma 1 limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e, comunque, non oltre il 2013; nei limiti delle medesime risorse, l’Istat può avvalersene fino al 31 dicembre 2014, dando apposita comunicazione dell’avvenuto reclutamento al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze.
        5. La determinazione della popolazione legale è definita con decreto del Presidente della Repubblica sulla base dei dati del censimento relativi alla popolazione residente, come definita dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
        Nelle more dell’adozione del Piano Generale di Censimento di cui al comma 2, l’ISTAT provvede alle iniziative necessarie e urgenti preordinate ad effettuare la rilevazione sui numeri civici geocodificati alle sezioni di censimento nei comuni con popolazione residente non inferiore a 20.000 abitanti e la predisposizione di liste precensuarie di famiglie e convivenze desunte dagli archivi di anagrafi comunali attraverso apposite circolari. Con apposite circolari e nel rispetto della riservatezza, l’ISTAT stabilisce la tipologia ed il formato dei dati individuali nominativi dell’anagrafe della popolazione residente, utili per le operazioni censuarie, che i Comuni devono fornire all’ISTAT. Il Ministero dell’Interno vigila sulla corretta osservanza da parte dei Comuni dei loro obblighi di comunicazione, anche ai fini dell’eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 14, comma 2, e 54, commi 3 e 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L’articolo 1, comma 6, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è sostituito dal seguente: «6. L’INA promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità, alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica nonché all’indirizzo anagrafico delle persone residenti in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall’Agenzia delle entrate». Con decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono emanate le disposizioni volte ad armonizzare il regolamento di gestione dell’INA con quanto previsto dal presente comma.
        6. Nelle more dell’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e in attuazione del Protocollo di intesa sottoscritto dall’ISTAT e dalle Regioni e Province Autonome in data 17 dicembre 2009:

            a) l’ISTAT organizza le operazioni censuarie, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e del predetto Protocollo, secondo il Piano Generale di Censimento di cui al numero Istat SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009 e relative circolari applicative che individuano anche gli enti e gli organismi pubblici impegnati nelle operazioni censuarie;

            b) le Regioni organizzano e svolgono le attività loro affidate secondo i rispettivi Piani di censimento e attraverso la scelta, prevista dal Piano Generale di Censimento, tra il modello ad alta partecipazione o a partecipazione integrativa, alla quale corrisponde l’erogazione di appositi contributi;
            c) l’ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici impegnati nelle operazioni censuarie sono autorizzati, ai sensi del predetto articolo 17, comma 4, ad avvalersi delle forme contrattuali flessibili ivi previste limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre il 2012. Della avvenuta selezione, assunzione o reclutamento da parte dell’Istat è data apposita comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze.
        7. Gli organi preposti allo svolgimento delle operazioni del 6º censimento generale dell’agricoltura sono autorizzati a conferire, per lo svolgimento dei compiti di rilevatore e coordinatore, anche incarichi di natura autonoma limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre il 31 dicembre 2011. Il reclutamento dei coordinatori intercomunali di censimento e gli eventuali loro responsabili avviene, secondo le modalità previste dalla normativa e dagli accordi di cui al presente comma e dalle circolari emanate dall’Istat, tra i dipendenti dell’amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche territoriali o funzionali, nel rispetto delle norme regionali e locali ovvero tra personale esterno alle pubbliche amministrazioni. L’ISTAT provvede con proprie circolari alla definizione dei requisiti professionali dei coordinatori intercomunali di censimento e degli eventuali loro responsabili, nonché dei coordinatori comunali e dei rilevatori in ragione delle peculiarità delle rispettive tipologie di incarico.
        8. Al fine di ridurre l’utilizzo di soggetti estranei alla pubblica amministrazione, il personale che risulti in esubero all’esito del riordino previsto dall’articolo 7 nonché dell’applicazione dall’articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, a domanda, è trasferito all’istat, anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico. Al predetto personale è attribuito un assegno personale riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento economico spettante nell’ente di destinazione.
        9. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, nonché a quelli derivanti dalle ulteriori attività previste dal regolamento di cui all’articolo 17, comma 2, deI decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166, si provvede nei limiti dei complessivi stanziamenti previsti dal citato articolo 17.

Art. 51.

(Semplificazione dell’installazione di piccoli impianti
di distribuzione di gas naturale)

        1. L’installazione di impianti fissi senza serbatoi d’accumulo derivati da rete domestica adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale per autotrazione è subordinata alla presentazione di una dichiarazione d’inizio attività, disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 ed in coerenza con gli effetti di cui al comma 5 da presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco territorialmente competente.

        2. Fatta salva la disciplina comunitaria in materia di prodotti, l’installazione e l’esercizio di apparecchi fissi senza serbatoio di accumulo per il rifornimento a carica lenta di gas naturale, per autotrazione, con una capacità di compressione non superiore a 3 m3/h sono disciplinati, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell’interno da adottarsi entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
        3. L’impianto, costituito dall’apparecchio, dalla condotta di adduzione del gas e della linea elettrica di alimentazione, deve essere rispondente ai requisiti di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e successive modifiche, per quanto riguarda l’impiego del gas naturale, e di cui alla legge 1º marzo 1968, n. 186, e successive modifiche, per quanto riguarda l’alimentazione elettrica.
        4. Sono abilitate all’installazione, allo smontaggio e alla manutenzione dell’impianto le imprese aventi i requisiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge 2 dicembre 2005, n. 248, che risultano iscritte presso la Camera di commercio, industria ed artigianato e che esercitano le attività di:

            a) impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore;

            b) impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore.

        5. Gli impianti aventi i requisiti previsti dal presente articolo, non necessitano, in ogni caso, di autorizzazione in materia di prevenzione incendi. È fatta salva la possibilità da parte dell’autorità competente per la prevenzione incendi, di effettuare controlli, anche a campione, ed emettere prescrizioni. La mancata esibizione della dichiarazione di conformità dell’impianto, in occasione dei controlli, comporta l’applicazione delle sanzioni, in relazione alla tipologia di attività in cui viene accertata la violazione, previste dal decreto adottato ai sensi dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge 2 dicembre 2005, n. 248 e del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.

        6. Il gas naturale destinato agli impianti di cui al comma 1 è assoggettato alle aliquota di accisa previste per il gas naturale per combustione per usi civili di cui all’allegato 1 annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26.
        7. Al comma 3, dell’articolo 2, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole «sessanta», sono sostituite dalle seguenti: «centoventi».

Art. 52.

(Fondazioni bancarie)

        1. L’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, si interpreta nel senso che, fino a che non è istituita, nell’ambito di una riforma organica, una nuova autorità di controllo sulle persone giuridiche private disciplinate dal titolo II del libro primo del codice civile, la vigilanza sulle fondazioni bancarie è attribuita al Ministero dell’economia e delle finanze, indipendentemente dalla circostanza che le fondazioni controllino, direttamente o indirettamente società bancarie, o partecipino al controllo di esse tramite patti di sindacato o accordi in qualunque forma stipulati. Le fondazioni bancarie che detengono partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrono al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso patti di sindacato o accordi di qualunque tipo continuano a essere vigilate dal Ministero dell’economia e delle finanze anche dopo l’istituzione dell’autorità di cui ai primo periodo.

Art. 53.

(Contratto di produttività)

        1. Nel periodo dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale sono soggette a una imposta sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. Tale disposizione trova applicazione entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.

        2. Nel periodo dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 le somme di cui al comma 1 beneficiano altresì di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti delle risorse stanziate a tal fine ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
        3. Il Governo, sentite le parti sociali, provvederà alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto nei commi 1 e 2 entro il 31 dicembre 2010.

Art. 54.

(EXPO)

        1. Per la prosecuzione, per gli anni 2010 e successivi, delle attività indicate all’articolo 41, comma 16-quinquiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, fatto salvo il finanziamento integrale delle opere, può essere utilizzata, in misura proporzionale alla partecipazione azionaria detenuta dallo Stato, una quota non superiore al 4 per cento delle risorse autorizzate dall’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, destinate al finanziamento delle opere delle quali la Società Expo 2015 S.p.A. è soggetto attuatore, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e successive modifiche, ferma restando la partecipazione pro quota alla copertura delle medesime spese da parte degli altri azionisti, a valere sui rispettivi finanziamenti.

        2. I contributi e le somme comunque erogate a carico del bilancio dello Stato a favore della Società Expo 2015 S.p.A. sono versati su apposito conto corrente infruttifero da aprirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato.
        3. I contratti di assunzione del personale, a qualsiasi titolo, i contratti di lavoro a progetto e gli incarichi di consulenza esterna devono essere deliberati esclusivamente dal Consiglio di amministrazione della società Expo 2015 S.p.A., senza possibilità di delega, avendo in ogni caso presente la finalità di un contenimento dei costi della società, anche successivamente alla conclusione dell’evento espositivo di cui alla normativa richiamata al comma 1.
        3. Sull’utilizzo delle risorse di cui al comma 1 per la copertura delle spese di gestione della società Expo 2015 S.p.A. e, in particolare, sulle iniziative assunte ai sensi del precedente comma, la società invia trimestralmente una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’economia e delle finanze ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 55.

(Disposizioni finanziarie)

        1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, è differito, nei limiti stabiliti con lo stesso decreto, il versamento dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d’imposta 2011. Per i soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale, i sostituti d’imposta trattengono l’acconto tenendo conto del differimento previsto dal presente comma. Dall’attuazione del presente comma possono derivare minori entrate per l’anno 2011 fino a 2.300 milioni di euro.

        2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, è differito, nei limiti stabiliti con lo stesso decreto, il versamento dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d’imposta 2012. Per i soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale, i sostituti d’imposta trattengono l’acconto tenendo conto del differimento previsto dal presente comma. Dall’attuazione del presente comma possono derivare minori entrate per l’anno 2012 fino a 600 milioni di euro.
        3. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2010. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei ministri interessati, vengono stabilite le specifiche destinazioni in coerenza con quanto previsto dai predetti commi 74 e 75. È autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per l’anno 2010 per il rifinanziamento, per il medesimo anno, della Tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché della Tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226.
        4. Per le manifestazioni connesse alla celebrazione del 150º Anniversario dell’unità d’Italia, il fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al decreto legislativo 303 del 1999 è integrato di 18,5 milioni di euro per l’anno 2010.
        5. Ai fini della proroga nell’anno 2010 della partecipazione italiana a missioni internazionali il Fondo di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è integrato di 320 milioni di euro per l’anno 2010.
        6. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 1.700 milioni di euro per l’anno 2011 e di 250 milioni di euro per l’anno 2012, mediante l’utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto. Le risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del precedente periodo sono destinate all’attuazione della manovra di bilancio relativa all’anno 2011.
        7. Alle minori entrate e alle maggiori spese derivanti dall’articolo 7, comma 24, dall’articolo 9, comma 30, dall’articolo 11, commi 5 e 15, dall’articolo 12, commi 7, 8 e 9, dall’articolo 14, commi 13 e 14, dall’articolo 17, comma 1, dall’articolo 25, dall’articolo 38, comma 11, dall’articolo 39, commi 1 e 4, dall’articolo 41, dall’articolo 50, comma 1, dall’articolo 53 e dall’articolo 55, pari complessivamente a 1.007,662 milioni di euro per l’anno 2010, a 4.553,522 milioni di euro per l’anno 2011, a 1.480,822 milioni di euro per l’anno 2012, a 674,222 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013, si provvede:

            a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dall’articolo 3, dall’articolo 6, comma 15 e 16, dall’articolo 15, dall’articolo 19, dall’articolo 21, dall’articolo 22, dall’articolo 23, dall’articolo 24, dall’articolo 25, dall’articolo 26, dall’articolo 27, dall’articolo 28, dall’articolo 31, dall’articolo 32, dall’articolo 33, dall’articolo 38, e dall’articolo 47, pari a 908 milioni di euro per l’anno 2010, a 4.553,522 milioni di euro per l’anno 2011, a 1.403,822 milioni di euro per l’anno 2012, a 597,222 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013;

            b) mediante utilizzo di quota parte delle minori spese recate dall’articolo 9, comma 29, pari a 99,662 milioni di euro per l’anno 2010;
            c) quanto a 77 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall’anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.

        8. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 56.

(Entrata in vigore)

        1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 31 maggio 2010.

NAPOLITANO

Berlusconi – Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Alfano.

 

Allegato 1

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero
Triennio 2011-2013
(migliaia di Euro)

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