Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 2228
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Senato della Repubblica | XVI LEGISLATURA
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N. 2228
| DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro delleconomia e delle finanze (TREMONTI) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2010 Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
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Onorevoli Senatori.
Titolo I STABILIZZAZIONE FINANZIARIA
Capo I Riduzione del perimetro e dei costi della pubblica amministrazione
Art. 1. - (Definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni). Il presente articolo prevede il definanziamento delle autorizzazioni di spesa totalmente inutilizzate negli ultimi tre anni al fine di recuperare risorse da destinare al fondo per lammortamento dei titoli di Stato. La verifica sullo stato degli impegni delle predette autorizzazioni di spesa è effettuata in relazione alle risultanze del rendiconto generale dello Stato degli anni 2007, 2008 e 2009. Conseguentemente con apposito decreto del Ministero delleconomia e delle finanze sono individuate le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità sono versate allentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per lammortamento dei titoli di Stato.
Art. 2. - (Riduzione e flessibilità negli stanziamenti di bilancio). Larticolo 2, limitatamente al triennio 2011-2013, reca disposizioni volte ad ampliare il grado di flessibilità del bilancio, al fine di mettere in condizione le amministrazioni di far fronte alla riduzione lineare del dieci per cento delle dotazioni finanziarie. La disposizione deroga allarticolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che prevede per motivate esigenze la possibilità di effettuare la rimodulazione in via compensativa allinterno di un programma o tra programmi di ciascuna missione delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, con il disegno di legge di bilancio. Rimane precluso in quanto intervento dequalificativo della spesa lutilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti. Inoltre dovrà essere assicurato il rispetto dellinvarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Circa la riduzione disposta per il triennio 2011-2013, essa si riferisce alle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente nellambito delle risorse rimodulabili di cui allarticolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009. Tali spese sono riconducibili a quelle disposte da fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina limporto, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio e le spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente che sono quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni. Dalla predetta riduzione sono escluse le risorse destinate al fondo ordinario delle università, allinformatica, alla ricerca nonché al finanziamento del cinque per mille.
Art. 3. - (Presidenza del Consiglio dei ministri e Banca dItalia riduzioni di spesa). La disposizione, in coerenza con un processo di razionalizzazione delle spese degli apparati pubblici, impone alla Presidenza del Consiglio dei ministri di raggiungere complessivamente un risparmio non inferiore a 7 milioni di euro attraverso una riduzione di posti negli organici dirigenziali, comprensiva di quella già prevista dalle disposizioni vigenti. Un risparmio di ulteriori 3 milioni di euro deriva inoltre dal contenimento dei budget per le strutture di missione della stessa Presidenza del Consiglio dei ministri. Un risparmio ulteriore di 50 milioni di euro rinviene dalla riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari.
Art. 4. - (Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni) La proposta normativa si colloca nel campo delle iniziative volte alla modernizzazione e allefficienza dellAmministrazione pubblica ed è finalizzata alla realizzazione e allintroduzione di un nuovo sistema per i pagamenti e i rimborsi effettuati dallamministrazione, tramite lutilizzo di carte elettroniche istituzionali. Il processo offre al cittadino la possibilità di ricevere somme mediante accredito su una carta elettronica «istituzionale» già in suo possesso come la tessera sanitaria o la carta multi servizi dellIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Tale possibilità si affianca, come ulteriore alternativa, ai tradizionali canali di pagamento utilizzati dalla pubblica amministrazione.
Capo II Riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi
Art. 5. - (Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici). La disposizione di cui al comma 1 prevede il versamento al bilancio dello Stato per essere rassegnati al Fondo per lammortamento dei titoli di Stato delle risorse derivanti dalle riduzioni di spesa che, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, saranno autonomamente deliberate dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale. Inoltre allo stesso fondo affluiranno anche gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che verranno deliberate dalle regioni, con riferimento ai trattamenti economici degli organi indicati nellarticolo 121 della Costituzione.
La disposizione di cui al comma 2 prevede che il trattamento economico di cui allarticolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, che non siano parlamentari, è ridotto del 10 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2011. Lintervento riguarda, con riferimento al Governo attualmente in carica, due Ministri e sette Sottosegretari di Stato, per complessive nove unità.
Il comma 3 prevede la riduzione, rispetto allimporto complessivo erogato nel 2009, del 10 per cento dei compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare e dei componenti del Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro (CNEL).
Dalla riduzione è escluso il trattamento retributivo di servizio. Per quanto concerne i gettoni di presenza è previsto che gli stessi non possono superare limporto di 30 euro a seduta giornaliera.
La disposizione di cui al comma 4 prevede la riduzione dei rimborsi a favore dei partiti politici, riducendo del 10 per cento il contributo di un euro quale moltiplicatore per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati, nonché sopprimendo le quote annuali dei rimborsi in caso di scioglimento anticipato del Parlamento. La disposizione si applica a decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
Il comma 5 prevede che per gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni svolti da titolari di cariche elettive questi ultimi possono percepire solo il rimborso spese ed il gettone di presenza non può superare 30 euro a seduta.
Le misure introdotte dai commi da 6 a 11 sono volte ad ottenere una riduzione dei «costi della politica» a livello locale.
La norma opera attraverso una modifica di talune disposizioni recate dagli articoli 82, 83 e 84 del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
In particolare si opera nei seguenti termini:
i consiglieri comunali e provinciali e circoscrizionali hanno diritto a una indennità di funzione onnicomprensiva, la cui entità non può essere superiore a un quinto dellindennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente;
si sopprime lattribuzione di gettoni di presenza e si conferma che ai consiglieri circoscrizionali non è dovuta alcuna indennità.
si prevede che, con decreto del Ministero dellinterno, si riducano gli importi delle indennità attualmente vigenti, con percentuali specifiche di riduzione parametrate allentità demografica dei comuni. Nessuna riduzione è prevista per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti;
si prevede la non attribuibilità agli amministratori di comunità montane, di unioni di comuni e di organismi territoriali deputati alla gestione di servizi pubblici di qualsiasi forma di retribuzione;
si interviene sulle spese di missione degli amministratori locali, eliminando il «rimborso forfetario onnicomprensivo» attualmente previsto dalla normativa vigente.
Art. 6. - (Riduzione dei costi degli apparati amministrativi). La disposizione del comma 1 si colloca in un processo di revisione degli organismi collegiali rivolto al raggiungimento della generale soppressione degli stessi fino al definitivo trasferimento delle relative attività nellambito di quelle istituzionali delle amministrazioni in linea con quanto previsto dallarticolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
In particolare la norma dispone che la partecipazione agli organismi collegiali sia solo a titolo onorifico e riconduce i corrispettivi alla partecipazione soltanto ai rimborsi spese e, qualora previsti dalla normativa vigente, ai gettoni di presenza erogabili, comunque, nella misura massima di 30 euro a seduta giornaliera. Sono esclusi dallapplicazione della norma le commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali, gli organi previsti per legge che operano presso il Ministero dellambiente, della tutela del territorio e del mare, e la struttura tecnica di Missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti che opera presso il Dipartimento del tesoro.
La disposizione di cui al comma 2 prevede che la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione e di controllo, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti, è onorifica, introducendo il principio che essa può dar diritto solo al rimborso delle spese sostenute se previsto dalla normativa vigente nonché ad eventuali gettoni di presenza che comunque non possono superare limporto di 30 euro a seduta giornaliera, stabilendo la corrispondente responsabilità erariale per la violazione di quanto ivi previsto.
Misure sanzionatorie sono stabilite anche per gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal comma, prevedendo che essi non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva leventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dellimposta sul reddito delle persone fisiche. Rimangono esclusi dal campo di applicazione della disposizione gli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le università, le camere di commercio, gli enti del servizio sanitario nazionale, gli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria e gli enti previdenziali ed assistenziali nazionali.
La disposizione introdotta con il comma 3 riduce del 10 per cento le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo. Si specifica in ogni caso che la riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.
Rimangono esclusi dal campo di applicazione della disposizione i commissari straordinari del Governo di cui allarticolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché gli altri commissari straordinari, comunque denominati.
La disposizione proposta al comma 4 prevede che, nei casi indicati dallarticolo 62 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la partecipazione allamministrazione di enti e società, gli incarichi si intendono svolti nellinteresse dellamministrazione di appartenenza dei dipendenti. Pertanto, i relativi compensi, dovuti dalle società o dagli enti, sono corrisposti direttamente allamministrazione medesima. Tali somme confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale.
Viene, altresì, previsto che la disposizione si applichi anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
La disposizione di cui al comma 5 prevede ladeguamento degli statuti di tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, in modo da assicurare che gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. Inoltre viene stabilito che le Amministrazioni vigilanti debbono comunque provvedere ad adeguare la relativa disciplina di organizzazione con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti dalla disposizione in esame. Infine si introduce il principio sanzionatorio per la mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dalla disposizione, prevedendo che tale inadempimento determina responsabilità erariale.
In coerenza con le riduzioni operate nellambito della pubblica amministrazione, la disposizione del comma 6 prevede la riduzione del 10 per cento del compenso dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dallIstituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dellarticolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle società possedute in misura totalitaria dalle predette amministrazioni pubbliche. Sono escluse dal campo di applicazione della disposizione le società quotate.
La disposizione di cui al comma 7 prevede il contenimento della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, incluse le autorità indipendenti. In particolare si stabilisce che la citata spesa non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nellanno 2009.
Rimangono escluse dal campo di applicazione della disposizione le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati.
La disposizione di cui al comma 8 prevede il contenimento della spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza.
In particolare si stabilisce che la citata spesa non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nellanno 2009 per le medesime finalità.
Nellambito del generale contenimento delle spese sostenute per le finalità in esame, è rimessa inoltre al Ministro competente la preventiva autorizzazione per organizzare convegni, giornate e feste celebrative, nonché cerimonie di inaugurazione e altri eventi similari.
La stessa autorizzazione per le magistrature e le autorità indipendenti, è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dallorgano di vertice. Per le Forze armate e le Forze di polizia, lautorizzazione è rilasciata dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente.
Tale autorizzazione può essere rilasciata solo ove non è possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non è possibile lutilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale. Qualora tali manifestazioni celebrative vengano autorizzate, la disposizione precisa che al personale che vi partecipa non è dovuto nessun compenso per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo, né il diritto a fruire di riposi compensativi. Infine si precisa che rimangono esclusi dal campo di applicazione delle disposizioni i convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché le mostre realizzate, nellambito dellattività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali e gli incontri istituzionali connessi allattività di organismi internazionali o comunitari.
Il comma 9 introduce il divieto per le pubbliche amministrazioni, ivi comprese le autorità indipendenti, di effettuare spese per sponsorizzazioni.
Il comma 10 prevede la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8.
La disposizione del comma 11 prevede che le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione si debbano conformare al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, previsto per le pubbliche amministrazioni.
La disposizione del comma 12, rivolta a sopprimere la diaria di missione allestero, rientra nellambito di un intervento rivolto al contenimento delle spese per il trattamento accessorio delle Amministrazioni dello Stato. Lintervento è finalizzato al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute (viaggio, vitto e alloggio) per recarsi allestero.
Considerato che, in base alla vigente normativa, la diaria compensava anche le spese per il vitto, la disposizione prevede un rinvio ad apposito provvedimento ai fini della determinazione dei criteri e delle misure delle spese per il vitto e per lalloggio. La norma inoltre è rivolta a sopprimere lutilizzo del mezzo proprio di trasporto per il personale contrattualizzato che, nei casi debitamente autorizzati, dimostrava la necessità di dover ricorrere al mezzo proprio, attesa limpossibilità di utilizzo dei mezzi pubblici. Conseguentemente è soppressa la misura dellindennità chilometrica ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, che rimborsava le spese per lutilizzo del mezzo proprio.
Al comma 13 si prevede il contenimento della spesa annua per le attività di formazione da parte delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, incluse le autorità indipendenti. In particolare stabilisce che tale spesa non deve essere superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nellanno 2009. Al fine del contenimento di tali spese, è previsto che le predette amministrazioni svolgano prioritariamente lattività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Infine si prevede che la disposizione non si applichi allattività di formazione effettuata dalle Forze armate e dalle Forze di polizia tramite i propri organismi di formazione.
La disposizione del comma 14 riduce del 20 per cento limporto da destinare da parte delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, incluse le autorità indipendenti, a spese per lacquisto, la manutenzione, il noleggio e lesercizio di autovetture, nonché per lacquisto di buoni taxi. Rimangono escluse dal campo di applicazione della citata disposizione le auto vetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dellordine e della sicurezza pubblica.
Il comma 15 prevede che il corrispettivo spettante allo Stato per il trasferimento dei proventi dellattività di liquidazione degli enti disciolti, di cui allarticolo 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è versato, entro il 31 ottobre 2010, allentrata del bilancio dello Stato.
La disposizione di cui al comma 16, nel prevedere la soppressione del Comitato per lintervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, stabilisce che il suo patrimonio residuo, al netto del versamento di 200 milioni da versare al bilancio dello Stato, con ogni sua attività, passività e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in liquidazione e nel Consorzio Bancario Sir s.p.a. in liquidazione, è trasferito alla società Fintecna s.p.a. o a società da essa interamente controllata.
La disposizione prevede altresì che detto patrimonio costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria, la quale pertanto non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio del Comitato per lintervento nella Sir ed in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La società trasferitaria subentra nei processi attivi e passivi nei quali è parte il Comitato per lintervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si faccia luogo allinterruzione dei processi.
Si prevede inoltre lintervento di un collegio di tre periti (designati uno dalla società trasferitaria, uno dintesa tra Ministero delleconomia e delle finanze e i componenti del soppresso Comitato e il presidente dal Ministero delleconomia e delle finanze) il quale è chiamato a verificare la situazione economico-patrimoniale e a predisporre, sulla base della stessa, una valutazione estimativa dellesito finale della liquidazione del patrimonio trasferito.
La disposizione specifica, altresì, che la valutazione deve, fra laltro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, nonché dellammontare del compenso dei periti, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dellesito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che è corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero delleconomia e delle finanze.
Infine la disposizione prevede che al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei periti determina leventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra lesito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il 70 per cento è attribuito al Ministero delleconomia e delle finanze e la residua quota del 30 per cento è di competenza della società trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione.
Il comma 17, prevede la decadenza dalle loro funzioni dei liquidatori delle società Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in liquidazione, del Consorzio Bancario Sir s.p.a. in liquidazione e della Società iniziative e sviluppo di attività industriali ISAI s.p.a. in liquidazione. In conseguenza di ciò, la funzione di liquidatore di dette società è assunta dalla società trasferitaria di cui al comma 16.
Infine la disposizione prevede labrogazione delle disposizioni secondo cui il Comitato per lintervento nella Sir continua ad avvalersi anche del personale e delle strutture della Società iniziative e sviluppo di attività industriali (ISAI S.p.a.) in liquidazione verso corrispettivo da definire con convenzione approvata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Ulteriore disposizione abrogata è quella sulla base della quale si prevede che al termine delle liquidazioni ad esso attribuite il Comitato rende al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il conto relativo al periodo successivo allultimo bilancio approvato e che il conto è approvato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e produce gli effetti di cui allarticolo 2454 del codice civile.
Il comma 18, stabilisce lesenzione di tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi 16 e 17 da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.
La disposizione del comma 19 nellambito di un obiettivo di massimo efficientamento delle società pubbliche, prevede che tutte le amministrazioni pubbliche non possono effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.
Nellambito della predetta limitazione, viene specificato che sono comunque consentiti i trasferimenti alle citate società a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti.
Una deroga a quanto stabilito dalla disposizione in esame, è tuttavia prevista al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, lordine pubblico e la sanità.
Infatti in tali circostanze, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi che la disposizione ha limitato.
Il comma 20 specifica che rimangono escluse dal campo di applicazione dellarticolo in esame in via diretta le regioni, le province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. Inoltre la disposizione prevede, dallanno 2011, laccantonamento di una quota del 10 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni a statuto ordinario. Per tale accantonamento viene previsto il successivo svincolo e destinazione alle regioni a statuto ordinario che hanno dato attuazione alle disposizioni secondo cui ciascuna regione, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce limporto degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, ivi compresi lindennità di funzione, lindennità di carica, la diaria, il rimborso spese, a qualunque titolo percepiti dai consiglieri regionali in virtù del loro mandato, in modo tale che, ove siano maggiori, non eccedano complessivamente, in alcun caso, lindennità massima spettante ai membri del Parlamento.
Il comma 21, prevede infine, il versamento ad apposito capitolo del bilancio dello Stato delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa operate con larticolo in esame. Tale disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.
Art. 7. - (Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti). Le disposizioni dal comma l al comma 6 prevedono la soppressione dellIstituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e dellIstituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e lattribuzione delle relative funzioni allIstituto nazionale per lassicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, al fine di coordinare ed ottimizzare le attività di competenza degli enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di evitare, conseguentemente, duplicazioni di attività e di spesa. Per le medesime finalità è prevista, altresì, la soppressione dellIstituto postelegrafonici (IPOST) ed il trasferimento delle relative funzioni allINPS.
Conseguentemente è previsto il trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi mediante decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il trasferimento avverrà sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.
La disposizione in esame prevede inoltre lincremento delle dotazioni organiche di INPS e INAIL in un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso gli enti soppressi. Viene specificato altresì che al personale transitato dallISPELS continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dellarea VII, in attesa della definizione dei nuovi comparti di contrattazione in applicazione dellarticolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per i restanti rapporti di lavoro, lINPS e lINAIL subentrano nella titolarità dei relativi rapporti.
Inoltre nellambito del nuovo comparto di contrattazione di riferimento per gli enti pubblici non economici da definire in applicazione del menzionato articolo 40, comma 2, può essere prevista unapposita sezione contrattuale per le professionalità impiegate in attività di ricerca scientifica e tecnologica.
Viene disposto, anche, che i posti corrispondenti allincarico di componente dei collegi dei sindaci, in posizione di fuori ruolo istituzionale, come soppressi ai sensi della presente disposizione, sono trasformati in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delleconomia e delle finanze, nellambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. È prevista, ancora, la cessazione degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti presso i collegi sindacali di INPS, INAIL, Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dellamministrazione pubblica (INPDAP) ed IPSEMA riferiti a posizioni soppresse per effetto della disposizione in esame, con effetto dalla data di adozione dei decreti ministeriali di trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi. Ai dirigenti ai quali non è attribuito nuovamente il medesimo incarico presso il collegio dei sindaci degli enti riordinati è conferito dallAmministrazione di appartenenza un incarico di livello dirigenziale generale.
Con riferimento allordinamento degli enti pubblici di previdenza ed assistenza, le disposizioni di cui dai commi 7 a 14 apportano modifiche allarticolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e prevedono la riduzione degli organi degli enti, dai quali è stato espunto il consiglio di amministrazione. Inoltre, è stabilito che il presidente dellente sia scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nellesercizio di funzioni attinenti al settore operativo dellente. Per la nomina del presidente è, altresì, prevista lacquisizione dellintesa del consiglio di indirizzo e vigilanza dellente, che deve intervenire nel termine di trenta giorni, decorsi infruttuosamente i quali, si procede, in ogni caso, alla nomina. È previsto, altresì, che almeno trenta giorni prima della naturale scadenza ovvero entro dieci giorni dallanticipata cessazione del presidente, il consiglio di indirizzo e vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali affinché si proceda alla nomina del nuovo titolare. In coerenza con leliminazione del consiglio di amministrazione dagli organi degli enti in parola, le funzioni ad esso relative sono attribuite al presidente, che, per lesercizio delle funzioni inerenti alla carica ricoperta, ha diritto ad un emolumento onnicomprensivo stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze. Riguardo al direttore generale, questi può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza.
La disposizione in esame prevede, altresì, la riduzione del numero dei componenti del consiglio di indirizzo e vigilanza in misura non inferiore al trenta per cento, con effetto dalla ricostituzione dei consigli medesimi.
È prevista inoltre la riduzione, nella stessa misura, del numero dei componenti dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse dellINPS nonché dei comitati regionali e provinciali dellIstituto medesimo, con effetto dalla ricostituzione dei comitati stessi. È disposta anche la riduzione degli emolumenti spettanti ai componenti dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse INPS. A tal proposito, è previsto che, a decorrere dal 1º luglio 2010, gli eventuali gettoni di presenza corrisposti ai componenti dei comitati amministratori in parola non possono superare limporto di euro 30 a seduta. Sempre a decorrere dal 1º luglio 2010, lattività istituzionale degli organi collegiali degli enti previdenziali ed assistenziali, nonché la partecipazione allattività istituzionale degli organi centrali non dà luogo alla corresponsione di alcun emolumento legato alla presenza. Gli enti in oggetto sono conseguentemente tenuti a modificare i rispettivi regolamenti di organizzazione e nelle more di tale recepimento è prevista, in ogni caso, lapplicazione delle disposizioni neointrodotte. È, infine, estesa lapplicazione delle disposizioni in questione anche allEnte nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS).
La disposizione di cui al comma 15 dispone la soppressione dellIstituto affari sociali (IAS) e il conseguente trasferimento delle funzioni allIstituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Il proseguimento delle attività di ricerca nei settori di competenza dellIAS è assicurato dallistituzione nellambito dellISFOL di unapposita macroarea. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze si provvede allindividuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da riallocare presso lISFOL. La dotazione organica dellistituto è incrementata di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso lIAS alla data di entrata in vigore del presente decreto. LISFOL provvede agli adeguamenti statutari.
La disposizione di cui al comma 16 prevede la soppressione dellEnte nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAPPSMSAD) ed il relativo trasferimento di funzioni allENPALS.
Il comma 17 prevede che le economie derivanti dai processi di razionalizzazione e soppressione degli enti previdenziali vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali previsti nel presente decreto sono computate per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti allarticolo 1, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che prevede ladozione di un piano industriale volto a razionalizzare il sistema degli enti previdenziali e assicurativi e a conseguire, nellarco del decennio, risparmi finanziari per 3,5 miliardi di euro.
Con la disposizione del comma 18 si è prevista la soppressione dellIstituto di studi e analisi economica (ISAE), prefigurando il passaggio del relativo personale oltreché nei ruoli del Ministero delleconomia e delle finanze, anche presso gli enti ed istituzioni di ricerca per i profili di ricercatore e tecnologo, con contestuale passaggio delle relative risorse finanziarie e strumentali alle amministrazioni di rispettiva destinazione. La previsione volta a disporre il passaggio dei ricercatori e tecnologi agli enti di ricerca discende dalla circostanza che nel comparto Ministeri non sono rinvenibili figure equiparabili agli stessi mentre il loro passaggio presso altri enti di ricerca non presenta alcun profilo di criticità e non necessita di tabelle di equiparazione. È stata disposta, poi, unicamente limmissione in ruolo del solo personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato mentre per i contratti di lavoro di altra natura si è prefigurato il subentro delle amministrazioni di destinazione nella titolarità dei medesimi rapporti, fino alla loro naturale scadenza. Infine, si è previsto che dalla soppressione dellISAE non devono conseguire oneri per la finanza pubblica.
La disposizione di cui al comma 19 prevede la soppressione dellEnte italiano montagna e la successione a titolo universale della Presidenza del Consiglio dei ministri con trasferimento delle risorse strumentali e di personale in servizio presso lente al Dipartimento per gli affari regionali della medesima Presidenza. Le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e lindividuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso la Presidenza e, limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso gli enti e le istituzioni di ricerca, sono stabilite mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e linnovazione, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze. È previsto, inoltre, linquadramento nei ruoli della Presidenza dei dipendenti a tempo indeterminato, sulla base di unapposita tabella di corrispondenza. Conseguentemente, sarà necessario provvedere ad una rideterminazione delle dotazioni organiche di pertinenza delle amministrazioni interessate. Al pari di quanto previsto per lISAE, il trasferimento disposto non incide sul trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dellinquadramento. Inoltre, nel caso in cui il trattamento in questione risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Lattuazione della disposizione in parola non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 20 prevede la soppressione degli enti elencati allallegato 2 ed il trasferimento sia delle funzioni esercitate sia del personale a tempo indeterminato attualmente in servizio presso gli enti in questione alle amministrazioni e agli enti corrispondentemente individuati, inquadrato sulla base di unapposita tabella di corrispondenza approvata con decreto del ministro interessato di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze. Conseguentemente, sarà necessario provvedere ad una rideterminazione delle dotazioni organiche di pertinenza delle amministrazioni di destinazione. Il trasferimento disposto non incide sul trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dellinquadramento. Inoltre, nel caso in cui il trattamento in questione risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Lattuazione della disposizione in parola non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nellambito del processo di razionalizzazione in esame, il comma 14 prevede lafflusso delle dotazioni finanziarie e strumentali agli stati di previsione o ai bilanci delle amministrazioni alle quali sono trasferiti i relativi compiti ed attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico degli utenti dei servizi per le attività rese dai medesimi enti pubblici.
In coerenza con le esigenze di continuità dellazione amministrativa, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, lattività facente capo agli enti interessati continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già utilizzati a tale scopo.
La disposizione di cui al comma 21 dispone la soppressione dellIstituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e lassegnazione delle relative funzioni e risorse al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e agli enti e alle istituzioni di ricerca, mediante uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, con cui sono stabilite, altresì, le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite ed individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, limitatamente al personale con profilo di ricercatore e tecnologo, presso gli enti le istituzioni di ricerca. È previsto, inoltre, linquadramento nei ruoli del Ministero dei dipendenti a tempo indeterminato, sulla base di unapposita tabella approvata con decreto ministeriale di natura non regolamentare. Conseguentemente, sarà necessario provvedere ad una rideterminazione delle dotazioni organiche di pertinenza delle amministrazioni interessate. Il trasferimento disposto non incide sul trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dellinquadramento. Inoltre, nel caso in cui il trattamento in questione risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Lattuazione della disposizione in parola non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La disposizione del comma 22 è diretta a prevedere che la nomina dei componenti degli organi sociali della SACE S.p.A. siano effettuate dal Ministero delleconomia e delle finanze dintesa con Ministero dello sviluppo economico.
La disposizione di cui al comma 23, al fine di consentire la ricostituzione del Consiglio di amministrazione della Sogin Spa, e quindi il suo corretto funzionamento, è diretta allabrogazione delle disposizioni che stabilivano:
a) che con atto di indirizzo strategico del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delleconomia e delle finanze fossero ridefiniti i compiti e le funzioni della società Sogin Spa, prevedendo le modalità per disporre il conferimento di beni o rami di azienda della società Sogin Spa ad una o più società, partecipate dallo Stato in misura non inferiore al 20 per cento, operanti nel settore energetico;
b) la nomina di un commissario e di due vicecommissari per la società Sogin Spa, mantenendo in capo ad essa in fase transitoria gli attuali compiti, dipendenze e fonti di finanziamento, da ridefinire al fine di assicurare una maggiore efficienza nel settore. Il consiglio di amministrazione della società Sogin Spa in carica alla data di entrata in vigore delle norme abrogate decadeva alla medesima data.
Conseguentemente si prevede che la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione della citata Sogin Spa è effettuata dal Ministero delleconomia e delle finanze dintesa con il Ministero dello sviluppo economico.
La disposizione di cui al comma 24 prevede la riduzione del 50 per cento degli stanziamenti esistenti sui pertinenti capitoli di bilancio finalizzati al concorso dello Stato al finanziamento di enti, istituti, fondazioni e altri organismi, anche di diritto privato. Il parametro finanziario di riferimento è rappresentato dalle dotazioni previste per lanno 2009. Parallelamente, per garantire un efficientamento della spesa a tale titolo sostenuta dalle amministrazioni, e consentire un utile riordino delle erogazioni finora sostenuta in tale settore, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, i singoli Ministri stabiliscono il riparto delle risorse così disponibili.
Il comma 25 prevede la soppressione delle Commissioni mediche di verifica operanti nellambito del Ministero delleconomia e delle finanze, ad eccezione di quelle presenti nei capoluoghi di regione e nelle Province a speciale autonomia, che subentrano nelle competenze delle Commissioni soppresse. Inoltre si prevede la possibilità che le predette Commissioni possano avvalersi, previa stipula di appositi protocolli di intesa, da stipulare tra il Ministero delleconomia e delle finanze e le regioni, a titolo gratuito delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa, delle strutture sanitarie del predetto Ministero operanti sul territorio. Si tratta quindi di una norma di razionalizzazione volta al miglioramento della funzionalità del sistema delle Commissioni mediche di verifica.
I commi da 26 a 29 prevedono lattribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri delle funzioni di programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, con particolare riferimento alle aree depresse, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricompresse nelle politiche di sviluppo e coesione. A tal riguardo si prevede che la Presidenza si possa avvalere del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, del Ministero delle Sviluppo economico, con le strutture organizzative di livello dirigenziale generale competenti in materia di politica regionale unitaria comunitaria e nazionale. Si precisa inoltre che le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate restano nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
La disposizione di cui al comma 30 tende a chiarire in via interpretativa che leffetto soppressivo previsto dal secondo periodo dellarticolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, oltre a non riguardare gli enti già espressamente esclusi dal primo periodo del citato comma 1, come precisato con il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, non riguarda neanche quegli enti comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dallIstituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dellarticolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tale precisione interpretativa si rende necessaria anche per il fatto che il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e linnovazione e del Ministro per la semplificazione normativa 19 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.17 del 22 gennaio 2009, tendente a confermare gli enti pubblici non economici ai sensi del citato articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008, non ha carattere esclusivo, in quanto in esso non sono ricompresi quegli enti che a quella data, seppure risultanti istituiti per legge comunque non erano ancora operativi posto che la relativa dotazione organica non era ancora definita e per i quali quindi la mancata inclusione nel citato decreto non può certo comportare leffetto della mancata conferma e quindi leffetto soppressivo.
Il comma 31 trasferisce la vigilanza sul Comitato nazionale permanente per il microcredito al Ministero per lo sviluppo economico.
Art. 8. - (Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche). Il comma 1, con riferimento al valore degli immobili utilizzati, riduce dal 3 per cento al 2 per cento il limite delle spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Tali limiti di spesa possono essere superati solo con lautorizzazione dellAmministrazione centrale vigilante o competente per materia, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. La disposizione precisa che sono esclusi dal campo di applicazione delle suddette limitazioni gli interventi obbligatori riconducibili al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché a quelli relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il comma 2 prevede che allapplicazione delle limitazioni sopra descritte nonché delle misure analoghe per il contenimento della spesa per locazioni passive, manutenzioni ed altri costi legati allutilizzo degli immobili siano tenuti anche le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, nonché gli enti da questi vigilati, le aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Nellottica del massimo contenimento della spesa per locazioni passive, la disposizione prevede che gli obblighi di comunicazione allAgenzia del demanio, relativa alla previsione triennale del fabbisogno di spazio allocativo e delle superfici da esse occupate non più necessarie, si applichino a tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dallIstituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dellarticolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Inoltre si prevede al comma 3 che, nellambito dei piani di razionalizzazione degli spazi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni sopra specificati, se lamministrazione utilizzatrice, per motivi ad essa imputabili, non rilascia gli immobili utilizzati entro il termine stabilito dalla comunicazione dellAgenzia del demanio, il Ministero delleconomia e finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, provvede ad effettuare una riduzione lineare degli stanziamenti di spesa dellamministrazione stessa pari all8 per cento del valore di mercato dellimmobile rapportato al periodo di maggior permanenza.
Il comma 4 prevede la possibilità che le risorse finanziarie degli enti di previdenza, ad esclusione di quelle per gli investimenti in Abruzzo, sono destinate allacquisto di immobili adibiti ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni dellAgenzia del demanio che, inoltre, esprime un apposito parere in merito ai singoli contratti di locazione da porre in essere o da rinnovare.
Il comma 5 stabilisce i criteri per ottimizzare la spesa per consumi intermedi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Nello specifico si prevede che il Ministero delleconomia e delle finanze, fornisca criteri ed indicazioni di riferimento per lefficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalle Amministrazioni stesse nonché i dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. Infatti le Amministrazioni devono comunicare al Ministero delleconomia e delle finanze, sulla base di schemi nonché di modalità di trasmissione stabilite con successiva circolare del Ministro delleconomia e delle finanze, dati ed informazioni sulle voci di spesa per consumi intermedi. Lobiettivo che la disposizione tende a perseguire è quello di pervenire alla elaborazione, da parte delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, di piani di razionalizzazione che consentano di ridurre la spesa annua per consumi intermedi del 3 per cento nel 2012 e del 5 per cento a decorrere dal 2013 rispetto alla spesa del 2009. In tale contesto di efficientamento della spesa per consumi intermedi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, si prevede che la Consip S.p.A. fornisca il necessario supporto alliniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori dei Nuclei di analisi e valutazione della spesa, previsti dalla legge n. 196 del 2009.
I commi da 6 a 8 prevedono che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa stipulare con gli enti previdenziali e assistenziali vigilati apposite convenzioni per la razionalizzazione degli immobili strumentali e la realizzazione dei poli logistici integrati. A tal fine, sono riconosciuti canoni e oneri agevolati, in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche e funzionali. Per la realizzazione dei poli logistici integrati è prevista lutilizzazione di sedi uniche e la riduzione del 40 per cento dellindice di occupazione pro capite in uso alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto. Il comma 8 specifica la natura strumentale degli immobili acquistati e adibiti a sede dei poli logistici integrati. Sono previste forme di investimento dirette e indirette per lintegrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali degli enti previdenziali e assistenziali. In caso di alienazione di immobili strumentali, gli enti in parola possono utilizzare i corrispettivi per lacquisto di immobili da destinare a sede dei poli logistici integrati e le somme residue sono riversate alla Tesoreria dello Stato. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze, approva i piani relativi agli investimenti in questione e i criteri di definizione degli oneri di locazione e di riparto dei costi di funzionamento dei poli logistici integrati.
Il comma 9 prevede che gli enti di previdenza, entro il 31 dicembre 2010, debbano procedere alla ricognizione degli immobili di loro proprietà, con specifica indicazione degli immobili strumentali e di quelli in godimento a terzi, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze.
È previsto al comma 10 che la possibilità di adottare provvedimenti motivati con cui dichiarare le opere, servizi e forniture da considerarsi «segreti», oppure eseguibili con speciali misure di sicurezza, sia estesa ai dirigenti generali, al fine di rafforzare la separazione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa.
Con il comma 11 si prevede la riassegnazione delle somme relative ai rimborsi corrisposti dallOrganizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nellambito delle operazioni internazionali di pace, al Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine, non si applicano i limiti previsti allammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate previste per le amministrazioni pubbliche, di cui allarticolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Il comma 12 prevede il differimento, per le pubbliche amministrazioni, dellapplicazione delle disposizioni in materia di valutazione dei rischi, con riferimento alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
La disposizione di cui al comma 13 blocca anche per il triennio 2011-2012-2013 i trattamenti economici accessori periodicamente rivalutabili in relazione al costo della vita negli importi vigenti nellanno 1992 (indennità bilinguismo magistrati, compensi commissioni esaminatrici di concorso, eccetera) nonché nelle misure erogate nellanno 1996 le indennità collegate al trattamento economico di missione e di trasferimento.
In carenza di tale proroga gli importi degli anzidetti emolumenti verrebbero a subire un incremento tendenziale non inferiore, rispettivamente, al 56 ed al 32 per cento circa, pari alla sommatoria dei tassi dinflazione relativi ai periodi di vigenza del blocco. Parimenti il predetto blocco viene confermato per i compensi, indennità e rimborsi erogati dalle pubbliche amministrazioni agli estranei per lespletamento di particolari incarichi e per lesercizio di particolari funzioni (giudici popolari, giudice di pace, compensi a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, eccetera); in mancanza i trattamenti stessi subirebbero un incremento non inferiore al 15 per cento. Conseguentemente si dispone che a decorrere dallanno 2014 gli importi delle predette indennità e i compensi possono essere aggiornati, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni istitutive, con riferimento alle variazioni del costo della vita intervenute rispetto allanno 2013, sempre nellambito delle risorse finanziarie disponibili in base alla legislazione vigente nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
La disposizione del comma 14, in relazione a quanto previsto dallarticolo 9, comma 17, circa il blocco della tornata contrattuale relativa al triennio 2010-2012, destina le economie di cui allarticolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al settore scolastico; infatti, il comma 9 del citato articolo 64 destinava specificatamente i predetti risparmi allincremento delle risorse contrattuali stanziate per la valorizzazione e lo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola, a decorrere dallanno 2010.
Capo III Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, invalidità e previdenza
Art. 9. - (Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico). Il comma 1 si colloca nellambito delle misure dirette al contenimento della spesa per redditi da lavoro dipendente delle amministrazioni pubbliche, così come identificate ai sensi dellarticolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009 dallIstituto nazionale di statistica (ISTAT). La disposizione stabilisce che per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsto dai rispettivi ordinamenti, non possa superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nellanno 2010, fatti salvi gli incrementi che si realizzano per effetto dellentrata a regime della misura dellindennità di vacanza contrattuale.
La disposizione del comma 2 si colloca nellambito degli interventi tesi a ridurre la spesa per redditi da lavoro dei dipendenti pubblici, in considerazione delleccezionalità della situazione economica internazionale ed al fine di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea. Al primo periodo, per i dipendenti pubblici facenti capo alle amministrazioni individuate dallISTAT ai sensi dellarticolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, il cui trattamento economico complessivo così come previsto dai rispettivi ordinamenti è superiore a 90.000 euro annui lordi, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, vengono disposte, per la parte eccedente i 90.000 euro lordi annui, le seguenti riduzioni:
5 per cento per la parte superiore i 90.000 euro e fino a 150.000 euro annui lordi;
10 per cento per la parte eccedente i 150.000 euro annui lordi.
Al terzo periodo si precisa che tali riduzioni non operano ai fini previdenziali.
Finalità equitative ha la disposizione relativa ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, considerato che per i responsabili degli uffici di diretta collaborazione i trattamenti economici accessori sono equiparati a quelli del personale dei ruoli del Ministero. Infatti, per tale personale, nel corso degli anni, i trattamenti economici accessori sono stati oggetto di numerose misure di contenimento (articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e articolo 67, commi 2, 3 e 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). Inoltre, ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il trattamento economico accessorio del personale dei Ministeri è strettamente correlato a sistemi di valutazione della performance che non si applica ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione. Pertanto, la norma è rivolta ad un riallineamento della relativa spesa.
Al comma 3 si prevede linvarianza del trattamento economico complessivo spettante ai titolari degli incarichi dirigenziali di livello generale, prevedendo che non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dellimporto derivante dallespletamento di incarichi aggiuntivi.
Nellambito delle misure di contenimento della spesa pubblica, lipotesi normativa recata dal primo periodo del comma 4 prevede che i rinnovi contrattuali relativi al personale delle pubbliche amministrazioni, per il biennio 2008-2009, non possano prevedere miglioramenti economici per il medesimo biennio superiori al 3,2 per cento. In tale quadro, al secondo periodo, è stato altresì previsto, allo scopo di allineare i miglioramenti economici del biennio in questione relativi al personale dei diversi comparti del pubblico impiego, un intervento volto a rendere inefficaci le clausole contenute in contratti già stipulati non in linea con il predetto limite di incremento retributivo. Questultima previsione trova applicazione esclusivamente nei confronti del personale del comparto regioni ed enti locali (personale non dirigente) e di quello degli enti del Servizio sanitario nazionale (personale dirigente e non). Infine, lultimo periodo prevede che il predetto limite del 3,2 per cento, quale miglioramento economico per il biennio 2008-2009, non trova applicazione per il personale delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco.
Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 12 sono volte alla definizione di nuovi limiti alle facoltà assunzionali delle amministrazioni dello Stato (ad esclusione dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Università), comprese le Agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici e degli enti di ricerca. In particolare, viene previsto che per il triennio 2011-2013, dette amministrazioni ed enti possano procedere ad assunzioni entro il limite del 20 per cento del personale cessato nellanno precedente. Per il 2014, detto limite è fissato nella misura del 50 per cento e, a decorrere dallanno 2015, al fine di rendere strutturali le economie conseguite, viene prevista la sola possibilità di reintegro del turn over. I limiti suddetti vengono riferiti sia alla spesa consentita per le assunzioni, sia con lesclusione degli enti di ricerca al numero di unità assumibili. Con riferimento ai Corpi di polizia ed ai Vigili del fuoco, viene confermata la possibilità di procedere ad assunzioni di personale entro il limite delle cessazioni dellanno precedente. Per le Università resta in vigore quanto previsto dallarticolo 66, comma 13, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.
Al fine di non penalizzare gli enti di piccole dimensioni, viene infine prevista la possibilità di cumulare quote di assunzioni inferiori allunità che altrimenti, relativamente ai singoli anni, non consentirebbero di procedere ad alcuna assunzione.
La norma del comma 15 assicura per lanno scolastico 2010-2011 un contingente di docenti di sostegno pari a quello in servizio nellorganico di fatto della.s. 2009-2010. La disposizione, che rafforza il principio del ricorso alle nomine di docenti di sostegno in deroga alle dotazioni organiche assegnate solo nei casi di particolare gravità di cui allarticolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1993, n. 104, è finalizzata al contenimento del contingente complessivo di docenti di sostegno da nominare annualmente e, pertanto, è funzionale al conseguimento degli obiettivi finanziari previsti dallarticolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
La disposizione di cui al comma 16 è diretta a ridurre la capacità di spesa del settore sanitario, mediante la riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale di 418 milioni di euro per lanno 2011 e di 1.132 milioni di euro a decorrere dallanno 2012. Ciò in funzione dei risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dai commi 17 e 24 (che estende al personale convenzionato le disposizioni relative al personale dipendente) relativi al personale dipendente e convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
Commi da 17 a 22: in considerazione della particolare gravità della situazione economica e finanziaria internazionale e delle ripercussioni sulleconomia nazionale, la norma sospende senza possibilità di recupero le procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012, facendo salva la sola erogazione dellindennità di vacanza contrattuale. È disposta, inoltre, la disapplicazione, per gli anni 2011, 2012 e 2013, dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui allarto 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Infine, è stabilita la rideterminazione complessivamente in riduzione delle risorse previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, ai fini dei rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012, in modo tale da:
riportarle agli importi corrispondenti alla misura di regime dellindennità di vacanza contrattuale che si determina a partire dal mese di luglio 2010;
tenere conto della predetta disapplicazione dei meccanismi di adeguamento automatico.
La rideterminazione delle risorse utilizza una base informativa aggiornata per alcuni dati stipendi ali di riferimento, nonché per la definizione della percentuale di incremento per lanno 2010 per il personale con adeguamento automatico della retribuzione, comunicata dallISTAT nel mese di marzo 2010.
È disposta la sospensione, senza possibilità di recupero, delle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012, fatta salva lerogazione nelle misure previste dellindennità di vacanza contrattuale. Vengono rideterminate per lanno 2011 e a decorrere dallanno 2012 le risorse previste per il personale statale ai fini dei rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012 dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, articolo 2, commi 13 e 14. Le predette risorse sono riportate agli importi corrispondenti alla misura di regime dellindennità di vacanza contrattuale che si determina a partire dal mese di luglio 2010, tenendo conto della base informativa aggiornata e del blocco degli incrementi retributivi per il personale con adeguamento automatico della retribuzione.
Inoltre si precisa che le risorse rideterminate comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni (per contributi previdenziali ed IRAP).
Si prevede che le amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dallamministrazione statale rideterminino anchesse le risorse per il rinnovo contrattuale del triennio 2010-2012 per lanno 2011 e a decorrere dallanno 2012 nelle misure corrispondenti a quelle stabilite per il personale statale contrattualizzato.
In considerazione della particolare gravità della situazione economica e finanziaria internazionale e delle ripercussioni sulleconomia nazionale, la norma dispone la disapplicazione, per gli anni 2011, 2012 e 2013, dei meccanismi di adeguamento retributivo e degli automatismi stipendiali per classi e scatti per il personale non contrattualizzato di cui allarticolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Inoltre, le progressioni di carriera comunque denominate, eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013, sono fatte salve per i soli aspetti giuridici.
In tale contesto si dispone per tutte le categorie di personale non contrattualizzato di cui allarticolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (magistrati, professori e ricercatori universitari, dirigenti dei Corpi di polizia e delle Forze armate):
il blocco degli incrementi retributivi a titolo di adeguamento automatico per gli anni 2011, 2012 e 2013;
che il triennio 2011-2013 non sia utile ai fini della maturazione degli automatismi stipendiali (classi e scatti) correlati allanzianità di servizio;
che le progressioni di carriera comunque denominate disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto per i predetti anni ai soli fini giuridici.
Allinterno di tale contesto, poi, si prevede, in merito agli istituti di cui sopra, disposizioni specifiche per il solo personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, (magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, militare e avvocati e procuratori dello Stato). In particolare:
conferma, in primo luogo, che per gli anni 2011, 2012 e 2013 non saranno erogati, senza possibilità di recupero, né acconti né conguaglio relativamente agli adeguamenti retributivi previsti dallarticolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Al fine di evitare, però, che il meccanismo di computo triennale possa comportare un trascinamento degli effetti di blocco retributivo oltre il triennio 2011-2013, prevede il criterio di valenza programmatica con il quale operare i suddetti adeguamenti retributivi per gli anni 2014 e 2015, stabilendo che per lanno 2014 compete, a titolo di acconto, lo stesso incremento retributivo riconosciuto per lanno 2010 (+ 3,04 per cento). Inoltre, fermo restando il meccanismo di definizione delladeguamento retributivo come previsto dal suddetto articolo 24, la norma prevede che nel 2015 il beneficio spettante a titolo di conguaglio per lintero triennio 2013-2015, venga calcolato sulla base degli incrementi medi percepiti dal restante pubblico impiego negli anni 2009-2010 e 2014. Il conguaglio dovrà tenere conto (con contestuale riassorbimento) di quanto corrisposto a titolo di acconto negli anni 2010 e 2014;
si prevede, altresì, che la maturazione degli automatismi stipendiali (per classi e scatti) è differita di tre anni a partire dal 1º gennaio 2011 con successiva attribuzione del valore economico che si sarebbe maturato nel corso del triennio, senza dar luogo a competenze arretrate. Il periodo di differimento concorre alla maturazione degli automatismi stipendiali spettanti dal 1º gennaio 2014.
Il comma 23, in materia di blocco degli automatismi stipendiali al personale del comparto Scuola, stabilisce che, per il personale docente nonché per quello amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione degli incrementi economici previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali per effetto dei passaggi tra posizioni stipendiali.
Per il predetto personale è contrattualmente definita una struttura stipendiale suddivisa in sette posizioni economiche della durata media di circa sei anni, distinte per ciascun profilo professionale; con lesclusione degli anni 2010, 2011 e 2012 dal computo dellanzianità utile per i relativi passaggi stipendiali, si determinerebbero nellarco di 37 anni, a decorrere dallanno 2011, economie di spesa conseguenti allo slittamento di tre anni, per tutto il personale in servizio nel triennio 2010-2012, degli incrementi economici relativi ai passaggi nelle classi stipendiali successive.
Lintervento normativo proposto con il comma 25 stabilisce che non costituiscono eccedenze, in deroga a quanto previsto dallarticolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero allesito delle riduzioni previste dallarticolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
Tali unità di personale restano temporaneamente in posizione soprannumeraria, con successivo riassorbimento allatto delle cessazioni, a qualunque titolo, nellambito della corrispondente area o qualifica dirigenziale.
Ai fini della neutralità finanziaria viene, altresì, previsto che in relazione alla presenza di posizioni soprannumerarie in unarea, viene reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario in aree della stessa amministrazione che presentino vacanze di orgamco.
Con una specifica previsione viene previsto a decorrere dal 1º gennaio 2011 il transito presso le amministrazioni interessate, anche in soprannumero, del personale già appartenente allAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato distaccato presso lEnte tabacchi italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dellarticolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283. Viene prevista la possibilità di attribuire agli interessati un assegno personale riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento economico spettante nellente di destinazione.
Il comma 26 consente, in alternativa a quanto previsto dal comma precedente, la ricollocazione del predetto personale in soprannumero presso uffici di altre amministrazioni pubbliche che presentino carenze di organico, mediante accordi di mobilità, anche intercompartimentale, da stipularsi tra le amministrazioni interessate.
Infine, il comma 27 prevede che fino al completo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie, alle amministrazioni interessate è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale, a qualunque titolo e con qualsiasi contratto, nelle aree che presentino soprannumeri e in relazione ai posti resi indisponibili nelle altre aree delle stessa amministrazione.
Lintervento normativo proposto al comma 28 è finalizzato a conseguire la riduzione del 50 per cento della spesa per il personale non di ruolo sostenuta nellanno 2009, mediante il contenimento dellutilizzo delle forme contrattuali flessibili di assunzione previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato, di cui si possono avvalere le pubbliche amministrazioni ai sensi dellarticolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.
Al riguardo, si evidenzia che il citato articolo 36, così come modificato dallarticolo 49 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dispone che le pubbliche amministrazioni per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e solamente in via residuale e per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali possono avvalersi di forme di lavoro contrattuali flessibili.
In tale ambito, lintervento normativo di riduzione della spesa in esame comprende anche le nuove forme flessibili previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, (quali i contratti di formazione lavoro, gli altri rapporti formativi, i contratti di somministrazione lavoro ed il lavoro accessorio), la cui possibilità di utilizzo nel settore pubblico è stata introdotta dal citato articolo 49 del decreto-legge n. 112 del 2008.
Il comma 29 prevede che le società non quotate controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo.
Il comma 30 prevede che i provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia produrranno i loro effetti dal 1º gennaio 2011.
La disposizione del comma 31 è volta ad equiparare i trattenimenti in servizio, disciplinati dallarticolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, così come modificato dal comma 7 dellarticolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008, a nuove assunzioni, ai fini dellutilizzo delle facoltà assunzionali disciplinate dalle norme limitative del turn over. Conseguentemente, a decorrere dallentrata in vigore del decreto, le amministrazioni che autorizzano trattenimenti in servizio, fatti salvi i provvedimenti già disposti con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2010, dovranno scontare il relativo trattamento retributivo dalle risorse destinabili a nuove assunzioni sulla base delle cessazioni avvenute nellanno precedente. La disposizione rende inefficaci i provvedimenti relativi ai trattenimenti in servizio disposti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e aventi decorrenza successiva al 1º gennaio 2011.
La disposizione di cui al comma 32 prevede che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, le amministrazioni pubbliche che non intendano confermare lincarico conferito al dirigente, anche in assenza di una valutazione negativa, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. In tale ottica, la previsione determina altresì la disapplicazione di eventuali disposizioni normative e contrattuali diverse. Al riguardo, si evidenzia che la disposizione interviene sulla materia della tutela contrattuale in caso di revoca degli incarichi dirigenziali in linea con le conclusioni espresse dalla Corte dei conti che, con la delibera n. 6/2009/G del 27 marzo 2009, allesito dellindagine sullapplicazione della clausola di salvaguardia di cui allarticolo 62 del contratto collettivo nazionale di lavoro dellArea I della dirigenza, ha auspicato labrogazione di tale disposizione e delle analoghe previsioni in materia.
La disposizione del comma 33 destina una quota pari al 10 per cento delle risorse derivanti dallapplicazione dellarticolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, per il 50 per cento al fondo di assistenza per i finanzieri, di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265, e per il restante 50 per cento al fondo di previdenza per il personale del Ministero delleconomia e delle finanze. La destinazione di tali risorse si rende necessaria al fine di assicurare una quota delle disponibilità derivanti dal citato comma 165 a favore del fondo di assistenza per i finanzieri, atteso che larticolo 67, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, già ne prevedeva la destinazione. La disposizione prevede, altresì, liscrizione a decorrere dal 1º gennaio 2010, anche degli altri dipendenti civili dellAmministrazione economico-finanziaria al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze. Ciò al fine di non creare disparità di trattamento tra il personale del Ministero delleconomia e delle finanze nonché tensioni interne incidendo negativamente nei rapporti con le organizzazioni sindacali a seguito dellunificazione del ruolo dei dipendenti del Ministero medesimo, attuato con larticolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delleconomia e delle finanze, a norma dellarticolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296». Inoltre, la disposizione potrebbe prevenire possibili contenziosi nei riguardi del personale «ex Tesoro» con conseguente aggravio di spese qualora lAmministrazione risultasse soccombente, atteso che sentenze negative per lAmministrazione sono già state emesse da parte di alcuni tribunali.
Il comma 34 intende limitare la spesa per la corresponsione dellindennità di impiego operativo per reparti di campagna nella misura del 70 per cento di quello già determinato per lanno 2008 con apposito provvedimento del Ministero della difesa e del Ministero delleconomia e delle finanze. Tale intervento si è reso necessario a seguito di numerosi interventi normativi che hanno previsto la soppressione di determinati enti della Difesa e considerata anche la necessità di collegare lindennità alleffettivo impiego del personale allattività in questione. Ciò in conformità allattuale orientamento di razionalizzazione del trattamento economico accessorio.
Comma 35: larticolo 10, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78, ha previsto per il personale militare che svolge funzioni e responsabilità corrispondenti di comando di singole unità navali o gruppi di navi, una speciale indennità. Tale indennità è stata estesa in virtù dellarticolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, anche alle Forze di polizia, ad ordinamento civile e militare, impiegate nelle medesime condizioni operative previa individuazione dei titolari delle predette funzioni, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 52, con provvedimento delle singole Amministrazioni di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze. Lattuale formulazione dellarticolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica citato non ha consentito, a tuttoggi, lindividuazione dei titolari in quanto risultano insufficienti le risorse stanziate a tale scopo. Pertanto, si ritiene necessario lintervento normativo al fine di chiarire, anche in conformità a quanto previsto dallarticolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, che lindividuazione dei destinatari di tale indennità va ricompresa nellambito delle risorse stanziate a tale scopo come riportate nella relazione tecnica al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164. Tale chiarimento si rende, altresì, necessario soprattutto in riferimento al periodo dal 2002 ad oggi al fine di superare il contenzioso venutosi a formare in materia per il quale risultano già emesse alcune sentenze sfavorevoli allAmministrazione con conseguenti riflessi onerosi.
Comma 36: considerato che la determinazione delle facoltà assunzionali è basata sul turn over e che gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, sulla base di uninterpretazione restrittiva della normativa, non potrebbero procedere a nuove assunzioni con conseguente vanificazione della legge istitutiva, nella disposizione viene specificato che gli stessi, limitatamente ad un quinquennio decorrente dallistituzione, possono procedere a nuove assunzioni nel limite del 50 per cento delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e nel limite complessivo del 60 per cento della dotazione organica. A tal fine viene previsto che i predetti enti predispongano piani annuali di assunzioni da sottoporre allapprovazione dellAmministrazione vigilante dintesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero delleconomia e finanze.
Art. 10. - (Riduzione della spesa in materia di invalidità). La disposizione di cui al comma 1 prevede lelevazione dellattuale limite percentuale del 74 per cento per accedere al beneficio economico dellassegno mensile di invalidità civile, alla misura pari o superiore all85 per cento con riferimento alle nuove domande a partire dal 1º giugno 2010.
Il comma 2 prevede lestensione agli ambiti dellinvalidità gestita dallINPS dei princìpi che disciplinano listituto della rettifica in ambito INAIL. Infatti, nella normativa assistenziale relativa allinvalidità civile, alla cecità, alla sordità, allhandicap e alla disabilità nonché in quella dellassicurazione generale obbligatoria per la vecchiaia, linvalidità ed i superstiti, gestite dallINPS, è disciplinata la sola fattispecie relativa agli accertamenti di revisione. Lestensione del meccanismo della rettifica anche alle invalidità gestite dallINPS consentirà di svolgere in maniera più efficace le attività di verifica.
Il comma 3 prevede, fermo restando quanto previsto in materia dal codice penale, lestensione delle disposizioni in tema di false attestazioni o certificazioni alla fattispecie degli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap, cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, successivamente revocati per accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari.
La disposizione di cui al comma 4 è diretta a prorogare e potenziare il programma di verifiche aggiuntive allattività ordinaria di controllo già stabilito per lanno 2010 nel numero di 100.000, prevedendo 200.000 verifiche aggiuntive annue per gli anni 2011 e 2012.
Le disposizioni del comma 5 ridefiniscono la procedura relativa allindividuazione dellalunno in situazione di handicap, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 3, 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Lintervento, nel definire puntualmente i presupposti e le fasi procedurali per il riconoscimento della situazione di handicap, in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa, rende più rigorosa la procedura per il riconoscimento dellalunno disabile avente diritto al docente di sostegno.
Art. 11. - (Controllo della spesa sanitaria). La disposizione di cui al comma 1 è diretta a garantire che nelle regioni sottoposte ai piani di rientro alla data del 31 dicembre 2009 che non abbiano completato, entro il medesimo termine, gli interventi strutturali di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del servizio sanitario previsti, pur avendo garantito lequilibrio di bilancio, vengano portati a compimento detti interventi. Il completamento di tali interventi strutturali è necessario al fine di garantire da un lato in modo stabile e persistente gli equilibri di bilancio e dallaltro il definitivo riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per un pieno governo del sistema sanitario. A detto completamento degli interventi strutturali è correlata la definitiva attribuzione delle risorse finanziarie già previste dalla vigente legislazione e condizionate al pieno raggiungimento degli obiettivi in mancanza delle quali vengono rideterminati i risultati degli esercizi a cui dette risorse si riferiscono.
Le disposizioni di cui al comma 2 prevedono, per le regioni sottoposte ai piani di rientro, unoperazione di riorganizzazione complessiva del sistema dei pagamenti e di smaltimento dei debiti, accertati attraverso una procedura ricognitiva da concludere entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Allo scopo di non compromettere, rallentare o addirittura impedire detta operazione per linterferenza delle procedure esecutive, la norma prevede, fino al 31 dicembre 2010, una sospensione delle stesse nei confronti degli enti del servizio sanitario regionale delle medesime regioni sottoposte ai Piani di rientro e commissariate.
La disposizione di cui al comma 4, nel confermare le procedure informatizzate di monitoraggio e le correlate sanzioni in caso di inadempienza regionale, previste dalla vigente legislazione in materia di acquisto di beni e servizi, prevede che per gli acquisti realizzati al di fuori delle convenzioni e per importi superiori a quelli di riferimento le aziende sanitarie ed ospedaliere producano una specifica e motivata relazione da sottoporre agli organi di controllo e revisione aziendali.
Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 12 sono dirette a realizzare un contenimento della spesa farmaceutica, mediante lo spostamento di un volume di spesa pari a 600 milioni di euro annui dallaggregato della spesa farmaceutica ospedaliera (di cui sono integralmente responsabili le regioni con conseguente onere a loro carico), a quello della spesa territoriale, che prevede, viceversa, meccanismi automatici di recupero dello scostamento, con responsabilizzazione anche delle imprese farmaceutiche. La norma riguarda farmaci che, sebbene collocati attualmente nellarea di spesa ospedaliera, in effetti sono somministrati ai pazienti a domicilio ovvero in regime ambulatoriale. La predetta riallocazione della spesa determina:
a) una riduzione della spesa farmaceutica ospedaliera per un importo di 600 milioni di euro;
b) un incremento della spesa farmaceutica territoriale di 600 milioni di euro. Tuttavia detta eccedenza di spesa, fermo restando il vigente tetto del 13,3 per cento, è recuperata dalle regioni tramite:
gli attuali meccanismi automatici a carico delle aziende farmaceutiche (pay-back) e della filiera distributiva;
le ulteriori misure di cui ai commi 6, 7, lettera b), e 9. Trattasi di disposizioni che comportano rilevanti economie di spesa farmaceutica e pertanto sono idonee a ridurre limporto del pay-back, fino a consentire alle regioni, se attuate pienamente, di portare la spesa farmaceutica territoriale anche al di sotto del livello del tetto.
Nel dettaglio delle norme:
comma 6: la disposizione, nel rideterminare le quote di spettanza dei grossisti e dei farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di classe a), prevede che il Servizio sanitario nazionale (SSN) nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattenga ad ulteriore titolo di sconto, rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa, una quota pari al 3,65 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto IVA;
comma 7, lettera a): con questa disposizione si provvede a ricollocare nellambito dellassistenza farmaceutica territoriale una parte dei farmaci fino ad oggi erogati nellambito dellassistenza farmaceutica ospedaliera pari a 600 milioni di euro;
comma 7, lettera b): la norma consente il dispiegarsi dei primi positivi effetti dellattività di monitoraggio dellappropriatezza prescrittiva dei farmaci da parte dei medici del SSN, resa possibile dalla disponibilità dei dati del Sistema tessera sanitaria. Viene previsto che lAgenzia italiana del farmaco (AIFA) predisponga tabelle di raffronto tra la spesa farmaceutica territoriale delle singole regioni, in modo da poter fissare soglie di appropriatezza prescrittiva basate sul comportamento prescrittivo registrato nelle regioni con il miglior risultato. I dati già emersi dal Sistema tessera sanitaria documentano come per alcune categorie di farmaci (ad esempio statine, sartani e inibitori della pompa protonica) il margine di economie conseguibili con una maggiore appropriatezza prescrittiva sia molto cospicuo, tanto da far stimare in almeno 600 milioni di euro le relative minori spese conseguibili su base annua;
comma 8: la disposizione, al fine di potenziare gli strumenti di gestione dei servizi sanitari regionali e risolvere eventuali inefficienze della logistica del farmaco, prevede che con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, si approvino linee guida per incrementare lefficienza delle aziende sanitarie nelle attività di acquisizione, immagazzinamento e distribuzione interna dei medicinali acquistati direttamente, anche attraverso il coinvolgimento dei grossisti;
comma 9: la disposizione prevede che a decorrere dallanno 2011 lerogabilità a carico del SSN in fascia A dei medicinali equivalenti di cui allarticolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, non sia più prevista per tutti i medicinali registrati, bensì solo per un numero limitato di specialità medicinali non superiore a quattro, individuate con procedura selettiva ad evidenza pubblica dallAgenzia italiana del farmaco, in base al criterio del minor costo a parità di dosaggio, forma farmaceutica ed unità posologiche per confezione (la limitazione non si applica ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto). In particolare si dispone che il prezzo rimborsato dal SSN sia pari a quello della specialità medicinale con prezzo più basso, ferma restando la possibilità della dispensazione delle altre specialità medicinali individuate dallAgenzia italiana del farmaco come erogabili a carico del SSN, previa corresponsione da parte dellassistito della differenza di prezzo rispetto al prezzo più basso, nel rispetto della normativa vigente in materia di erogazione dei farmaci equivalenti;
comma 10: la disposizione ha carattere transitorio, fino allentrata in vigore della disposizione di cui al comma 9. Si prevede che, analogamente a quanto già sperimentato nel 2009 per contrastare il cosiddetto fenomeno degli extrasconti, il prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti di cui allarticolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, sia ridotto del 12,5 per cento a decorrere dallo giugno 2010 e fino al 31 dicembre 2010. Si prevede che la riduzione non si applichi ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, né ai medicinali il cui prezzo sia stato negoziato successivamente al 30 settembre 2008, né a quelli per i quali il prezzo attualmente in vigore sia pari a quello vigente al 31 dicembre 2009;
comma 11: la norma, tenuto conto delle disposizioni introdotte dal presente articolo sotto il profilo finanziario, è diretta ad incrementare le attività dellAIFA in materia di controlli di qualità.
Le disposizioni recate dal comma 13 sono dirette a prevedere uninterpretazione autentica dellarticolo 2, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, stabilendo espressamente la non rivalutabilità della somma corrispondente allimporto dellindennità integrativa speciale che integra lindennizzo. La legge n. 210 del 1992 prevede, infatti, allarticolo 2, comma 2, che lindennizzo spettante ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, o a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, sia integrato da una somma corrispondente allimporto dellindennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato. Tale somma non è oggetto espressamente di rivalutazione, a differenza dellindennizzo propriamente detto che, secondo larticolo 2, comma 1, della medesima legge è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.
Con la recentissima sentenza n. 21703 del 13 ottobre 2009, la Corte di cassazione, sezione lavoro, ha radicalmente mutato un precedente orientamento, statuendo che il primo canone di interpretazione della norma è quello letterale e che la legge n. 210 del 1992, allarticolo 2 non disciplina lindennizzo in questione nella sua globalità, ma lo divide in due parti, regolate in due distinti commi, prevedendo letteralmente la rivalutazione annuale soltanto per la prima parte.
La disposizione in oggetto pertanto è diretta a recepire normativamente lultimo orientamento giurisprudenziaIe.
Infine, le disposizioni recate dal comma 14 stabiliscono che, fermi restando gli effetti esplicati da sentenze passate in giudicato per i periodi da esse definiti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessi lefficacia di provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al comma 13, in forza di un titolo esecutivo. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le disposizioni del comma 15 prevedono che, nelle more della predisposizione dei decreti attuativi del comma 13 dellarticolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, (Progetto tessera sanitaria) concernenti le modalità di assorbimento della tessera sanitaria nella carta di identità elettronica o nella carta nazionale dei servizi, ai fini dellevoluzione della Tessera sanitaria (TS) verso la Tessera sanitaria-carta nazionale dei servizi (TS-CNS), in occasione del rinnovo delle tessere in scadenza il Ministero delleconomia e delle finanze curi la generazione e la progressiva consegna della TS-CNS, avente le caratteristiche tecniche di cui al decreto del Ministero delleconomia e delle finanze 19 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 arprile 2006. A tal fine è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dallanno 2011.
Con la disposizione di cui al comma 16 si prevede che, nelle more delladozione dei decreti previsti dallarticolo 50, comma 5-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applichino le modalità tecniche operative di cui allallegato 1 del decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010. Ciò permette di favorire lavvio della diffusione della procedura telematica di trasmissione delle ricette mediche.
Art. 12. - (Interventi in materia previdenziale). Il comma 1 modifica il regime delle decorrenze per il pensionamento di vecchiaia ordinario. Il comma 2 prevede un nuovo regime per le decorrenze del pensionamento anticipato.
In particolare, si prevede:
il diritto alla decorrenza del trattamento decorsi dodici mesi dalla maturazione dei requisiti previsti, per i lavoratori dipendenti;
il diritto alla decorrenza del trattamento decorsi diciotto mesi dalla maturazione dei requisiti previsti, per i lavoratori autonomi.
Le disposizioni si applicano ai lavoratori che maturano i requisiti minimi per laccesso al pensionamento a decorrere dallanno 2011.
Il comma 3 è diretto ad armonizzare le decorrenze delle pensioni dei lavoratori che accedono alla totalizzazione dei periodi assicurativi, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2006, n. 42, al nuovo regime delle decorrenze. In particolare, si prevede che i predetti lavoratori accedano al pensionamento con le medesime decorrenze previste, nel sistema generale, per i lavoratori autonomi. Inoltre, si prevede che, in caso di pensione ai superstiti, la pensione decorra dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa; in caso di pensione di inabilità, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione.
Il comma 4 prevede che le disposizioni previgenti in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici continuino ad applicarsi nei casi di lavoratori che avevano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010, e dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età. Il comma 5 prevede la deroga alla nuova disciplina delle decorrenze, nel limite di 10.000 soggetti beneficiari, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, di mobilità lunga ovvero percettori di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui allarticolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Il comma 6 è relativo alle modalità di attuazione delle deroghe di cui al comma 5, affidando allINPS lattività di monitoraggio delle domande di pensionamento.
Il comma 7 prevede che, a titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici, il trattamento di fine servizio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sia riconosciuto in un unico importo annuale se il suo ammontare complessivo non è superiore a 90.000 euro; in due importi annuali se lammontare complessivo della prestazione è compreso tra 90.000 e 150.000 euro; in tre importi annuali se lammontare complessivo della prestazione è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro. In tal caso il primo e il secondo importo sono pari rispettivamente a 90.000 e 60.000 euro e il terzo importo annuale è pari allammontare residuo. Il comma 8 prevede la conferma di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di posticipo della determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento del primo importo annuale, con conseguente riconoscimento del secondo importo annuale e, ove previsto, del terzo importo annuale, rispettivamente dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo annuale.
Il comma 9 prevede che la nuova disciplina non trovi applicazione per le prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo, entro la data del 30 novembre 2010, per raggiungimento dei limiti di età, nonché per le prestazioni derivanti dalle domande di cessazione dallimpiego presentate e accolte alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che la cessazione dellimpiego avvenga entro il 30 novembre 2010.
Il comma 10 prevede che, con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1º gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche limitatamente ai soggetti per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto, per il trattamento di fine rapporto (TFR) dallarticolo 2120 del codice civile il computo dei trattamenti di fine servizio si effettui, con applicazione del sistema del pro rata, secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dellaliquota del 6,91 per cento.
Il comma 11 è finalizzato a fornire uninterpretazione autentica delle disposizioni di cui allarticolo 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996, in conformità con la prassi amministrativa finora seguita in maniera costante dallINPS. Infatti, ai sensi della predetta legge n. 662 del 1996, lo svolgimento abituale di attività autonoma in ambito commerciale comporta lobbligo di assicurazione previdenziale presso la gestione commercianti dellINPS. Il predetto obbligo non è incompatibile con quello previsto dallarticolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che prevede liscrizione alla Gestione separata INPS per chi svolge attività professionale o di collaborazione. Ciò in quanto, in questo caso, limposizione previdenziale insiste su redditi di diversa natura.
La disposizione ribadisce quindi la suddetta interpretazione, chiarendo che, in caso di svolgimento di attività non commerciali, queste ultime determinano liscrizione alla relativa gestione previdenziale.
La disposizione di cui al comma 12 fornisce uninterpretazione autentica delle disposizioni di cui allarticolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e allarticolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17. Le predette disposizioni prevedono lestensione ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi in Piemonte nel 1994 dei benefici previsti per i soggetti colpiti nella Sicilia orientale dal sisma del 1990.
Lintervento legislativo conferma linterpretazione finora seguita dalla prassi amministrativa dellINPS. Esso ha lo scopo, a fronte dellingente contenzioso che si è venuto a creare, di chiarire, con norma di interpretazione autentica, che i suddetti benefici sono solo di natura fiscale.
Art. 13. - (Casellario dellassistenza). Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 prevedono listituzione, presso lINPS, del Casellario dellassistenza, quale banca dati unitaria e generale delle prestazioni di natura assistenziale erogate sul territorio nazionale.
Si tratta di uno strumento informativo ed interattivo, di coordinamento e razionalizzazione delle politiche di solidarietà sociale, che pone in rete, in tempo reale, dati ed informazioni possedute dalle amministrazioni centrali e periferiche e dalle organizzazioni, pubbliche e private, coinvolte (regioni, province, comuni, associazioni no profit, enti previdenziali e assistenziali), in merito alle prestazioni erogate, allo scopo anche di definire una mappa dei bisogni sociali.
Il comma 6 contiene alcune modifiche dellarticolo 35, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, necessarie al fine di razionalizzare la materia della rilevanza dei requisiti reddituali per alcune prestazioni previdenziali, evitando linsorgere di prestazioni indebitamente corrisposte e collegando le medesime prestazioni allaccertamento di dati reddituali certi e non presuntivi.
In particolare:
a) si prevede che le prestazioni siano collegate al reddito, per ciascun anno solare, sulla base del reddito dellanno precedente; infatti la previgente disciplina, che prevedeva la verifica del possesso dei requisiti reddituali in riferimento al periodo tra il 1º luglio e il 30 giugno dellanno successivo, non ha più ragione di essere, essendo venuto meno (in seguito allabrogazione dei commi 11, 12 e 13 del medesimo articolo 35 del decreto-legge n. 207 del 2008), lobbligo, nei confronti dei titolari di prestazioni collegate al reddito, di comunicare agli enti previdenziali i dati reddituali entro il 30 giugno di ciascun anno;
b) si prevede, per i redditi da pensione, che sono a conoscenza dellINPS, in quanto sussiste lobbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, che vengano presi in considerazione i redditi dellanno in corso; ciò consente una più puntuale e razionale applicazione del principio in base al quale la prestazione collegata al reddito deve essere corrisposta con la certezza dellimporto;
c) si prevede lobbligo di comunicazione dei dati reddituali da parte dei pensionati agli enti previdenziali, limitatamente ai redditi per i quali non sussiste lobbligo di comunicazione allAmministrazione finanziaria; si prevede la sospensione della prestazione collegata al reddito in caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli enti.
Art. 14. (Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali). Le disposizioni prevedono che il concorso alla manovra per le autonomie territoriali, attuato attraverso le regole del patto di stabilità interno, è determinato per lanno 2011 in 6.300 milioni di cui 4.000 milioni a carico delle regioni a statuto ordinario, 500 milioni a carico delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, 300 milioni a carico delle province e 1.500 milioni a carico dei comuni soggetti al patto. Per gli anni 2012 e 2013 il concorso alla manovra è determinato in 8.500 milioni di euro annui che comportano effetti a carico delle regioni a statuto ordinario di 4.500 milioni, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano di 1.000, delle province di 500 milioni di euro e dei comuni soggetti al patto di 2.500 milioni di euro. Il concorso delle province e dei comuni avviene attraverso la riduzione di trasferimenti correnti del Ministero dellinterno.
È prevista labrogazione della norma che prevede la trasformazione in compartecipazione al gettito dellaccisa sul gasolio per autotrazione dei trasferimenti statali per il trasporto pubblico locale di cui allarticolo 9 del decreto legislativo n. 422 del 1997.
La disposizione prevede la riduzione dei trasferimenti statali a qualsiasi titolo dovuti alle regioni a statuto ordinario (per un importo di 4.000 milioni per il 2011 e per 4.500 milioni per gli anni 2012 e seguenti) che è strumentale al raggiungimento dellobiettivo del patto di stabilità interno.
È prevista, inoltre, anche la riduzione dei trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni, rispettivamente, per un importo di 300 milioni e 1.500 milioni per il 2011 e per 500 milioni e 2.500 milioni per gli anni 2012 e seguenti. La riduzione determina un miglioramento del saldo netto da finanziare del fabbisogno e dellindebitamento netto per pari importo. Anche in questo caso la riduzione è strumentale al raggiungimento degli obiettivi previsti.
Le disposizioni introdotte integrano il sistema sanzionatorio vigente per gli enti che non rispettano i vincoli del patto di stabilità interno, prevedendo una riduzione dei trasferimenti erariali in misura pari allo scostamento dallobiettivo registrato dagli enti inadempienti. Viene inoltre previsto lazzeramento dei trasferimenti in caso di mancato invio della certificazione del rispetto del patto entro sessanta giorni dalla scadenza prevista. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano inadempienti il nuovo regime prevede il versamento al bilancio dello Stato di una somma pari allo scostamento e, qualora il versamento non avesse luogo, il recupero a valere sulle giacenze di tesoreria. Il mancato invio della certificazione del rispetto del patto determina il blocco dei prelievi dalla tesoreria statale sino a invio della stessa.
È inoltre prevista la possibilità, per le province e per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, di escludere dal saldo valido per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno per il 2010, le spese in conto capitale, nei limiti dello 0,78 per cento dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dellesercizio 2008. Contestualmente è prevista la non applicazione, per lanno 2010, del meccanismo della premialità.
Infine, è attribuito ai comuni un contributo di 200 milioni che non può essere, però, conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilità e, quindi, non determina un peggioramento dellindebitamento netto e del fabbisogno.
Il comma 14, in considerazione delleccezionale situazione di squilibrio finanziario del comune di Roma, prevede la costituzione di un fondo allocato su un apposito capitolo di bilancio del Ministero delleconomia e delle finanze con una dotazione annua di 300 milioni di euro, a decorrere dallanno 2011, per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dallattuazione del piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2008.
Inoltre il medesimo comma prevede come la restante quota delle somme occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti dallattuazione del predetto piano di rientro venga reperita mediante listituzione, su richiesta del commissario preposto alla gestione commissariale e del sindaco di Roma, fino al conseguimento di 200 milioni di euro annui complessivi: di unaddizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma fino ad un massimo di 1 euro per passeggero; di un incremento delladdizionale comunale allimposta sul reddito delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4 per cento.
Al fine di chiarire che le citate somme sono riconducibili esclusivamente alleccezionale situazione di squilibrio finanziario, la disposizione prevede espressamente che tali somme siano segregate in un apposito fondo nel bilancio comunale per essere destinate esclusivamente allattuazione del piano di rientro e lammissibilità di azioni esecutive o cautelari aventi ad oggetto le predette risorse è consentita esclusivamente per le obbligazioni imputabili alla gestione commissariale.
Il comma 16 attribuisce al comune di Roma, in considerazione della specificità di Roma quale Capitale della Repubblica, per garantire lequilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, la possibilità di adottare le seguenti apposite misure:
a) conformazione dei servizi resi dal comune a costi standard unitari di maggiore efficienza;
b) adozione di pratiche di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale e delle società partecipate dal comune di Roma, anche con la possibilità di adesione a convenzioni stipulate ai sensi dellarticolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dellarticolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
c) razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal comune di Roma con lo scopo di pervenire, con esclusione delle società quotate su mercati regolamentati, ad una riduzione delle società in essere, concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;
d) riduzione, anche in deroga a quanto previsto dallarticolo 80 del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, dei costi a carico del comune per il funzionamento dei propri organi, compresi i rimborsi dei permessi retribuiti riconosciuti per gli amministratori;
e) introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino allimporto massimo di 10 euro per notte di soggiorno;
f) contributo straordinario sulle valorizzazioni immobiliari, mediante lapplicazione del contributo di costruzione sul valore aggiuntivo derivante da sopravvenute previsioni urbanistiche utilizzabile anche per il finanziamento della spesa corrente; a tali fini, il predetto valore aggiuntivo viene computato fino al limite massimo dell80 per cento;
g) maggiorazione, fino al 3 per mille, dellimposta comunale sugli immobili (ICI) sulle abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione;
h) utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione anche per le spese di manutenzione ordinaria nonché utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali anche per la gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri.
Il comma 20 prevede, relativamente alle regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente allesercizio finanziario 2009, lannullamento degli atti adottati dalla giunta regionale o dal consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta le decisione di violare il patto di stabilità interno. Tale esito è adottato senza indugio da parte dello stesso organo (giunta o consiglio regionale). In ogni caso il previsto annullamento non si applica alle deliberazioni aventi ad oggetto lattuazione di programmi comunitari.
La disposizione di cui al comma 21 stabilisce che i conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno allamministrazione regionale ed i contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati, nonché le assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, deliberati, stipulati o prorogati dalla regione nonché da enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla stessa, a seguito degli atti indicati al comma 20, sono revocati di diritto.
La disposizione prevede altresì che il titolare dellincarico o del contratto non ha diritto ad alcun indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il comma 22 attribuisce il compito al presidente della regione, nella qualità di commissario ad acta, di predisporre un piano di rientro da sottoporre allapprovazione del Ministero delleconomia e delle finanze, che, dintesa con la regione interessata, nomina uno o più commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza per ladozione e lattuazione degli atti indicati nel piano.
Il comma 24, nello specificare che rimangono ferme le limitazioni e le condizioni previste in via generale per le regioni che non abbiamo violato il patto di stabilità interno, prevede che nei limiti stabiliti dal piano possono essere attribuiti incarichi ed instaurati rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione nellambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici delle regioni; nelle more dellapprovazione del piano possono essere conferiti gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione del presidente, e possono essere stipulati non più di otto rapporti di lavoro a tempo determinato nellambito dei predetti uffici.
Il complesso delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 31 è diretto a disciplinare lesercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, così come transitoriamente individuate dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione dellarticolo 119 della Costituzione. Esso è diretto ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e a contenere le spese per le funzioni degli enti locali.
Si prevede in particolare che lesercizio delle funzioni fondamentali debba obbligatoriamente essere svolto in forma associata dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Tali funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata da parte dei comuni, appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti. Si prevede altresì che i comuni non possano svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata e che la medesima funzione di un comune non possa essere svolta da più di una forma associativa.
La regione, nelle materie di cui allarticolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nellambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali secondo i princìpi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese. Nellambito della normativa regionale i comuni avviano lesercizio delle funzioni in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati allesercizio delle funzioni in forma associata.
I comuni debbono assicurare il completamento dellattuazione delle disposizioni di cui al presente articolo entro un termine individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo decreto è stabilito, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, il limite demografico minimo che deve essere raggiunto dallinsieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata.
La disposizione di cui al comma 32 prevede che i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società, stabilendo altresì che entro il 31 dicembre 2010 i comuni mettono in liquidazione le società già precedentemente costituite ovvero ne cedono le partecipazioni.
Rimangono escluse dal campo di applicazione della disposizione le società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti mentre per i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti è previsto che gli stessi possono detenere la partecipazione di una sola società dovendo, entro il 31 dicembre 2010, mettere in liquidazione le altre società già costituite.
Il comma 33 mira a dirimere la pluralità di dubbi interpretativi sorti negli ultimi mesi in relazione alla esatta natura giuridica della prestazione patrimoniale dovuta a fronte di servizi di smaltimento dei rifiuti. Più recenti affermazioni della Corte costituzionale, che sostengono la natura tributaria della prestazione, si fondano, a ben vedere, eminentemente sul fatto che la giurisdizione in ordine alle relative controversie risulta legislativamente riconosciuta alle Commissioni tributarie. Un più tradizionale orientamento della Corte di cassazione invece, esaltando il tratto sostanziale del rapporto giuridico conseguente alla prestazione del servizio di smaltimento dei rifiuti, rispetto a quello, più formale, della sola ripartizione fra autorità giudiziarie della competenza a decidere sulle relative controversie, riconosce alla medesima prestazione natura non tributaria. Linterpretazione legata al tratto sostanziale del rapporto fra pubblica amministrazione responsabile della erogazione del servizio di smaltimento ed utenza pare, in verità da prediligere. Per questo, la disposizione in rassegna, di natura interpretativa, appunto, opta per laffermazione della natura non tributaria della prestazione in questione. Per conseguenza e simmetria logica, la disposizione stabilisce altresì lo spostamento allautorità giudiziaria ordinaria delle controversie aventi ad oggetto il rapporto e la prestazione patrimoniale in discorso.
Capo IV Entrate non fiscali
Art. 15. - (Pedaggiamento rete autostradale ANAS e canoni di concessione). La disposizione del comma 1 prevede lapplicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di ANAS SpA. A tal fine, è previsto che i criteri e le modalità per lapplicazione del pedaggio in questione sono stabiliti entro quarantacinque giorni dallentrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, in relazione ai costi di investimento e di manutenzione straordinaria oltre che a quelli relativi alla gestione. Con lo stesso decreto è definito anche lelenco delle tratte da sottoporre a pedaggio.
È disciplinata, inoltre, una fase transitoria in cui ANAS SpA è autorizzata ad applicare una maggiorazione tariffaria forfettaria di un euro per le classi di pedaggio A e B e di due euro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, presso le stazioni di esazione delle autostrade a pedaggio che si interconnettono con le autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta ANAS. Tale fase transitoria decorre dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di applicazione dei pedaggi, comunque non oltre il 31 dicembre 2011. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che individua i criteri e le modalità per lapplicazione del pedaggio individua, altresì, le stazioni di esazione. Le maggiorazioni tariffarie previste non possono comunque comportare un incremento superiore al 25 per cento del pedaggio dovuto.
Le entrate che derivano dallattuazione delle disposizioni in esame sono destinate a ridurre i contributi annui dovuti dallo Stato per investimenti relativi a opere e interventi di manutenzione straordinaria anche in corso di esecuzione.
La disposizione di cui al comma 6 dello stesso articolo 15 prevede lintroduzione di un canone aggiuntivo annuale finalizzato alla tutela ambientale, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in misura non superiore al canone vigente per ciascuna concessione. Il canone aggiuntivo è dovuto dai soggetti titolari di una concessione di grande derivazione dacqua per uso idroelettrico.
Art. 16. - (Dividendi delle società statali). La disposizione in oggetto prevede la riassegnazione delle maggiori entrate eventualmente realizzate, negli anni 2011 e 2012, da utili e dividendi non derivanti da distribuzione riserve, versati allentrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico, non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche, eccedenti lammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica. La riassegnazione è prevista, fino allimporto massimo di 500 milioni di euro, ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze, al fine prioritario di concorrere agli oneri relativi al pagamento degli interessi sul debito pubblico. Per la parte eventualmente restante, le somme sono riassegnate al Fondo di ammortamento dei titoli di Stato.
Le modalità di utilizzo delle somme affluite al Fondo in esame sono stabilite con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze.
È, infine, specificato che dallattuazione della disposizione non deve derivare il peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.
Art. 17. -(Interventi a salvaguardia delleuro). Il Consiglio Ecofin del 9/10 maggio scorsi ha definito un meccanismo di sostegno dellarea euro che prevede la costituzione di uno special purpose vehicle (SPV), del quale gli Stati membri sarebbero azionisti, e la concessione da parte degli stessi Stati membri di una garanzia sulle emissioni obbligazionarie dello SPV, volte a finanziare gli eventuali prestiti ai paesi che si trovassero in difficoltà. La norma proposta è volta a consentire lattuazione da parte italiana di tali decisioni.
Titolo II CONTRASTO ALLEVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA
Art. 18. (Partecipazione dei comuni allattività di accertamento tributario e contributivo). Attraverso lintroduzione della disposizione si intende dare maggiore efficacia alla partecipazione dei comuni allattività di accertamento e di contrasto allevasione fiscale e contributiva, attraverso una revisione della disciplina contenuta nellarticolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e nellarticolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
A tale fine, viene chiarito che la partecipazione dei comuni è, tra laltro, diretta alla segnalazione allAgenzia delle entrate, alla Guardia di finanza e allINPS di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti, sia ai fini fiscali che contributivi (comma 2). Per agevolare tale forma di collaborazione nellattività di accertamento, viene introdotto lobbligo di costituzione del Consiglio tributario per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti che non vi abbiano già provveduto (comma 2, lettera a)).
Per i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti che non siano già dotati del Consiglio tributario, invece, è previsto lobbligo di riunirsi in consorzio, da costituire secondo le pertinenti disposizioni del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai fini della successiva istituzione del Consiglio tributario (comma 2, lettera b) ).
In entrambi i casi, al fine di garantire la rapida costituzione di tali organi, è previsto che i relativi atti istitutivi siano adottati entro uno specifico termine, fissato in novanta giorni in relazione ai comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti ed in centottanta giorni con riferimento a quelli con popolazione inferiore. Entrambi i termini decorrono dallentrata in vigore della disposizione in commento.
Sono, inoltre, apportate modifiche sostanziali allarticolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 per renderne attuale e coerente la formulazione (comma 4). In particolare:
viene sostituita la previgente disciplina contenuta nel secondo comma del citato articolo 44, al fine di circoscrivere la partecipazione dei comuni alla sola attività di accertamento sintetico dei redditi delle persone fisiche, adeguandone le modalità ai vigenti strumenti di condivisione telematica;
viene previsto che gli uffici dellAgenzia delle entrate, prima dellemissione degli avvisi di accertamento sintetico, inviino una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, a cui i comuni possono dare riscontro entro sessanta giorni dal ricevimento, segnalando ogni elemento utile alla determinazione del reddito complessivo;
vengono abrogati i commi quinto, sesto e settimo dellarticolo 44, con conseguente soppressione della previgente disciplina relativa alla procedura concernente le proposte dei comuni, ormai del tutto obsoleta.
Inoltre, per effetto dellabrogazione di cui al capoverso precedente, viene abrogato larticolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
Sono apportate modifiche anche allarticolo 1 del citato decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (comma 5). In particolare:
è previsto laumento al 33 per cento dellammontare della quota (originariamente pari al 30 per cento) spettante ai comuni che abbiano contribuito allaccertamento, relativa ai tributi statali riscossi a titolo definitivo, nonché la spettanza delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo. Conseguentemente, per renderne coerente la formulazione, la medesima quota percentuale del 33 per cento viene prevista (comma 6) anche con riferimento alla previsione contenuta nellarticolo 83, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che stabilisce la quota da riconoscere ai comuni con riferimento allattività di vigilanza effettuata nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la iscrizione nellanagrafe degli italiani residenti allestero a far corso dal 1º gennaio 2006;
viene modificato il comma 2 del medesimo articolo 1 al fine di prevedere che il provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate, con cui stabilire le modalità tecniche di accesso alle banche dati da parte dei comuni, sia emanato dintesa con lINPS e la Conferenza unificata. Poiché per lattività di supporto allesercizio di tali funzioni i comuni possono avvalersi della collaborazione delle società e degli enti partecipati dai comuni stessi, ovvero degli affidatari delle entrate comunali, viene disposto che tali soggetti garantiscano ai comuni laccesso alle banche dati utilizzate;
viene abrogato il comma 2-ter del medesimo articolo 1, introdotto dallarticolo 83, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, in forza del quale il Dipartimento delle finanze fornisce, con cadenza semestrale, lelenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti cui i comuni abbiano contribuito.
Al fine di dare attuazione alle disposizioni introdotte e di individuare i tributi su cui calcolare la quota pari al 33 per cento e le sanzioni civili spettanti ai comuni che abbiano partecipato allaccertamento, ai sensi dellarticolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, nella sua nuova formulazione, nonché le relative modalità di attribuzione, si rinvia ad un decreto del Ministero delleconomia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dintesa con la Conferenza unificata (comma 7).
È fatto salvo, comunque, il provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate necessario per stabilire le modalità tecniche di accesso, da parte dei comuni, alle banche dati ed alle dichiarazioni relative dei contribuenti (comma 8).
Vengono espressamente fissati i criteri di determinazione e ripartizione della quota spettante ai comuni che abbiano contribuito allaccertamento (comma 9) e, in particolare:
viene disposto che gli importi riconosciuti ai comuni a titolo di partecipazione allaccertamento siano calcolati al netto delle somme spettanti alIUnione europea e ad altri enti;
viene previsto che, sulle quote delle maggiori somme in questione che lo Stato trasferisce alle regioni a statuto ordinario, a quelle a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, spetta ai predetti enti riconoscere ai comuni le somme dovute a titolo di partecipazione allaccertamento.
Art. 19. - (Aggiornamento del catasto). Le disposizioni proposte ai commi 1, 2 e 3, in conformità a quanto previsto dallarticolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, prevedono lattivazione dell«Anagrafe immobiliare integrata» che consente di attestare, ai fini fiscali, il livello di integrazione delle banche dati disponibili presso lAgenzia del territorio per ciascun immobile, garantendo la correlazione tra le informazioni catastali (dati censuari, cartografici e planimetrie delle unità immobiliari urbane) con le informazioni sui diritti reali recate negli atti trascritti nei pubblici registri immobiliari. Una norma di coordinamento prevede che, in fase di prima attivazione, le informazioni contenute nella predetta Anagrafe immobiliare integrata siano rese disponibili ai comuni sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche. Con successivi provvedimenti verranno disciplinate le modalità di erogazione del servizio che consentirà il rilascio di unattestazione integrata contenente dati ipotecari e catastali. Tali provvedimenti dovranno disciplinare anche i diritti dovuti per il rilascio di detta attestazione.
La normativa proposta ai commi 4, 5 e 6 prevede due possibili modalità di gestione partecipata delle funzioni catastali da parte dei comuni. La prima garantisce la possibilità per tutti i comuni, con esclusione di quelli rientranti nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di accedere alle banche dati catastali, consentendo la consultazione anche dei dati di superficie delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria. Tale consultazione viene effettuata attraverso il Sistema telematico, il Portale per i comuni ed il Sistema di interscambio gestiti dallAgenzia del territorio. La seconda prevede che le funzioni catastali connesse allaccettazione ed alla registrazione degli atti di aggiornamento siano svolte dai comuni e dallAgenzia del territorio in forma partecipata attraverso un sistema di regole tecnico-giuridiche che costituiscono princìpi fondamentali dellordinamento. Qualora non esercitate da parte dei comuni, tali funzioni vengono svolte dallAgenzia del territorio in base al principio di sussidiarietà. Sono, infine, stabilite le funzioni catastali mantenute allo Stato e svolte dallAgenzia del territorio.
Il comma 7 prevede che lAgenzia del territorio concluda le attività finalizzate allindividuazione degli immobili non dichiarati in catasto entro il 30 settembre 2010, per quei comuni per i quali le attività non sono state ancora completate.
Il comma 8 prevede, inoltre, la possibilità per i titolari di diritti reali sugli immobili, già oggetto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale al 31 dicembre 2009, di presentare la dichiarazione di aggiornamento catastale entro il 31 dicembre 2010. Le dichiarazioni che perverranno entro tale data saranno rese disponibili ai comuni per i controlli di conformità urbanistico-edilizia.
Il comma 9 prevede che, entro lo stesso termine del 31 dicembre 2010, i titolari di diritti reali sugli immobili devono procedere alla presentazione ai fini fiscali della dichiarazione di aggiornamento catastale per gli immobili oggetto di interventi edilizi.
In mancanza della presentazione degli atti di aggiornamento di cui al comma 8, il comma 10 prevede che lAgenzia del territorio, nelle more della definitiva iscrizione in catasto, proceda allattribuzione di una rendita presunta, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dai comuni.
Il comma 11 stabilisce che, qualora i titolari dei diritti reali non provvedano alla presentazione delle dichiarazioni in catasto entro il 31 dicembre 2010 per le ipotesi di cui al comma 9, lAgenzia del territorio procede agli accertamenti di competenza, anche con la collaborazione dei comuni.
Per le fattispecie previste dai commi 10 e 11, lAgenzia del territorio può stipulare apposite convenzioni con gli organismi rappresentativi delle categorie professionali competenti.
Il comma 12 prevede che lAgenzia del territorio, a decorrere dal 1º gennaio 2011, avvii a un nuovo monitoraggio del territorio per lindividuazione di ulteriori immobili non censiti. Per tali attività si rendono applicabili le disposizioni di cui allarticolo 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e quelle previste dal precedente comma 10. Sono fatti salvi i poteri di controllo dei comuni in materia urbanistico-edilizia.
Il comma 13 prevede che, per lo svolgimento delle attività connesse allaccertamento catastale, gli Uffici provinciali dellAgenzia si avvalgano dei poteri istruttori previsti dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di accessi, ispezioni e verifiche.
Al fine di consentire laggiornamento della banca dati catastale, anche planimetrica, in coerenza con la realtà del patrimonio immobiliare italiano, il comma 14 prevede che gli atti da trascrivere debbano contenere, a pena di nullità, anche il riferimento alle planimetrie catastali delle unità immobiliari urbane e la dichiarazione della loro conformità allo stato di fatto. Inoltre, anche al fine di consentire un più completo allineamento delle banche dati ipotecarie e catastali, al momento della stipula di tutti gli atti relativi agli immobili il notaio deve individuare lesatto intestatario catastale e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari.
Allo scopo di contrastare lelusione e levasione fiscale relative al settore delle locazioni per tutti i tributi connessi, il comma 15 prevede che la richiesta di registrazione dei contratti di locazione o affitto di beni immobili contenga anche lindicazione dei dati catastali, stabilendo lapplicabilità della relativa sanzione.
Art. 20. - (Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni alluso del contante e dei titoli al portatore). Lutilizzo eccessivo del contante rappresenta un rischio per lintegrità e un costo in termini di efficienza del sistema economico-finanziario.
Storicamente lItalia ha una quota di transazioni effettuate in contante superiore a quella degli altri Paesi europei. Lo sviluppo dei sistemi di pagamento elettronici, carte di credito e di debito, pagamenti via internet, eccetera, fatica a produrre in Italia quegli effetti di riduzione delluso del contante che sono ormai acquisiti non solo nei Paesi anglosassoni ma anche in quelli, Francia, Germania, Spagna, che sono più vicini alle nostre tradizioni culturali.
Evidentemente non si tratta solamente di una preferenza culturale per il contante ma degli effetti di un settore sommerso, in parte illegale, che in Italia è più ampio che in altri paesi, e che utilizza il contante per evitare la tracciabilità delle operazioni.
Le stime sulla percentuale di PlL, derivante dalleconomia sommersa indicano il 26,2 per cento per lItalia, rispetto al 16,8 per cento della Germania, al 14,8 per cento della Francia e al 12,3 per cento del Regno Unito.
In Italia circa il 90 per cento della transazioni sono effettuate in contante, rispetto al 78 per cento della Germania, al 65 per cento del Regno Unito e al 59 per cento della Francia. Di converso, in Italia solo l8 per cento delle transazioni sono effettuate utilizzando carte di credito o altri sistemi di pagamento elettronici, rispetto al 22 per cento della Germania, al 30 per cento del Regno Unito e al 28 per cento della Francia.
Poiché gli strumenti di pagamento alternativi al contante sono oramai largamente diffusi, in misura comparabile a quella degli altri Paesi europei, e in grado di assicurare lefficiente pagamento delle transazioni, è necessario stringere i limiti legali di utilizzo del contante, abbassando drasticamente la soglia dagli attuali 12.500 euro a 5.000 euro.
Tale nuova soglia permette ai privati di effettuare in contanti, se lo desiderano, tutte le operazioni di acquisto ordinarie che si possono trovare a compiere nella giornata. Lobbligo di ricorrere a uno strumento di pagamento tracciabile per importi superiori a 5.000 euro non solo evita il pericolo di divenire parte di unoperazione illecita (frode, evasione fiscale, riciclaggio) ma aumenta la sicurezza personale (furti, smarrimenti, rapine).
La nuova soglia si applica anche agli strumenti di pagamento, in quanto larticolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, disciplina sia il contante ed i titoli al portatore che lemissione e la circolazione degli assegni: quindi, prevedere soglie diverse per contanti e per assegni creerebbe grandissima confusione nel cittadino. Da qui lopportunità di prevedere ununica soglia di 5.000 euro.
La necessità di scoraggiare la violazione della soglia attraverso strumenti di dissuasione rende opportuna la riformulazione delle sanzioni attualmente applicate, prevedendo linasprimento dei valori minimi e massimi riferibili alle infrazioni che superano i 50.000 euro. Per le violazioni inferiori a questo importo si applicherà comunque una sanzione in valore assoluto di 3.000 euro.
Art. 21. - (Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle entrate). Larticolo in esame introduce lobbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dellIVA, di importo pari o superiore a 3.000 euro.
Tale disposizione mira a rafforzare gli strumenti a disposizione dellamministrazione finanziaria per il contrasto e la prevenzione dei comportamenti fraudolenti soprattutto in materia di IVA (frodi «carosello» e false fatturazioni) ma anche in ambito di imposizione sul reddito. Lanalisi e lincrocio dei dati acquisiti tramite linvio telematico permetterà una rapida ed efficace individuazione di soggetti a rischio frode ed evasione per una mirata ed immediata azione di controllo. Gli stessi dati consentiranno una più puntuale ricostruzione della congruità dei volumi daffari e dei costi indicati nelle dichiarazioni nonché lindividuazione di spese e consumi di particolare rilevanza utili alla individuazione della capacità contributiva, in specie ai fini dellaccertamento sintetico. La limitazione dellobbligo di comunicazione telematica alle sole cessioni e prestazioni di importo unitario superiore a 3.000 euro è inoltre coerente con le finalità della norma (perseguire le forme di frode ed evasione di maggiore rilevanza) e consente di circoscrivere gli adempimenti ad una ristretta platea dei titolari di partita IVA, escludendo in specie milioni di soggetti di minori dimensioni per i quali gli oneri connessi alladempimento dellobbligo in questione appaiono non proporzionati alla pur importante finalità della disposizione.
In caso di omissione della comunicazione o di una sua effettuazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione prevista dallarticolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Art. 22. - (Aggiornamento dellaccertamento sintetico). Il vigente articolo 38, quarto comma e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, disciplina le modalità con cui gli uffici dellamministrazione finanziaria possono procedere alla determinazione sintetica del reddito in base ad elementi e circostanze di fatto certi quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato.
Lattuale impostazione non tiene conto dei cambiamenti, connessi ai mutamenti sociali, verificatisi nel tempo in ordine alle tipologie di spesa sostenute dai contribuenti ed alle preferenze nella propensione ai consumi.
Le modifiche proposte intendono pertanto innovare profondamente questo importante strumento di contrasto alla evasione dellimposta sul reddito delle persone fisiche, stabilendo in specie quanto segue:
a) la determinazione sintetica del reddito avviene mediante la presunzione che tutto quanto si è speso nel periodo dimposta sia stato finanziato con redditi posseduti nel periodo medesimo, ferma restando ogni possibilità di provare che ciò non sia effettivamente avvenuto nel caso specifico, in quanto le spese sono state finanziate con altri mezzi, ivi compresi i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile;
b) alla detta presunzione si affianca, con pari efficacia, quella basata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante lanalisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dellarea territoriale di appartenenza, con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale, ferma restando anche in questo caso la prova contraria di cui si è innanzi detto;
c) in entrambi i casi il contribuente viene tutelato da una «clausola di garanzia»: la determinazione sintetica è consentita solo quando lo scostamento tra il reddito complessivo determinato presuntivamente e quello dichiarato sia pari ad almeno il 20 per cento;
d) il contribuente è ulteriormente e significativamente garantito dalla ampia possibilità di fornire eventuali elementi di prova a proprio favore sia prima che dopo lavvio del procedimento di accertamento con adesione (che deve essere obbligatoriamente attivato), in perfetto ossequio alle disposizioni contenute nello statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212);
e) dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dallarticolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ferma restando la spettanza delle detrazioni dimposta relative ad oneri per i quali le stesse competono.
Art. 23. - (Contrasto al fenomeno delle imprese «apri e chiudi»). La norma in esame ha levidente intento di concentrare una specifica azione di vigilanza fiscale su una categoria di contribuenti a particolare rischio di frode o evasione fiscale, costituita dalle imprese cosiddette «apri e chiudi».
Lesperienza dei controlli fiscali conferma che tale categoria di contribuenti è a particolare rischio, soprattutto di frodi (false fatturazioni o anche frodi «carosello»).
La disposizione, quindi, prevede che dette imprese sono specificamente considerate ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo da parte dellAgenzia delle entrate, della Guardia di Finanza e dellINPS con la finalità di assicurare una vigilanza sistematica sulle situazioni a rischio di evasione e frode fiscale e contributiva.
Art. 24. - (Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita «sistemica»). La disposizione di cui al comma 1 è finalizzata a realizzare una specifica azione di vigilanza fiscale su una particolare categoria di contribuenti a ulteriore rischio di frode o evasione fiscale. Si tratta, in particolare, delle imprese che si dichiarano in perdita, ai fini delle imposte sui redditi, per più di un periodo dimposta, per le quali il rischio di evasione è del tutto evidente, atteso che perdite reiterate contraddicono ogni logica imprenditoriale e depongono per un posizionamento fuori mercato che, ove persistente, non giustifica la sopravvivenza dellimpresa. Viene peraltro esclusa la situazione in cui le perdite sono determinate da compensi erogati ad amministratori e soci, dato che in tal caso, dal punto di vista fiscale, la perdita dellimpresa è controbilanciata dai redditi dei percipienti che vengono assoggettati a tassazione con le aliquote progressive dellimposta sul reddito delle persone fisiche (tale situazione appare, infatti, a minor rischio, e non richiede, pertanto, una vigilanza sistematica).
La norma contenuta nel comma 2, anche ai fini di realizzare la vigilanza prevista dal comma 1, ha la finalità di intensificare lattività di controllo su di un segmento di contribuenti assai rilevante in termini di gettito fiscale atteso, e che pertanto presenta un rischio di evasione complessiva particolarmente elevato (determinato in misura consistente, proprio per questo segmento di soggetti, dalla esposizione di perdite fiscali).
Stante la relativa concentrazione su di una platea di circa 70.000 soggetti, il miglior modo di coprire tale rischio è sicuramente quello del controllo sistematico mediante specifici piani a livello locale coordinati tra lAgenzia delle entrate e la Guardia di finanza.
La previsione si pone peraltro in linea con il nuovo assetto organizzativo dellAgenzia delle entrate, che collima dal punto di vista operativo con quello della Guardia di finanza, e che prevede la creazione di apposite strutture specificamente dedicate ai controlli sulla platea di contribuenti in parola.
La nuova norma, determinando nei contribuenti la consapevolezza del potenziamento dellattività di controllo (sempre maggiore via via che lo stesso verrà in concreto attuato sfruttando al massimo le sinergie tra lAgenzia e la Guardia di finanza), comporterà effetti fortemente dissuasivi delle più disparate pratiche evasive ed elusive che emergono in modo sempre più significativo dalle attività di controllo fiscale.
Art. 25. - (Contrasto di interessi). La norma prevede lassoggettamento a ritenuta dacconto, ai fini dellimposta sul reddito dei percipienti, dei compensi corrisposti mediante bonifici bancari o postali quale modalità obbligatoria di pagamento per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dimposta (ad esempio al fine di fruire delle detrazioni del 36 per cento).
La ritenuta dacconto dovrà essere operata dalla banca del beneficiario del bonifico allatto di accreditamento delle somme a favore dello stesso.
Il versamento delle ritenute dovrà essere effettuato, secondo le ordinarie modalità, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta. È prevista lemanazione di un provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate per lindividuazione delle tipologie di pagamenti, nonché delle modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.
Art. 26. - (Adeguamento alle direttive OCSE in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento). La disposizione introduce misure finalizzate a incrementare lefficacia dellazione di controllo dellAmministrazione finanziaria sulle operazioni rientranti nella disciplina sui prezzi di trasferimento di cui allarticolo 110, comma 7, del testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In particolare, essa si basa sulla previsione di una documentazione standardizzata, che consenta il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese. Il sistema, applicato con diligenza e buona fede, da un lato consente alle imprese di fruire di un regime di esonero dalle sanzioni per infedeltà delle dichiarazioni fiscali di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, connesse con rettifiche di transfer pricing; dallaltro permette allAmministrazione finanziaria di disporre, in sede di controllo, della documentazione necessaria a riscontrare la corrispondenza dei prezzi determinati tra imprese associate multinazionali con quelli praticati in regime di libera concorrenza. Tale controllo, come noto, attualmente si presenta difficoltoso in mancanza di unadeguata collaborazione da parte del contribuente, essendo caratterizzato da elementi di rilevante complessità, anche tecnica. A tal fine è stato previsto linserimento del comma 2-ter allarticolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Inoltre, rispondendo a unistanza di certezza da parte dei contribuenti, e soprattutto delle imprese estere che investono in Italia, il sistema dà contezza alle imprese di tutti gli elementi conoscitivi indispensabili allattuazione della propria politica di transfer pricing, in conformità alle norme di legge. Tale previsione costituisce una efficace leva motivazionale nei confronti di tutte le imprese residenti appartenenti a gruppi multinazionali per adeguarsi allonere imposto per legge, senza attendere il momento del controllo o della verifica. Essa è in linea con i princìpi fondamentali che disciplinano il rapporto tra fisco e contribuente e, in particolare, con il principio di buona fede e correttezza sancito dallo «statuto dei diritti del contribuente». Limpianto di dettaglio del sistema documentale previsto dalla disposizione sarà disciplinato con apposito provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate in conformità con i contenuti del codice di condotta sulla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nellUnione europea, approvato con risoluzione del Consiglio del 27 giugno 2006, e con le direttive emanate dalla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento. È inoltre previsto un regime di comunicazione da parte del contribuente del periodo o dei periodi dimposta per i quali lo stesso ha predisposto la documentazione, al fine di consentire allAmministrazione fiscale di procedere ad una più efficace analisi preliminare dello specifico rischio fiscale, soprattutto con riferimento a quei soggetti privi della stessa. Pertanto, in caso di accesso, ispezione, verifica o altra attività istruttoria, in assenza di detta comunicazione, è preclusa la possibilità per il contribuente di fruire del regime di esonero previsto dalla disposizione. La disposizione prevede inoltre che, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, i termini per la presentazione della comunicazione, per i periodi dimposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, sono fissati in novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate.
Art. 27. - (Adeguamento alla normativa europea in materia di operazioni intracomunitarie ai fini del contrasto delle frodi). La partita IVA è un elemento chiave negli scambi intracomunitari. In questottica, lAnti tax fraud strategy (ATFS) ex pert Group (Gruppo di esperti antifrode in seno alla Commissione europea) ha sottolineato limportanza dellaffidabilità delle informazioni contenute nelle banche dati degli Stati membri relative alle posizioni IVA, individuando gli elementi di criticità presenti nella normativa degli Stati membri relativa alle modalità di attribuzione e cancellazione dei numeri identificativi IVA.
Gli elementi di criticità sono dati da:
frammentarietà delle informazioni che i fornitori possono ottenere sulle posizioni IVA dei propri clienti;
esecuzione di controlli meramente formali sulle domande di attribuzione delle partite IVA da parte di molti Stati membri;
mancato o tardivo aggiornamento del sistema VIES (VAT Information Exchange System) riguardo a partite IVA chiuse.
La norma in commento ha lobiettivo di regolare in sede di registrazione ai fini IVA, in linea con le sollecitazioni espresse dalla Commissione europea in materia di contrasto alle frodi, la facoltà di effettuare operazioni intracomunitarie attraverso un regime di autorizzazione a cura degli uffici dellAgenzia delle entrate.
Allatto della presentazione del Modello AA 7/9 per lattribuzione della partita IVA, alloperatore economico verrà richiesto di specificare se intende effettuare operazioni intracomunitarie. Contestualmente sarà sospesa la soggettività attiva e passiva delle operazioni intracomunitarie anche attraverso la loro esclusione dallarchivio interrogabile VIES sino al trentesimo giorno successivo alla data di attribuzione allinteressato del numero di partita IVA.
Nei trenta giorni suddetti il soggetto potrà operare in piena legittimità per le operazioni interne, con gli adempimenti previsti. Al trentunesimo giorno il soggetto viene inserito nellarchivio VIES, qualora non sia stato emanato provvedimento di diniego.
Per quanto riguarda le partite IVA già attribuite in Italia in data antecedente allentrata in vigore delle nuove norme, viene rinviata ad un provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate la definizione dei criteri e delle modalità per la loro esposizione nel sistema comunitario del VIES.
Art. 28. - (Incrocio tra le basi dati dellINPS e dellAgenzia delle entrate per contrastare la microevasione diffusa). La disposizione di cui al comma 1 ha levidente intento di assicurare specifici controlli su situazioni di microevasione diffusa sul territorio.
Si tratta in specie della evasione totale sui redditi di lavoro dipendente da parte di una ampia categoria di soggetti che, pur manifestando una costante renitenza agli obblighi di contribuzione fiscale, fruiscono abitualmente ed in modo massivo di servizi e prestazioni sociali.
Dato che tale fenomenologia può oggi essere intercettata mediante lincrocio dei dati sui contributi inviati dallINPS allAgenzia delle entrate, la norma stimola il ricorso a tali incroci ed ai conseguenti controlli.
In tale ottica, la disposizone di cui al comma 2 è finalizzata a realizzare un maggior grado di efficienza e di efficacia dellattività di controllo e di accertamento cosiddetta «di massa», e tiene conto dei soddisfacenti risultati conseguiti in analoghe iniziative finalizzate a potenziare la lavorazione degli accertamenti parziali di cui allarticolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, seppure riferite, in via sperimentale, alla sola lavorazione di accertamenti parziali automatizzati di competenza di alcuni uffici territoriali dellAgenzia delle entrate.
La disposizione tende a privilegiare laffidamento, in via esclusiva, di attività specialistiche e a carattere seriale ad apposite articolazioni dellAgenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione dellAgenzia delle entrate di cui allarticolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. La delocalizzazione di talune attività rende possibile una intensificazione dellazione di controllo di massa anche attraverso limpiego di sistemi di contatto multimediale con i destinatari degli atti, garantendo, nel contempo, la necessaria assistenza al contribuente.
Quanto alla tutela giurisdizionale, si rende necessario integrare larticolo 4 e larticolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. In particolare, nellarticolo 4, concernente la «competenza per territorio», laddove è previsto che «le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici delle entrate o del territorio del Ministero delle finanze ovvero degli enti locali ovvero dei concessionari del servizio di riscossione, che hanno sede nella loro circoscrizione e che «se la controversia è proposta nei confronti di un centro di servizio è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione» ha sede lufficio al quale spettano le attribuzioni sul tributo controverso», è previsto che tale ultima disposizione si rende applicabile anche qualora la controversia sia proposta avverso gli atti emessi dalle «altre articolazioni dellAgenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui allarticolo 71, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300». Analoga previsione è contenuta nella modifica allarticolo 10 del decreto legislativo n. 546 del 1992, riguardante la legittimazione processuale dinanzi alle commissioni tributarie. Gli interventi si rendono necessari al fine di garantire al contribuente una agevole gestione degli adempimenti connessi alla tutela giurisdizionale.
Art. 29. - (Concentrazione della riscossione nellaccertamento). La disposizione di cui al comma 1 è finalizzata ad intensificare il processo di accelerazione della riscossione delle somme dovute a seguito dellattività di accertamento dellAgenzia delle entrate in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto.
La più tempestiva ed efficace realizzazione della pretesa tributaria conseguirà, da una parte, alla significativa riduzione dei tempi mediamente intercorrenti tra la notifica degli avvisi di accertamento e quelli di notifica della cartella di pagamento e, dallaltra, al prevedibile incremento della propensione allutilizzo degli istituti definitori della pretesa tributaria.
Il procedimento antecedente alla eventuale fase dellesecuzione forzata e le relative nuove modalità e, in taluni casi, i nuovi termini, impegnano il contribuente, e parimenti lAgenzia delle entrate e lagente della riscossione, al rispetto di perentorie scadenze e di intense e proficue modalità di colloquio tra lente creditore e lagente della riscossione.
La disposizione si applica alle attività di riscossione relative agli avvisi di accertamento emessi dallAgenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi e dellimposta sul valore aggiunto ed al connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni notificati a partire dal 1º luglio 2011 e relativi ai periodi dimposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi.
Lavviso di accertamento emesso ai fini delle imposte sui redditi e dellimposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni costituiscono, a decorrere dal 1º luglio 2011, titolo esecutivo allatto della notifica al contribuente. Devono, pertanto, contenere anche lintimazione ad adempiere, entro il termine di proposizione del ricorso, allobbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati.
Per le ipotesi di presentazione del ricorso avverso detti atti e per il pagamento delle somme dovute a titolo provvisorio devono recare, altresì, gli importi stabiliti dallarticolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, disposizione che disciplina liscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi, in base alla quale le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dallufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono «iscritti a titolo provvisorio nei ruoli», dopo la notifica dellatto di accertamento, per la metà degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.
La norma prevede, poi, che la detta intimazione ad adempiere al pagamento, entro il più ristretto termine di sessanta giorni dalla notifica (che si prevede possa, per tali atti essere eseguita anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento) deve essere, altresì, contenuta anche nei successivi atti da emettere a cura dellufficio in tutti i casi in cui debbano essere rideterminati gli importi indicati negli avvisi di accertamento, anche nei casi di mancato pagamento delle somme dovute ai sensi dellarticolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dellarticolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dellarticolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Gli avvisi di accertamento emessi dallAgenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi e dellimposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni divengono esecutivi allatto della notifica al contribuente e devono espressamente recare lavvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, in carico agli agenti della riscossione, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato. Da tale momento lagente potrà procedere ad esecuzione forzata.
La norma, inoltre, prevede che nei casi di fondato pericolo per la riscossione, decorsi sessanta giorni dalla data di notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione integrale delle somme indicate nei medesimi atti, ossia delle somme dovute nel loro ammontare massimo, comprensivo di sanzioni ed interessi, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini indicati nelle lettere a) e b).
Si tratta, in sostanza, di una norma che riproduce i contenuti del disposto dellarticolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre n. 1973, n. 602, in materia di iscrizione nei ruoli straordinari. Pur considerando la natura di titolo esecutivo dellavviso di accertamento, la disposizione garantisce, inoltre, specularmente alla previsione recata dallarticolo 25, comma 2, del predetto decreto, che solo dopo il sessantesimo giorno dalla data di notifica dellatto la riscossione delle somme dovute è affidata in carico allagente che può procedere ad espropriazione forzata.
È previsto, poi, che allatto dellaffidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio dellAgenzia delle entrate fornisca, anche su richiesta dellagente della riscossione, tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento dellefficacia della riscossione, compresi quelli, molto spesso determinanti, acquisiti in fase di accertamento.
Lagente della riscossione, sulla base del detto titolo esecutivo e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede, come espressamente precisato nella norma, ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Inoltre, decorso un anno dalla notifica degli atti, lespropriazione forzata è preceduta dalla notifica dellavviso che contiene «lintimazione ad adempiere lobbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni», di cui allarticolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Lespropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui laccertamento è divenuto definitivo.
La disposizione prevede, poi, che, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con detti titoli esecutivi sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dallarticolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Tali interessi sono calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi. Allagente della riscossione spettano laggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dallarticolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
Ai fini della procedura di riscossione prevista dalla presente disposizione, si chiarisce, in via generale, che i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti di accertamento, di irrogazione delle sanzioni ed ai successivi atti di cui alla lettera a) e che i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni del presente articolo.
Si prevede espressamente, inoltre, che in caso di ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si applica larticolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che prevede la sospensione amministrativa della riscossione in caso di ricorso «contro il ruolo», fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale.
Al fine di velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando un significativo recupero di efficienza di tale rilevante fase dellattività di contrasto allevasione, la disposizione rinvia ad uno o più regolamenti, da adottare ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, coerentemente con le novità introdotte dalla disposizione stessa relative alle modalità di riscossione delle somme dovute a seguito dellattività di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dellimposta sul valore aggiunto, la progressiva razionalizzazione delle procedure di riscossione coattiva delle somme dovute anche a seguito delle attività di liquidazione e controllo relative ai medesimi e ad altri tributi erariali gestiti dallAgenzia delle entrate e di accertamento relative a tutti i tributi gestiti dallAgenzia stessa, nonché ad altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo.
La normativa di cui al comma 2 prevede, alla lettera a), che in sede di transazione fiscale, anche le somme relative a ritenute operate e non versate siano oggetto esclusivamente di uneventuale dilazione e non di falcidia, al pari dellintera imposta sul valore aggiunto.
Tale previsione trova il suo fondamento nel fatto che anche le ritenute operate dal sostituto dimposta a titolo di acconto sono poi utilizzate in detrazione dal sostituito, in diminuzione del proprio debito tributario. Occorre poi osservare che anche le ritenute dacconto sono somme di terzi, che il sostituto trattiene allo scopo di riversarle allo Stato. Le analogie con limposta sul valore aggiunto rendono irragionevole una disparità di trattamento. La misura consente, altresì, di assicurare trasparenza nei rapporti tra il contribuente che acceda alla transazione ed i prestatori dopera di cui si è avvalso e sulle cui retribuzioni ha operato le ritenute.
La previsione di cui alla lettera b) consente di ovviare ad una incertezza nella pratica applicazione della norma, precisando che i documenti relativi al piano di ristrutturazione dei debiti ed al pagamento dei creditori, che devono obbligatoriamente accompagnare la proposta di concordato preventivo ai sensi dellarticolo 161 della legge fallimentare nel cui ambito sia prevista la transazione fiscale, devono essere presentati anche quando la transazione sia inserita nellambito di un accordo di ristrutturazione del debito in base allarticolo 182-bis della medesima legge fallimentare, attesa lidentità delle situazioni.
La norma precisa inoltre che, nel caso di accordo stragiudiziale di ristrutturazione, dove, a differenza che nel concordato preventivo, non vi è il commissario giudiziale che svolga le attività di cui agli articoli 171, 172 e 173 della legge fallimentare (verifica dei crediti e dei debiti, inventario ed analisi della contabilità), il debitore rilascia una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale, comunque in unottica volta a non aggravare irragionevolmente il procedimento, si assume personalmente la responsabilità di attestare la veridicità e la completezza dei dati aziendali riportati in contabilità, a maggior tutela e garanzia dei terzi.
Con la lettera c) si introduce la previsione di una possibile revoca di diritto, per le sole transazioni fiscali concluse nellambito degli accordi di ristrutturazione, attesa la natura stragiudiziale di detti accordi. Infatti, anche al fine di contrastare possibili abusi, tenendo altresì conto del fatto che il contribuente potrebbe sottrarsi ai propri obblighi tributari o contributivi anche dopo lesecuzione del piano di ristrutturazione del debito, è opportuno prevedere che un inadempimento significativo e rilevante, quale lomesso pagamento delle somme dovute entro un ragionevole termine dalla scadenza fissata (novanta giorni) sia di per sé decisivo per determinare la revoca della transazione. Tale previsione normativa, che opera per i soli omessi pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti previdenziali, assicura altresì uniformità di comportamenti tra gli enti pubblici interessati e consente di incentrare le valutazioni di opportunità della transazione fiscale e contributiva soprattutto sulla relativa convenienza dal punto di vista economico e finanziario, non costituendo la prosecuzione dellattività di impresa che, altrimenti, costituirebbe un presupposto necessario per garantire eventuali pagamenti dilazionati.
La disposizione di cui al comma 3 è finalizzata a rendere più spedita leventuale approvazione di eventuali proposte di concordato fallimentare da parte degli agenti della riscossione, nel caso in cui riguardino debiti per tributi erariali, disciplinando espressamente il rapporto con lAgenzia delle entrate.
La norma di cui al comma 4 prevede la riformulazione dellarticolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, concernente il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, ed è finalizzata a rafforzare lefficacia dissuasiva della previsione penale, introducendo un nuovo reato in materia di falsità nella documentazione presentata ai fini delle transazioni fiscali.
La riformulazione comporta:
a) labbassamento della soglia di punibilità (importo complessivo delle somme dovute allErario) a 50.000 euro;
b) la introduzione di unaggravante specifica qualora le somme al cui pagamento il contribuente intende sottrarsi siano superiori al quadruplo della predetta nuova soglia di punibilità, che comporta una pena raddoppiata nel minimo e aumentata della metà nel massimo;
c) la riconduzione al reato in questione anche della condotta di chi, nellambito della transazione fiscale, al fine di ottenere per sé o per altri il riconoscimento di un debito tributario di minore importo, indica nella documentazione presentata elementi passivi fittizi oppure espone elementi attivi in misura inferiore al reale, per un ammontare complessivo superiore ad euro 50.000 (soglia di punibilità così individuata, in considerazione del fatto che la sottovalutazione del patrimonio, nellambito di procedure concorsuali o comunque preconcorsuali, equivale alla sottrazione di un pari importo alle somme destinate al pagamento delle imposte dovute e dei relativi accessori); anche per questo reato è prevista una aggravante specifica qualora il falso riguardi lindicazione di elementi attivi in misura inferiore al reale o di elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro 200.000.
Relativamente alla disposizione di cui al comma 5, si osserva che larticolo 27, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha previsto che la disciplina in tema di richiesta di misure cautelari (commi da 1 a 6 dellarticolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472) si applichi, nelle ipotesi di pericolo per la riscossione, anche dopo la notifica del «provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi». In tal caso la garanzia assiste «tutti gli importi dovuti» risultanti dallatto di recupero tributario. La disposizione di cui al medesimo articolo 27, comma 7, del decreto-legge n. 185 del 2008, come sostituito dallarticolo 15, comma 8-quater, del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha stabilito che: «In relazione agli importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, le misure cautelari adottate ai sensi dellarticolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, conservano, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, la loro validità e il loro grado a favore dellagente della riscossione che ha in carico il ruolo...». La disposizione di cui al comma 5 in oggetto, modificando il citato articolo 27, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, garantisce che le misure cautelari conservano, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, la loro validità e il loro grado a favore dellagente della riscossione che ha in carico il ruolo, qualora siano adottate in base al processo verbale di constatazione, al provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione della sanzione oppure allatto di contestazione.
Relativamente al comma 6, si osserva che attualmente larticolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, a seguito delle modifiche apportate dallarticolo 10, comma 1, lettera a) del citato decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, dispone che: «In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, la dichiarazione relativa allimposta dovuta per lanno solare precedente, sempreché i relativi termini di presentazione non siano ancora scaduti, è presentata dai curatori o dai commissari liquidatori con le modalità e i termini ordinari di cui al comma 1 ovvero entro quattro mesi dalla nomina se questultimo termine scade successivamente al termine ordinario. Con le medesime modalità e nei termini ordinari, i curatori o i commissari liquidatori presentano la dichiarazione per le operazioni registrate nellanno solare in cui è dichiarato il fallimento ovvero la liquidazione coatta amministrativa. Per le operazioni registrate nella parte dellanno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa è anche presentata, in via telematica ed entro quattro mesi dalla nomina, apposita dichiarazione al competente ufficio dellAgenzia delle entrate ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale».
Lesperienza operativa dimostra che tale ultima disposizione non è sufficiente a garantire allAgenzia ladozione di tutte le misure necessarie ai fini delleventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale.
La disposizione prevista dal comma 6 pone, conseguentemente, a carico del curatore, lobbligo, entro quindici giorni dallaccettazione della nomina, di trasmissione allAgenzia delle entrate delle informazioni necessarie a garantire lavvio della procedura di insinuazione al passivo in tempi utili a garantire la tutela del credito erariale.
La disposizione di cui al comma 7 rafforza il dispositivo complessivo intendendo prevenire più efficacemente eventuali casi di corruzione (legati, oltre che alla riscossione, a tutto il comparto dei pagamenti e rimborsi in materia fiscale) mediante linserimento tra le ipotesi aggravate di corruzione, previste dallarticolo 319-bis del codice penale, anche di quella in cui lomissione o il ritardo di atti dufficio, così come il compimento di atti contrari ai doveri dufficio riguardino, appunto, il pagamento o il rimborso di tributi. Inoltre, assicurato nei predetti termini un efficace contrasto dei comportamenti dolosi, lulteriore disposizione del comma 7 ha la finalità di aumentare la deflazione del contenzioso ottenibile mediante gli istituti della transazione fiscale, nonché delladesione allaccertamento e della conciliazione giudiziale.
Si tratta, peraltro, di norma in parte analoga a quella già esistente in materia di lavoro pubblico (articolo 66, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale, con riguardo alle proposte di conciliazione delle liti, esclude completamente la responsabilità amministrativa) che è, altresì, connessa alle caratteristiche peculiari dei suddetti istituti, finalizzati alla deflazione del contenzioso ed al perseguimento della migliore soddisfazione del credito erariale nel rispetto delle finalità evidenziate. Occorre infatti sottolineare la particolare complessità delle valutazioni cui sono chiamati i responsabili degli atti e provvedimenti in parola: tali valutazioni vengono effettuate sulla base dei mezzi di prova ammessi in materia tributaria che, come noto, soffrono di particolari limitazioni. Va altresì evidenziato come permanga la responsabilità disciplinare conseguente alla inosservanza, anche in caso di colpa, della normativa e della prassi amministrativa, la quale può determinare lirrogazione di gravi sanzioni fino al licenziamento del dipendente.
Art. 30. - (Potenziamento dei processi di riscossione dellINPS). La disposizione è finalizzata a realizzare, attraverso una semplificazione del processo di gestione del recupero dei crediti contributivi denunciati o accertati dufficio e dei crediti per prestazioni previdenziali indebitamente erogate, una più efficace azione di contrasto allomissione contributiva e ad assicurare la correttezza delle prestazioni dellIstituto nazionale della previdenza sociale contribuendo alla sostenibilità del sistema e alla riduzione di costi dellazione amministrativa.
Il nuovo procedimento si applica sia ai contributi dovuti mensilmente o alle diverse scadenze dalle aziende o dai lavoratori autonomi, sia ai crediti accertati a seguito di attività di verifica formale e/o sostanziale da parte degli uffici dellINPS. Si riducono fortemente i tempi intercorrenti fra linsorgenza del credito e il momento in cui lagente può avviare le sue attività di recupero e, inoltre, riducendosi gli adempimenti formali, vi è una maggiore certezza ed impegno al rispetto dei tempi previsti dalla normativa.
Gli effetti di accelerazione sono particolarmente importanti nella gestione degli omessi versamenti periodici da parte delle aziende e dei lavoratori autonomi per i quali vi è certezza dellimporto, ma per i quali è necessario avviare una lunga procedura formale prima di giungere alla notifica della cartella. Ridurre gli adempimenti formali propedeutici allavvio dellattività dellagente della riscossione permette di accelerare il recupero di un credito certo aumentando, peraltro, anche la corretta concorrenza fra gli attori del mercato.
La disposizione attribuisce, a decorrere dal 1º gennaio 2011, nellambito del sistema di riscossione dei crediti, a qualsiasi titolo dovuti, compresi sanzioni, somme aggiuntive e interessi legali, la natura di titolo esecutivo allavviso di addebito dellIstituto notificato al debitore.
Lavviso di addebito, pertanto, conterrà tutti gli elementi identificativi della pretesa dellIstituto e lintimazione ad adempiere allobbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati. Lavviso dovrà essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dellufficio che ha emesso latto.
Laddove ne sussistano le condizioni verrà prioritariamente utilizzata la posta elettronica certificata, anche per favorire il consolidamento del sistema di comunicazione elettronica che, avendo valenza legale, è idoneo ad attestare linvio e la consegna dei documenti trasmessi. Al fine di garantire, comunque, la certezza della notifica del titolo è stato previsto che la notifica venga effettuata, previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. In ogni caso, la notifica potrà essere eseguita anche mediante il servizio postale.
La consegna del titolo per lattivazione del recupero delle somme con lo stesso addebitate verrà effettuata, in deroga alle disposizione contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalità stabilite dallIstituto e a scadenze definite. La norma impegna lINPS e gli agenti della riscossione ad unattiva cooperazione diretta ad assicurare il buon esito dellazione di recupero. A tal fine, è previsto che lIstituto, non solo allatto della consegna del titolo, ma anche successivamente, fornisca, anche su richiesta dellagente della riscossione, tutti gli elementi utili a migliorare lefficacia dellazione stessa.
In caso di crediti accertati dufficio, il debitore è intimato ad adempiere entro novanta giorni. Entro lo stesso termine il soggetto intimato ha la possibilità di proporre ricorso amministrativo avverso latto di accertamento del debito. La presentazione del ricorso comporta la sospensione dellazione di recupero sino alla decisione da parte del competente organo amministrativo. In caso di reiezione o accoglimento parziale del ricorso, alla mancata attestazione del pagamento delle somme dovute entro cinque giorni dalla notifica dellesito del ricorso stesso seguirà la consegna del titolo allagente per lavvio dellespropriazione forzata nei confronti del debitore. Tale procedimento, nel riconoscere il ruolo del contenzioso come strumento idoneo a consentire un corretto contraddittorio con il soggetto intimato, garantisce la certezza del credito vantato dallIstituto.
In caso di accoglimento parziale del ricorso dal quale derivi una rideterminazione degli importi addebitati, lIstituto dovrà notificare al debitore lintimazione al pagamento della somma rideterminata, che dovrà essere versata entro cinque giorni dalla notifica dellesito del ricorso. In caso di mancata dimostrazione dellavvenuto pagamento nel termine assegnato, il titolo sarà consegnato allagente della riscossione non oltre i termini previsti per lavvio della procedura di espropriazione forzata.
In caso di revisione in autotutela dellatto di accertamento, venendo meno la validità dellavviso di addebito originariamente notificato, dovrà essere notificato al debitore un nuovo avviso di addebito che dovrà presentare gli elementi previsti in questo stesso articolo e sarà soggetto ai termini e alle condizioni in esso dettati.
Diversamente, qualora nel termine di novanta giorni non venga presentato ricorso e il debitore non provveda al pagamento lagente della riscossione, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, e sulla base del titolo esecutivo, procederà ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Inoltre, decorso un anno dalla notifica dellavviso di accertamento, lespropriazione forzata sarà preceduta dalla notifica dellavviso che contiene lintimazione ad adempiere allobbligo risultante dallavviso di addebito entro cinque giorni, ai sensi dellarticolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Lesecuzione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui laccertamento è divenuto definitivo.
In caso di mancato o ritardato pagamento, sulle somme richieste con lavviso di addebito saranno calcolate le sanzioni e le somme aggiuntive dovute, secondo le disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento. In tal modo, gli addebiti a tale titolo non saranno soggetti ai tempi neutri attualmente necessari per il processo di formazione e notifica della cartella di pagamento.
Allagente della riscossione spetterà il corrispettivo dellaggio sugli importi riscossi, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dallarticolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
Gli ultimi due commi sono norme di chiusura e riportano allavviso di addebito tutti i riferimenti ai ruoli contenuti nelle norme di riscossione, mantenendo inoltre inalterate le attuali disposizioni che regolano i rapporti tra gli enti impositori e gli agenti della riscossione.
Art. 31. - (Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi). La vigente normativa di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dà ampia facoltà al contribuente di compensare i crediti ed i debiti per imposte risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche.
Tale facoltà può essere esercitata anche se, come frequentemente accade, il contribuente ha, oltre ai debiti compensabili, altri debiti per imposte iscritti a ruolo a titolo definitivo.
Ciò genera lincongrua conseguenza di consentire la compensazione immediata (e dunque il mancato versamento delle imposte dovute) a chi è nel contempo debitore di altri importi iscritti a ruolo, anche di considerevole ammontare e risalenti nel tempo, e che si ostina a non pagare, costringendo gli organi della riscossione a defatiganti attività esecutive, spesso vanificate da deliberate spoliazioni preventive del patrimonio del debitore.
La disposizione di cui allarticolo 31, ha pertanto lintento di incidere proprio sulle situazioni suindicate, mediante la inibizione ad operare la compensazione dei crediti, di cui allarticolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, relativi alle imposte erariali qualora al contribuente siano state notificate cartelle di pagamento per imposte erariali e sia scaduto il termine di pagamento (senza lintervento di una sospensione).
La inibizione opera, naturalmente, limitatamente allimporto dei debiti, per imposte e relativi accessori, iscritti a ruolo e non pagati, a condizione che tale importo sia di ammontare superiore a 1.500 euro (limite così individuato per eliminare appesantimenti eccessivi anche ai fini della eventuale compensazione consentita ai sensi della ulteriore disposizione introdotta con il presente articolo).
Per evidenti e necessari intenti dissuasivi, linosservanza del divieto viene punita con la sanzione fissa pari al 50 per cento dellimporto indebitamente compensato.
A fronte del divieto di compensazione diretta, viene poi prevista la possibilità che la compensazione avvenga per il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, demandando ad un decreto del Ministero delleconomia e delle finanze le relative modalità.
Sempre a fini dissuasivi viene altresì previsto che losservanza del divieto di compensazione in parola venga vigilata nellambito delle ordinarie attività di controllo dellAgenzia delle entrate e della Guardia di finanza anche mediante specifici piani operativi.
Lesigenza di far entrare a pieno regime lintrodotto meccanismo di compensazione con gli importi iscritti a ruolo ha poi determinato la scelta di dare efficacia a tutte le norme in questione a decorrere dal 1º gennaio 2011.
Ragioni di coerenza sistematica ispirano infine la esclusione della operatività delle disposizioni di cui allarticolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (compensazione tra il credito dimposta chiesto a rimborso ed il debito iscritto a ruolo) per i ruoli di ammontare non superiore a 1.500 euro.
Art. 32. - (Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi). La disposizione è volta ad arginare il fenomeno dei fondi immobiliari cosiddetti «veicolo», contrastando lutilizzo strumentale dei fondi comuni immobiliari a ristretta base partecipativa finalizzato al godimento dei benefìci fiscali previsti dallattuale normativa.
A tal fine, viene innanzitutto modificata la nozione civilistica dei fondi comuni di investimento immobiliare prevista dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, specificandone la funzione economica (raccolta del risparmio tra una pluralità di investitori; investimento del patrimonio raccolto secondo una predeterminata politica di gestione; autonomia delle scelte di investimento della società di gestione del risparmio (SGR)).
In tal modo viene circoscritta lapplicazione dellattuale regime fiscale ai soli fondi che gestiscono risparmio diffuso nonché a quelli diretti a realizzare attività di interesse pubblico.
La modifica allarticolo 36, comma 6, del TUF chiarisce il regime di responsabilità dei fondi comuni di investimento, precisando che per le obbligazioni contratte dalla SGR per conto del fondo risponde esclusivamente il patrimonio di questultimo.
La modifica allarticolo 37, comma 2, lettera b-bis), del TUF prevede lesclusione dalla vigilanza della Banca dItalia dei fondi destinati ad investitori qualificati.
Il decreto di attuazione delle predette modifiche del TUF deve essere emanato dal Ministro delleconomia e delle finanze, ai sensi dellarticolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Conseguentemente, viene consentito ai fondi esistenti di adeguarsi alle nuove norme civilistiche pagando unimposta sostitutiva del 5 per cento della media dei valori netti del fondo risultanti dai prospetti semestrali redatti nei periodi dimposta 2007, 2008 e 2009.
Limposta è dovuta nella misura del 7 per cento se la SGR non intende adeguarsi ai nuovi requisiti e, pertanto, delibera la liquidazione del fondo.
Limposta è sostitutiva delle imposte sui redditi e non dellIVA, delle imposte ipotecarie e catastali e delle altre imposte dovute.
Vengono inoltre soppressi il regime di non imponibilità attualmente previsto per i redditi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari percepiti da soggetti non residenti, nonché limposta patrimoniale prevista dallarticolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per i fondi riservati e familiari.
Art. 33. - (Stock option ed emolumenti variabili). In considerazione degli effetti distorsivi, prodotti sul sistema finanziario e sulleconomia mondiale dal riconoscimento di bonus e stock options collegati agli andamenti del mercato ai manager e agli amministratori di banche ed istituti finanziari, evidenziati nel corso delle riunioni del G20, la norma introduce, come misura di contrasto alladozione di detti sistemi retributivi, lapplicazione di una addizionale del 10 per cento sui compensi corrisposti a tale titolo che eccedano il triplo degli emolumenti fissi della retribuzione.
Laddizionale è disciplinata dalle disposizioni relative alle imposte sul reddito ed è prelevata dal sostituto dimposta al momento della corresponsione dei compensi in questione.
Art. 34. - (Obbligo per i non residenti di indicazione del codice fiscale per lapertura di rapporti con operatori finanziari). Le modifiche normative introdotte con il presente articolo intendono superare le attuali problematiche connesse alla estrema difficoltà di acquisire con certezza, in fase di interrogazione dellArchivio dei rapporti finanziari, i dati relativi ai rapporti continuativi dei clienti non residenti quando sono privi del codice fiscale.
Ciò anche in considerazione del fatto che allArchivio dei rapporti finanziari possono accedere anche autorità e organismi diversi dallAmministrazione finanziaria, quali gli organi della magistratura e inquirenti nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge.
Infatti, la vigente disposizione di cui allarticolo 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non prevede lobbligatorietà dellindicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti negli atti elencati nel primo comma del medesimo articolo 6.
La novella di cui alla lettera a) aggiunge allelenco degli atti, nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale, anche i contratti stipulati dagli operatori finanziari nei confronti dei propri clienti relativamente allapertura e alla chiusura di un rapporto continuativo.
Per il necessario coordinamento delle disposizioni riguardanti il predetto obbligo, la modifica normativa di cui alla lettera b) estende lobbligo di indicazione del numero di codice fiscale per i soggetti non residenti per i soli atti e negozi posti in essere dagli operatori finanziari. Per gli altri atti indicati nel citato primo comma dellarticolo 6 resta ferma per i soggetti non residenti lattuale modalità dellindicazione dei soli dati anagrafici identificativi, con esclusione del codice fiscale.
Art. 35. - (Razionalizzazione dellaccertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale). Le nuove disposizioni riguardano il procedimento di accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Lintervento è finalizzato, da un lato, a migliorare lefficienza dellazione amministrativa, dallaltro, a realizzare una maggiore tutela del diritto alla difesa dei contribuenti sottoposti a controllo nel particolare ambito del consolidato nazionale. In considerazione della responsabilità solidale tra il soggetto consolidante e ciascuna società consolidata, prevista dallarticolo 127 del citato testo unico, laccertamento nei confronti di tali soggetti, quanto ai redditi propri, è ricondotto ad un unico atto, emesso dallufficio competente sulla consolidata interessata dalle rettifiche e notificato anche alla consolidante, in luogo del vigente doppio livello di accertamento. In tal modo si consente a entrambi i soggetti necessariamente coinvolti nellaccertamento di partecipare sin dallinizio alle diverse fasi del procedimento.
Tale unico atto fa emergere in capo al soggetto accertato un maggiore imponibile, la conseguente imposta e le sanzioni correlate. La consolidata, infatti, per effetto dellopzione si è «spogliata» sia dei propri redditi, sia delle eventuali perdite di periodo conseguite, sia di eventuali crediti dimposta trasferiti al consolidato: ne consegue che laccertamento determina comunque una variazione positiva dellimponibile dichiarato, pari alle rettifiche in esso contenute. Resta, in ogni caso, la possibilità di scomputare dai maggiori imponibili accertati le perdite risultanti dalla dichiarazione della consolidata, non ancora utilizzate, mediante richiesta da parte della consolidante, demandando in tal modo allautonomia negoziale dei soggetti aderenti allopzione la regolamentazione dei relativi rapporti.
Latto unico è impugnabile sia dalla consolidata che dalla consolidante, configurandosi unipotesi di litisconsortio necessario, mentre il pagamento della relativa pretesa, da chiunque effettuato, estingue lobbligazione tributaria.
Per esigenze di coerenza è previsto un unico procedimento di adesione, al fine di evitare il verificarsi di contrasti tra i diversi livelli accertativi. Al procedimento possono partecipare sia la consolidata che la consolidante, e la definizione anche unilaterale dellatto produce in ogni caso i suoi effetti su entrambi i soggetti.
La presente modifica normativa, di tipo procedimentale, è applicabile allattività di accertamento relativa anche a periodi di imposta pregressi, secondo il principio tempus regit actum.
Art. 36. - (Disposizioni antifrode). Al fine di contrastare Paesi dove da un lato è maggiore il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, e dallaltro vi è lassenza di un adeguato scambio di informazioni anche in materia fiscale, si prevede che il Ministro delleconomia e delle finanze provveda con proprio decreto alla loro individuazione in una black list.
Conseguentemente, i soggetti destinatari del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, devono astenersi dallinstaurare un rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero devono porre fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei Paesi individuati nella stessa black list.
La violazione di tale disposizione comporta lapplicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 5.000 euro, se loperazione posta in essere è di importo non superiore a 50.000 euro; altrimenti la sanzione sarà compresa tra il 10 per cento ed il 40 per cento dellimporto delloperazione. Se limporto delloperazione non è determinato o determinabile, si prevede lapplicazione di una sanzione da un minimo di 25.000 euro ad un massimo di 250.000 euro.
Tenuto conto che lutilizzo eccessivo del contante rappresenta un rischio per lintegrità e un costo in termini di efficienza del sistema economico-finanziario, allarticolo 20 del presente decreto si provvede, come illustrato sopra, a stringere i limiti legali di utilizzo del contante, abbassando drasticamente la soglia dagli attuali 12.500 euro a 5.000 euro. Questi limiti non si applicano, invece, ai trasferimenti di contante con gli intermediari finanziari. Tuttavia, con la modifica allarticolo 41 del decreto legislativo n. 231 del 2007 si riconosce che movimentazioni di contante frequenti o ingiustificate, specialmente se di importo eccedente 15.000 euro, saranno considerate dagli intermediari elementi per inviare una segnalazione di operazione sospetta.
Art. 37. - (Disposizioni antiriciclaggio) In linea con le recenti determinazioni internazionali, e con specifico riferimento alle iniziative del G20 che promuovono la trasparenza del sistema economico-finanziario, la disposizione risponde allesigenza di assicurare la compiuta conoscenza degli aspetti proprietari e di gestione dei soggetti ammessi a partecipare alle procedure indette dalle stazioni appaltanti secondo la normativa nazionale. Ciò, anche al fine di assicurare condizioni di effettiva parità tra gli operatori economici nellaccesso alle gare pubbliche.
La disposizione prevede che gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi cosiddetti black list individuati nei decreti del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e del Ministro delleconomia e delle finanze del 21 novembre 2001 siano ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione disciplinate dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, previa autorizzazione rilasciata dal Ministero delleconomia e delle finanze. Ciò anche in deroga ad accordi bilaterali siglati con lItalia, che consentano la partecipazione alle procedure per laggiudicazione dei contratti dei cui al citato decreto legislativo n. 163 del 2006 a condizioni di parità e reciprocità.
Il Ministro delleconomia e delle finanze può escludere con proprio decreto tale obbligo nei riguardi di alcuni dei paesi già individuati ovvero di specifici settori di attività; con il medesimo decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, lobbligo può essere inoltre esteso anche a paesi cosiddetti non black list nonché a specifici settori di attività e a particolari tipologie di soggetti.
Il rilascio di tale autorizzazione è subordinato alla previa individuazione delloperatore economico, individuale o collettivo, mediante la comunicazione dei dati che identificano gli effettivi titolari delle partecipazioni societarie, anche per il tramite di società controllanti e per il tramite di società fiduciarie; alla identificazione del sistema di amministrazione, del nominativo degli amministratori e del possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla normativa italiana.
Art. 38. - (Altre disposizioni in materia tributaria). Le disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3 intendono contrastare con maggiore efficacia lindebita percezione di prestazioni sociali agevolate, ivi comprese quelle erogate nellambito del diritto allo studio universitario, a seguito della presentazione di dichiarazione sostitutiva di cui allarticolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. A tal fine sono previste articolate modalità di scambi informativi, nel rispetto delle norme a tutela della privacy, che coinvolgono gli enti che erogano le prestazioni, lINPS, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e lAgenzia delle entrate. In particolare, gli enti erogatori trasmettono allINPS i dati dei soggetti che hanno beneficiato di prestazioni sociali agevolate con modalità stabilite dallo stesso Istituto sulla base delle direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. LINPS, sulla base di informazioni trasmesse, con modalità telematiche, da parte dellAgenzia delle entrate è in grado di individuare i soggetti che in ragione del maggior reddito accertato in via definitiva hanno fruito indebitamente, in tutto o in parte, delle prestazioni in argomento.
È prevista la restituzione delle somme indebitamente percepite e una specifica sanzione che verrà erogata dallINPS avvalendosi dei poteri e delle modalità previste dalle norme vigenti.
Le disposizioni di cui al comma 4 sono finalizzate a razionalizzare le modalità di notifica in materia fiscale.
In particolare, la lettera a) modifica larticolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, eliminando il riferimento ad articolazioni interne allAmministrazione finanziaria che sono state interessate da riforme che ne hanno mutato la competenza per materia, nonché territoriale, rendendo, altresì, chiara lidentificazione delle strutture legittimate ad autorizzare i messi notificatori speciali per la notifica dei propri atti, comprese quelle alle quali sono state affidate specifiche competenze ai sensi dellarticolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
La disposizione razionalizza poi le modalità di comunicazione allAgenzia delle entrate dellelezione di domicilio diverso dalla residenza, effettuata ai fini della notifica degli atti di accertamento. La comunicazione dellelezione di domicilio avverrà esclusivamente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al competente ufficio, ovvero in via telematica e non anche per il tramite del canale dichiarativo, disancorato dallambito temporale di riferimento dei dati della dichiarazione, essendo questi inerenti ad un determinato periodo dimposta.
Non essendo, inoltre, attualmente previsto un termine da cui hanno effetto le informazioni concernenti le variazioni e le modificazioni dellindirizzo provenienti dal flusso dichiarativo, al fine di garantire la corretta notifica degli «atti di accertamento» e tenuto conto della circostanza che lacquisizione delle informazioni richiede tempi tecnici minimi non sopprimibili, la disposizione in commento, con leliminazione delle parole «non risultante dalla dichiarazione annuale», fissa un termine certo per la decorrenza degli effetti di dette variazioni effettuate in dichiarazione tale da garantire, al tempo stesso, le esigenze di certezza e quelle correlate alle attuali modalità di acquisizione delle dichiarazioni.
La sostituzione, poi, del richiamo, contenuto nel terzo comma dellarticolo 60, al secondo comma dellarticolo 36 dello stesso decreto n. 600 del 1973, con quello agli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è volta alleliminazione del riferimento ad una disposizione abrogata fin dal 2000 (in particolare, dallarticolo 37 della legge 24 novembre 2000, n. 340) e allinserimento del riferimento alla dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA ovvero al modello attualmente previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla dichiarazione di inizio attività IVA.
Lintervento contenuto nella lettera b) dello stesso comma 4 si giustifica in funzione della necessità di consentire, anche per la notifica delle cartelle e degli altri atti di riscossione coattiva, lutilizzazione della posta elettronica certificata. In mancanza di espressa previsione normativa, infatti, tale possibilità risulterebbe esclusa ai sensi dellarticolo 48, comma 2, del codice dellamministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
La norma autorizza altresì gli agenti della riscossione alla consultazione degli elenchi che in base alla legge contengono gli indirizzi di posta elettronica certificata (ad esempio quelli di cui allarticolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 185 del 2008).
La disposizione del comma 5 ha la finalità di estendere e potenziare i servizi telematici dellamministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, mediante progressive estensioni dellutilizzo esclusivo dei sistemi telematici delle stesse pubbliche amministrazioni ovvero della posta elettronica certificata. Essa inoltre consente, conformemente al programma di governo, di realizzare il duplice obiettivo di ridurre laccesso fisico del cittadino agli sportelli delle amministrazioni e lutilizzo dello strumento cartaceo negli uffici.
Lattuazione del sistema, che coinvolge direttamente le amministrazioni e gli enti individuati dalla norma per consentire la gradualità dellintervento e salvaguardare la peculiarità dei servizi offerti, riguarda diverse tipologie di atti, sia nella fase di presentazione di richieste o adempimenti degli obblighi da parte dei cittadini, sia nellerogazione dei servizi e delle informazioni da parte della pubblica amministrazione. La norma è, quindi, diretta al perseguimento di un più immediato rapporto fra cittadino e amministrazione, secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità dellazione amministrativa.
È prevista in ogni caso la possibilità per ciascun cittadino di avvalersi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica per la richiesta e la ricezione degli atti e, per salvaguardare le fasce più deboli, resta ferma per le singole amministrazione la possibilità di prevedere lutilizzo delle modalità tradizionali per le situazioni di maggiore criticità sociale.
Coerentemente con le finalità perseguite dalla norma, il terzo periodo del comma 5 stabilisce in sostanza che la registrazione di un atto non formato per atto pubblico o scrittura privata autenticata è sostituita da una denuncia telematica, rinviando a un provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate la definizione degli atti per i quali la denuncia telematica sostituisce la registrazione. Per questi atti la denuncia assume qualità di fatto che, ai sensi dellarticolo 2704, primo comma, del codice civile, attribuisce data certa al contratto.
Con lultimo periodo del comma 5 si intende garantire agli uffici finanziari una tempistica maggiormente adeguata ai compiti da assolvere connessi alla registrazione telematica degli atti pubblici e delle scritture private autenticate.
La disposizione contenuta nel comma 6 trae giustificazione dal quadro normativo esistente sul regime di comunicazione del codice fiscale, che non tiene conto delle regole in materia di comunicazione di dati personali, introdotte successivamente, determinando disagi per i cittadini contribuenti e la pubblica amministrazione.
A tal fine, lintervento del legislatore, che espressamente legittima la possibilità per la pubblica amministrazione di effettuare la verifica dei codici fiscali e dei correlati dati anagrafici, ai fini delladozione di un univoco criterio di identificazione dei cittadini-contribuenti, garantisce linserimento di corrette informazioni negli archivi della pubblica amministrazione
Le disposizioni recate dai commi 7 e 8 intendono introdurre misure a favore dei soggetti che hanno un basso reddito di pensione consentendo la possibilità di rateizzare alcuni pagamenti, senza applicazione di interessi.
In particolare, il comma 7 prevede che le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno sono rateizzate fino a un massimo di undici rate, se limporto complessivamente dovuto supera 100 euro. La condizione richiesta è il non superamento del limite di reddito di pensione di 18.000 euro. È previsto che la rateazione non superi il mese relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre e, pertanto, lultima rata deve essere trattenuta nel mese di novembre.
Il comma 8 prevede, a richiesta degli interessati, che lente che eroga il trattamento pensionistico trattenga limporto del canone di abbonamento RAI. La richiesta deve essere fatta entro il 15 novembre dellanno precedente a quello cui si riferisce labbonamento e consente la rateazione in un numero massimo di undici rate, da concludersi entro il mese di novembre, con versamento dellimporto trattenuto nel mese di dicembre. Viene prevista lemanazione di un provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate per lindividuazione dei termini e delle modalità di versamento delle somme trattenute e delle modalità di certificazione.
È, infine, prevista la possibilità da parte degli enti erogatori di pensione di trattenere altri tributi dovuti ad enti, a richiesta degli interessati. In tal caso è prevista una apposita convenzione con lente percettore di detti tributi che regoli le modalità di attuazione della disposizione.
Il comma 9 contiene previsioni normative finalizzate ad accelerare la trattazione delle cause in materia tributaria e previdenziale.
In particolare, viene stabilito un termine massimo di centocinquanta giorni di efficacia della sospensione eventualmente concessa dal giudice tributario, al fine di incentivare la rapida trattazione delle cause, assicurando la riscossione in tempi brevi delle somme dovute in pendenza di giudizio.
Parimenti, viene stabilito un termine massimo di efficacia di centocinquanta giorni del provvedimento giudiziario che dispone la sospensione avente ad oggetto liscrizione al ruolo dei contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali. Inoltre, al fine di assicurare la rapida trattazione della causa, viene disposto che il giudice, in sede di emanazione del provvedimento di sospensione, fissi la data delludienza di trattazione entro i successivi trenta giorni e che la causa debba essere decisa entro i successivi centoventi giorni.
La disposizione contenuta nel comma 10 consente alle società beneficiarie del ramo di azienda relativo alla fiscalità locale, per effetto del trasferimento avvenuto ai sensi dellarticolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, di richiedere i dati e le notizie, strettamente necessarie per la riscossione dei ruoli residui ancora in carico alle stesse, agli enti locali che hanno emesso i ruoli.
Il citato comma 24, lettera b), infatti, nellattuale formulazione, stabilisce che, con riferimento ai ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, si applica il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, esclusivamente nei rapporti tra le società scorporate e lente locale, non residuando alcuno spazio applicativo del citato decreto legislativo nei rapporti tra le predette società, non qualificabili come concessionari del servizio nazionale della riscossione, e lamministrazione finanziaria.
Con la norma in commento, pertanto, fermo restando il divieto di accesso diretto al sistema informativo di cui allarticolo 18 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999, si prevede, anche con riferimento ai profili connessi alla valutazione sullinesigibilità delle quote, che le predette società possano richiedere le informazioni necessarie per la riscossione allente locale creditore che, a tal fine, può accedere al sistema informativo in argomento.
Con il comma 11 vengono apportate modifiche al regime di tassazione applicabile agli enti privati di previdenza e assistenza obbligatoria
In particolare, gli enti privati di previdenza obbligatoria vengono equiparati agli enti pubblici di previdenza obbligatoria, per i quali è previsto che lesercizio di attività previdenziali e assistenziali non costituisce esercizio di attività commerciali. Infatti, la natura non commerciale della attività previdenziale e assistenziale svolta da detti enti privati non trova espresso riscontro nelle disposizioni vigenti in quanto larticolo 74, comma 2, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, fa esclusivo riferimento alle suddette attività svolte da enti pubblici.
Inoltre, gli apporti effettuati da enti pubblici e privati di previdenza obbligatoria, costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati al momento dellapporto, sono soggetti alle previsioni dellarticolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, con conseguente applicazione delle imposte indirette in misura fissa.
La previsione normativa contenuta nel comma 12 introduce misure finalizzate a rafforzare il procedimento riscossione dellINPS.
Per liscrizione a ruolo dei crediti previdenziali larticolo 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, prevede termini di decadenza a carico degli enti creditori per la formazione dei titoli esecutivi.
In particolare, i contributi debbono essere iscritti nei ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza, entro i seguenti termini:
entro il 31 dicembre dellanno successivo al termine fissato per il versamento dei contributi non pagati; in caso di denuncia o di comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, il termine del 31 dicembre dellanno successivo decorre dalla data di conoscenza del debito stesso da parte dellente impositore;
entro il 31 dicembre dellanno successivo alla data di notifica del provvedimento, in caso di accertamento dufficio oppure per quelli sottoposti a gravame giudiziario, dopo che il provvedimento è divenuto definitivo.
Le disposizioni suddette non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra il 1º gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente al 1º gennaio 2004.
Infine, la disposizione di cui al comma 13 contiene alcune deroghe agli obblighi relativi al monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, per i dipendenti di ruolo pubblici che risiedono allestero per motivi di lavoro, per i quali sia prevista la notifica alle autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari e che, in virtù dellarticolo 1, comma 9, lettera b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, mantengono ai fini fiscali la residenza in Italia.
La disposizione si riferisce, altresì, a quei soggetti che prestano la propria attività lavorativa allestero presso organizzazioni internazionali cui aderisce lItalia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal testo unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati dallItalia. Si tratta dei lavoratori presso organizzazioni internazionali cui aderisce lItalia (ad esempio ONU, NATO, Unione europea, OCSE). Per tali soggetti gli accordi internazionali che riconoscono particolari privilegi e immunità alle organizzazioni internazionali fissano la residenza ai fini fiscali delle persone che lavorano presso tali organizzazioni nello Stato di provenienza, indipendentemente dai requisiti indicati nella normativa interna di ciascuno Stato.
Lesonero dallobbligo di compilazione del modulo RW della dichiarazione annuale dei redditi è giustificato, per esigenze di semplificazione degli adempimenti tributari cui sono tenuti i predetti soggetti, fintanto che il lavoratore presta la propria attività allestero e viene meno al rientro in Italia, qualora questi mantenga, per qualsiasi motivo, gli investimenti o le attività allestero.
La disposizione esonera dallobbligo dichiarativo anche i frontalieri, limitatamente agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.
Art. 39. - (Ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009). Il presente articolo è volto a prorogare le disposizioni in tema di sospensione degli adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 verificatisi in Abruzzo, relativamente ai comuni che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, abbiano subito danni da sismi di intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con apposito decreto del Commissario delegato.
In particolare, ai sensi del comma 1, è prorogato al 31 dicembre 2010 il termine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari per i titolari di redditi dimpresa o di lavoro autonomo con volume di affari non superiore a 200.000 euro.
In base al comma 2, la proroga non si applica con riferimento alle ritenute da operare sui redditi diversi da quelli di impresa e di lavoro autonomo e relativi versamenti.
Ai sensi del comma 3, la stessa proroga della sospensione è prevista per i contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per lassicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali posti a carico dei soggetti di cui al comma 1.
Per i tributi e contributi di cui ai commi 1 e 3, in caso di avvenuto pagamento non si fa luogo al rimborso.
Titolo III SVILUPPO ED INFRASTRUTTURE
Art. 40. - (Fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno). In considerazione della situazione di particolare difficoltà economica delle aree meridionali del territorio nazionale, al fine di migliorarne le condizioni per lo sviluppo imprenditoriale e la crescita produttiva, la presente disposizione attribuisce alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia la facoltà di disporre, con proprie leggi, la modifica delle aliquote, fino allazzeramento, dellimposta sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché eventuali esenzioni, detrazioni e deduzioni relative alla medesima imposta, a favore delle nuove iniziative produttive.
La norma anticipa la realizzazione del federalismo fiscale che sarà attuata con lentrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42, dando una prima attuazione alla disciplina del tributo proprio derivato costituito dallimposta regionale sulle attività produttive.
Le leggi emanate dalle regioni dovranno rispettare la normativa dellUnione europea in materia di aiuti di Stato e gli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia dellUnione europea.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dintesa con ciascuna delle regioni che adottano leggi ai sensi della presente articolo, è stabilito il periodo dimposta a decorrere dal quale trovano applicazione le relative disposizioni.
Art. 41. - (Regime fiscale di attrazione europea). La norma dispone una parziale autolimitazione della sovranità impositiva da parte dello Stato italiano, favorendo la circolazione di sottosistemi giuridici allinterno dellUnione europea.
Le imprese residenti in uno Stato membro dellUnione europea, che intendono svolgere una nuova attività economica in Italia, possono chiedere lapplicazione in alternativa alla normativa fiscale italiana delle regole fiscali vigenti in uno Stato europeo diverso dallItalia, vale a dire nello Stato di residenza o in un terzo Stato europeo. La scelta, estesa anche ai dipendenti e ai collaboratori delle suddette imprese, deve essere esercitata comunque nellambito della «comunità giuridica» costituita dagli Stati membri dellUnione. A tal fine, è necessario interpellare lAmministrazione finanziaria secondo la procedura di ruling di standard internazionale già prevista dallarticolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Compatibilmente con le disposizioni comunitarie di riferimento, la norma prevede che le imprese in commento, che svolgono attività regolamentate, possono chiedere lapplicazione delle norme in materia di vigilanza dello Stato membro di residenza.
Le disposizioni attuative saranno stabilite dal Ministro delleconomia e delle finanze con apposito decreto di natura non regolamentare.
Art. 42. - (Reti di imprese). La norma intende fornire impulso allo strumento delle reti di imprese previsto dallarticolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, mediante attribuzione al direttore dellAgenzia delle entrate della competenza a stabilire con apposito provvedimento le condizioni per il riscontro della sussistenza dei requisiti idonei a far riconoscere le imprese come appartenenti ad una delle reti di imprese, nonché forme, modalità e termini per la presentazione delle richieste per il riconoscimento dellappartenenza a una rete di imprese.
Il comma 2 demanda ad un decreto di natura regolamentare del Ministro delleconomia e delle finanze lindividuazione di benefìci fiscali, amministrativi e finanziari applicabili alle imprese appartenenti ad una delle reti di imprese riconosciute ai sensi del comma 1.
Art. 43. - (Zone a burocrazia zero). Al fine di favorire le nuove iniziative produttive nel Mezzogiorno con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono istituite zone a burocrazia zero. In tali territori, nei confronti delle iniziative produttive avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto i provvedimenti amministrativi, esclusi quelli di natura tributaria, sono adottati esclusivamente da un Commissario di Governo che, ove occorra, convoca apposite conferenze di servizi. Se entro il termine di trenta giorni dallavvio del procedimento non è stato emanato alcun provvedimento, questo si intende comunque adottato a favore del richiedente.
Inoltre, qualora la zona a burocrazia zero coincida con una delle zone franche urbane individuate dal CIPE, il sindaco concede le risorse previste a favore di tali zone franche urbane per la concessione di contributi alle nuove iniziative produttive ivi avviate.
Infine, le prefetture assicurano che nella realizzazione dei piani di sicurezza del territorio sia data priorità alle iniziative da assumere nelle zone a burocrazia zero.
Art. 44. - (Incentivi per il rientro di ricercatori). La disposizione intende agevolare il rientro in Italia di docenti e ricercatori che hanno trasferito la propria residenza allestero, ove svolgono o hanno svolto in via continuativa o, comunque, per un periodo sufficientemente prolungato attività di ricerca o docenza presso centri di ricerca pubblici o privati o università. Lagevolazione consiste nella esclusione dalla formazione del reddito di lavoro autonomo o dipendente del 90 per cento degli emolumenti derivanti dallattività di ricerca o docenza svolta in Italia e dalla conseguente acquisizione della residenza fiscale nel territorio dello Stato. Lagevolazione decorre dal 1º gennaio 2011 per i soggetti che rientrano in Italia entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della disposizione. Lincentivo si applica con riferimento al periodo dimposta in cui il ricercatore o il docente diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e ai due periodi dimposta successivi, a condizione che mantenga la residenza fiscale in Italia.
Art. 45. - (Abolizione obbligo di ritiro delleccesso di offerta di certificati verdi). Secondo le stime elaborate dallAutorità per lenergia elettrica e il gas in merito al sistema incentivante vigente relativo ai certificati verdi sulle fonti rinnovabili, lonere complessivo per lobbligo 2008, che si è concluso nel 2009, è pari a due componenti: la prima, posta indirettamente a carico dei clienti finali nei prezzi dellenergia elettrica, pari, per il 2008, a circa 600 milioni di euro; una seconda componente, generatasi in misura significativa a partire dal 2008 a causa dell«eccesso di offerta», posta a carico del gestore dei servizi elettrici e quindi della componente tariffaria A3, che risulta pari a 630 milioni di euro per la competenza dello stesso anno 2008 (la stima per il 2010 di tale componente risulta essere leggermente inferiore ai 600 milioni di euro).
Con la presente misura che abolisce lobbligo per il gestore unico, previsto in via transitoria, di ritirare i certificati verdi in eccesso di offerta si elimina tale seconda voce di costo, con benefici sulla bolletta elettrica dei cittadini stimabili tra i 500 e i 600 milioni di euro annui.
Art. 46. - (Rifinanziamento del fondo infrastrutture). La norma prevede che i mutui accesi con la Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2006, il cui onere di ammortamento sia a totale carico dello Stato e che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano rimasti interamente non erogati ai soggetti beneficiari, siano revocati e destinati ad altro scopo ovvero beneficiario.
La norma, in unottica, di efficientamento della spesa pubblica, è finalizzata a reinvestire in opere infrastrutturali importanti risorse finanziarie rimaste inutilizzate presso la Cassa depositi e prestiti nonostante lo Stato stia corrispondendo le rate per lammortamento dei mutui.
Condizione per la devoluzione ad altro scopo ovvero beneficiario è altresì la circostanza che, con oneri a valere sui mutui in parola, non siano stati aggiudicati, alla data di entrata in vigore del decreto, contratti di appalti di lavori relativi agli interventi finanziati dallo Stato; ciò al fine di salvaguardare infrastrutture già affidate evitando altresì contenziosi e richieste risarcitorie.
Al fine di consentire una precisa individuazione dei finanziamenti con le caratteristiche indicate, la norma prevede un obbligo di comunicazione, a carico delle parti del contratto di mutuo, circa lesistenza di finanziamenti rientranti nellambito operativo della norma medesima.
La disposizione prevede altresì la responsabilità, in capo al soggetto beneficiario, per le obbligazioni che dovessero emergere a causa della destinazione ad altro scopo del mutuo a seguito di mancata o ritardata comunicazione della sussistenza di aggiudicazione di contratti ostativi alla devoluzione del mutuo.
Le modalità di attuazione sono demandate a decreti del Ministro delleconomia e delle finanze, con cui sono individuati i mutui da revocare e devolvere ad altro scopo, con invarianza dei piani di ammortamento dei mutui in corso.
La norma prevede infine che il CIPE, su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisca la destinazione delle risorse derivanti dalla revoca dei mutui, per la prosecuzione della realizzazione del programma di infrastrutture strategiche.
Art. 47. - (Concessioni autostradali). In particolare, al comma 1, lettera a), è previsto il differimento al 31 luglio 2010 del termine, previsto dallarticolo 8-duodecies, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, che consente di procedere, mediante lapprovazione per legge degli schemi di convenzione già sottoscritti, al tempestivo avvio degli investimenti infrastrutturali autostradali previsti dalle convenzioni.
Al comma 1, lettera b), è stabilito che lanticipazione della gara, comunque differita al 30 settembre 2010, per laffidamento delle concessioni in scadenza entro il 2014, riguardi, al momento, solo la convenzione autostradale relativa allAutostrada del Brennero. Al riguardo è stabilito che il bando di gara preveda, oltre ai contenuti che saranno impartiti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dintesa con il Ministro delleconomia e delle finanze, un versamento annuo in conto entrate dello Stato da parte del nuovo concessionario autostradale di 70 milioni di euro a partire dalla data dellaffidamento e fino a concorrenza del valore di concessione.
Il comma 2 prevede alcune modificazioni al comma 13 dellarticolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disciplinante il fondo destinato al rinnovo dellinfrastruttura ferroviaria del Brennero; in primo luogo, in vista della messa a gara della concessione dellinfrastruttura autostradale del Brennero, viene generalizzata, con lintroduzione del riferimento al titolare della concessione autostradale, la disciplina relativa allaccantonamento e allutilizzo del fondo, ora riferita solo allattuale concessionario, Autostrada del Brennero SpA. Lutilizzo di tale fondo dovrà avvenire in base ad un piano di investimento da approvare con apposito decreto entro il 30 giugno 2012, e il fondo potrà essere impiegato anche per la copertura delle opere infrastrutturali connesse al tunnel (Fortezza-Verona).
È previsto poi, al fine di evitare di dover trovare una nuova copertura per le opere finanziate con il fondo per la parte sottratta dalle imposte, che lesenzione fiscale sia estesa anche alla fase di utilizzo del fondo accantonato.
Il comma 3, con norma di carattere interpretativo, consente di individuare il soggetto tenuto alla verifica, per quanto concerne gli schemi di convenzione, del recepimento delle prescrizioni richiamate dalle delibere del CIPE di approvazione ai fini dellinvarianza di effetti sulla finanza pubblica, nonché di garantire che di tale recepimento venga informato il Ministero vigilante (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).
Art. 48. - (Disposizioni in materia di procedure concorsuali). La disposizione di cui al comma 1 è volta a favorire e promuovere lerogazione di nuovi finanziamenti allimpresa in difficoltà da parte sia di intermediari bancari e finanziari che dei soci. Nella prassi applicativa, infatti, se diffusi sono gli accordi nei quali creditori e soci sono soliti rinunciare a parte dei crediti esistenti ovvero concedere moratorie in funzione del risanamento dellimpresa, più complesse sono le determinazioni in ordine alla erogazione di nuovi finanziamenti. Questi ultimi comportano un ulteriore accrescimento del rischio di credito da parte del finanziatore e il riconoscimento, sia pur in presenza di specifiche condizioni, del beneficio della prededucibilità potrebbe rappresentare un importante incentivo nella loro erogazione a sostegno dellimpresa.
La prededuzione è stata limitata, a tutela della massa dei creditori, solo con riferimento agli strumenti di risanamento configurati dalla nuova legge fallimentare che prevedono lintervento dellautorità giudiziaria.
La norma tutela i finanziamenti erogati in attuazione degli accordi (concordatari ovvero di ristrutturazione dei debiti), affiancando ad essa quella relativa ai finanziamenti-ponte concessi ed erogati dagli intermediari nella fase precedente il deposito delle domande di ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti e di omologa degli accordi di ristrutturazione ai sensi dellarticolo 182-bis della legge fallimentare, in considerazione del fatto che la formazione del piano o dellaccordo richiede un periodo anche non breve, in cui il finanziamento può essere essenziale per conservare allimpresa prospettive di continuità aziendale.
Lo stesso spirito è alla base del riconoscimento della prededuzione ai finanziamenti dei soci, che comporta lesigenza di derogare alle disposizioni codicistiche in tema di postergazione e in particolare agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile.
Si ritiene infine che il beneficio della prededuzione debba essere riconosciuto al compenso del professionista incaricato dellattestazione di fattibilità/ragionevolezza dellaccordo, conformemente a quanto previsto dalle nuove disposizioni di legge più volte citate.
La disposizione di cui al comma 2 integra la disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui allarticolo 182-bis, nellottica di introdurre elementi di flessibilità ed efficienza
Nel caso degli accordi di ristrutturazione, la disciplina oggi vigente consente allimprenditore in crisi che abbia raggiunto unintesa con la maggioranza qualificata dei creditori di chiederne lomologa al tribunale, beneficiando nel frattempo della sospensione delle azioni esecutive e cautelari per un periodo di sessanta giorni. Tuttavia, la prassi applicativa evidenzia come momento cruciale e critico sia anche quello delle trattative, nel corso delle quali è del pari importante eliminare eventuali azioni di disturbo e consentire alle parti in trattativa di fotografare con certezza i beni patrimoniali dellimpresa per determinare le misure concretamente realizzabili per la ristrutturazione dei debiti. La norma proposta mira a garantire la sospensione delle azioni esecutive e cautelari in corso anche durante le trattative, preservando al contempo i diritti dei creditori estranei, atteso che la predetta sospensione è decisa dal giudice allesito di unudienza alla quale sono chiamati a partecipare tutti i creditori.
Art. 49. - (Disposizioni in materia di conferenza di servizi). La norma in esame modifica le disposizioni contenute nella legge generale sul procedimento amministrativo in materia di conferenza di servizi (articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241) al fine di semplificare la relativa disciplina ed accelerare i tempi per ladozione del provvedimento finale.
Il comma 1 rimette alla discrezionalità della pubblica amministrazione la decisione di convocare la conferenza di servizi istruttoria, evitando che la mancata adozione di tale modulo procedurale possa formare oggetto di sindacato da parte del giudice amministrativo.
Quanto alla conferenza di servizi decisoria, che resta obbligatoria, il comma 1, lettera b), chiarisce che nei procedimenti pluristrutturati lassenza delle determinazioni delle amministrazioni coinvolte non obbliga la pubblica amministrazione procedente ad indire la conferenza di servizi, in tutti i casi in cui esistano espresse previsioni normative che lo consentano.
Il comma 2 modifica larticolo 14-ter della legge n. 241 del 1990 per consentire semplificazioni procedurali nei casi in cui sia richiesta lautorizzazione paesaggistica. A tal fine è previsto che il soprintendente si esprima ununica volta e in via definitiva in seno alla conferenza di servizi, sulla base di un calendario almeno trimestrale delle riunioni delle conferenze concordato con lo sportello unico o con il comune.
La norma interviene, altresì, sullo stesso articolo 14-ter (lavori della conferenza di servizi) prevedendo che i risultati e le prescrizioni conseguiti nellambito della VAS devono essere utilizzati senza modificazioni ai fini della VIA, qualora effettuata dalla medesima autorità competente ad effettuare la VAS.
In tal modo si accelera il rilascio degli assensi da parte delle amministrazioni coinvolte e si evita la duplicazione di valutazioni già effettuate in sede di VAS.
Ciò, ovviamente, può funzionare solo laddove ci sia coincidenza tra lautorità competente ad effettuare la VAS e lautorità competente ad effettuare la VIA; una tale specificazione è in linea con i rilievi formulati dalla Commissione VIII (Ambiente) della Camera dei deputati in sede di parere sul testo del disegno di legge n. 3209-bis.
Si provvede, inoltre, a sostituire il comma 6-bis relativo alle fasi di adozione del provvedimento finale, quali la redazione del verbale, la determinazione conclusiva ed il provvedimento, prevedendo che la determinazione conclusiva del procedimento sostituisca qualsiasi altro atto di competenza delle altre amministrazioni.
Soltanto in caso di VIA statale è prevista la possibilità che lamministrazione procedente chieda lintervento sostitutivo del Consiglio dei ministri, ai sensi dellarticolo 26, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per consentire la conclusione dei lavori della conferenza entro un termine ragionevole.
Inoltre, viene modificato il comma 7 dellarticolo 14-ter nel senso di considerare acquisito il parere delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi protetti nei casi in cui il relativo rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dellamministrazione rappresentata in sede di conferenza. Da tale previsione sono esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA.
Il comma 3 modifica la disciplina in materia di dissenso, prescrivendo che anche le amministrazioni preposte alla tutela di interessi protetti si esprimano in sede di conferenza di servizi.
Si accorpano infine i commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies dellarticolo 14-quater della legge n. 241 del 1990 al fine di semplificare il procedimento nei casi in cui vi sia dissenso tra unamministrazione statale e una regionale o tra unamministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali.
Il comma 4, infine, modifica larticolo 29, comma 2-ter della legge n. 241 del 1990 al fine a rendere omogenea sul territorio nazionale la disciplina della conferenza di servizi, facendola rientrare nei livelli essenziali delle prestazioni di cui allarticolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
Art. 50. - (Censimento). Viene indetto il 15º censimento generale della popolazione e delle abitazioni, nonché il 9º censimento generale dellindustria e dei servizi ed il censimento delle istituzioni no profit ed, infine, il 6º censimento generale dellagricoltura. A tal fine, lISTAT organizza le operazioni di ciascun censimento attraverso il Piano generale di censimento e apposite circolari, nonché mediante specifiche intese con le Provincie autonome di Trento e Bolzano per i rispettivi territori di competenza.
Nel Piano generale di censimento vengono definiti in estrema sintesi, la data di riferimento dei dati, gli obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie di indagine e le modalità di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie, gli adempimenti cui sono tenuti gli uffici di censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento delle procedure, gli obblighi a cui sono tenute le amministrazioni pubbliche per fornire allISTAT le basi dati amministrative relative ai soggetti costituenti unità di rilevazione censuaria.
Per provvedere allo svolgimento della molteplicità di compiti suindicati, lISTAT stabilisce, in ragione delle diverse tipologie di incarico, le modalità di selezione ed i requisiti professionali del personale a tempo determinato, nonché le modalità di conferimento dellincarico di coordinatore e rilevatore, anche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque con scadenza entro il 31 dicembre 2012.
Art. 51. - (Semplificazione dellinstallazione di piccoli impianti di distribuzione di gas naturale) Larticolo introduce disposizioni dirette a semplificare le procedure per linstallazione di impianti di rifornimento del gas naturale (metano) al fine di promuovere lutilizzo degli autoveicoli alimentati con tale combustibile, i quali, negli ultimi tempi, stanno trovando una sempre più elevata diffusione soprattutto nelle regioni del nord Italia.
I vantaggi delle auto a metano sono di immediata percezione; oltre ad una drastica riduzione dei danni da inquinamento ambientale, consentono un significativo risparmio economico, riconducibile allentità notevolmente inferiore del prezzo al distributore del gas naturale rispetto a quello della benzina e del gasolio, a parità di percorrenza ottenibile.
Purtroppo, allo stato attuale, la rete distributiva di metano è piuttosto scarsa essendo presenti sul territorio italiano circa 750 distributori, con poche stazioni autostradali e orari di apertura relativamente ridotti.
Per ovviare a tale inconveniente e creare le condizioni perché si possa formare nel territorio italiano una rete capillare di distributori per autoveicoli a metano, si propone di eliminare una serie di inutili adempimenti che di fatto ostacolano il raggiungimento di tale obiettivo.
In particolare, il comma 1 introduce la possibilità di installare i suddetti impianti di rifornimento con una semplice d.i.a. (dichiarazione di inizio attività), da presentare al Comando provinciale dei vigili del fuoco.
A tale semplificazione si aggiunge la previsione del comma 5 che elimina la necessità del preventivo rilascio di una autorizzazione antincendio, fermi restando i poteri dellautorità competente di effettuare controlli ed emettere prescrizioni, nonché lobbligo per limpresa installatrice di rilasciare al committente, al termine dei lavori, la dichiarazione di conformità degli impianti alla normativa vigente, la cui mancata esibizione comporta lapplicazione di apposite sanzioni amministrative pecuniarie.
Le regole per linstallazione degli apparecchi di distribuzione e le modalità di esercizio degli stessi saranno dettate con apposito decreto del Ministro dellinterno.
Il comma 7 dispone una proroga di sessanta giorni per lemanazione del decreto con cui, in esecuzione di quanto disposto dallarticolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, avrebbe dovuto adottare disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. Ladozione di tale decreto si rende necessaria, in quanto la normativa introdotta dallarticolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che ha apportato modifiche sostanziali alla legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante auto servizi pubblici non di linea, tra cui, in particolare, il servizio di taxi con autovettura e il servizio di noleggio con conducente, presenta notevoli profili di criticità, sia sotto il profilo costituzionale che comunitario e risulta, peraltro, di problematica attuazione, alla luce di alcune carenze sostanziali di carattere ordinamentale.
Al fine di addivenire ad una soluzione condivisa e concordata non solo tra le istituzioni interessate (la materia, infatti, rientra nella sfera di competenza di regioni, comuni e province) ma anche tra le associazioni di categorie del settore taxi e del noleggio con conducente, si è insediato un tavolo tecnico che ha visto la partecipazione di tutti i soggetti interessati e che si propone di emendare o comunque di correggere il predetto articolo 29, comma 1-quater.
Peraltro, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha sottoscritto un Protocollo dintesa, concordato con ANCI, UPI e regioni, che si prefigge la riformulazione della suddetta norma secondo le modalità nello stesso contenute ed è in corso apposita istruttoria in sede di Conferenza unificata per giungere ad unintesa tra le istituzioni in ordine ai principi cui dovrà uniformarsi lemananda disciplina del settore.
La norma proposta, pertanto, si rende necessario al fine di arginare la confusione che deriverebbe da unapplicazione dellarticolo 29, comma 1-quater, nella sua attuale formulazione, con i conseguenti effetti negativi che interesseranno gli enti locali competenti nella gestione pratica dei problemi, inevitabilmente causati dal caos interpretativo indotto dallapplicazione della predetta normativa e che si porranno, peraltro, in modo diverso nelle varie realtà territoriali coinvolte.
Art. 52. - (Fondazioni bancarie). Lintervento è diretto a risolvere le problematiche interpretative, in materia di vigilanza sugli enti di cui alla lettera c) dellarticolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, insorte in relazione allevoluzione di detti organismi. Al riguardo appare necessario adottare una norma interpretativa del comma 1 dellarticolo 10 del predetto decreto legislativo, finalizzata a riconoscere chiaramente in capo al Ministero delleconomia e delle finanze la vigilanza su tutte le fondazioni di cui trattasi fino allentrata in vigore della nuova disciplina dellautorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile, e, anche successivamente, su quelle che rimarranno titolari di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorreranno al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo.
Art. 53. - (Contratto di produttività). Larticolo in oggetto dispone che per il 2011 la quota di retribuzione erogata in attuazione di contratti collettivi anche aziendali o territoriali, e correlata ad incrementi di produttività, di redditività, efficienza organizzativa anche nellottica della modulazione degli orari di lavoro e delle politiche di conciliazione nonché allandamento economico e agli utili dimpresa, sia sottoposta a una tassazione sostitutiva dellIRPEF e delle relative addizionali, con il beneficio, inoltre, di uno sgravio dei contributi dovuti sia dallimpresa che dal lavoratore.
Viene elevato a 40.000 euro il limite reddituale per applicare limposta sostitutiva, fermo restando il limite complessivo di 6.000 euro lordi.
Lentità dellagevolazione fiscale e dello sgravio contributivo viene demandata ad apposito provvedimento da emanare entro il 31 dicembre 2010, sentite le parti sociali.
Art. 54. - (Expo). Si prevede che, fermo restando il finanziamento integrale delle opere connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, una quota non superiore al 4 per cento delle risorse autorizzate dallarticolo 14, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, destinate al finanziamento delle opere delle quali la EXPO 2015 s.p.a. è soggetto attuatore possa essere utilizzata per far fronte, in misura proporzionale alla partecipazione azionaria detenuta dallo Stato, alle spese di funzionamento della stessa società, ferma restando la partecipazione pro-quota alla copertura delle medesime spese da parte degli altri azionisti.
I contributi e le somme comunque erogate a carico del bilancio dello Stato a favore della EXPO 2015 s.p.a. sono versati su apposito conto corrente infruttifero da aprirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato.
Il comma 3 prevede la attribuzione allorgano amministrativo, in via esclusiva, delle competenze in materia di personale e consulenze, al fine di garantire la collegialità delle decisioni per tale tipologia di atti. Per tali spese è richiamato il principio generale di contenimento dei costi, anche tenuto conto del fatto che gli impegni assunti dalla società devono essere compatibili con la prevedibile riduzione dellattività della stessa dopo la conclusione dellevento espositivo.
Il comma 4 prevede una relazione trimestrale, al fine di garantire la massima trasparenza sullefficiente utilizzo delle risorse assegnate.
Art. 55. - (Disposizioni finanziarie). Il comma 3 autorizza la spesa di 30 milioni di euro per lanno 2010, per la prosecuzione degli interventi previsti nei commi 74 e 75 dellarticolo 24 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Si ricorda che il citato comma 74 ha autorizzato la proroga, a decorrere dal 4 agosto 2009, del piano di impiego delle Forze armate nel controllo del territorio in concorso con le Forze di polizia, con la possibilità di una ulteriore proroga per ulteriori due semestri, con incremento del contingente di 1.250 militari, per un totale complessivo di 4.250 unità. Il comma 75 ha previsto la corresponsione al personale delle Forze di polizia impiegato nel presidio del territorio in concorso con il personale delle Forze armate la corresponsione di unindennità di importo analogo allindennità onnicomprensiva spettante al personale delle Forze armate.
Inoltre è previsto un finanziamento di 53 milioni di euro per lanno 2010, connessa agli oneri riferiti alla Tabella A relativa alle spese occorrenti allistituzione del servizio militare professionale di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché allevoluzione delle spese relativa alla legge 23 agosto 2004, n. 226, recante sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata.
Il comma 4 autorizza la spesa di 18,5 milioni di euro per lanno 2010 per le manifestazioni connesse alla celebrazione del 150º Anniversario dellUnità dItalia.
Il comma 6 prevede che una quota delle risorse derivanti dalle maggiori entrate e minori spese conseguenti allapplicazione del presente provvedimento è destinata ad incrementare la dotazione finanziaria del Fondo per interventi strutturali di politica economica per essere finalizzata alla copertura della manovra finanziaria per lanno 2011.
(Previsto dallarticolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)
TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE
LEGGE 3 giugno 1999, n. 157
Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici.
Art. 1. Rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici.
1. È attribuito ai movimenti o partiti politici un rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali.
1-bis. Specifiche disposizioni sono previste dal comma 5-bis per il rimborso da attribuire ai movimenti o partiti politici in relazione alle spese sostenute per le campagne elettorali nella circoscrizione Estero, di cui allarticolo 48 della Costituzione, per lelezione delle Camere.
2. Lerogazione dei rimborsi è disposta, secondo le norme della presente legge, con decreti del Presidente della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, per quanto riguarda il rinnovo della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, nonché per i comitati promotori dei referendum, nei casi previsti dal comma 4. Con decreto del Presidente del Senato della Repubblica, a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica, si provvede allerogazione dei rimborsi per il rinnovo del Senato della Repubblica. I movimenti o partiti politici che intendano usufruire dei rimborsi ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste per il rinnovo degli organi di cui al comma 1.
3. Il rimborso di cui al comma 1 è corrisposto ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi diritto, i diversi fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui al medesimo comma 1.
4. In caso di richiesta di uno o più referendum, effettuata ai sensi dellarticolo 75 della Costituzione e dichiarata ammissibile dalla Corte costituzionale, è attribuito ai comitati promotori un rimborso pari alla somma risultante dalla moltiplicazione di un euro per ogni firma valida fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validità della richiesta e fino ad un limite massimo pari complessivamente a euro 2.582.285 annui, a condizione che la consultazione referendaria abbia raggiunto il quorum di validità di partecipazione al voto. Analogo rimborso è previsto, sempre nel limite di lire 5 miliardi di cui al presente comma, per le richieste di referendum effettuate ai sensi dellarticolo 138 della Costituzione.
5. Lammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, alla somma risultante dalla moltiplicazione dellimporto di euro 1,00 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo del 13 giugno 1999, limporto di cui al presente comma è ridotto a L. 3.400.
5-bis. Per il rimborso previsto dal comma 1-bis, in relazione alle spese sostenute per le elezioni nella circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 5 relativi, rispettivamente, al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella misura dell1,5 per cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi aggiuntivi di cui al precedente periodo è suddiviso tra le ripartizioni della circoscrizione Estero in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione è suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti nellambito della ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validamente espressi nellambito della ripartizione stessa. Si applicano le disposizioni di cui al comma 13 dellarticolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
6. I rimborsi di cui ai commi 1 e 1-bis sono corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno. I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti in ununica soluzione, entro il 31 luglio dellanno in cui si è svolta la consultazione referendaria. Lerogazione dei rimborsi non è vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fidejussoria da parte dei movimenti o partiti politici aventi diritto. In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è comunque effettuato. Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, è effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno. Le somme erogate o da erogare ai sensi del presente articolo ed ogni altro credito, presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi.
... Omissis ...
DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267
Testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali.
... Omissis ...
Art. 82. Indennità.
1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto laspettativa.
2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia, e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso lammontare percepito nellambito di un mese da un consigliere può superare limporto pari ad un quarto dellindennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali.
3. Ai soli fini dellapplicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura.
4. [Gli statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere che allinteressato competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per lente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i consiglieri prevede lapplicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali].
5. Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. Linteressato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna.
6. [Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona].
7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta lindennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quellorgano costituiscono articolazioni interne ed esterne.
8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:
a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dellente rispetto al totale delle entrate, nonché dellammontare del bilancio di parte corrente;
c) articolazione dellindennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dellindennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dellunione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;
d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;
e) determinazione dellindennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a dieci mila abitanti, comunque, non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a dieci mila abitanti, nella determinazione dellindennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale;
f) previsione dellintegrazione dellindennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.
9. Su richiesta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 8 con la medesima procedura ivi indicata.
10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 è rinnovato ogni tre anni ai fini delladeguamento della misura delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dellISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per lanno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nellindice dei prezzi al consumo rilevata dallISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio.
11. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità.
Art. 83. Divieto di cumulo.
1. I parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza previsti dal presente capo.
2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui allarticolo 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa allesercizio delle proprie funzioni pubbliche.
3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dellesercizio dellopzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, lindennità per la carica sopraggiunta non viene corrisposta.
Art. 84. Rimborso delle spese di viaggio.
1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dellamministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dellinterno e del Ministro delleconomia e delle finanze, dintesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dellinteressato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.
3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
... Omissis ...
Art. 86. Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative.
... Omissis ...
4. Alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza si applicano le disposizioni di cui allarticolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
... Omissis ...
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1957, n. 3
Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.
... Omissis ...
Art. 62. Partecipazione allamministrazione di enti e società.
Nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione del Consiglio dei Ministri, limpiegato può partecipare allamministrazione o far parte di collegi sindacali in società o enti ai quali lo Stato partecipi o comunque contribuisca, in quelli che siano concessionari dellamministrazione di cui limpiegato fa parte o che siano sottoposti alla vigilanza di questa.
... Omissis ...
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.
... Omissis ...
Capo XIV
Disposizioni urgenti in materia finanziaria
Art. 41. Proroghe di termini in materia finanziaria. Proroga di termini in materia di istruzione e misure relative allattuazione della Programmazione cofinanziata dallunione europea per il periodo 2007-2013.
... Omissis ...
16-quinquies. Il corrispettivo provvisorio spettante allo Stato per il trasferimento è fissato sulla base delle modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delleconomia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
... Omissis ...
LEGGE 17 maggio 1999, n. 144
Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi alloccupazione e della normativa che disciplina lINAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.
... Omissis ...
Art. 33. Comitato per lintervento nella SIR.
... Omissis ...
5. Il Comitato continua ad avvalersi anche del personale e delle strutture della Società iniziative e sviluppo di attività industriali (ISAI S.p.a.) in liquidazione verso corrispettivo da definirsi con convenzione approvata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Resta ferma, a favore del personale di ogni qualifica in servizio presso la stessa ISAI S.p.a., la disposizione dellarticolo 6 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 1977, n. 267.
6. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad avvalersi dei propri poteri di autotutela per definire, nei confronti del Comitato, lammontare globale delle tasse e imposte dovute dalle società del gruppo SIR a seguito degli avvisi di accertamento impugnati innanzi agli organi della giustizia tributaria dalle società medesime. Il predetto ammontare complessivo è versato dal Comitato in unica soluzione. Si applica larticolo 6-bis del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410.
7. Al termine delle liquidazioni ad esso attribuite il Comitato rende al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il conto relativo al periodo successivo allultimo bilancio approvato. Il conto è approvato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e produce gli effetti di cui allarticolo 2454 del codice civile. Resta fermo il controllo sugli atti del Comitato esercitato, ai sensi dellarticolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, dal magistrato delegato dal presidente della Corte dei conti nonché dal dirigente nominato dal Ragioniere generale dello Stato.
... Omissis ...
DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1994, n. 479
Attuazione della delega conferita dallarticolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza.
... Omissis ...
Art. 3. Ordinamento degli enti.
1. Lordinamento degli enti pubblici di cui al presente decreto è determinato dai regolamenti previsti dal comma 2 dellart. 1 in conformità ai seguenti criteri di carattere generale.
2. Sono organi degli enti:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il consiglio di indirizzo e vigilanza;
d) il collegio dei sindaci;
e) il direttore generale.
3. Il presidente ha la rappresentanza legale dellIstituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione; può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza. Il presidente è nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui allart. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.
4. Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i programmi e individua le linee di indirizzo dellente; elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il proprio presidente; nellambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali; definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale può avvalersi anche dellorgano di controllo interno, istituito ai sensi dellarticolo 20, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse; emana le direttive di carattere generale relative allattività dellente; approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede allapprovazione definitiva. I componenti dellorgano di controllo interno sono nominati dal presidente dellente, dintesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio dellINPS e dellINPDAP è composto da ventiquattro membri, dei quali la metà in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la restante metà ripartita tra le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e, relativamente allINPS, dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e degli interessi cui le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono. Il consiglio dellINAIL è composto da venticinque membri, uno dei quali in rappresentanza dellAssociazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro; i restanti ventiquattro membri sono nominati in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle medesime proporzioni e secondo i medesimi criteri previsti dal presente comma in relazione allINPS. Il consiglio dellIPSEMA è composto da dodici membri scelti secondo i criteri predetti.
5. Il consiglio di amministrazione predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; approva i piani annuali nellambito della programmazione; delibera i piani dimpiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché lordinamento dei servizi, la dotazione organica e i regolamenti concernenti lamministrazione e la contabilità, e i regolamenti di cui allart. 10, L. 29 febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sullattività svolta con particolare riferimento al processo produttivo ed al profilo finanziario, nonché qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio esercita inoltre ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dellente. Il consiglio è composto dal presidente dellIstituto, che lo presiede, e da otto esperti per lINPS, sei esperti per lINAIL e sei per lINPDAP e quattro esperti per lIPSEMA, dei quali due per lINPS, lINAIL e lINPDAP e uno per lIPSEMA scelti tra dirigenti della pubblica amministrazione, da porre in posizione di fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. I componenti del consiglio sono scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità ed indipendenza. Il possesso dei requisiti è comprovato da apposito curriculum da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del consiglio di vigilanza.
6. Il direttore generale, nominato su proposta del consiglio di amministrazione, con le procedure di cui allart. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come modificato dallart. 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88, partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e può assistere a quelle del consiglio di vigilanza; ha la responsabilità dellattività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; sovraintende al personale e allorganizzazione dei servizi, assicurandone lunità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di cui agli articoli 12 e 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di cui allart. 2403 e seguenti del codice civile, è composto: a) per lINPS e lINAIL da sette membri di cui quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e tre in rappresentanza del Ministero del tesoro; b) per lINPDAP da sette membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quattro in rappresentanza del Ministero del tesoro; c) per lIPSEMA da cinque membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e due in rappresentanza del Ministero del tesoro. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di presidente. I rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, di qualifica non inferiore a dirigente generale, sono collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.
8. Il consiglio di indirizzo e vigilanza è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base di designazioni delle confederazioni e delle organizzazioni di cui al comma 4; il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica. La nomina del collegio dei sindaci è disciplinata dallart. 10, commi 7 e 8, della legge 9 marzo 1989, n. 88.
9. Gli organi di cui al comma 2, con esclusione di quello di cui alla lettera e), durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.
10. Per lINPS continuano ad operare i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui allart. 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il comitato di cui allart. 38 della predetta legge è composto, oltre che dal presidente dellIstituto, che lo presiede, dai componenti del consiglio di amministrazione scelti tra i dirigenti della pubblica amministrazione, integrati da due altri funzionari dello Stato, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.
... Omissis ...
DECRETO-LEGGE 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dellandamento dei conti pubblici.
... Omissis ...
Capo III
Made in Italy, competitività, sviluppo
Art. 6. Trasformazione della SACE in società per azioni.
... Omissis ...
2. Le azioni della SACE S.p.A. sono attribuite al Ministero delleconomia e delle finanze. Le nomine dei componenti degli organi sociali sono effettuate dintesa con i Ministeri indicati nel comma 5 dellarticolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni.
... Omissis ...
LEGGE 23 luglio 2009, n. 99
Disposizioni per lo sviluppo e linternazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.
... Omissis ...
Art. 27. (Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico)
... Omissis ...
8. Con atto di indirizzo strategico del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delleconomia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni della società Sogin Spa, prevedendo le modalità per disporre il conferimento di beni o rami di azienda della società Sogin Spa ad una o più società, partecipate dallo Stato in misura non inferiore al 20 per cento, operanti nel settore energetico.
9. Ai fini dellattuazione dellatto di indirizzo strategico di cui al comma 8 e fino alla sua completa esecuzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla nomina di un commissario e di due vicecommissari per la società Sogin Spa, mantenendo in capo ad essa in fase transitoria gli attuali compiti, dipendenze e fonti di finanziamento, che saranno ridefiniti al fine di assicurare una maggiore efficienza nel settore. Il consiglio di amministrazione della società Sogin Spa in carica alla data di entrata in vigore della presente legge decade alla medesima data.
... Omissis ...
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
... Omissis ...
Art. 10-bis. Termini in materia di «taglia-enti» e di «taglia-leggi»
1. Larticolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento «taglia-enti», si interpreta nel senso che leffetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle 50 unità, con esclusione degli enti già espressamente esclusi dal primo periodo del comma 1.
... Omissis ...
LEGGE 23 dicembre 2009, n. 191
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).
... Omissis ...
Art. 2. (Disposizioni diverse)
... Omissis ...
222. A decorrere dal 1º gennaio 2010, le amministrazioni dello Stato di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali, comunicano annualmente allAgenzia del demanio, entro il 31 gennaio, la previsione triennale: a) del loro fabbisogno di spazio allocativo; b) delle superfici da esse occupate non più necessarie. Le predette amministrazioni comunicano altresì allAgenzia del demanio, entro il 31 marzo 2011, le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione. LAgenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui agli articoli 1, commi 204 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni: a) accerta lesistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato ovvero trasferiti ai fondi comuni dinvestimento immobiliare di cui allarticolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni; b) verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, ai sensi dellarticolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato; c) stipula i contratti di locazione ovvero rinnova, qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dalle predette amministrazioni e, salvo quanto previsto alla lettera d), adempie i predetti contratti; d) consegna gli immobili locati alle amministrazioni interessate che, per il loro uso e custodia, ne assumono ogni responsabilità e onere. A decorrere dal 1º gennaio 2011, è nullo ogni contratto di locazione di immobili non stipulato dallAgenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Nello stato di previsione della spesa del Ministero delleconomia e delle finanze è istituito un fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato. Per la quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare al fondo, le predette amministrazioni comunicano annualmente al Ministero delleconomia e delle finanze limporto dei canoni locativi. Le risorse del fondo sono impiegate dallAgenzia del demanio per il pagamento dei canoni di locazione. Per le finalità di cui al citato articolo 1, commi 204 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, le predette amministrazioni comunicano allAgenzia del demanio entro il 30 giugno 2010 lelenco dei beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo. Sulla base di tali comunicazioni lAgenzia del demanio elabora un piano di razionalizzazione degli spazi, trasmettendolo alle amministrazioni interessate e al Ministero delleconomia e delle finanze Dipartimento del tesoro. A decorrere dal 1º gennaio 2010, fermo restando quanto previsto dallarticolo 2, commi 618 e 619, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le amministrazioni interessate comunicano semestralmente allAgenzia del demanio gli interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprietà dello Stato, alle medesime in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonché lammontare dei relativi oneri. Gli stanziamenti alle singole amministrazioni per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a decorrere dallesercizio finanziario 2011, non potranno eccedere gli importi spesi e comunicati allAgenzia del demanio, fermi restando i limiti stabiliti dallarticolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprietà dello Stato o di proprietà dei medesimi soggetti pubblici, trasmettono al Ministero delleconomia e delle finanze Dipartimento del tesoro lelenco identificativo dei predetti beni ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato previsto dallarticolo 6, comma 8, lettera e), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, e del conto generale del patrimonio dello Stato di cui allarticolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione del primo elenco, le amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, comunicano le eventuali variazioni intervenute. Qualora emerga lesistenza di immobili di proprietà dello Stato non in gestione dellAgenzia del demanio, gli stessi rientrano nella gestione dellAgenzia. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze lobbligo di comunicazione può essere esteso ad altre forme di attivo ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione e di trasmissione, lAgenzia del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti. Con provvedimento del Direttore dellAgenzia del demanio sono stabilite le modalità delle comunicazioni e delle trasmissioni previste dal presente comma.
... Omissis ...
DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sullordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
... Omissis ...
Art. 16. Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali.
1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nellàmbito di quanto stabilito dallarticolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro nelle materie di sua competenza;
a-bis) propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dellufficio cui sono preposti anche al fine dellelaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui allarticolo 6, comma 4;
b) curano lattuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
c) adottano gli atti relativi allorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
e) dirigono, coordinano e controllano lattività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono ladozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dallarticolo 21;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dallarticolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103;
g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dellamministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici dellUnione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dellorgano di direzione politica, sempreché tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo;
l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dellufficio cui sono preposti.
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.
... Omissis ...
Capo XIV
Disposizioni urgenti in materia finanziaria
Art. 41. Proroghe di termini in materia finanziaria. Proroga di termini in materia di istruzione e misure relative allattuazione della Programmazione cofinanziata dallUnione europea per il periodo 2007-2013
... Omissis ...
7. Le disposizioni dellarticolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come interpretate dallarticolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogate per gli anni 2009 e 2010. Conseguentemente, a decorrere dallanno 2011 le indennità e i compensi di cui al primo periodo possono essere aggiornati, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni istitutive, con riferimento alle variazioni del costo della vita intervenute rispetto allanno 2010, nellambito delle risorse finanziarie disponibili in base alla legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
... Omissis ...
LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).
... Omissis ...
Art. 3.
... Omissis ...
102. Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nellanno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nellanno precedente.
... Omissis ...
DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
... Omissis ...
Art. 66. Turn over
1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal presente decreto.
2. Allarticolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle parole «per lanno 2008» e le parole «per ciascun anno» sono sostituite dalle parole «per il medesimo anno».
3. Per lanno 2009 le amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nellanno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nellanno precedente.
4. Allarticolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per lanno 2008».
5. Per lanno 2009 le amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere alla stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nellanno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da stabilizzare non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nellanno precedente.
6. Larticolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente: «Per lanno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per lanno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dallanno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui allarticolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».
7. Il comma 102 dellarticolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: «Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nellanno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nellanno precedente.
8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dellarticolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
9. Per lanno 2012, le amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nellanno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 50 per cento delle unità cessate nellanno precedente.
9-bis. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo le modalità di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dellanno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dellanno precedente.
10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le modalità di cui allarticolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nellanno precedente e delle conseguenti economie e dallindividuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo.
11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle assunzioni del personale di cui allarticolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle forze armate cui si applica la specifica disciplina di settore.
12. Allarticolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dallarticolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «A decorrere dallanno 2011» sono sostituite dalle parole «A decorrere dallanno 2013».
13. Per il triennio 2009-2011, le università statali, fermi restando i limiti di cui allarticolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nellanno precedente. Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per cento allassunzione di ricercatori a tempo indeterminato, nonché di contrattisti ai sensi dellarticolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e per una quota non superiore al 10 per cento allassunzione di professori ordinari. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui allarticolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650. Nei limiti previsti dal presente comma è compreso, per lanno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle università per lanno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma, lautorizzazione legislativa di cui allarticolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è ridotta di 63,5 milioni di euro per lanno 2009, di 190 milioni di euro per lanno 2010, di 316 milioni di euro per lanno 2011, di 417 milioni di euro per lanno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dallanno 2013.
14. Per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui allarticolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
... Omissis ...
LEGGE 30 dicembre 2004, n. 311
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
Art. 1
... Omissis ...
103. A decorrere dallanno 2013, le amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, e allarticolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, previo esperimento delle procedure di mobilità, effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nellanno precedente.
... Omissis ...
DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sullordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
... Omissis ...
Art. 19. Incarichi di funzioni dirigenziali.
... Omissis ...
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui allarticolo 21, comma 1, secondo periodo. Lamministrazione che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di una valutazione negativa, non intende confermare lincarico conferito al dirigente, è tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al dirigente stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico.
... Omissis ...
DECRETO-LEGGE 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini.
... Omissis ...
Art. 20. Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile
... Omissis ...
2. LINPS accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. In caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica larticolo 5, comma 5 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698. Per lanno 2010 lINPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva allordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche nei confronti dei titolari di benefìci economici di invalidità civile.
... Omissis ...
DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
... Omissis ...
Art. 77-quater. Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa
... Omissis ...
3. Lanticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, di cui all articolo 1, comma 796, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a favore delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana, è accreditata sulle contabilità speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale regionale allIRPEF e delle somme trasferite ai sensi del comma 4 del presente articolo per le regioni a statuto ordinario e del comma 5 per la Regione siciliana. In caso di necessità i recuperi delle anticipazioni sono effettuati anche a valere sulle somme affluite nellesercizio successivo sui conti correnti di cui all articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero sulle somme da erogare a qualsiasi titolo a carico del bilancio statale.
... Omissis ...
DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2006, n. 42
Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi.
... Omissis ...
Art. 5. Pagamento dei trattamenti.
1. Lonere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota.
2. Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dallINPS, che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni.
3. I trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.
... Omissis ...
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalle legge 27 febbraio 2009, n. 14
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.
... Omissis ...
Art. 35. Personale degli enti di ricerca e altre disposizioni in materia di lavoro e di biobanche
8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nellanno solare precedente il 1º luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dellanno successivo.
9. In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dellanno in corso, dichiarato in via presuntiva.
10. Per i procedimenti di cui allallegato A rilevano i redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa conseguiti in Italia, anche presso organismi internazionali, o allestero al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, conseguiti nello stesso anno di riferimento della prestazione.
... Omissis ...
LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).
Art. 1.
... Omissis ...
296. La compartecipazione di cui al comma 295 è attribuita mensilmente a ciascuna regione, per gli anni 2008-2010, nella misura complessiva indicata nella tabella 1 allegata alla presente legge. A decorrere dallanno 2011 le quote di compartecipazione di ciascuna regione a statuto ordinario restano determinate nella misura stabilita per lo stesso anno 2011 con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in modo tale che le stesse, applicate ai volumi di gasolio impiegato come carburante per autotrazione erogati nellanno 2010 in ciascuna regione, consentano di corrispondere limporto complessivo come nella citata tabella 1 allegata alla presente legge e quello individuato, a decorrere dallanno 2011, in base al comma 302. Con lo stesso decreto sono individuate le modalità di trasferimento delle somme spettanti alle singole regioni. Nelle more dellemanazione del decreto continuano ad essere attribuite a ciascuna regione, a titolo di acconto, le quote mensili determinate ai sensi del primo periodo del presente comma.
... Omissis ...
302. Le risorse per i servizi di cui allarticolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, continuano ad essere corrisposte sino a tutto lanno 2010. Dallanno 2011 si provvede alla loro sostituzione adeguando le misure della compartecipazione di cui al comma 296; a tal fine, con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 15 febbraio 2010, è individuata la somma spettante a ciascuna regione a statuto ordinario, di cui tenere conto ai fini dellemanazione del decreto di cui al comma 296.
LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
Art. 1.
... Omissis ...
557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 655 a 695, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative. A tale fine, nellambito della propria autonomia, possono fare riferimento ai princìpi desumibili dalle seguenti disposizioni: a) commi da 513 a 543 del presente articolo, per quanto attiene al riassetto organizzativo; b) articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con lobiettivo di riduzione della spesa complessiva di personale. Le disposizioni di cui allarticolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e allarticolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni medesime per gli anni 2005 e 2006, sono disapplicate per gli enti di cui al presente comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Eventuali deroghe ai sensi dellarticolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per lesercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:
a) che lente abbia rispettato il patto di stabilità nellultimo triennio;
b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dellaccertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto.
Ai fini dellapplicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui allarticolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo allente.
... Omissis ...
DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto, n. 133
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
... Omissis ...
Art. 76. Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio
1. Allarticolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è aggiunto alla fine il seguente periodo: «ai fini dellapplicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui allarticolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo allente».
2. In attesa dellemanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6, le deroghe previste dall articolo 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono sospese, ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a dieci.
... Omissis ...
5. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione dellincidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
... Omissis ...
7. Fino allemanazione del decreto di cui al comma 6 è fatto divieto agli enti nei quali lincidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.
LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
Art. 1.
... Omissis ...
562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dellIRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dellanno 2004. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere allassunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558. Eventuali deroghe ai sensi dellarticolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:
a) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dellaccertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;
b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento.
... Omissis ...
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
... Omissis ...
Art. 44. Partecipazione dei comuni allaccertamento.
I comuni partecipano allaccertamento dei redditi delle persone fisiche secondo le disposizioni del presente articolo e di quello successivo.
I centri di servizio devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dellanno in cui sono pervenute, le copie delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dellart. 2; gli uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 1º luglio dellanno in cui scade il termine per laccertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio a persone fisiche, nonché quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dellart. 43.
Il comune di domicilio fiscale del contribuente, avvalendosi della collaborazione del consiglio tributario se istituito, può segnalare allufficio delle imposte dirette qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dellarticolo 2, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. A tal fine il comune può prendere visione presso gli uffici delle imposte degli allegati alle dichiarazioni già trasmessegli in copia dallufficio stesso. Dati, fatti ed elementi rilevanti, provati da idonea documentazione, possono essere segnalati dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione.
Il comune di domicilio fiscale del contribuente per il quale lufficio delle imposte ha comunicato proposta di accertamento ai sensi del secondo comma può inoltre proporre laumento degli imponibili, indicando, per ciascuna categoria di redditi, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione del maggiore imponibile e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. La proposta di aumento adottata con deliberazione della giunta comunale, sentito il consiglio tributario se istituito, deve pervenire allufficio delle imposte, a pena di decadenza, nel termine di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma. La deliberazione della giunta comunale è immediatamente esecutiva.
Le proposte di accertamento dellufficio delle imposte e le proposte di aumento del comune devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia. Una delle copie, datata e sottoscritta, viene restituita in segno di ricevuta allufficio mittente.
Decorso il termine di novanta giorni di cui al quarto comma lufficio delle imposte provvede alla notificazione degli accertamenti per i quali o non siano intervenute proposte di aumento da parte dei comuni o le proposte del comune siano state accolte dallufficio stesso.
Le proposte di aumento non condivise dallufficio delle imposte devono essere trasmesse a cura dello stesso, con le proprie deduzioni, allapposita commissione operante presso ciascun ufficio, la quale determina gli imponibili da accertare. Se la commissione non delibera entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della proposta, lufficio delle imposte provvede allaccertamento dellimponibile già determinato.
Il comune per gli adempimenti previsti dal terzo e quarto comma può richiedere dati e notizie alle amministrazioni ed enti pubblici che hanno obbligo di rispondere gratuitamente.
... Omissis ...
Art. 45. Commissione per lesame delle proposte del comune.
La commissione di cui al sesto comma dellart. 44 è unica per ogni ufficio delle imposte, è presieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato ed è composta per metà da impiegati dellufficio e per metà da persone designate dal consiglio comunale di ciascuno dei comuni compresi nel distretto. Non possono essere designati coloro che esercitano professionalmente funzioni di assistenza e rappresentanza in materia tributaria.
Il numero dei componenti della commissione non può essere superiore, oltre al presidente, a otto per i comuni di prima classe, a sei per i comuni di seconda e terza classe e a quattro per i comuni di quarta e quinta classe. Non possono far parte della commissione gli impiegati dellufficio delle imposte che rivestono cariche elettive nei comuni del distretto e i componenti delle commissioni tributarie. Entro il 30 novembre di ciascun anno il sindaco comunica allufficio delle imposte i nominativi delle persone designate in rappresentanza del comune, le quali si intendono confermate di anno in anno qualora entro il detto termine il sindaco non abbia comunicato variazioni.
La convocazione della commissione è fatta dal presidente, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso a mezzo di raccomandata diretto al sindaco del comune del quale si esaminano le proposte. Lavviso deve contenere lindicazione nominativa dei contribuenti ai quali si riferiscono le proposte medesime.
La commissione determina lammontare dellimponibile da accertare sulla base degli atti in suo possesso deliberando a maggioranza di voti con lintervento di almeno la metà più uno dei componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Le sedute della commissione non sono pubbliche e ad esse non può intervenire il contribuente.
Il segretario della commissione redige il verbale della seduta nel quale devono essere indicati i nominativi degli intervenuti, le proposte esaminate e le decisioni adottate. Il verbale è sottoscritto anche dal presidente.
Ai compiti di segreteria della commissione provvede lufficio delle imposte. Le spese relative alla partecipazione dei rappresentanti dei comuni sono a carico dei comuni stessi.
... Omissis ...
Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248
Misure di contrasto allevasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
Titolo I
Contrasto allevasione fiscale.
Art. 1. Partecipazione dei comuni al contrasto allevasione fiscale.
1. Per potenziare lazione di contrasto allevasione fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni allaccertamento fiscale è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dellintervento del comune che abbia contribuito allaccertamento stesso.
2. Con provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate, emanato, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dintesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonché quelle della partecipazione dei comuni allaccertamento fiscale di cui al comma 1 anche attraverso società ed enti partecipati dai comuni e comunque da essi incaricati per le attività di supporto ai controlli fiscali sui tributi comunali. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le ulteriori materie per le quali i comuni partecipano allaccertamento fiscale; in tale ultimo caso, il provvedimento, adottato dintesa con il direttore dellAgenzia del territorio per i tributi di relativa competenza, può prevedere anche una applicazione graduale in relazione ai diversi tributi.
2-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto previsto dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, ed in particolare dallarticolo 13 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.
2-ter. Il Dipartimento delle finanze con cadenza semestrale fornisce ai comuni, anche per il tramite dellAssociazione nazionale dei comuni italiani, lelenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i comuni abbiano contribuito ai sensi dei commi precedenti.
... Omissis ...
DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalle legge 6 agosto 2008, n. 133
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
... Omissis ...
Art. 83. Efficienza dellAmministrazione finanziaria
... Omissis ...
17. In fase di prima attuazione delle disposizioni del comma 16, la specifica vigilanza ivi prevista da parte dei comuni e dellAgenzia delle entrate viene esercitata anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la iscrizione nellanagrafe degli italiani residenti allestero a far corso dal 1º gennaio 2006. Lattività dei comuni è anche in questo caso incentivata con il riconoscimento della quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo previsto dallarticolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
... Omissis ...
LEGGE 27 febbraio 1985, n. 52
Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari.
... Omissis ...
Titolo III
Norme finali
Art. 29. Negli atti con cui si concede lipoteca o di cui si chiede la trascrizione, limmobile deve essere designato anche con lindicazione di almeno tre dei suoi confini.
... Omissis ...
DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231
Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dellutilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.
... Omissis ...
Titolo III
MISURE ULTERIORI
Art. 49. Limitazioni alluso del contante e dei titoli al portatore.
... Omissis ...
13. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 12.500 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2009. Le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione.
... Omissis ...
Art. 58. Violazioni del Titolo III.
1. Fatta salva lefficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui allarticolo 49, commi 1, 5, 6 e 7, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall1 per cento al 40 per cento dellimporto trasferito.
2. La violazione della prescrizione di cui allarticolo 49, comma 12, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.
3. La violazione della prescrizione contenuta nellarticolo 49, commi 13 e 14, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 20 per cento del saldo del libretto al portatore.
4. La violazione delle prescrizioni contenute nellarticolo 49, commi 18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dellimporto trasferito.
5. La violazione del divieto di cui allarticolo 50, comma 1, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.
6. La violazione del divieto di cui allarticolo 50, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo.
7. La violazione dellobbligo di cui allarticolo 51, comma 1, del presente decreto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 per cento al 30 per cento dellimporto delloperazione, del saldo del libretto ovvero del conto.
... Omissis ...
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
... Omissis ...
Art. 38. Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche.
Lufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni dimposta indicate nella dichiarazione.
La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dellimposta sul reddito delle persone fisiche e dellimposta locale sui redditi, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui allart. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.
Lincompletezza, la falsità e linesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nellart. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui allarticolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.
Lufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dallarticolo 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali lufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta.
Qualora lufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nellanno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti.
Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dellaccertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo dimposta. Lentità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.
Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli oneri di cui allart. 10 del decreto indicato nel secondo comma. Agli effetti dellimposta locale sui redditi il maggior reddito accertato sinteticamente è considerato reddito di capitale salva la facoltà del contribuente di provarne lappartenenza ad altre categorie di redditi.
Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dellarticolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4).
... Omissis ...
DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 471
Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dellarticolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Titolo I
Sanzioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
Capo I
Sanzioni in materia di imposte dirette
Art. 1. Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte dirette.
1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dellammontare delle imposte dovute, con un minimo di lire cinquecentomila. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni. Essa può essere aumentata fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.
2. Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, unimposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggior imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni dimposta ovvero indebite deduzioni dallimponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.
2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dellapplicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior reddito dimpresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento del reddito dimpresa o di lavoro autonomo dichiarato.
3. Se le violazioni previste nei commi 1 e 2 riguardano redditi prodotti allestero, le sanzioni sono aumentate di un terzo con riferimento alle imposte o alle maggiori imposte relative a tali redditi.
4. Per maggiore imposta si intende la differenza tra lammontare del tributo liquidato in base allaccertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
... Omissis ...
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633
Istituzione e disciplina dellimposta sul valore aggiunto.
... Omissis ...
Art. 35. Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività.
1. I soggetti che intraprendono lesercizio di unimpresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dellAgenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dellimposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate. Lufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dellattività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page delleventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.
2. Dalla dichiarazione di inizio attività devono risultare:
a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, il domicilio fiscale e leventuale ditta;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
c) per i soggetti residenti allestero, anche lubicazione della stabile organizzazione;
d) il tipo e loggetto dellattività e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;
e) per i soggetti che svolgono attività di commercio elettronico, lindirizzo del sito web ed i dati identificativi dellinternet service provider;
f) ogni altro elemento richiesto dal modello ad esclusione dei dati che lAgenzia delle entrate è in grado di acquisire autonomamente.
3. In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dellattività, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate. Se la variazione comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si è verificata. In caso di fusione, scissione, conferimenti di aziende o di altre trasformazioni sostanziali che comportano lestinzione del soggetto dimposta, la dichiarazione è presentata unicamente dal soggetto risultante dalla trasformazione.
4. In caso di cessazione dellattività il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dellazienda, per le quali rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dellimposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione. Nellultima dichiarazione annuale deve tenersi conto anche dellimposta dovuta ai sensi del n. 5) dellarticolo 2, da determinare computando anche le operazioni indicate nellultimo comma dellarticolo 6, per le quali non si è ancora verificata lesigibilità dellimposta.
5. I soggetti che intraprendono lesercizio di unimpresa, arte o professione, se ritengono di realizzare un volume daffari che comporti lapplicazione di disposizioni speciali ad esso connesse concernenti losservanza di adempimenti o di criteri speciali di determinazione dellimposta, devono indicarlo nella dichiarazione di inizio attività da presentare a norma del presente articolo e devono osservare la disciplina stabilita in relazione al volume daffari dichiarato.
6. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono presentate in via telematica secondo le disposizioni di cui ai commi 10 e seguenti ovvero, in duplice esemplare, direttamente ad uno degli uffici di cui al comma 1. Le dichiarazioni medesime possono, in alternativa, essere inoltrate in unico esemplare a mezzo servizio postale mediante raccomandata, con lobbligo di garantire lidentità del soggetto dichiarante mediante allegazione di idonea documentazione; in tal caso si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite.
7. Lufficio rilascia o invia al contribuente certificato di attribuzione della partita IVA o dellavvenuta variazione o cessazione dellattività e nel caso di presentazione diretta consegna la copia della dichiarazione al contribuente debitamente timbrata.
8. I soggetti tenuti alliscrizione nel registro delle imprese ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) ai sensi, rispettivamente, degli articoli 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, concernente il regolamento di attuazione dellarticolo 8, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, possono assolvere gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo presentando le dichiarazioni stesse allufficio del registro delle imprese, il quale trasmette i dati in via telematica allAgenzia delle entrate e rilascia apposita certificazione dellavvenuta operazione. Nel caso di inizio dellattività lufficio del registro delle imprese comunica al contribuente il numero di partita IVA attribuito in via telematica dallAgenzia delle entrate.
9. Con provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate può essere stabilita la data a decorrere dalla quale le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività sono presentate esclusivamente allufficio del registro delle imprese ovvero in via telematica secondo le disposizioni di cui ai commi successivi.
10. Le dichiarazioni previste dal presente articolo possono essere presentate in via telematica direttamente dai contribuenti o tramite i soggetti di cui allarticolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998; in tal caso si considerano presentate nel giorno in cui sono trasmesse allAgenzia delle entrate in via telematica e il procedimento di trasmissione si considera concluso nel giorno in cui è completata la ricezione da parte dellAgenzia delle entrate. La prova della presentazione delle dichiarazioni è data dalla comunicazione dellAgenzia delle entrate attestante lavvenuto ricevimento delle dichiarazioni stesse.
11. I soggetti incaricati di cui allarticolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, restituiscono al contribuente una copia della dichiarazione attestante la data di consegna con limpegno alla trasmissione in via telematica e rilasciano la certificazione restituita dallAgenzia delle entrate attestante lavvenuta operazione e contenente, in caso di inizio attività, il numero di partita IVA attribuito al contribuente.
12. In caso di presentazione delle dichiarazioni in via telematica si applicano ai fini della sottoscrizione le disposizioni di cui allarticolo 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
13. I soggetti di cui al comma 3 dellarticolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, incaricati della predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente articolo, sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse.
14. Ai fini della conservazione delle dichiarazioni si applicano le disposizioni previste per la conservazione delle dichiarazioni annuali dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
15. Le modalità tecniche di trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dal presente articolo ed i tempi di attivazione del servizio di trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
15-bis. Lattribuzione del numero di partita IVA determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonchè leventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dellattività, avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto.
15-ter. Con provvedimento del Direttore dellAgenzia delle entrate sono individuate:
a) specifiche informazioni da richiedere allatto della dichiarazione di inizio di attività;
b) tipologie di contribuenti per i quali lattribuzione del numero di partita IVA determina la possibilità di effettuare gli acquisti di cui allarticolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, a condizione che sia rilasciata polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato al volume daffari presunto e comunque non inferiore a 50.000 euro.
... Omissis ...
DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992, n. 546
Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nellarticolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
... Omissis ...
Art. 4. Competenza per territorio.
1. Le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici delle entrate o del territorio del Ministero delle finanze ovvero degli enti locali ovvero dei concessionari del servizio di riscossione, che hanno sede nella loro circoscrizione; se la controversia è proposta nei confronti di un centro di servizio è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede lufficio al quale spettano le attribuzioni sul tributo controverso.
2. Le commissioni tributarie regionali sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle commissioni tributarie provinciali, che hanno sede nella loro circoscrizione.
... Omissis ...
Capo II
Delle parti e della loro rappresentanza e assistenza in giudizio
Art. 10. Le parti.
1. Sono parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre al ricorrente, lufficio del Ministero delle finanze o lente locale o il concessionario del servizio di riscossione che ha emanato latto impugnato o non ha emanato latto richiesto ovvero, se lufficio è un centro di servizio, lufficio delle entrate del Ministero delle finanze al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.
REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 267
Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dellamministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.
... Omissis ...
Art. 182-ter. Transazione fiscale.
Con il piano di cui allarticolo 160 il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonchè dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dellUnione europea; con riguardo allimposta sul valore aggiunto, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.
Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente concessionario del servizio nazionale della riscossione ed allufficio competente sulla base dellultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto lesito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda, al fine di consentire il consolidamento del debito fiscale. Il concessionario, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante lentità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. Lufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione attestante lentità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati, ma non ancora consegnati al concessionario. Dopo lemissione del decreto di cui allarticolo 163, copia dellavviso di irregolarità e delle certificazioni devono essere trasmessi al Commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dallarticolo 171, primo comma, e dallarticolo 172. In particolare, per i tributi amministrati dallagenzia delle dogane, lufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con lufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.
Relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, ladesione o il diniego alla proposta di concordato è approvato con atto del direttore dellufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, ed è espresso mediante voto favorevole o contrario in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dallarticolo 178, primo comma.
Relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, questultimo provvede ad esprimere il voto in sede di adunanza dei creditori, su indicazione del direttore dellufficio, previo conforme parere della competente direzione regionale.
La chiusura della procedura di concordato ai sensi dellarticolo 181, determina la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui al primo comma.
Il debitore può effettuare la proposta di cui al primo comma anche nellambito delle trattative che precedono la stipula dellaccordo di ristrutturazione di cui allarticolo 182-bis. La proposta di transazione fiscale è depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma, che procedono alla trasmissione e alla liquidazione ivi previste. Nei successivi trenta giorni lassenso alla proposta di transazione è espresso relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, con atto del direttore dellufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, e relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, con atto del concessionario su indicazione del direttore dellufficio, previo conforme parere della competente direzione generale. Lassenso così espresso equivale a sottoscrizione dellaccordo di ristrutturazione.
... Omissis ...
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 602
Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.
... Omissis ...
Capo IV
Procedure concorsuali
Sezione I
Fallimento e liquidazione coatta amministrativa
Art. 87. Ricorso per la dichiarazione di fallimento e domanda di ammissione al passivo.
... Omissis ...
2. Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 1 o su iniziativa di altri creditori, è dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dellAgenzia delle entrate lammissione al passivo della procedura.
... Omissis ...
DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74
Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dellarticolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.
... Omissis ...
Art. 11. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a euro 51.645,69, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
... Omissis ...
DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
... Omissis ...
Titolo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 27. Accertamenti
... Omissis ...
7. In relazione agli importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, le misure cautelari adottate ai sensi dell articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, conservano, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, la loro validità e il loro grado a favore dellagente della riscossione che ha in carico il ruolo. Questultimo può procedere allesecuzione sui beni sequestrati o ipotecati secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto, in particolare, dall articolo 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni.
... Omissis ...
Codice Penale
... Omissis ...
Art. 319-bis. Circostanze aggravanti.
La pena è aumentata se il fatto di cui allart. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata lamministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.
... Omissis ...
DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 1999, n. 46
Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dellarticolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337.
... Omissis ...
Art. 25. Termini di decadenza per liscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali.
... Omissis ...
2. Dopo liscrizione a ruolo lente, in pendenza di gravame amministrativo, può sospendere la riscossione con provvedimento motivato notificato al concessionario ed al contribuente. Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.
... Omissis ...
DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58.
Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52
Art. 1. Definizioni.
1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) «legge fallimentare»: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
b) «Testo Unico bancario» (T.U. bancario): il decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
c) «CONSOB»: la Commissione nazionale per le società e la borsa;
d) «ISVAP»: lIstituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
e) «società di intermediazione mobiliare» (SIM): limpresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nellelenco previsto dallarticolo 107 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia;
f) «impresa di investimento comunitaria»: limpresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato comunitario, diverso dallItalia;
g) «impresa di investimento extracomunitaria»: limpresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale in uno Stato extracomunitario;
h) «imprese di investimento»: le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie;
i) «società di investimento a capitale variabile» (SICAV): la società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo linvestimento collettivo del patrimonio raccolto mediante lofferta al pubblico di proprie azioni;
j) «fondo comune di investimento»: il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio del fondo, sia aperto che chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni di quote;
... Omissis ...
Art. 36. Fondi comuni di investimento.
... Omissis ...
6. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nellinteresse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub-depositario o nellinteresse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nellinteresse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti.
... Omissis ...
Art. 37. Struttura dei fondi comuni di investimento.
... Omissis ...
2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce inoltre:
a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del fondo chiuso;
b) le cautele da osservare, con particolare riferimento allintervento di esperti indipendenti nella valutazione dei beni, nel caso di cessioni o conferimenti di beni al fondo chiuso effettuati dai soci della società di gestione o dalle società facenti parte del gruppo cui essa appartiene, comunque prevedendo un limite percentuale rispetto allammontare del patrimonio del fondo, e nel caso di cessioni dei beni del fondo ai soggetti suddetti;
b-bis) i casi in cui è possibile derogare alle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca dItalia, avendo riguardo anche alla qualità e allesperienza professionale degli investitori; nel caso dei fondi previsti alla lettera d-bis) del comma 1 dovrà comunque prevedersi che gli stessi possano assumere prestiti sino a un valore di almeno il 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari e del 20 per cento per gli altri beni nonché che possano svolgere operazioni di valorizzazione dei beni medesimi;
c) le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti periodici che le società di gestione del risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le imprese commerciali, nonché gli obblighi di pubblicità del rendiconto e dei prospetti periodici;
d) le ipotesi nelle quali la società di gestione del risparmio deve chiedere lammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi delle quote dei fondi;
e) i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti indicati nellarticolo 6, comma 1), lettera c), numero 5).
... Omissis ...
DECRETO-LEGGE 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410
Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.
... Omissis ...
Art. 7. Regime tributario dei partecipanti.
3. Non sono assoggettati ad imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti dai soggetti non residenti come indicati nellarticolo 6 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239.
... Omissis ...
DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
Art. 82. Banche, assicurazioni, fondi di investimento immobiliari «familiari» e cooperative.
... Omissis ...
17. A partire dal periodo dimposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fondi dinvestimento immobiliare chiusi di cui allarticolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che presentano i requisiti indicati nelle lettere a) e b) del comma 18 del presente articolo, si applica unimposta patrimoniale sullammontare del valore netto dei fondi. La società di gestione preleva un ammontare pari all1 per cento a titolo di imposta patrimoniale. Il valore netto del fondo deve essere calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti redatti ai sensi dellarticolo 6, comma 1, lettera c), numero 3) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso danno, ai fini del calcolo della media annua si assumono, rispettivamente, i valori del patrimonio alla data di avvio o di cessazione del fondo. Ai fini dellapplicazione della presente disposizione non concorre a formare il valore del patrimonio netto lammontare dellimposta patrimoniale dovuta per il periodo dimposta e accantonata nel passivo. Limposta è corrisposta entro il 16 febbraio dellanno successivo. Per laccertamento, la riscossione e le sanzioni dellimposta non dichiarata o non versata si applicano le disposizioni stabilite in materia di imposte sui redditi.
18. Limposta di cui al comma 17 è dovuta dai fondi per i quali non sia prevista la quotazione dei certificati in un mercato regolamentato e che abbiano un patrimonio inferiore a 400 milioni di euro qualora sussista almeno uno dei seguenti requisiti:
a) le quote del fondo siano detenute, da meno di 10 partecipanti salvo che almeno il 50 per cento di tali quote siano detenute da uno o più dei soggetti di cui al comma 2, ultimo periodo dellarticolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dai soggetti indicati nellarticolo 6 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, da imprenditori individuali, società ed enti se le partecipazioni sono relative allimpresa commerciale nonché da enti pubblici, enti di previdenza obbligatoria ed enti non commerciali di cui all articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
b) in ogni caso il fondo sia istituito ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, e più dei due terzi delle quote siano detenute complessivamente, nel corso del periodo dimposta, da una o più persone fisiche legate fra loro da rapporti di parentela o affinità ai sensi dellarticolo 5, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché da società ed enti di cui le persone fisiche medesime detengano il controllo ai sensi dellarticolo 2359 del codice civile, ovvero il diritto di partecipazione agli utili superiore al 50 per cento e da trust di cui siano disponenti o beneficiari, salvo che le predette quote siano relative ad imprese commerciali esercitate da soggetti residenti ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
18-bis. Limposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria di cui all articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, realizzati in dipendenza della cessione o del rimborso di quote di partecipazione in fondi dinvestimento immobiliare chiusi soggetti alle disposizioni del comma 18 del presente articolo è dovuta nella misura del 20 per cento. Limposta è applicata nella medesima misura al momento della cessione o del rimborso anche qualora le quote siano immesse nei rapporti sui quali sia stata esercitata lopzione per lapplicazione dellimposta sostitutiva di cui allarticolo 7 del citato decreto legislativo n. 461 del 1997, e successive modificazioni.
19. La società di gestione del risparmio verifica la sussistenza dei requisiti di cui al comma 18, considerando la media annua del valore delle quote detenute dai partecipanti nel periodo dimposta. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, i possessori delle quote sono tenuti a rendere apposita comunicazione scritta contenente tutte le informazioni necessarie e aggiornate ai fini dellapplicazione delle disposizioni del comma 18. La società di gestione del risparmio segnala allAgenzia delle entrate i casi in cui i partecipanti al fondo hanno omesso, in tutto o in parte, di rendere la comunicazione di cui al presente comma, non consentendo lapplicazione dellimposta di cui al comma 17. Con provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate sono stabiliti termini e modalità per la segnalazione di cui al periodo precedente.
20. La sussistenza dei requisiti indicati nel comma 18 determina lapplicazione dellimposta patrimoniale di cui al comma 17 a partire dal periodo dimposta nel quale esse si verificano. Qualora la società di gestione del risparmio non abbia potuto applicare limposta patrimoniale di cui al comma 17 a seguito della mancata comunicazione delle informazioni di cui al comma 19, limposta patrimoniale è applicata in capo ai partecipanti in proporzione al valore delle quote detenute nel medesimo periodo dimposta e risultante dai relativi prospetti periodici redatti ai sensi dell articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Per laccertamento dellimposta si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e le sanzioni sono applicate ai soli soggetti di cui al comma 19 del presente articolo che hanno omesso, in tutto o in parte, la comunicazione alla società di gestione del risparmio.
... Omissis ...
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 605
Disposizioni relative allanagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.
... Omissis ...
Art. 6. Atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale.
Il numero di codice fiscale deve essere indicato nei seguenti atti:
a) fatture e documenti equipollenti emessi ai sensi delle norme concernenti limposta sul valore aggiunto, relativamente allemittente;
b) richieste di registrazione, di cui allultimo comma del presente articolo, degli atti da registrare in termine fisso o in caso duso relativamente ai soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dellatto, esclusi gli atti degli organi giurisdizionali e quelli elencati nella tabella allegata al presente decreto. Il Ministro per le finanze ha facoltà, con proprio decreto, di aggiungere allelenco atti dai quali non risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di capacità contributiva o escludere atti dai quali risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di capacità contributiva. Non è obbligatoria lindicazione del numero di codice fiscale nelle richieste di registrazione degli atti pubblici formati e delle scritture private autenticate prima del 1º gennaio 1978, nelle scritture private non autenticate presentate per la registrazione prima di tale data, nonché nelle note di trascrizione da prodursi al pubblico registro automobilistico per gli atti stipulati fino al 28 febbraio 1978 relativamente ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico;
c) comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari, relativamente alla società emittente, ai soggetti da cui provengono se diversi dalla società emittente, agli intestatari o cointestatari del titolo, nonché agli altri soggetti per cui tale indicazione è richiesta nel modello di comunicazione approvato con decreto del Ministro per le finanze. Non è obbligatoria lindicazione del numero di codice fiscale nelle comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari che concernono pagamenti di dividendi o altre operazioni effettuati anteriormente al 1º gennaio 1978;
d) dichiarazioni dei redditi previste dalle norme concernenti limposta sul reddito delle persone fisiche, limposta sul reddito delle persone giuridiche e limposta locale sui redditi, comprese le dichiarazioni dei sostituti dimposta ed i certificati attestanti le ritenute alla fonte operate dagli stessi, relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti in esse indicati o indicati in elenchi nominativi la cui allegazione è prescritta da leggi tributarie. Per i soggetti indicati nelle dichiarazioni dei sostituti di imposta e nei relativi certificati, lindicazione del numero di codice fiscale è limitata ai soggetti per i quali è stata operata la ritenuta alla fonte. Per le persone a carico, lindicazione del numero di codice fiscale nelle dichiarazioni annuali ai fini dellimposta sul reddito delle persone fisiche è limitata alle persone che hanno redditi propri; richieste di attestazione della posizione tributaria dei contribuenti e relative certificazioni degli uffici finanziari, limitatamente alle persone che hanno redditi propri. Nelle dichiarazioni, nelle richieste di certificazione, nei certificati e negli elenchi non è obbligatoria lindicazione del numero di codice fiscale dei soggetti per i quali il rapporto con i soggetti da cui provengono è cessato anteriormente al 1º gennaio 1978; non è obbligatoria lindicazione del numero di codice fiscale nei certificati rilasciati per i fini di cui allart. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dalle amministrazioni dello Stato e dallIstituto nazionale della previdenza sociale per le somme corrisposte e le ritenute operate per il periodo precedente il 1º gennaio 1978; distinte e bollettini di conto corrente postale per i versamenti diretti alle esattorie delle ritenute alla fonte e delle imposte sui redditi, relativamente ai soggetti da cui provengono i versamenti; bollettini di conto corrente postale per il pagamento delle imposte dirette iscritte a ruolo, relativamente ai soggetti tenuti al pagamento; atti di delega alle aziende di credito previsti dallart. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 e conseguenti attestazioni di pagamento rilasciate dalle aziende delegate, relativamente ai soggetti deleganti; atti e comunicazioni da inviare agli uffici distrettuali delle imposte dirette a norma dellart. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai soggetti in essi indicati; domande e note di voltura catastale, relativamente ai soggetti interessati. Non è obbligatoria lindicazione del numero di codice fiscale nelle domande e note di voltura relative ad atti pubblici formati ed a scritture private autenticate anteriormente al 1º gennaio 1978; dichiarazioni e relativi allegati, da presentare agli effetti dellimposta sul valore aggiunto, relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti in essi indicati. Non è obbligatoria, negli elenchi nominativi da allegare alle dichiarazioni annuali ai fini dellimposta sul valore aggiunto, lindicazione del numero di codice fiscale dei contraenti per le operazioni effettuate, ai sensi dellarticolo 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, anteriormente al 1º gennaio 1978; distinte e dichiarazioni di incasso da presentare ad enti delegati dal Ministero delle finanze allaccertamento e alla riscossione dei tributi, relativamente ai soggetti tenuti alla compilazione dei documenti; denunce di successione, relativamente al dante causa ed agli aventi causa. Non è obbligatoria lindicazione del numero di codice fiscale del dante causa se il decesso è avvenuto anteriormente al 1º gennaio 1978; dichiarazioni decennali da presentare ai sensi dellart. 18, sesto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, relativamente ai soggetti interessati; note di trascrizione, iscrizione ed annotazione, da presentare alle conservatorie dei registri immobiliari, con esclusione di quelle relative agli atti degli organi giurisdizionali, con le modalità ed i termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può escludere dallobbligo le note relative ad atti non indicativi di capacità contributiva;
e) domande per autorizzazioni a produrre e mettere in commercio specialità medicinali, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici, prodotti chimici usati in medicina, preparati galenici e presìdi medici e chirurgici; domande per autorizzazioni allesercizio di stabilimenti di acque minerali e di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche; domande per lautorizzazione allesercizio di stabilimenti termali, balneari, di cure idropiniche, idroterapiche o fisiche; domande per autorizzazioni o licenze per lesercizio del commercio; domande per licenze di importazione delle armi non da guerra e loro parti; domande per licenze di pubblico esercizio; domande per licenze di esercizio delle arti tipografiche, litografiche o fotografiche; domande per licenze di esercizio delle investigazioni o ricerche per la raccolta di informazioni per conto di privati; domande per licenze di esercizio di rimessa di autoveicoli o di vetture; domande per licenze di produzione, commercio o mediazione di oggetti e metalli preziosi; domande per concessioni di aree pubbliche; domande per concessione del permesso di ricerca mineraria; domande per autorizzazioni per la ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee; domande per licenze, autorizzazioni e concessioni per i servizi di autotrasporto di merci, per servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli; domande per concessioni allapertura ed al funzionamento di scuole non statali; domande ad amministrazioni statali per la concessione di contributi e di agevolazioni; domande per altre autorizzazioni, concessioni e licenze che il Ministro per le finanze ha facoltà di indicare con proprio decreto entro il 31 ottobre di ciascun anno con efficacia a decorrere dal 1º gennaio dellanno successivo; immatricolazione e reimmatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi;
e-bis) denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per ledilizia, permessi di costruire e ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia rilasciato dai comuni ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dellopera;
f) domande di iscrizione, variazione e cancellazione nei registri delle ditte e negli albi degli artigiani tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, relativamente ai soggetti che esercitano lattività; domande di iscrizione, variazione e cancellazione negli albi, registri ed elenchi istituiti per lesercizio di attività professionali e di altre attività di lavoro autonomo, relativamente ai soggetti che esercitano lattività; domande di iscrizione e note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi, od estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unità da diporto, o quote di essi, soggette ad iscrizione nei registri tenuti dagli uffici marittimi o dagli uffici della motorizzazione civile sezione nautica; domande di iscrizione di aeromobili nel Registro aeronautico nazionale, note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento sugli aeromobili o quote di essi, soggetti ad iscrizione nel Registro aeronautico nazionale, nonché dichiarazioni di esercente di aeromobili soggette a trascrizione nei registri tenuti dal direttore della circoscrizione di aeroporto competente;
g) atti emessi da uffici pubblici riguardanti le concessioni, autorizzazioni e licenze di cui alla precedente lettera e), relativamente ai soggetti beneficiari. Non è obbligatoria lindicazione del numero di codice fiscale negli atti emessi in dipendenza di domande presentate prima del 1º gennaio 1978;
g-bis) mandati, ordini ed altri titoli di spesa emessi dalle amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici, in esecuzione di obbligazioni diverse da quelle concernenti le borse di studio o derivanti da rapporti di impiego o di lavoro subordinato, anche in quiescenza, relativamente al beneficiario della spesa e diverse da quelle derivanti da vincite e premi del lotto, delle lotterie nazionali e dei giochi e concorsi menzionati nei commi quarto, quinto e sesto dellarticolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
g-ter) contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile ed alla assistenza e garanzie accessorie, relativamente ai soggetti contraenti; contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare, di servizi idrici e del gas, relativamente agli utenti;
g-quater) ricorsi alle commissioni tributarie di ogni grado relativamente ai ricorrenti ed ai rappresentanti in giudizio, con la modalità ed i termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.
Coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di riceverne da questi ultimi comunicazione scritta e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui lobbligo di indicazione deve essere adempiuto, possono rivolgersi direttamente allAmministrazione finanziaria, anche utilizzando sistemi telematici, previa indicazione dei dati di cui allarticolo 4, relativi al soggetto di cui si richiede lattribuzione del numero di codice fiscale. Lobbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui allarticolo 4, con leccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale allestero. Nel caso in cui non sia stato possibile acquisire tutti i dati indicati nellarticolo 4 relativi ai soggetti cui lindicazione si riferisce, coloro che sono tenuti a tale indicazione devono richiedere lattribuzione di un codice numerico allAmministrazione finanziaria, che provvede previo accertamento delle ragioni addotte. Se lindicazione del numero di codice fiscale o dei dati di cui allarticolo 4 deve essere fatta nelle comunicazioni di cui alla lettera c) del precedente comma, i soggetti tenuti ad indicarli possono sospendere ladempimento delle prestazioni dovute ai soggetti interessati fino a quando ne ricevano comunicazione da questi ultimi o dallAmministrazione finanziaria.
... Omissis ...
DECRETO DEL MINISTRO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE 9 giugno 2004.
Disposizioni applicative del regime di tassazione del consolidato nazionale, di cui agli articoli da 117 a 128 del testo unico delle imposte sui redditi.
... Omissis ...
Art. 9. Dichiarazione dei redditi del consolidato.
... Omissis ...
2. Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione dei redditi di cui al comma 1 possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo globale dei periodi dimposta successivi, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 dellart. 84. La rettifica del reddito complessivo di ciascun soggetto che ha esercitato lopzione di cui allart. 117 del testo unico è imputata alle perdite non utilizzate in sede di dichiarazione dei redditi del consolidato, fino a concorrenza del loro importo.
... Omissis ...
Art. 17. Ufficio competente.
1. Ai fini dellimposta sulle società, il controllo delle dichiarazioni presentate dalle società consolidate, dalla consolidante, nonché le relative rettifiche, riferite al proprio reddito complessivo, sono di competenza dellufficio dellAgenzia delle entrate nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale dellente o delle società stesse alla data in cui è stata presentata la dichiarazione.
2. Il controllo della dichiarazione dei redditi del consolidato, le relative rettifiche, nonché la determinazione dellunica maggiore imposta dovuta, anche per effetto dellattività di cui al precedente comma, sono di competenza dellufficio dellAgenzia delle entrate nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale della consolidante alla data in cui è stata presentata la dichiarazione.
3. Fino alla scadenza del termine stabilito nellart. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, laccertamento può essere integrato o modificato in aumento, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base agli esiti dei controlli di cui ai precedenti commi.
DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231.
Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dellutilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.
... Omissis ...
Sezione III
Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela
Art. 28. Obblighi rafforzati.
1. Gli enti e le persone soggetti alla direttiva applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e, comunque, nei casi indicati ai commi 2, 4 e 5.
2. Quando il cliente non è fisicamente presente, gli enti e le persone soggetti al presente decreto adottano misure specifiche e adeguate per compensare il rischio più elevato applicando una o più fra le misure di seguito indicate:
a) accertare lidentità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari;
b) adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva;
c) assicurarsi che il primo pagamento relativo alloperazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio.
3. Gli obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela si considerano comunque assolti, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:
a) qualora il cliente sia già identificato in relazione a un rapporto in essere, purchè le informazioni esistenti siano aggiornate;
b) per le operazioni effettuate con sistemi di cassa continua o di sportelli automatici, per corrispondenza o attraverso soggetti che svolgono attività di trasporto di valori o mediante carte di pagamento; tali operazioni sono imputate al soggetto titolare del rapporto al quale ineriscono;
c) per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici ai sensi dellarticolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
d) per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da dichiarazione della rappresentanza e dellautorità consolare italiana, così come indicata nellarticolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.
4. In caso di conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati extracomunitari, gli enti creditizi devono:
a) raccogliere sullente creditizio corrispondente informazioni sufficienti per comprendere pienamente la natura delle sue attività e per determinare, sulla base di pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, la sua reputazione e la qualità della vigilanza cui è soggetto;
b) valutare la qualità dei controlli in materia di contrasto al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo cui lente corrispondente è soggetto;
c) ottenere lautorizzazione del Direttore generale, di suo incaricato ovvero di un soggetto che svolge una funzione equivalente prima di aprire nuovi conti di corrispondenza;
d) definire in forma scritta i termini dellaccordo con lente corrispondente e i rispettivi obblighi;
e) assicurarsi che lente di credito corrispondente abbia verificato lidentità dei clienti che hanno un accesso diretto ai conti di passaggio, che abbia costantemente assolto gli obblighi di adeguata verifica della clientela e che, su richiesta, possa fornire allintermediario finanziario controparte i dati del cliente titolare effettivo ottenuti a seguito dellassolvimento di tali obblighi.
5. Per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi o le prestazioni professionali con persone politicamente esposte residenti in un altro Stato comunitario o in un uno Stato extracomunitario, gli enti e le persone soggetti al presente decreto devono:
a) stabilire adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta;
b) ottenere lautorizzazione del Direttore generale, di suo incaricato ovvero di un soggetto che svolge una funzione equivalente, prima di avviare un rapporto continuativo con tali clienti;
c) adottare ogni misura adeguata per stabilire lorigine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nelloperazione;
d) assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
6. Gli intermediari finanziari non possono aprire o mantenere anche indirettamente conti di corrispondenza con una banca di comodo.
7. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto prestano particolare attenzione a qualsiasi rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connesso a prodotti o transazioni atti a favorire lanonimato e adottano le misure eventualmente necessarie per impedirne lutilizzo per scopi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
... Omissis ...
Capo III
Obblighi di segnalazione
Art. 41. Segnalazione di operazioni sospette.
1. I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura delloperazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dellattività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nellambito dellattività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.
... Omissis ...
Art. 57. Violazioni del Titolo I, Capo II e del Titolo II, Capi II e III.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto del provvedimento di sospensione di cui allarticolo 6, comma 7, lettera c), è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro.
1-bis). La violazione della prescrizione di cui allarticolo 28, comma 6, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro.
... Omissis ...
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
... Omissis ...
Art. 60. Notificazioni.
La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:
a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dallufficio delle imposte;
b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario latto o lavviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dellatto o dellavviso, il messo consegna o deposita la copia dellatto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce alloriginale e alla copia dellatto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dellatto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dellavvenuta notificazione dellatto o dellavviso, a mezzo di lettera raccomandata;
c) salvo il caso di consegna dellatto o dellavviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;
d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso lelezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, lavviso del deposito prescritto dallart. 140 del c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge nellalbo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere si ha per eseguita nellottavo giorno successivo a quello di affissione;
e-bis) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), lindirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dellatto o dellavviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano.
Lelezione di domicilio non risultante dalla dichiarazione annuale ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera e-bis) del comma precedente.
Le variazioni e le modificazioni dellindirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dellavvenuta variazione anagrafica, o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dellufficio della comunicazione prescritta nel secondo comma dellarticolo 36. Se la comunicazione è stata omessa la notificazione è eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale risultante dallultima dichiarazione annuale.
Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dallarticolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento allindirizzo della residenza estera rilevato dai registri dellAnagrafe degli italiani residenti allestero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui allarticolo 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata allindirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e).
La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi non abbiano comunicato allAgenzia delle entrate lindirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalità previste con provvedimento del Direttore dellAgenzia delle entrate. La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione.
Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui latto è ricevuto.
... Omissis ...
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 602
Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
... Omissis ...
Art. 26. Notificazione della cartella di pagamento.
La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nellavviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è labitazione, lufficio o lazienda.
Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, allufficio o allazienda, non è richiesta la sottoscrizione delloriginale da parte del consegnatario.
Nei casi previsti dallart. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dallart. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui lavviso del deposito è affisso nellalbo del comune.
Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dellavvenuta notificazione o lavviso del ricevimento ed ha lobbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dellamministrazione.
Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dellart. 60 del predetto decreto; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dellarticolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
... Omissis ...
DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 463
Semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro, a norma dellarticolo 3, comma 134, lettere f) e g), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
... Omissis ...
3-ter. Procedure di controllo sulle autoliquidazioni.
1. Gli uffici controllano la regolarità dellautoliquidazione e del versamento delle imposte e qualora, sulla base degli elementi desumibili dallatto, risulti dovuta una maggiore imposta, notificano, anche per via telematica, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del modello unico informatico, apposito avviso di liquidazione per lintegrazione dellimposta versata. Il pagamento è effettuato, da parte dei soggetti di cui allarticolo 10, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti limposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, entro quindici giorni dalla data della suindicata notifica; trascorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori computati dalla scadenza dellultimo giorno utile per la richiesta della registrazione e si applica la sanzione di cui allarticolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nel caso di dolo o colpa grave nellautoliquidazione delle imposte, gli uffici segnalano le irregolarità agli organi di controllo competenti per ladozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari. Per i notai è ammessa la compensazione di tutte le somme versate in eccesso in sede di autoliquidazione con le imposte dovute per atti di data posteriore, con conseguente esclusione della possibilità di richiedere il rimborso allAmministrazione finanziaria.
... Omissis ...
DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992, n. 546
Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nellart. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
... Omissis ...
Capo II
I procedimenti cautelare e conciliativo
Art. 47. Sospensione dellatto impugnato.
1. Il ricorrente, se dallatto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla commissione provinciale competente la sospensione dellesecuzione dellatto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificato alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui allart. 22.
2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.
3. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, con lo stesso decreto, può motivatamente disporre la provvisoria sospensione dellesecuzione fino alla pronuncia del collegio.
4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.
5. La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, nei modi e termini indicati nel provvedimento.
6. Nei casi di sospensione dellatto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia.
7. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.
8. In caso di mutamento delle circostanze la commissione su istanza motivata di parte può revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza, osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1, 2 e 4.
... Omissis ...
DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 1999, n. 46
Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dellarticolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337.
... Omissis ...
Art. 24. Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali.
1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore.
2. Lente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore. Liscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale avviso, il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede alliscrizione a ruolo delle rate dovute. Fatto salvo quanto previsto dallarticolo 25, liscrizione a ruolo è eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento.
3. Se laccertamento effettuato dallufficio è impugnato davanti allautorità giudiziaria, liscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.
4. In caso di gravame amministrativo contro laccertamento effettuato dallufficio, liscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dallarticolo 25.
5. Contro liscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato allente impositore.
6. Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere lesecuzione del ruolo per gravi motivi.
7. Il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione al concessionario.
8. Resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.
... Omissis ...
DECRETO-LEGGE 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248
Misure di contrasto allevasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
... Omissis ...
TITOLO II
Riforma della riscossione e disposizioni in materia di giustizia tributaria.
Art. 3. Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione.
... Omissis ...
24. Fino al momento delleventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione S.p.a., ai sensi del comma 7, o contestualmente alla stessa, le aziende concessionarie possono trasferire ad altre società il ramo dazienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, nonché a quelle di cui allarticolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo caso:
a) fino al 31 dicembre 2010 ed in mancanza di diversa determinazione degli stessi enti, le predette attività sono gestite dalle società cessionarie del predetto ramo dazienda, se queste ultime possiedono i requisiti per liscrizione allalbo di cui al medesimo articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei quali tale iscrizione avviene di diritto;
b) la riscossione coattiva delle entrate di spettanza dei predetti enti è effettuata con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che per i ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i quali il rapporto con lente locale è regolato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si procede nei confronti dei soggetti iscritti a ruolo sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, applicabili alle citate entrate ai sensi dellarticolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
... Omissis ...
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.
... Omissis ...
Art. 4. [88] Stato ed enti pubblici.
1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti allimposta.
2. Non costituiscono esercizio dellattività commerciale:
a) lesercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;
b) lesercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali.
... Omissis ...
LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).
... Omissis ...
Art. 2. 149. A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dellobiettivo minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa dellUnione europea, il GSE, su richiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in scadenza nellanno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere allobbligo della quota minima dellanno precedente di cui allarticolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nellanno precedente dal Gestore del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno.
... Omissis ...
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 18 dicembre 2008
Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dellarticolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
... Omissis ...
Art. 15. Disposizioni per la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui alla legge finanziaria 2007 e alla legge finanziaria 2008
1. Al fine di garantire graduale transizione dal vecchio ai nuovi meccanismi di incentivazione e non penalizzare gli investimenti già avviati, nel triennio 2009-2011, entro il mese di giugno, il GSE ritira, su richiesta dei detentori, i certificati verdi rilasciati per le produzioni, riferite agli anni fino a tutto il 2010, con esclusione degli impianti di cui allart. 9, comma 2, lettera b). La richiesta di ritiro è inoltrata dal detentore al GSE entro il 31 marzo di ogni anno del triennio 2009-2011. Il prezzo di ritiro dei predetti certificati è pari al prezzo medio di mercato del triennio precedente allanno nel quale viene presentata la richiesta di ritiro. I certificati verdi ritirati dal GSE possono essere utilizzati dallo stesso GSE per le finalità di cui allart. 14, commi da 1 a 3.
2. Fatto salvo quanto previsto dallart. 3, comma 1, agli impianti fotovoltaici che abbiano inoltrato la domanda di autorizzazione unica di cui allart. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 ovvero la richiesta di autorizzazione prevista dalla vigente normativa nazionale o regionale, in data antecedente alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008, è consentito laccesso al meccanismo dei certificati verdi, applicando le disposizioni di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2005, nella versione vigente al 31 dicembre 2007.
... Omissis ...
DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101
Disposizioni urgenti per lattuazione di obblighi comunitari e lesecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.
... Omissis ...
Art. 8-duodecies. Modifiche allarticolo 2, comma 82, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Messa in mora nellambito della procedura di infrazione n. 2006/2419
1. Allarticolo 2, comma 82, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «nonché in occasione degli aggiornamenti periodici del piano finanziario ovvero delle successive revisioni periodiche della convenzione,» sono soppresse;
b) lultimo periodo è sostituito dal seguente: «La convenzione unica sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonché tutti i relativi atti aggiuntivi».
2. Sono approvati tutti gli schemi di convenzione con la società ANAS S.p.a. già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali alla data del 31 dicembre 2009, a condizione che i suddetti schemi recepiscano le prescrizioni richiamate dalle delibere del CIPE di approvazione, ai fini dellinvarianza di effetti sulla finanza pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzione già approvati. Le società concessionarie, ove ne facciano richiesta, possono concordare con il concedente una formula semplificata del sistema di adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio basata su di una percentuale fissa, per lintera durata della convenzione, dellinflazione reale, anche tenendo conto degli investimenti effettuati, oltre che sulle componenti per la specifica copertura degli investimenti di cui allarticolo 21, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, nonché dei nuovi investimenti come individuati dalla direttiva approvata con deliberazione CIPE 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2007, ovvero di quelli eventualmente compensati attraverso il parametro X della direttiva medesima. Ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle convenzioni è approvata secondo le disposizioni di cui ai commi 82 e seguenti dellarticolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.
2-bis. Per le tratte autostradali in concessione per le quali la scadenza della concessione è prevista entro il 31 dicembre 2014, la società ANAS Spa, entro il 31 marzo 2010, avvia le procedure ad evidenza pubblica per lindividuazione dei concessionari ai quali, allo scadere delle convenzioni vigenti, è affidata la concessione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse derivanti dallattuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
... Omissis ...
LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.
... Omissis ...
Art. 55. Disposizioni varie.
... Omissis ...
13. A decorrere dal 1º gennaio 1998 la società Autostrada del Brennero S.p.A. è autorizzata ad accantonare, in base al proprio piano finanziario ed economico, una quota anche prevalente dei proventi in un fondo destinato al rinnovo dellinfrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie. Tale accantonamento è effettuato in esenzione dimposta. Lutilizzo delle disponibilità del fondo avverrà in base a un piano di investimento da presentare dalla società Autostrada del Brennero S.p.A. entro il 30 giugno 1998, da approvare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con decreto del Ministro dei lavori pubblici dintesa con il Ministro dei trasporti e della navigazione entro il 31 dicembre 1998 e previa intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa di utilizzo le disponibilità su tale fondo sono investite in titoli di Stato e non possono comunque essere utilizzate per le spese di progettazione. A decorrere dal 1º gennaio 1998 il canone di concessione in favore dello Stato è aumentato in misura tale da produrre un aumento dei proventi complessivi dello Stato compreso tra il 20 e il 100 per cento rispetto ai proventi del 1997.
... Omissis ...
REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 267
Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dellamministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.
... Omissis ...
Art. 182-bis. Accordi di ristrutturazione dei debiti.
Limprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui allarticolo 161, lomologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui allarticolo 67, terzo comma, lettera d) sullattuabilità dellaccordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.
Laccordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.
Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore. Si applica larticolo 168, secondo comma.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede allomologazione in camera di consiglio con decreto motivato.
Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dellarticolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.
... Omissis ...
LEGGE 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
... Omissis ...
Capo IV
Semplificazione dellazione amministrativa
Art. 14. Conferenza di servizi.
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, lamministrazione procedente indìce di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando lamministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dellamministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate.
... Omissis ...
Art. 14-ter. Lavori della conferenza di servizi.
01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dellistruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione.
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative allorganizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti e può svolgersi per via telematica.
2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, leffettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, lamministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.
2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dellistanza o del progetto definitivo ai sensi dellarticolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per ladozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, lamministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo.
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino allacquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per ladozione del relativo provvedimento, lamministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dellarticolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute , del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dallorgano competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dellamministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.
6-bis. Allesito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3, lamministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.
7. Si considera acquisito lassenso dellamministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dellamministrazione rappresentata.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dellistanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede allesame del provvedimento.
9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente allestratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.
Art. 14-quater. Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi.
1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dellassenso.
2. [Se una o più amministrazioni hanno espresso nellàmbito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dellamministrazione procedente, questultima, entro i termini perentori indicati dallarticolo 14-ter, comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva].
3. Se il motivato dissenso è espresso da unamministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dallamministrazione procedente, entro dieci giorni: a) al Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», in caso di dissenso tra unamministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra unamministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dellistruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni .
3-bis. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva è rimessa dallamministrazione procedente, entro dieci giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra unamministrazione statale e una regionale o tra amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dellistruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.
3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli affari regionali, è rimessa al Consiglio dei Ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla competenza statale ai sensi dellarticolo 117, secondo comma, e dellarticolo 118 della Costituzione, alla competente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate.
3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dellarticolo 117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso lindividuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso.
3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
4. [Quando il dissenso è espresso da una regione, le determinazioni di competenza del Consiglio dei ministri previste al comma 3 sono adottate con lintervento del presidente della giunta regionale interessata, al quale è inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto].
5. Nellipotesi in cui lopera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione larticolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dallarticolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
... Omissis ...
Capo VI
Disposizioni finali
Art. 29. Àmbito di applicazione della legge.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente allesercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche.
2. Le regioni e gli enti locali, nellàmbito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dellazione amministrativa, così come definite dai princìpi stabiliti dalla presente legge.
2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui allarticolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dellinteressato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare laccesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti.
2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui allarticolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano.
... Omissis ...
LEGGE 24 dicembre 1954, n. 1228
Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.
... Omissis ...
Art. 1. In ogni Comune deve essere tenuta lanagrafe della popolazione residente.
Liscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dellimmobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie.
Nellanagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per lesecuzione della presente legge.
Gli atti anagrafici sono atti pubblici.
Per lesercizio delle funzioni di vigilanza di cui allarticolo 12, è istituito, presso il Ministero dellinterno, lIndice nazionale delle anagrafi (INA), alimentato e costantemente aggiornato, tramite collegamento informatico, da tutti i comuni.
LINA promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità delle persone residenti in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dallAgenzia delle entrate.
Con decreto del Ministro dellinterno, ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro per linnovazione e le tecnologie, sentiti il Centro nazionale per linformatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), il Garante per la protezione dei dati personali e lIstituto nazionale di statistica (ISTAT), è adottato il regolamento dellINA. Il regolamento disciplina le modalità di aggiornamento dellINA da parte dei comuni e le modalità per laccesso da parte delle amministrazioni pubbliche centrali e locali al medesimo INA, per assicurarne la piena operatività.
... Omissis ...
DECRETO-LEGGE 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 22 maggio 2010, n. 73.
Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra laltro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori.
... Omissis ...
Art. 2 Disposizioni in materia di potenziamento dellamministrazione finanziaria ed effettività del recupero di imposte italiane allestero e di adeguamento comunitario
... Omissis ...
3. Ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, secondo quanto previsto dallarticolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ed allo scopo di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Con il suddetto decreto sono, altresì, definiti gli indirizzi generali per lattività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi.
... Omissis ...
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 114/L alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010.
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria
e di competitività economica
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il contenimento della spesa pubblica e per il contrasto allevasione fiscale ai fini della stabilizzazione finanziaria, nonché per il rilancio della competitività economica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 maggio 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delleconomia e delle finanze;
emana
il seguente decreto-legge:
TITOLO I
STABILIZZAZIONE FINANZIARIA
Capo I
RIDUZIONE DEL PERIMETRO E DEI COSTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 1.
(Definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate
negli ultimi tre anni)
1. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2007, 2008 e 2009 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze da adottare entro il 30 settembre 2010 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate allentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento dei titoli Stato.
(Riduzione e flessibilità negli stanziamenti di bilancio)
1. Al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire ad un consolidamento delle risorse stanziate sulle missioni di ciascun stato di previsione, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui allarticolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al triennio 2011-2013, nel rispetto dellinvarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui allarticolo 21, comma 7, della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati agli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni legislative di cui si propongono le modifiche ed i corrispondenti importi. Resta precluso lutilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. A decorrere dallanno 2011 è disposta la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nellambito delle spese rimodulabili di cui allarticolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nellAllegato 1 al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono esclusi il fondo ordinario delle università, nonché le risorse destinate allinformatica, alla ricerca e al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche. Le medesime riduzioni sono comprensive degli effetti di contenimento della spesa dei Ministeri, derivanti dallapplicazione dellarticolo 6, e degli Organi costituzionali fatto salvo quanto previsto dellarticolo 5, comma 1, primo periodo.
(Presidenza del Consiglio dei Ministri e Banca dItalia
riduzioni di spesa)
1. Oltre alle riduzioni di spesa derivanti dalle disposizioni del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri procede ai seguenti ulteriori interventi sul bilancio 2010:
a) eliminazioni di posti negli organici dirigenziali, oltre quelli già previsti da norme vigenti, complessivamente con un risparmio non inferiore a 7 milioni di euro;
b) contenimento dei budget per le strutture di missione per un importo non inferiore a 3 milioni di euro;
c) riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio complessivo non inferiore a 50 milioni di euro.
2. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste dal comma 1 sono versate allentrata dal bilancio dello Stato.
3. La Banca dItalia tiene conto, nellambito del proprio ordinamento, dei principi di contenimento della spesa per il triennio 2011-2013 contenuti nel presente titolo.
(Modernizzazione dei pagamenti effettuati
dalle Pubbliche Amministrazioni)
1. Ai fini di favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti, il Ministero delleconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali, inclusa la tessera sanitaria.
2. Ai fini dellattuazione del presente articolo, il Ministero delleconomia e delle finanze, con propri provvedimenti:
a) individua gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalità con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali possono avvalersene;
b) individua il soggetto gestore del servizio, selezionato sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini;
c) disciplina le modalità di utilizzo del servizio da parte dei soggetti pubblici, anche diversi dal soggetto distributore delle carte, che intendono offrire ai propri utenti tale modalità di erogazione di pagamenti;
d) stabilisce nello 0,20 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai cittadini tramite le carte il canone a carico del gestore finanziario del servizio;
e) disciplina le modalità di certificazione degli avvenuti pagamenti;
f) stabilisce le modalità di monitoraggio del servizio e dei flussi di pagamento.
3. Il corrispettivo di cui al comma 2, lettera d), è versato allentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, tra i soggetti pubblici distributori delle carte elettroniche, i soggetti pubblici erogatore dei pagamenti e lo stesso Ministero delleconomia e delle finanze.
4. Per le spese attuative di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle entrate di cui al comma 3, con la quota di competenza del Ministero delleconomia e delle finanze.
RIDUZIONE DEL COSTO DEGLI APPARATI POLITICI
ED AMMINISTRATIVI
Art. 5.
(Economie negli Organi costituzionali, di governo
e negli apparati politici)
1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, saranno autonomamente deliberate entro il 31 dicembre 2010, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale sono versati al bilancio dello Stato per essere rassegnati al Fondo per lammortamento dei titoli di Stato di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398. Al medesimo Fondo sono riassegnati gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che verranno deliberate dalle Regioni, con riferimento ai trattamenti economici degli organi indicati nellart. 121 della Costituzione.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2011 il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non siano membri del Parlamento nazionale, previsto dallarticolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 10 per cento.
3. A decorrere dal 1º gennaio 2011 i compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, e dei componenti del Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 10 per cento rispetto allimporto complessivo erogato nel corso del 2009. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Per i gettoni di presenza si applica quanto previsto dallart. 6, comma 1, primo periodo.
4. A decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, limporto di un euro previsto dallart. 1, comma 5 primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto del 10 per cento ed è abrogato il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1.
5. Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dellarticolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare limporto di 30 euro a seduta.
6. Allarticolo 82 del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, una indennità di funzione onnicomprensiva. In nessun caso lammontare percepito nellambito di ciascun mese da un consigliere può superare limporto pari ad un quinto dellindennità massima prevista dal rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali»;
b) al comma 8:
1) allalinea sono soppresse le parole: «e dei gettoni di presenza»;
2) è soppressa la lettera e);
c) al comma 10 sono soppresse le parole: «e dei gettoni di presenza»;
d) al comma 11, le parole: «dei gettoni di presenza» sono sostituite dalle seguenti: «delle indennità di funzione».
7. Con decreto del Ministro dellinterno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dellarticolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione fino a 250000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.000 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dallapplicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì limporto dellindennità di funzione di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di enti territoriali diversi da quelli di cui allarticolo 114 della Costituzione, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.
8. Allarticolo 83 del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «i gettoni di presenza previsti» sono sostituite dalle seguenti: «alcuna indennità di funzione o altro emolumento comunque denominato previsti»;
b) al comma 2 sono soppresse le parole: «, tranne quello dovuto per spese di indennità di missione,».
9. Allarticolo 84 del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1:
a) le parole: «sono dovuti» sono sostituite dalle seguenti: «è dovuto»;
b) sono soppresse le parole: «, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese,».
10. Allarticolo 86, comma 4, del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: «e ai gettoni di presenza».
11. Chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di una indennità di funzione, a sua scelta.
(Riduzione dei costi degli apparati amministrativi)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui allarticolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare limporto di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alle commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per lambiente, alla struttura di missione di cui allart. 163, comma 3, lettera a), del decreto legsislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio tecnico scientifico di cui allart. 7 del D.P.R. 20 gennaio 2008, n. 43.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare limporto di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva leventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dellimposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, alle camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali.
3. Fermo restando quanto previsto dallart. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, a decorrere dal 1º gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dellarticolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui allarticolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.
4. Allarticolo 62, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di rilascio dellautorizzazione prevista dal presente comma lincarico si intende svolto nellinteresse dellamministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla società o dallente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale». La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
5. Fermo restando quanto previsto dallart. 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono alladeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono alladeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui allarticolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli anti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dallart. 7, comma 6.
6. Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dallIstituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dellarticolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nelle società possedute in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle predette amministrazioni pubbliche, il compenso dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società quotate.
7. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dallanno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dellarticolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nellanno 2009. Laffidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
8. A decorrere dallanno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dallIstituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dellarticolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nellanno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1º luglio 2010 lorganizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente; lautorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile lutilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dallorario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo, né a fruire di riposi compensativi. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, lautorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dallorgano di vertice. Per le forze armate e le forze di polizia, lautorizzazione è rilasciata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché alle mostre realizzate, nellambito dellattività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali ed agli incontri istituzionali connessi allattività di organismi internazionali o comunitari.
9. A decorrere dallanno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dallIstituto nazionale dì statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dellarticolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.
10. Resta ferma la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8 con le modalità previste dallarticolo 14 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
11. Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dallIstituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dellarticolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dellazionista garantiscono che, allatto dellapprovazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso linerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.
12. A decorrere dallanno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dallIstituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dellarticolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche allestero, con esclusione delle missioni internazioni di pace, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nellanno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dallorgano di vertice dellamministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dellente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni allestero di cui allart. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazioni di pace. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato allestero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d. lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettive.
13. A decorrere dallanno 2011 la spesa annua sostenuta dalle ammininistrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dallIstituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dellarticolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nellanno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente lattività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica allattività di formazione effettuata dalle Forze armate e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione.
14. A decorrere dallanno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dallIstituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dellarticolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all80 per cento della spesa sostenuta nellanno 2009 per lacquisto, la manutenzione, il noleggio e lesercizio di autovetture, nonché per lacquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dellordine e della sicurezza pubblica.
15. Allart. 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Il corrispettivo previsto dal presente comma è versato entro il 31 ottobre 2010 allentrata del bilancio dello Stato».
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge il Comitato per lintervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, d.p.c.m. 5 settembre 1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, è soppresso e cessa ogni sua funzione, fatto salvo lassolvimento dei compiti di seguito indicati. A valere sulle disponibilità del soppresso Comitato per lintervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, la società trasferitaria di seguito indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, allentrata del bilancio dello Stato la somma di euro 200.000.000. Il residuo patrimonio del Comitato per lintervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, con ogni sua attività, passività e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in liquidazione e nel Consorzio Bancario Sir s.p.a. in liquidazione, è trasferito alla Società Fintecna s.p.a. o a Società da essa interamente controllata, sulla base del rendiconto finale delle attività e della situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dallentrata in vigore del presente decreto-legge. Detto patrimonio costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria, la quale pertanto non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio del Comitato per lintervento nella Sir ed in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La società trasferitaria subentra nei processi attivi e passivi nei quali è parte il Comitato per lintervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si faccia luogo allinterruzione dei processi. Un collegio di tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna della predetta situazione economico-patrimoniale, tale situazione e predispone, sulla base della stessa, una valutazione estimativa dellesito finale della liquidazione del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei periti sono designati uno dalla società trasferitaria, uno dintesa tra Ministero delleconomia e delle finanze e i componenti del soppresso Comitato e il presidente è scelto dal Ministero delleconomia e delle finanze. La valutazione deve, fra laltro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, nonché dellammontare del compenso dei periti, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dellesito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che è corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero delleconomia e delle finanze. Lammontare del compenso del collegio di periti è determinato con decreto dal Ministro delleconomia e delle finanze. Al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei periti determina leventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra lesito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il 70% è attribuito al Ministero delleconomia e delle finanze e la residua quota del 30% è di competenza della società trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione.
17. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, i liquidatori delle società Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in liquidazione, del Consorzio Bancario Sir s.p.a. in liquidazione e della Società Iniziative e Sviluppo di Attività Industriali Isai s.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la funzione di liquidatore di dette società è assunta dalla società trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati i commi 5 e 7 dellart. 33 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi 16 e 17 sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 e 497 dellart. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
19. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei princìpi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dallart. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, lordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.
20. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui allart. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore delle regioni a statuto ordinario è accantonata per essere successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito dallart. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono volontariamente alle regole previste dal presente articolo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delleconomia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato Regioni, sono stabiliti modalità, tempi e criteri per lattuazione del presente comma.
21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dellentrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.
(Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici;
riduzione dei contributi a favore di enti)
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attività previste dallarticolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, lIPSEMA e lISPESL sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite allINAIL, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute; lINAIL succede in tutti i rapporti attivi e passivi.
2. Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, lIPOST è soppresso.
3. Le funzioni dellIPOST sono trasferite allINPS, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; lINPS succede in tutti i rapporti attivi e passivi.
4. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, nonché, per quanto concerne la soppressione dellISPELS, con il Ministro della salute, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
5. Le dotazioni organiche dellInps e dellInail sono incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso gli enti soppressi. In attesa della definizione dei comparti di contrattazione in applicazione dellarticolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale transitato dallIspels continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dellarea VII. Nellambito del nuovo comparto di contrattazione di riferimento per gli enti pubblici non economici da definire in applicazione del menzionato articolo 40, comma 2, può essere prevista unapposita sezione contrattuale per le professionalità impiegate in attività di ricerca scientifica e tecnologica. Per i restanti rapporti di lavoro, llNPS e lINAIL subentrano nella titolarità dei relativi rapporti.
6. I posti corrispondenti allincarico di componente dei Collegi dei sindaci, in posizione di fuori ruolo istituzionale, soppressi ai sensi dei commi precedenti, sono trasformati in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delleconomia e delle finanze, nellambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Gli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti presso i collegi dei sindaci ai sensi dellarticolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, riferiti a posizioni soppresse per effetto dei commi precedenti, cessano dalla data di adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 e ai dirigenti ai quali non sia riattribuito il medesimo incarico presso il Collegio dei sindaci degli enti riordinati ai sensi del presente articolo è conferito dallAmministrazione di appartenenza un incarico di livello dirigenziale generale.
7. Allart. 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Sono organi degli Enti: a) il presidente; b) il consiglio di indirizzo e vigilanza; c) il collegio dei sindaci; d) il direttore generale»
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Il presidente ha la rappresentanza legale dellIstituto, può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza ed è scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nellesercizio di funzioni attinenti al settore operativo dellEnte. È nominato al sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui allart. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze. Contestualmente alla richiesta di parere prevista dalle predette disposizioni, si provvede ad acquisire lintesa del consiglio di indirizzo e vigilanza dellEnte, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. Decorso infruttuosamente tale termine, si procede, in ogni caso, alla nomina del presidente»
c) al comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Almeno trenta giorni prima della naturale scadenza ovvero entro dieci giorni dallanticipata cessazione del presidente, il consiglio di indirizzo e vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali affinché si proceda alla nomina del nuovo titolare»;
d) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole «il consiglio di amministrazione» e « il consiglio» sono sostituite dalle parole «il presidente»; sono eliminati gli ultimi tre periodi del medesimo comma 5, dallespressione «Il consiglio è composto» a quella «componente del consiglio di vigilanza»;
e) al comma 6, lespressione «partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e può assistere a quelle del consiglio di vigilanza» è sostituita dalla seguente «può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza»;
f) al comma 8, è eliminata lespressione da «il consiglio di amministrazione» a «funzione pubblica»;
g) al comma 9, lespressione «con esclusione di quello di cui alla lettera e)» è sostituita dalla seguente «con esclusione di quello di cui alla lettera d)»;
h) è aggiunto il seguente comma 11: «Al presidente dellEnte è dovuto, per lesercizio delle funzioni inerenti alla carica, un emolumento onnicomprensivo stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze».
8. Le competenze attribuite al consiglio di amministrazione dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, nella legge 9 marzo 1989, n. 88, nel decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nel decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 366 e da qualunque altra norma riguardante gli Enti pubblici di previdenza ed assistenza di cui allart. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono devolute al Presidente dellEnte, che le esercita con proprie determinazioni.
9. Con effetto dalla ricostituzione dei consigli di indirizzi e vigilanza di cui allarticolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il numero dei rispettivi componenti è ridotto in misura non inferiore al trenta per cento.
10. Con effetto dalla ricostituzione dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui allarticolo 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché dei comitati previsti dagli articoli 42 e 44, della medesima legge, il numero dei rispettivi componenti è ridotto in misura non inferiore al trenta per cento.
11. A decorrere dal 1º luglio 2010, gli eventuali gettoni di presenza corrisposti ai componenti dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui allarticolo 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88, non possono superare limporto di Euro 30,00 a seduta.
12. A decorrere dal 1º luglio 2010, lattività istituzionale degli organi collegiali di cui allarticolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nonché la partecipazione allattività istituzionale degli organi centrali non dà luogo alla corresponsione di alcun emolumento legato alla presenza (gettoni e/o medaglie).
13. I regolamenti che disciplinano lorganizzazione ed il funzionamento degli Enti di cui allarticolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono adeguati alle modifiche apportate al medesimo provvedimento normativo dal presente articolo, in applicazione dellarticolo 1, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 479/1994. Nelle more di tale recepimento, si applicano, in ogni caso, le disposizioni contenute nel presente articolo.
14. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allorganizzazione ed al funzionamento allEnte nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2003, n. 357.
15. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lIstituto affari sociali di cui allarticolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2007, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite al ISFOL che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Per lo svolgimento delle attività di ricerca a supporto dellelaborazione delle politiche sociali, è costituita nellambito dellorganizzazione dellISFOL unapposita macroarea. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da riallocare presso lISFOL. La dotazione organica dellISFOL è incrementata di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso lIstituto degli affari sociali alla data di entrata in vigore del presente decreto. LISFOL subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ivi compresi i rapporti di lavoro in essere. LISFOL adegua il proprio statuto entro il 31 ottobre 2010.
16. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lEnte nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAPPSMSAD), costituito con decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1978, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite allEnpals, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data è istituito presso lEnpals con evidenza contabile separata il Fondo assistenza e previdenza dei pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici. Tutte le attività e le passività risultanti dallultimo bilancio consuntivo approvate affluiscono ad evidenza contabile separata presso lEnpals. La dotazione organica dellEnpals è aumentata di un numero pari alla unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso lENAPPSMSAD alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e linnovazione e con il Ministro delleconomia e delle finanze, da emanarsi ai sensi dellart. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le conseguenti modifiche al regolamento di organizzazione e il funzionamento dellente Enpals. Il Commissario straordinario e il Direttore generale dellIstituto incorporante in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge continuano ad operare sino alla scadenza del mandato prevista dai relativi decreti di nomina.
17. Le economie derivanti dai processi di razionalizzazione e soppressione degli enti previdenziali vigilatati dal Ministero del lavoro previsti nel presente decreto sono computate per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti allart. 1, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
18. Al fine di razionalizzare e semplificare le funzioni di analisi e studio in materia di politica economica, lIstituto di studi e analisi economica (Isae) è soppresso; le funzioni e le risorse sono assegnate al Ministero delleconomia e delle finanze. Le funzioni svolte dallIsae sono trasferite con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delleconomia e delle finanze; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero delleconomia e delle finanze, nonché, limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso gli enti e le istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati, nei ruoli del Ministero sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di cui al presente comma; le amministrazioni di cui al presente comma provvedono conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche; i dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dellinquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dallattuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
19. LEnte italiano Montagna (EIM), istituito dallarticolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso. La Presidenza del Consiglio dei Ministri succede a titolo universale al predetto ente e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio sono trasferite al Dipartimento per gli affari regionali della medesima Presidenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e linnovazione di concerto con il Ministro delleconomia e dèlle finanze sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso la Presidenza, nonché, limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso gli enti e le istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati, nei ruoli della Presidenza sulla base di apposita tabella di corrispondenza. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dellinquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per la Presidenza è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dallattuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
20. Gli enti di cui allallegato 2 sono soppressi e i compiti e le attribuzioni esercitati sono trasferiti alle amministrazioni corrispondentemente indicate. Il personale a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i predetti enti è trasferito alle amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati ai sensi del predetto allegato, e sono inquadrati sulla base di unapposita tabella di corrispondenza approvata con decreto del Ministro interessato di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze. Le amministrazioni di destinazione adeguano le proprie dotazioni organiche in relazione al personale trasferito mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dellinquadramento. Nel caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del amministrazione di destinazione, percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dallattuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli stanziamenti finanziari a carico del bilancio dello Stato previsti, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per le esigenze di funzionamento dei predetti enti pubblici confluiscono nello stato di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni alle quali sono trasferiti i relativi compiti ed attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico degli utenti dei servizi per le attività rese dai medesimi enti pubblici. Alle medesime amministrazioni sono altresì trasferite tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dai predetti enti. Le amministrazioni di destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, lattività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati».
21. LIstituto nazionale per studi e esperienze di architettura navale (INSEAN) istituito con Regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530 è soppresso. Le funzioni e le risorse sono assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e agli enti e alle istituzioni di ricerca. Le funzioni svolte dallINSEAN sono trasferite presso le amministrazioni destinatarie con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché, limitatamente al personale con profilo di ricercatore e tecnologo, presso gli enti le istituzioni di rIcerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nel ruoli del Ministero sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di natura non regolamentare di cui al presente comma. Le amministrazioni di cui al presente comma provvedono conseguentemente a rimodulare o a rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dellinquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dallattuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
22. Lultimo periodo del comma 2 dellarticolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dal seguente: «Le nomine dei componenti degli organi sociali sono effettuate dal Ministero delleconomia e delle finanze dintesa con il Ministero dello sviluppo economico».
23. Per garantire il pieno rispetto dei princìpi comunitari in materia nucleare, i commi 8 e 9 dellarticolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono abrogati, fatti salvi gli effetti prodotti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro 30 giorni decorrenti dalla medesima data è ricostituito il Consiglio di amministrazione della Sogin S.p.A., composto di 5 membri. La nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione della Sogin S.p.A. è effettuata dal Ministero delleconomia e delle finanze dintesa con il Ministero dello sviluppo economico.
24. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli stanziamenti sui competenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni vigilanti relativi al contributo dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi sono ridotti del 50 per cento rispetto allanno 2009. Al fine di procedere alla razionalizzazione e al riordino delle modalità con le quali lo Stato concorre al finanziamento dei predetti enti, i Ministri competenti, con decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabiliscono il riparto delle risorse disponibili.
25. Le Commissioni mediche di verifica operanti nellambito del Ministero delleconomia e delle finanze sono soppresse, ad eccezione di quelle presenti nei capoluoghi di regione e nelle Province a speciale autonomia, che subentrano nelle competenze delle Commissioni soppresse. Con protocolli di intesa, da stipularsi tra il Ministero delleconomia e delle finanze e le Regioni, le predette Commissioni possono avvalersi a titolo gratuito delle Asl territorialmente competenti ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa, delle strutture sanitarie del predetto Ministero operanti sul territorio. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite le date di effettivo esercizio del nuovo assetto delle commissioni mediche di cui al presente comma.
26. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di cui allart. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sotto utilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricompresse nelle politiche di sviluppo e coesione.
27. Per lesercizio delle funzioni di cui al comma 26, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgono del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione della Direzione generale per lincentivazione delle attività imprenditoriali, il quale dipende funzionalmente dalle predette autorità.
28. Ai fini della ricognizione delle risorse di cui al comma 26 si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delleconomia e delle finanze e dello sviluppo economico. Le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate restano nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
29. Restano ferme le funzioni di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato.
30. Allarticolo 10-bis del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25, nel comma 1 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «nonché di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dallIstituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dellarticolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
31. La vigilanza sul Comitato nazionale permanente per il microcredito, istituito ai sensi dellart. 4-bis, comma 8, del d.l. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è trasferita al Ministero per lo sviluppo economico.
(Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche)
1. Il limite previsto dallarticolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato a decorrere dal 2011 è determinato nella misura del 2 per cento del valore dellimmobile utilizzato. Resta fermo quanto previsto dai commi da 619 a 623 del citato articolo 2 e i limiti e gli obblighi informativi stabiliti, dallarticolo 2, comma 222, periodo decimo ed undicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Le deroghe ai predetti limiti di spesa sono concesse dallAmministrazione centrale vigilante o competente per materia, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti degli interventi obbligatori ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 2008, concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per le Amministrazioni diverse dallo Stato, è compito dellorgano interno di controllo verificare la correttezza della qualificazione degli interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate disposizioni.
2. Ai fini della tutela dellunità economica della Repubblica e nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica, previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, nonché gli enti da questi vigilati, le aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sono tenuti ad adeguarsi ai princìpi definiti dal comma 15, stabilendo misure analoghe per il contenimento della spesa per locazioni passive, manutenzioni ed altri costi legati allutilizzo degli immobili. Per le medesime finalità, gli obblighi di comunicazione previsti dallart. 2, comma 222, periodo dodicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono estesi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dallIstituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dellarticolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le disposizioni del comma 15 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.
3. Qualora nellattuazione dei piani di razionalizzazione di cui al comma 222, periodo nono, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, 1amministrazione utilizzatrice, per motivi ad essa imputabili, non provvede al rilascio gli immobili utilizzati entro il termine stabilito, su comunicazione dallAgenzia del demanio il Ministero delleconomia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettua una riduzione lineare degli stanziamenti di spesa dellamministrazione stessa pari all8 per cento del valore di mercato dellimmobile rapportato al periodo di maggior permanenza.
4. Fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in Abruzzo ai sensi dellarticolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni con legge 24 giugno 2009, n. 77, le restanti risorse sono destinate dai predetti enti previdenziali allacquisto di immobili adibiti ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni fornite dellAgenzia del demanio sulla base del piano di razionalizzazione di cui al presente comma. LAgenzia del demanio esprime apposito parere di congruità in merito ai singoli contratti di locazione da porre in essere o da rinnovare da parte degli enti di previdenza pubblici. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, nel rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.
5. Al fine dellottimizzazione della spesa per consumi intermedi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, il Ministero delleconomia e delle finanze, fornisce, entro il 31 marzo 2011, criteri ed indicazioni di riferimento per lefficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalle Amministrazioni ai sensi del successivo periodo, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto alliniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori dei Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dellart. 39 della legge 196 del 2009. Le Amministrazioni di cui al presente comma comunicano al Ministero delleconomia e delle finanze dati ed informazioni sulle voci di spesa per consumi intermedi conformemente agli schemi nonché alle modalità di trasmissione individuate con circolare del Ministro delleconomia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dallapprovazione del presente decreto. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato elaborano piani di razionalizzazione che riducono la spesa annua per consumi intermedi del 3 per cento nel 2012 e del 5 per cento a decorrere dal 2013 rispetto alla spesa del 2009 al netto delle assegnazioni per il ripiano dei debiti pregressi di cui allarticolo 9 del decreto-legge 185 del 2008, convertito con modificazioni dal decreto-legge n. 2 del 2009. I piani sono trasmessi entro il 30 giugno 2011 al Ministero delleconomia e delle finanze ed attuati dalle singole amministrazioni al fine di garantire i risparmi previsti. In caso di mancata elaborazione o comunicazione del predetto piano si procede ad una riduzione del 10 per cento degli stanziamenti relativi alla predetta spesa. In caso di mancato rispetto degli obiettivi del piano, le risorse a disposizione dellAmministrazione inadempiente sono ridotte dell8 per cento rispetto allo stanziamento dellanno 2009. A regime il piano viene aggiornato annualmente, al fine di assicurare che la spesa complessiva non superi il limite fissato dalla presente disposizione.
6. In attuazione dellarticolo 1, comma 9, della legge 12 novembre 2009, n. 172 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali e assistenziali vigilati stipulano apposite convenzioni per la razionalizzazione degli immobili strumentali e la realizzazione dei poli logistici integrati, riconoscendo canoni e oneri agevolati nella misura ridotta del 30 per cento rispetto al parametro minimo locativo fissato dallOsservatorio del mercato immobiliare in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche e funzionali.
7. Ai fini della realizzazione dei poli logistici integrati, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali e assistenziali vigilati utilizzano sedi uniche e riducono del 40 per cento lindice di occupazione pro capite in uso alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Gli immobili acquistati e adibiti a sede dei poli logistici integrati hanno natura strumentale. Per lintegrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali gli enti previdenziali e assistenziali effettuano i relativi investimenti in forma diretta e indiretta, anche mediante la permuta, parziale o totale, di immobili di proprietà. Nellipotesi di alienazione di unità immobiliari strumentali, gli enti previdenziali e assistenziali vigilati possono utilizzare i corrispettivi per lacquisto di immobili da destinare a sede dei poli logistici integrati. Le somme residue sono riversate alla Tesoreria dello Stato nel rispetto della normativa vigente. I piani relativi a tali investimenti nonché i criteri di definizione degli oneri di locazione e di riparto dei costi di funzionamento dei poli logistici integrati sono approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze. I risparmi conseguiti concorrono alla realizzazione degli obiettivi finanziari previsti dal comma 8 dellarticolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
9. Allarticolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il sedicesimo periodo sono inseriti i seguenti periodi: «Gli enti di previdenza inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui allart. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 20011, n. 165, effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento degli immobili di loro proprietà, con specifica indicazione degli immobili strumentali e di quelli in godimento a terzi. La ricognizione è effettuata con le modalità previste con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze.
10. Al fine di rafforzare la separazione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, allarticolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera d), è inserita la seguente: «d-bis) adottano i provvedimenti previsti dallarticolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;».
11. Le somme relative ai rimborsi corrisposti dallOrganizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nellambito delle operazioni internazionali di pace, sono riassegnati al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace previsto dallarticolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tale fine non si applicano i limiti stabiliti dallarticolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La disposizione del presente comma si applica anche ai rimborsi corrisposti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora riassegnati.
12. Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nel confronti delle amministrazioni pubbliche di cui allart. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, è differito al 31 dicembre 2010.
13. Allart. 41, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «2009 e 2010», sono sostituite dalle seguenti: «2009, 2010, 2011, 2012 e 2013»; le parole: «dallanno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dallanno 2014»; le parole: «allanno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «allanno 2013».
14. Fermo quanto previsto dallarticolo 9, le risorse di cui allarticolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico.
15. Le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, nonché le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti dallalienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze.
CONTENIMENTO DELLE SPESE IN MATERIA DI IMPIEGO
PUBBLICO, INVALIDITÀ E PREVIDENZA
Art. 9.
(Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico)
1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dallIstituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dellarticolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nellanno 2010, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo.
2. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dallIstituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dellart. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore 90.000 euro lordi annui; le indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui allart. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ridotte del 10 per cento; la riduzione si applica sullintero importo dellindennità. Per i procuratori ed avvocati dello Stato rientrano nella definizione di trattamento economico complessivo, ai fini del presente comma, anche gli onorari di cui allarticolo 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611. La riduzione prevista dal primo periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2013, nellambito delle amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista nel presente comma.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, come individuate dallIstituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dellart. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dellimporto derivante dallespletamento di incarichi aggiuntivi.
4. I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica al comparto sicurezza-difesa ed ai Vigili del fuoco.
5. Allarticolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dallarticolo 66, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 le parole «Per gli anni 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Per il quadriennio 2010-2013».
6. Allarticolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole «Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dallanno 2010».
7. Allarticolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola «2012» è sostituita dalla parola «2014».
8. A decorrere dallanno 2015 le amministrazioni di cui al comma allarticolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nellanno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere quello delle unità cessate nellanno precedente. Il comma 103 dellarticolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dallarticolo 66, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.
9. Allarticolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
le parole: «triennio 2010-2012» sono sostituite dalle parole: «anno 2010».
dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Per il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dellanno precedente, purché entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nellanno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento per lanno 2014 e del 100 per cento a decorrere dallanno 2015.
10. Resta fermo quanto previsto dallarticolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
11. Qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nellanno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori allunità, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dellunità.
12. Per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova applicazione quanto previsto dal comma 10 dellarticolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
15. Per lanno scolastico 2010/2011 è assicurato un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attività di servizio dinsegnamento nellorganico di fatto dellanno scolastico 2009/2010, fatta salva lautorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità, di cui allarticolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
16. In conseguenza delle economie di spesa per il personale dipendente e convenzionato che si determinano per gli enti del Servizio sanitario nazionale in attuazione di quanto previsto del comma 17 del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dallarticolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è rideterminato in riduzione di 418 milioni di euro per lanno 2011 e di 1.132 milioni di euro a decorrere dallanno 2012.
17. Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative ai triennio 2010-2012 del personale di cui allarticolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. È fatta salva lerogazione dellindennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dallanno 2010 in applicazione dellarticolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
18. Conseguentemente sono rideterminate le risorse di cui allarticolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come di seguito specificato:
a) comma 13, in 313 milioni di euro per lanno 2011 e a decorrere dallanno 2012;
b) comma 14, per lanno 2011 e a decorrere dallanno 2012 complessivamente in 222 milioni di euro annui, con specifica destinazione di 135 milioni di euro annui per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
19. Le somme di cui al comma 16, comprensive degli oneri contributivi e dellIRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire limporto complessivo massimo di cui allarticolo 11, comma 3, lettera g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
20. Gli oneri di cui allart. 2, comma 16, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, stabiliti per lanno 2011 e a decorrere dallanno 2012 si adeguano alle misure corrispondenti a quelle indicate al comma 18, lettera a) per il personale statale.
21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui allarticolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dallarticolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui allarticolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui allarticolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.
22. Per il personale di cui alla legge n. 27/1981 non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012; per tale personale, per il triennio 2013-2015 lacconto spettante per lanno 2014 è pari alla misura già prevista per lanno 2010 e il conguaglio per lanno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014. Per il predetto personale con effetto dal primo gennaio 2011, la maturazione dellaumento biennale o della classe di stipendio è differita, una tantum, per un periodo di trentasei mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di trentasei mesi di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali. Per il medesimo personale che, nel corso del periodo di differimento di trentasei mesi effettua passaggi di qualifica comportanti valutazione economica di anzianità pregressa, alla scadenza di tale periodo e decorrenza dal 1º gennaio 2014 si procede a rideterminare il trattamento economico spettante nella nuova qualifica considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dellaumento biennale maturato. Per il predetto personale che nel corso del periodo di differimento di trentasei mesi cessa dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con la decorrenza dal 1º gennaio 2014 si procede a rideterminare il trattamento di pensione, considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dellaumento biennale maturato; il corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di differimento. Resta ferma la disciplina di cui allarticolo 11, commi 10 e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dallarticolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111.
23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (ATA) della scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
24. Le disposizioni recate dal comma 17 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
25. In deroga a quanto previsto dallarticolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero allesito delle riduzioni previste dallarticolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, non costituiscono eccedenze ai sensi del citato articolo 33 e restano temporaneamente in posizione soprannumeraria, nellambito dei contingenti di ciascuna area o qualifica dirigenziale. Le posizioni soprannumerarie si considerano riassorbite allatto delle cessazioni, a qualunque titolo, nellambito della corrispondente area o qualifica dirigenziale. In relazione alla presenza di posizioni soprannumerarie in unarea, viene reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario in aree della stessa amministrazione che presentino vacanze in organico. In coerenza con quanto previsto dal presente comma il personale, già appartenente allAmministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccata presso lEnte Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dellart. 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, a decorrere dal 1º gennaio 2011 è inquadrato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio alla data del presente decreto. Al predetto personale è attribuito un assegno personaIe riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento economico spettante nellente di destinazione. Il Ministero delleconomia e delle finanze provvede ad assegnare agli enti le relative risorse finanziarie.
26. In alternativa a quanto previsto dal comma 24 del presente articolo, al fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione del personale in soprannumero e la funzionalità degli uffici della amministrazioni pubbliche interessate dalle misure di riorganizzazione di cui allarticolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, queste ultime possono stipulare accordi di mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale predetto presso uffici che presentino vacanze di organico.
27. Fino al completo riassorbimento, alle amministrazioni interessate è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsiasi contratto in relazione alle aree che presentino soprannumeri e in relazione a posti resi indisponibili in altre aree ai sensi del comma 23.
28. A decorrere dallanno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui allarticolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nellanno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui allarticolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nellanno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono princìpi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dallarticolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui allart. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
29. Le società non quotate controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dallIstituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dellarticolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo.
30. Gli effetti dei provvedimenti normativi di cui allarticolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, decorrono dal 1º gennaio 2011.
31. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dellart. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nellambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari allimporto del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore al 1º gennaio 2011, disposti prima dellentrata in vigore del presente decreto. I trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1º gennaio 2011, disposti prima dellentrata in vigore del presente decreto, sono privi di effetti. Il presente comma non si applica ai trattenimenti in servizio previsti dallart. 16, comma 1-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
32. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui allart. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare lincarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli; a decorrere dalla medesima data è abrogato lart. 19, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al presente comma, al dirigente viene conferito un incarico di livello generale o di livello non generale, a seconda, rispettivamente, che il dirigente appartenga alla prima o alla seconda fascia.
33. Ferma restando la riduzione prevista dallart. 67, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la quota del 10 per cento delle risorse determinate ai sensi dellarticolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, è destinata, per metà, al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265 e, per la restante metà, al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, cui sono iscritti, a decorrere dal 1º gennaio 2010, anche gli altri dipendenti civili dellAmministrazione economico-finanziaria.
34. A decorrere dallanno 2011, con determinazione interministeriale prevista dallarticolo 4, comma 2, del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360, lindennità di impiego operativo per reparti di campagna, è corrisposta nel limite di spesa determinato per lanno 2008, con il medesimo provvedimento interministeriale, ridotto del 30%. Per lindividuazione del suddetto contingente lAmministrazione dovrà tener presente delleffettivo impiego del personale alle attività nei reparti e nelle unità di campagna.
35. In conformità allarticolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, larticolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 si interpreta nel senso che la determinazione ivi indicata, nellindividuare il contingente di personale, tiene conto delle risorse appositamente stanziate.
36. Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dallistituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre allapprovazione da parte dellamministrazione vigilante dintesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero delleconomia e delle finanze.
37. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le disposizioni contrattuali del comparto Scuola previste dagli artt. 82 e 83 del CCNL 2006-2009 del 29 novembre 2007 saranno oggetto di specifico confronto tra le parti al termine del triennio 2010-2012.
(Riduzione della spesa in materia di invalidità)
1. Per le domande presentate dal 1º giugno 2010 la percentuale di invalidità prevista dallarticolo 9, comma 1, del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 è elevata nella misura pari o superiore all85 per cento.
2. Alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nonché alle prestazioni di invalidità a carattere previdenziale erogate dallINPS si applicano le disposizioni dellarticolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e dellarticolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88.
3. Fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap, cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità successivamente revocati ai sensi dellarticolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 per accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dellarticolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma il medico, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nei periodi per i quali sia accertato il godimento da parte del relativo beneficiario, nonché il danno allimmagine subiti dallamministrazione. Gli organi competenti alla revoca sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità. Sono altresì estese le sanzioni disciplinari di cui al comma 3 dellarticolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
4. Al fine di proseguire anche per gli anni 2011 e 2012 nel potenziamento dei programmi di verifica del possesso dei requisiti per i percettori di prestazioni di invalidità civile nel contesto della complessiva revisione delle procedure in materia stabilita dallarticolo 20 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al comma 2 dello stesso articolo 20 lultimo periodo è così modificato: «Per il triennio 2010-2012 lINPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva allordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per lanno 2010 e di 200.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile».
5. La sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap di cui allarticolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertata dalle Aziende Sanitarie, mediante appositi accertamenti collegiali da effettuarsi in conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della medesima legge. Nel verbale che accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere indicata la patologia stabilizzata o progressiva e specificato leventuale carattere di gravità, in presenza dei presupposti previsti dallart. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A tal fine il collegio deve tener conto delle classificazioni internazionali dellOrganizzazione mondiale della sanità. I componenti del collegio che accerta la sussistenza della condizione di handicap sono responsabili di ogni eventuale danno erariale per il mancato rispetto di quanto previsto dallarticolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. I soggetti di cui allarticolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GLH), in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative allindividuazione delle risorse necessarie, ivi compresa lindicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate alleducazione e allistruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per lintegrazione e lassistenza dellalunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato.
(Controllo della spesa sanitaria)
1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali, non viene verificato positivamente in sede di verifica annuale e finale il raggiungimento al 31 dicembre 2009 degli obiettivi strutturali del Piano di rientro e non sussistono le condizioni di cui allarticolo 2, commi 77 e 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, avendo garantito lequilibrio economico nel settore sanitario e non essendo state sottoposte a commissariamento, possono chiedere la prosecuzione del Piano di rientro, per una durata non superiore al triennio, ai fini del completamento dello stesso secondo programmi operativi nei termini indicati nel Patto per la salute per gli anni 2010-2012 del 3 dicembre 2009 e allarticolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La prosecuzione e il completamento del Piano di rientro sono condizioni per lattribuzione in via definitiva delle risorse finanziarie, in termini di competenza e di cassa, già previste a legislazione vigente e condizionate alla piena attuazione del Piano ancorché anticipate ai sensi dellarticolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e dellarticolo 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 in mancanza delle quali vengono rideterminati i risultati desercizio degli anni a cui le predette risorse si riferiscono.
2. Per le regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dellarticolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e già commissariate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei medesimi piani di rientro nella loro unitarietà, anche mediante il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, i Commissari ad acta procedono, entro 15 giorni dallentrata in vigore del presente decreto-legge, alla conclusione della procedura di ricognizione di tali debiti, predisponendo un piano che individui modalità e tempi di pagamento. Al fine di agevolare quanto previsto dal presente comma ed in attuazione di quanto disposto nellIntesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 3 dicembre 2009, allart. 13, comma 15, fino al 31 dicembre 2010 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime.
3. Allarticolo 77-quater, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «I recuperi delle anticipazioni di tesoreria non vengono comunque effettuati a valere sui proventi derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione con riferimento ai due tributi sopraccitati.».
4. In conformità con quanto previsto dallarticolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dallarticolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e fermo il monitoraggio previsto dallart. 2, comma 4, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con legge 16 novembre 2001, n. 405, gli eventuali acquisti di beni e servizi effettuati dalle aziende sanitarie ed ospedaliere al di fuori delle convenzioni e per importi superiori ai prezzi di riferimento sono oggetto di specifica e motivata relazione, sottoposta agli organi di controllo e di revisione delle aziende sanitarie ed ospedaliere.
5. Al fine di razionalizzare la spesa e potenziare gli strumenti della corretta programmazione, si applicano le disposizioni recate dai commi da 6 a 12 dirette ad assicurare:
a) le risorse aggiuntive al livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, pari a 550 milioni di euro per lanno 2010, ai sensi di quanto disposto dallart. 2, comma 67, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dellarticolo 1, comma 4, lettera c), dellIntesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009. Alla copertura del predetto importo di 550 milioni di euro per lanno 2010 si provvede per 300 milioni di euro mediante lutilizzo delle economie derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7, lettera a) e per la restante parte, pari a 250 milioni di euro con le economie derivanti dal presente provvedimento. A tale ultimo fine il finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dallarticolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è rideterminato in aumento di 250 milioni di euro per lanno 2010;
b) un concorso alla manovra di finanza pubblica da parte del settore sanitario pari a 600 milioni di euro a decorrere dallanno 2011.
6. A decorrere dallentrata in vigore del presente decreto-legge le quote di spettanza dei grossisti e dei farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di classe a), di cui allarticolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previste nella misura rispettivamente del 6,65 per cento e del 26,7 per cento dallarticolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dallarticolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono rideterminate nella misura del 3 per cento per i grossisti e del 30,35 per cento per i farmacisti. Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene ad ulteriore titolo di sconto, rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa, una quota pari al 3,65 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dellimposta sul valore aggiunto.
7. Entro 30 giorni dallentrata in vigore del presente decreto, lAgenzia italiana del farmaco provvede:
a) allindividuazione, fra i medicinali attualmente a carico della spesa farmaceutica ospedaliera di cui allarticolo 5, comma 5, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, di quelli che, in quanto suscettibili di uso ambulatoriale o domiciliare, devono essere erogati, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dellelenco dei farmaci individuati ai sensi del presente comma, attraverso lassistenza farmaceutica territoriale, di cui allarticolo 5, comma 1, del medesimo decreto-legge e con oneri a carico della relativa spesa, per un importo su base annua pari a 600 milioni di euro;
b) alla predisposizione, sulla base dei dati resi disponibili dal sistema Tessera sanitaria di cui allarticolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, di tabelle di raffronto tra la spesa farmaceutica territoriale delle singole regioni, con la definizione di soglie di appropriatezza prescrittiva basate sul comportamento prescrittivo registrato nelle regioni con il miglior risultato in riferimento alla percentuale di medicinali a base di princìpi attivi non coperti da brevetto, ovvero a prezzo minore, rispetto al totale dei medicinali appartenenti alla medesima categoria terapeutica equivalente. Ciò al fine di mettere a disposizione delle regioni strumenti di programmazione e controllo idonei a realizzare un risparmio di spesa non inferiore a 600 milioni di euro su base annua che restano nelle disponibilità dei servizi sanitari regionali.
8. Con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, su proposta del Ministro della salute, sono fissate linee guida per incrementare lefficienza delle aziende sanitarie nelle attività di acquisizione, immagazzinamento e distribuzione interna dei medicinali acquistati direttamente, anche attraverso il coinvolgimento dei grossisti.
9. A decorrere dallanno 2011, lerogabilità a carico del SSN in fascia A dei medicinali equivalenti di cui allarticolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, è limitata ad un numero di specialità medicinali non superiore a quattro, individuate, con procedura selettiva ad evidenza pubblica, dallAgenzia italiana del farmaco, in base al criterio del minor costo a parità di dosaggio, forma farmaceutica ed unità posologiche per confezione. La limitazione non si applica ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto. Il prezzo rimborsato dal SSN è pari a quello della specialità medicinale con prezzo più basso, ferma restando la possibilità della dispensazione delle altre specialità medicinali individuate dallAgenzia italiana del farmaco come erogabili a carico del SSN, previa corresponsione da parte dellassistito della differenza di prezzo rispetto al prezzo più basso, nel rispetto della normativa vigente in materia di erogazione dei farmaci equivalenti. Le economie derivanti da quanto disposto dal presente comma restano nelle disponibilità dei servizi sanitari regionali.
10. Il prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti di cui allarticolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, è ridotto dell12,5 per cento a decorrere dal 1º giugno 2010 e fino al 31 dicembre 2010. La riduzione non si applica ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, né ai medicinali il cui prezzo sia stato negoziato successivamente al 30 settembre 2008, nonché a quelli per i quali il prezzo in vigore è pari al prezzo vigente alla data del 31 dicembre 2009.
11. Le direttive periodicamente impartite dal Ministro della salute allAgenzia italiana del farmaco, ai sensi dellarticolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 3003, n. 326, attribuiscono priorità alleffettuazione di adeguati piani di controllo dei medicinali in commercio, con particolare riguardo alla qualità dei princìpi attivi utilizzati.
12. In funzione di quanto disposto dai commi da 6 a 11 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dallarticolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è rideterminato in riduzione di 600 milioni di euro a decorrere dallanno 2011.
13. Il comma 2 dellarticolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente allimporto dellindennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso dinflazione.
14. Fermo restando gli effetti esplicati da sentenze passate in giudicato, per i periodi da esse definiti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa lefficacia di provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al comma 13, in forza di un titolo esecutivo. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
15. Nelle more dellemanazione dei decreti attuativi del comma 13 dellarticolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ai fini dellevoluzione della Tessera Sanitaria (TS) di cui al comma 1 del predetto articolo 50 verso la Tessera Sanitaria Carta nazionale dei servizi (TS-CNS), in occasione del rinnovo delle tessere in scadenza il Ministero delleconomia e delle finanze cura la generazione e la progressiva consegna della TS-CNS, avente le caratteristiche tecniche di cui allAllegato B del decreto del Ministero delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per linnovazione e le tecnologie del 19 aprile 2006. A tal fine è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2011.
16. Nelle more dellemanazione dei decreti attuativi di cui allarticolo 50, comma 5-bis, ultimo periodo del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dallarticolo 1, della legge 24 novembre 2003, n. 263, al fine di accelerare il conseguimento dei risparmi derivanti dalladozione delle modalità telematiche per la trasmissione delle ricette mediche di cui allarticolo 50, commi 4, 5 e 5-bis, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, il Ministero delleconomia e delle finanze, cura lavvio della diffusione della suddetta procedura telematica, adottando, in quanto compatibili, le modalità tecniche operative di cui allallegato 1 del decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2010, n. 65.
(Interventi in materia previdenziale)
1. l soggetti che a decorrere dallanno 2011 maturano il diritto allaccesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero alletà di cui allarticolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, per le lavoratrici del pubblico impiego, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui allarticolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dellarticolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1º gennaio 2011 per laccesso al pensionamento ai sensi dellarticolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, con età inferiori a quelle indicate al comma 1:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui allarticolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dellarticolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Larticolo 5, comma 3, del d.lgs. 3 febbraio 2006, n. 42 è sostituito dal seguente: «Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti allassicurazione generale obbligatoria per linvalidità, la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa. In caso di pensione di inabilità la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione».
4. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi nei confronti dei:
a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;
b) lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età.
5. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per laccesso al pensionamento a decorrere dal 1º gennaio 2011, di cui al comma 6:
a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dellindennità di mobilità di cui allarticolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dellarticolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;
c) ai lavoratori che, allentrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui allart. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
6. LIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1º gennaio 2011, del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 5.
7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dallAggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dallIstituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma dellarticolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 il riconoscimento dellindennità di buonuscita, dellindennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dallimpiego è effettuato:
a) in un unico importo annuale se lammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;
b) in due importi annuali se lammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale è pari allammontare residuo;
c) in tre importi annuali se lammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale è pari allammontare residuo.
8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento delle prestazioni di cui al comma 7 ovvero del primo importo annuale, con conseguente riconoscimento del secondo e del terzo importo annuale, rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo annuale.
9. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano in ogni caso con riferimento alle prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di età entro la data del 30 novembre 2010, nonché alle prestazioni derivanti dalle domande di cessazione dallimpiego presentate e accolte prima della data di entrata in vigore del presente decreto a condizione che la cessazione dellimpiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo che laccoglimento della domanda di cessazione determina lirrevocabilità della stessa.
10. Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dallIstituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dellarticolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dallarticolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dellaliquota del 6,91 per cento.
11. Lart. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento allassicurazione prevista per lattività prevalente, sono quelle esercitate in forma dimpresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dellINPS. Restano, pertanto, esclusi dallapplicazione dellart. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista liscrizione alla gestione previdenziale di cui allart. 2, comma 26, legge 16 agosto 1995, n. 335.
12. Larticolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e larticolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, si interpretano nel senso che i benefici in essi previsti si applicano esclusivamente ai versamenti tributari nonché ai connessi adempimenti. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato a titolo di contribuzione dovuta.
(Casellario dellassistenza)
1. È istituito presso lIstituto nazionale della previdenza sociale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il «Casellario dellAssistenza» per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
2. Il Casellario costituisce lanagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dellassistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e lutilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
3. Gli enti, le amministrazioni e i soggetti interessati trasmettono obbligatoriamente in via telematica al Casellario di cui al comma 1, i dati e le informazioni relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi e banche dati secondo criteri e modalità di trasmissione stabilite dallINPS.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo».
5. LINPS e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono allattuazione di quanto previsto dal presente articolo con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente.
6. Allarticolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 sono soppresse le parole «il 1º luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dellanno successivo»;
b) al comma 8 aggiungere il seguente periodo:
«Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste lobbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1338 e successive modificazioni e integrazioni»;
c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
«10-bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui allarticolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente allAmministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dellanno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dellanno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per lanno in corso.
(Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali)
1. Ai fini della tutela dellunità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:
a) le regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni di euro per lanno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2012;
b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 500 milioni di euro per lanno 2011 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2012;
c) le province per 300 milioni di euro per lanno 2011 e per 500 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2;
d) i comuni per 1.500 milioni di euro per lanno 2011 e 2.500 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2.
2. Il comma 302 dellarticolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è abrogato e al comma 296, secondo periodo, dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole «e quello individuato, a decorrere dallanno 2011, in base al comma 302». I trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotti in misura pari a 4.000 milioni di euro per lanno 2011 e 4.500 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2012 da ripartire proporzionalmente secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze sentita la Conferenza Stato Regioni. In sede di attuazione dellart. 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal primo e dal secondo periodo del presente comma. I trasferimenti correnti, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dellinterno sono ridotti di 300 milioni per lanno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dallanno 2012. La riduzione è effettuata con criterio proporzionale. I trasferimenti correnti dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dellinterno sono ridotti di 1.500 milioni per lanno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dallanno 2012. La riduzione è effettuata con criterio proporzionale.
3. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi i trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino inadempienti nei confronti del patto di stabilità interno sono ridotti, nellanno successivo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e lobiettivo programmatico predeterminato. La riduzione è effettuata con decreto del Ministro dellinterno, a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati allonere di ammortamento dei mutui. A tal fine il Ministero delleconomia comunica al Ministero dellinterno, entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la certificazione relativa al patto di stabilità interno, limporto della riduzione da operare per ogni singolo ente locale. In caso di mancata trasmissione da parte dellente locale della predetta certificazione, entro il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente, si procede allazzeramento automatico dei predetti trasferimenti con lesclusione sopra indicata. In caso di insufficienza dei trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in parte o in tutto già erogati, la riduzione viene effettuata a valere sui trasferimenti degli anni successivi.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non rispettino il patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi sono tenute a versare allentrata del bilancio statale entro 60 giorni dal termine stabilito per la certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità, limporto corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e lobiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilità è riferito al livello della spesa si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. In caso di mancato versamento si procede, nei 60 giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dellente territoriale si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita.
5. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 modificano quanto stabilito in materia di riduzione di trasferimenti statali dallarticolo 77-bis, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e integrano le disposizioni recate dallarticolo 77-ter, commi 15 e 16, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008.
6. In funzione della riforma del Patto europeo di stabilità e crescita ed in applicazione dello stesso nella Repubblica italiana, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Regione interessata, può essere disposta la sospensione dei trasferimenti erariali nei confronti delle Regioni che risultino in deficit eccessivo di bilancio.
7. Lart. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dellIRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nellambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
a) riduzione dellincidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con lobiettivo di ridurre lincidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
2. Ai fini dellapplicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui allarticolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo allente.
3. In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui allart. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».
8. I commi 1, 2, e 5 dellart. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono abrogati.
9. Il comma 7 dellart. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è sostituito dal seguente:
«È fatto divieto agli enti nei quali lincidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dellanno precedente». La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1º gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nellanno 2010.
10. Allart. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è soppresso il terzo periodo.
11. Le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo allanno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore allo 0,78 per cento dellammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dellesercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo allanno 2009.
12. Per lanno 2010 non si applicano i commi 23, 24, 25 e 26 dellart. 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
13. Per lanno 2010 è attribuito ai comuni un contributo per un importo complessivo di 200 milioni da ripartire con decreto del Ministro dellinterno, emanato di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze e di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I criteri devono tener conto della popolazione e del rispetto del patto di stabilità interno. I suddetti contributi non sono conteggiati tra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno.
14. In vista della compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dellarticolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in considerazione delleccezionale situazione di squilibrio finanziario del comune di Roma, come emergente ai sensi di quanto previsto dallarticolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino alladozione del decreto legislativo previsto ai sensi del citato articolo 24, è costituito un fondo allocato su un apposito capitolo di bilancio del Ministero delleconomia e delle finanze con una dotazione annua di 300 milioni di euro, a decorrere dallanno 2011, per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dallattuazione del piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2008. La restante quota delle somme occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti dallattuazione del predetto piano di rientro è reperita mediante listituzione, su richiesta del Commissario preposto alla gestione commissariale e del Sindaco di Roma, fino al conseguimento di 200 milioni di euro annui complessivi:
a) di unaddizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma fino ad un massimo di 1 euro per passeggero;
b) di un incremento delladdizionale comunale allimposta sul reddito delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4%.
15. Le entrate derivanti dalladozione delle misure di cui al comma 14, disciplinate con appositi regolamenti comunali adottati ai sensi dellarticolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono segregate in un apposito fondo per essere destinate esclusivamente allattuazione del piano di rientro e lammissibilità di azioni esecutive o cautelari aventi ad oggetto le predette risorse è consentita esclusivamente per le obbligazioni imputabili alla gestione commissariale, ai sensi del citato articolo 78 del decreto legge n. 112.
16. Ferme le altre misure di contenimento della spesa previste dal presente provvedimento, in considerazione della specificità di Roma quale Capitale della Repubblica, e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dellarticolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, per garantire lequilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, il comune di Roma può adottare le seguenti apposite misure:
a) conformazione dei servizi resi dal Comune a costi standard unitari di maggiore efficienza;
b) adozione di pratiche di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale e delle società partecipate dal Comune di Roma, anche con la possibilità di adesione a convenzioni stipulate ai sensi dellarticolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dellarticolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
c) razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Roma con lo scopo di pervenire, con esclusione delle società quotate nei mercati regolamentati, ad una riduzione delle società in essere, concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;
d) riduzione, anche in deroga a quanto previsto dallarticolo 80 del testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei costi a carico del Comune per il funzionamento dei propri organi, compresi rimborsi dei permessi retribuiti riconosciuti per gli amministratori;
e) introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino allimporto massimo di 10 euro per notte di soggiorno;
f) contributo straordinario sulle valorizzazioni immobiliari, mediante lapplicazione del contributo di costruzione sul valore aggiuntivo derivante da sopravvenute previsioni urbanistiche utilizzabile anche per il finanziamento della spesa corrente; a tal fine, il predetto valore aggiuntivo viene computato fino al limite massimo dell80%;
g) maggiorazione, fino al 3 per mille, dellICI sulle abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione;
h) utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione anche per le spese di manutenzione ordinaria nonché utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali anche per la gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri.
17. Laccesso al fondo di cui al comma 14 è consentito a condizione della verifica positiva da parte del Ministero delleconomia e delle finanze delladeguatezza e delleffettiva attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle restanti risorse nonché di quelle finalizzate a garantire lequilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria. Allesito della predetta verifica, le somme eventualmente riscosse in misura eccedente limporto di 200 milioni di euro per ciascun anno sono riversate alla gestione ordinaria del comune di Roma e concorrono al conseguimento degli obiettivi di stabilità finanziaria.
18. I commi dal 14 al 17 costituiscono attuazione di quanto previsto dallarticolo 5, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
19. Ferme restando le previsioni di cui allarticolo 77-ter, commi 15 e 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, alle regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente allesercizio finanziario 2009, si applicano le disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 del presente articolo.
20. Gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta le decisione di violare il patto di stabilità interno, sono annullati senza indugio dallo stesso organo. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle deliberazioni aventi ad oggetto lattuazione di programmi comunitari.
21. I conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno allamministrazione regionale ed i contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati, nonché i contratti di cui allarticolo 76, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, deliberati, stipulati o prorogati dalla regione nonché da enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla stessa, a seguito degli atti indicati al comma 20, sono revocati di diritto. Il titolare dellincarico o del contratto non ha diritto ad alcun indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
22. Il Presidente della Regione, nella qualità di commissario ad acta, predispone un piano di rientro; il piano è sottoposto allapprovazione del Ministero delleconomia e delle finanze, che, dintesa con la regione interessata, nomina uno o più commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza per ladozione e lattuazione degli atti indicati nel piano.
23. Agli interventi indicati nel piano si applicano larticolo 2, comma 95 ed il primo periodo del comma 96, della legge n. 191 del 2009. La verifica sullattuazione del piano è effettuata dal Ministero delleconomia e delle finanze.
24. Ferme le limitazioni e le condizioni previste in via generale per le regioni che non abbiamo violato il patto di stabilità interno, nei limiti stabiliti dal piano possono essere attribuiti incarichi ed instaurati rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione nellambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici delle regioni; nelle more dellapprovazione del piano possono essere conferiti gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione del presidente, e possono essere stipulati non più di otto rapporti di lavoro a tempo determinato nellambito dei predetti uffici.
25. Le disposizioni dei commi da 26 a 31 sono dirette ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per lesercizio delle funzioni fondamentali dei comuni.
26. Lesercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni è obbligatorio per lente titolare.
27. Ai fini dei commi da 25 a 31 e fino alla data di entrata in vigore della legge con cui sono individuate le funzioni fondamentali di cui allarticolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, sono considerate funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui allarticolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42.
28. Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dallarticolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Tali funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni, appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti.
29. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.
30 La regione, nelle materie di cui allarticolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nellambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui allarticolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, secondo i princìpi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 28 del presente articolo. Nellambito della normativa regionale i comuni avviano lesercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati allesercizio delle funzioni in forma associata.
31. I comuni assicurano il completamento dellattuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo entro il termine individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dellInterno, di concerto con il Ministro dellEconomia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro per i rapporti con le Regioni. Con il medesimo decreto è stabilito, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, il limite demografico minimo che linsieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere.
32. Fermo quanto previsto dallart. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2010 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2010 i predetto comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite.
33. Le disposizioni di cui allarticolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dellautorità giudiziaria ordinaria.
ENTRATE NON FISCALI
Art. 15.
(Pedaggiamento rete autostradale ANAS
e canoni di concessione)
1. Entro quarantacinque giorni dallentrata in vigore del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità per lapplicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di ANAS SpA, in relazione ai costi di investimento e di manutenzione straordinaria oltre che quelli relativi alla gestione, nonché lelenco delle tratte da sottoporre a pedaggio.
2. In fase transitoria, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di applicazione dei pedaggi di cui al comma l, comunque non oltre il 31 dicembre 2011, ANAS S.p.A. è autorizzata ad applicare una maggiorazione tariffaria forfettaria di un euro per le classi di pedaggio A e B e di due euro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, presso le stazioni di esazione delle autostrade a pedaggio assentite in concessione che si interconnettono con le autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta ANAS. Le stazioni di cui al precedente periodo sono individuate con il medesimo DPCM di cui al comma 1. Gli importi delle maggiorazioni sono da intendersi IVA esclusa. Le maggiorazioni tariffarie di cui al presente comma non potranno comunque comportare un incremento superiore al 25% del pedaggio altrimenti dovuto.
3. Le entrate derivanti dallattuazione dei commi 1 e 2 vanno a riduzione dei contributi annui dovuti dallo Stato per investimenti relativi a opere e interventi di manutenzione straordinaria anche in corso di esecuzione.
4. La misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A. ai sensi del comma 1020 dellart. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e del comma 9 bis dellart. 19 del decreto-legge 1º luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, è integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica, pari a:
a) 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente comma;
b) 2 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 6 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal 1º gennaio 2011.
5. I pagamenti dovuti ad ANAS SpA a titolo di corrispettivo del contratto di programma-parte servizi sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti dallapplicazione del comma 4.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delleconomia. e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è stabilito a decorrere dallanno 2010 un canone aggiuntivo annuale, finalizzato alla tutela ambientale, che i soggetti titolari di una concessione di grande derivazione dacqua per uso idroelettrico versano allentrata dello Stato. Con il medesimo decreto è determinato, in relazione alla potenza nominale media degli impianti, lammontare del canone aggiuntivo in misura non superiore al canone vigente per ciascuna concessione, nonché il termine e le modalità di versamento.
(Dividendi delle società statali)
1. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2011 e 2012 per utili e dividendi non derivanti da distribuzione riserve, versati allentrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui allarticolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti lammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino allimporto massimo di 500 milioni di Euro, ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dellEconomia e delle Finanze per essere prioritariamente utilizzate per concorrere agli oneri relativi al pagamento degli interessi sul debito pubblico; per leventuale restante parte le somme sono riassegnate al Fondo di ammortamento dei titoli di Stato.
2. Con decreto del Ministro dellEconomia e delle finanze sono stabilite le modalità di utilizzo delle somme affluite nel Fondo di cui al comma 1.
3. Lattuazione della presente normativa non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.
(Interventi a salvaguardia delleuro)
1. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad assicurare la partecipazione della Repubblica Italiana al capitale sociale della società che verrà costituita insieme agli altri Stati membri dellarea euro, in conformità con le Conclusioni del Consiglio dellUnione europea del 9-10 maggio 2010, al fine di assicurare la salvaguardia della stabilità finanziaria dellarea euro. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 20 milioni di euro per lanno 2010. Agli oneri derivanti dallattuazione del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento.
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passività della società di cui al comma 1 emesse al fine di costituire la provvista finanziaria per concedere prestiti agli Stati membri dellarea euro in conformità con le Conclusioni del Consiglio dellUnione europea del 9-10 maggio 2010 e le conseguenti decisioni che verranno assunte allunanimità degli Stati membri dellarea euro. Agli eventuali oneri si provvede con le medesime modalità di cui allarticolo 2, comma 2 del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67. La predetta garanzia dello Stato sarà elencata, unitamente alle altre per le quali non è previsto il prelevamento dal fondo di riserva di cui allarticolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in apposito allegato dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze distinto da quello già previsto dallarticolo 31 della medesima legge.
CONTRASTO ALLEVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA
Art. 18.
(Partecipazione dei comuni allattività
di accertamento tributario e contributivo)
1. I Comuni partecipano allattività di accertamento fiscale e contributivo secondo le disposizioni del presente articolo, in revisione del disposto dellarticolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dellarticolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
2. Ai fini della partecipazione di cui al comma 1, consistente, tra laltro, nella segnalazione allAgenzia delle entrate, alla Guardia di finanza e allINPS, di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi:
a) i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti sono tenuti ad istituire, laddove non vi abbiano già provveduto, il Consiglio tributario. A tale fine, il regolamento per listituzione del Consiglio tributario è adottato dal Consiglio Comunale entro il termine di 90 giorni dallentrata in vigore della presente disposizione;
b) i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, laddove non abbiano già costituito il Consiglio tributario, sono tenuti a riunirsi in consorzio, ai sensi dellarticolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, per la successiva istituzione del Consiglio tributario. A tale fine, la relativa convenzione, unitamente allo statuto del consorzio, è adottata dai rispettivi Consigli comunali per lapprovazione entro il termine di 180 giorni dallentrata in vigore della presente disposizione.
3. In occasione della loro prima seduta, successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, i Consigli tributari deliberano in ordine alle forme di collaborazione con lAgenzia del territorio ai fini dellattuazione del comma 12 dellarticolo 19.
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma dellarticolo 44, è sostituito dal seguente:
«LAgenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni le dichiarazioni di cui allarticolo 2 dei contribuenti in essi residenti; gli Uffici dellAgenzia delle entrate, prima della emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi dellarticolo 38, quarto comma e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi.»;
b) al terzo comma, primo periodo, dellarticolo 44, le parole da «il comune» a «segnalare» sono sostituite dalle seguenti: «il comune di domicilio fiscale del contribuente, o il consorzio al quale lo stesso partecipa, segnala», e il periodo: «A tal fine il comune può prendere visione presso gli uffici delle imposte degli allegati alle dichiarazioni già trasmessegli in copia dallufficio stesso.» è abrogato;
c) il quarto comma dellarticolo 44, è sostituito dal seguente:
«Il comune di domicilio fiscale del contribuente, con riferimento agli accertamenti di cui al secondo comma, comunica entro sessanta giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo»;
d) sono abrogati i commi quinto, sesto e settimo dellarticolo 44;
e) larticolo 45 è abrogato.
5. Allarticolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per potenziare lazione di contrasto allevasione fiscale e contributiva, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa,la partecipazione dei comuni allaccertamento fiscale e contributivo è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dellintervento del comune che abbia contribuito allaccertamento stesso.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Con provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate, emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dintesa con lINPS e la Conferenza unificata, sono stabilite le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonché quelle della partecipazione dei comuni allaccertamento fiscale e contributivo di cui al comma 1. Per le attività di supporto allesercizio di detta funzione di esclusiva competenza comunale, i comuni possono avvalersi delle società e degli enti partecipati dai comuni stessi ovvero degli affidatari delle entrate comunali i quali, pertanto, devono garantire ai comuni laccesso alle banche dati utilizzate. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le ulteriori materie per le quali i comuni partecipano allaccertamento fiscale e contributivo; in tale ultimo caso, il provvedimento, adottato dintesa con il direttore dellAgenzia del territorio per i tributi di relativa competenza, può prevedere anche una applicazione graduale in relazione ai diversi tributi.»;
c) è abrogato il comma 2-ter.
6. Allarticolo 83, comma 17, ultimo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «33 per cento».
7. Con decreto del Ministero delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociale dintesa con Ia Conferenza Unificata, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i tributi su cui calcolare la quota pari al 33 per cento e le sanzioni civili spettanti ai comuni che abbiano contribuito allaccertamento, ai sensi dellarticolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché le relative modalità di attribuzione.
8. Resta fermo il provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate di cui allarticolo 1, comma 2 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, quanto alle modalità tecniche di accesso dei comuni alle banche dati e alle dichiarazioni relative ai contribuenti ai comuni, nonché alle modalità di partecipazione degli stessi allaccertamento fiscale e contributivo.
9. Gli importi che lo Stato riconosce ai comuni a titolo di partecipazione allaccertamento sono calcolati al netto delle somme spettanti ad altri enti ed alla Unione Europea. Sulle quote delle maggiori somme in questione che lo Stato trasferisce alle Regioni a statuto ordinario, a quelle a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, spetta ai predetti enti riconoscere ai comuni le somme dovute a titolo di partecipazione allaccertamento.
(Aggiornamento del catasto)
1. A decorrere dalla data del 1º gennaio 2011 è attivata l«Anagrafe Immobiliare Integrata», costituita e gestita dallAgenzia del Territorio secondo quanto disposto dallarticolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. LAnagrafe Immobiliare Integrata attesta, ai fini fiscali, lo stato di integrazione delle banche dati disponibili presso lAgenzia del Territorio per ciascun immobile, individuandone il soggetto titolare di diritti reali.
2. In fase di prima applicazione laccesso allAnagrafe Immobiliare Integrata è garantito ai Comuni sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche emanate con uno o più decreti del Ministro delleconomia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
3. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delleconomia e delle finanze viene disciplinata lintroduzione della attestazione integrata ipotecario-catastale, prevedendone le modalità di erogazione, gli effetti, nonché la progressiva implementazione di ulteriori informazioni e servizi. Con il predetto decreto sono, inoltre, fissati i diritti dovuti per il rilascio della predetta attestazione.
4. La consultazione delle banche dati del catasto terreni, censuaria e cartografica, del catasto edilizio urbano, nonché dei dati di superficie delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, è garantita ai Comuni su tutto il territorio nazionale, ad esclusione delle Province autonome di Trento e Bolzano, attraverso il Sistema telematico, il Portale per i Comuni ed il Sistema di interscambio, gestiti dallAgenzia del Territorio.
5. Le funzioni catastali connesse allaccettazione e alla registrazione degli atti di aggiornamento sono svolte in forma partecipata dai Comuni e dallAgenzia del Territorio sulla base di un sistema di regole tecnico-giuiridiche uniformi, emanate con decreto del Ministro dellEconomia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Le suddette regole tecnico-giuridiche costituiscono principi fondamentali dellordinamento e si applicano anche nei territori delle Regioni a statuto speciale. Ove non esercitate dai Comuni, le attività connesse alle predette funzioni sono esercitate dallAgenzia del Territorio, sulla base del principio di sussidiarietà.
6. Sono in ogni caso mantenute allo Stato e sono svolte dallAgenzia del Territorio le funzioni in materia di:
a) individuazione di metodologie per lesecuzione di rilievi ed aggiornamenti topografici e per la formazione di mappe e cartografie catastali;
b) controllo della qualità delle informazioni catastali e dei processi di aggiornamento degli atti;
c) gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera b), anche trasmessi con il Modello unico digitale per ledilizia, assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione ai fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo laccesso ai dati a tutti i soggetti interessati;
d) gestione unitaria dellinfrastruttura tecnologica di riferimento per il Modello unico digitale per ledilizia;
e) gestione dellAnagrafe Immobiliare Integrata;
f) vigilanza e controllo sullo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5, nonché poteri di applicazione delle relative sanzioni determinate con decreto di natura regolamentare del Ministro dellEconomia e delle finanze, emanato previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
7. LAgenzia del Territorio, entro il 30 settembre 2010, conclude le operazioni previste dal secondo periodo dellarticolo 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.
8. Entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati in Catasto individuati secondo le procedure previste dal predetto articolo 2, comma 36, del citato decreto-legge n. 262, del 2006, con riferimento alle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale effettuate dalla data del 1º gennaio 2007 alla data del 31 dicembre 2009, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. LAgenzia del Territorio, successivamente alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati, rende disponibili ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistico-edilizia, attraverso il Portale per i Comuni.
9. Entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in Catasto, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale.
10. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi del comma 8 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, lAgenzia del Territorio, nelle more delliscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte in conformità al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, procede allattribuzione di una rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dai Comuni. Per tali operazioni lAgenzia del Territorio può stipulare apposite convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie professionali.
11. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi del comma 9 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, lAgenzia del Territorio procede agli accertamenti di competenza anche con la collaborazione dei Comuni. Per tali operazioni lAgenzia del Territorio procede agli accertamenti di competenza anche con la collaborazione dei Comuni. Per tali operazioni lAgenzia del Territorio può stipulare apposite convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie professionali.
12. A decorrere dal 1º gennaio 2011, lAgenzia del Territorio, sulla base di nuove informazioni connesse a verifiche tecnico-amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, provvede ad avviare un monitoraggio costante del territorio, individuando, in collaborazione con i Comuni, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto. In tal caso si rendono applicabili le disposizioni di cui al citato articolo 2, comma 36, del decreto-legge n. 262 del 2006. Qualora i titolari di diritti reali sugli immobili individuati non ottemperino entro il termine previsto dal predetto articolo 2, comma 36, lAgenzia del Territorio procede allattribuzione della rendita presunta ai sensi del comma 10. Restano fermi i poteri di controllo dei Comuni in materia urbanistico-edilizia e lapplicabilità delle relative sanzioni.
13. Gli Uffici dellAgenzia del Territorio, per lo svolgimento della attività istruttorie connesse allaccertamento catastale, si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
14. Allarticolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è aggiunto il seguente comma:
«1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre allidentificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.».
15. La richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, deve contenere anche lindicazione dei dati catastali degli immobili. La mancata o errata indicazione dei dati catastali è considerata fatto rilevante ai fini dellapplicazione dellimposta di registro ed è punita con la sanzione prevista dallarticolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
16. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 si applicano a decorrere dal 1º luglio 2010.
(Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni alluso del contante e dei titoli al portatore)
1. A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dellutilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni alluso del contante e dei titoli al portatore, di cui allarticolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate allimporto di euro cinquemila.
2. In ragione di quanto disposto dal comma 1, ed al fine di rafforzarne lefficacia, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nellarticolo 49, al comma 13, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2011»;
b) allarticolo 58, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma: «Per le violazioni previste dai precedenti commi, la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo allimporto di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte. Per le violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento.».
(Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate)
1. Con provvedimento del Direttore dellAgenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo laggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dellimposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro tremila. Per lomissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui allarticolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
(Aggiornamento dellaccertamento sintetico)
1. Al fine di adeguare laccertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso dellultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio, allarticolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, i commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo, sono sostituiti dai seguenti:
«Lufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dallarticolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo dimposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo dimposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.
La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante lanalisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dellarea territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dellEconomia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tale caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma.
La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.
Lufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha lobbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dellaccertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dellarticolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dallarticolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dallimposta lorda previste dalla legge.».
(Contrasto al fenomeno delle imprese
«apri e chiudi»)
1. Le imprese che cessano lattività entro un anno dalla data di inizio sono specificamente considerate ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo da parte dellAgenzia delle entrate, della Guardia di Finanza e dellINPS, in modo da assicurare una vigilanza sistematica sulle situazioni a specifico rischio di evasione e frode fiscale e contributiva.
(Contrasto al fenomeno delle imprese
in perdita «sistemica»)
1. La programmazione dei controlli fiscali dellAgenzia delle entrate e della Guardia di finanza deve assicurare una vigilanza sistematica, basata su specifiche analisi di rischio, sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale, non determinata da compensi erogati ad amministratori e soci, per più di un periodo dimposta.
2. Anche ai fini di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti non soggetti agli studi di settore né a tutoraggio, lAgenzia delle entrate e la Guardia di finanza realizzano coordinati piani di intervento annuali elaborati sulla base di analisi di rischio a livello locale che riguardino almeno un quinto della platea di riferimento.
(Contrasto di interessi)
1. A decorrere dal 1º luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dellimposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, allatto dellaccredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dimposta. Le ritenute sono versate con le modalità di cui allarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 2007, n. 241. Con provvedimento del Direttore dellAgenzia delle entrate sono individuate le tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.
(Adeguamento alle direttive OCSE
in materia di documentazione
dei prezzi di trasferimento)
1. A fini di adeguamento alle direttive emanate dalla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento ed ai princìpi di collaborazione tra contribuenti ed amministrazione finanziaria, allarticolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
«2-ter. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nellambito delle operazioni di cui allarticolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dellaccesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni allAmministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dellAgenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente, deve darne apposita comunicazione allAmministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si rende applicabile il comma 2.».
2. Ai fini dellimmediata operatività delle disposizioni di cui al comma 1, il provvedimento del Direttore dellAgenzia delle entrate deve essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La comunicazione concernente periodi dimposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, deve essere comunque effettuata entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento del Direttore dellAgenzia delle entrate.
(Adeguamento alla normativa europea in materia di operazioni intracomunitarie ai fini del contrasto delle frodi)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 35, comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la volontà di effettuare dette operazioni;
b) allarticolo 35, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Per i soggetti che hanno effettuato lopzione di cui al comma 2, lettera e-bis) entro trenta giorni dalla data di attribuzione della partita IVA, lUfficio può emettere provvedimento di diniego dellautorizzazione a effettuare le operazioni di cui al Titolo II, Capo II del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427».
«7-ter. Con provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate sono stabilite le modalità di diniego o revoca dellautorizzazione di cui al comma 7-bis.»;
c) allarticolo 35, dopo il comma 15-ter è aggiunto il seguente:
«15-quater. Ai fini del contrasto alle frodi sullIVA intracomunitaria, con provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dellarticolo 22 del Regolamento (CE) del 7 ottobre 2003, n. 1798».
(Incrocio tra le basi dati dellINPS e dellAgenzia delle entrate
per contrastare la microevasione diffusa)
1. Al fine di contrastare linadempimento dellobbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi lAgenzia delle Entrate esegue specifici controlli sulle posizioni dei soggetti che risultano aver percepito e non dichiarato redditi di lavoro dipendente ed assimilati sui quali, in base ai flussi informativi dellINPS, risultano versati i contributi previdenziali e non risultano effettuate le previste ritenute.
2. Anche ai fini di cui al comma 1, le attività di controllo e di accertamento realizzabili con modalità automatizzate sono incrementate e rese più efficaci attribuendone la effettuazione ad apposite articolazioni dellAgenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione dellAgenzia delle entrate di cui allarticolo 71, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Conseguentemente, allarticolo 4 ed allarticolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole «centro di servizio» sono aggiunte le seguenti: «o altre articolazioni dellAgenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui allarticolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nellambito della dotazione organica prevista a legislazione vigente e anche mediante riorganizzazione, senza oneri aggiuntivi, degli Uffici dellAgenzia.».
(Concentrazione della riscossione
nellaccertamento)
1. Le attività di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a) notificati a partire dal 1º luglio 2011 e relativi ai periodi dimposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:
a) lavviso di accertamento emesso dallAgenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi e dellimposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche lintimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, allobbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, gli importi stabiliti dallarticolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Lintimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dellimposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, anche ai sensi dellarticolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dellarticolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dellarticolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In tali ultimi casi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata;
b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi allatto della notifica e devono espressamente recare lavvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dellesecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato;
c) in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini previsti alle lettere a) e b);
d) allatto dellaffidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio dellAgenzia delle entrate fornisce, anche su richiesta dellagente della riscossione, tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento dellefficacia della riscossione, acquisiti anche in fase di accertamento;
e) lagente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), lespropriazione forzata è preceduta dalla notifica dellavviso di cui allarticolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Lespropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui laccertamento è divenuto definitivo;
f) a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dallarticolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; allagente della riscossione spettano laggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dallarticolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
g) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la dilazione del pagamento prevista dallarticolo 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, può essere concessa solo dopo laffidamento del carico allagente della riscossione e in caso di ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si applica larticolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
h) in considerazione della necessità di razionalizzare e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza di tale fase dellattività di contrasto allevasione, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a seguito dellattività di liquidazione, controllo e accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini degli altri tributi amministrati dallAgenzia delle entrate e delle altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo.
2. Allarticolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole «con riguardo allimposta sul valore aggiunto» sono inserite le seguenti: «ed alle ritenute operate e non versate»;
b) il secondo periodo del sesto comma è sostituito dai seguenti: «La proposta di transazione fiscale, unitariamente con la documentazione di cui allarticolo 161, è depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma, che procedono alla trasmissione ed alla liquidazione ivi previste. Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dellarticolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione dellimpresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio»;
c) dopo il sesto comma è aggiunto il seguente: «La transazione fiscale conclusa nellambito dellaccordo di ristrutturazione di cui allarticolo 182-bis è revocata di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie».
3. Allarticolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Lagente della riscossione cui venga comunicata la proposta di concordato, ai sensi degli articoli 125 o 126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la trasmette senza ritardo allAgenzia delle entrate, anche in deroga alle modalità indicate nellarticolo 36 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e la approva, espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a formale autorizzazione dellAgenzia medesima.».
4. Larticolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è sostituito dal seguente:
«Art. 11. - (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte). 1. É punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie, altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se lammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. É punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se lammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni».
5. Allarticolo 27, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «In relazione agli importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, le misure cautelari» sono sostituite dalle seguenti: «Le misure cautelari, che, in base al processo verbale di constatazione, al provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione della sanzione oppure allatto di contestazione, sono».
6. In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici giorni successivi allaccettazione a norma dellarticolo 29 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi dellarticolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, i dati necessari ai fini delleventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Per la violazione dellobbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili.
7. Allarticolo 319-bis del codice penale, dopo le parole «alla quale il pubblico ufficiale appartiene» sono aggiunte le seguenti: «nonché il pagamento o il rimborso di tributi». Con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate ai fini della definizione del contesto mediante gli istituti previsti dallarticolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dallarticolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la responsabilità di cui allarticolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata alle ipotesi di dolo.
(Potenziamento dei processi di riscossione dellINPS)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2011, lattività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute allInps, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
2. Lavviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale e sanzioni lagente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nellanagrafe tributaria alla data di formazione dellavviso. Lavviso, per i crediti accertati dagli uffici, dovrà altresì contenere lintimazione ad adempiere lobbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di 90 giorni dalla notifica nonché lindicazione che, in mancanza del pagamento, lagente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad esecuzione forzata. Lavviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dellufficio che ha emesso latto.
3. Lavviso di addebito, completo di tutti gli elementi di cui al comma 2, relativo alle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, il cui pagamento alle scadenze mensili o periodiche sia stato omesso in tutto o in parte, è consegnato allagente della riscossione che provvederà al recupero nei termini fissati al comma 12, contestualmente alla notifica dellavviso stesso al contribuente.
4. Lavviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata allindirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Lavviso di cui ai commi 2 e 3 viene consegnato, in deroga alle disposizione contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalità stabilite dallIstituto Nazionale della Previdenza Sociale.
6. Allatto dellaffidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, lInps fornisce, anche su richiesta dellagente della riscossione, tutti gli elementi, utili a migliorare lefficacia dellazione di recupero.
7. Per i crediti accertati dagli uffici, il debitore può proporre ricorso amministrativo avverso latto di accertamento nei termini previsti dalla normativa vigente, in relazione alla natura dellobbligo contributivo, e comunque non oltre 90 giorni dalla notifica dellavviso di addebito. Il ricorso, presentato allorgano amministrativo competente a decidere sulle singole materie, dovrà obbligatoriamente essere trasmesso anche allIstituto Nazionale della Previdenza Sociale che provvederà a consegnare lavviso di addebito allagente della riscossione dopo la decisione di reiezione del competente organo amministrativo, nei termini fissati al comma 5, qualora entro 5 giorni dalla notifica della decisione stessa non sia data dimostrazione dellavvenuto pagamento delle somme dovute. In ogni caso il titolo dovrà essere consegnato allagente non oltre i termini previsti per lavvio della procedura di espropriazione forzata.
8. La comunicazione di accoglimento parziale del ricorso, che comporta la rideterminazione degli importi addebitati con il titolo di cui al comma 1, contiene lindicazione delle somme dovute e lintimazione al pagamento entro 5 giorni dalla notifica. In caso di mancata dimostrazione dellavvenuto pagamento nel termine assegnato, il titolo sarà consegnato allagente della riscossione nei termini fissati al comma 5. In ogni caso il titolo dovrà essere consegnato allagente non oltre i termini previsti per lavvio della procedura di espropriazione forzata.
9. In caso di revisione in autotutela dellatto di accertamento lavviso di addebito cessa di avere validità e lIstituto Nazionale della Previdenza Sociale provvederà a notificare al debitore un nuovo avviso di addebito, ai sensi dei commi precedenti, per leventuale somma ancora dovuta.
10. Larticolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è abrogato.
11. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia stato proposto ricorso, in assenza di pagamento, lagente della riscossione nei successivi trenta giorni e, sulla base del titolo esecutivo di cui al comma 1 e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata ai sensi dellarticolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Decorso un anno dalla notifica dellavviso di accertamento, lespropriazione forzata è preceduta dalla notifica dellavviso di cui allarticolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Lespropriazione forzata in ogni caso è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui laccertamento è divenuto definitivo e, in caso di riscossione frazionata, anche in pendenza di giudizio, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello entro il quale deve essere effettuato il pagamento.
12. Nei casi previsti dal comma 3 lagente della riscossione procederà allespropriazione forzata trascorsi 30 giorni dalla data della consegna del titolo esecutivo da parte dellIstituto Nazionale della Previdenza Sociale.
13. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme richieste con lavviso di cui ai commi 2 e 3 le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento. Allagente della riscossione spettano laggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previste dallarticolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
14. Ai fini della procedura di riscossione di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo allINPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dallavviso di addebito contenente lintimazione ad adempiere lobbligo di pagamento.
15. I rapporti con gli agenti della riscossione continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti.
(Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito
su ruoli definitivi)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui allarticolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dellimporto dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si applica la sanzione pari al cinquanta per cento dellimporto indebitamente compensato. È comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto del Ministero delleconomia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dallentrata in vigore del presente decreto. Nellambito delle attività di controllo dellAgenzia delle entrate e della Guardia di finanza è assicurata la vigilanza sullosservanza del divieto previsto dal presente comma anche mediante specifici piani operativi. A decorrere dal 1º gennaio 2011 le disposizioni di cui allarticolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non operano per i ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro.
2. In relazione alle disposizioni di cui al presente articolo, le dotazioni finanziarie del programma di spesa «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi dimposte» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno finanziario 2010, sono ridotte di 700 milioni di euro per lanno 2011, di 2.100 milioni di euro per lanno 2012 e di 1.900 milioni di euro a decorrere dallanno 2013.
(Riorganizzazione della disciplina fiscale
dei fondi immobiliari chiusi)
1. A seguito dei controlli effettuati dallAutorità di vigilanza, al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), sono apportate le seguenti modifiche:
a) allarticolo 1, comma 1, la lett. j) è sostituita dalla seguente:
«j) fondo comune di investimento: il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o più emissione di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti; gestito in monte, nellinteresse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi;»;
b) allarticolo 36, comma 6, dopo le parole: «nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società», sono inserite le seguenti: «; delle obbligazioni contratte per suo conto, il fondo comune di investimento risponde esclusivamente con il proprio patrimonio»;
c) allarticolo 37, comma 2, lettera b-bis), dopo le parole: «allesperienza professionale degli investitori;» sono inserite le seguenti: «a tali fondi non si applicano gli articoli 36, comma 3, ultimo periodo, e comma 7, e larticolo 39, comma 3».
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze emana, ai sensi dellarticolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le disposizioni di attuazione del comma 1 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Le società di gestione del risparmio che hanno istituito fondi comuni dinvestimento immobiliare che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono privi dei requisiti indicati nellarticolo 1, comma 1, lettera j) del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificata dal comma 1, lettera a), adottano le conseguenti delibere di adeguamento entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2.
4. In sede di adozione delle delibere di adeguamento, la società di gestione del risparmio preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari al 5 per cento della media dei valori netti del fondo risultanti dai prospetti semestrali redatti nei periodi dimposta 2007, 2008 e 2009. Limposta è versata dalla società di gestione del risparmio nella misura del 40 per cento entro il 31 marzo 2011 e la restante parte in due rate di pari importo da versarsi, la prima entro il 31 marzo 2012 e la seconda entro il 31 marzo 2013.
5. Le società di gestione del risparmio che non intendono adottare le delibere di adeguamento previste dal comma 3 deliberano, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, la liquidazione del fondo comune dinvestimento in deroga ad ogni diversa disposizione contenuta nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e nelle disposizioni attuative. In tal caso limposta sostitutiva di cui al comma 4 è dovuta con laliquota del 7 per cento, secondo modalità e termini ivi stabiliti.
6. Per laccertamento delle modalità di determinazione e versamento dellimposta di cui ai commi precedenti, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
7. Il comma 3 dellarticolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è abrogato.
8. Sono abrogati i commi da 17 a 20 dellarticolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
9. Con provvedimento del Direttore dellAgenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5.
(Stock options ed emolumenti variabili)
1. In dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 e in considerazione degli effetti economici potenzialmente distorsivi propri delle forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock options, sui compensi a questo titolo, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore è applicata una aliquota addizionale del 10 per cento.
2. Laddizionale è trattenuta dal sostituto dimposta al momento di erogazione dei suddetti emolumenti e, per laccertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, è disciplinata dalle ordinarie disposizioni in materia di imposte sul reddito.
(Obbligo per i non residenti di indicazione del codice fiscale
per lapertura di rapporti con operatori finanziari)
1. Allarticolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo la lettera g-quater), è aggiunta la seguente: «g-quinquies) atti o negozi delle società e degli enti di cui allarticolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, conclusi con i clienti per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi clienti, riguardanti lapertura o la chiusura di qualsiasi rapporto continuativo»;
b) al secondo comma, secondo periodo, dopo le parole «in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale allestero» sono aggiunte le seguenti: «, salvo per gli atti o negozi di cui alla lettera g-quinquies)».
(Razionalizzazione dellaccertamento nei confronti dei soggetti
che aderiscono al consolidato nazionale)
1. Dopo larticolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, è inserito il seguente:
«Articolo 40-bis. - (Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti aderenti al consolidato nazionale). 1. Ai fini dellimposta sul reddito delle società, il controllo delle dichiarazioni proprie presentate dalle società consolidate e dalla consolidante nonché le relative rettifiche, spettano allufficio dellAgenzia delle entrate competente alla data in cui è stata presentata la dichiarazione.
2. Le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto che partecipa al consolidato sono effettuate con unico atto, notificato sia alla consolidata che alla consolidante, con il quale è determinata la conseguente maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale e sono irrogate le sanzioni correlate. La società consolidata e la consolidante sono litisconsorti necessari. Il pagamento delle somme scaturenti dallatto unico estingue lobbligazione sia se effettuato dalla consolidata che dalla consolidante.
3. La consolidante ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili derivanti dalle rettifiche di cui al comma 2 le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. A tal fine, la consolidante deve presentare unapposita istanza, allufficio competente a emettere latto di cui al comma 2, entro il termine di proposizione del ricorso. In tale caso il termine per limpugnazione dellatto è sospeso, sia per la consolidata che per la consolidante, per un periodo di sessanta giorni. Lufficio procede al ricalcolo delleventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica lesito alla consolidata ed alla consolidante, entro sessanta giorni dalla presentazione dellistanza.
4. Le attività di controllo della dichiarazione dei redditi del consolidato e le relative rettifiche diverse da quelle di cui al comma 2, sono attribuite allufficio dellAgenzia delle entrate competente nei confronti della società consolidante alla data in cui è stata presentata la dichiarazione.
5. Fino alla scadenza del termine stabilito nellarticolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, laccertamento del reddito complessivo globale può essere integrato o modificato in aumento, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base agli esiti dei controlli di cui ai precedenti commi».
2. Dopo larticolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è inserito il seguente:
«Art. 9-bis. (Soggetti aderenti al consolidato nazionale). 1. Al procedimento di accertamento con adesione avente ad oggetto le rettifiche previste dal comma 2 dellarticolo 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, partecipano sia la consolidante che la consolidata interessata dalle rettifiche, innanzi allufficio competente di cui al primo comma dellarticolo 40-bis stesso, e latto di adesione, sottoscritto anche da una sola di esse, si perfeziona qualora gli adempimenti di cui allarticolo 9 del presente decreto siano posti in essere anche da parte di uno solo dei predetti soggetti.
2. La consolidante ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. Nellipotesi di adesione allinvito, ai sensi dellarticolo 5, comma 1-bis, del presente decreto, alla comunicazione ivi prevista deve essere allegata listanza prevista dal comma 3 dellarticolo 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; in tal caso, il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato entro il quindicesimo giorno successivo allaccoglimento dellistanza da parte dellufficio competente, comunicato alla consolidata ed alla consolidante, entro sessanta giorni dalla presentazione dellistanza. Listanza per lo scomputo delle perdite di cui al comma 3 dellarticolo 40-bis citato deve essere presentata unitamente alla comunicazione di adesione di cui allarticolo 5-bis del presente decreto; lufficio competente emette latto di definizione scomputando le stesse dal maggior reddito imponibile».
3. Con provvedimento del Direttore dellagenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i contenuti e le modalità di presentazione dellistanza di cui al comma 3 dellart. 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, nonché le conseguenti attività dellufficio competente. Gli articoli 9, comma 2, secondo periodo, e 17 del decreto ministeriale 9 giugno 2004, sono abrogati.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti entrano in vigore il 1º gennaio 2011, con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla predetta data, sono ancora pendenti i termini di cui allarticolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
(Disposizioni antifrode)
1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 28, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Sulla base delle decisioni assunte dal GAFI, dai gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI e dallOCSE, nonché delle informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e delle difficoltà riscontrate nello scambio di informazioni e nella cooperazione bilaterale, il Ministro delleconomia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua una lista di Paesi in ragione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni anche in materia fiscale.
7-ter. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto di cui agli articoli 10, comma 2, ad esclusione della lettera g), 11, 12, 13 e 14, comma 1, lettere a), b) c) ed f), si astengono dallinstaurare un rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei Paesi individuati dal decreto di cui al comma 7-bis. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche altrimenti denominate aventi sede nei Paesi sopra individuati di cui non è possibile identificare il titolare effettivo e verificarne lidentità.
7-quater. Con il decreto di cui al comma 7-bis sono stabilite le modalità applicative ed il termine degli adempimenti di cui al comma 7-ter»;
b) allarticolo 41, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui allarticolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro»;
c) allarticolo 57, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. Alla violazione della disposizione di cui allarticolo 28, comma 9, di importo fino ad euro 50.000 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 5.000 euro, mentre per quelle di importo superiore a 50.000 euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento dellimporto delloperazione. Nel caso in cui limporto delloperazione non sia determinato o determinabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro».
(Disposizioni antiriciclaggio)
1. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi così detti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro delleconomia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, previa autorizzazione rilasciata dal Ministero delleconomia e delle finanze, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rilascio di tale autorizzazione è subordinato alla previa individuazione delloperatore economico, individuale o collettivo, mediante la comunicazione dei dati che identificano gli effettivi titolari delle partecipazioni societarie, anche per il tramite di società controllanti e per il tramite di società fiduciarie; alla identificazione del sistema di amministrazione, del nominativo degli amministratori e del possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla normativa italiana. La presente disposizione si applica anche in deroga ad accordi bilaterali siglati con lItalia, che consentano la partecipazione alle procedure per laggiudicazione dei contratti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, a condizioni di parità e reciprocità.
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze può escludere con proprio decreto di natura non regolamentare lobbligo di cui al comma 1 nei riguardi di paesi di cui al medesimo comma ovvero di settori di attività svolte negli stessi paesi; con il medesimo decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, lobbligo può essere inoltre esteso anche a paesi così detti non black list nonché a specifici settori di attività e a particolari tipologie di soggetti.
(Altre disposizioni in materia tributaria)
1. Gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate, comprese quelle erogate nellambito delle prestazioni del diritto allo studio universitario, a seguito di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui allarticolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, comunicano allIstituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nei termini e con modalità telematiche previste dallIstituto medesimo sulla base di direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati dei soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni agevolate. Le informazioni raccolte sono trasmesse in forma anonima anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dellalimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui allarticolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
2. Con apposita convezione stipulata tra lIstituto nazionale della previdenza sociale e lAgenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie allemersione dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato in via definitiva non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1.
3. Fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dellindebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000 euro. La sanzione è irrogata dallINPS, avvalendosi dei poteri e delle modalità vigenti. Ai fini della restituzione del vantaggio indebitamente conseguito, lINPS comunica lesito degli accertamenti agli enti che sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1 risultino aver erogato prestazioni agevolate ai soggetti emersi. Le medesime sanzioni si applicano nei confronti di coloro per i quali si accerti sulla base dello scambio di informazioni tra lIstituto nazionale della previdenza sociale e lAgenzia delle entrate una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali e quello indicato nella dichiarazione sostitutiva unica di cui allarticolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, qualora in ragione di tale discordanza il soggetto abbia avuto accesso alle prestazioni agevolate di cui al comma 1.
4. Al fine di razionalizzare le modalità di notifica in materia fiscale sono adottate le seguenti misure:
a) allarticolo 60, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, lettera a), le parole «delle imposte» sono soppresse;
2) al primo comma, lettera d), le parole «dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte» sono sostituite dalle seguenti: «da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio», e dopo le parole «avviso di ricevimento», sono inserite le seguenti: «ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dellAgenzia delle entrate»;
3) al secondo comma, le parole «non risultante dalla dichiarazione annuale» sono soppresse;
4) al terzo comma, le parole «non risultanti dalla dichiarazione annuale» sono soppresse e le parole «della comunicazione prescritta nel secondo comma dellarticolo 36» sono sostituite dalle seguenti: «della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA»;
b) allarticolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo comma è inserito il seguente: «La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, allindirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica larticolo 149-bis del codice di procedura civile».
5. Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero delleconomia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonché gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per lutilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per lesecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni ed enti indicati al periodo precedente definiscono altresì lutilizzo dei servizi telematici o della posta certificata anche per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi. Con provvedimento del Direttore dellAgenzia delle entrate sono definiti gli atti per i quali la registrazione prevista per legge è sostituita da una denuncia esclusivamente telematica di una delle parti, la quale assume qualità di fatto ai sensi dellarticolo 2704, primo comma, del codice civile. Allarticolo 3-ter, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».
6. Data la valenza del codice fiscale quale elemento identificativo di ogni soggetto, da indicare in ogni atto relativo a rapporti intercorrenti con la Pubblica Amministrazione, lAmministrazione finanziaria rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilità di verificare, mediante i dati disponibili in Anagrafe Tributaria, lesistenza e la corrispondenza tra il codice fiscale e i dati anagrafici inseriti. Tenuto inoltre conto che i rapporti tra Pubbliche amministrazioni e quelli intercorrenti tra queste e altri soggetti pubblici o privati devono essere tenuti sulla base del codice fiscale, per favorire la qualità delle informazioni presso la Pubblica Amministrazione e nelle more della completa attivazione dellindice delle anagrafi INASAIA, lAmministrazione finanziaria rende accessibili alle pubbliche amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dallIstituto Nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dellarticolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, nonché ai concessionari e gestori di pubblici servizi ed, infine, ai privati che cooperano con le attività dellAmministrazione finanziaria, il codice fiscale registrato nellAnagrafe tributaria ed i dati anagrafici ad esso correlati, al fine di verificarne lesistenza e la corrispondenza, oltre che consentire lacquisizione delle corrette informazioni ove mancanti. Tali informazioni sono rese disponibili, previa stipula di apposita convenzione, anche con le modalità della cooperazione applicativa.
7. Le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a 100 euro, relative a redditi di pensione di cui allarticolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiori a 18.000 euro, sono prelevate, in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare.
8. I soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui allarticolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a richiesta degli interessati il cui reddito di pensione non superi 18.000 euro, trattengono limporto del canone di abbonamento Rai in un numero massimo di undici rate senza applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. Con provvedimento del Direttore dellAgenzia delle Entrate, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i termini e le modalità di versamento delle somme trattenute e le modalità di certificazione. La richiesta da parte degli interessati deve essere presentata entro il 15 novembre dellanno precedente a quello cui si riferisce labbonamento Rai. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare. Le predette modalità di trattenuta mensile possono essere applicate dai medesimi soggetti, a richiesta degli interessati, con reddito di pensione non superiore a 18.000 euro, con riferimento ad altri tributi, previa apposita convenzione con il relativo ente percettore.
9. Al fine di accelerare la riscossione, sono adottate le seguenti misure:
a) allarticolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo la parola: «sospensione», sono inserite le seguenti: «per un periodo massimo di centocinquanta giorni»;
2) al comma 7, dopo le parole «primo grado» sono aggiunte le seguenti: «e, in ogni caso, decorsi centocinquanta giorni dalla data del provvedimento di sospensione»;
b) allarticolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 è aggiunto il seguente comma: «5-bis. Con il provvedimento che accoglie listanza di sospensione, il giudice fissa la data delludienza di trattazione nel termine di trenta giorni. La causa è decisa nei successivi centoventi giorni. Allo scadere del termine di centocinquanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento di sospensione, il provvedimento perde efficacia».
10. Allarticolo 3, comma 24, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole «decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46», sono inserite le seguenti: «Ai fini e per gli effetti dellarticolo 19, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le società cessionarie del ramo di azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali possono richiedere i dati e le notizie relative ai beni dei contribuenti iscritti nei ruoli in carico alle stesse allEnte locale, che a tal fine può accedere al sistema informativo del Ministero delleconomia e delle finanze».
11. Allarticolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, lettera b), sono aggiunte, infine, le parole: «nonché lesercizio di attività previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria». Le disposizioni di cui allarticolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche agli apporti effettuati da enti pubblici e privati di previdenza obbligatoria.
12. Le disposizioni contenute nellarticolo 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra l1/1/2010 e il 31/12/2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1º gennaio 2004, dallEnte creditore.
13. Gli obblighi dichiarativi previsti dallarticolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si applicano:
a) alle persone fisiche che prestano lavoro allestero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano allestero presso organizzazioni internazionali cui aderisce lItalia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui lattività lavorativa è svolta allestero;
b) ai soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa allestero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.
(Ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi
nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009)
1. Nei confronti dei soggetti di cui allarticolo 1, comma 1, dellordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2009, n. 3837, titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, con volume daffari non superiore a 200.000 euro, il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, ivi previsto, è prorogato al 15 dicembre 2010. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano con riferimento alle ritenute da operare sui redditi diversi da quelli di impresa e di lavoro autonomo e ai relativi versamenti.
3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e con riferimento ai redditi indicati al medesimo comma 1, il termine di scadenza della sospensione relativa ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per lassicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui allarticolo 2, comma 1, dellordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754 e di cui allarticolo 1, comma 1, dellordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, è prorogato al 15 dicembre 2010. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.
4. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro quale contributo al comune de LAquila per far fronte al disavanzo pregresso sul bilancio 2009 in relazione alle minori entrate verificatesi nello stesso anno a causa della situazione emergenziale connessa al sisma in Abruzzo. Al predetto Comune non si applicano le disposizioni recate dallarticolo 11, comma 1, dellOrdinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3877 del 12 maggio 2010».
SVILUPPO ED INFRASTRUTTURE
Art. 40.
(Fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno)
1. In anticipazione del federalismo fiscale ed in considerazione della particolarità della situazione economica del Sud, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché nel rispetto della normativa dellUnione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dellUnione europea, le predette Regioni con propria legge possono, in relazione allimposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, modificare le aliquote, fino ad azzerarle, e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei riguardi delle nuove iniziative produttive.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dintesa con ciascuna delle Regioni che emanano leggi ai sensi e nei limiti di cui al comma 1, è stabilito il periodo dimposta a decorrere dal quale trovano applicazione le disposizioni di tali leggi.
(Regime fiscale di attrazione europea)
1. Alle imprese residenti in uno Stato membro dellUnione Europea diverso dallItalia che intraprendono in Italia nuove attività economiche, nonché ai loro dipendenti e collaboratori, si può applicare, in alternativa alla normativa tributaria italiana, la normativa tributaria vigente in uno degli Stati membri dellUnione Europea. A tal fine, i citati soggetti interpellano lAmministrazione finanziaria secondo la procedura di cui allarticolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delleconomia e delle finanze sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.
(Reti di imprese)
1. Con provvedimento del Direttore dellAgenzia delle entrate sono stabilite le condizioni per il riscontro della sussistenza dei requisiti idonei a far riconoscere le imprese come appartenenti ad una delle reti di imprese di cui allarticolo 3, comma 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Forme, modalità e termini di presentazione delle richieste per il riconoscimento dellappartenenza ad una rete di imprese sono stabilite con provvedimento del Direttore dellAgenzia delle entrate da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Alle imprese appartenenti ad una delle reti di imprese riconosciute ai sensi del comma 1 competono vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonché la possibilità di stipulare convenzioni con lA.B.I. nei termini definiti con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze emanato ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
(Zone a burocrazia zero)
1. Possono essere istituite nel Meridione dItalia zone a burocrazia zero.
2. Nelle zone di cui al comma 1 istituite, nel rispetto del principio di sussidiarietà e dellart. 118 della Costituzione, in aree non soggette a vincolo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro dellinterno, le nuove iniziative produttive avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto godono dei seguenti vantaggi:
a) nei riguardi delle predette nuove iniziative i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualsiasi natura ed oggetto avviati su istanza di parte, fatta eccezione per quelli di natura tributaria, sono adottati in via esclusiva da un Commissario di Governo che vi provvede, ove occorrente, previe apposite conferenze di servizi ai sensi della legge n. 241 del 1990; i provvedimenti conclusivi di tali procedimenti si intendono senzaltro positivamente adottati entro 30 giorni dallavvio del procedimento se un provvedimento espresso non è adottato entro tale termine. Per i procedimenti amministrativi avviati dufficio, fatta eccezione per quelli. di natura tributaria, le amministrazioni che li promuovono e li istruiscono trasmettono al Commissario di Governo, i dati e i documenti occorrenti per ladozione dei relativi provvedimenti conclusivi;
b) ove la zona a burocrazia zero coincida, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con una delle zone franche urbane individuate dalla delibera CIPE dell8 maggio 2009, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 dell11 luglio 2009, nonché in quella de LAquila individuata con deliberazione del CIPE assunta in data 13 maggio 2010, le risorse previste per tali zone franche urbane ai sensi dellarticolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono utilizzate dal Sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero;
c) nella realizzazione ed attuazione dei piani di presidio e sicurezza del territorio, le Prefetture-Uffici territoriali di governo assicurano assoluta priorità alle iniziative da assumere negli ambiti territoriali in cui insistono le zone di cui al comma 1.
(Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti allestero)
1. Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti allestero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza allestero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro i cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
2. Gli emolumenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dellimposta regionale sulle attività produttive.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal primo gennaio 2011, nel periodo dimposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi dimposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.
(Abolizione obbligo di ritiro delleccesso di offerta di certificati verdi)
1. Larticolo 2, comma 149, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e lart. 15, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008 sono soppressi.
(Rifinanziamento del fondo infrastrutture)
1. I mutui accesi con la Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2006, ivi inclusi quelli trasferiti al Ministero delleconomia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro delleconomia e delle finanze 5 dicembre 2003, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, interamente non erogati ai soggetti beneficiari alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e a fronte dei quali alla stessa data non sono stati aggiudicati i contratti di appalto di lavori relativi agli interventi finanziati sono revocati e devoluti ad altro scopo e/o beneficiario. A tal fine, la Cassa depositi e prestiti e i titolari dei mutui comunicano al Ministero delleconomia e delle finanze, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i dati relativi ai mutui assunti e interamente non erogati. In caso di mancata o ritardata comunicazione, il soggetto beneficiario inadempiente è responsabile per le obbligazioni che dovessero emergere a seguito dellattivazione delle procedure di cui al presente articolo.
2. Con decreti del Ministro delleconomia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono individuati i mutui di cui al precedente comma da revocare e devolvere ad altro scopo e/o beneficiario, fermi restando i piani di ammortamento in corso e le correlate autorizzazioni di spesa. Con i medesimi decreti sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, la destinazione delle risorse di cui al comma 2 per la prosecuzione della realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443, con priorità al finanziamento del MO.S.E., nel limite massimo di quattrocento milioni di euro.
(Concessioni autostradali)
1. Allarticolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole : «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2010»;
b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. La società ANAS S.p.A. entro il 30 settembre 2010 pubblica il bando di gara per laffidamento della concessione di costruzione e gestione dellautostrada del Brennero. A tal fine il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dintesa con il Ministro delleconomia e delle finanze, impartisce direttive ad ANAS S.p.A. in ordine ai contenuti del bando di gara, ivi compreso il valore della concessione, le relative modalità di pagamento e la quota minima di proventi che il concessionario è autorizzato ad accantonare nel fondo di cui allarticolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il predetto bando deve prevedere un versamento annuo di 70 milioni di euro, a partire dalla data dellaffidamento e fino a concorrenza del valore di concessione, che viene versato allentrata del bilancio dello Stato. Nella determinazione del valore di concessione, di cui al periodo precedente, vanno in ogni caso considerate le somme già erogate dallo Stato per la realizzazione dellinfrastruttura».
2. Allarticolo 55 comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: «la società Autostrada del Brennero S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «la società titolare della concessione di costruzione e gestione dellautostrada del Brennero»;
b) al primo periodo, dopo le parole: «il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie» sono aggiunte le parole: «nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona»;
c) al secondo periodo, le parole: «Tale accantonamento è effettuato in esenzione dimposta» sono sostituite dalle seguenti: «Tale accantonamento nonché il successivo utilizzo sono effettuati in esenzione di imposta».
d) al terzo periodo le parole: «dalla società Autostrada del Brennero S.p.A. entro il 30 giugno 1998» sono sostituite dalle seguenti: «dalla società titolare della concessione di costruzione e gestione dellautostrada del Brennero entro il 31 dicembre 2011» e le parole «con decreto del Ministro dei lavori pubblici dintesa con il Ministro dei Trasporti e della navigazione entro il 31 dicembre 1998» sono sostituite dalle seguenti «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30 giugno 2012».
3. Larticolo 2, comma 202, lettera a), della legge 23 dicembre 2009 n. 191, si interpreta nel senso che in caso di mancato adeguamento da parte dei concessionari degli schemi di convenzione ovvero dei Piani economico-finanziari alle prescrizioni del CIPE attestato dal concedente dandone comunicazione ai Ministeri delleconomia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, gli schemi di convenzione stessi non si intendono approvati e sono sottoposti alle ordinarie procedure di approvazione di cui allarticolo 2, commi 82 e seguenti del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286».
(Disposizioni in materia di procedure concorsuali)
1. Dopo larticolo 182-ter del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 182-quater. (Disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti). I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche e intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dellarticolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dellarticolo 111.
Sono altresì prededucibili ai sensi e per gli effetti dellarticolo 111, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati dai soggetti indicati al precedente comma in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dellaccordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui allarticolo 160 o dallaccordo di ristrutturazione e purché il concordato preventivo o laccordo siano omologati.
In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il primo comma si applica anche ai finanziamenti effettuati dai soci, fino a concorrenza dellottanta per cento del loro ammontare.
Sono altresì prededucibili i compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui agli articoli 161, terzo comma, 182-bis, primo comma, purché il concordato preventivo o laccordo sia omologato.
Con riferimento ai crediti indicati ai commi secondo, terzo e quarto, i creditori sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per lapprovazione del concordato ai sensi dellarticolo 177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista allarticolo 182-bis, primo e sesto comma».
2. Dopo il comma quinto dellarticolo 182-bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti:
«Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dallimprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dellaccordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale la documentazione di cui allarticolo 161, primo e secondo comma, e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dellimprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui allarticolo 67, terzo comma, lettera d), circa la sussistenza delle condizioni per assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. Listanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese.
Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto ludienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dellistanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso delludienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dellaccordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del precedente periodo è reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile.
A seguito del deposito dellaccordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma».
(Disposizioni in materia di conferenza di servizi)
1. Allarticolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «indice di regola» sono sostituite dalle seguenti: «può indire»;
b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero nei casi in cui è consentito allamministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti».
2. Allarticolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La nuova data della riunione può essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da unautorità preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per ledilizia, ove costituiti, o i Comuni concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;
c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Nei casi in cui lintervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dellarticolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dellarticolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
d) il comma 6-bis è sostituito dal seguente: «6-bis. Allesito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, lamministrazione procedente, in caso di VIA statale, può adire direttamente il consiglio dei ministri ai sensi dellarticolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dellattribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis»;
e) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Si considera acquisito lassenso dellamministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, paesaggistico-territoriale, il cui rappresentante, allesito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dellammininistrazione rappresentata»;
f) il comma 9 è soppresso.
3. Allarticolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «rappresentanti delle amministrazioni» sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dallarticolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità»;
b) i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater sono sostituiti dal seguente: «3. Al di fuori dei casi di cui allarticolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di unamministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dellarticolo 120 della Costituzione, è rimessa dallamministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra unamministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra unamministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se lintesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate».
4. Allarticolo 29, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la parola «assenso» sono aggiunte le seguenti «e la conferenza di servizi,».
(Censimento)
1. È indetto il 15º Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, di cui al Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 763/08 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il 9º censimento generale dellindustria e dei servizi ed il censimento delle istituzioni non-profit. A tal fine è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per lanno 2011, di 277 milioni per lanno 2012 e di 150 milioni per lanno 2013.
2. Ai sensi dellarticolo 15 comma 1, lettere b), c) ed e) del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, lIstat organizza le operazioni di ciascun censimento attraverso il Piano generale di censimento e apposite circolari, nonché mediante specifiche intese con le Province autonome di Trento e di Bolzano per i territori di competenza e nel rispetto della normativa vigente. Nel Piano Generale di Censimento vengono definite la data di riferimento dei dati, gli obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie di indagine e le modalità di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie, gli adempimenti cui sono tenuti i rispondenti nonché gli uffici di censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento delle procedure di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, gli obblighi delle amministrazioni pubbliche di fornitura allIstat di basi dati amministrative relative a soggetti costituenti unità di rilevazione censuaria. LIstat, attraverso il Piano e apposite circolari, stabilisce altresì:
a) le modalità di costituzione degli uffici di censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento delle operazioni censuarie e i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, i criteri per laffidamento di fasi della rilevazione censuaria a enti e organismi pubblici e privati, dintesa con la Conferenza Unificata, sentito il Ministero delleconomia e delle finanze;
b) in ragione delle peculiarità delle rispettive tipologie di incarico, le modalità di selezione ed i requisiti professionali del personale con contratto a tempo determinato, nonché le modalità di conferimento dellincarico di coordinatore e rilevatore, anche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque con scadenza entro il 31 dicembre 2012, dintesa con il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero delleconomia e delle finanze;
c) i soggetti tenuti allobbligo di risposta, il trattamento dei dati e la tutela della riservatezza, le modalità di diffusione dei dati, anche con frequenza inferiore alle tre unità, ad esclusione dei dati di cui allarticolo 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e la comunicazione dei dati elementari ai soggetti facenti parte del SISTAN, nel rispetto del decreto legislativo n. 322/89 e successive modifiche e del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica, nonché la comunicazione agli organismi di censimento dei dati elementari, privi di identificativi e previa richiesta allIstat, relativi ai territori di rispettiva competenza e necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto di quanto stabiliti dal presente articolo e dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali a scopi statistici;
d) limitatamente al 15º Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, le modalità per il confronto contestuale alle operazioni censuarie tra dati rilevati al censimento e dati contenuti nelle anagrafi della popolazione residente, nonché, dintesa con il Ministero dellinterno, le modalità di aggiornamento e revisione delle anagrafi della popolazione residente sulla base delle risultanze censuarie.
3. Per gli enti territoriali individuati dal Piano Generale di censimento di cui al comma 2 come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione dei censimenti sono escluse dal Patto di stabilità interno, nei limiti delle risorse trasferite dallISTAT. Per gli enti territoriali per i quali il Patto di stabilità interno è regolato con riferimento al saldo finanziario sono escluse dalle entrate valide ai fini del Patto anche le risorse trasferite dallISTAT.
4. Per far fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali connesse allesecuzione dei censimenti, lISTAT, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nel Piano di cui al comma 2, possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, nellambito e nei limiti delle risorse finanziarie ad essi assegnate ai sensi del comma 1 limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e, comunque, non oltre il 2013; nei limiti delle medesime risorse, lIstat può avvalersene fino al 31 dicembre 2014, dando apposita comunicazione dellavvenuto reclutamento al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero delleconomia e delle finanze.
5. La determinazione della popolazione legale è definita con decreto del Presidente della Repubblica sulla base dei dati del censimento relativi alla popolazione residente, come definita dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
Nelle more delladozione del Piano Generale di Censimento di cui al comma 2, lISTAT provvede alle iniziative necessarie e urgenti preordinate ad effettuare la rilevazione sui numeri civici geocodificati alle sezioni di censimento nei comuni con popolazione residente non inferiore a 20.000 abitanti e la predisposizione di liste precensuarie di famiglie e convivenze desunte dagli archivi di anagrafi comunali attraverso apposite circolari. Con apposite circolari e nel rispetto della riservatezza, lISTAT stabilisce la tipologia ed il formato dei dati individuali nominativi dellanagrafe della popolazione residente, utili per le operazioni censuarie, che i Comuni devono fornire allISTAT. Il Ministero dellInterno vigila sulla corretta osservanza da parte dei Comuni dei loro obblighi di comunicazione, anche ai fini delleventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 14, comma 2, e 54, commi 3 e 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Larticolo 1, comma 6, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è sostituito dal seguente: «6. LINA promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità, alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica nonché allindirizzo anagrafico delle persone residenti in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dallAgenzia delle entrate». Con decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione ai sensi dellart. 1, comma 7, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono emanate le disposizioni volte ad armonizzare il regolamento di gestione dellINA con quanto previsto dal presente comma.
6. Nelle more dellentrata in vigore del regolamento di cui allarticolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e in attuazione del Protocollo di intesa sottoscritto dallISTAT e dalle Regioni e Province Autonome in data 17 dicembre 2009:
a) lISTAT organizza le operazioni censuarie, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e del predetto Protocollo, secondo il Piano Generale di Censimento di cui al numero Istat SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009 e relative circolari applicative che individuano anche gli enti e gli organismi pubblici impegnati nelle operazioni censuarie;
b) le Regioni organizzano e svolgono le attività loro affidate secondo i rispettivi Piani di censimento e attraverso la scelta, prevista dal Piano Generale di Censimento, tra il modello ad alta partecipazione o a partecipazione integrativa, alla quale corrisponde lerogazione di appositi contributi;
c) lISTAT, gli enti e gli organismi pubblici impegnati nelle operazioni censuarie sono autorizzati, ai sensi del predetto articolo 17, comma 4, ad avvalersi delle forme contrattuali flessibili ivi previste limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre il 2012. Della avvenuta selezione, assunzione o reclutamento da parte dellIstat è data apposita comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero delleconomia e delle finanze.
7. Gli organi preposti allo svolgimento delle operazioni del 6º censimento generale dellagricoltura sono autorizzati a conferire, per lo svolgimento dei compiti di rilevatore e coordinatore, anche incarichi di natura autonoma limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre il 31 dicembre 2011. Il reclutamento dei coordinatori intercomunali di censimento e gli eventuali loro responsabili avviene, secondo le modalità previste dalla normativa e dagli accordi di cui al presente comma e dalle circolari emanate dallIstat, tra i dipendenti dellamministrazione o di altre amministrazioni pubbliche territoriali o funzionali, nel rispetto delle norme regionali e locali ovvero tra personale esterno alle pubbliche amministrazioni. LISTAT provvede con proprie circolari alla definizione dei requisiti professionali dei coordinatori intercomunali di censimento e degli eventuali loro responsabili, nonché dei coordinatori comunali e dei rilevatori in ragione delle peculiarità delle rispettive tipologie di incarico.
8. Al fine di ridurre lutilizzo di soggetti estranei alla pubblica amministrazione, il personale che risulti in esubero allesito del riordino previsto dallarticolo 7 nonché dellapplicazione dallarticolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, a domanda, è trasferito allistat, anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico. Al predetto personale è attribuito un assegno personale riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento economico spettante nellente di destinazione.
9. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, nonché a quelli derivanti dalle ulteriori attività previste dal regolamento di cui allarticolo 17, comma 2, deI decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166, si provvede nei limiti dei complessivi stanziamenti previsti dal citato articolo 17.
(Semplificazione dellinstallazione di piccoli impianti
di distribuzione di gas naturale)
1. Linstallazione di impianti fissi senza serbatoi daccumulo derivati da rete domestica adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale per autotrazione è subordinata alla presentazione di una dichiarazione dinizio attività, disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 ed in coerenza con gli effetti di cui al comma 5 da presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco territorialmente competente.
2. Fatta salva la disciplina comunitaria in materia di prodotti, linstallazione e lesercizio di apparecchi fissi senza serbatoio di accumulo per il rifornimento a carica lenta di gas naturale, per autotrazione, con una capacità di compressione non superiore a 3 m3/h sono disciplinati, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dellinterno da adottarsi entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Limpianto, costituito dallapparecchio, dalla condotta di adduzione del gas e della linea elettrica di alimentazione, deve essere rispondente ai requisiti di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e successive modifiche, per quanto riguarda limpiego del gas naturale, e di cui alla legge 1º marzo 1968, n. 186, e successive modifiche, per quanto riguarda lalimentazione elettrica.
4. Sono abilitate allinstallazione, allo smontaggio e alla manutenzione dellimpianto le imprese aventi i requisiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi dellarticolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge 2 dicembre 2005, n. 248, che risultano iscritte presso la Camera di commercio, industria ed artigianato e che esercitano le attività di:
a) impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dellenergia elettrica allinterno degli edifici a partire dal punto di consegna dellenergia fornita dallente distributore;
b) impianti per il trasporto e lutilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme allinterno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dallente distributore.
5. Gli impianti aventi i requisiti previsti dal presente articolo, non necessitano, in ogni caso, di autorizzazione in materia di prevenzione incendi. È fatta salva la possibilità da parte dellautorità competente per la prevenzione incendi, di effettuare controlli, anche a campione, ed emettere prescrizioni. La mancata esibizione della dichiarazione di conformità dellimpianto, in occasione dei controlli, comporta lapplicazione delle sanzioni, in relazione alla tipologia di attività in cui viene accertata la violazione, previste dal decreto adottato ai sensi dellarticolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge 2 dicembre 2005, n. 248 e del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.
6. Il gas naturale destinato agli impianti di cui al comma 1 è assoggettato alle aliquota di accisa previste per il gas naturale per combustione per usi civili di cui allallegato 1 annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dallarticolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26.
7. Al comma 3, dellarticolo 2, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole «sessanta», sono sostituite dalle seguenti: «centoventi».
(Fondazioni bancarie)
1. Larticolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, si interpreta nel senso che, fino a che non è istituita, nellambito di una riforma organica, una nuova autorità di controllo sulle persone giuridiche private disciplinate dal titolo II del libro primo del codice civile, la vigilanza sulle fondazioni bancarie è attribuita al Ministero delleconomia e delle finanze, indipendentemente dalla circostanza che le fondazioni controllino, direttamente o indirettamente società bancarie, o partecipino al controllo di esse tramite patti di sindacato o accordi in qualunque forma stipulati. Le fondazioni bancarie che detengono partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrono al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso patti di sindacato o accordi di qualunque tipo continuano a essere vigilate dal Ministero delleconomia e delle finanze anche dopo listituzione dellautorità di cui ai primo periodo.
(Contratto di produttività)
1. Nel periodo dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti allandamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale sono soggette a una imposta sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. Tale disposizione trova applicazione entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.
2. Nel periodo dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 le somme di cui al comma 1 beneficiano altresì di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti delle risorse stanziate a tal fine ai sensi dellultimo periodo dellart. 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
3. Il Governo, sentite le parti sociali, provvederà alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto nei commi 1 e 2 entro il 31 dicembre 2010.
(EXPO)
1. Per la prosecuzione, per gli anni 2010 e successivi, delle attività indicate allarticolo 41, comma 16-quinquiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, fatto salvo il finanziamento integrale delle opere, può essere utilizzata, in misura proporzionale alla partecipazione azionaria detenuta dallo Stato, una quota non superiore al 4 per cento delle risorse autorizzate dallarticolo 14, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, destinate al finanziamento delle opere delle quali la Società Expo 2015 S.p.A. è soggetto attuatore, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e successive modifiche, ferma restando la partecipazione pro quota alla copertura delle medesime spese da parte degli altri azionisti, a valere sui rispettivi finanziamenti.
2. I contributi e le somme comunque erogate a carico del bilancio dello Stato a favore della Società Expo 2015 S.p.A. sono versati su apposito conto corrente infruttifero da aprirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato.
3. I contratti di assunzione del personale, a qualsiasi titolo, i contratti di lavoro a progetto e gli incarichi di consulenza esterna devono essere deliberati esclusivamente dal Consiglio di amministrazione della società Expo 2015 S.p.A., senza possibilità di delega, avendo in ogni caso presente la finalità di un contenimento dei costi della società, anche successivamente alla conclusione dellevento espositivo di cui alla normativa richiamata al comma 1.
3. Sullutilizzo delle risorse di cui al comma 1 per la copertura delle spese di gestione della società Expo 2015 S.p.A. e, in particolare, sulle iniziative assunte ai sensi del precedente comma, la società invia trimestralmente una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero delleconomia e delle finanze ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
(Disposizioni finanziarie)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze, è differito, nei limiti stabiliti con lo stesso decreto, il versamento dellacconto dellimposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo dimposta 2011. Per i soggetti che si avvalgono dellassistenza fiscale, i sostituti dimposta trattengono lacconto tenendo conto del differimento previsto dal presente comma. Dallattuazione del presente comma possono derivare minori entrate per lanno 2011 fino a 2.300 milioni di euro.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze, è differito, nei limiti stabiliti con lo stesso decreto, il versamento dellacconto dellimposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo dimposta 2012. Per i soggetti che si avvalgono dellassistenza fiscale, i sostituti dimposta trattengono lacconto tenendo conto del differimento previsto dal presente comma. Dallattuazione del presente comma possono derivare minori entrate per lanno 2012 fino a 600 milioni di euro.
3. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui allarticolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per lanno 2010. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei ministri interessati, vengono stabilite le specifiche destinazioni in coerenza con quanto previsto dai predetti commi 74 e 75. È autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per lanno 2010 per il rifinanziamento, per il medesimo anno, della Tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché della Tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226.
4. Per le manifestazioni connesse alla celebrazione del 150º Anniversario dellunità dItalia, il fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al decreto legislativo 303 del 1999 è integrato di 18,5 milioni di euro per lanno 2010.
5. Ai fini della proroga nellanno 2010 della partecipazione italiana a missioni internazionali il Fondo di cui allarticolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è integrato di 320 milioni di euro per lanno 2010.
6. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui allarticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 1.700 milioni di euro per lanno 2011 e di 250 milioni di euro per lanno 2012, mediante lutilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto. Le risorse finanziarie derivanti dallapplicazione del precedente periodo sono destinate allattuazione della manovra di bilancio relativa allanno 2011.
7. Alle minori entrate e alle maggiori spese derivanti dallarticolo 7, comma 24, dallarticolo 9, comma 30, dallarticolo 11, commi 5 e 15, dallarticolo 12, commi 7, 8 e 9, dallarticolo 14, commi 13 e 14, dallarticolo 17, comma 1, dallarticolo 25, dallarticolo 38, comma 11, dallarticolo 39, commi 1 e 4, dallarticolo 41, dallarticolo 50, comma 1, dallarticolo 53 e dallarticolo 55, pari complessivamente a 1.007,662 milioni di euro per lanno 2010, a 4.553,522 milioni di euro per lanno 2011, a 1.480,822 milioni di euro per lanno 2012, a 674,222 milioni di euro a decorrere dallanno 2013, si provvede:
a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dallarticolo 3, dallarticolo 6, comma 15 e 16, dallarticolo 15, dallarticolo 19, dallarticolo 21, dallarticolo 22, dallarticolo 23, dallarticolo 24, dallarticolo 25, dallarticolo 26, dallarticolo 27, dallarticolo 28, dallarticolo 31, dallarticolo 32, dallarticolo 33, dallarticolo 38, e dallarticolo 47, pari a 908 milioni di euro per lanno 2010, a 4.553,522 milioni di euro per lanno 2011, a 1.403,822 milioni di euro per lanno 2012, a 597,222 milioni di euro a decorrere dallanno 2013;
b) mediante utilizzo di quota parte delle minori spese recate dallarticolo 9, comma 29, pari a 99,662 milioni di euro per lanno 2010;
c) quanto a 77 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dallanno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nellambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero medesimo.
8. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 maggio 2010.
NAPOLITANO
Berlusconi Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Alfano.
Allegato 1
Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero
Triennio 2011-2013
(migliaia di Euro)