Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 2228
Azioni disponibili
Art. 18.
(Partecipazione dei comuni allattività
di accertamento tributario e contributivo)
1. I Comuni partecipano allattività di accertamento fiscale e contributivo secondo le disposizioni del presente articolo, in revisione del disposto dellarticolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dellarticolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
2. Ai fini della partecipazione di cui al comma 1, consistente, tra laltro, nella segnalazione allAgenzia delle entrate, alla Guardia di finanza e allINPS, di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi:
a) i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti sono tenuti ad istituire, laddove non vi abbiano già provveduto, il Consiglio tributario. A tale fine, il regolamento per listituzione del Consiglio tributario è adottato dal Consiglio Comunale entro il termine di 90 giorni dallentrata in vigore della presente disposizione;
b) i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, laddove non abbiano già costituito il Consiglio tributario, sono tenuti a riunirsi in consorzio, ai sensi dellarticolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, per la successiva istituzione del Consiglio tributario. A tale fine, la relativa convenzione, unitamente allo statuto del consorzio, è adottata dai rispettivi Consigli comunali per lapprovazione entro il termine di 180 giorni dallentrata in vigore della presente disposizione.
3. In occasione della loro prima seduta, successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, i Consigli tributari deliberano in ordine alle forme di collaborazione con lAgenzia del territorio ai fini dellattuazione del comma 12 dellarticolo 19.
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma dellarticolo 44, è sostituito dal seguente:
«LAgenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni le dichiarazioni di cui allarticolo 2 dei contribuenti in essi residenti; gli Uffici dellAgenzia delle entrate, prima della emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi dellarticolo 38, quarto comma e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi.»;
b) al terzo comma, primo periodo, dellarticolo 44, le parole da «il comune» a «segnalare» sono sostituite dalle seguenti: «il comune di domicilio fiscale del contribuente, o il consorzio al quale lo stesso partecipa, segnala», e il periodo: «A tal fine il comune può prendere visione presso gli uffici delle imposte degli allegati alle dichiarazioni già trasmessegli in copia dallufficio stesso.» è abrogato;
c) il quarto comma dellarticolo 44, è sostituito dal seguente:
«Il comune di domicilio fiscale del contribuente, con riferimento agli accertamenti di cui al secondo comma, comunica entro sessanta giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo»;
d) sono abrogati i commi quinto, sesto e settimo dellarticolo 44;
e) larticolo 45 è abrogato.
5. Allarticolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per potenziare lazione di contrasto allevasione fiscale e contributiva, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa,la partecipazione dei comuni allaccertamento fiscale e contributivo è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dellintervento del comune che abbia contribuito allaccertamento stesso.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Con provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate, emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dintesa con lINPS e la Conferenza unificata, sono stabilite le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonché quelle della partecipazione dei comuni allaccertamento fiscale e contributivo di cui al comma 1. Per le attività di supporto allesercizio di detta funzione di esclusiva competenza comunale, i comuni possono avvalersi delle società e degli enti partecipati dai comuni stessi ovvero degli affidatari delle entrate comunali i quali, pertanto, devono garantire ai comuni laccesso alle banche dati utilizzate. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le ulteriori materie per le quali i comuni partecipano allaccertamento fiscale e contributivo; in tale ultimo caso, il provvedimento, adottato dintesa con il direttore dellAgenzia del territorio per i tributi di relativa competenza, può prevedere anche una applicazione graduale in relazione ai diversi tributi.»;
c) è abrogato il comma 2-ter.
6. Allarticolo 83, comma 17, ultimo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «33 per cento».
7. Con decreto del Ministero delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociale dintesa con Ia Conferenza Unificata, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i tributi su cui calcolare la quota pari al 33 per cento e le sanzioni civili spettanti ai comuni che abbiano contribuito allaccertamento, ai sensi dellarticolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché le relative modalità di attribuzione.
8. Resta fermo il provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate di cui allarticolo 1, comma 2 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, quanto alle modalità tecniche di accesso dei comuni alle banche dati e alle dichiarazioni relative ai contribuenti ai comuni, nonché alle modalità di partecipazione degli stessi allaccertamento fiscale e contributivo.
9. Gli importi che lo Stato riconosce ai comuni a titolo di partecipazione allaccertamento sono calcolati al netto delle somme spettanti ad altri enti ed alla Unione Europea. Sulle quote delle maggiori somme in questione che lo Stato trasferisce alle Regioni a statuto ordinario, a quelle a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, spetta ai predetti enti riconoscere ai comuni le somme dovute a titolo di partecipazione allaccertamento.