Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 2228
Azioni disponibili
(Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni alluso del contante e dei titoli al portatore)
1. A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dellutilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni alluso del contante e dei titoli al portatore, di cui allarticolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate allimporto di euro cinquemila.
2. In ragione di quanto disposto dal comma 1, ed al fine di rafforzarne lefficacia, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nellarticolo 49, al comma 13, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2011»;
b) allarticolo 58, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma: «Per le violazioni previste dai precedenti commi, la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo allimporto di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte. Per le violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento.».