Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 2228
Azioni disponibili
(Adeguamento alle direttive OCSE
in materia di documentazione
dei prezzi di trasferimento)
1. A fini di adeguamento alle direttive emanate dalla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento ed ai princìpi di collaborazione tra contribuenti ed amministrazione finanziaria, allarticolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
«2-ter. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nellambito delle operazioni di cui allarticolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dellaccesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni allAmministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dellAgenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente, deve darne apposita comunicazione allAmministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si rende applicabile il comma 2.».
2. Ai fini dellimmediata operatività delle disposizioni di cui al comma 1, il provvedimento del Direttore dellAgenzia delle entrate deve essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La comunicazione concernente periodi dimposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, deve essere comunque effettuata entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento del Direttore dellAgenzia delle entrate.