Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 2228
Azioni disponibili
(Concentrazione della riscossione
nellaccertamento)
1. Le attività di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a) notificati a partire dal 1º luglio 2011 e relativi ai periodi dimposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:
a) lavviso di accertamento emesso dallAgenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi e dellimposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche lintimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, allobbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, gli importi stabiliti dallarticolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Lintimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dellimposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, anche ai sensi dellarticolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dellarticolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dellarticolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In tali ultimi casi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata;
b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi allatto della notifica e devono espressamente recare lavvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dellesecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato;
c) in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini previsti alle lettere a) e b);
d) allatto dellaffidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio dellAgenzia delle entrate fornisce, anche su richiesta dellagente della riscossione, tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento dellefficacia della riscossione, acquisiti anche in fase di accertamento;
e) lagente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), lespropriazione forzata è preceduta dalla notifica dellavviso di cui allarticolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Lespropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui laccertamento è divenuto definitivo;
f) a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dallarticolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; allagente della riscossione spettano laggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dallarticolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
g) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la dilazione del pagamento prevista dallarticolo 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, può essere concessa solo dopo laffidamento del carico allagente della riscossione e in caso di ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si applica larticolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
h) in considerazione della necessità di razionalizzare e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza di tale fase dellattività di contrasto allevasione, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a seguito dellattività di liquidazione, controllo e accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini degli altri tributi amministrati dallAgenzia delle entrate e delle altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo.
2. Allarticolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole «con riguardo allimposta sul valore aggiunto» sono inserite le seguenti: «ed alle ritenute operate e non versate»;
b) il secondo periodo del sesto comma è sostituito dai seguenti: «La proposta di transazione fiscale, unitariamente con la documentazione di cui allarticolo 161, è depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma, che procedono alla trasmissione ed alla liquidazione ivi previste. Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dellarticolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione dellimpresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio»;
c) dopo il sesto comma è aggiunto il seguente: «La transazione fiscale conclusa nellambito dellaccordo di ristrutturazione di cui allarticolo 182-bis è revocata di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie».
3. Allarticolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Lagente della riscossione cui venga comunicata la proposta di concordato, ai sensi degli articoli 125 o 126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la trasmette senza ritardo allAgenzia delle entrate, anche in deroga alle modalità indicate nellarticolo 36 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e la approva, espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a formale autorizzazione dellAgenzia medesima.».
4. Larticolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è sostituito dal seguente:
«Art. 11. - (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte). 1. É punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie, altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se lammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. É punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se lammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni».
5. Allarticolo 27, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «In relazione agli importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, le misure cautelari» sono sostituite dalle seguenti: «Le misure cautelari, che, in base al processo verbale di constatazione, al provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione della sanzione oppure allatto di contestazione, sono».
6. In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici giorni successivi allaccettazione a norma dellarticolo 29 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi dellarticolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, i dati necessari ai fini delleventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Per la violazione dellobbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili.
7. Allarticolo 319-bis del codice penale, dopo le parole «alla quale il pubblico ufficiale appartiene» sono aggiunte le seguenti: «nonché il pagamento o il rimborso di tributi». Con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate ai fini della definizione del contesto mediante gli istituti previsti dallarticolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dallarticolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la responsabilità di cui allarticolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata alle ipotesi di dolo.