Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 2228
Azioni disponibili
(Potenziamento dei processi di riscossione dellINPS)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2011, lattività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute allInps, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
2. Lavviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale e sanzioni lagente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nellanagrafe tributaria alla data di formazione dellavviso. Lavviso, per i crediti accertati dagli uffici, dovrà altresì contenere lintimazione ad adempiere lobbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di 90 giorni dalla notifica nonché lindicazione che, in mancanza del pagamento, lagente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad esecuzione forzata. Lavviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dellufficio che ha emesso latto.
3. Lavviso di addebito, completo di tutti gli elementi di cui al comma 2, relativo alle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, il cui pagamento alle scadenze mensili o periodiche sia stato omesso in tutto o in parte, è consegnato allagente della riscossione che provvederà al recupero nei termini fissati al comma 12, contestualmente alla notifica dellavviso stesso al contribuente.
4. Lavviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata allindirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Lavviso di cui ai commi 2 e 3 viene consegnato, in deroga alle disposizione contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalità stabilite dallIstituto Nazionale della Previdenza Sociale.
6. Allatto dellaffidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, lInps fornisce, anche su richiesta dellagente della riscossione, tutti gli elementi, utili a migliorare lefficacia dellazione di recupero.
7. Per i crediti accertati dagli uffici, il debitore può proporre ricorso amministrativo avverso latto di accertamento nei termini previsti dalla normativa vigente, in relazione alla natura dellobbligo contributivo, e comunque non oltre 90 giorni dalla notifica dellavviso di addebito. Il ricorso, presentato allorgano amministrativo competente a decidere sulle singole materie, dovrà obbligatoriamente essere trasmesso anche allIstituto Nazionale della Previdenza Sociale che provvederà a consegnare lavviso di addebito allagente della riscossione dopo la decisione di reiezione del competente organo amministrativo, nei termini fissati al comma 5, qualora entro 5 giorni dalla notifica della decisione stessa non sia data dimostrazione dellavvenuto pagamento delle somme dovute. In ogni caso il titolo dovrà essere consegnato allagente non oltre i termini previsti per lavvio della procedura di espropriazione forzata.
8. La comunicazione di accoglimento parziale del ricorso, che comporta la rideterminazione degli importi addebitati con il titolo di cui al comma 1, contiene lindicazione delle somme dovute e lintimazione al pagamento entro 5 giorni dalla notifica. In caso di mancata dimostrazione dellavvenuto pagamento nel termine assegnato, il titolo sarà consegnato allagente della riscossione nei termini fissati al comma 5. In ogni caso il titolo dovrà essere consegnato allagente non oltre i termini previsti per lavvio della procedura di espropriazione forzata.
9. In caso di revisione in autotutela dellatto di accertamento lavviso di addebito cessa di avere validità e lIstituto Nazionale della Previdenza Sociale provvederà a notificare al debitore un nuovo avviso di addebito, ai sensi dei commi precedenti, per leventuale somma ancora dovuta.
10. Larticolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è abrogato.
11. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia stato proposto ricorso, in assenza di pagamento, lagente della riscossione nei successivi trenta giorni e, sulla base del titolo esecutivo di cui al comma 1 e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata ai sensi dellarticolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Decorso un anno dalla notifica dellavviso di accertamento, lespropriazione forzata è preceduta dalla notifica dellavviso di cui allarticolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Lespropriazione forzata in ogni caso è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui laccertamento è divenuto definitivo e, in caso di riscossione frazionata, anche in pendenza di giudizio, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello entro il quale deve essere effettuato il pagamento.
12. Nei casi previsti dal comma 3 lagente della riscossione procederà allespropriazione forzata trascorsi 30 giorni dalla data della consegna del titolo esecutivo da parte dellIstituto Nazionale della Previdenza Sociale.
13. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme richieste con lavviso di cui ai commi 2 e 3 le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento. Allagente della riscossione spettano laggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previste dallarticolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
14. Ai fini della procedura di riscossione di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo allINPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dallavviso di addebito contenente lintimazione ad adempiere lobbligo di pagamento.
15. I rapporti con gli agenti della riscossione continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti.