Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 2228
Azioni disponibili
(Obbligo per i non residenti di indicazione del codice fiscale
per lapertura di rapporti con operatori finanziari)
1. Allarticolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo la lettera g-quater), è aggiunta la seguente: «g-quinquies) atti o negozi delle società e degli enti di cui allarticolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, conclusi con i clienti per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi clienti, riguardanti lapertura o la chiusura di qualsiasi rapporto continuativo»;
b) al secondo comma, secondo periodo, dopo le parole «in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale allestero» sono aggiunte le seguenti: «, salvo per gli atti o negozi di cui alla lettera g-quinquies)».