Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 2228
Azioni disponibili
(Censimento)
1. È indetto il 15º Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, di cui al Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 763/08 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il 9º censimento generale dellindustria e dei servizi ed il censimento delle istituzioni non-profit. A tal fine è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per lanno 2011, di 277 milioni per lanno 2012 e di 150 milioni per lanno 2013.
2. Ai sensi dellarticolo 15 comma 1, lettere b), c) ed e) del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, lIstat organizza le operazioni di ciascun censimento attraverso il Piano generale di censimento e apposite circolari, nonché mediante specifiche intese con le Province autonome di Trento e di Bolzano per i territori di competenza e nel rispetto della normativa vigente. Nel Piano Generale di Censimento vengono definite la data di riferimento dei dati, gli obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie di indagine e le modalità di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie, gli adempimenti cui sono tenuti i rispondenti nonché gli uffici di censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento delle procedure di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, gli obblighi delle amministrazioni pubbliche di fornitura allIstat di basi dati amministrative relative a soggetti costituenti unità di rilevazione censuaria. LIstat, attraverso il Piano e apposite circolari, stabilisce altresì:
a) le modalità di costituzione degli uffici di censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento delle operazioni censuarie e i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, i criteri per laffidamento di fasi della rilevazione censuaria a enti e organismi pubblici e privati, dintesa con la Conferenza Unificata, sentito il Ministero delleconomia e delle finanze;
b) in ragione delle peculiarità delle rispettive tipologie di incarico, le modalità di selezione ed i requisiti professionali del personale con contratto a tempo determinato, nonché le modalità di conferimento dellincarico di coordinatore e rilevatore, anche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque con scadenza entro il 31 dicembre 2012, dintesa con il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero delleconomia e delle finanze;
c) i soggetti tenuti allobbligo di risposta, il trattamento dei dati e la tutela della riservatezza, le modalità di diffusione dei dati, anche con frequenza inferiore alle tre unità, ad esclusione dei dati di cui allarticolo 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e la comunicazione dei dati elementari ai soggetti facenti parte del SISTAN, nel rispetto del decreto legislativo n. 322/89 e successive modifiche e del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica, nonché la comunicazione agli organismi di censimento dei dati elementari, privi di identificativi e previa richiesta allIstat, relativi ai territori di rispettiva competenza e necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto di quanto stabiliti dal presente articolo e dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali a scopi statistici;
d) limitatamente al 15º Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, le modalità per il confronto contestuale alle operazioni censuarie tra dati rilevati al censimento e dati contenuti nelle anagrafi della popolazione residente, nonché, dintesa con il Ministero dellinterno, le modalità di aggiornamento e revisione delle anagrafi della popolazione residente sulla base delle risultanze censuarie.
3. Per gli enti territoriali individuati dal Piano Generale di censimento di cui al comma 2 come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione dei censimenti sono escluse dal Patto di stabilità interno, nei limiti delle risorse trasferite dallISTAT. Per gli enti territoriali per i quali il Patto di stabilità interno è regolato con riferimento al saldo finanziario sono escluse dalle entrate valide ai fini del Patto anche le risorse trasferite dallISTAT.
4. Per far fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali connesse allesecuzione dei censimenti, lISTAT, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nel Piano di cui al comma 2, possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, nellambito e nei limiti delle risorse finanziarie ad essi assegnate ai sensi del comma 1 limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e, comunque, non oltre il 2013; nei limiti delle medesime risorse, lIstat può avvalersene fino al 31 dicembre 2014, dando apposita comunicazione dellavvenuto reclutamento al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero delleconomia e delle finanze.
5. La determinazione della popolazione legale è definita con decreto del Presidente della Repubblica sulla base dei dati del censimento relativi alla popolazione residente, come definita dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
Nelle more delladozione del Piano Generale di Censimento di cui al comma 2, lISTAT provvede alle iniziative necessarie e urgenti preordinate ad effettuare la rilevazione sui numeri civici geocodificati alle sezioni di censimento nei comuni con popolazione residente non inferiore a 20.000 abitanti e la predisposizione di liste precensuarie di famiglie e convivenze desunte dagli archivi di anagrafi comunali attraverso apposite circolari. Con apposite circolari e nel rispetto della riservatezza, lISTAT stabilisce la tipologia ed il formato dei dati individuali nominativi dellanagrafe della popolazione residente, utili per le operazioni censuarie, che i Comuni devono fornire allISTAT. Il Ministero dellInterno vigila sulla corretta osservanza da parte dei Comuni dei loro obblighi di comunicazione, anche ai fini delleventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 14, comma 2, e 54, commi 3 e 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Larticolo 1, comma 6, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è sostituito dal seguente: «6. LINA promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità, alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica nonché allindirizzo anagrafico delle persone residenti in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dallAgenzia delle entrate». Con decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione ai sensi dellart. 1, comma 7, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono emanate le disposizioni volte ad armonizzare il regolamento di gestione dellINA con quanto previsto dal presente comma.
6. Nelle more dellentrata in vigore del regolamento di cui allarticolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e in attuazione del Protocollo di intesa sottoscritto dallISTAT e dalle Regioni e Province Autonome in data 17 dicembre 2009:
a) lISTAT organizza le operazioni censuarie, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e del predetto Protocollo, secondo il Piano Generale di Censimento di cui al numero Istat SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009 e relative circolari applicative che individuano anche gli enti e gli organismi pubblici impegnati nelle operazioni censuarie;
b) le Regioni organizzano e svolgono le attività loro affidate secondo i rispettivi Piani di censimento e attraverso la scelta, prevista dal Piano Generale di Censimento, tra il modello ad alta partecipazione o a partecipazione integrativa, alla quale corrisponde lerogazione di appositi contributi;
c) lISTAT, gli enti e gli organismi pubblici impegnati nelle operazioni censuarie sono autorizzati, ai sensi del predetto articolo 17, comma 4, ad avvalersi delle forme contrattuali flessibili ivi previste limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre il 2012. Della avvenuta selezione, assunzione o reclutamento da parte dellIstat è data apposita comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero delleconomia e delle finanze.
7. Gli organi preposti allo svolgimento delle operazioni del 6º censimento generale dellagricoltura sono autorizzati a conferire, per lo svolgimento dei compiti di rilevatore e coordinatore, anche incarichi di natura autonoma limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre il 31 dicembre 2011. Il reclutamento dei coordinatori intercomunali di censimento e gli eventuali loro responsabili avviene, secondo le modalità previste dalla normativa e dagli accordi di cui al presente comma e dalle circolari emanate dallIstat, tra i dipendenti dellamministrazione o di altre amministrazioni pubbliche territoriali o funzionali, nel rispetto delle norme regionali e locali ovvero tra personale esterno alle pubbliche amministrazioni. LISTAT provvede con proprie circolari alla definizione dei requisiti professionali dei coordinatori intercomunali di censimento e degli eventuali loro responsabili, nonché dei coordinatori comunali e dei rilevatori in ragione delle peculiarità delle rispettive tipologie di incarico.
8. Al fine di ridurre lutilizzo di soggetti estranei alla pubblica amministrazione, il personale che risulti in esubero allesito del riordino previsto dallarticolo 7 nonché dellapplicazione dallarticolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, a domanda, è trasferito allistat, anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico. Al predetto personale è attribuito un assegno personale riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento economico spettante nellente di destinazione.
9. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, nonché a quelli derivanti dalle ulteriori attività previste dal regolamento di cui allarticolo 17, comma 2, deI decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166, si provvede nei limiti dei complessivi stanziamenti previsti dal citato articolo 17.