Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 2228
Azioni disponibili
(Interventi a salvaguardia delleuro)
1. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad assicurare la partecipazione della Repubblica Italiana al capitale sociale della società che verrà costituita insieme agli altri Stati membri dellarea euro, in conformità con le Conclusioni del Consiglio dellUnione europea del 9-10 maggio 2010, al fine di assicurare la salvaguardia della stabilità finanziaria dellarea euro. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 20 milioni di euro per lanno 2010. Agli oneri derivanti dallattuazione del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento.
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passività della società di cui al comma 1 emesse al fine di costituire la provvista finanziaria per concedere prestiti agli Stati membri dellarea euro in conformità con le Conclusioni del Consiglio dellUnione europea del 9-10 maggio 2010 e le conseguenti decisioni che verranno assunte allunanimità degli Stati membri dellarea euro. Agli eventuali oneri si provvede con le medesime modalità di cui allarticolo 2, comma 2 del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67. La predetta garanzia dello Stato sarà elencata, unitamente alle altre per le quali non è previsto il prelevamento dal fondo di riserva di cui allarticolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in apposito allegato dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze distinto da quello già previsto dallarticolo 31 della medesima legge.