Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 2228

Capo I

RIDUZIONE DEL PERIMETRO E DEI COSTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 1.

(Definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate
negli ultimi tre anni)

        1. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2007, 2008 e 2009 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro il 30 settembre 2010 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento dei titoli Stato.

Art. 2.

(Riduzione e flessibilità negli stanziamenti di bilancio)

        1. Al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire ad un consolidamento delle risorse stanziate sulle missioni di ciascun stato di previsione, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all’articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n.  196, limitatamente al triennio 2011-2013, nel rispetto dell’invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all’articolo 21, comma 7, della medesima legge n.  196 del 2009. In appositi allegati agli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni legislative di cui si propongono le modifiche ed i corrispondenti importi. Resta precluso l’utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. A decorrere dall’anno 2011 è disposta la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n.  196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell’Allegato 1 al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono esclusi il fondo ordinario delle università, nonché le risorse destinate all’informatica, alla ricerca e al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche. Le medesime riduzioni sono comprensive degli effetti di contenimento della spesa dei Ministeri, derivanti dall’applicazione dell’articolo 6, e degli Organi costituzionali fatto salvo quanto previsto dell’articolo 5, comma 1, primo periodo.

Art. 3.

(Presidenza del Consiglio dei Ministri e Banca d’Italia –
riduzioni di spesa)

        1. Oltre alle riduzioni di spesa derivanti dalle disposizioni del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri procede ai seguenti ulteriori interventi sul bilancio 2010:

        a) eliminazioni di posti negli organici dirigenziali, oltre quelli già previsti da norme vigenti, complessivamente con un risparmio non inferiore a 7 milioni di euro;
        b) contenimento dei budget per le strutture di missione per un importo non inferiore a 3 milioni di euro;
        c) riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio complessivo non inferiore a 50 milioni di euro.

        2. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste dal comma 1 sono versate all’entrata dal bilancio dello Stato.

        3. La Banca d’Italia tiene conto, nell’ambito del proprio ordinamento, dei principi di contenimento della spesa per il triennio 2011-2013 contenuti nel presente titolo.

Art. 4.

(Modernizzazione dei pagamenti effettuati
dalle Pubbliche Amministrazioni)

        1. Ai fini di favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti, il Ministero dell’economia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali, inclusa la tessera sanitaria.

        2. Ai fini dell’attuazione del presente articolo, il Ministero dell’economia e delle finanze, con propri provvedimenti:

            a) individua gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalità con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali possono avvalersene;

            b) individua il soggetto gestore del servizio, selezionato sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini;
            c) disciplina le modalità di utilizzo del servizio da parte dei soggetti pubblici, anche diversi dal soggetto distributore delle carte, che intendono offrire ai propri utenti tale modalità di erogazione di pagamenti;
            d) stabilisce nello 0,20 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai cittadini tramite le carte il canone a carico del gestore finanziario del servizio;
            e) disciplina le modalità di certificazione degli avvenuti pagamenti;
            f) stabilisce le modalità di monitoraggio del servizio e dei flussi di pagamento.

        3. Il corrispettivo di cui al comma 2, lettera d), è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, tra i soggetti pubblici distributori delle carte elettroniche, i soggetti pubblici erogatore dei pagamenti e lo stesso Ministero dell’economia e delle finanze.

        4. Per le spese attuative di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle entrate di cui al comma 3, con la quota di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze.