Legislatura 13ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 846 del 31/05/2000

SENATO DELLA REPUBBLICA
—————— XIII LEGISLATURA ——————

846a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2000

(Pomeridiana)

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Presidenza del vice presidente ROGNONI,

indi della vice presidente SALVATO



RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

La seduta inizia alle ore 16,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,36 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni assunte questa mattina dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari in ordine al programma dei lavori del Senato dal mese di maggio alla sospensione estiva, nonché al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 31 maggio al 30 giugno 2000. Dà conto altresì della ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge sulla procreazione assistita. (v. Resoconto stenografico).

Discussione del documento:

(Doc. IV-quater, n. 49) Applicabilità dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell’ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Marcello Pera

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari propone che il caso in questione ricada nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

CALLEGARO, relatore. In un articolo su "Il Messaggero" riguardante i casi di corruzione presso la procura di Roma, il senatore Pera, che più volte era intervenuto sull'argomento, anche presentando interrogazioni parlamentari, aveva criticato lo spreco determinato dalla previsione di una cospicua scorta per la signora Ariosto, analogamente a quanto si fa con i pentiti di mafia. È evidente il nesso funzionale rispetto al pensiero già espresso nell'esercizio dell'attività parlamentare dallo stesso senatore, per cui la Giunta propone, ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, l'insindacabilità delle frasi in questione.

RUSSO (DS). Richiamandosi alle considerazioni svolte questa mattina dal senatore Fassone in riferimento ad un documento di analogo contenuto, dichiara il suo voto contrario, in quanto l'opinione in oggetto non è stata espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari, a prescindere dal merito della questione.

GASPERINI (LFNP). Nel suo articolo il senatore Pera, in qualità di responsabile del settore giustizia del suo partito, evidentemente si era riferito ad un principio, criticando il ricorso ad una scorta armata e non il ruolo o l'immagine della signora Ariosto. Esercitando quindi la propria funzione di parlamentare, egli intendeva sottolineare un problema indubbiamente importante.

GRECO (FI). Non è giustificabile un voto diverso dell'Aula rispetto alla determinazione della Giunta, anche considerando quanto la signora Ariosto sia stata al centro di vicende processuali e dibattiti politici. È pertanto innegabile il nesso funzionale delle dichiarazioni del senatore Pera con la sua attività di parlamentare, e quindi l'opportunità di applicare l'articolo 68 della Costituzione.

VALENTINO (AN). Condivide la proposta avanzata dalla Giunta. La signora Ariosto è stata al centro di svariate attività parlamentari, anche del senatore Pera, le quali non sono certo separabili rispetto agli argomenti cui esse si riferiscono. La definizione della funzione parlamentare va d'altronde certamente estesa alle iniziative di divulgazione del proprio pensiero da parte del singolo parlamentare. (Applausi dai Gruppi AN e FI).

BESOSTRI (DS). La mediazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari o dell'Assemblea circa l'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione non è necessaria in quanto la tutela del singolo parlamentare potrebbe risultare compromessa dalle maggioranze che occasionalmente si costituiscono. Ciò rappresenta un rischio tanto più grave in relazione al possibile rafforzamento del principio maggioritario. Si configura infatti la possibile reintroduzione del principio di autorizzazione a procedere. Pertanto, non parteciperà al voto.

DIANA Lino (PPI). La proposta della Giunta è condivisibile solo in parte, in quanto alcune valutazioni di carattere personale espresse nell'articolo in questione dal senatore Pera non sono obiettivamente imputabili all'esercizio della funzione parlamentare. Voterà quindi contro la proposta della Giunta.

NOVI (FI). Il Servizio centrale di protezione in realtà non distingue tra testimoni e pentiti.

PRESIDENTE. Toglie la parola al senatore Novi.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, approva la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. (Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD e LFNP).

Discussione del documento:

(Doc. IV-quater, n. 52) Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti dell'onorevole Cesare Previti, senatore all'epoca dei fatti

Reiezione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari propone che il caso in questione ricada nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

GASPERINI, relatore. Uno scambio di invettive tra il senatore Bassanini e l'allora senatore Previti, nel corso di una trasmissione televisiva avente ad oggetto un dibattito politico ed alla quale partecipavano alcuni parlamentari, diede luogo ad un atto di citazione in sede civile. Se è difficile capire l'ambito di applicazione dell'ipotesi di cui all'articolo 68 della Costituzione, è però certo che il parlamentare eserciti la sua funzione anche fuori dalle mura del Palazzo. Nel caso in esame si era trattato dell'espressione di un punto di vista politico con riferimento all'attività parlamentare. Pertanto, la Giunta ha ritenuto che i fatti debbano riferirsi all'esercizio dell'attività parlamentare, e che quindi siano insindacabili, ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.

FASSONE (DS). Affinché l'Assemblea uniformi le sue decisioni a correttezza costituzionale è necessario ribadire la distinzione, sottolineata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, tra attività parlamentare e attività politica. L'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica anche alle funzioni esplicate all'esterno delle Assemblee elettive laddove siano connesse alle funzioni tipiche del parlamentare, tali non potendosi però ritenere la partecipazione a trasmissioni televisive o le interviste giornalistiche. Pertanto, le conclusioni della Giunta non sono condivisibili.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. (Applausi dai Gruppi DS e Misto-Com).

Discussione del documento:

(Doc. IV-quater, n. 53) Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti dell'onorevole Cesare Previti, senatore all'epoca dei fatti

Reiezione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari propone di dichiarare che i fatti oggetto del procedimento ricadono nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

GASPERINI, relatore Ad integrazione della relazione scritta, ricordate le circostanze in cui l'allora ministro della difesa Previsti rilasciò le dichiarazioni riportate in un libro di Giorgia Bocca e dal settimanale "L'Espresso", fa presente che la Giunta propone di ritenere tali dichiarazioni insindacabili, a tutela dell'intero Parlamento e non del singolo parlamentare coinvolto, in quanto connesse al dibattito scaturito da atti di sindacato ispettivo. (Applausi dai Gruppi LFNP, FI e AN).

FASSONE (DS). L'intervista rilasciata dal ministro Previti, come sostenuto dall'allora ministro per i rapporti con il Parlamento Ferrara in risposta ad alcune interpellanze, si prefiggeva di esporre la teoria della via giudiziaria al comunismo. Tale lecita manifestazione di pensiero politico incontra però un limite in sede giudiziaria a tutela del soggetto politico coinvolto; peraltro, l'insindacabilità delle opinioni espresse nell'occasione è stata invocata nel corso del procedimento civile solo dopo la conferma in udienza da parte dell'intervistatore delle dichiarazioni riportate, sulla cui non veridicità si era fino ad allora basata la difesa. Voterà quindi contro la proposta della Giunta.

GRECO (FI). Il nesso funzionale tra l'attività parlamentare e le dichiarazioni rilasciate nell'intervista è incontestabile anche nel caso in discussione, considerato il dibattito parlamentare svoltosi all'epoca; semmai, è da ritenersi provocatoria l'affermazione del giornalista secondo la quale parte della magistratura avrebbe in passato agito a danno del Partito comunista, mentre un legame organico tra alcuni magistrati e la sinistra italiana è stato confermato in una recente intervista anche dall'ex Capogruppo DS al Senato. Per tali motivi voterà a favore delle conclusioni della Giunta.

VALENTINO (AN). Concorda con il senatore Fassone sulla necessità di distinguere l'attività parlamentare da quella politica, ma bisogna anche ricordare che rientra nella prima fattispecie l'attività di divulgazione delle funzioni svolte e delle opinioni espresse in Parlamento, caso nel quale rientra la condotta dell'allora senatore Previti. (Applausi dal Gruppo AN).

PELLEGRINO (DS). In merito all'interpretazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione occorre responsabilmente rifarsi alle distinzioni chiaramente espresse dalla Corte costituzionale, nelle sentenze sui ricorsi contro le decisioni assunte dai due rami del Parlamento rispetto a taluni membri, spesso in reazione ad un'interpretazione eccessivamente estensiva della norma costituzionale. (Applausi dal Gruppo DS).

CONTESTABILE (FI). Il rapporto tra le decisioni di un ramo del Parlamento in tema di insindacabilità e le sentenze della Corte costituzionale ha fatto registrare un radicale mutamento di indirizzo dal 1998 in poi, dimostrando che l'elaborazione giurisprudenziale risente del clima politico in cui interviene. Farebbe bene pertanto il Parlamento, organo supremo in quanto eletto democraticamente e quindi presidio delle libertà, ad approvare una legge di interpretazione dell'articolo 68 della Costituzione. Voterà a favore delle conclusione della Giunta. (Applausi dai Gruppi FI, CCD e AN).

SENESE (DS). Stupisce di vedere riproposta, a distanza di cinquant'anni e da parte dello schieramento politico opposto, la tesi espressa da Palmiro Togliatti in seno all'Assemblea costituente sul rapporto tra Camere elettive e Corte costituzionale, tesi successivamente abbandonata in favore di posizioni maggiormente liberali. (Applausi dal Gruppo DS).

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Discussione del documento:

(Doc. IV-quater, n. 54) Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Marcello Pera

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. Ricorda che la Giunta propone di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

CALLEGARO, relatore Alla Giunta è apparso evidente il rapporto funzionale tra l'attività politico-parlamentare svolta dal senatore Pera e le espressioni da lui usate nei confronti del giudice Caselli, come reazione all'accusa rivolta da quest'ultimo al Parlamento di agevolare la mafia con la riforma della legislazione sui collaboratori di giustizia.

RUSSO(DS). Conferma il voto espresso in Giunta a favore dell'insindacabilità poiché oggetto del giudizio sono dichiarazioni rese su una richiesta di autorizzazione all'arresto di un parlamentare e cioè su un atto di esclusiva competenza delle Camere. (Applausi dai Gruppi DS, FI, AN e CCD).

GASPERINI (LFNP). Condivide le opinioni del senatore Russo, mentre fa notare al senatore Senese che il Parlamento non è tenuto a seguire la giurisprudenza della Corte costituzionale, ma deve svolgere la sua funzione di presidio delle libertà dei cittadini esprimendosi su casi concreti. A suo avviso, il legislatore dovrebbe anche porre mano all'interpretazione autentica dell'articolo 68 della Costituzione. (Applausi dai Gruppi LFNP, FI, CCD, AN e del senatore Gubert).

FASSONE (DS). Concorda con il senatore Russo e dichiara voto favorevole sulla proposta della Giunta. (Applausi dai Gruppi LFNP, CCD e FI).

VALENTINO (AN). Dichiara voto favorevole.

Il Senato approva la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Discussione del documento:

(Doc. IV-quater, n. 55) Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Massimo Wilde, dell'onorevole Pierluigi Copercini, dei signori Gianluigi Carnovali, Paolo Gibertoni, Ivaldo Carini, Celestino Pedrazzini, Corinto Marchini e Luigi Roveda, senatori all'epoca dei fatti

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. Ricorda che la Giunta propone di dichiarare che i fatti oggetto del procedimento concernono opinioni espresse da membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni e ricadono pertanto nell'ambito di applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

RUSSO, relatore. La Giunta ha ritenuto che l'invio da parte del senatore Wilde e degli altri sei interessati, anch'essi senatori all'epoca dei fatti, di una lettera esposto al Consiglio superiore della magistratura, al Ministero della giustizia ed alla Procura generale di Roma per segnalare il rischio di archiviazione di un procedimento aperto presso la procura di Parma costituisce esercizio della funzione ispettiva spettante ai membri del Parlamento. (Applausi del senatore Specchia).

Il Senato approva la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. (Applausi dal Gruppo LFNP).

Discussione del documento:

(Doc. IV-quater, n. 56) Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Marcello Pera

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. Ricorda che la Giunta propone di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

CALLEGARO, relatore. Ricorda che i fatti oggetto del procedimento costituiscono il seguito della vicenda affrontata nel documento IV-quater n. 48 e che pertanto coerentemente la Giunta si è espressa a favore della insindacabilità.

FASSONE (DS). Costituendo una appendice della vicenda precedente, anche questa pone il problema della distinzione tra funzione parlamentare ed esercizio dell'attività politica. Dichiara pertanto il voto contrario alla proposta della Giunta.

Con votazione per alzata di mano, seguita dalla controprova mediante procedimento elettronico, chiesta dal senatore MICELE (DS), il Senato approva la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. (Applausi dai Gruppi FI e AN).

Discussione del documento:

(Doc. IV, n. 5) Domanda di autorizzazione all'utilizzo di colloqui fra presenti nei confronti del senatore Giulio Camber

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. Ricorda che la Giunta propone a maggioranza di autorizzare nei confronti del senatore Camber l'utilizzo delle intercettazioni di colloqui tra presenti, disposte nel procedimento n. 1536/95 R.G.N.R. e per le quali è stata avanzata richiesta in data 26 gennaio 2000 da parte del procuratore della Repubblica di Trieste.

FASSONE, relatore. La decisione assunta a maggioranza dalla Giunta è stata notevolmente semplificata dalla richiesta avanzata dallo stesso senatore Camber di poter utilizzare le intercettazioni per la propria difesa. La Giunta, dopo aver valutato se l'utilizzo in questione configurasse una lesione delle prerogative parlamentari, ha ritenuto opportuno privilegiare la tutela dell'esercizio del diritto di difesa da parte del senatore Camber.

GRECO (FI). Voterà contro la proposta della Giunta poiché le prerogative sancite dall'articolo 68, comma terzo, della Costituzione tutelano non il singolo ma la funzione parlamentare. Questa considerazione induce a rispondere negativamente alla richiesta dello stesso senatore Camber, nonostante sussistano forti dubbi sulla legittimità dell'uso delle intercettazioni ambientali in questo caso e circostanze di fatto inducono a dubitare della asserita imprevedibilità e casualità del coinvolgimento del parlamentare. (Applausi dal Gruppo FI).

Presidenza della vice presidente SALVATO

CALLEGARO (CCD). La scelta di concedere l'autorizzazione è dettata dalla considerazione che nel caso di specie è preferibile assicurare tutela alla dignità ed al prestigio del senatore Camber garantendogli pieno diritto di difesa, piuttosto che riaffermare genericamente le prerogative parlamentari.

GASPERINI (LFNP). Le intercettazioni ambientali ai danni di un parlamentare messe in atto senza preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza sono giuridicamente inesistenti e non possono essere sanate con una decisione successiva. Occorre negare questa autorizzazione per salvare la dignità dell'istituto parlamentare. (Applausi dai Gruppi LFNP e FI e del senatore Specchia).

PELLEGRINO (DS). È impossibile immaginare di poter sempre autorizzare preventivamente intercettazioni che successivamente possano risultare importanti.

PASTORE (FI). Condivide le dichiarazioni del senatore Gasperini. Le intercettazioni non preventivamente autorizzate sono illegittime nei confronti di un parlamentare, ma non nei riguardi di altri soggetti. Essendo però inammissibile un'autorizzazione successiva, voterà contro la proposta della Giunta. Propone inoltre di ricorrere al voto segreto. (Applausi dai Gruppi FI e Misto-APE e del senatore Gasperini).

CAMBER (FI). Richiamandosi alla memoria distribuita ai colleghi, insiste nel chiedere la concessione dell'autorizzazione, ritenendosi totalmente estraneo ai fatti. La storia della Banca di credito-Kreditna S.p.A. a Trieste dimostra una gestione sicuramente poco trasparente ed evidenti collegamenti con un partito politico attualmente al Governo. Nel tempo non si è però avuta alcuna imputazione, mentre si è arrivati recentemente ad accuse di corruzione nei suoi confronti basate su dichiarazioni di alcuni soggetti interessati. In occasione di un incidente probatorio, sono stati peraltro negati i più elementari diritti della difesa. Pur condividendo le argomentazioni utilizzate dai Gruppi LFNP e FI, chiede comunque che l'Aula approvi la concessione dell'autorizzazione. (Applausi dai Gruppi AN e FI e del senatore Pellegrino).

FASSONE, relatore. La Giunta si è espressa quasi all'unanimità per la concessione dell'autorizzazione. Potrebbe peraltro essere discutibile negare una possibilità di difesa per salvaguardare un principio. Il terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione consente, previa autorizzazione, la sottoposizione diretta del parlamentare ad intercettazione; sarebbe forse contraddittorio non consentire allora l'utilizzo, con autorizzazione successiva, delle intercettazioni rivolte direttamente a soggetto diverso. Raccomanda pertanto di accogliere la proposta della Giunta.

Con votazione a scrutinio segreto, il Senato approva la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(4339) Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana di oggi si è conclusa la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del Governo; il senatore Pieroni ha successivamente proposto di non passare all'esame degli articoli.

SARTO (Verdi). Considerando che sull'articolo 17, su cui si accentrava la contrarietà dei Verdi, è stato presentato dal relatore un emendamento sostitutivo, a nome del senatore Pieroni ritira la proposta di non passare all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Passa all'esame del disegno di legge nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

TABLADINI, segretario. Dà lettura dei pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge in esame e sugli emendamenti ad esso riferiti. (v. Resoconto stenografico).

PRESIDENTE. Conseguentemente ai pareri della 5a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-quater, del Regolamento, dichiara inammissibile l'articolo 9 del testo proposto dalle Commissioni riunite. Poiché il provvedimento è collegato alla manovra finanziaria, sono inoltre inammissibili gli emendamenti 8.215, 8.241 e 10.200, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Avverte inoltre che il fascicolo non comprende alcuni emendamenti che, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-quinquies del Regolamento, non possono essere presentati in Assemblea in quanto non sono stati respinti nel corso dell'esame presso le Commissioni o non si riferiscono a modificazioni proposte dalle Commissioni stesse. È infine inammissibile l'emendamento 5.200, non correlato al contenuto dell'articolo 5.

MANTICA (AN). In relazione alla presentazione di un emendamento sostitutivo dell'articolo 17 e alle altre comunicazioni, nonché alla volontà del relatore di richiedere l'accantonamento dell'articolo 13, chiede una sospensione dell'esame del provvedimento per consentire una maggiore comprensione della materia in discussione da parte dei senatori.

LARIZZA, relatore. Sull'articolo 13 occorre maggiore precisazione nella relazione tecnica del Governo. È però possibile procedere intanto con l'esame degli articoli dall'1 al 12.

MANTICA (AN). Essendo il provvedimento collegato alla manovra finanziaria, pur non avanzando alcuna richiesta formale, Alleanza Nazionale trova discutibile il modo di procedere prescelto.

PRESIDENTE. Concordando sulla complicatezza della materia, propone di procedere con l'esame dell'articolo 1.

VEGAS (FI). Poiché è dubbio se l'emendamento sostitutivo dell'articolo 17 sia stato predisposto dal relatore o dal Governo, c'è da temere che si assista a un ricatto ad opera di una precisa parte politica. (Applausi dai Gruppi FI, CCD, AN e LFNP).

PRESIDENTE. È incauto parlare di "ricatto". Qualunque parte politica può avanzare le proprie proposte, mentre il relatore può presentare emendamenti in qualsiasi momento della discussione.

VISERTA COSTANTINI, relatore. L'emendamento è stato ovviamente discusso e concordato con il Ministro per i rapporti con il Parlamento.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno ulteriori osservazioni, rimane stabilito che si procederà con l'esame dell'articolo 1. Invita pertanto i presentatori ad illustrare gli emendamenti ad esso riferiti.

GUBERT (Misto-Centro). Illustra l'1.213, che propone criteri meno svantaggiosi per l'utente nella valutazione dei veicoli in caso di liquidazione del danno.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

LARIZZA, relatore. È contrario a tutti gli emendamenti.

DE PICCOLI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero. Concorda con il parere espresso dal relatore.

LAURO (FI). Chiede che la votazione dell'1.200 sia preceduta dalla verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

STIFFONI (LFNP). Sollecita la risposta scritta all'interrogazione 4-18139, indirizzata al Ministro del tesoro e relativa alla costruzione della nuova aerostazione di Treviso.

PRESIDENTE. La sollecitazione sarà trasmessa al Governo.

TABLADINI, segretario. Dà annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Comunica l’ordine del giorno delle sedute del 1° giugno. (v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 19,35.

 



RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

TABLADINI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Angius, Barbieri, Barrile, Bertoni, Bo, Bobbio, Borroni, Brutti, Cecchi Gori, Coviello, De Luca Michele, De Martino Francesco, De Martino Guido, Di Pietro, Donise, D'Urso, Fumagalli Carulli, Fusillo, Lauria Michele, Lauricella, Lavagnini, Leone, Manconi, Manis, Manzella, Masullo, Occhipinti, Pagano, Papini, Passigli, Piloni, Rocchi, Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Martelli, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Bedin, Bettamio e Manzi, per partecipare alla riunione degli organismi specializzati negli affari comunitari; Lo Curzio, Servello e Visentin, per attività dell'Unione interparlamentare.

 

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,36).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina, ha approvato modifiche e integrazioni al calendario dei lavori in corso.

Per quanto riguarda la settimana corrente, si è stabilito che - successivamente alla conclusione del disegno di legge sulla regolazione dei mercati - nel pomeriggio di domani prosegua l'illustrazione degli emendamenti presentati ai diversi articoli del disegno di legge sulla fecondazione assistita. Tale trattazione riprenderà nel pomeriggio di martedì 6 giugno. Il voto sugli articoli e sugli emendamenti presentati al provvedimento inizierà nella mattina di mercoledì 7 per concludersi nella serata della stessa giornata di mercoledì, anche con un eventuale prolungamento rispetto agli orari ordinari.

Martedì 6 giugno la seduta inizierà con le interrogazioni a risposta immediata rivolte al Ministro dell'interno sulla fuga di notizie relative al caso D'Antona. Ove nello stesso pomeriggio di martedì si concludesse anticipatamente l'illustrazione degli emendamenti riferiti al provvedimento sulla fecondazione assistita, l'Assemblea passerà alla trattazione dei disegni di legge sul personale tecnico per la documentazione degli atti processuali e di ratifica di accordi internazionali. Ove possibile, sarà anche discussa la mozione sull'Iraq; in caso contrario, la suddetta mozione sarà affrontata nella mattina di venerdì 9 giugno, in luogo delle interpellanze e delle interrogazioni.

Il decreto-legge sulle liste elettorali sarà esaminato nella seduta pomeridiana di martedì 13 giugno. Gli altri argomenti inseriti in calendario sono indicati nel testo pubblicato nel Resoconto della seduta odierna.

 

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato dal mese di maggio all'inizio della sospensione estiva.

 

 

Disegno di legge n. 662 e connessi - Insegnanti di religione

Disegno di legge n. 3436 - Personale tecnico documentazione atti processuali

Disegno di legge n. 4375 - Semplificazione amministrativa

Disegno di legge n. 2970 - Voli zone di montagna

Doc. XVI, n. 10 - Rapporto televisione e minori

Disegno di legge n. 3833 - Interventi in campo ambientale

Disegno di legge n. 2619 - Disciplina dell'attività musicale

Disegno di legge n. 3358 - Disciplina pesca marittima (Approvato dalla Camera dei deputati)

 

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi del successivo articolo 55 del Regolamento - il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 31 maggio al 30 giugno 2000.

 

 

 

 

Mercoledì

31

maggio

pom

h. 16,30-20

Seguito dei documenti definiti dalla Giunta per le elezioni

Giovedì

giugno

ant.

h. 9,30-13

Seguito disegno di legge n. 4339 – Regolazione mercati (Collegato alla manovra finanziaria)

"

"

"

pom.

h. 16,30-20

Seguito del disegno di legge n. 4048 – Fecondazione assistita (Approvato dalla Camera dei deputati)

 

 

 

Venerdì

2

giugno

ant.

h. 9,30

Interpellanze e interrogazioni

 

 

Il provvedimento sulla fecondazione assistita riprenderà nel pomeriggio di giovedì 1° giugno, con l'illustrazione degli emendamenti presentati ai diversi articoli. Tale illustrazione proseguirà nel pomeriggio di martedì 6 giugno. Il voto sugli emendamenti e sugli articoli inizierà a partire dalla seduta antimeridiana di mercoledì 7 per concludersi nella serata della stessa giornata di mercoledì.

 

 

 

 

 

 

 

Martedì

6

giugno

pom.

h. 15-20

Interrogazioni a risposta immediata sulla fuga di notizie relative al caso D'Antona (h. 15-16)

Mercoledì

7

"

ant.

h. 9,30-13

Seguito del disegno di legge n. 4048 – Fecondazione assistita (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

"

"

pom.

h. 16,30

Disegno di legge n. 3436 - Personale tecnico documentazione atti processuali

Giovedì

8

"

ant.

h. 9,30-13

Ratifiche di accordi internazionali

"

"

"

pom.

h. 16,30-20

Mozione n. 506 sull'Iraq

Eventuale seguito argomenti non conclusi nella precedente settimana

         

Disegno di legge n. 662 e connessi - Insegnanti di religione

 

 

Venerdì

9

giugno

ant.

h. 9,30

Interpellanze e interrogazioni

 

 

 

 

Nel pomeriggio di martedì 6 giugno, dopo le interrogazioni a risposta immediata, si proseguirà con l'illustrazione degli emendamenti presentati alla fecondazione assistita. Ove conclusa tale illustrazione, nello stesso pomeriggio di martedì saranno esaminati il disegno di legge n. 3436 e le ratifiche di accordi internazionali. Ove possibile sarà anche discussa la mozione sull'Iraq. Tale mozione sarà invece esaminata venerdì 9, in sostituzione delle interpellanze e delle interrogazioni, ove la sua trattazione non fosse avvenuta nel pomeriggio di martedì 6.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 662 dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 1° giugno.

 

 

 

 

 

 

Martedì

13

giugno

pom.

h. 16,30-20

Disegno di legge n. 4604 – Decreto-legge n. 111 sulle liste elettorali (Presentato al Senato - scade il 9 luglio 2000) (voto finale con la presenza del numero legale)

Mercoledì

14

"

ant.

h. 9,30-13

Disegno di legge costituzionale n. 4518 - Voto italiani all'estero (Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati)

"

"

"

pom.

h. 16,30-20

Disegno di legge n. 4375 – Semplificazione amministrativa

Giovedì

15

"

ant.

h. 9,30-13

Disegno di legge n. 3903 - Navigazione satellitare

"

"

"

pom.

h. 16,30-20

Disegno di legge n. 2853 - Roma capitale

 

 

Venerdì

16

giugno

ant.

h. 9,30

Interpellanze e interrogazioni

 

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 4604, 4375 e 4518 dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 8 giugno.

 

 

Martedì

20

giugno

pom.

h. 16,30-20

Argomenti indicati dalle opposizioni:

  • Disegno di legge n. 4095 - Autovetture di Stato
  • Disegno di legge n. 4361 - Contributi previdenziali lavoratori
  • Disegno di legge n. 3642 - Commissione inchiesta CONI
  • Disegno di legge n. 4306 - Norme fiscali famiglia

Mercoledì

21

"

ant.

h. 9,30-13

Seguito degli argomenti non conclusi nelle precedenti settimane

"

"

"

pom.

h. 16,30-20

Mozione n. 541 sul trattato di non proliferazione nucleare

Giovedì

22

"

ant.

h. 9,30-13

Doc. XVI, n. 10 - Rapporto televisione e minori

"

"

"

pom.

h. 16,30-20

 

 

Venerdì

23

"

ant.

h. 9,30

Interpellanze e interrogazioni

 

Agli argomenti indicati dalle opposizioni sono riservate le sedute di martedì 20, mercoledì 21 e, se necessario, giovedì 22 mattina. Gli emendamenti agli argomenti indicati dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 15 giugno.

 

 

 

Martedì

27

giugno

pom.

h. 15-20

 

Mercoledì

28

"

ant.

h. 9,30-13

Interrogazioni a risposta immediata (h. 15-16)

"

"

"

pom.

h. 16,30-20

Seguito degli argomenti non conclusi nelle precedenti settimane

Giovedì

29

"

ant.

h. 9,30-13

Disegno di legge n. 2970 e connessi - Voli zone di montagna

"

"

"

pom.

h. 16,30-20

 

 

Venerdì

30

"

ant.

h. 9,30

Interpellanze e interrogazioni

 

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2970 dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 22 giugno.

 

 

 

 

 

 

Ripartizione dei tempi per il disegno di legge

sulla regolazione dei mercati

AN 1 h. 04’

FI 1 h. 05’

LFNP 45’

CCD 39’

DS 1 h. 55’

PPI 55’

Verdi 41’

UDEUR 39’

Misto 1 h. 14’

Votazioni 1 h.

Dissenzienti 10'

Ripartizione dei tempi per il disegno di legge

sulla procreazione assistita

AN 34’

FI 35’

LFNP 20’

CCD 29’

DS 2 h. 10’

PPI 55’

Verdi 1 h. 11’

UDEUR 30’

Misto 1 h. 14’

Votazioni 2 h.

Dissenzienti 1 h.

Discussione del documento:

(Doc. IV-quater, n. 49) Applicabilità dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell’ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Marcello Pera

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV-quater, n. 49, recante: "Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Marcello Pera (procedimento penale n. 17277/98R R.G.N.R. pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per i reati di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948 - diffamazione con il mezzo della stampa -)".

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari propone di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento, concernente opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Callegaro, se intende intervenire.

CALLEGARO, relatore. Sì, signor Presidente, intendo illustrare la relazione.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il quotidiano "Il Messaggero" dell'11 dicembre 1997 riportava un articolo in cui erano contenute alcune affermazioni del senatore Pera. Tale articolo si soffermava sull'inchiesta concernente il tema dei casi di corruzione che si sarebbero verificati presso gli uffici giudiziari di Roma, vicenda nella quale ha avuto un ruolo importante la deposizione testimoniale della signora Ariosto.

Una frase riportata in detto articolo così recitava: "giorno e notte è seguita - "la signora Ariosto" - da una scorta, che è l'equivalente milanese dei programmi di protezione palermitani accordati ai pentiti di pari rango.". In tale affermazione la signora Ariosto ha ravvisato una lesione del proprio onore, in quanto sarebbe stata a suo avviso paragonata ai mafiosi siciliani.

L'inchiesta sui giudici romani è stata ovviamente oggetto di discussione sia a livello di opinione pubblica, sia in Parlamento. A tale riguardo, ricordo che il senatore Pera intervenne sull'argomento nel corso di un dibattito svoltosi in Aula il 17 giugno 1997, cui seguì la presentazione di un'interrogazione; rammento altresì un'ulteriore discussione cui partecipò il senatore Pera che ebbe luogo nel corso della seduta del 2 luglio 1997 e la presentazione di un'altra interrogazione il successivo 9 luglio.

Ritengo quindi che la posizione del senatore Pera sull'episodio fosse evidente, dal momento che l'articolo cui ho fatto riferimento conteneva esclusivamente quanto dichiarato dal collega sia in quest'Aula che nei testi delle interrogazioni presentate.

Mi pare quindi evidente il nesso funzionale tra l'attività parlamentare del senatore Pera e quanto poi riportato nell'articolo, il cui contenuto altro non è che il riflesso esterno di quanto affermato dal collega Pera in questa sede.

Non spetta a noi naturalmente entrare nel merito, ma debbo dire che a me pare evidente l'interpretazione di questa frase proprio perché univoca. Infatti, non è possibile che essa possa essere equivocata, dal momento che la critica del senatore Pera non era rivolta tanto alla figura della signora Ariosto, quanto al fatto che per seguire e proteggere una teste venisse scomodata una scorta così numerosa quale quella generalmente utilizzata per i pentiti di mafia siciliani.

Come ripeto, la critica non era rivolta alla posizione di teste della signora Ariosto, nei confronti della quale non è stato espresso alcun giudizio, quanto al fatto che una teste venisse protetta allo stesso modo di un pentito di mafia.

Per questi motivi, la Giunta ha ritenuto di proporre all'Aula l'insindacabilità delle affermazioni del senatore Pera contenute dal sopracitato articolo.

RUSSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, annuncio il mio voto contrario sulla proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari per le ragioni, che interamente condivido, illustrate stamattina dal senatore Fassone con un discorso di portata generale.

Per quanto riguarda l'episodio oggetto della proposta, siamo in presenza, come ha ricordato il relatore, di una querela proposta dalla signora Stefania Ariosto nei confronti del senatore Pera per un'affermazione del medesimo contenuta in un articolo apparso sul quotidiano "Il Messaggero" che la signora Ariosto ha ritenuto lesiva del proprio onore e del proprio decoro. Evidentemente, non sta a noi, come ha ricordato il senatore Callegaro, valutare nel merito se tale affermazione abbia o meno contenuto diffamatorio: ciò che a me sembra difficilmente negabile è che non siamo in presenza di un'opinione espressa nell'esercizio del mandato parlamentare, e cioè il fatto che la valutazione riferita alla signora Ariosto abbia o no, ripeto, contenuto diffamatorio (sarà valutato dall'autorità giudiziaria competente), non ha nulla a che vedere con l'esercizio delle funzioni parlamentari. Pertanto, in base ad un'interpretazione, che credo corretta, svolta stamattina con ampie argomentazioni dal senatore Fassone, in base ad una corretta interpretazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, credo che l'Assemblea del Senato debba concludere che non siamo in presenza di opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari e pertanto il mio voto sarà contrario alla proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

GASPERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signor Presidente, sembra quasi che l'Aula si sia idealmente divisa tra il banco del pubblico ministero e quello della difesa. Infatti, da quella parte, anche questa mattina, abbiamo ascoltato l'ipotesi "accusatoria": ora prego l'Aula di sentire l'ipotesi difensionale, che non è nei confronti di un singolo senatore, ma è una mia ipotesi difensionale, se mi è consentito dire così, della dignità e delle prerogative dell'intero Parlamento italiano.

Si afferma che la materia del contendere è sottratta alla giurisdizione camerale perché rimessa al giudizio della magistrato ordinario in quanto il senatore Pera, nell'articolo apparso sul quotidiano "Il Messaggero", ha affermato, riferendosi alla signora Ariosto, che "giorno e notte è seguita da una scorta, che è l'equivalente milanese dei programmi di protezione palermitani accordati ai pentiti di pari rango". Il senatore Pera ha spiegato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la critica non era rivolta alla signora Ariosto… (Brusìo in Aula).

PRESIDENTE. Signori senatori alla mia sinistra, vi prego di sedervi e di non fare tutto questo brusìo.

GASPERINI. Signor Presidente, mi diverto anche con il brusìo, ella è molto gentile

PRESIDENTE. Io di meno.

GASPERINI. La ringrazio, signor Presidente, ma la battaglia è più bella quando c'è un po' di brusìo.

Come dicevo, il senatore Pera non si è rivolto con la sua critica, peraltro anche garbata e non offensiva nei termini, alla signora Ariosto, ma ad un principio fondamentale. Noi pensiamo che il senatore Pera, anche nel momento in cui parla con il giornalista de " Il Messaggero", sia responsabile del settore giustizia del partito cui ha l'onore di appartenere.

Ebbene, egli sostanzialmente chiede: "Non vi pare che sia eccessivo, per un testimone, che lo Stato italiano, che versa già in crisi profonda nell'ambito della giustizia, che pena nella miseria delle spese, dedichi alla signora Ariosto un programma di scorta che addirittura equivale a quello previsto per i pentiti di mafia?". E' una domanda, un quesito quello che egli pone. Vi dice: "Signori senatori, signori deputati, signori Presidenti del Senato e della Camera, cittadini tutti, giudici, voi che avete in mano le leve della sovranità, e soprattutto voi cittadini, non vi pare che sia da affrontare questo problema? Perché questa signora ha diritto ad una protezione che pare eccessiva rispetto al caso che la occupa? Perché questa signora deve avere una protezione così forte, come quella dei pentiti della mafia siciliana?". E' una domanda cui spetta certamente la dignità di una risposta. Egli pone dunque un quesito, un problema. Noi non entriamo, allora, nel merito della questione, che a me non interessa. Noi dobbiamo invece verificare se la frase riportata da "Il Messaggero" ed attribuita al senatore Pera è collocata in un nesso essenziale e funzionale con la sua qualità e qualifica di membro del Parlamento italiano. Ponendo un quesito che merita certamente risposta, egli ha esercitato la sua funzione sovrana di rappresentante del popolo, perché rappresenta l'unità della nazione e tutto il popolo italiano. Egli vi chiede di rispondere a tale quesito.

Questa signora ha diritto o no a quanto da egli evidenziato? Sbaglierà il senatore Pera? Io penso di no. Potrà sbagliare, ma in ogni caso vi chiede una risposta a tale quesito. Mai potrà costituire oltraggio alla persona e tanto mai potrà esulare dalla funzione principe del parlamentare di chiedere chiarezza e risposte su un argomento su cui, mi pare, egli abbia diritto di averne.

Pertanto, sono profondamente convinto che l'Assemblea dovrà esprimere una posizione analoga a quella che abbiamo assunto, se non erro, quasi all'unanimità, in sede di Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, confermando l'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Pera.

GRECO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Signor Presidente, se già questa mattina, nell'esaminare un altro episodio di insindacabilità che riguardava lo stesso collega Pera, era più che giustificabile e giustificato l'intervento svolto dal senatore Fassone, debbo ora esprimere la mia meraviglia per il fatto che anche per l'episodio cui si riferisce il Documento in esame (che pensavo non richiamasse ulteriormente l'attenzione dell'Assemblea, dopo la particolare attenzione già ad esso rivolta dalla Giunta) si è giunti al punto che il senatore Russo ha dovuto far presenti alcuni suoi rilievi per convincere l'Assemblea a votare in maniera difforme rispetto al parere espresso dalla Giunta.

Ritengo, invece, che l'Assemblea, come ha già fatto la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, debba porre particolare attenzione a questa nuova vicenda, con particolare riferimento alla posizione di questa nota signora milanese, Stefania Ariosto, che sta impegnando, purtroppo, molto del nostro tempo, anche per altri episodi.

Ritengo innegabile il fatto che la posizione della signora Ariosto è già stata ampiamente oggetto di dibattiti parlamentari. Anzi, in un momento particolare della vita parlamentare l'attenzione è stata attirata dalle questioni poste anche dalle deposizioni processuali che la stessa ha reso a Milano davanti all'autorità giudiziaria: questioni che sono state poi esaminate e analizzate in vari dibattiti, dentro e fuori il Parlamento, ma sempre da parlamentari che hanno collegato la figura di questa signora con alcune interferenze in taluni processi "politici".

Queste affermazioni, allora, intendono proprio dimostrare che tutto ciò che viene legato alla signora Ariosto ha un innegabile carattere politico e importanza, anche in questo caso, "parlamentare".

Non vorrei poi ripetere ciò che ha già ribadito attraverso la sua relazione il senatore Callegaro, dimostrando che le affermazioni e le dichiarazioni rese dal senatore Pera non erano rivolte alla signora Ariosto; piuttosto, egli intendeva richiamare l'attenzione dei media sul sistema dei collaboratori di giustizia.

Noi tutti sappiamo che il dibattito politico si è accentrato di recente e a tutt'oggi sulla questione dei collaboratori di giustizia, su tutto ciò che ruota attorno alla loro protezione e sulle massicce scorte che costano molto all'erario dello Stato. Il senatore Pera, quindi, intendeva criticare soprattutto il sistema dei collaboratori di giustizia facendo quel paragone fra la scorta che si occupava della protezione - non so da che cosa la dovessero proteggere - della signora Ariosto e le scorte - quelle sì giustificate - che si vedono spesso nelle città siciliane e che esercitano attività di protezione dei pentiti.

Ho voluto esprimere questi brevi rilievi proprio per richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulla necessità di condividere l'operato della Giunta. Per questo motivo, è opportuno esprimere un voto favorevole al parere comunicato a questa Presidenza il 1° dicembre 1999 dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari che ha ritenuto insindacabili le opinioni espresse dal senatore Pera.

VALENTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO. Signor Presidente, condivido le decisioni cui è pervenuta la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari perché sono oggettivamente apprezzabili.

Non v'è dubbio che le vicende della signora Ariosto abbiano attraversato alcuni momenti della politica italiana e delle vicende della signora Ariosto nelle sue molteplici sfaccettature si è parlato nelle Aule del Parlamento, si è discusso nei tribunali e se ne è discusso utilizzando tutte le tribune che la politica ha a disposizione. È stata avviata tutta una serie di attività tipiche della funzione parlamentare e non si è sottratto a queste attività il senatore Pera il quale non solo ha partecipato al dibattito ma ha anche avviato - è stato ricordato egregiamente dal relatore nel corso del suo intervento - una serie di attività tipiche della funzione parlamentare con riferimento ai temi che venivano introdotti a proposito della signora Ariosto.

Come si fa quindi a sostenere che vi sia una sorta di iato, una frattura fra l'attività parlamentare e l'argomento del quale si discute? D'altronde, debbo ricordare la giurisprudenza del Senato della Repubblica, che proprio con riferimento alla vicenda della signora Ariosto, concordemente o quasi, ritenne che nel trattar di lei, visto il ruolo che costei ha assunto nel contesto della politica italiana e visto che di lei sovente nelle Aule del Parlamento si è parlato, fosse insindacabile il comportamento di altro illustre senatore, vicenda tutto sommato non dissimile da quella di cui ci stiamo occupando.

Io non voglio assolutamente trattare il merito, la misura con la quale il senatore Pera riferisce talune vicende oggettivamente ineludibili perché tale era il ruolo, il compito, la funzione della signora Ariosto.

In questo contesto vi è un inscindibile nesso tra la funzione parlamentare e la vicenda di cui si tratta; vi è un'esigenza di divulgazione dell'attività tipica del parlamentare, alla quale il senatore Pera ha dato soddisfazione attraverso l'articolo del quotidiano "Il Messaggero". Concorrono pertanto tutte le ragioni per ritenere insindacabile la sua condotta. (Applausi dai Gruppi AN e FI).

BESOSTRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BESOSTRI. Signor Presidente, colleghi, è con disagio che stamattina ho partecipato alla votazione. Ho espresso tale disagio astenendomi, pur sapendo che per il nostro Regolamento l'astensione ha lo stesso effetto di un voto contrario.

Il disagio non deriva dal merito della questione, di cui tutti diciamo che non dobbiamo occuparci, ma della quale poi di fatto ci occupiamo, visto che la signora Ariosto è stata più volte evocata per un fine o per l'altro. Deriva dal fatto che sono assolutamente convinto, dalla lettura dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, che la mediazione della Giunta e dell'Aula per stabilire se io abbia o meno esercitato le mie funzioni e perciò se le opinioni da me espresse ricadano nelle previsioni di cui a tale primo comma dell'articolo 68 non sia necessaria.

Con la legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3, è stata abolita ogni forma di autorizzazione a procedere. Non possiamo reintrodurla sotto forma di un voto della Camera di appartenenza, la quale stabilisce a maggioranza, su proposta della Giunta assunta anch'essa a maggioranza, se io abbia o meno esercitato le mie funzioni di parlamentare.

La norma di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione è chiarissima e non ha bisogno di interpretazioni, è di diretta ed immediata applicazione. Per di più, è una norma, a differenza del secondo comma, posta non a tutela del Parlamento come organo e della sua integrità, ma del singolo parlamentare.

E se è posta a tutela del singolo parlamentare, non c'è nessuna maggioranza che può stabilire, per valutazioni che possono essere anche politiche, se io rientri o non rientri nelle previsioni del primo comma.

Questa, a mio avviso, è l'unica interpretazione che è possibile dare del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Infatti, si è tentato di regolare con legge la questione: l'apposito provvedimento prevedeva questo tipo di passaggio, ma non è mai andato in porto. Però, sopravvive un passaggio che era previsto in quel disegno di legge.

Chiedo ancora una volta, di fronte ad una norma che è chiara e perciò di diretta applicazione, che non ha bisogno di nessuna mediazione normativa, per quale fatto si debba decidere a maggioranza. E' un pericolo che verrà aggravato, visto che siamo tutti d'accordo - più o meno, per una volta - sull'adozione del sistema maggioritario per l'elezione del Parlamento, perché lo stesso potrebbe portare alla formazione di maggioranze omogenee che, in odio alla minoranza, potrebbero, anche quando un parlamentare ha esercitato le sue prerogative, negargli con un voto a maggioranza che le abbia o meno esercitate.

Se questo è l'unico filtro, vuol dire che in sede di dibattimento non potrò più invocare l'articolo 68 della Carta costituzionale, perché la mia Camera di appartenenza ha dichiarato che non ho esercitato le mie funzioni quando ho votato, quando ho presentato un'interrogazione o un'interpellanza. Mi sembra che ciò contrasti con ogni principio di diritto e soprattutto con la norma costituzionale. Quella di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione è una norma posta alla tutela del singolo parlamentare, tant'è che non è prevista l'espressione "senza autorizzazione", presente invece in altre norme. In questo modo, dando un parere sul fatto che un parlamentare abbia o meno esercitato le sue funzioni, in realtà introduciamo in una materia che non la prevede un'autorizzazione che è stata abolita, mentre permane per quanto riguarda le perquisizioni, l'arresto e la detenzione.

L'esercizio delle funzioni parlamentari non è assoggettabile a nessun voto di maggioranza proprio per sua natura. Pertanto, non parteciperò alla votazione.

DIANA Lino. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIANA Lino. Signor Presidente, colleghi, credo possa essere condivisa, ma solo in parte, la proposta che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari presenta a quest'Assemblea nel caso di specie.

A mio giudizio, l'espressione proferita dal senatore Pera e che ha attirato le "attenzioni" della signora Ariosto - che ha proposto istanza di punizione in sede penale ritenendone il contenuto diffamatorio - si compone di una prima parte che certamente consiste nella manifestazione di un'opinione legata all'esercizio del mandato parlamentare, stante che il parlamentare Pera rileva criticamente e lamenta che al teste di accusa di un procedimento penale sia riservata la protezione di una scorta numerosa tanto quanto quelle che si sogliono riservare ai pentiti di mafia palermitana. Tuttavia, è il caso di dire che, in cauda venenum, nella parte finale dell'espressione vi è un concetto che non può certamente rientrare nella manifestazione di un'opinione che possa considerarsi rientrante nell'esercizio della funzione parlamentare, quando si parla di pentito di pari rango. Indubbiamente, in questo caso, l'opinione del senatore Pera trasmoda in una valutazione di carattere personale che nulla ha a che vedere con l'interesse pubblico che un parlamentare può avere nel criticare la concreta applicazione in sede amministrativa delle provvidenze, che l'ordinamento predispone per la protezione dei testi d'accusa in delicati procedimenti penali.

Quindi, rilevare che la concreta applicazione di un'imponente misura amministrativa a difesa e a protezione di un teste di accusa può essere una critica rientrante in un'opinione non sindacabile perché il parlamentare ha interesse a evidenziare che, nel caso concreto, si fa cattivo governo delle provvidenze che l'ordinamento stabilisce. Ciò nonostante, il parlamentare non può invocare, a mio modesto parere, la stessa guarentigia della non sindacabilità quando si permette di definire un teste d'accusa in un procedimento penale ordinario alla stregua di un pentito di rango pari a quello dei processi di mafia palermitana.

Pertanto, alla luce di questa seconda parte, che non ritengo coperta dalla tutela prevista dall'articolo 68 della Costituzione, esprimerò voto contrario sul parere della Giunta.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, mi scusi, ho ascoltato molti colleghi che hanno discettato sul trattamento riservato ai testi e ai collaboratori di giustizia. Vorrei ricordare ai colleghi che non il senatore Pera, ma il Servizio centrale di protezione non fa nessuna differenza tra i collaboratori e i testimoni di giustizia. Non riesco pertanto a capire perché il senatore Pera sarebbe responsabile di ciò di cui non è responsabile neppure il Servizio...

PRESIDENTE. Senatore Novi, le tolgo la parola. Nel dibattito non può intervenire chiunque quando vuole, ma esistono regole che vanno rispettate.

Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento in esame ricade nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

(Segue la votazione per alzata di mano).

Essendo dubbio il risultato procederemo alla votazione mediante procedimento elettronico.

È approvata. (Applausi dai Gruppi FI, CCD, AN e LFNP).

Discussione del documento:

(Doc. IV-quater, n. 52) Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti dell'onorevole Cesare Previti, senatore all'epoca dei fatti

Reiezione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV-quater, n. 52, recante: "Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti dell'onorevole Cesare Previti, senatore all'epoca dei fatti (procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma - Atto di citazione del 21 settembre 1994 -)".

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta ha deliberato di proporre all'Assemblea di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Gasperini, se intende intervenire.

GASPERINI, relatore. Signor Presidente, colleghi (Brusìo in Aula. Richiami del Presidente), nel luglio del 1994 il senatore Previti partecipò ad una trasmissione televisiva denominata "Speciale Raitre: Caporetto?", assieme agli onorevoli Bassanini e Ignazio La Russa, nonché ai senatori Leopoldo Elia ed Erminio Boso.

Nel corso di quella trasmissione si parlava di un provvedimento che riguardava la materia penal-processualistica e, nel fervore del dibattito, il senatore Bassanini attribuì al senatore Previti l'epiteto di mentitore, dicendo in pratica che, asserendo ciò che aveva detto, egli aveva mentito. Il senatore Previti, di fronte a quell'accusa, rispose: "A me mentitore non lo dice nessuno e meno che mai uno abituato (...) a dire bugie".

Vi fu quindi un botta e risposta: l'uno diceva che l'altro era un mentitore, l'altro replicava che mentitore era il primo.

Il senatore Bassanini propose dunque un atto di citazione in sede civile, chiedendo la condanna al risarcimento del danno morale e materiale patito.

Ora, sappiamo, in linea di diritto e in linea generale, che, se fossimo nell'ambito del processo penale e non qui nell'Aula del Senato, a favore del senatore Previti sarebbe la circostanza prevista dall'articolo 599 del codice penale, che costituisce una scriminante per ritorsione.

Voi tutti sapete che di fronte all'accusa o all'offesa l'offeso può rispondere con altrettanta accusa e non è per questo punibile. Ma ciò riguarda il processo penale, non l'Aula. Infatti, ricordo che noi qui dobbiamo decidere se il fatto attribuito al senatore Previti sia o meno ricompreso nel principio dell'insindacabilità.

Signor Presidente, noi sappiamo – come giustamente rilevava prima un nostro collega – che la legge non è intervenuta per chiarire in modo definitivo qual è l'ambito dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Auspicheremmo quindi che una legge intervenisse una volta per tutte a chiarire quando abbiamo diritto all'insindacabilità e che vi fosse un fatto tipicamente previsto dalla normativa. Così stando le cose, dobbiamo tuttavia affidarci all'interpretazione della Giunta del Senato e all'interpretazione di quest'Aula.

Sappiamo tuttavia che gli indirizzi giurisprudenziali e camerali stabiliscono che sono legate da un nesso funzionale anche le dichiarazioni effettuate al di fuori della cerchia del Parlamento. Faccio allora una notazione che può servire a me stesso e che forse umilmente può servire anche ad altri. Collegate con il nesso funzionale non sono solo le parole che io oggi pronuncio in quest'Aula, ma anche quelle che rappresentano il prolungamento della mia attività di parlamentare, giacché evidentemente il parlamentare svolge la propria funzione non solo nell'ambito delle mura del Palazzo, in questo caso il Senato, ma anche al di fuori di esso con un'attività strettamente collegata a quella funzione che principescamente viene svolta nelle Aule del Parlamento. Talché, giurisprudenza costante ha stabilito che anche le opinioni espresse in cortei, in manifestazioni politiche e nel corso di scioperi sono direttamente collegabili alla funzione svolta dal parlamentare.

Ora, al di là della reciprocità dell'accusa (ricordiamo che l'onorevole Bassanini per primo ha detto all'allora senatore Previti "tu menti", mentre quest'ultimo si è limitato a ritorcere l'accusa verso colui che l'offendeva), tutto questo a giudizio della Giunta va ricompreso nell'ambito dell'attività parlamentare ed è legato con nesso funzionale all'attività politico-parlamentare. In pratica, nel dibattito importante che riguardava un ganglio del sistema processuale-penale il senatore Previti voleva dire: "Guardate, non sono io che mento, ma colui che mi accusa di mentire". Si tratta di una posizione altamente significativa dal punto di vista politico perché si voleva giungere ad un chiarimento tra i due su chi dicesse la verità e chi invece fosse parco di verità, per dirla in termini più leggeri. Si poneva quindi un problema di carattere fondamentale: io dico il vero e vi dico che sono successe determinate cose nell'ambito del Parlamento e relativamente ad un provvedimento che riguarda una materia importante quale quella processual penalistica.

Allora, così come non poteva essere perseguito l'onorevole Bassanini che ha attribuito al senatore Previti l'epiteto di mentitore poiché voleva far prevalere la propria opinione di fronte all'uditorio e di fronte alla critica popolare (ricordiamo che la funzione del parlamentare è quella di mettere a conoscenza dei problemi il cittadino perché la democrazia ed il voto si fondano sulla conoscenza; la democrazia presuppone come paradigma fondamentale la conoscenza dei problemi onde poter esprimere il proprio voto), altrettanto non poteva essere punibile il senatore Previti che con quella risposta voleva far prevalere la sua opinione durante una trasmissione televisiva cui partecipavano altri parlamentari ed avente ad oggetto materia di carattere eminentemente politico.

Su questa falsariga la Giunta all'unanimità ha dichiarato che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

FASSONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE. Signor Presidente, colleghi, è mio dovere, oltre che mia abitudine, accettare le decisioni prese da un organismo deputato ad adottarle. Quindi, prendo atto delle conclusioni raggiunte dall’Aula nelle due vicende che ci hanno occupato. Ma ritengo altresì mio dovere, oltre che mia abitudine, continuare ad illustrare i princìpi inderogabili ai quali le decisioni devono uniformarsi per essere costituzionalmente corrette.

Nelle due vicende che abbiamo affrontato ha continuato a riecheggiare l’equivoco che ha caratterizzato gran parte delle decisioni di quest’Aula, cioè il ritenere attività e funzione parlamentare sinonimo di attività e funzione politica. Questo non è esatto, perché lo stabiliscono la Costituzione e tutte le sentenze della Corte costituzionale che questa mattina ho richiamato e che si sono risolte in una sostanziale censura all’attività dei due rami del Parlamento. Mi basta ricordare che l’interpretazione del primo comma dell’articolo 68 della Costituzione porta ad escludere, per non trasformare la prerogativa in un privilegio personale, che sia compresa nell’insindacabilità tutta la complessiva attività politica che il singolo membro del Parlamento pone in essere, rientrandovi invece soltanto quella che si manifesta attraverso l’esercizio delle funzioni parlamentari.

Molti senatori hanno affermato che noi non dobbiamo entrare nel merito, e ciò è esatto e condivisibile, ma proprio perché non dobbiamo entrare nel merito lo spettro della nostra indagine deve appuntarsi essenzialmente sul fatto che una certa attività costituisca esercizio di funzione parlamentare. Come è stato detto ripetutamente, gli articoli di stampa, le interviste, le trasmissioni televisive non sono tali, rientrando nel concetto di attività politica ma non in quella di funzione parlamentare, a meno che in esse non venga riprodotto, con sostanziale identità, il contenuto di un’attività svolta nell’esercizio della funzione parlamentare.

Qui siamo in un ambito di trasmissione televisiva, in uno scambio di accuse hinc et inde pesanti e gravi, che formano l’oggetto appunto di quella situazione di eventuale reciprocità che la giurisdizione è chiamata ad appurare, al fine di sancire l’eventuale non punibilità di uno o di entrambi i contendenti. Il nostro esame deve limitarsi soltanto all’oggetto di cui ho detto.

Per queste ragioni, ritengo che la conclusione della Giunta non sia corretta e non debba essere approvata.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

(Segue la votazione per alzata di mano)

Essendo dubbio il risultato, procederemo alla votazione mediante procedimento elettronico.

BUCCIERO. Presidente, ma qualcuno l’ha chiesta?

PRESIDENTE. Lo ha già detto questa mattina, senatore. Il Presidente ha facoltà di decidere. Procediamo, pertanto, alla votazione.

Non è approvata. (Applausi dai Gruppi DS e Misto-Com).

Discussione del documento:

(Doc. IV-quater, n. 53) Applicabilità dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell’ambito di un procedimento civile nei confronti dell’onorevole Cesare Previti, senatore all'epoca dei fatti

Reiezione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV-quater, n. 53, recante: "Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti dell'onorevole Cesare Previti, senatore all'epoca dei fatti (procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma - Atto di citazione del 18 novembre 1994 -)".

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta ha deliberato di proporre all’Assemblea di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell’ipotesi di cui all’articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Gasperini, se intende intervenire.

GASPERINI, relatore. Signor Presidente, gli esponenti del Partito Democratico della Sinistra si sentirono offesi da alcune affermazioni dell'onorevole Previti, riportate nel libro di Giorgio Bocca "Il Sottosopra" e dalle dichiarazioni pubblicate dal settimanale "L'Espresso" il 23 settembre 1994, ritenenute lesive dell'immagine del partito.

Le parole attribuite all'onorevole Previti, riportate da Giorgio Bocca e da "L'Espresso", sarebbero accuse rivolte al Partito Democratico della Sinistra. Si afferma infatti che quel partito aveva, tra gli ufficiali della Guardia di finanza e dei Carabinieri, propri informatori - dei quali il Previti sosteneva di conoscere esattamente i nomi - al fine di schedare e di spiare gli esponenti dei partiti liberaldemocratici.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha preso in esame la questione e le tesi che oggi sono state prospettate con autorevolezza in quest'Aula. Si è detto in pratica che ciò che scrimina il parlamentare è solamente il discorso o l'espressione di voto manifestati intra moenia, nell'ambito del Parlamento, in questo caso del Senato. Non possono invece essere scriminate, cioè falcidiate dalle declaratorie di insindacabilità, le dichiarazioni svolte fuori le mura del Parlamento. Ciò va contro la dottrina e lo spirito della legge che è stata discussa e mai portata a termine, come la storia del signor Intento, laddove specificava bene che anche le attività extra moenia sono ricomprese nell'ambito dell'insindacabilità, in base al paradigma principale dell'articolo 68 della Costituzione, come modificato. Tale articolo prevede che i membri del Parlamento non possono essere "chiamati a rispondere" delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni; tale formulazione ha sostituito con le parole "chiamati a rispondere" la precedente dizione: "perseguiti". Do ragione al senatore Besostri quando afferma che la tavola della legge sarebbe così chiara da non meritare un confronto parlamentare; la scriminante si dovrebbe applicare ipso facto: la legge è chiara e non ha bisogno di interpretazioni.

Molto spesso, discutendo in questa sede, si trasforma il diritto sancito dalla Carta costituzionale in un fatto politico di maggioranza e opposizione. Quando nell'ambito del giudizio interviene l'agone politico, il diritto comincia a scricchiolare. Ricordo a me stesso – e la Giunta lo ha rilevato – che il problema fondamentale è quello di interpretare il significato delle parole "non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle funzioni". L'esercizio delle funzioni non consiste soltanto nel deliberare; proporre e discutere disegni di legge, presentare interrogazioni o altri atti ispettivi implica un lavoro preparatorio da parte del parlamentare che lo pone in contatto con gli elettori. Il parlamentare è eletto dal popolo, ne interpreta la volontà, le conferisce un indirizzo: ciò presuppone un'attività svolta soprattutto extra moenia, fuori le mura del Parlamento. In questa sede, signori senatori, si trova una sintesi; si discute e alla fine si trova la soluzione: la legge, il minimo etico, la convergenza di opinioni espresse nei comizi, nei raduni, nelle diverse occasioni di dibattito.

Eliminare l'aspetto prodromico e l'aspetto successivo di un'attività eminentemente parlamentare intra moenia significa mozzare la parola al parlamentare, togliendo a quest'ultimo e quindi al Parlamento, uno strumento specifico.

Sono inoltre in disaccordo con un collega intervenuto precedentemente, il quale ha affermato che non ci sarebbe stato bisogno di una discussione - e questo lo condivido - e che si stava parlando della tutela del singolo parlamentare.

No, signori, si tratta della tutela dell'intero Parlamento, perché la violazione del diritto di parola di un singolo parlamentare è una lesione ed un vulnus nei confronti del Parlamento! Non stiamo dibattendo del singolo episodio, del singolo senatore o deputato, ma dell'intero Parlamento composto da tutti i suoi membri e della necessità che esso possa esercitare le sue funzioni con quella libertà sancita dalle leggi e dalla nostra Costituzione.

In tal senso vanno interpretate le affermazioni del senatore Previti quando sosteneva che il PDS aveva tra gli ufficiali della Guardia di finanza e dei Carabinieri propri informatori - soprattutto considerato che egli rendeva queste dichiarazioni nel momento in cui non solo era senatore, ma anche Ministro della difesa - o quelle contenute nelle sue interrogazioni; infatti, se questa non è attività parlamentare, vuol dire che dobbiamo smorzare la luce e buonanotte, perché il Parlamento ha finito di legiferare! (Applausi dai Gruppi FI e AN). Quindi la nostra proposta è quella di dichiarare - alla Gioacchino Belli - l'insindacabilità del senatore Previti per il fatto che gli viene contestato. (Applausi dai Gruppi LFNP, FI e AN).

FASSONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE. Signor Presidente, sarei insopportabilmente tedioso se ripetessi gli argomenti giuridici che ho già enunciato. Mi limiterò pertanto a mettere a fuoco la situazione di fatto della presente vicenda.

Si tratta di un'intervista condotta dal giornalista Giorgio Bocca all'allora Ministro della difesa, senatore Cesare Previti. In tale intervista si parla di moltissimi argomenti e ad un certo punto il senatore Previti afferma: "Se me lo consente, siamo sfuggiti per miracolo a un'esperienza di socialismo reale".

A tale affermazione il dottor Bocca replica un po' scettico: "Dice? Adesso che il comunismo è morto anche in Cina e che Occhetto è andato in tight alla City?"

Il senatore Previti risponde: "Dottor Bocca, non scherziamo, lo lasci dire a uno che conosce in tutti i cunicoli segreti magistratura, polizia tributaria, polizia giudiziaria, fisco. Stavano creando una rete fitta, aspettavano la vittoria elettorale per tirarla su con noi liberal-democratici dentro".

A questo punto il dottor Bocca fa ancora un'ampia obiezione scettica e il senatore Previti replica: "Lei continui pure a non crederci, ma eravamo già in uno Stato di polizia con una magistratura che infieriva sui non comunisti e proteggeva i comunisti". (Commenti dal Gruppo FI).

ALBERTINI. State zitti!

FASSONE. Il dottor Bocca risponde: "Una cosa gliela concedo, avvocato, che una magistratura democratica sottoposta ai condizionamenti e alle intimidazioni del potere era estromessa".

A questo punto viene pronunciata dal senatore Previti la frase incriminata: "No, dottor Bocca, noi conosciamo nome per nome gli ufficiali della Guardia di finanza e dei Carabinieri che facevano da informatori a via delle Botteghe Oscure. Eravamo schedati, spiati."

L'intervista prosegue e risultano interessanti soprattutto le battute successive, perché il giorno stesso di tali affermazioni venne chiesta ragione per mezzo di una interpellanza parlamentare presentata in data 23 settembre 1994.

A tale interpellanza non rispose il Ministro interessato, ma circa un mese dopo, il 21 ottobre 1994, il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Ferrara, il quale sostenne che Previti aveva svolto con il dottor Bocca un lungo ragionamento politico sulla via giudiziaria al comunismo, espressione icastica un po' forte, ma che rifletteva effettivamente il clima della campagna elettorale e di quel duro scontro politico.

Ora questa è una lecita manifestazione di pensiero politico i cui termini eventualmente diffamatori hanno la loro sede nella valutazione giurisdizionale.

L'immunità viene invocata – si noti bene - oltre quattro anni dopo, quando la causa civile, incoata nei confronti dell'allora senatore Previti, registra il punto saliente della venuta in udienza del giornalista dottor Bocca, il quale conferma le affermazioni registrate sulla cui inveridicità si era basata fino ad allora la difesa dell'allora senatore Previti. Nemmeno lui stesso, oltre che il ministro Ferrara, aveva invocato lo scudo dell'articolo 68 della Costituzione: solo quando la causa civile prende un certo orientamento per effetto delle prove assunte allora viene invocata questa tutela costituzionale.

Ma l'immunità - concludo citando ancora un passo della Corte costituzionale - non vale per tutte quelle opinioni che il parlamentare manifesta nel più esteso ambito della politica. Ancora una volta dobbiamo rammentare la differenza che c'è tra l'esercizio delle funzioni parlamentari e l'esercizio delle funzioni politiche: le prime, e non le seconde, hanno la copertura costituzionale.

Per queste ragioni voterò contro la proposta della Giunta.

GRECO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Signor Presidente, colleghi, non voglio ripetere i particolari del dibattito politico – lo definisco ancora una volta politico – che ci occupa, relativo alla vicenda dell'onorevole Previti. Lo ha fatto già il senatore Fassone, sia pure sottolineando a modo suo alcuni passaggi di questa intervista; lo ha fatto ancora meglio lo stesso relatore Gasperini, il quale non poteva che concludere, in conformità alla proposta della Giunta, ritenendo insindacabili i fatti richiamati.

Desidero sottolineare soltanto quello che è un nesso funzionale, che prescinde dalla ricerca di puntuali iniziative o di atti parlamentari. Lo abbiamo già affermato in altre occasioni: basta far riferimento al complesso dell'attività svolta dalla parte politica alla quale appartiene l'onorevole Previti per rilevare che questo nesso funzionale sussiste e ricorre anche in questa vicenda.

Se si vuole rinvenire la vera provocazione della vicenda in esame, direi che proviene proprio da quanto aveva scritto Giorgio Bocca in alcuni passaggi del libro "Il sottosopra". Egli ha affermato che in passato si è verificato nella magistratura – mi rivolgo ad un parlamentare magistrato come il senatore Fassone – il predominio di forze politiche conservatrici a danno di quelle della sinistra. Per molti anni voi magistrati di sinistra vi siete lamentati di alcune forze politiche conservatrici perché si diceva che la politica era contro di voi.

Ebbene, oggi, si discute del contrario: ci sono forze politiche che hanno scoperto una santa alleanza organica tra una parte della magistratura e una parte dello schieramento politico di sinistra. Ciò viene denunciato in tutte le sedi; non c'è quindi da meravigliarsi se l'onorevole Previti, nel 1994, parlando con Giorgio Bocca, ha sottolineato questa santa alleanza organica. Del resto, anche il vostro ex Capogruppo al Senato, in un articolo sul "Corriere della Sera" dell'anno scorso, ha indirettamente ammesso che, in passato, c'è stata questa santa alleanza organica tra una parte della magistratura e la sinistra e auspicava che, finalmente, si potesse porre fine ad essa: mi auguro veramente che non ci sia più.

Voglio allora sottolineare che le dichiarazioni rese dall'onorevole Previti bene si inseriscono in questo dibattito politico e in quello di alcuni mesi fa, quando è stata invocata, anche da una parte della vostra maggioranza, e cioè dallo SDI, la Commissione di inchiesta per verificare le partigianerie politiche all'interno dei meccanismi della giustizia, caro senatore Fassone, e sciogliere i molti dubbi avanzati da alcuni.

Esaminando ancora più da vicino questa vicenda, ricordo che su quei fatti si svolse, a seguito della presentazione di interrogazioni da parte di alcuni deputati aventi ad oggetto le dichiarazioni dell'onorevole Previti, un dibattito parlamentare nel corso del quale il ministro Giuliano Ferrara fornì risposte a quelle stesse interrogazioni.

Quindi, quell'episodio non era altro che il seguito di quei dibattiti politici. Ricordo che si erano diffuse anche voci sull'apertura di indagini giudiziarie su alcuni esponenti politici, fra i quali anche l'onorevole Previti, per l'appartenenza ad associazioni quali, ad esempio, la massoneria. Ricordo che, per esempio, il neoeletto capo della polizia De Gennaro veniva accusato di prestarsi ad indagare, a fornire spunti su tale tipo di indagini ai magistrati che a lui si rivolgevano.

Tutto ciò dimostra quindi una rilevanza (eccome!) politico-parlamentare dei temi in questione, affrontati dall'onorevole Previti, riportati sia nel citato libro di Giorgio Bocca "Il sottosopra", sia nella successiva intervista sul settimanale "L'Espresso".

Ecco perché sono convinto più che mai che bisogna confermare l'orientamento espresso dalla Giunta.

VALENTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO. Signor Presidente, sono d’accordo con quanto affermato dal senatore Fassone, e cioè sull'esistenza di una sostanziale differenza tra l'attività politica e quella parlamentare tipica. Vorrei però ricordare a me stesso - come si dice in queste circostanze - che è sempre stata scriminata, per antica giurisprudenza della Camera, l'attività divulgativa dell'attività tipica parlamentare, perché questo è il problema.

Vi sono stati dibattiti parlamentari sull'argomento, interrogazioni e il Ministro ha replicato in merito; è naturale che il soggetto politico abbia il diritto e l'esigenza di divulgare il contenuto della sua attività peculiare parlamentare. Questo è il punto: il nesso inscindibile tra ciò che si dice extra moenia (uso la medesima espressione adottata dal collega Gasperini) e l'attività tipica, peculiare del parlamentare.

Per tale ragione, non mi pare che ci si possa avventurare in cineserie, nel senso che l'una è attività politica genericamente ritenuta tale e l'altra è attività parlamentare tipica. L'attività parlamentare deve essere portata all'esterno, attraverso gli elementi di divulgazione, che sono quelli consueti: i giornali, le trasmissioni televisive e quant'altro.

Per questi motivi, ritengo che la condotta dell'onorevole Previti sia certamente insindacabile. (Applausi dal Gruppo AN).

PELLEGRINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO. Signor Presidente, mi sembra che da stamattina continui un defatigante dialogo tra sordi, venendo proposte due diverse interpretazioni, da una parte e dall'altra, dell'articolo 68 della Costituzione.

Vorrei dire ai colleghi Gasperini, Greco e Valentino che il problema non è questo, non consiste nel domandarsi quale delle due interpretazioni sia più esatta. Il problema è un altro ed investe una responsabilità che è di noi tutti: prendere atto dell'interpretazione della Corte costituzionale…

VALENTINO. E' mutevole!

PELLEGRINO. No, senatore Valentino, abbiamo stima reciproca. Se lei legge tutte le ultime sentenze della Corte costituzionale in materia di conflitti di attribuzione sollevati a seguito di valutazioni di insindacabilità, approvate sia dalla Camera sia dal Senato, verificherà che quella giurisprudenza si è ormai radicata sul seguente assunto e principio: prima deve venire l'attività parlamentare e poi l'esternazione e se c'è una sostanziale coincidenza fra i temi che sono stati trattati nel dibattito in Aula o in un atto di sindacato parlamentare e ciò che in seguito si esterna, in quel caso opera l'insindacabilità.

Invece, l'insindacabilità non opera quando le dichiarazioni del parlamentare siano valutazione di critica politica che non hanno un riscontro in precedenti atti parlamentari dello stesso soggetto, fermo restando che poi spetterà alla magistratura ordinaria valutare se il clima politico che ha determinato quelle dichiarazioni operi o non operi in funzione discriminante.

Colleghi, vorrei consentirmi una battuta scherzosa. Forse, signor Presidente, non resterebbe che venir meno a un principio: normalmente in questi conflitti di attribuzione il Senato si avvale di illustri e costosi difensori esterni. Se in questo caso dovesse essere approvata la proposta della Giunta, forse l'unica soluzione sarebbe che i colleghi Gasperini, Valentino e Greco assumano la difesa del Senato. Forse, colleghi, quando sarete davanti alla Corte costituzionale in quel momento, dopo aver perduto la causa, comincerete a leggerne le sentenze con maggiore attenzione.

Ricordo di essere stato fra i primi in questa legislatura a dire in Aula di fare attenzione - si parlava di autorizzazioni a procedere anche nei confronti di senatori del mio Gruppo o del centro-sinistra, e i colleghi della Giunta lo ricorderanno - perché se avessimo dato un'interpretazione largamente estensiva dell'articolo 68 della Costituzione, noi avremmo ottenuto una reazione in sede di Corte costituzionale.

BUCCIERO. È una Corte reazionaria!

PELLEGRINO. Questa reazione da parte della Corte costituzionale c'è stata; a mio avviso, non resterebbe che prenderne atto, e mi sembra fra il testardo e l'infantile continuare a fare finta che quelle pronunce della Corte non esistano. L'effetto è chiaro: le finanze del Senato saranno onerate da inutili onorari difensivi...

BUCCIERO. Il senatore Valentino presterà la sua opera gratis.

PELLEGRINO. ...a meno che i colleghi del Polo non vogliano offrirsi con la loro abilità per provare a far cambiare idea e indirizzo alla giurisprudenza della Corte. (Applausi dal Gruppo DS).

CONTESTABILE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTESTABILE. Signor Presidente, il senatore Pellegrino ha sollevato, come gli è consueto, un problema serio, quello dei rapporti fra la decisione di un ramo del Parlamento sull'insindacabilità delle dichiarazioni di un proprio membro e le decisioni della Corte costituzionale.

Dobbiamo innanzitutto rilevare che nella giurisprudenza della Corte costituzionale c'è stato un cambiamento radicale a questo proposito; infatti, nella giurisprudenza della Corte fino al 1997 il concetto di funzione parlamentare era assai più esteso di quello poi definito nella giurisprudenza della stessa Corte dal 1998 in poi. Questo significa che la decisione della Corte è ancorata, più che a criteri normativi, a decisioni di tipo politico.

Vi è poi da rilevare che lo stesso giudizio sui conflitti fra poteri dello Stato è figlio non della norma, ma di un'elaborazione giurisprudenziale da parte della stessa Corte. Sono leciti molti motivi di perplessità su tale elaborazione giurisprudenziale.

Il Parlamento farebbe bene ad emanare una legge subcostituzionale di applicazione dell'articolo 68 della Costituzione, altrimenti si continuerà ad assistere ad un'assurdità - lo affermo con il massimo rispetto per la Corte costituzionale - e cioè che le decisioni di un ramo del Parlamento eletto direttamente dai cittadini della Repubblica italiana saranno ritenute minusvalenti rispetto alle decisioni della Corte costituzionale, organo, ça va sans dire, autorevolissimo, ma non frutto di elezione diretta e perciò non sede delle libertà e dei presidi democratici del nostro Paese.

Il Parlamento farebbe bene, perciò, ad emanare in tutta urgenza - ripeto - una legislazione subcostituzionale di applicazione della norma prevista dall'articolo 68 della Carta costituzionale, altrimenti si continuerà ad assistere a questa situazione assurda sotto il profilo della democrazia: un organo di alta giurisdizione, ma eletto in secondo grado e nominato, potrà giudicare sui deliberati dell'organo, il Parlamento, ove è posto il massimo presidio delle libertà democratiche.

Credo che debba essere riaffermata la preponderanza delle decisioni di questo ramo del Parlamento; voterò pertanto a favore della decisione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. (Applausi dai Gruppi FI, CCD e AN).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Senese. Ne ha facoltà.

SENESE. Signor Presidente, intervengo perché il collega Contestabile mi ha francamente stupito, tanto quanto ho sentito nelle sue considerazioni, a proposito del rapporto tra Camere elettive e Corte costituzionale, esattamente riprodotta la tesi che nel corso dei lavori dell'Assemblea costituente sostenne l'onorevole Palmiro Togliatti, il quale, appunto, si oppose all'istituzione della Corte costituzionale con le argomentazioni, che definirei schiettamente giacobine, oggi riprodotte dal collega Contestabile.

Com'è noto, il realismo, il pragmatismo di Togliatti lo indusse poi a non insistere in questa posizione e a cedere alle prospettazioni che venivano da parte liberal-democratica. Dopodiché - è passato forse un po' più di mezzo secolo - la Corte costituzionale è entrata non soltanto nel nostro ma ormai negli ordinamenti della gran parte delle democrazie e, però - guarda un po' i corsi e i ricorsi storici - oggi troviamo da sponde insospettate una rivalutazione di quelle teorie.

Debbo dire che, con tutto il rispetto per l'onorevole Palmiro Togliatti e per il collega Contestabile, io a quelle teorie ho sempre opposto una teoria schiettamente liberal-democratica, alla quale continuerò ad attenermi; e lo farò in questa occasione con tanto maggior convincimento, in quanto questo voto finisce con il caricarsi di queste valenze ulteriori rispetto al caso da decidere. (Applausi dal Gruppo DS).

FERRANTE. Bravo!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, onde evitare incertezze nell'esito della votazione procederemo mediante sistema elettronico.

Metto ai voti la proposta della Giunta di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Non è approvata.

Discussione del documento:

(Doc. IV-quater, n. 54) Applicabilità dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell’ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Marcello Pera

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del Documento IV-quater, n. 54, recante: "Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Marcello Pera (procedimento penale n. 10433/99 R pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma per il reato di cui agli articoli 110, 595, terzo comma, del codice penale e all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione con il mezzo della stampa)).

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di proporre all'Assemblea di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Callegaro, se intende intervenire.

CALLEGARO, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, cerco, come ho fatto nelle precedenti occasioni, di non farmi prendere dalla passione politica perché non è certamente il caso. Il mio compito di relatore è spiegare le ragioni di natura strettamente giuridica per le quali la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari propone a quest'Assemblea l'insindacabilità in questo particolare caso.

La frase del senatore Pera, che viene incriminata e che è stata oggetto di querela da parte del dottor Caselli, è la seguente: "Il vero e ultimo bersaglio di Caselli è Berlusconi e Forza Italia ... se questo Paese deve essere governato dal Parlamento o da qualche Stranamore in toga". Ovviamente, non si deve mai considerare una frase avulsa dalle motivazione che l'hanno determinata e dall'intero contesto in cui essa si inserisce, altrimenti è facile cadere in equivoci.

Non va dimenticata neppure la motivazione di quanto è avvenuto. Il 9 marzo 1999 era stata trasmessa alla Camera dei deputati la domanda di autorizzazione all'esecuzione di custodia cautelare nei confronti del deputato Dell'Utri. In tale motivazione venivano espressi alcuni giudizi estremamente pesanti sull'operato del legislatore, cioè del Parlamento, nell'ambito della riforma della legislazione in materia di pentitismo; in essa si insinuava, anzi lo si diceva abbastanza apertamente, che tale riforma sarebbe stata un incentivo all'azione della mafia.

Tutti conoscono in quest'Assemblea quale sia sempre stato il pensiero del senatore Pera in materia di rapporti fra Parlamento e ordine giudiziario, di giusto processo e, in particolare, per quanto concerne la riforma del sistema di valutazione delle prove. Ebbene, questo pensiero è stato sempre espresso dal senatore Pera in quest'Aula e lo conoscono molto bene tutti quelli di noi che fanno parte della Commissione giustizia.

Sostanzialmente, l'espressione del senatore Pera è inserita in tutto questo contesto e ha sostanzialmente costituito una reazione all'accusa rivolta al Parlamento, al legislatore, di agevolare la mafia, riformando le norme in materia di pentitismo. Pertanto, parlare di stranamore è un po' stravagante, ma è semplicemente un'espressione ad colorandum di quello che è stato il pensiero del senatore Pera.

Ora, è tanto vero questo, che la dichiarazione incriminata è stata rilasciata a Montecitorio nell'immediatezza della discussione sulla richiesta di custodia cautelare nei confronti del deputato Marcello Dell'Utri, ed è altrettanto vero che sono stati interpellati proprio in quella sede solo ed esclusivamente parlamentari, in particolare solo ed esclusivamente responsabili giustizia dei vari Gruppi fra cui appunto il senatore Pera.

Anche questo sta ad indicare come l'opinione riferita dal senatore Pera è una sua opinione non solo precedentemente più volte manifestata, ma manifestata in sede parlamentare a seguito di una discussione parlamentare e in un'intervista fatta esclusivamente ai responsabili giustizia dei vari Gruppi parlamentari.

Ora, non solo a me ma anche alla Giunta è parso che in questo caso sia chiaro, ed evidente, il rapporto funzionale fra queste le espressioni del senatore Pera e la sua attività parlamentare.

Tutti sappiamo ciò che ha affermato la Corte costituzionale in materia: non è che abbia innovato rispetto ai precedenti princìpi riguardanti il concetto di attività parlamentare e di rapporto funzionale fra quanto si dice e l'attività parlamentare medesima. Non ha innovato per nulla, forse ha voluto ribadire un concetto che in altri casi era stato o dilatato o ristretto. La Corte sostanzialmente dice che un parlamentare può benissimo riportare all'esterno l'opinione che egli ha espresso o sta esprimendo in sede parlamentare. Sarebbe d'altra parte addirittura ridicolo e contro la dignità delle Camere impedire a un parlamentare di dire fuori di qui quello che dice in questa sede.

Pertanto, la Giunta ha ragionato in questo modo, ha seguito questa logica e propone all'Aula di pronunciare l'insindacabilità delle espressioni usate dal senatore Pera.

RUSSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero spiegare brevemente perchè, a differenza che nei casi precedenti, in sede di Giunta ho espresso voto favorevole all'insindacabilità e perchè, per ovvie ragioni di coerenza, esprimerò un voto eguale a seguito di questo dibattito.

Non mi sono nascosto allora e non mi nascondo adesso alcuni dubbi: anche qui siamo in presenza di una dichiarazione rilasciata ad un'agenzia di stampa, con espressioni sulla cui pertinenza avrei molte riserve.

Tralascio ovviamente ogni valutazione di merito. Ciò che però mi ha convinto a ritenere insindacabili queste opinioni è che qui l'oggetto del giudizio è una richiesta dell'autorità giudiziaria di autorizzazione all'arresto di un parlamentare, richiesta su cui istituzionalmente è chiamato a decidere il Parlamento. E' vero che la Camera competente era la Camera dei deputati, non il Senato della Repubblica, ma queste dichiarazioni del senatore Pera, fra l'altro responsabile giustizia del suo partito, sono state riportate unitamente ad altre dichiarazioni di deputati ed esprimono la valutazione che la richiesta di arresto in quel caso sarebbe stata determinata da un intento politico; valutazione che personalmente non condivido in modo assoluto nel merito, ma che tuttavia rientra specificamente nella competenza del Parlamento nel momento in cui si trova a deliberare su una richiesta del genere.

Ecco perché a me è parso giusto – pur se non mi nascondo alcuni motivi di dubbio – far prevalere questa considerazione. Siamo in presenza di una valutazione resa su un oggetto che era stato rimesso alla decisione del Parlamento, cioè su una richiesta di autorizzazione all'arresto, istituzionalmente di competenza del Parlamento.

Per queste ragioni ho espresso in sede di Giunta ed esprimo oggi in quest'Aula un voto favorevole alla proposta di insindacabilità. (Applausi dai Gruppi DS, FI, CCD e AN).

GASPERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signor Presidente, personalmente ho fatto come il gallo pigro che mentre l'altro cantava si limitava a dire di sì, infatti mi sono limitato a dire sempre di sì a quanto affermava il senatore Russo. Tuttavia devo fare una notazione. È stata sollevata in questa sede una questione importante dal senatore Senese, il quale in pratica vorrebbe chiamare il nostro amico senatore Palmiro Contestabile, se ho ben capito, facendo una fusione dei concetti che furono svolti a suo tempo in sede di Corte costituzionale. (Ilarità).

Il senatore Senese dice: state attenti, signori senatori, parlamentari, perché la Corte costituzionale boccia tutti i vostri conflitti; state accorti, perché la giurisprudenza è questa; ergo seguite la giurisprudenza della Corte costituzionale. Ebbene, a questo indirizzo io mi ribello come cittadino, come uomo, consentitemi, di Stato e come giurista. Noi qui non siamo in un'Aula di giustizia ove il giudice è tenuto ad applicare la giurisprudenza dei maggiori. (Applausi dai Gruppi LFNP, FI e AN). Il giudice unico, che una volta meglio si chiamava pretore, seguiva l'indirizzo della Corte regolatrice nel caso concreto perché la giurisprudenza unificava le decisioni che i giudici prendevano sull'intero territorio della nostra Repubblica.

Ma qui il caso è ben diverso: noi siamo in un libero Parlamento, presidio delle libertà di ogni cittadino, come giustamente osservava il senatore Palmiro Contestabile. (Ilarità). Noi non siamo affatto tenuti a seguire la giurisprudenza della Corte costituzionale. È vero, quest'ultima stabilisce caso per caso e ci invita ad emanare una legge esplicativa dell'articolo 68 della Costituzione; non lo abbiamo ancora fatto e la Corte costituzionale ci sollecita a dare finalmente un'interpretazione autentica a questo articolo. Questo fa la Corte: decide sul caso concreto; domani deciderà se la nostra decisione è annullabile perché incoerente con il dettato costituzionale; potrà decidere in un senso o nell'altro giacché sappiamo che la giurisprudenza della Corte costituzionale oscilla come le foglie al vento a seconda che questo vada da una parte o dall'altra. (Applausi dei senatori Tomassini e Biasco). La sua decisione non ha certamente valore per l'eternità, non è una tavola divina; la Corte costituzionale decide giorno per giorno perché è composta da uomini come noi. Questo ha il potere di fare perché la legge costituzionale le affida questo compito.

Ma noi, signori, che domani affronteremo la legge interpretativa dell'articolo 68 della Costituzione, da questi lavori parlamentari avremo l'indirizzo per fare una buona legge perché dal dibattito sui casi concreti trarremo il giusto ed equo per fare finalmente una legge che rappresenti la libertà del parlamentare.

Sono quindi completamente in disaccordo con quanto affermava certamente meglio di me, con alate parole, il senatore Senese. Noi siamo principi in casa nostra e decidiamo secondo scienza e coscienza dando peraltro un indirizzo al futuro legislatore che dallo studio approfondito dei lavori parlamentari saprà trarre una legge che rappresenti veramente il presidio di libertà del Parlamento in sé come istituzione e del singolo parlamentare. (Applausi dai Gruppi LFNP, FI, CCD e AN e del senatore Gubert).

FASSONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE. Signor Presidente, desidero solamente dichiarare che condivido le argomentazioni e le conclusioni espresse dal senatore Russo e che quindi voterò a favore della proposta della Giunta. (Applausi dai Gruppi FI e CCD e del senatore Gasperini).

VALENTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO. Signor Presidente, anch’io condivido le affermazioni del senatore Fassone e del senatore Russo, quindi voterò a favore della proposta della Giunta.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta di ritenere che il fatto per il quale è in corso il procedimento di cui al Documento IV-quater, n. 54, ricade nelle ipotesi di cui all’articolo 68, primo comma, della Costituzione.

È approvata.

Discussione del documento:

(Doc. IV-quater, n. 55) Applicabilità dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell’ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Massimo Wilde, dell’onorevole Pierluigi Copercini, dei signori Gianluigi Carnovali, Paolo Gibertoni, Ivaldo Carini, Celestino Pedrazzini, Corinto Marchini e Luigi Roveda, senatori all’epoca dei fatti

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del Documento IV-quater, n. 55, recante: "Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Massimo Wilde, dell'onorevole Pierluigi Copercini, dei signori Gianluigi Carnovali, Paolo Gibertoni, Ivaldo Carini, Celestino Pedrazzini, Corinto Marchini e Luigi Roveda, senatori all'epoca dei fatti (procedimento civile n. 86/95 R.G. pendente nei loro confronti presso il Tribunale di Parma)".

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di proporre all’Assemblea di dichiarare che i fatti oggetto del procedimento concernono opinioni espresse da membri del Parlamento nell’esercizio delle loro funzioni e ricadono pertanto nell’ambito di applicazione dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il relatore, senatore Russo, ha chiesto di integrare la relazione scritta. Ne ha facoltà.

RUSSO, relatore. Signor Presidente, nell’ottobre del 1994 un imprenditore di Parma, Piero Concari, si è tolto la vita negli uffici di un altro imprenditore, Paolo Pizzarotti, dopo aver trasmesso al sostituto procuratore della Repubblica di Parma, dottor Brancaccio, un memoriale contenente accuse nei confronti del medesimo imprenditore Pizzarotti, del ministro dei lavori pubblici Prandini e di altri.

A seguito di questo fatto, nel medesimo mese di ottobre (il giorno 31), alcuni senatori della Lega Nord hanno inviato una lettera esposto al Consiglio superiore della magistratura, al Ministro della giustizia e alla procura generale della Cassazione di Roma, allegandovi una copia di quel memoriale. In tale esposto, che reca come oggetto: "Dr. Francesco Saverio Brancaccio, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma", i senatori della Lega esprimono la preoccupazione che il memoriale trasmesso alla procura della Repubblica dal Concari potesse essere in qualche maniera passato sotto silenzio, non desse luogo ad accertamenti, in relazione a rapporti che asserivano esserci tra quel magistrato e l’imprenditore Paolo Pizzarotti.

"L’Espresso" ha pubblicato un servizio su questa vicenda, riportando passi del memoriale e dell’esposto. Il signor Paolo Pizzarotti ha agito in giudizio civilmente nei confronti dei firmatari dell'esposto, lamentando che certi giudizi contenuti nel memoriale avessero nei suoi confronti contenuto diffamatorio.

La valutazione della Giunta è stata che, poiché i sette senatori si sono limitati a trasmettere un esposto al Consiglio superiore della magistratura, alla procura generale e al Ministro della giustizia, hanno compiuto un atto nell’esercizio delle loro funzioni parlamentari. Certamente la funzione ispettiva rientra tra quelle del parlamentare e può manifestarsi non necessariamente attraverso lo strumento dell’interrogazione o dell’interpellanza, ma anche attraverso la trasmissione di un esposto scritto ad altri organi amministrativi o di rilievo costituzionale che hanno competenza nella vicenda.

Quindi, ad avviso della Giunta, siamo in presenza di opinioni espresse nell’esercizio della funzione parlamentare e il periodico non ha fatto che dare rilievo e pubblicità a questa iniziativa, peraltro senza che i sette senatori della Lega aggiungessero alcunché a quello che era il contenuto dell’esposto. (Applausi del senatore Specchia).

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di ritenere che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al Documento IV-quater, n. 55, ricadono nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

È approvata. (Applausi dal Gruppo LFNP).

Discussione del documento:

(Doc. IV-quater, n. 56) Applicabilità dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell’ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Marcello Pera

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del Documento IV-quater, n. 56, recante: "Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Marcello Pera (procedimento penale n. 11032/00N pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per il reato di cui agli articoli 110, 57, 595, secondo e terzo comma, e 596-bis del codice penale e all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 - diffamazione con il mezzo della stampa -)".

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di proporre all'Assemblea di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Callegaro, se intende intervenire.

CALLEGARO, relatore. Signor Presidente, si tratta di una coda dell'episodio riportato in Aula stamane e sul quale l'Assemblea si è già espressa in maniera favorevole alla proposta della Giunta. Dopo la pubblicazione del famoso articolo: "I PM? Mostri a tre teste", in cui si criticava l'attuale figura del pubblico ministero, è arrivata la notizia che il dottor Caselli aveva querelato il senatore Pera, il quale, trovandosi in Senato, è stato immediatamente intervistato. Interpellato da un giornalista, il senatore Pera ha stigmatizzato il costume dei magistrati di querelare parlamentari per opinioni espresse e ha affermato, in particolare, che si era fatto ricorso alla strada penale anziché ad un confronto sereno nel merito dei problemi della giustizia e ciò denoterebbe una certa lacuna di carattere intellettuale.

Per queste dichiarazioni è intervenuta una nuova querela da parte del dottor Caselli ed è il caso in discussione, di cui è evidente lo stretto collegamento con l'episodio affrontato stamane. La Giunta ha ritenuto che faccia pur sempre parte della polemica anche la critica del modo con cui si partecipa ad essa, cioè attraverso la presentazione di querele anziché in modo dialettico. Non si tratta di una polemica chiusa in se stessa, ma fa parte della primitiva polemica sulla figura del pubblico ministero in Italia.

Poiché su questo punto il senatore Pera si è espresso più volte nell'esercizio delle sue funzioni, e considerato che le sue dichiarazioni sono state rilasciate in questa sede e in funzione della precedente polemica, la Giunta ha ritenuto che si tratti di opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari.

Non avendola presente, mi sono procurato l'ultima sentenza della Corte costituzionale in cui viene ribadito esattamente ciò che ho affermato prima. Non vi sono state innovazioni di alcun genere: la Corte costituzionale ha ribadito che deve esservi inerenza delle opinioni all'esercizio delle funzioni parlamentari. Quando il senatore Pera ha affermato che le polemiche non si fanno con le querele ma con la dialettica, a me pare che egli fosse nel pieno esercizio delle sue funzioni parlamentari. Trattandosi di una polemica parlamentare, ritengo che la proposta della Giunta possa essere accettata dall'Assemblea.

FASSONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE. Signor Presidente, la presente vicenda rappresenta una appendice della prima di cui ci siamo occupati nella giornata odierna; il contesto è invariato e torna a riproporsi la distinzione tra funzioni parlamentari ed esercizio di attività politica.

Non vi è dubbio che come era esercizio di attività politica la precedente, è la susseguente.

Pertanto, per coerenza, voterò contro la proposta della Giunta, non senza ricordare che il ritenere sindacabile una opinione espressa da un parlamentare non significa affatto far venire meno il corredo di garanzie che la giurisprudenza ha elaborato a tutela della critica politica… (Commenti dal Gruppo FI)… ma significa semplicemente affidarla all'organismo che a ciò è preposto.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di intervenire, metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di ritenere che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al Documento IV-quater, n. 56,ricadono nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

È approvata.

MICELE. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata. (Applausi dai Gruppi FI e AN).

Discussione del documento:

(Doc. IV, n. 5) Domanda di autorizzazione all’utilizzo di colloqui fra presenti nei confronti del senatore Giulio Camber

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del Documento IV, n. 5, recante: "Domanda di autorizzazione all’utilizzo di colloqui fra presenti nei confronti del senatore Giulio Camber nell’ambito di un procedimento penale (procedimento penale n. 1536/95 RGNR per il reato di cui agli articoli 110 e 319 del codice penale, ovvero - in alternativa - agli articoli 110 e 346, comma 2, del codice penale - concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero - in alternativa - concorso in millantato credito -").

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari propone di autorizzare nei confronti del senatore Giulio Camber l'utilizzo delle intercettazioni di colloqui fra presenti, disposte nel procedimento n. 1536/95 e per le quali è stata avanzata richiesta in data 26 gennaio 2000 da parte del procuratore della Repubblica di Trieste.

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

Chiedo al relatore, senatore Fassone, se intende intervenire.

FASSONE, relatore. Sì, signor Presidente. Per economizzare i tempi mi richiamerò comunque alla relazione scritta, limitandomi ad esporre gli estremi essenziali in fatto della vicenda.

Si tratta di indagini che hanno ad oggetto la gestione della Banca di credito-Kreditna S.p.A., facente capo alla minoranza slovena di Trieste.

Questo istituto bancario, alla fine di maggio del 1994, fu oggetto di una ispezione della Banca d'Italia che era preordinata al possibile commissariamento della banca medesima.

Il direttore della stessa a causa di questa ispezione e del pericolo che si profilava avviò una serie di contatti e di relazioni con varie autorità in Roma al fine di evitare il commissariamento della banca.

Nell'ambito di tali attività, secondo l'ipotesi di accusa, il direttore prese contatto con il senatore Camber il quale, a detta dell'accusa, avrebbe rappresentato al direttore anzidetto l'opportunità di disporre 150 milioni per acquisire negli ambienti romani la disponibilità ad intervenire in favore della banca. Questo è il merito della vicenda.

Nell'arco delle indagini furono poi disposte nel settembre 1999 alcune intercettazioni ambientali su un veicolo di altro soggetto e nel corso di tali intercettazioni alcune conversazioni videro protagonista l'attuale senatore Camber che non era parlamentare al momento dei fatti.

Conseguentemente, ne è scaturita l'esigenza di autorizzazione della Camera di attuale appartenenza all'utilizzo del contenuto di quelle registrazioni.

La vicenda è, a mio avviso, notevolmente semplificata dal fatto che il senatore Camber, sia in memoria scritta che nell'audizione personale, ha ripetutamente chiesto l'autorizzazione all'utilizzo di queste dichiarazioni perché utili alla sua difesa nel processo.

La Giunta ha ritenuto che la volontà dell'interessato non è per ciò sola risolutiva del problema, spettando pur sempre alla Camera di appartenenza valutare se l'uso di queste intercettazioni possa ledere le prerogative della Camera stessa. Tuttavia, si è fatta carico dell'esigenza che sia tutelato in modo non meno intenso il diritto di difesa dell'interessato, soprattutto in una vicenda come questa nella quale non si controverte intorno all'autorizzazione a procedere, che, ove concessa, chiuderebbe il processo e quindi eviterebbe ogni nocumento all'interessato, ma si tratta di un processo destinato comunque a proseguire nel quale, pertanto, l'esercizio del diritto di difesa dell'interessato deve essere ampio e deve potersi avvalere di tutti gli elementi di fatto che lo stesso reputi utile alla sua difesa.

Conseguentemente, lo scrutinio della Camera di appartenenza deve limitarsi a verificare che l'adozione di quello strumento di indagine, cioè l'intercettazione ambientale, non sia fatta maliziosamente in spregio della prerogativa parlamentare. In questo caso l'autorità giudiziaria inquirente ha disposto le intercettazioni su una persona che era, al momento, già indagata e conseguentemente non vi sono aggiramenti della prerogativa parlamentare, per cui, cumulando il rispetto del diritto di difesa dell'interessato e l'assenza di lesioni sostanziali alla prerogativa parlamentare, la Giunta ha convenuto con la richiesta dell'interessato, di concedere cioè l'autorizzazione all'utilizzo del contenuto delle registrazioni.

GRECO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Signor Presidente, personalmente ribadisco anche qui in Aula la mia non condivisione della proposta approvata a maggioranza dalla Giunta di autorizzare nei confronti del senatore Giulio Camber l'utilizzo delle intercettazioni di colloqui tra presenti - si badi che non si tratta di intercettazioni telefoniche – disposte in un procedimento penale avviato nel 1995 da parte del procuratore della Repubblica di Trieste.

Caro collega Camber, mi dispiace esprimermi contro la tua richiesta di concedere questa autorizzazione, che hai avanzato quando ti abbiamo ascoltato in Giunta esponendone le motivazioni anche in una lunga memoria difensiva. Ci hai chiesto di accogliere la domanda di autorizzazione, trasmessa in data 28 gennaio 2000, sul presupposto che il contenuto delle intercettazioni ambientali possa essere utile alla difesa, a tanto forse indotto dalla eventualità adombrata nella parte conclusiva della richiesta dell'autorità giudiziaria di Trieste ove si afferma che, dal tenore delle conversazioni intercettate, "sembrano potersi trarre elementi di verità sia a favore e sia contro la tesi accusatoria".

Ancora una volta mi dispiace per il senatore Camber ma la sua richiesta, a mio parere, non può essere accolta poiché la prerogativa parlamentare di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione è a tutela non del singolo parlamentare ma delle funzioni in sé e per sé.

Apprezzo lo sforzo compiuto dal relatore, senatore Fassone, per tentare di convincere che, nella specie, è doveroso armonizzare il valore dell'articolo 68 con quello del diritto di difesa sancito dall'articolo 24, secondo comma, della Costituzione e che, altrimenti, il diniego potrebbe essere causa indiretta di una condanna ingiusta.

Resto, però, convinto che la tutela della prerogativa, proprio perché svincolata dall'individualità del singolo parlamentare, debba sempre e comunque prevalere rispetto a qualsiasi valutazione del caso singolo. E comunque, anche quando si dovesse accedere alla diversa opinione del relatore, in ogni caso nella fattispecie la valutazione di una serie infinita di circostanze di fatto e di diritto dovrebbe portare a concludere per il diniego dell'autorizzazione, anche contro la volontà dell'interessato, proprio perché le intercettazioni risultano a mio parere effettuate in spregio della prerogativa parlamentare o perché quanto meno ricorrono fondati sospetti che siano stati compiuti alcuni artifici volti a raggirare tale prerogativa.

Ma prima di accennare a questa serie di circostanze di fatto, che inducono a dubitare dell'imprevedibilità e casualità del coinvolgimento del senatore Camber, ritengo opportuno sottolineare le ragioni generali e di principio in forza delle quali non è possibile concedere un'autorizzazione a posteriori, perché qui si tratta di autorizzare l'utilizzo di intercettazioni che sono già avvenute in danno o comunque a favore del senatore Camber, sia pure autorizzate per un terzo estraneo alle funzioni parlamentari. Io dico che qui si corre il serio rischio di consentire quasi sempre questo tipo di autorizzazione.

In diritto, il termine "autorizzazione" esprime sempre un atto che interviene preventivamente, mai successivamente al verificarsi di ciò che deve essere autorizzato, e l'articolo 68 della Costituzione parla solo ed esclusivamente di autorizzazione e non di conferma, ratifica, convalida o sanatoria.

Presidenza della vice presidente SALVATO

(Segue GRECO). Proprio per ovviare agli inconvenienti delle intercettazioni autorizzate nei confronti di un soggetto terzo che coinvolgono casualmente un parlamentare, da tempo e da più parti viene invocata una normativa di attuazione conseguente alla nuova affrettata formulazione dell'articolo 68 della Costituzione, varata nel 1993. A tutt'oggi tale normativa non c'è ed è assurdo pensare che possiamo farne a meno ricorrendo a nostre interpretazioni, con il rischio - peraltro - di adottare decisioni contrastanti in casi identici o analoghi.

Ed a proposito di rischi di soluzioni contrastanti, assolutamente da evitare in quest'Aula, ricordo che il 14 luglio dell'anno scorso, in un caso identico, l'Assemblea ha ribaltato il parere favorevole della Giunta all'autorizzazione ad acquisire a posteriori le intercettazioni riguardanti un terzo e che avevano coinvolto un parlamentare, il senatore Firrarello.

Qui adesso vi chiedo di fare il contrario: di ribaltare quel parere dato solo sulla scorta di una richiesta effettuata direttamente dal senatore Camber. Ma noi non possiamo venire meno ai princìpi fondamentali della Costituzione.

È da sottolineare che, se mal non ricordo, allora si trattava di intercettazioni telefoniche e in questo caso, invece, di intercettazioni ambientali che - si sa - impongono una valutazione molto ma molto rigorosa, poiché è la stessa disciplina processual-penalistica contenuta negli articoli 266 e 271 del Codice di procedura penale sui mezzi di ricerca della prova che assoggetta la materia a rigorosi limiti, tanto più rigorosa per le intercettazioni tra persone presenti, che sono consentite solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi sottoposti al controllo ambientale si stia svolgendo l'attività criminosa.

Ebbene, io calo questa norma nella vicenda in esame e mi riesce veramente difficile pensare che per fatti avvenuti nel 1994-1995, per i quali indagava il pubblico ministero di Trieste, vi fosse il fondato motivo di ritenere che nel 1999, sull'autovettura di un soggetto come il Calcina, all'epoca delle intercettazioni un semplice testimone, trasformato - io dico volutamente - poi in imputato, così come è avvenuto per il caso Dell'Utri con il teste Cirfeta (trasformato dalla procura di Palermo da testimone in imputato), per non farlo parlare come teste è stato sottoposto ad intercettazione telefonica e trasformato - ripeto - in imputato.

Ebbene, mi domando se, a distanza di tanti anni, il pubblico ministero di Trieste ora ci vuole far credere che nel 1999 in un'autovettura del Calcina si stesse ancora svolgendo attività criminosa nell'ambito di fatti relativi ad una banca per la quale si era discusso già da tempo cinque anni prima. Io credo di no.

A prescindere da questa considerazione preliminare formulata a riprova dei tanti ormai denunziati abusi, è intollerabile l'invasività delle intercettazioni sul diritto alla riservatezza a tutela del quale sono state avviate diverse iniziative tra cui anche quella rappresentata dal disegno di legge n. 3955, di cui sono firmatario.

Voglio brevemente richiamare in questa sede alcune delle tante circostanze di fatto che mi fanno sospettare della messa in atto di artifici volti ad aggirare la prerogativa dell'articolo 68 della Costituzione. Ve ne cito alcuni. Il senatore Camber è stato iscritto nel registro degli indagati sin dal 10 giugno 1999 - badate bene alle date che riporto - e il pubblico ministero aveva già raccolto presunti elementi a suo carico nonché sui suoi rapporti personali con il terzo proprietario dell'auto sottoposta ad intercettazione ambientale molto tempo prima della richiesta al giudice di sottoporre a tale tipo di intercettazione il Calcina. Basta leggere gli interrogatori degli imputati Svetina e Semen dell'8 e del 16 giugno, dello Zuppin del 16 giugno, del Kapic del 2 luglio e del Taucer del 2 luglio, oltre che esaminare le intercettazioni effettuate nel bar Cavour tra un coimputato, Tabacco, e lo Svetina il 12 giugno e il 21 luglio 1999, nonché l'interrogatorio reso dallo Svetina il 16 luglio 1999 a spiegazione della conversazione intercettata giorni prima e nel corso del quale l'interrogato chiariva a suo modo i rapporti tra il Calcina e il senatore Camber.

Ebbene, resta fondato il sospetto che, pure in presenza di questa situazione di indagine risalente ai mesi di giugno e luglio, soltanto a settembre viene chiesta e concessa l'autorizzazione alle intercettazioni all'interno dell'autovettura del Calcina, intercettazioni che sono durate - badate bene - fino al 28 ottobre 1999; pertanto, per circa due mesi un'autovettura è stata sottoposta ad intercettazione ambientale senza che sia stata mai avanzata preventiva richiesta nei confronti del senatore Camber sebbene, peraltro, già nelle prime due intercettazioni del 5 e dell'11 settembre, trascritte e trasmesse tempestivamente dalla Guardia di finanza alla procura della Repubblica, egli risultasse essere l'interlocutore del terzo sottoposto ad intercettazione ambientale.

Ho voluto sottolineare questi dati di fatto perché il pubblico ministero di Trieste aveva già dei motivi per chiedere l'intercettazione in via preventiva ma non l'ha fatto per alcuni fini che a noi sfuggono ma che sono facilmente intuibili.

Ulteriori sospetti sorgono quando si tiene presente che soltanto il 28 gennaio 2000, dopo ben tre mesi dalla fine delle intercettazioni, è stata avanzata la domanda per il loro utilizzo e, dopo che era stato espletato l'incidente probatorio a carico del Tabacco, era stata negata ai difensori del senatore Camber e del signor Calcina la possibilità di visionare gli atti sino a quel momento depositati; inoltre, è stato persino impedito al senatore Camber e al suo difensore di visionare le agende richiamate dal Tabacco per individuare in materia confusa e contraddittoria la data della presunta dazione oggetto del contestato reato, o meglio dell'accusa formulata dal pubblico ministero.

Prima della novella del 1993 questa valutazione sarebbe stata sicuramente sufficiente per fare intravedere quel fumus persecutionis che avrebbe fatto negare l'autorizzazione ex articolo 68 della Costituzione e che, a mio parere, oggi può e deve essere preso in considerazione per ritenere irrituale e, perché no?, - lo dico al relatore che ha avanzato questa prospettazione - anche maliziosa la procedura seguita in danno del senatore Camber; una valutazione doverosamente rigorosa suggerita tra l'altro anche dal rilievo che l'avviso di garanzia è stato notificato al senatore Camber soltanto di recente, forse qualche giorno addietro, senza neppure attendere l'esito dell'autorizzazione all'acquisizione ex post delle intercettazioni ambientali, il cui contenuto è ricco di passaggi attestanti macchinazioni ai danni di un parlamentare il quale, a distanza di mesi e mesi di indagini e di affannose ricerche di elementi a carico, non sa ancora se deve rispondere di concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio o per millantato credito; infatti, purtroppo, nella richiesta di utilizzo di queste intercettazioni ex post il pubblico ministero, in via alternativa, ancora non sa quale accusa formulare, e non sa ancora quale imputazione elevare, segno evidentemente che si trova in estremo imbarazzo e bene avrebbe fatto ad archiviare gli atti sin dal primo momento, senza ricorrere a tutti questi stratagemmi di intercettazioni ambientali.

A riprova di siffatte macchinazioni, mi limito a richiamare qualche passo delle trascrizioni delle conversazioni intercettate, come quello dell'intercettazione dell'11 settembre, nella parte in cui il Calcina dice al senatore Camber: "È chiaro che questo è un complotto." - vedete che il Calcina, che era sottoposto ad intercettazione e non sapeva di questo controllo, parla già di complotto ai danni del senatore Camber - "Io sicuramente non nascondo nulla al giudice. Io quello che so lo dico", e poi è andato a dire veramente che nulla sapeva di queste, che erano delle macchinazioni ai danni del senatore Camber. E riferisce anche: "Franco" - che sarebbe l'imputato Tabacco - "ha inventato tutte queste richieste".

Sono queste le risultanze che con ogni probabilità hanno convinto il collega Camber a chiedere che venga data l'autorizzazione all'acquisizione delle intercettazioni. E sono queste conversazioni che noi conosciamo, ma che l'indagato ancora non conosce, che devono entrare nella valutazione complessiva delle circostanze di fatto e di diritto ai fini di decidere se sia stato correttamente o meno il principio sancito nel comma 3 dell'articolo 68.

A mio parere, per quanto sin qui mi sono sforzato di segnalare alla vostra attenzione, questo principio non è stato rispettato ed ecco perché, a titolo personale, concludo con l'invito a dire no alla proposta della Giunta. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Callegaro. Ne ha facoltà.

CALLEGARO. Signora Presidente, intervengo brevemente, anche perché credo che oggi su questi argomenti abbiamo detto abbastanza.

Sono dell'idea che le norme della Costituzione siano state poste non tanto a favore di un singolo parlamentare ma della funzione. Detto questo, non nascondo un grosso dubbio che mi ha pervaso durante le discussioni nella Giunta come anche oggi. Sono ragioni che poi alla fine mi hanno fatto propendere per un voto a favore della concessione dell'autorizzazione all'acquisizione di queste intercettazioni.

E' vero che quella che è protetta è la funzione parlamentare, però, se ad un certo momento il membro del Parlamento, che è sottoposto ad un procedimento penale, valutati con la sua difesa gli atti processuali, ritiene che questa acquisizione sia utile, sia indispensabile alla sua difesa, mi chiedo se deve prevalere la difesa di una persona che tutela il proprio diritto non solo alla libertà ma anche al proprio onore e al proprio prestigio, oppure deve prevalere questa tutela generica della funzione parlamentare.

È un dubbio che mi sono posto e, in questo caso, ritengo che debba prevalere il diritto alla difesa del singolo parlamentare, quando egli faccia una scelta di questo tipo. In questo modo non è che non difendiamo la funzione parlamentare, ma rispettiamo la scelta di chi vuole arrivare ad una sentenza davanti al giudice ordinario che dichiari, avanti a tutti, la propria innocenza.

In sede di Giunta, di fronte a questo dilemma ho fatto la mia scelta di concedere l'autorizzazione all'acquisizione di quelle intercettazioni che sono favorevoli all'imputato, ragione per cui non vedo motivo di cambiare qui questa scelta. Credo sia giusto votare per quello che richiede il collega Camber, per cui voterò a favore della proposta della Giunta.

GASPERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signora Presidente, nel diritto, in genere, vale un principio fondamentale che il latino così riassume: "quod nullum est, nullum producit effectum", quello che è nullo alla radice non produce alcun effetto giuridico.

Visto che oggi abbiamo eminentemente discusso della Costituzione, in riferimento al punto in cui essa stabilisce che senza autorizzazione non si possono sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, si possono esprimere du considerazioni.

Innanzitutto, come principio generale, l'intercettazione effettuata senza autorizzazione è nulla alla radice e non produce alcun effetto giuridico. Il senatore Camber fa onore a se stesso quando chiede che sia concessa nei suoi confronti l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni di colloqui fra presenti: egli infatti sa di essere innocente. Avendo letto gli atti del processo, mi trovo nella posizione di Voltaire allorquando gli venne chiesto: "Maestro, lei ha letto la summa teologica di San Tommaso d'Aquino?". Egli rispose: "Sì, ma me la pagheranno perché mi hanno fatto perdere giornate a leggere una serie numerosissima di carte che non servono a nulla ai fini processuali!".

Ebbene, Camber fa onore a se stesso. Concedete pure l'autorizzazione, però sappiate che sotto il profilo giuridico ciò non è possibile, in quanto l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni di colloqui fra presenti - anche qualora vi sia un interesse personale ad ottenerla - è un atto indisponibile e non si può disporre singolarmente di tale istituto.

Mi spiace dichiarare ciò perché so che il senatore Camber, introducendo nel fascicolo processuale queste dichiarazioni - che sono balorde perché non hanno alcun significato probatorio - intende chiedere al Senato di concedere ai giudici tale autorizzazione. Il giudice aggiungerà alle altre nullità un'altra nullità: la sua intercettazione telefonica.

Tuttavia, noi, signori, non difendiamo l'aspetto singolo, incidenter tantum, del senatore Camber che ha interesse a veder travasare nel fascicolo del giudice le intercettazioni telefoniche ma il seguente istituto: senza autorizzazione il giudice mai potrà procedere alle intercettazioni telefoniche e neppure il consenso successivo del Parlamento può dare valore ad un morto. Non si può vivificare un morto; morta è l'intercettazione telefonica e tale rimane. Se il giudice vuole procedere ad altre successive interpretazioni deve chiedere a noi l'autorizzazione; un'autorizzazione successiva non può sanare quello che è nullo alla radice e che costituisce per me un nulla giuridico, un fatto addirittura inesistente sul piano processual-penalistico.

Allora, signori, anche in questo caso salviamo l'istituto e la dignità di questo Parlamento. E proprio io, leghista, che spero in un Parlamento della Padania, prendo le difese di questo Parlamento, perché qui svolgo la mia funzione parlamentare. (Applausi dai Gruppi LFNP e FI).

PELLEGRINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO. Signora Presidente, ho seguito con grande attenzione il ragionamento del senatore Gasperini e mi piace portarlo alle sue estreme conseguenze. Viene uccisa una bella signora, il marito è sospettato di essere l'omicida, nello studio professionale del marito viene posta una microspia. Il marito ha per amico un parlamentare, il parlamentare lo va a trovare e questa conversazione tra presenti viene registrata; il marito confessa l'uccisione della moglie e il parlamentare lo invita a costituirsi: Questa conversazione non sarebbe utilizzabile malgrado il consenso del parlamentare perché non preventivamente autorizzata. Ma come poteva essere preventivamente autorizzata? Come faceva il magistrato a sapere che la persona che in questo caso è salita nella macchina (non è il mio esempio), va a trovare il marito della vittima (in realtà l'omicida) sarebbe stato un parlamentare?

Nell'enunciare i princìpi dovremmo anche farci carico delle conseguenze pratiche a cui il principio annunciato conduce e quando le conseguenze pratiche sono paradossali mi fu insegnato, tanti anni fa, che il principio di diritto è sbagliato.

PASTORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, io mi trovo in qualche modo tirato per i capelli in questo dibattito, perchè le affermazioni del senatore Pellegrino possono portare ad una valutazione distorta di quanto affermato soprattutto da ultimo dal collega Gasperini, le cui conclusioni io condivido totalmente.

Le intercettazioni non previamente autorizzate non sono legittime, non possono essere usate nei riguardi del parlamentare che è stato intercettato. (Applausi dal Gruppo FI). Ma, chiaramente, le intercettazioni compiute nei confronti di un terzo soggetto rispettando i canoni dei nostri codici sono intercettazioni pienamente utilizzabili.

Voglio ricordare al collega Pellegrino che esiste un adagio che si applica a queste situazioni giuridiche (mi spiace usare il latino, ma è molto efficace): utile per inutile non vitiatur, cioè, laddove vi è un contenuto valido, questo contenuto resta tale ancorché una parte dell'atto, in questo caso l'intercettazione nei confronti del parlamentare, sia risultata illegittima e quindi inutilizzabile.

Per questo io ritengo che l'autorizzazione successiva non sia ammissibile. Naturalmente voterò contro il parere della Giunta e ritengo che il collega Camber potrà utilizzare in suo favore le risultanze delle intercettazioni, quando naturalmente siano state compiute nei confronti del terzo.

Voglio anche ricordare ai colleghi che quando si discusse di questo argomento il 14 luglio dell'anno scorso, allorché tale argomento venne risolto con un voto, diciamo, sfavorevole all'autorizzazione, credo che ognuno di voi, colleghi, abbia fatto mente alla situazione personale in cui si sarebbe trovato ove fosse stato possibile in qualsiasi località, in qualsiasi momento della propria vita trovarsi nelle proprie vicinanze una microspia, un registratore, un intercettatore, perchè l'autorizzazione era stata concessa non da questo Parlamento ma nei confronti di un soggetto con il quale il parlamentare potrebbe avere una frequentazione continua.

Chiedo quindi fortemente che questo ramo del Parlamento si pronunci nel senso di negare l'autorizzazione all'utilizzo di colloqui fra presenti e se a seguito della richiesta del collega Camber o per qualche altra motivazione i colleghi dovessero ritenere di sentirsi più liberi adottando il voto segreto, avanzo la richiesta di votazione a scrutinio segreto su questo Documento, che credo coinvolga la coscienza di tutti noi. (Applausi dal Gruppo FI).

CAMBER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMBER. Signora Presidente, mi permetta questo breve intervento, ancorché sappia essere piuttosto inusuale in quest'Aula intervenire su casi di cui si è protagonisti.

Ho fatto recapitare quest'oggi in casella a tutti i colleghi senatori copia della memoria che nel febbraio produssi avanti alla competente Commissione, memoria che, in apertura ed in chiusura, richiede, come oggi io richiedo a quest'Aula, la concessione dell'autorizzazione.

Desidero anche evidenziare che allora non conoscevo il contenuto meritale delle intercettazioni in questione, che oggi indirettamente conosco e conosco essere a me particolarmente favorevole.

Come scrissi nella memoria richiamata, nulla ho da nascondere e richiedo che le intercettazioni in questione rappresentino un apporto oggettivo ed inequivoco – poiché tale, cioè inequivoco, è dallo stesso pubblico ministero definito – nella ricerca della verità, con un apporto di elementi decisivi in positivo a riprova della mia completa estraneità ai fatti imputatimi.

Consentitemi molto brevemente di inquadrare la questione di cui è causa. Dal secondo dopoguerra operava a Trieste una banca con caratteristiche uniche nel panorama dell'allora mondo occidentale, la Banca di credito–KREDITNA, istituita in Italia con atti correlati al Trattato di pace. Questa banca era esattamente l'espressione, unica nel suo genere nel mondo occidentale, di un paese comunista, l'allora Yugoslavia, che faceva ponte sulla minoranza linguistica slovena presente a Trieste nel Friuli Venezia Giulia.

Nel maggio 1994, dopo circa quarant'anni di operatività, la Banca d'Italia eseguì un'ispezione mirata, che peraltro faceva seguito ad altre ispezioni il cui risultato era stato non chiarissimo, da cui si evidenziò un enorme deficit (quantificato un anno dopo in circa 350 miliardi), deficit fondato anche su di un uso sistematico di fondi neri per circa quarant'anni.

Nel 1995 la banca venne commissariata e si avviarono azioni penali nei confronti dei funzionari responsabili. Fatto singolare quello della responsabilità allora e successivamente inquadrata solo in capo ai funzionari bancari poiché notoriamente questa banca era collegata operativamente con precise e ben individuabili realtà politiche. Era fatto notorio che apicali rappresentanti di un partito oggi al Governo (in questi nove mesi non ho mai portato la questione né sul piano politico né sul piano della critica alla magistratura, però è un dato di fatto che verrà approfondito nel prosieguo del procedimento), persone che fanno oggi parte dell'Esecutivo, avessero istituzionalmente curato, nel periodo che va dal 1980 al commissariamento della banca, i rapporti tra questo partito ora al Governo, la Yugoslavia prima ed i Paesi dell'ex Yugoslavia poi e che questi personaggi periodicamente, cioè mensilmente o più volte al mese, presenziassero a Trieste ove vi era il ganglio operativo delle operazioni finanziarie ed economiche tra un certo mondo occidentale e la Yugoslavia prima e la ex Yugoslavia poi. Tale ganglio operativo per quarant'anni era appunto stato la Banca di credito–KREDITNA.

Nessun responsabile politico né prima, cioè nel 1995 quando interviene il commissariamento della banca e si aprono azioni penali, né successivamente, viene imputato grazie al compatto silenzio dei funzionari della banca inquisiti.

E arrivo alla mia vicenda. È noto che mi occupo di politica da quando avevo quindici anni, ora ne ho quarantasette, ed ho sempre avuto delle posizioni riconosciute frontali, contrarie sia a questo tipo di mondo politico sia ad un certo uso distorto della minoranza slovena grazie a un istituto di credito che a Trieste imperava, appunto la Banca di credito–KREDITNA.

A distanza di quattro anni dall'apertura dei procedimenti penali, nel maggio-giugno 1999 interviene un colpo di scena; dopo quattro anni di indagini non vengono individuati fatti criminosi ad eccezione delle malversazioni imputate ai funzionari della banca; ma improvvisamente l'allora direttore generale della banca ed un di lui sodale in affari da oltre trent'anni sostennero di aver consegnato al sottoscritto nell'autunno del 1994, durante il Governo Berlusconi (allora non ero parlamentare), 100 milioni di lire, cifra che poi viene variata in 150, 400, 500 milioni, come promesse, come parti di dazioni, affinché io evitassi il commissariamento della banca. Si tratta di una delle tante contraddizioni in cui incorrono i due accusatori che forniscono via via una decina di versioni diverse.

Ora, ritenere che persone particolarmente navigate nel mondo dell’alta finanza italiana ed europea (sottolineo europea), persone che per loro stessa ammissione chiesero ed ottennero in questa vicenda - nel 1994 e nel 1995 - il diretto intervento dei vertici della Banca d’Italia (nominativamente indicati), dei rappresentanti apicali del Vaticano (nominalmente indicati), di rappresentanti apicali del mondo bancario dei Paesi dell’ex Jugoslavia e della Germania (sempre indicati), potessero davvero pensare che con 100 milioni (la cifra contestata è di 100 milioni di lire) si potesse veramente evitare un commissariamento per un crac di 350 miliardi, equivale a credere all’ormai famoso bacio di Totò Riina.

Il 1° settembre 1999 appresi dal quotidiano "Il Piccolo" di Trieste di essere indagato e pochi giorni dopo vennero effettuate le intercettazioni di cui è causa. Un mese dopo tali intercettazioni (metà ottobre del 1999), si espletò un singolare incidente probatorio nei confronti di uno dei due accusatori, ancorché in mancanza dei presupposti giuridici che di solito consentono di adire uno strumento processualmente anomalo, qual è appunto l’incidente probatorio. In quella sede venne negato ai miei difensori il diritto di prendere visione di qualsivoglia documento sino ad allora acquisito, il che è in aperto spregio alla ratio base dell’incidente probatorio; ratio per cui io debbo essere in condizione di difendermi in base a tutta la documentazione sino ad allora - cioè sino all’espletamento dell’incidente probatorio - acquisita. In quella sede mi è stata negata non soltanto la visione degli atti sino allora acquisiti, ma addirittura di un’agenda su cui veniva riportato il mio nome asseritamente, senza nessun’altra indicazione, né di denaro né di altro: solo il mio nome con un appuntamento. Anche la visione di questa agenda mi venne negata, comportamento processuale per il quale i miei difensori abbandonarono l’incidente probatorio, in contestazione con il pubblico ministero e con il Gip.

Il 30 dicembre il pubblico ministero chiese il mio rinvio a giudizio insieme ad altri, notificatomi qualche giorno fa. Fatto singolare: solo a fine gennaio 2000, ad oltre quattro mesi dalle intercettazioni di cui è causa, il pubblico ministero riscopre l’esistenza di queste intercettazioni e chiede al Senato l’autorizzazione ad acquisirle. Oggi, come dicevo in precedenza, anche avendo avuto notizia sul merito delle intercettazioni, non posso che rafforzare i miei dubbi già fortissimi sul motivo per il quale le intercettazioni di cui è causa sono state riscoperte dal pubblico ministero solo dopo oltre quattro mesi, ma soprattutto dopo che sono state espletate due parti fondamentali del procedimento penale: dopo l’espletamento dell’incidente probatorio, dopo la richiesta di rinvio a giudizio. Questi documenti erano in mano al pubblico ministero da lungo tempo, antecedentemente all’espletamento di queste due parti del giudizio, con contenuti inequivoci nel merito.

In linea di principio, naturalmente condivido appieno i princìpi richiamati in linea di diritto dal Polo e dalla Lega. Ritengo peraltro che la particolarità della questione oggi al vaglio dell’Aula possa configurare un’eccezione ai cennati princìpi. Personalmente, chiedo quindi a tutti i componenti dell’Assemblea, comunque vogliano considerare i princìpi sottesi dalla questione, di voler concedere, anche come da me richiesto, l’autorizzazione in ordine alle intercettazioni di cui è causa (Applausi del senatore Pellegrino); intercettazioni contenenti decisivi elementi di valenza oggettiva che chiariscono e rafforzano fuor di dubbio la verità in ordine alla mia completa estraneità ai fatti che si vogliono configurare a mio carico. (Applausi dai Gruppi AN e FI).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

FASSONE, relatore. Signora Presidente, il consenso quasi unanime realizzatosi in sede di Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari mi ha indotto a snellire la relazione, espungendovi molti argomenti. Poiché sono state fatte affermazioni particolari e inedite rispetto alla vicenda, vorrei limitarmi a formulare un interrogativo che affido alla responsabilità dei colleghi. Supponiamo che le intercettazioni in esame contengano elementi decisivi per produrre l'assoluzione in giudizio del senatore Camber; supponiamo che, al netto di queste intercettazioni, l'accusa abbia raccolto prove sufficienti per produrne la condanna. Ci sentiamo di negare l'utilizzo di elementi decisivi per la difesa e tali da impedire una potenziale condanna anche grave?

Mi si potrebbe replicare che, se si tratta di difendere un principio, questo sacrificio è possibile. Sono già perplesso sulla premessa perché il valore della difesa in giudizio è consacrato dalla Costituzione alla stessa stregua e allo stesso livello della prerogativa parlamentare; l'obiezione non regge soprattutto ove si consideri che quel principio non esiste. L'articolo 68, terzo comma, della Costituzione richiede l'autorizzazione della Camera di appartenenza per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni; l'oggetto della garanzia è dunque la diretta sottoposizione a controllo dell'utenza del parlamentare. Di qui possono derivare due deduzioni; in base alla prima, per le intercettazioni effettuate su altra utenza, nella quale il parlamentare incappi casualmente, non si ricade nell'ipotesi di cui all'articolo 68 della Costituzione ed esse sono quindi utilizzabili sempre. E' questa l'interpretazione più rigorosa che personalmente non condivido anche perché la legge del 1993 ha previsto una locuzione, prima assente: il dictum "in qualsiasi forma" contempla la totalità delle intercettazioni. L'altra interpretazione, offerta dal senatore Greco e da altri senatori, porta chiaramente ad un assurdo giuridico. Ove si sostenesse che l'immunità parlamentare è essa stessa un valore universale, che può essere limitato solo attraverso l'autorizzazione (e qui l'autorizzazione preventiva non è possibile, non potendosi sapere se il parlamentare incorrerà in conversazioni), si arriverebbe all'assurdità di prevedere possibile l'autorizzazione per l'intercettazione diretta sull'utenza del parlamentare. Vi sarebbe dunque uno spazio giuridico e concettuale in cui questo intervento più invasivo è corretto, potendosi sempre ipotizzare un'autorizzazione. Verremmo pertanto ad affermare che, laddove il mezzo d'indagine è particolarmente invasivo, vi sono talune situazioni in cui esso può essere autorizzato; ove lo è molto meno, perché è indirizzato su un estraneo, non sarebbe mai autorizzabile. E' una contraddizione che affido anch'essa alla sensibilità dei colleghi.

Concludo ribadendo l'esigenza, a mio giudizio imprescindibile, di assecondare la richiesta dell'interessato, posto che non si ravvisano nella situazione elementi di aggiramento della garanzia. In linea di fatto, per contrastare l'affermazione del senatore Greco, ricordo soltanto che l'intercettazione fu disposta esattamente lo stesso giorno in cui venne assunto l'interrogatorio di tal Franco Tabacco, significativo teste dell'accusa, che offrì ulteriori, rilevanti e decisivi particolari per il consolidamento dell'accusa nei confronti del senatore Camber e dell'utenza intercettata. Raccomando quindi all'Assemblea di approvare le conclusioni adottate dalla Giunta.

PRESIDENTE. Senatore Pastore, conferma la richiesta di votazione a scrutinio segreto?

PASTORE. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio segreto, avanzata dal senatore Pastore, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

GASPERINI. Signora Presidente, può spiegare il quesito?

PRESIDENTE. La Giunta propone di autorizzare, nei confronti del senatore Camber, l'utilizzo delle intercettazioni di colloqui fra presenti.

 

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta di autorizzare, anche nei confronti del senatore Giulio Camber, l'utilizzo delle intercettazioni di colloqui fra presenti, disposte nel procedimento n. 1536/95 R.G.N.R., e per le quali è stata avanzata richiesta in data 26 gennaio 2000 da parte del Procuratore della Repubblica di Trieste.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(4339) Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4339. Ricordo che nella seduta antimeridiana di oggi si è conclusa la discussione generale e hanno avuto luogo le repliche del relatore e del Governo.

Ricordo altresì che il senatore Pieroni aveva avanzato la proposta di non passare all'esame degli articoli. Chiedo quindi se rinnova tale richiesta.

SARTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SARTO. Signora Presidente, è stato presentato dal relatore un emendamento sostitutivo dell'articolo 17. Pertanto, non rinnoviamo la proposta di non passaggio all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente.

TABLADINI,segretario. "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo (con esclusione dell'articolo 13) sotto il profilo della copertura finanziaria e della conformità alla legislazione vigente e alla risoluzione approvativa del Documento di programmazione economico-finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-quater, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, esprime parere favorevole a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la somma delle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 19 e 20 non superi, in ciascun esercizio, gli importi delle disponibilità del Fondo speciale di parte capitale del Ministero delle comunicazioni, pari a 211,8 miliardi per il 2000, 216,8 miliardi per il 2001 e 220,8 per il 2002 e ad eccezione che sull'articolo 9, che non appare omogeneo al contenuto proprio del disegno di legge".

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sentito il parere della 5a Commissione permanente dichiaro inammissibile, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-quater, del Regolamento, l'articolo 9 del testo proposto dalle Commissioni riunite.

 

TABLADINI, segretario. "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta ad eccezione che sugli emendamenti 8.215, 8.241 e 10.200, per i quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere di nulla osta sull'emendamento 14.0.203 è condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione all'inserimento al comma 4 della decorrenza della disposizione dall'esercizio 2001; il parere di nulla osta sull'emendamento 15.0.200 è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione quale autorizzazione di spesa per il solo esercizio 2000. Il parere di nulla osta sull'emendamento 17.350, comma 1-quater, è nel presupposto che gli eventuali oneri siano posti a carico del fondo di garanzia.

Esprime, infine, avviso contrario sull'emendamento 21.0.1 nella parte relativa alla previsione della utilizzabilità del ricavo della cessione dei crediti di imposta per usi alternativi, secondo quanto previsto dal comma 3".

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché il provvedimento in esame è collegato alla manovra finanziaria, gli emendamenti sui quali la 5a Commissione permanente ha espresso parere contrario con riferimento all'articolo 81 della Costituzione risultano inammissibili.

Onorevoli colleghi, il fascicolo degli emendamenti non comprende alcuni emendamenti presentati dai seguenti senatori: Baldini, Castelli, Germanà, Mazzuca Poggiolini, Minardo, Napoli Roberto, Pieroni, Sarto e Scivoletto, nonché dallo stesso Governo.

Si tratta di emendamenti che non sono stati respinti nel corso dell'esame presso le Commissioni competenti o che non si trovano in correlazione con modificazioni proposte dalle Commissioni stesse. Pertanto, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-quinquies del Regolamento, essi non possono essere presentati in Assemblea.

Analogamente, non può ritenersi ammissibile l'emendamento 5.200 del Governo, stampato nel fascicolo, che riguarda in generale la materia del risarcimento del danno biologico e morale e non può considerarsi correlato al contenuto dell'articolo 5, introdotto dalle Commissioni riunite, concernente unicamente la materia assicurativa.

MANTICA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTICA. Signora Presidente, vorrei chiedere una cortesia, considerato che ormai l'ora è tarda. Su questo provvedimento è stata appena letta una serie di valutazioni; è stato anche presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo 17: quest'ultimo era stato ampiamente discusso in Commissione bilancio per verificarne la congruenza, ma viene riformulato. Chiedo alla cortesia della Presidenza di comprendere che, prima di procedere all'esame degli emendamenti, i senatori debbono essere messi in condizione di capire qual è il provvedimento di cui si sta discutendo. Peraltro, mi risulta che il relatore chieda anche di esaminare l'articolo 13 al termine dell'articolato, in quanto domani è convocava una riunione di Commissione in cui il Governo deve presentare una relazione tecnica.

Credo dunque che non siamo nelle condizioni di operare nella maniera più serena: le chiedo cortesemente di consentirci di capire qual è il provvedimento e di esaminare i documenti che sono stati consegnati alla Presidenza in questo momento. Chiedo dunque una sospensiva fino a domani mattina.

PRESIDENTE. Invito il relatore ad esprimere il suo parere in proposito.

LARIZZA, relatore. Signora Presidente, per quanto riguarda la questione dell'articolo 13, non ho formalizzato alcuna richiesta: se n'è parlato in Commissione bilancio perché c'è una relazione tecnica del Governo e si è deciso che deve essere ulteriormente precisata, ma non siamo ancora giunti all'articolo 13, per cui quando vi arriveremo valuteremo: nel caso non ci sia la relazione, chiederò che si sospenda l'esame di quell'articolo, ma, per quanto mi riguarda, fino all'articolo 13 si può procedere.

PRESIDENTE. Onorevole Mantica, credo che possiamo cominciare la discussione sui primi articoli. Tra l'altro, il tempo rimasto a nostra disposizione non è molto, per cui penso che si potranno esaminare soltanto i primi articoli, sui quali mi pare non vi siano problemi di interpretazione rispetto al testo di cui discutere. Pertanto, se da parte sua non c'è un'opposizione formale, sulla quale occorre appellarsi all'Aula, iniziamo l'esame dell'articolo 1 per poter poi, nel prosieguo dei nostri lavori, comprendere qual è il testo di cui stiamo discutendo.

MANTICA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTICA. Signora Presidente, non le rivolgo una richiesta formale; intendo solo far rilevare che stiamo trattando un provvedimento collegato alla manovra finanziaria e non un qualsiasi disegno di legge, per così dire, di poco conto.

Comunque, si può procedere, anche se a mio giudizio è un modo un po' particolare per farlo; infatti, il testo è suddiviso in Capi e siamo partiti dagli articoli da 1 a 6, che riguardano gli interventi nel settore assicurativo.

Se mi si passa l'espressione, abbiamo una "sentenza" del Presidente del Senato in merito ad alcuni emendamenti presentati all'articolo 5: procediamo pure, anche se non credo che questo sia un modo corretto per farlo.

PRESIDENTE. Senatore Mantica, posso senz'altro essere d'accordo con lei sul modo complicato del nostro agire, visto che ci troviamo di fronte a questioni di non poco spessore, ma - ripeto - mi sembra che l'articolo 1 possa essere esaminato o almeno che possiamo iniziare l'illustrazione degli emendamenti ad esso riferiti e poi fermarci dopo tale fase procedurale. Cioè, possiamo iniziare a percorrere un tratto dell'iter del provvedimento per le questioni che già in questa sede possiamo cominciare a discutere. Nel momento stesso in cui ci accorgeremo (e ognuno di noi potrà farlo) che le difficoltà da lei prospettate saranno divenute congrue, interromperemo la discussione.

VEGAS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS. Signora Presidente, vorrei che fossero chiariti alcuni termini della questione, che francamente mi sfuggono.

All'inizio della discussione un senatore della componente verde ha chiesto se era stato presentato un certo emendamento, sembra di capire, al quale era subordinato l'atteggiamento della sua parte politica. Vorrei allora capire qualcosa al riguardo; infatti, la copia fotostatica dell'emendamento testé distribuito in Aula, pur essendo ampiamente scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti, è firmata dal relatore (o almeno così appare, scritto in stampatello) e il fax, ancorché cancellato in modo un po' grossolano, risulta provenire dal Ministero per i rapporti con il Parlamento.

Mi chiedo, allora, se si tratti di un emendamento governativo o del relatore, se sia ammissibile o no e se ci sia qualcosa sotto, rispetto a questo emendamento, che gli italiani hanno il diritto di sapere. (Applausi dai gruppi FI, LFNP e CCD). Che il Parlamento sia sotto ricatto da parte di qualche parte politica mi sembra francamente indecente. (Applausi dai Gruppi FI, LFNP, CCD e AN).

PRESIDENTE. Senatore Vegas, cercherei di essere più cauto nell'usare la parola "ricatto", perché credo che in quest'Aula ogni componente, senatore o parte politica abbia il diritto-dovere di avanzare le proprie proposte. (Applausi dal Gruppo Verdi). L'hanno fatto i colleghi Verdi, così come tante altre volte l'hanno fatto legittimamente i colleghi di Forza Italia.

La Presidenza ha davanti a sé un emendamento che è stato fatto proprio dal relatore e che è stato presentato dal relatore. Lei sa meglio di me, essendo un fine conoscitore del nostro Regolamento, che il relatore può proporre emendamenti in qualsiasi fase procedurale. Non credo che dobbiamo giudicare o valutare certe questioni in base alle cancellazioni presenti su un foglio: tra l'altro, tra noi c'è chi ha una vista più acuta e chi una vista meno acuta e credo che questo interessi veramente molto poco.

VISERTA COSTANTINI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISERTA COSTANTINI, relatore. Signora Presidente, voglio soltanto precisare, se può risultare utile, che si è discusso della riformulazione dell'articolo 17, con la collaborazione della signora Ministro per i rapporti con il Parlamento, negli uffici esistenti presso il Senato: ciò giustifica l'intestazione che è stata cancellata.

Non so, poi, se in questa fase procedurale posso affrontare la sostanza dell'emendamento, signora Presidente.

PRESIDENTE. No, senatore Viserta Costantini, perché l'emendamento si riferisce all'articolo 17: quando saremo nell'idonea fase procedurale, lo illustrerà.

MORANDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO. Signora Presidente, avevo chiesto di intervenire poco fa, ma sulla questione posta dal senatore Mantica, che mi pare già risolta sulla base di una discussione di merito sull'emendamento 17.1000.

Non era di ciò che volevo parlare, ma del parere espresso dalla 5a Commissione permanente su certi articoli approvati dalla Commissione: una discussione che avevamo già svolto in quella sede e che in parte era stata riproposta, all'inizio, dal senatore Mantica.

Siccome rilevo che sul quel punto egli non insiste, rinuncio a svolgere il mio intervento in merito.

PRESIDENTE. Procediamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

Passiamo all’esame dell’articolo 1 sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

LAURO. Signora Presidente, do per illustrati tutti i nostri emendamenti.

Mi riservo però di intervenire su di essi in sede di dichiarazione di voto.

WILDE. Signor Presidente, rinuncio all'illustrazione degli emendamenti da me presentati.

NOVI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 1.212, presentato dal senatore Mungari, al quale aggiungo la mia firma.

GUBERT. L'emendamento 1.213 intende porre rimedio, attraverso un decreto legislativo, ad una disfunzione che attualmente si verifica a danno degli assicurati che debbono ottenere riparazione per i veicoli danneggiati.

Le assicurazioni di solito si basano sui prontuari per calcolare il valore del veicolo e spesso arrivano alla conclusione che questo vale meno della riparazione da effettuare; pertanto, mettono il danneggiato nella condizione di subire sia il danno che la beffa, di ottenere cioè un risarcimento irrisorio rispetto al danno subìto.

Naturalmente l'attuale legge consente di adire al contenzioso per sostenere che il danno quantificato non è congruo, ma l'onere di tale contenzioso a carico dell'utente è veramente elevato.

Pertanto, l'emendamento 1.213 intende conferire al Governo una delega per individuare alcuni criteri correttivi, il primo dei quali dovrebbe stabilire che il valore del veicolo sia determinato con riferimento allo specifico veicolo e non ai listini e ai valori medi pubblicati dalle riviste.

Io sono assicurato per i danni arrecati ad altri veicoli e se questi hanno un certo valore, che deve essere meglio calibrato, il grado di manutenzione documentata dal quale il veicolo è seguito potrebbe rappresentare, ad esempio, un'indicazione del valore del veicolo stesso. In pratica, ridurre ad una media il valore di mercato dell'autovettura danneggia chi la cura con maggiore attenzione e premia chi circola con veicoli scalcinati privi di manutenzione.

Il secondo criterio riguarda la possibilità offerta a chi ha subìto il danno di richiedere la sostituzione del veicolo danneggiato con un altro in condizioni analoghe. Infatti, sovente capita che le assicurazioni sostengano che in base ai listini un veicolo o una motocicletta valgono una miseria e quindi concedono questa miseria al danneggiato, che può accontentarsi o andare in causa.

Credo che questo sia un comportamento scorretto. Infatti, se è vero quanto sostiene l'assicurazione, cioè che quel veicolo ha uno scarso valore, deve almeno prevedersi la sostituzione con un veicolo analogo senza concedere la miseria calcolata in base ai listini. L'assicurazione stessa probabilmente si accorgerà del fatto che il veicolo in condizioni analoghe ha un diverso valore rispetto a quello da essa stabilito per il veicolo danneggiato.

Il terzo criterio richiama il cosiddetto valore "di affezione". Questo Parlamento ha approvato un disegno di legge con il quale si consentiva di rottamare veicoli immatricolati da più di dieci anni; ad esempio, tutti i veicoli in mio possesso hanno più di dieci anni. Esiste un valore di affezione al veicolo vecchio che non è quantificabile attraverso una svalutazione meccanica del prezzo del veicolo sulla base dell'anno di immatricolazione.

L'assicurazione, valuta il veicolo in base all'anno di immatricolazione: oltre un certo numero di anni non si va. Si calcola automaticamente che ogni anno che passa comporta un'ulteriore svalutazione automatica, arrivando ben presto a valori quasi nulli. In pratica, il soggetto danneggiato non è tutelato.

Allora, il terzo criterio è che si possa valutare anche il valore di affezione, non per il singolo ma di mercato, il valore cioè che sul mercato potrebbe essere ottenuto, ad esempio, da una vecchia Seicento, da una vecchia Cinquecento o da una vecchia Guzzi Galletto, al di là del fatto che abbia venti o trent'anni di età.

Mi auguro che questi problemi, che dovrebbero essere risolti con un'attenzione maggiore delle assicurazioni verso le ragioni degli assicurati ma che invece non trovano soluzione e affliggono molta parte della nostra popolazione quando si trova in determinate circostanze, vengano presi in considerazione dal relatore e dal Governo, tenuto conto che si tratta di una delega, che lascia quindi un margine sufficiente per calibrare bene le norme.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

LARIZZA, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

DE PICCOLI, sottosegretario di Stato per l'industria, e per il commercio e l'artigianato. Signora Presidente, il Governo si conforma al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.200.

LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signora Presidente, poiché si tratta di variare in qualche modo il problema delle condizioni personali del conducente assicurato, vorrei che quest'Aula fosse attenta. Per questo motivo chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Apprezzate le circostanze, rinvio in seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Per la risposta scritta a un'interrogazione

STIFFONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI. Signora Presidente, prendo la parola per sollecitare la risposta alla mia interrogazione 4-18139 dell'11 febbraio 2000 - peraltro già sollecitata in data 27 marzo ultimo scorso - indirizzata al Ministro del tesoro, in merito al finanziamento per la costruzione della nuova aerostazione dell'aeroporto di Treviso.

È passato ormai un anno da quando sembrava che ogni giorno fosse buono perché iniziassero i lavori di costruzione; nel frattempo siamo arrivati a metà del 2000 e del cantiere non vi è alcuna traccia. Si tratta di un ritardo che sembra inspiegabile, visto che lo stanziamento dei finanziamenti (oltre 16 miliardi e mezzo) risale addirittura al 1997 e che l'appalto relativo è già stato aggiudicato all'impresa Garboli di Roma.

In particolare, per quanto concerne le risorse finanziarie...

PRESIDENTE. Senatore Stiffoni, deve solo sollecitare la risposta alla sua interrogazione e non illustrarne il contenuto.

STIFFONI. Signora Presidente, mi scusi, ma oggi sono venuto a conoscenza di una nota del Ministero del tesoro, Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti, datata 4 maggio ultimo scorso e indirizzata all'Ente nazionale dell'aviazione civile (ENAC), nella quale si evidenzia come non sia possibile trasferire a tale Ente i fondi destinati ai lavori per la realizzazione dell'impianto, non essendo stato perfezionato il contratto di registrazione presso la Corte dei conti.

Signora Presidente, spero che l'inadempienza burocratica dell'ENAC non sia pregiudizio totale sull'utilizzo delle somme assegnate, esperite le formalità summenzionate da parte dell'ENAC. Per queste ragioni, signora Presidente, chiedo urgentemente l'intervento del Ministero del tesoro presso l'ENAC per una rapida definizione della situazione.

PRESIDENTE. Senatore Stiffoni, la Presidenza si farà carico di sollecitare il Ministro del tesoro affinché sia data urgentemente risposta all'interrogazione da lei testè sollecitata.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

TABLADINI, segretario, dà annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per le sedute di giovedì 1° giugno 2000

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 1° giugno, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(inserire l'ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 19,35 ).