Legislatura 13ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 846 del 31/05/2000

GUBERT. L'emendamento 1.213 intende porre rimedio, attraverso un decreto legislativo, ad una disfunzione che attualmente si verifica a danno degli assicurati che debbono ottenere riparazione per i veicoli danneggiati.

Le assicurazioni di solito si basano sui prontuari per calcolare il valore del veicolo e spesso arrivano alla conclusione che questo vale meno della riparazione da effettuare; pertanto, mettono il danneggiato nella condizione di subire sia il danno che la beffa, di ottenere cioè un risarcimento irrisorio rispetto al danno subìto.

Naturalmente l'attuale legge consente di adire al contenzioso per sostenere che il danno quantificato non è congruo, ma l'onere di tale contenzioso a carico dell'utente è veramente elevato.

Pertanto, l'emendamento 1.213 intende conferire al Governo una delega per individuare alcuni criteri correttivi, il primo dei quali dovrebbe stabilire che il valore del veicolo sia determinato con riferimento allo specifico veicolo e non ai listini e ai valori medi pubblicati dalle riviste.

Io sono assicurato per i danni arrecati ad altri veicoli e se questi hanno un certo valore, che deve essere meglio calibrato, il grado di manutenzione documentata dal quale il veicolo è seguito potrebbe rappresentare, ad esempio, un'indicazione del valore del veicolo stesso. In pratica, ridurre ad una media il valore di mercato dell'autovettura danneggia chi la cura con maggiore attenzione e premia chi circola con veicoli scalcinati privi di manutenzione.

Il secondo criterio riguarda la possibilità offerta a chi ha subìto il danno di richiedere la sostituzione del veicolo danneggiato con un altro in condizioni analoghe. Infatti, sovente capita che le assicurazioni sostengano che in base ai listini un veicolo o una motocicletta valgono una miseria e quindi concedono questa miseria al danneggiato, che può accontentarsi o andare in causa.

Credo che questo sia un comportamento scorretto. Infatti, se è vero quanto sostiene l'assicurazione, cioè che quel veicolo ha uno scarso valore, deve almeno prevedersi la sostituzione con un veicolo analogo senza concedere la miseria calcolata in base ai listini. L'assicurazione stessa probabilmente si accorgerà del fatto che il veicolo in condizioni analoghe ha un diverso valore rispetto a quello da essa stabilito per il veicolo danneggiato.

Il terzo criterio richiama il cosiddetto valore "di affezione". Questo Parlamento ha approvato un disegno di legge con il quale si consentiva di rottamare veicoli immatricolati da più di dieci anni; ad esempio, tutti i veicoli in mio possesso hanno più di dieci anni. Esiste un valore di affezione al veicolo vecchio che non è quantificabile attraverso una svalutazione meccanica del prezzo del veicolo sulla base dell'anno di immatricolazione.

L'assicurazione, valuta il veicolo in base all'anno di immatricolazione: oltre un certo numero di anni non si va. Si calcola automaticamente che ogni anno che passa comporta un'ulteriore svalutazione automatica, arrivando ben presto a valori quasi nulli. In pratica, il soggetto danneggiato non è tutelato.

Allora, il terzo criterio è che si possa valutare anche il valore di affezione, non per il singolo ma di mercato, il valore cioè che sul mercato potrebbe essere ottenuto, ad esempio, da una vecchia Seicento, da una vecchia Cinquecento o da una vecchia Guzzi Galletto, al di là del fatto che abbia venti o trent'anni di età.

Mi auguro che questi problemi, che dovrebbero essere risolti con un'attenzione maggiore delle assicurazioni verso le ragioni degli assicurati ma che invece non trovano soluzione e affliggono molta parte della nostra popolazione quando si trova in determinate circostanze, vengano presi in considerazione dal relatore e dal Governo, tenuto conto che si tratta di una delega, che lascia quindi un margine sufficiente per calibrare bene le norme.