Legislatura 13ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 846 del 31/05/2000

Discussione del documento:

(Doc. IV, n. 5) Domanda di autorizzazione all’utilizzo di colloqui fra presenti nei confronti del senatore Giulio Camber

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del Documento IV, n. 5, recante: "Domanda di autorizzazione all’utilizzo di colloqui fra presenti nei confronti del senatore Giulio Camber nell’ambito di un procedimento penale (procedimento penale n. 1536/95 RGNR per il reato di cui agli articoli 110 e 319 del codice penale, ovvero - in alternativa - agli articoli 110 e 346, comma 2, del codice penale - concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero - in alternativa - concorso in millantato credito -").

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari propone di autorizzare nei confronti del senatore Giulio Camber l'utilizzo delle intercettazioni di colloqui fra presenti, disposte nel procedimento n. 1536/95 e per le quali è stata avanzata richiesta in data 26 gennaio 2000 da parte del procuratore della Repubblica di Trieste.

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

Chiedo al relatore, senatore Fassone, se intende intervenire.

FASSONE, relatore. Sì, signor Presidente. Per economizzare i tempi mi richiamerò comunque alla relazione scritta, limitandomi ad esporre gli estremi essenziali in fatto della vicenda.

Si tratta di indagini che hanno ad oggetto la gestione della Banca di credito-Kreditna S.p.A., facente capo alla minoranza slovena di Trieste.

Questo istituto bancario, alla fine di maggio del 1994, fu oggetto di una ispezione della Banca d'Italia che era preordinata al possibile commissariamento della banca medesima.

Il direttore della stessa a causa di questa ispezione e del pericolo che si profilava avviò una serie di contatti e di relazioni con varie autorità in Roma al fine di evitare il commissariamento della banca.

Nell'ambito di tali attività, secondo l'ipotesi di accusa, il direttore prese contatto con il senatore Camber il quale, a detta dell'accusa, avrebbe rappresentato al direttore anzidetto l'opportunità di disporre 150 milioni per acquisire negli ambienti romani la disponibilità ad intervenire in favore della banca. Questo è il merito della vicenda.

Nell'arco delle indagini furono poi disposte nel settembre 1999 alcune intercettazioni ambientali su un veicolo di altro soggetto e nel corso di tali intercettazioni alcune conversazioni videro protagonista l'attuale senatore Camber che non era parlamentare al momento dei fatti.

Conseguentemente, ne è scaturita l'esigenza di autorizzazione della Camera di attuale appartenenza all'utilizzo del contenuto di quelle registrazioni.

La vicenda è, a mio avviso, notevolmente semplificata dal fatto che il senatore Camber, sia in memoria scritta che nell'audizione personale, ha ripetutamente chiesto l'autorizzazione all'utilizzo di queste dichiarazioni perché utili alla sua difesa nel processo.

La Giunta ha ritenuto che la volontà dell'interessato non è per ciò sola risolutiva del problema, spettando pur sempre alla Camera di appartenenza valutare se l'uso di queste intercettazioni possa ledere le prerogative della Camera stessa. Tuttavia, si è fatta carico dell'esigenza che sia tutelato in modo non meno intenso il diritto di difesa dell'interessato, soprattutto in una vicenda come questa nella quale non si controverte intorno all'autorizzazione a procedere, che, ove concessa, chiuderebbe il processo e quindi eviterebbe ogni nocumento all'interessato, ma si tratta di un processo destinato comunque a proseguire nel quale, pertanto, l'esercizio del diritto di difesa dell'interessato deve essere ampio e deve potersi avvalere di tutti gli elementi di fatto che lo stesso reputi utile alla sua difesa.

Conseguentemente, lo scrutinio della Camera di appartenenza deve limitarsi a verificare che l'adozione di quello strumento di indagine, cioè l'intercettazione ambientale, non sia fatta maliziosamente in spregio della prerogativa parlamentare. In questo caso l'autorità giudiziaria inquirente ha disposto le intercettazioni su una persona che era, al momento, già indagata e conseguentemente non vi sono aggiramenti della prerogativa parlamentare, per cui, cumulando il rispetto del diritto di difesa dell'interessato e l'assenza di lesioni sostanziali alla prerogativa parlamentare, la Giunta ha convenuto con la richiesta dell'interessato, di concedere cioè l'autorizzazione all'utilizzo del contenuto delle registrazioni.

GRECO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Signor Presidente, personalmente ribadisco anche qui in Aula la mia non condivisione della proposta approvata a maggioranza dalla Giunta di autorizzare nei confronti del senatore Giulio Camber l'utilizzo delle intercettazioni di colloqui tra presenti - si badi che non si tratta di intercettazioni telefoniche – disposte in un procedimento penale avviato nel 1995 da parte del procuratore della Repubblica di Trieste.

Caro collega Camber, mi dispiace esprimermi contro la tua richiesta di concedere questa autorizzazione, che hai avanzato quando ti abbiamo ascoltato in Giunta esponendone le motivazioni anche in una lunga memoria difensiva. Ci hai chiesto di accogliere la domanda di autorizzazione, trasmessa in data 28 gennaio 2000, sul presupposto che il contenuto delle intercettazioni ambientali possa essere utile alla difesa, a tanto forse indotto dalla eventualità adombrata nella parte conclusiva della richiesta dell'autorità giudiziaria di Trieste ove si afferma che, dal tenore delle conversazioni intercettate, "sembrano potersi trarre elementi di verità sia a favore e sia contro la tesi accusatoria".

Ancora una volta mi dispiace per il senatore Camber ma la sua richiesta, a mio parere, non può essere accolta poiché la prerogativa parlamentare di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione è a tutela non del singolo parlamentare ma delle funzioni in sé e per sé.

Apprezzo lo sforzo compiuto dal relatore, senatore Fassone, per tentare di convincere che, nella specie, è doveroso armonizzare il valore dell'articolo 68 con quello del diritto di difesa sancito dall'articolo 24, secondo comma, della Costituzione e che, altrimenti, il diniego potrebbe essere causa indiretta di una condanna ingiusta.

Resto, però, convinto che la tutela della prerogativa, proprio perché svincolata dall'individualità del singolo parlamentare, debba sempre e comunque prevalere rispetto a qualsiasi valutazione del caso singolo. E comunque, anche quando si dovesse accedere alla diversa opinione del relatore, in ogni caso nella fattispecie la valutazione di una serie infinita di circostanze di fatto e di diritto dovrebbe portare a concludere per il diniego dell'autorizzazione, anche contro la volontà dell'interessato, proprio perché le intercettazioni risultano a mio parere effettuate in spregio della prerogativa parlamentare o perché quanto meno ricorrono fondati sospetti che siano stati compiuti alcuni artifici volti a raggirare tale prerogativa.

Ma prima di accennare a questa serie di circostanze di fatto, che inducono a dubitare dell'imprevedibilità e casualità del coinvolgimento del senatore Camber, ritengo opportuno sottolineare le ragioni generali e di principio in forza delle quali non è possibile concedere un'autorizzazione a posteriori, perché qui si tratta di autorizzare l'utilizzo di intercettazioni che sono già avvenute in danno o comunque a favore del senatore Camber, sia pure autorizzate per un terzo estraneo alle funzioni parlamentari. Io dico che qui si corre il serio rischio di consentire quasi sempre questo tipo di autorizzazione.

In diritto, il termine "autorizzazione" esprime sempre un atto che interviene preventivamente, mai successivamente al verificarsi di ciò che deve essere autorizzato, e l'articolo 68 della Costituzione parla solo ed esclusivamente di autorizzazione e non di conferma, ratifica, convalida o sanatoria.

Presidenza della vice presidente SALVATO

(Segue GRECO). Proprio per ovviare agli inconvenienti delle intercettazioni autorizzate nei confronti di un soggetto terzo che coinvolgono casualmente un parlamentare, da tempo e da più parti viene invocata una normativa di attuazione conseguente alla nuova affrettata formulazione dell'articolo 68 della Costituzione, varata nel 1993. A tutt'oggi tale normativa non c'è ed è assurdo pensare che possiamo farne a meno ricorrendo a nostre interpretazioni, con il rischio - peraltro - di adottare decisioni contrastanti in casi identici o analoghi.

Ed a proposito di rischi di soluzioni contrastanti, assolutamente da evitare in quest'Aula, ricordo che il 14 luglio dell'anno scorso, in un caso identico, l'Assemblea ha ribaltato il parere favorevole della Giunta all'autorizzazione ad acquisire a posteriori le intercettazioni riguardanti un terzo e che avevano coinvolto un parlamentare, il senatore Firrarello.

Qui adesso vi chiedo di fare il contrario: di ribaltare quel parere dato solo sulla scorta di una richiesta effettuata direttamente dal senatore Camber. Ma noi non possiamo venire meno ai princìpi fondamentali della Costituzione.

È da sottolineare che, se mal non ricordo, allora si trattava di intercettazioni telefoniche e in questo caso, invece, di intercettazioni ambientali che - si sa - impongono una valutazione molto ma molto rigorosa, poiché è la stessa disciplina processual-penalistica contenuta negli articoli 266 e 271 del Codice di procedura penale sui mezzi di ricerca della prova che assoggetta la materia a rigorosi limiti, tanto più rigorosa per le intercettazioni tra persone presenti, che sono consentite solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi sottoposti al controllo ambientale si stia svolgendo l'attività criminosa.

Ebbene, io calo questa norma nella vicenda in esame e mi riesce veramente difficile pensare che per fatti avvenuti nel 1994-1995, per i quali indagava il pubblico ministero di Trieste, vi fosse il fondato motivo di ritenere che nel 1999, sull'autovettura di un soggetto come il Calcina, all'epoca delle intercettazioni un semplice testimone, trasformato - io dico volutamente - poi in imputato, così come è avvenuto per il caso Dell'Utri con il teste Cirfeta (trasformato dalla procura di Palermo da testimone in imputato), per non farlo parlare come teste è stato sottoposto ad intercettazione telefonica e trasformato - ripeto - in imputato.

Ebbene, mi domando se, a distanza di tanti anni, il pubblico ministero di Trieste ora ci vuole far credere che nel 1999 in un'autovettura del Calcina si stesse ancora svolgendo attività criminosa nell'ambito di fatti relativi ad una banca per la quale si era discusso già da tempo cinque anni prima. Io credo di no.

A prescindere da questa considerazione preliminare formulata a riprova dei tanti ormai denunziati abusi, è intollerabile l'invasività delle intercettazioni sul diritto alla riservatezza a tutela del quale sono state avviate diverse iniziative tra cui anche quella rappresentata dal disegno di legge n. 3955, di cui sono firmatario.

Voglio brevemente richiamare in questa sede alcune delle tante circostanze di fatto che mi fanno sospettare della messa in atto di artifici volti ad aggirare la prerogativa dell'articolo 68 della Costituzione. Ve ne cito alcuni. Il senatore Camber è stato iscritto nel registro degli indagati sin dal 10 giugno 1999 - badate bene alle date che riporto - e il pubblico ministero aveva già raccolto presunti elementi a suo carico nonché sui suoi rapporti personali con il terzo proprietario dell'auto sottoposta ad intercettazione ambientale molto tempo prima della richiesta al giudice di sottoporre a tale tipo di intercettazione il Calcina. Basta leggere gli interrogatori degli imputati Svetina e Semen dell'8 e del 16 giugno, dello Zuppin del 16 giugno, del Kapic del 2 luglio e del Taucer del 2 luglio, oltre che esaminare le intercettazioni effettuate nel bar Cavour tra un coimputato, Tabacco, e lo Svetina il 12 giugno e il 21 luglio 1999, nonché l'interrogatorio reso dallo Svetina il 16 luglio 1999 a spiegazione della conversazione intercettata giorni prima e nel corso del quale l'interrogato chiariva a suo modo i rapporti tra il Calcina e il senatore Camber.

Ebbene, resta fondato il sospetto che, pure in presenza di questa situazione di indagine risalente ai mesi di giugno e luglio, soltanto a settembre viene chiesta e concessa l'autorizzazione alle intercettazioni all'interno dell'autovettura del Calcina, intercettazioni che sono durate - badate bene - fino al 28 ottobre 1999; pertanto, per circa due mesi un'autovettura è stata sottoposta ad intercettazione ambientale senza che sia stata mai avanzata preventiva richiesta nei confronti del senatore Camber sebbene, peraltro, già nelle prime due intercettazioni del 5 e dell'11 settembre, trascritte e trasmesse tempestivamente dalla Guardia di finanza alla procura della Repubblica, egli risultasse essere l'interlocutore del terzo sottoposto ad intercettazione ambientale.

Ho voluto sottolineare questi dati di fatto perché il pubblico ministero di Trieste aveva già dei motivi per chiedere l'intercettazione in via preventiva ma non l'ha fatto per alcuni fini che a noi sfuggono ma che sono facilmente intuibili.

Ulteriori sospetti sorgono quando si tiene presente che soltanto il 28 gennaio 2000, dopo ben tre mesi dalla fine delle intercettazioni, è stata avanzata la domanda per il loro utilizzo e, dopo che era stato espletato l'incidente probatorio a carico del Tabacco, era stata negata ai difensori del senatore Camber e del signor Calcina la possibilità di visionare gli atti sino a quel momento depositati; inoltre, è stato persino impedito al senatore Camber e al suo difensore di visionare le agende richiamate dal Tabacco per individuare in materia confusa e contraddittoria la data della presunta dazione oggetto del contestato reato, o meglio dell'accusa formulata dal pubblico ministero.

Prima della novella del 1993 questa valutazione sarebbe stata sicuramente sufficiente per fare intravedere quel fumus persecutionis che avrebbe fatto negare l'autorizzazione ex articolo 68 della Costituzione e che, a mio parere, oggi può e deve essere preso in considerazione per ritenere irrituale e, perché no?, - lo dico al relatore che ha avanzato questa prospettazione - anche maliziosa la procedura seguita in danno del senatore Camber; una valutazione doverosamente rigorosa suggerita tra l'altro anche dal rilievo che l'avviso di garanzia è stato notificato al senatore Camber soltanto di recente, forse qualche giorno addietro, senza neppure attendere l'esito dell'autorizzazione all'acquisizione ex post delle intercettazioni ambientali, il cui contenuto è ricco di passaggi attestanti macchinazioni ai danni di un parlamentare il quale, a distanza di mesi e mesi di indagini e di affannose ricerche di elementi a carico, non sa ancora se deve rispondere di concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio o per millantato credito; infatti, purtroppo, nella richiesta di utilizzo di queste intercettazioni ex post il pubblico ministero, in via alternativa, ancora non sa quale accusa formulare, e non sa ancora quale imputazione elevare, segno evidentemente che si trova in estremo imbarazzo e bene avrebbe fatto ad archiviare gli atti sin dal primo momento, senza ricorrere a tutti questi stratagemmi di intercettazioni ambientali.

A riprova di siffatte macchinazioni, mi limito a richiamare qualche passo delle trascrizioni delle conversazioni intercettate, come quello dell'intercettazione dell'11 settembre, nella parte in cui il Calcina dice al senatore Camber: "È chiaro che questo è un complotto." - vedete che il Calcina, che era sottoposto ad intercettazione e non sapeva di questo controllo, parla già di complotto ai danni del senatore Camber - "Io sicuramente non nascondo nulla al giudice. Io quello che so lo dico", e poi è andato a dire veramente che nulla sapeva di queste, che erano delle macchinazioni ai danni del senatore Camber. E riferisce anche: "Franco" - che sarebbe l'imputato Tabacco - "ha inventato tutte queste richieste".

Sono queste le risultanze che con ogni probabilità hanno convinto il collega Camber a chiedere che venga data l'autorizzazione all'acquisizione delle intercettazioni. E sono queste conversazioni che noi conosciamo, ma che l'indagato ancora non conosce, che devono entrare nella valutazione complessiva delle circostanze di fatto e di diritto ai fini di decidere se sia stato correttamente o meno il principio sancito nel comma 3 dell'articolo 68.

A mio parere, per quanto sin qui mi sono sforzato di segnalare alla vostra attenzione, questo principio non è stato rispettato ed ecco perché, a titolo personale, concludo con l'invito a dire no alla proposta della Giunta. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Callegaro. Ne ha facoltà.

CALLEGARO. Signora Presidente, intervengo brevemente, anche perché credo che oggi su questi argomenti abbiamo detto abbastanza.

Sono dell'idea che le norme della Costituzione siano state poste non tanto a favore di un singolo parlamentare ma della funzione. Detto questo, non nascondo un grosso dubbio che mi ha pervaso durante le discussioni nella Giunta come anche oggi. Sono ragioni che poi alla fine mi hanno fatto propendere per un voto a favore della concessione dell'autorizzazione all'acquisizione di queste intercettazioni.

E' vero che quella che è protetta è la funzione parlamentare, però, se ad un certo momento il membro del Parlamento, che è sottoposto ad un procedimento penale, valutati con la sua difesa gli atti processuali, ritiene che questa acquisizione sia utile, sia indispensabile alla sua difesa, mi chiedo se deve prevalere la difesa di una persona che tutela il proprio diritto non solo alla libertà ma anche al proprio onore e al proprio prestigio, oppure deve prevalere questa tutela generica della funzione parlamentare.

È un dubbio che mi sono posto e, in questo caso, ritengo che debba prevalere il diritto alla difesa del singolo parlamentare, quando egli faccia una scelta di questo tipo. In questo modo non è che non difendiamo la funzione parlamentare, ma rispettiamo la scelta di chi vuole arrivare ad una sentenza davanti al giudice ordinario che dichiari, avanti a tutti, la propria innocenza.

In sede di Giunta, di fronte a questo dilemma ho fatto la mia scelta di concedere l'autorizzazione all'acquisizione di quelle intercettazioni che sono favorevoli all'imputato, ragione per cui non vedo motivo di cambiare qui questa scelta. Credo sia giusto votare per quello che richiede il collega Camber, per cui voterò a favore della proposta della Giunta.

GASPERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signora Presidente, nel diritto, in genere, vale un principio fondamentale che il latino così riassume: "quod nullum est, nullum producit effectum", quello che è nullo alla radice non produce alcun effetto giuridico.

Visto che oggi abbiamo eminentemente discusso della Costituzione, in riferimento al punto in cui essa stabilisce che senza autorizzazione non si possono sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, si possono esprimere du considerazioni.

Innanzitutto, come principio generale, l'intercettazione effettuata senza autorizzazione è nulla alla radice e non produce alcun effetto giuridico. Il senatore Camber fa onore a se stesso quando chiede che sia concessa nei suoi confronti l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni di colloqui fra presenti: egli infatti sa di essere innocente. Avendo letto gli atti del processo, mi trovo nella posizione di Voltaire allorquando gli venne chiesto: "Maestro, lei ha letto la summa teologica di San Tommaso d'Aquino?". Egli rispose: "Sì, ma me la pagheranno perché mi hanno fatto perdere giornate a leggere una serie numerosissima di carte che non servono a nulla ai fini processuali!".

Ebbene, Camber fa onore a se stesso. Concedete pure l'autorizzazione, però sappiate che sotto il profilo giuridico ciò non è possibile, in quanto l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni di colloqui fra presenti - anche qualora vi sia un interesse personale ad ottenerla - è un atto indisponibile e non si può disporre singolarmente di tale istituto.

Mi spiace dichiarare ciò perché so che il senatore Camber, introducendo nel fascicolo processuale queste dichiarazioni - che sono balorde perché non hanno alcun significato probatorio - intende chiedere al Senato di concedere ai giudici tale autorizzazione. Il giudice aggiungerà alle altre nullità un'altra nullità: la sua intercettazione telefonica.

Tuttavia, noi, signori, non difendiamo l'aspetto singolo, incidenter tantum, del senatore Camber che ha interesse a veder travasare nel fascicolo del giudice le intercettazioni telefoniche ma il seguente istituto: senza autorizzazione il giudice mai potrà procedere alle intercettazioni telefoniche e neppure il consenso successivo del Parlamento può dare valore ad un morto. Non si può vivificare un morto; morta è l'intercettazione telefonica e tale rimane. Se il giudice vuole procedere ad altre successive interpretazioni deve chiedere a noi l'autorizzazione; un'autorizzazione successiva non può sanare quello che è nullo alla radice e che costituisce per me un nulla giuridico, un fatto addirittura inesistente sul piano processual-penalistico.

Allora, signori, anche in questo caso salviamo l'istituto e la dignità di questo Parlamento. E proprio io, leghista, che spero in un Parlamento della Padania, prendo le difese di questo Parlamento, perché qui svolgo la mia funzione parlamentare. (Applausi dai Gruppi LFNP e FI).

PELLEGRINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO. Signora Presidente, ho seguito con grande attenzione il ragionamento del senatore Gasperini e mi piace portarlo alle sue estreme conseguenze. Viene uccisa una bella signora, il marito è sospettato di essere l'omicida, nello studio professionale del marito viene posta una microspia. Il marito ha per amico un parlamentare, il parlamentare lo va a trovare e questa conversazione tra presenti viene registrata; il marito confessa l'uccisione della moglie e il parlamentare lo invita a costituirsi: Questa conversazione non sarebbe utilizzabile malgrado il consenso del parlamentare perché non preventivamente autorizzata. Ma come poteva essere preventivamente autorizzata? Come faceva il magistrato a sapere che la persona che in questo caso è salita nella macchina (non è il mio esempio), va a trovare il marito della vittima (in realtà l'omicida) sarebbe stato un parlamentare?

Nell'enunciare i princìpi dovremmo anche farci carico delle conseguenze pratiche a cui il principio annunciato conduce e quando le conseguenze pratiche sono paradossali mi fu insegnato, tanti anni fa, che il principio di diritto è sbagliato.

PASTORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, io mi trovo in qualche modo tirato per i capelli in questo dibattito, perchè le affermazioni del senatore Pellegrino possono portare ad una valutazione distorta di quanto affermato soprattutto da ultimo dal collega Gasperini, le cui conclusioni io condivido totalmente.

Le intercettazioni non previamente autorizzate non sono legittime, non possono essere usate nei riguardi del parlamentare che è stato intercettato. (Applausi dal Gruppo FI). Ma, chiaramente, le intercettazioni compiute nei confronti di un terzo soggetto rispettando i canoni dei nostri codici sono intercettazioni pienamente utilizzabili.

Voglio ricordare al collega Pellegrino che esiste un adagio che si applica a queste situazioni giuridiche (mi spiace usare il latino, ma è molto efficace): utile per inutile non vitiatur, cioè, laddove vi è un contenuto valido, questo contenuto resta tale ancorché una parte dell'atto, in questo caso l'intercettazione nei confronti del parlamentare, sia risultata illegittima e quindi inutilizzabile.

Per questo io ritengo che l'autorizzazione successiva non sia ammissibile. Naturalmente voterò contro il parere della Giunta e ritengo che il collega Camber potrà utilizzare in suo favore le risultanze delle intercettazioni, quando naturalmente siano state compiute nei confronti del terzo.

Voglio anche ricordare ai colleghi che quando si discusse di questo argomento il 14 luglio dell'anno scorso, allorché tale argomento venne risolto con un voto, diciamo, sfavorevole all'autorizzazione, credo che ognuno di voi, colleghi, abbia fatto mente alla situazione personale in cui si sarebbe trovato ove fosse stato possibile in qualsiasi località, in qualsiasi momento della propria vita trovarsi nelle proprie vicinanze una microspia, un registratore, un intercettatore, perchè l'autorizzazione era stata concessa non da questo Parlamento ma nei confronti di un soggetto con il quale il parlamentare potrebbe avere una frequentazione continua.

Chiedo quindi fortemente che questo ramo del Parlamento si pronunci nel senso di negare l'autorizzazione all'utilizzo di colloqui fra presenti e se a seguito della richiesta del collega Camber o per qualche altra motivazione i colleghi dovessero ritenere di sentirsi più liberi adottando il voto segreto, avanzo la richiesta di votazione a scrutinio segreto su questo Documento, che credo coinvolga la coscienza di tutti noi. (Applausi dal Gruppo FI).

CAMBER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMBER. Signora Presidente, mi permetta questo breve intervento, ancorché sappia essere piuttosto inusuale in quest'Aula intervenire su casi di cui si è protagonisti.

Ho fatto recapitare quest'oggi in casella a tutti i colleghi senatori copia della memoria che nel febbraio produssi avanti alla competente Commissione, memoria che, in apertura ed in chiusura, richiede, come oggi io richiedo a quest'Aula, la concessione dell'autorizzazione.

Desidero anche evidenziare che allora non conoscevo il contenuto meritale delle intercettazioni in questione, che oggi indirettamente conosco e conosco essere a me particolarmente favorevole.

Come scrissi nella memoria richiamata, nulla ho da nascondere e richiedo che le intercettazioni in questione rappresentino un apporto oggettivo ed inequivoco – poiché tale, cioè inequivoco, è dallo stesso pubblico ministero definito – nella ricerca della verità, con un apporto di elementi decisivi in positivo a riprova della mia completa estraneità ai fatti imputatimi.

Consentitemi molto brevemente di inquadrare la questione di cui è causa. Dal secondo dopoguerra operava a Trieste una banca con caratteristiche uniche nel panorama dell'allora mondo occidentale, la Banca di credito–KREDITNA, istituita in Italia con atti correlati al Trattato di pace. Questa banca era esattamente l'espressione, unica nel suo genere nel mondo occidentale, di un paese comunista, l'allora Yugoslavia, che faceva ponte sulla minoranza linguistica slovena presente a Trieste nel Friuli Venezia Giulia.

Nel maggio 1994, dopo circa quarant'anni di operatività, la Banca d'Italia eseguì un'ispezione mirata, che peraltro faceva seguito ad altre ispezioni il cui risultato era stato non chiarissimo, da cui si evidenziò un enorme deficit (quantificato un anno dopo in circa 350 miliardi), deficit fondato anche su di un uso sistematico di fondi neri per circa quarant'anni.

Nel 1995 la banca venne commissariata e si avviarono azioni penali nei confronti dei funzionari responsabili. Fatto singolare quello della responsabilità allora e successivamente inquadrata solo in capo ai funzionari bancari poiché notoriamente questa banca era collegata operativamente con precise e ben individuabili realtà politiche. Era fatto notorio che apicali rappresentanti di un partito oggi al Governo (in questi nove mesi non ho mai portato la questione né sul piano politico né sul piano della critica alla magistratura, però è un dato di fatto che verrà approfondito nel prosieguo del procedimento), persone che fanno oggi parte dell'Esecutivo, avessero istituzionalmente curato, nel periodo che va dal 1980 al commissariamento della banca, i rapporti tra questo partito ora al Governo, la Yugoslavia prima ed i Paesi dell'ex Yugoslavia poi e che questi personaggi periodicamente, cioè mensilmente o più volte al mese, presenziassero a Trieste ove vi era il ganglio operativo delle operazioni finanziarie ed economiche tra un certo mondo occidentale e la Yugoslavia prima e la ex Yugoslavia poi. Tale ganglio operativo per quarant'anni era appunto stato la Banca di credito–KREDITNA.

Nessun responsabile politico né prima, cioè nel 1995 quando interviene il commissariamento della banca e si aprono azioni penali, né successivamente, viene imputato grazie al compatto silenzio dei funzionari della banca inquisiti.

E arrivo alla mia vicenda. È noto che mi occupo di politica da quando avevo quindici anni, ora ne ho quarantasette, ed ho sempre avuto delle posizioni riconosciute frontali, contrarie sia a questo tipo di mondo politico sia ad un certo uso distorto della minoranza slovena grazie a un istituto di credito che a Trieste imperava, appunto la Banca di credito–KREDITNA.

A distanza di quattro anni dall'apertura dei procedimenti penali, nel maggio-giugno 1999 interviene un colpo di scena; dopo quattro anni di indagini non vengono individuati fatti criminosi ad eccezione delle malversazioni imputate ai funzionari della banca; ma improvvisamente l'allora direttore generale della banca ed un di lui sodale in affari da oltre trent'anni sostennero di aver consegnato al sottoscritto nell'autunno del 1994, durante il Governo Berlusconi (allora non ero parlamentare), 100 milioni di lire, cifra che poi viene variata in 150, 400, 500 milioni, come promesse, come parti di dazioni, affinché io evitassi il commissariamento della banca. Si tratta di una delle tante contraddizioni in cui incorrono i due accusatori che forniscono via via una decina di versioni diverse.

Ora, ritenere che persone particolarmente navigate nel mondo dell’alta finanza italiana ed europea (sottolineo europea), persone che per loro stessa ammissione chiesero ed ottennero in questa vicenda - nel 1994 e nel 1995 - il diretto intervento dei vertici della Banca d’Italia (nominativamente indicati), dei rappresentanti apicali del Vaticano (nominalmente indicati), di rappresentanti apicali del mondo bancario dei Paesi dell’ex Jugoslavia e della Germania (sempre indicati), potessero davvero pensare che con 100 milioni (la cifra contestata è di 100 milioni di lire) si potesse veramente evitare un commissariamento per un crac di 350 miliardi, equivale a credere all’ormai famoso bacio di Totò Riina.

Il 1° settembre 1999 appresi dal quotidiano "Il Piccolo" di Trieste di essere indagato e pochi giorni dopo vennero effettuate le intercettazioni di cui è causa. Un mese dopo tali intercettazioni (metà ottobre del 1999), si espletò un singolare incidente probatorio nei confronti di uno dei due accusatori, ancorché in mancanza dei presupposti giuridici che di solito consentono di adire uno strumento processualmente anomalo, qual è appunto l’incidente probatorio. In quella sede venne negato ai miei difensori il diritto di prendere visione di qualsivoglia documento sino ad allora acquisito, il che è in aperto spregio alla ratio base dell’incidente probatorio; ratio per cui io debbo essere in condizione di difendermi in base a tutta la documentazione sino ad allora - cioè sino all’espletamento dell’incidente probatorio - acquisita. In quella sede mi è stata negata non soltanto la visione degli atti sino allora acquisiti, ma addirittura di un’agenda su cui veniva riportato il mio nome asseritamente, senza nessun’altra indicazione, né di denaro né di altro: solo il mio nome con un appuntamento. Anche la visione di questa agenda mi venne negata, comportamento processuale per il quale i miei difensori abbandonarono l’incidente probatorio, in contestazione con il pubblico ministero e con il Gip.

Il 30 dicembre il pubblico ministero chiese il mio rinvio a giudizio insieme ad altri, notificatomi qualche giorno fa. Fatto singolare: solo a fine gennaio 2000, ad oltre quattro mesi dalle intercettazioni di cui è causa, il pubblico ministero riscopre l’esistenza di queste intercettazioni e chiede al Senato l’autorizzazione ad acquisirle. Oggi, come dicevo in precedenza, anche avendo avuto notizia sul merito delle intercettazioni, non posso che rafforzare i miei dubbi già fortissimi sul motivo per il quale le intercettazioni di cui è causa sono state riscoperte dal pubblico ministero solo dopo oltre quattro mesi, ma soprattutto dopo che sono state espletate due parti fondamentali del procedimento penale: dopo l’espletamento dell’incidente probatorio, dopo la richiesta di rinvio a giudizio. Questi documenti erano in mano al pubblico ministero da lungo tempo, antecedentemente all’espletamento di queste due parti del giudizio, con contenuti inequivoci nel merito.

In linea di principio, naturalmente condivido appieno i princìpi richiamati in linea di diritto dal Polo e dalla Lega. Ritengo peraltro che la particolarità della questione oggi al vaglio dell’Aula possa configurare un’eccezione ai cennati princìpi. Personalmente, chiedo quindi a tutti i componenti dell’Assemblea, comunque vogliano considerare i princìpi sottesi dalla questione, di voler concedere, anche come da me richiesto, l’autorizzazione in ordine alle intercettazioni di cui è causa (Applausi del senatore Pellegrino); intercettazioni contenenti decisivi elementi di valenza oggettiva che chiariscono e rafforzano fuor di dubbio la verità in ordine alla mia completa estraneità ai fatti che si vogliono configurare a mio carico. (Applausi dai Gruppi AN e FI).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

FASSONE, relatore. Signora Presidente, il consenso quasi unanime realizzatosi in sede di Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari mi ha indotto a snellire la relazione, espungendovi molti argomenti. Poiché sono state fatte affermazioni particolari e inedite rispetto alla vicenda, vorrei limitarmi a formulare un interrogativo che affido alla responsabilità dei colleghi. Supponiamo che le intercettazioni in esame contengano elementi decisivi per produrre l'assoluzione in giudizio del senatore Camber; supponiamo che, al netto di queste intercettazioni, l'accusa abbia raccolto prove sufficienti per produrne la condanna. Ci sentiamo di negare l'utilizzo di elementi decisivi per la difesa e tali da impedire una potenziale condanna anche grave?

Mi si potrebbe replicare che, se si tratta di difendere un principio, questo sacrificio è possibile. Sono già perplesso sulla premessa perché il valore della difesa in giudizio è consacrato dalla Costituzione alla stessa stregua e allo stesso livello della prerogativa parlamentare; l'obiezione non regge soprattutto ove si consideri che quel principio non esiste. L'articolo 68, terzo comma, della Costituzione richiede l'autorizzazione della Camera di appartenenza per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni; l'oggetto della garanzia è dunque la diretta sottoposizione a controllo dell'utenza del parlamentare. Di qui possono derivare due deduzioni; in base alla prima, per le intercettazioni effettuate su altra utenza, nella quale il parlamentare incappi casualmente, non si ricade nell'ipotesi di cui all'articolo 68 della Costituzione ed esse sono quindi utilizzabili sempre. E' questa l'interpretazione più rigorosa che personalmente non condivido anche perché la legge del 1993 ha previsto una locuzione, prima assente: il dictum "in qualsiasi forma" contempla la totalità delle intercettazioni. L'altra interpretazione, offerta dal senatore Greco e da altri senatori, porta chiaramente ad un assurdo giuridico. Ove si sostenesse che l'immunità parlamentare è essa stessa un valore universale, che può essere limitato solo attraverso l'autorizzazione (e qui l'autorizzazione preventiva non è possibile, non potendosi sapere se il parlamentare incorrerà in conversazioni), si arriverebbe all'assurdità di prevedere possibile l'autorizzazione per l'intercettazione diretta sull'utenza del parlamentare. Vi sarebbe dunque uno spazio giuridico e concettuale in cui questo intervento più invasivo è corretto, potendosi sempre ipotizzare un'autorizzazione. Verremmo pertanto ad affermare che, laddove il mezzo d'indagine è particolarmente invasivo, vi sono talune situazioni in cui esso può essere autorizzato; ove lo è molto meno, perché è indirizzato su un estraneo, non sarebbe mai autorizzabile. E' una contraddizione che affido anch'essa alla sensibilità dei colleghi.

Concludo ribadendo l'esigenza, a mio giudizio imprescindibile, di assecondare la richiesta dell'interessato, posto che non si ravvisano nella situazione elementi di aggiramento della garanzia. In linea di fatto, per contrastare l'affermazione del senatore Greco, ricordo soltanto che l'intercettazione fu disposta esattamente lo stesso giorno in cui venne assunto l'interrogatorio di tal Franco Tabacco, significativo teste dell'accusa, che offrì ulteriori, rilevanti e decisivi particolari per il consolidamento dell'accusa nei confronti del senatore Camber e dell'utenza intercettata. Raccomando quindi all'Assemblea di approvare le conclusioni adottate dalla Giunta.

PRESIDENTE. Senatore Pastore, conferma la richiesta di votazione a scrutinio segreto?

PASTORE. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio segreto, avanzata dal senatore Pastore, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

GASPERINI. Signora Presidente, può spiegare il quesito?

PRESIDENTE. La Giunta propone di autorizzare, nei confronti del senatore Camber, l'utilizzo delle intercettazioni di colloqui fra presenti.