Legislatura 13ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 846 del 31/05/2000
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FASSONE, relatore. Sì, signor Presidente. Per economizzare i tempi mi richiamerò comunque alla relazione scritta, limitandomi ad esporre gli estremi essenziali in fatto della vicenda.
Si tratta di indagini che hanno ad oggetto la gestione della Banca di credito-Kreditna S.p.A., facente capo alla minoranza slovena di Trieste.
Questo istituto bancario, alla fine di maggio del 1994, fu oggetto di una ispezione della Banca d'Italia che era preordinata al possibile commissariamento della banca medesima.
Il direttore della stessa a causa di questa ispezione e del pericolo che si profilava avviò una serie di contatti e di relazioni con varie autorità in Roma al fine di evitare il commissariamento della banca.
Nell'ambito di tali attività, secondo l'ipotesi di accusa, il direttore prese contatto con il senatore Camber il quale, a detta dell'accusa, avrebbe rappresentato al direttore anzidetto l'opportunità di disporre 150 milioni per acquisire negli ambienti romani la disponibilità ad intervenire in favore della banca. Questo è il merito della vicenda.
Nell'arco delle indagini furono poi disposte nel settembre 1999 alcune intercettazioni ambientali su un veicolo di altro soggetto e nel corso di tali intercettazioni alcune conversazioni videro protagonista l'attuale senatore Camber che non era parlamentare al momento dei fatti.
Conseguentemente, ne è scaturita l'esigenza di autorizzazione della Camera di attuale appartenenza all'utilizzo del contenuto di quelle registrazioni.
La vicenda è, a mio avviso, notevolmente semplificata dal fatto che il senatore Camber, sia in memoria scritta che nell'audizione personale, ha ripetutamente chiesto l'autorizzazione all'utilizzo di queste dichiarazioni perché utili alla sua difesa nel processo.
La Giunta ha ritenuto che la volontà dell'interessato non è per ciò sola risolutiva del problema, spettando pur sempre alla Camera di appartenenza valutare se l'uso di queste intercettazioni possa ledere le prerogative della Camera stessa. Tuttavia, si è fatta carico dell'esigenza che sia tutelato in modo non meno intenso il diritto di difesa dell'interessato, soprattutto in una vicenda come questa nella quale non si controverte intorno all'autorizzazione a procedere, che, ove concessa, chiuderebbe il processo e quindi eviterebbe ogni nocumento all'interessato, ma si tratta di un processo destinato comunque a proseguire nel quale, pertanto, l'esercizio del diritto di difesa dell'interessato deve essere ampio e deve potersi avvalere di tutti gli elementi di fatto che lo stesso reputi utile alla sua difesa.
Conseguentemente, lo scrutinio della Camera di appartenenza deve limitarsi a verificare che l'adozione di quello strumento di indagine, cioè l'intercettazione ambientale, non sia fatta maliziosamente in spregio della prerogativa parlamentare. In questo caso l'autorità giudiziaria inquirente ha disposto le intercettazioni su una persona che era, al momento, già indagata e conseguentemente non vi sono aggiramenti della prerogativa parlamentare, per cui, cumulando il rispetto del diritto di difesa dell'interessato e l'assenza di lesioni sostanziali alla prerogativa parlamentare, la Giunta ha convenuto con la richiesta dell'interessato, di concedere cioè l'autorizzazione all'utilizzo del contenuto delle registrazioni.