Legislatura 13ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 846 del 31/05/2000

GRECO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Signor Presidente, personalmente ribadisco anche qui in Aula la mia non condivisione della proposta approvata a maggioranza dalla Giunta di autorizzare nei confronti del senatore Giulio Camber l'utilizzo delle intercettazioni di colloqui tra presenti - si badi che non si tratta di intercettazioni telefoniche – disposte in un procedimento penale avviato nel 1995 da parte del procuratore della Repubblica di Trieste.

Caro collega Camber, mi dispiace esprimermi contro la tua richiesta di concedere questa autorizzazione, che hai avanzato quando ti abbiamo ascoltato in Giunta esponendone le motivazioni anche in una lunga memoria difensiva. Ci hai chiesto di accogliere la domanda di autorizzazione, trasmessa in data 28 gennaio 2000, sul presupposto che il contenuto delle intercettazioni ambientali possa essere utile alla difesa, a tanto forse indotto dalla eventualità adombrata nella parte conclusiva della richiesta dell'autorità giudiziaria di Trieste ove si afferma che, dal tenore delle conversazioni intercettate, "sembrano potersi trarre elementi di verità sia a favore e sia contro la tesi accusatoria".

Ancora una volta mi dispiace per il senatore Camber ma la sua richiesta, a mio parere, non può essere accolta poiché la prerogativa parlamentare di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione è a tutela non del singolo parlamentare ma delle funzioni in sé e per sé.

Apprezzo lo sforzo compiuto dal relatore, senatore Fassone, per tentare di convincere che, nella specie, è doveroso armonizzare il valore dell'articolo 68 con quello del diritto di difesa sancito dall'articolo 24, secondo comma, della Costituzione e che, altrimenti, il diniego potrebbe essere causa indiretta di una condanna ingiusta.

Resto, però, convinto che la tutela della prerogativa, proprio perché svincolata dall'individualità del singolo parlamentare, debba sempre e comunque prevalere rispetto a qualsiasi valutazione del caso singolo. E comunque, anche quando si dovesse accedere alla diversa opinione del relatore, in ogni caso nella fattispecie la valutazione di una serie infinita di circostanze di fatto e di diritto dovrebbe portare a concludere per il diniego dell'autorizzazione, anche contro la volontà dell'interessato, proprio perché le intercettazioni risultano a mio parere effettuate in spregio della prerogativa parlamentare o perché quanto meno ricorrono fondati sospetti che siano stati compiuti alcuni artifici volti a raggirare tale prerogativa.

Ma prima di accennare a questa serie di circostanze di fatto, che inducono a dubitare dell'imprevedibilità e casualità del coinvolgimento del senatore Camber, ritengo opportuno sottolineare le ragioni generali e di principio in forza delle quali non è possibile concedere un'autorizzazione a posteriori, perché qui si tratta di autorizzare l'utilizzo di intercettazioni che sono già avvenute in danno o comunque a favore del senatore Camber, sia pure autorizzate per un terzo estraneo alle funzioni parlamentari. Io dico che qui si corre il serio rischio di consentire quasi sempre questo tipo di autorizzazione.

In diritto, il termine "autorizzazione" esprime sempre un atto che interviene preventivamente, mai successivamente al verificarsi di ciò che deve essere autorizzato, e l'articolo 68 della Costituzione parla solo ed esclusivamente di autorizzazione e non di conferma, ratifica, convalida o sanatoria.

Presidenza della vice presidente SALVATO

(Segue GRECO). Proprio per ovviare agli inconvenienti delle intercettazioni autorizzate nei confronti di un soggetto terzo che coinvolgono casualmente un parlamentare, da tempo e da più parti viene invocata una normativa di attuazione conseguente alla nuova affrettata formulazione dell'articolo 68 della Costituzione, varata nel 1993. A tutt'oggi tale normativa non c'è ed è assurdo pensare che possiamo farne a meno ricorrendo a nostre interpretazioni, con il rischio - peraltro - di adottare decisioni contrastanti in casi identici o analoghi.

Ed a proposito di rischi di soluzioni contrastanti, assolutamente da evitare in quest'Aula, ricordo che il 14 luglio dell'anno scorso, in un caso identico, l'Assemblea ha ribaltato il parere favorevole della Giunta all'autorizzazione ad acquisire a posteriori le intercettazioni riguardanti un terzo e che avevano coinvolto un parlamentare, il senatore Firrarello.

Qui adesso vi chiedo di fare il contrario: di ribaltare quel parere dato solo sulla scorta di una richiesta effettuata direttamente dal senatore Camber. Ma noi non possiamo venire meno ai princìpi fondamentali della Costituzione.

È da sottolineare che, se mal non ricordo, allora si trattava di intercettazioni telefoniche e in questo caso, invece, di intercettazioni ambientali che - si sa - impongono una valutazione molto ma molto rigorosa, poiché è la stessa disciplina processual-penalistica contenuta negli articoli 266 e 271 del Codice di procedura penale sui mezzi di ricerca della prova che assoggetta la materia a rigorosi limiti, tanto più rigorosa per le intercettazioni tra persone presenti, che sono consentite solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi sottoposti al controllo ambientale si stia svolgendo l'attività criminosa.

Ebbene, io calo questa norma nella vicenda in esame e mi riesce veramente difficile pensare che per fatti avvenuti nel 1994-1995, per i quali indagava il pubblico ministero di Trieste, vi fosse il fondato motivo di ritenere che nel 1999, sull'autovettura di un soggetto come il Calcina, all'epoca delle intercettazioni un semplice testimone, trasformato - io dico volutamente - poi in imputato, così come è avvenuto per il caso Dell'Utri con il teste Cirfeta (trasformato dalla procura di Palermo da testimone in imputato), per non farlo parlare come teste è stato sottoposto ad intercettazione telefonica e trasformato - ripeto - in imputato.

Ebbene, mi domando se, a distanza di tanti anni, il pubblico ministero di Trieste ora ci vuole far credere che nel 1999 in un'autovettura del Calcina si stesse ancora svolgendo attività criminosa nell'ambito di fatti relativi ad una banca per la quale si era discusso già da tempo cinque anni prima. Io credo di no.

A prescindere da questa considerazione preliminare formulata a riprova dei tanti ormai denunziati abusi, è intollerabile l'invasività delle intercettazioni sul diritto alla riservatezza a tutela del quale sono state avviate diverse iniziative tra cui anche quella rappresentata dal disegno di legge n. 3955, di cui sono firmatario.

Voglio brevemente richiamare in questa sede alcune delle tante circostanze di fatto che mi fanno sospettare della messa in atto di artifici volti ad aggirare la prerogativa dell'articolo 68 della Costituzione. Ve ne cito alcuni. Il senatore Camber è stato iscritto nel registro degli indagati sin dal 10 giugno 1999 - badate bene alle date che riporto - e il pubblico ministero aveva già raccolto presunti elementi a suo carico nonché sui suoi rapporti personali con il terzo proprietario dell'auto sottoposta ad intercettazione ambientale molto tempo prima della richiesta al giudice di sottoporre a tale tipo di intercettazione il Calcina. Basta leggere gli interrogatori degli imputati Svetina e Semen dell'8 e del 16 giugno, dello Zuppin del 16 giugno, del Kapic del 2 luglio e del Taucer del 2 luglio, oltre che esaminare le intercettazioni effettuate nel bar Cavour tra un coimputato, Tabacco, e lo Svetina il 12 giugno e il 21 luglio 1999, nonché l'interrogatorio reso dallo Svetina il 16 luglio 1999 a spiegazione della conversazione intercettata giorni prima e nel corso del quale l'interrogato chiariva a suo modo i rapporti tra il Calcina e il senatore Camber.

Ebbene, resta fondato il sospetto che, pure in presenza di questa situazione di indagine risalente ai mesi di giugno e luglio, soltanto a settembre viene chiesta e concessa l'autorizzazione alle intercettazioni all'interno dell'autovettura del Calcina, intercettazioni che sono durate - badate bene - fino al 28 ottobre 1999; pertanto, per circa due mesi un'autovettura è stata sottoposta ad intercettazione ambientale senza che sia stata mai avanzata preventiva richiesta nei confronti del senatore Camber sebbene, peraltro, già nelle prime due intercettazioni del 5 e dell'11 settembre, trascritte e trasmesse tempestivamente dalla Guardia di finanza alla procura della Repubblica, egli risultasse essere l'interlocutore del terzo sottoposto ad intercettazione ambientale.

Ho voluto sottolineare questi dati di fatto perché il pubblico ministero di Trieste aveva già dei motivi per chiedere l'intercettazione in via preventiva ma non l'ha fatto per alcuni fini che a noi sfuggono ma che sono facilmente intuibili.

Ulteriori sospetti sorgono quando si tiene presente che soltanto il 28 gennaio 2000, dopo ben tre mesi dalla fine delle intercettazioni, è stata avanzata la domanda per il loro utilizzo e, dopo che era stato espletato l'incidente probatorio a carico del Tabacco, era stata negata ai difensori del senatore Camber e del signor Calcina la possibilità di visionare gli atti sino a quel momento depositati; inoltre, è stato persino impedito al senatore Camber e al suo difensore di visionare le agende richiamate dal Tabacco per individuare in materia confusa e contraddittoria la data della presunta dazione oggetto del contestato reato, o meglio dell'accusa formulata dal pubblico ministero.

Prima della novella del 1993 questa valutazione sarebbe stata sicuramente sufficiente per fare intravedere quel fumus persecutionis che avrebbe fatto negare l'autorizzazione ex articolo 68 della Costituzione e che, a mio parere, oggi può e deve essere preso in considerazione per ritenere irrituale e, perché no?, - lo dico al relatore che ha avanzato questa prospettazione - anche maliziosa la procedura seguita in danno del senatore Camber; una valutazione doverosamente rigorosa suggerita tra l'altro anche dal rilievo che l'avviso di garanzia è stato notificato al senatore Camber soltanto di recente, forse qualche giorno addietro, senza neppure attendere l'esito dell'autorizzazione all'acquisizione ex post delle intercettazioni ambientali, il cui contenuto è ricco di passaggi attestanti macchinazioni ai danni di un parlamentare il quale, a distanza di mesi e mesi di indagini e di affannose ricerche di elementi a carico, non sa ancora se deve rispondere di concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio o per millantato credito; infatti, purtroppo, nella richiesta di utilizzo di queste intercettazioni ex post il pubblico ministero, in via alternativa, ancora non sa quale accusa formulare, e non sa ancora quale imputazione elevare, segno evidentemente che si trova in estremo imbarazzo e bene avrebbe fatto ad archiviare gli atti sin dal primo momento, senza ricorrere a tutti questi stratagemmi di intercettazioni ambientali.

A riprova di siffatte macchinazioni, mi limito a richiamare qualche passo delle trascrizioni delle conversazioni intercettate, come quello dell'intercettazione dell'11 settembre, nella parte in cui il Calcina dice al senatore Camber: "È chiaro che questo è un complotto." - vedete che il Calcina, che era sottoposto ad intercettazione e non sapeva di questo controllo, parla già di complotto ai danni del senatore Camber - "Io sicuramente non nascondo nulla al giudice. Io quello che so lo dico", e poi è andato a dire veramente che nulla sapeva di queste, che erano delle macchinazioni ai danni del senatore Camber. E riferisce anche: "Franco" - che sarebbe l'imputato Tabacco - "ha inventato tutte queste richieste".

Sono queste le risultanze che con ogni probabilità hanno convinto il collega Camber a chiedere che venga data l'autorizzazione all'acquisizione delle intercettazioni. E sono queste conversazioni che noi conosciamo, ma che l'indagato ancora non conosce, che devono entrare nella valutazione complessiva delle circostanze di fatto e di diritto ai fini di decidere se sia stato correttamente o meno il principio sancito nel comma 3 dell'articolo 68.

A mio parere, per quanto sin qui mi sono sforzato di segnalare alla vostra attenzione, questo principio non è stato rispettato ed ecco perché, a titolo personale, concludo con l'invito a dire no alla proposta della Giunta. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Callegaro. Ne ha facoltà.