Legislatura 13ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 846 del 31/05/2000
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Discussione del documento:
(Doc. IV-quater, n. 52) Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti dell'onorevole Cesare Previti, senatore all'epoca dei fatti
Reiezione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV-quater, n. 52, recante: "Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti dell'onorevole Cesare Previti, senatore all'epoca dei fatti (procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma - Atto di citazione del 21 settembre 1994 -)".
La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.
Ricordo che la Giunta ha deliberato di proporre all'Assemblea di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Chiedo al relatore, senatore Gasperini, se intende intervenire.
GASPERINI, relatore. Signor Presidente, colleghi (Brusìo in Aula. Richiami del Presidente), nel luglio del 1994 il senatore Previti partecipò ad una trasmissione televisiva denominata "Speciale Raitre: Caporetto?", assieme agli onorevoli Bassanini e Ignazio La Russa, nonché ai senatori Leopoldo Elia ed Erminio Boso.
Nel corso di quella trasmissione si parlava di un provvedimento che riguardava la materia penal-processualistica e, nel fervore del dibattito, il senatore Bassanini attribuì al senatore Previti l'epiteto di mentitore, dicendo in pratica che, asserendo ciò che aveva detto, egli aveva mentito. Il senatore Previti, di fronte a quell'accusa, rispose: "A me mentitore non lo dice nessuno e meno che mai uno abituato (...) a dire bugie".
Vi fu quindi un botta e risposta: l'uno diceva che l'altro era un mentitore, l'altro replicava che mentitore era il primo.
Il senatore Bassanini propose dunque un atto di citazione in sede civile, chiedendo la condanna al risarcimento del danno morale e materiale patito.
Ora, sappiamo, in linea di diritto e in linea generale, che, se fossimo nell'ambito del processo penale e non qui nell'Aula del Senato, a favore del senatore Previti sarebbe la circostanza prevista dall'articolo 599 del codice penale, che costituisce una scriminante per ritorsione.
Voi tutti sapete che di fronte all'accusa o all'offesa l'offeso può rispondere con altrettanta accusa e non è per questo punibile. Ma ciò riguarda il processo penale, non l'Aula. Infatti, ricordo che noi qui dobbiamo decidere se il fatto attribuito al senatore Previti sia o meno ricompreso nel principio dell'insindacabilità.
Signor Presidente, noi sappiamo – come giustamente rilevava prima un nostro collega – che la legge non è intervenuta per chiarire in modo definitivo qual è l'ambito dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Auspicheremmo quindi che una legge intervenisse una volta per tutte a chiarire quando abbiamo diritto all'insindacabilità e che vi fosse un fatto tipicamente previsto dalla normativa. Così stando le cose, dobbiamo tuttavia affidarci all'interpretazione della Giunta del Senato e all'interpretazione di quest'Aula.
Sappiamo tuttavia che gli indirizzi giurisprudenziali e camerali stabiliscono che sono legate da un nesso funzionale anche le dichiarazioni effettuate al di fuori della cerchia del Parlamento. Faccio allora una notazione che può servire a me stesso e che forse umilmente può servire anche ad altri. Collegate con il nesso funzionale non sono solo le parole che io oggi pronuncio in quest'Aula, ma anche quelle che rappresentano il prolungamento della mia attività di parlamentare, giacché evidentemente il parlamentare svolge la propria funzione non solo nell'ambito delle mura del Palazzo, in questo caso il Senato, ma anche al di fuori di esso con un'attività strettamente collegata a quella funzione che principescamente viene svolta nelle Aule del Parlamento. Talché, giurisprudenza costante ha stabilito che anche le opinioni espresse in cortei, in manifestazioni politiche e nel corso di scioperi sono direttamente collegabili alla funzione svolta dal parlamentare.
Ora, al di là della reciprocità dell'accusa (ricordiamo che l'onorevole Bassanini per primo ha detto all'allora senatore Previti "tu menti", mentre quest'ultimo si è limitato a ritorcere l'accusa verso colui che l'offendeva), tutto questo a giudizio della Giunta va ricompreso nell'ambito dell'attività parlamentare ed è legato con nesso funzionale all'attività politico-parlamentare. In pratica, nel dibattito importante che riguardava un ganglio del sistema processuale-penale il senatore Previti voleva dire: "Guardate, non sono io che mento, ma colui che mi accusa di mentire". Si tratta di una posizione altamente significativa dal punto di vista politico perché si voleva giungere ad un chiarimento tra i due su chi dicesse la verità e chi invece fosse parco di verità, per dirla in termini più leggeri. Si poneva quindi un problema di carattere fondamentale: io dico il vero e vi dico che sono successe determinate cose nell'ambito del Parlamento e relativamente ad un provvedimento che riguarda una materia importante quale quella processual penalistica.
Allora, così come non poteva essere perseguito l'onorevole Bassanini che ha attribuito al senatore Previti l'epiteto di mentitore poiché voleva far prevalere la propria opinione di fronte all'uditorio e di fronte alla critica popolare (ricordiamo che la funzione del parlamentare è quella di mettere a conoscenza dei problemi il cittadino perché la democrazia ed il voto si fondano sulla conoscenza; la democrazia presuppone come paradigma fondamentale la conoscenza dei problemi onde poter esprimere il proprio voto), altrettanto non poteva essere punibile il senatore Previti che con quella risposta voleva far prevalere la sua opinione durante una trasmissione televisiva cui partecipavano altri parlamentari ed avente ad oggetto materia di carattere eminentemente politico.
Su questa falsariga la Giunta all'unanimità ha dichiarato che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
FASSONE. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FASSONE. Signor Presidente, colleghi, è mio dovere, oltre che mia abitudine, accettare le decisioni prese da un organismo deputato ad adottarle. Quindi, prendo atto delle conclusioni raggiunte dall’Aula nelle due vicende che ci hanno occupato. Ma ritengo altresì mio dovere, oltre che mia abitudine, continuare ad illustrare i princìpi inderogabili ai quali le decisioni devono uniformarsi per essere costituzionalmente corrette.
Nelle due vicende che abbiamo affrontato ha continuato a riecheggiare l’equivoco che ha caratterizzato gran parte delle decisioni di quest’Aula, cioè il ritenere attività e funzione parlamentare sinonimo di attività e funzione politica. Questo non è esatto, perché lo stabiliscono la Costituzione e tutte le sentenze della Corte costituzionale che questa mattina ho richiamato e che si sono risolte in una sostanziale censura all’attività dei due rami del Parlamento. Mi basta ricordare che l’interpretazione del primo comma dell’articolo 68 della Costituzione porta ad escludere, per non trasformare la prerogativa in un privilegio personale, che sia compresa nell’insindacabilità tutta la complessiva attività politica che il singolo membro del Parlamento pone in essere, rientrandovi invece soltanto quella che si manifesta attraverso l’esercizio delle funzioni parlamentari.
Molti senatori hanno affermato che noi non dobbiamo entrare nel merito, e ciò è esatto e condivisibile, ma proprio perché non dobbiamo entrare nel merito lo spettro della nostra indagine deve appuntarsi essenzialmente sul fatto che una certa attività costituisca esercizio di funzione parlamentare. Come è stato detto ripetutamente, gli articoli di stampa, le interviste, le trasmissioni televisive non sono tali, rientrando nel concetto di attività politica ma non in quella di funzione parlamentare, a meno che in esse non venga riprodotto, con sostanziale identità, il contenuto di un’attività svolta nell’esercizio della funzione parlamentare.
Qui siamo in un ambito di trasmissione televisiva, in uno scambio di accuse hinc et inde pesanti e gravi, che formano l’oggetto appunto di quella situazione di eventuale reciprocità che la giurisdizione è chiamata ad appurare, al fine di sancire l’eventuale non punibilità di uno o di entrambi i contendenti. Il nostro esame deve limitarsi soltanto all’oggetto di cui ho detto.
Per queste ragioni, ritengo che la conclusione della Giunta non sia corretta e non debba essere approvata.
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
(Segue la votazione per alzata di mano)
Essendo dubbio il risultato, procederemo alla votazione mediante procedimento elettronico.
BUCCIERO. Presidente, ma qualcuno l’ha chiesta?
PRESIDENTE. Lo ha già detto questa mattina, senatore. Il Presidente ha facoltà di decidere. Procediamo, pertanto, alla votazione.
Non è approvata. (Applausi dai Gruppi DS e Misto-Com).