Legislatura 13ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 846 del 31/05/2000
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GASPERINI, relatore. Signor Presidente, colleghi (Brusìo in Aula. Richiami del Presidente), nel luglio del 1994 il senatore Previti partecipò ad una trasmissione televisiva denominata "Speciale Raitre: Caporetto?", assieme agli onorevoli Bassanini e Ignazio La Russa, nonché ai senatori Leopoldo Elia ed Erminio Boso.
Nel corso di quella trasmissione si parlava di un provvedimento che riguardava la materia penal-processualistica e, nel fervore del dibattito, il senatore Bassanini attribuì al senatore Previti l'epiteto di mentitore, dicendo in pratica che, asserendo ciò che aveva detto, egli aveva mentito. Il senatore Previti, di fronte a quell'accusa, rispose: "A me mentitore non lo dice nessuno e meno che mai uno abituato (...) a dire bugie".
Vi fu quindi un botta e risposta: l'uno diceva che l'altro era un mentitore, l'altro replicava che mentitore era il primo.
Il senatore Bassanini propose dunque un atto di citazione in sede civile, chiedendo la condanna al risarcimento del danno morale e materiale patito.
Ora, sappiamo, in linea di diritto e in linea generale, che, se fossimo nell'ambito del processo penale e non qui nell'Aula del Senato, a favore del senatore Previti sarebbe la circostanza prevista dall'articolo 599 del codice penale, che costituisce una scriminante per ritorsione.
Voi tutti sapete che di fronte all'accusa o all'offesa l'offeso può rispondere con altrettanta accusa e non è per questo punibile. Ma ciò riguarda il processo penale, non l'Aula. Infatti, ricordo che noi qui dobbiamo decidere se il fatto attribuito al senatore Previti sia o meno ricompreso nel principio dell'insindacabilità.
Signor Presidente, noi sappiamo – come giustamente rilevava prima un nostro collega – che la legge non è intervenuta per chiarire in modo definitivo qual è l'ambito dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Auspicheremmo quindi che una legge intervenisse una volta per tutte a chiarire quando abbiamo diritto all'insindacabilità e che vi fosse un fatto tipicamente previsto dalla normativa. Così stando le cose, dobbiamo tuttavia affidarci all'interpretazione della Giunta del Senato e all'interpretazione di quest'Aula.
Sappiamo tuttavia che gli indirizzi giurisprudenziali e camerali stabiliscono che sono legate da un nesso funzionale anche le dichiarazioni effettuate al di fuori della cerchia del Parlamento. Faccio allora una notazione che può servire a me stesso e che forse umilmente può servire anche ad altri. Collegate con il nesso funzionale non sono solo le parole che io oggi pronuncio in quest'Aula, ma anche quelle che rappresentano il prolungamento della mia attività di parlamentare, giacché evidentemente il parlamentare svolge la propria funzione non solo nell'ambito delle mura del Palazzo, in questo caso il Senato, ma anche al di fuori di esso con un'attività strettamente collegata a quella funzione che principescamente viene svolta nelle Aule del Parlamento. Talché, giurisprudenza costante ha stabilito che anche le opinioni espresse in cortei, in manifestazioni politiche e nel corso di scioperi sono direttamente collegabili alla funzione svolta dal parlamentare.
Ora, al di là della reciprocità dell'accusa (ricordiamo che l'onorevole Bassanini per primo ha detto all'allora senatore Previti "tu menti", mentre quest'ultimo si è limitato a ritorcere l'accusa verso colui che l'offendeva), tutto questo a giudizio della Giunta va ricompreso nell'ambito dell'attività parlamentare ed è legato con nesso funzionale all'attività politico-parlamentare. In pratica, nel dibattito importante che riguardava un ganglio del sistema processuale-penale il senatore Previti voleva dire: "Guardate, non sono io che mento, ma colui che mi accusa di mentire". Si tratta di una posizione altamente significativa dal punto di vista politico perché si voleva giungere ad un chiarimento tra i due su chi dicesse la verità e chi invece fosse parco di verità, per dirla in termini più leggeri. Si poneva quindi un problema di carattere fondamentale: io dico il vero e vi dico che sono successe determinate cose nell'ambito del Parlamento e relativamente ad un provvedimento che riguarda una materia importante quale quella processual penalistica.
Allora, così come non poteva essere perseguito l'onorevole Bassanini che ha attribuito al senatore Previti l'epiteto di mentitore poiché voleva far prevalere la propria opinione di fronte all'uditorio e di fronte alla critica popolare (ricordiamo che la funzione del parlamentare è quella di mettere a conoscenza dei problemi il cittadino perché la democrazia ed il voto si fondano sulla conoscenza; la democrazia presuppone come paradigma fondamentale la conoscenza dei problemi onde poter esprimere il proprio voto), altrettanto non poteva essere punibile il senatore Previti che con quella risposta voleva far prevalere la sua opinione durante una trasmissione televisiva cui partecipavano altri parlamentari ed avente ad oggetto materia di carattere eminentemente politico.
Su questa falsariga la Giunta all'unanimità ha dichiarato che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.