Legislatura 13ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 846 del 31/05/2000

Discussione del documento:

(Doc. IV-quater, n. 56) Applicabilità dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell’ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Marcello Pera

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del Documento IV-quater, n. 56, recante: "Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Marcello Pera (procedimento penale n. 11032/00N pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per il reato di cui agli articoli 110, 57, 595, secondo e terzo comma, e 596-bis del codice penale e all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 - diffamazione con il mezzo della stampa -)".

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di proporre all'Assemblea di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Callegaro, se intende intervenire.

CALLEGARO, relatore. Signor Presidente, si tratta di una coda dell'episodio riportato in Aula stamane e sul quale l'Assemblea si è già espressa in maniera favorevole alla proposta della Giunta. Dopo la pubblicazione del famoso articolo: "I PM? Mostri a tre teste", in cui si criticava l'attuale figura del pubblico ministero, è arrivata la notizia che il dottor Caselli aveva querelato il senatore Pera, il quale, trovandosi in Senato, è stato immediatamente intervistato. Interpellato da un giornalista, il senatore Pera ha stigmatizzato il costume dei magistrati di querelare parlamentari per opinioni espresse e ha affermato, in particolare, che si era fatto ricorso alla strada penale anziché ad un confronto sereno nel merito dei problemi della giustizia e ciò denoterebbe una certa lacuna di carattere intellettuale.

Per queste dichiarazioni è intervenuta una nuova querela da parte del dottor Caselli ed è il caso in discussione, di cui è evidente lo stretto collegamento con l'episodio affrontato stamane. La Giunta ha ritenuto che faccia pur sempre parte della polemica anche la critica del modo con cui si partecipa ad essa, cioè attraverso la presentazione di querele anziché in modo dialettico. Non si tratta di una polemica chiusa in se stessa, ma fa parte della primitiva polemica sulla figura del pubblico ministero in Italia.

Poiché su questo punto il senatore Pera si è espresso più volte nell'esercizio delle sue funzioni, e considerato che le sue dichiarazioni sono state rilasciate in questa sede e in funzione della precedente polemica, la Giunta ha ritenuto che si tratti di opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari.

Non avendola presente, mi sono procurato l'ultima sentenza della Corte costituzionale in cui viene ribadito esattamente ciò che ho affermato prima. Non vi sono state innovazioni di alcun genere: la Corte costituzionale ha ribadito che deve esservi inerenza delle opinioni all'esercizio delle funzioni parlamentari. Quando il senatore Pera ha affermato che le polemiche non si fanno con le querele ma con la dialettica, a me pare che egli fosse nel pieno esercizio delle sue funzioni parlamentari. Trattandosi di una polemica parlamentare, ritengo che la proposta della Giunta possa essere accettata dall'Assemblea.

FASSONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE. Signor Presidente, la presente vicenda rappresenta una appendice della prima di cui ci siamo occupati nella giornata odierna; il contesto è invariato e torna a riproporsi la distinzione tra funzioni parlamentari ed esercizio di attività politica.

Non vi è dubbio che come era esercizio di attività politica la precedente, è la susseguente.

Pertanto, per coerenza, voterò contro la proposta della Giunta, non senza ricordare che il ritenere sindacabile una opinione espressa da un parlamentare non significa affatto far venire meno il corredo di garanzie che la giurisprudenza ha elaborato a tutela della critica politica… (Commenti dal Gruppo FI)… ma significa semplicemente affidarla all'organismo che a ciò è preposto.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di intervenire, metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di ritenere che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al Documento IV-quater, n. 56,ricadono nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

È approvata.

MICELE. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata. (Applausi dai Gruppi FI e AN).