Legislatura 13ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 846 del 31/05/2000
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Discussione del documento:
(Doc. IV-quater, n. 49) Applicabilità dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell’ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Marcello Pera
Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV-quater, n. 49, recante: "Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Marcello Pera (procedimento penale n. 17277/98R R.G.N.R. pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per i reati di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948 - diffamazione con il mezzo della stampa -)".
La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.
Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari propone di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento, concernente opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Chiedo al relatore, senatore Callegaro, se intende intervenire.
CALLEGARO, relatore. Sì, signor Presidente, intendo illustrare la relazione.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, il quotidiano "Il Messaggero" dell'11 dicembre 1997 riportava un articolo in cui erano contenute alcune affermazioni del senatore Pera. Tale articolo si soffermava sull'inchiesta concernente il tema dei casi di corruzione che si sarebbero verificati presso gli uffici giudiziari di Roma, vicenda nella quale ha avuto un ruolo importante la deposizione testimoniale della signora Ariosto.
Una frase riportata in detto articolo così recitava: "giorno e notte è seguita - "la signora Ariosto" - da una scorta, che è l'equivalente milanese dei programmi di protezione palermitani accordati ai pentiti di pari rango.". In tale affermazione la signora Ariosto ha ravvisato una lesione del proprio onore, in quanto sarebbe stata a suo avviso paragonata ai mafiosi siciliani.
L'inchiesta sui giudici romani è stata ovviamente oggetto di discussione sia a livello di opinione pubblica, sia in Parlamento. A tale riguardo, ricordo che il senatore Pera intervenne sull'argomento nel corso di un dibattito svoltosi in Aula il 17 giugno 1997, cui seguì la presentazione di un'interrogazione; rammento altresì un'ulteriore discussione cui partecipò il senatore Pera che ebbe luogo nel corso della seduta del 2 luglio 1997 e la presentazione di un'altra interrogazione il successivo 9 luglio.
Ritengo quindi che la posizione del senatore Pera sull'episodio fosse evidente, dal momento che l'articolo cui ho fatto riferimento conteneva esclusivamente quanto dichiarato dal collega sia in quest'Aula che nei testi delle interrogazioni presentate.
Mi pare quindi evidente il nesso funzionale tra l'attività parlamentare del senatore Pera e quanto poi riportato nell'articolo, il cui contenuto altro non è che il riflesso esterno di quanto affermato dal collega Pera in questa sede.
Non spetta a noi naturalmente entrare nel merito, ma debbo dire che a me pare evidente l'interpretazione di questa frase proprio perché univoca. Infatti, non è possibile che essa possa essere equivocata, dal momento che la critica del senatore Pera non era rivolta tanto alla figura della signora Ariosto, quanto al fatto che per seguire e proteggere una teste venisse scomodata una scorta così numerosa quale quella generalmente utilizzata per i pentiti di mafia siciliani.
Come ripeto, la critica non era rivolta alla posizione di teste della signora Ariosto, nei confronti della quale non è stato espresso alcun giudizio, quanto al fatto che una teste venisse protetta allo stesso modo di un pentito di mafia.
Per questi motivi, la Giunta ha ritenuto di proporre all'Aula l'insindacabilità delle affermazioni del senatore Pera contenute dal sopracitato articolo.
RUSSO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUSSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, annuncio il mio voto contrario sulla proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari per le ragioni, che interamente condivido, illustrate stamattina dal senatore Fassone con un discorso di portata generale.
Per quanto riguarda l'episodio oggetto della proposta, siamo in presenza, come ha ricordato il relatore, di una querela proposta dalla signora Stefania Ariosto nei confronti del senatore Pera per un'affermazione del medesimo contenuta in un articolo apparso sul quotidiano "Il Messaggero" che la signora Ariosto ha ritenuto lesiva del proprio onore e del proprio decoro. Evidentemente, non sta a noi, come ha ricordato il senatore Callegaro, valutare nel merito se tale affermazione abbia o meno contenuto diffamatorio: ciò che a me sembra difficilmente negabile è che non siamo in presenza di un'opinione espressa nell'esercizio del mandato parlamentare, e cioè il fatto che la valutazione riferita alla signora Ariosto abbia o no, ripeto, contenuto diffamatorio (sarà valutato dall'autorità giudiziaria competente), non ha nulla a che vedere con l'esercizio delle funzioni parlamentari. Pertanto, in base ad un'interpretazione, che credo corretta, svolta stamattina con ampie argomentazioni dal senatore Fassone, in base ad una corretta interpretazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, credo che l'Assemblea del Senato debba concludere che non siamo in presenza di opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari e pertanto il mio voto sarà contrario alla proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.
GASPERINI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GASPERINI. Signor Presidente, sembra quasi che l'Aula si sia idealmente divisa tra il banco del pubblico ministero e quello della difesa. Infatti, da quella parte, anche questa mattina, abbiamo ascoltato l'ipotesi "accusatoria": ora prego l'Aula di sentire l'ipotesi difensionale, che non è nei confronti di un singolo senatore, ma è una mia ipotesi difensionale, se mi è consentito dire così, della dignità e delle prerogative dell'intero Parlamento italiano.
Si afferma che la materia del contendere è sottratta alla giurisdizione camerale perché rimessa al giudizio della magistrato ordinario in quanto il senatore Pera, nell'articolo apparso sul quotidiano "Il Messaggero", ha affermato, riferendosi alla signora Ariosto, che "giorno e notte è seguita da una scorta, che è l'equivalente milanese dei programmi di protezione palermitani accordati ai pentiti di pari rango". Il senatore Pera ha spiegato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la critica non era rivolta alla signora Ariosto… (Brusìo in Aula).
PRESIDENTE. Signori senatori alla mia sinistra, vi prego di sedervi e di non fare tutto questo brusìo.
GASPERINI. Signor Presidente, mi diverto anche con il brusìo, ella è molto gentile
PRESIDENTE. Io di meno.
GASPERINI. La ringrazio, signor Presidente, ma la battaglia è più bella quando c'è un po' di brusìo.
Come dicevo, il senatore Pera non si è rivolto con la sua critica, peraltro anche garbata e non offensiva nei termini, alla signora Ariosto, ma ad un principio fondamentale. Noi pensiamo che il senatore Pera, anche nel momento in cui parla con il giornalista de " Il Messaggero", sia responsabile del settore giustizia del partito cui ha l'onore di appartenere.
Ebbene, egli sostanzialmente chiede: "Non vi pare che sia eccessivo, per un testimone, che lo Stato italiano, che versa già in crisi profonda nell'ambito della giustizia, che pena nella miseria delle spese, dedichi alla signora Ariosto un programma di scorta che addirittura equivale a quello previsto per i pentiti di mafia?". E' una domanda, un quesito quello che egli pone. Vi dice: "Signori senatori, signori deputati, signori Presidenti del Senato e della Camera, cittadini tutti, giudici, voi che avete in mano le leve della sovranità, e soprattutto voi cittadini, non vi pare che sia da affrontare questo problema? Perché questa signora ha diritto ad una protezione che pare eccessiva rispetto al caso che la occupa? Perché questa signora deve avere una protezione così forte, come quella dei pentiti della mafia siciliana?". E' una domanda cui spetta certamente la dignità di una risposta. Egli pone dunque un quesito, un problema. Noi non entriamo, allora, nel merito della questione, che a me non interessa. Noi dobbiamo invece verificare se la frase riportata da "Il Messaggero" ed attribuita al senatore Pera è collocata in un nesso essenziale e funzionale con la sua qualità e qualifica di membro del Parlamento italiano. Ponendo un quesito che merita certamente risposta, egli ha esercitato la sua funzione sovrana di rappresentante del popolo, perché rappresenta l'unità della nazione e tutto il popolo italiano. Egli vi chiede di rispondere a tale quesito.
Questa signora ha diritto o no a quanto da egli evidenziato? Sbaglierà il senatore Pera? Io penso di no. Potrà sbagliare, ma in ogni caso vi chiede una risposta a tale quesito. Mai potrà costituire oltraggio alla persona e tanto mai potrà esulare dalla funzione principe del parlamentare di chiedere chiarezza e risposte su un argomento su cui, mi pare, egli abbia diritto di averne.
Pertanto, sono profondamente convinto che l'Assemblea dovrà esprimere una posizione analoga a quella che abbiamo assunto, se non erro, quasi all'unanimità, in sede di Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, confermando l'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Pera.
GRECO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRECO. Signor Presidente, se già questa mattina, nell'esaminare un altro episodio di insindacabilità che riguardava lo stesso collega Pera, era più che giustificabile e giustificato l'intervento svolto dal senatore Fassone, debbo ora esprimere la mia meraviglia per il fatto che anche per l'episodio cui si riferisce il Documento in esame (che pensavo non richiamasse ulteriormente l'attenzione dell'Assemblea, dopo la particolare attenzione già ad esso rivolta dalla Giunta) si è giunti al punto che il senatore Russo ha dovuto far presenti alcuni suoi rilievi per convincere l'Assemblea a votare in maniera difforme rispetto al parere espresso dalla Giunta.
Ritengo, invece, che l'Assemblea, come ha già fatto la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, debba porre particolare attenzione a questa nuova vicenda, con particolare riferimento alla posizione di questa nota signora milanese, Stefania Ariosto, che sta impegnando, purtroppo, molto del nostro tempo, anche per altri episodi.
Ritengo innegabile il fatto che la posizione della signora Ariosto è già stata ampiamente oggetto di dibattiti parlamentari. Anzi, in un momento particolare della vita parlamentare l'attenzione è stata attirata dalle questioni poste anche dalle deposizioni processuali che la stessa ha reso a Milano davanti all'autorità giudiziaria: questioni che sono state poi esaminate e analizzate in vari dibattiti, dentro e fuori il Parlamento, ma sempre da parlamentari che hanno collegato la figura di questa signora con alcune interferenze in taluni processi "politici".
Queste affermazioni, allora, intendono proprio dimostrare che tutto ciò che viene legato alla signora Ariosto ha un innegabile carattere politico e importanza, anche in questo caso, "parlamentare".
Non vorrei poi ripetere ciò che ha già ribadito attraverso la sua relazione il senatore Callegaro, dimostrando che le affermazioni e le dichiarazioni rese dal senatore Pera non erano rivolte alla signora Ariosto; piuttosto, egli intendeva richiamare l'attenzione dei media sul sistema dei collaboratori di giustizia.
Noi tutti sappiamo che il dibattito politico si è accentrato di recente e a tutt'oggi sulla questione dei collaboratori di giustizia, su tutto ciò che ruota attorno alla loro protezione e sulle massicce scorte che costano molto all'erario dello Stato. Il senatore Pera, quindi, intendeva criticare soprattutto il sistema dei collaboratori di giustizia facendo quel paragone fra la scorta che si occupava della protezione - non so da che cosa la dovessero proteggere - della signora Ariosto e le scorte - quelle sì giustificate - che si vedono spesso nelle città siciliane e che esercitano attività di protezione dei pentiti.
Ho voluto esprimere questi brevi rilievi proprio per richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulla necessità di condividere l'operato della Giunta. Per questo motivo, è opportuno esprimere un voto favorevole al parere comunicato a questa Presidenza il 1° dicembre 1999 dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari che ha ritenuto insindacabili le opinioni espresse dal senatore Pera.
VALENTINO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VALENTINO. Signor Presidente, condivido le decisioni cui è pervenuta la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari perché sono oggettivamente apprezzabili.
Non v'è dubbio che le vicende della signora Ariosto abbiano attraversato alcuni momenti della politica italiana e delle vicende della signora Ariosto nelle sue molteplici sfaccettature si è parlato nelle Aule del Parlamento, si è discusso nei tribunali e se ne è discusso utilizzando tutte le tribune che la politica ha a disposizione. È stata avviata tutta una serie di attività tipiche della funzione parlamentare e non si è sottratto a queste attività il senatore Pera il quale non solo ha partecipato al dibattito ma ha anche avviato - è stato ricordato egregiamente dal relatore nel corso del suo intervento - una serie di attività tipiche della funzione parlamentare con riferimento ai temi che venivano introdotti a proposito della signora Ariosto.
Come si fa quindi a sostenere che vi sia una sorta di iato, una frattura fra l'attività parlamentare e l'argomento del quale si discute? D'altronde, debbo ricordare la giurisprudenza del Senato della Repubblica, che proprio con riferimento alla vicenda della signora Ariosto, concordemente o quasi, ritenne che nel trattar di lei, visto il ruolo che costei ha assunto nel contesto della politica italiana e visto che di lei sovente nelle Aule del Parlamento si è parlato, fosse insindacabile il comportamento di altro illustre senatore, vicenda tutto sommato non dissimile da quella di cui ci stiamo occupando.
Io non voglio assolutamente trattare il merito, la misura con la quale il senatore Pera riferisce talune vicende oggettivamente ineludibili perché tale era il ruolo, il compito, la funzione della signora Ariosto.
In questo contesto vi è un inscindibile nesso tra la funzione parlamentare e la vicenda di cui si tratta; vi è un'esigenza di divulgazione dell'attività tipica del parlamentare, alla quale il senatore Pera ha dato soddisfazione attraverso l'articolo del quotidiano "Il Messaggero". Concorrono pertanto tutte le ragioni per ritenere insindacabile la sua condotta. (Applausi dai Gruppi AN e FI).
BESOSTRI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BESOSTRI. Signor Presidente, colleghi, è con disagio che stamattina ho partecipato alla votazione. Ho espresso tale disagio astenendomi, pur sapendo che per il nostro Regolamento l'astensione ha lo stesso effetto di un voto contrario.
Il disagio non deriva dal merito della questione, di cui tutti diciamo che non dobbiamo occuparci, ma della quale poi di fatto ci occupiamo, visto che la signora Ariosto è stata più volte evocata per un fine o per l'altro. Deriva dal fatto che sono assolutamente convinto, dalla lettura dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, che la mediazione della Giunta e dell'Aula per stabilire se io abbia o meno esercitato le mie funzioni e perciò se le opinioni da me espresse ricadano nelle previsioni di cui a tale primo comma dell'articolo 68 non sia necessaria.
Con la legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3, è stata abolita ogni forma di autorizzazione a procedere. Non possiamo reintrodurla sotto forma di un voto della Camera di appartenenza, la quale stabilisce a maggioranza, su proposta della Giunta assunta anch'essa a maggioranza, se io abbia o meno esercitato le mie funzioni di parlamentare.
La norma di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione è chiarissima e non ha bisogno di interpretazioni, è di diretta ed immediata applicazione. Per di più, è una norma, a differenza del secondo comma, posta non a tutela del Parlamento come organo e della sua integrità, ma del singolo parlamentare.
E se è posta a tutela del singolo parlamentare, non c'è nessuna maggioranza che può stabilire, per valutazioni che possono essere anche politiche, se io rientri o non rientri nelle previsioni del primo comma.
Questa, a mio avviso, è l'unica interpretazione che è possibile dare del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Infatti, si è tentato di regolare con legge la questione: l'apposito provvedimento prevedeva questo tipo di passaggio, ma non è mai andato in porto. Però, sopravvive un passaggio che era previsto in quel disegno di legge.
Chiedo ancora una volta, di fronte ad una norma che è chiara e perciò di diretta applicazione, che non ha bisogno di nessuna mediazione normativa, per quale fatto si debba decidere a maggioranza. E' un pericolo che verrà aggravato, visto che siamo tutti d'accordo - più o meno, per una volta - sull'adozione del sistema maggioritario per l'elezione del Parlamento, perché lo stesso potrebbe portare alla formazione di maggioranze omogenee che, in odio alla minoranza, potrebbero, anche quando un parlamentare ha esercitato le sue prerogative, negargli con un voto a maggioranza che le abbia o meno esercitate.
Se questo è l'unico filtro, vuol dire che in sede di dibattimento non potrò più invocare l'articolo 68 della Carta costituzionale, perché la mia Camera di appartenenza ha dichiarato che non ho esercitato le mie funzioni quando ho votato, quando ho presentato un'interrogazione o un'interpellanza. Mi sembra che ciò contrasti con ogni principio di diritto e soprattutto con la norma costituzionale. Quella di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione è una norma posta alla tutela del singolo parlamentare, tant'è che non è prevista l'espressione "senza autorizzazione", presente invece in altre norme. In questo modo, dando un parere sul fatto che un parlamentare abbia o meno esercitato le sue funzioni, in realtà introduciamo in una materia che non la prevede un'autorizzazione che è stata abolita, mentre permane per quanto riguarda le perquisizioni, l'arresto e la detenzione.
L'esercizio delle funzioni parlamentari non è assoggettabile a nessun voto di maggioranza proprio per sua natura. Pertanto, non parteciperò alla votazione.
DIANA Lino. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DIANA Lino. Signor Presidente, colleghi, credo possa essere condivisa, ma solo in parte, la proposta che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari presenta a quest'Assemblea nel caso di specie.
A mio giudizio, l'espressione proferita dal senatore Pera e che ha attirato le "attenzioni" della signora Ariosto - che ha proposto istanza di punizione in sede penale ritenendone il contenuto diffamatorio - si compone di una prima parte che certamente consiste nella manifestazione di un'opinione legata all'esercizio del mandato parlamentare, stante che il parlamentare Pera rileva criticamente e lamenta che al teste di accusa di un procedimento penale sia riservata la protezione di una scorta numerosa tanto quanto quelle che si sogliono riservare ai pentiti di mafia palermitana. Tuttavia, è il caso di dire che, in cauda venenum, nella parte finale dell'espressione vi è un concetto che non può certamente rientrare nella manifestazione di un'opinione che possa considerarsi rientrante nell'esercizio della funzione parlamentare, quando si parla di pentito di pari rango. Indubbiamente, in questo caso, l'opinione del senatore Pera trasmoda in una valutazione di carattere personale che nulla ha a che vedere con l'interesse pubblico che un parlamentare può avere nel criticare la concreta applicazione in sede amministrativa delle provvidenze, che l'ordinamento predispone per la protezione dei testi d'accusa in delicati procedimenti penali.
Quindi, rilevare che la concreta applicazione di un'imponente misura amministrativa a difesa e a protezione di un teste di accusa può essere una critica rientrante in un'opinione non sindacabile perché il parlamentare ha interesse a evidenziare che, nel caso concreto, si fa cattivo governo delle provvidenze che l'ordinamento stabilisce. Ciò nonostante, il parlamentare non può invocare, a mio modesto parere, la stessa guarentigia della non sindacabilità quando si permette di definire un teste d'accusa in un procedimento penale ordinario alla stregua di un pentito di rango pari a quello dei processi di mafia palermitana.
Pertanto, alla luce di questa seconda parte, che non ritengo coperta dalla tutela prevista dall'articolo 68 della Costituzione, esprimerò voto contrario sul parere della Giunta.
NOVI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NOVI. Signor Presidente, mi scusi, ho ascoltato molti colleghi che hanno discettato sul trattamento riservato ai testi e ai collaboratori di giustizia. Vorrei ricordare ai colleghi che non il senatore Pera, ma il Servizio centrale di protezione non fa nessuna differenza tra i collaboratori e i testimoni di giustizia. Non riesco pertanto a capire perché il senatore Pera sarebbe responsabile di ciò di cui non è responsabile neppure il Servizio...
PRESIDENTE. Senatore Novi, le tolgo la parola. Nel dibattito non può intervenire chiunque quando vuole, ma esistono regole che vanno rispettate.
Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento in esame ricade nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
(Segue la votazione per alzata di mano).
Essendo dubbio il risultato procederemo alla votazione mediante procedimento elettronico.
È approvata. (Applausi dai Gruppi FI, CCD, AN e LFNP).