Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 273 del 07/11/2002
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ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
ART. 3.
(Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione)
1. Con i decreti di cui all’articolo 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti, con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo; il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità;
b) ai fini del progressivo miglioramento e dell’armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di formazione, l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto Istituto;
c) l’esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d’esame e su prove predisposte e gestite dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell’ultimo anno.
EMENDAMENTI
Sopprimere l’articolo.
Sopprimere l’articolo.
MALABARBA, SODANO TOMMASO, MALENTACCHI
Id. em. 3.3Sopprimere l’articolo.
ACCIARINI, CORTIANA, D’ANDREA, MANIERI, PAGLIARULO, BETTA, MONTICONE, PAGANO, TESSITORE, FRANCO VITTORIA, SOLIANI
RespintoSostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 3. - (La valutazione nel sistema educativo di istruzione e di formazione) �E1. Con regolamento di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le linee generali sulla valutazione nel sistema educativo di istruzione e di formazione e le linee programmatiche per i piani di intervento dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base dei seguenti criteri direttivi:
a) garantire l’efficienza e l’efficacia del sistema di istruzione nel suo complesso;
b) inquadrare la valutazione nazionale nel contesto internazionale;
c) studiare le cause dell’insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell’offerta formativa;
d) condurre attività di valutazione sulla soddisfazione dell’utenza;
e) favorire la realizzazione di autonome iniziative di valutazione da parte delle singole istituzioni;
f) valutare gli effetti degli esiti delle iniziative legislative che riguardano la scuola;
g) valutare gli esiti dei progetti e delle iniziative promossi in ambito nazionale».
Al comma 1, sopprimere l’alinea.
Conseguentemente, dopo l�E/Iarticolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziari)
1. All’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l’imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l’aliquota del 6,5 per cento".
2. Al comma 1 dell’articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell’articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dell’articolo 45".
3. Il comma 2 dell’articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, è soppresso.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».
Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «con i decreti» fino a: «norme» con: «con regolamento di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 40, sono definite le linee».
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
PAGANO, ACCIARINI, FRANCO VITTORIA
RespintoAl comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) la valutazione periodica e finale degli alunni e degli studenti è impegno collegiale ed esclusivo dei docenti della classe e, comunque, dei docenti corresponsabili dell’attività didattica. Le funzioni di programmazione didattico-educativa sono svolte dagli organi collegiali a ciò preposti;».
PAGANO, ACCIARINI, FRANCO VITTORIA
RespintoAl comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e del comportamento».
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
a) garantire l’efficienza e l’efficacia del sistema di istruzione nel suo complesso;
b) inquadrare la valutazione nazionale nel contesto internazionale;
c) studiare le cause dell’insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell’offerta formativa;
d) condurre attività di valutazione sulla soddisfazione dell’utenza;
e) favorire la realizzazione di autonome iniziative di valutazione da parte delle singole istituzioni;
f) valutare gli effetti degli esiti delle iniziative legislative che riguardano la scuola;
g) valutare gli esiti dei progetti e delle iniziative promossi in ambito nazionale.».
«c-bis) momenti di valutazione del sistema di istruzione saranno realizzati sotto forma di autovalutazione da insegnanti, genitori, studenti dei singoli istituti scolastici sulla base di parametri definiti dagli stessi».
«c-bis) si realizzeranno forme di autovalutazione periodiche a livello di singole istituzioni scolastiche sulla base di parametri definiti dalle stesse e coinvolgendo docenti, personale ATA, studenti e genitori».
«c-bis) si realizzeranno forme di autovalutazione annuali a livello di singole istituzioni scolastiche sulla base di parametri definiti dalle stesse e coinvolgendo docenti, personale ATA, studenti, genitori».
«c-bis) si realizzeranno forme di autovalutazione quadrimestrali a livello di singole istituzioni scolastiche sulla base di parametri definiti dalle stesse e coinvolgendo docenti, personale ATA, studenti, genitori».
«c-bis) si realizzeranno forme di autovalutazione almeno annuali a livello di singole istituzioni scolastiche sulla base di parametri definiti dalle stesse e coinvolgendo docenti, personale ATA, studenti, genitori».
«c-bis) si realizzeranno forme di autovalutazione periodiche a livello di singole istituzioni scolastiche sulla base di parametri definiti dalle stesse e tenendo conto delle linee e dei criteri generali di valutazione elaborati e fatti propri dall’Istituto nazionale. Tali momenti di valutazione devono interessare docenti, personale ATA, studenti, genitori».
«c-bis) si realizzeranno forme di autovalutazione periodiche a livello di singole istituzioni scolastiche sulla base di parametri definiti dalle stesse e tenendo conto delle linee e dei criteri generali di valutazione elaborati e fatti propri dall’Istituto nazionale. Tali momenti di valutazione devono interessare docenti, personale ATA, studenti, genitori».
«c-bis) si realizzeranno forme di autovalutazione quadrimestrali a livello di singole istituzioni scolastiche sulla base di parametri definiti dalle stesse e tenendo conto delle linee e dei criteri generali di valutazione elaborati e fatti propri dall’Istituto nazionale. Tali momenti di valutazione devono interessare docenti, personale ATA, studenti, genitori».
«c-bis) si realizzeranno forme di autovalutazione almeno annuali a livello di singole istituzioni scolastiche sulla base di parametri definiti dalle stesse e tenendo conto delle linee e dei criteri generali di valutazione elaborati e fatti propri dall’Istituto nazionale. Tali momenti di valutazione devono interessare docenti, personale ATA, studenti, genitori».
«c-bis) si realizzeranno forme di autovalutazione almeno quadrimestrali a livello di singole istituzioni scolastiche sulla base di parametri definiti dalle stesse e tenendo conto delle linee e dei criteri generali di valutazione elaborati e fatti propri dall’Istituto nazionale. Tali momenti di valutazione devono interessare docenti, personale ATA, studenti, genitori».
«c-bis) si realizzeranno forme di autovalutazione biennali a livello di singole istituzioni scolastiche sulla base di parametri definiti dalle stesse e tenendo conto delle linee e dei criteri generali di valutazione elaborati e fatti propri dall’Istituto nazionale. Tali momenti di valutazione devono interessare docenti, personale ATA, studenti, genitori».
«c-bis) si realizzeranno forme di autovalutazione almeno biennali a livello di singole istituzioni scolastiche sulla base di parametri definiti dalle stesse e tenendo conto delle linee e dei criteri generali di valutazione elaborati e fatti propri dall’Istituto nazionale. Tali momenti di valutazione devono interessare docenti, personale ATA, studenti, genitori».
«c-bis) si realizzeranno forme di autovalutazione biennali a livello di singole istituzioni scolastiche sulla base di parametri definiti dalle stesse e coinvolgendo docenti, personale ATA, studenti, genitori»